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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI
Corso di laurea in
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE
LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE E IL CROWDFUNDING:
UN BINOMIO POSSIBILE?
Tesi di laurea in
DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Relatore: Prof. Daniele Donati
Correlatore: Prof.ssa Pina Lalli
Presentata da Angela Fauzzi
Seconda sessione
Anno Accademico 2012/2013
  2	
  
	
  
A chi c’è stato,
a chi c’è.
  3	
  
Indice
Introduzione……………………………………………………………………. 5
1. Il principio di sussidiarietà……………………………………............... 8
1.1 Le origini storico filosofiche del principio di sussidiarietà................ 8
1.2 Sussidiarietà in Europa……………………………………………... 12
1.3 Evoluzione del principio nell’ordinamento giuridico italiano……... 14
1.4 Il principio come sancito dall’art. 118 comma 4 della Costituzione.. 16
1.5 Sussidiarietà come «amministrazione condivisa»……………......... 21
1.6 Sussidiarietà e Terzo settore: le imprese sociali……………............. 24
2. Il fenomeno del crowdfunding…………………………………………..28
2.1 Cos’è il crowdfunding………………………………………….……28
2.2 I modelli di crowdfunding…………………………………...…….. 30
2.2.1 Reward based………………………………………...…….. 30
2.2.2 Donation based…………………………………………….. 32
2.2.3 Social lending………………………………………………. 33
2.2.4 Equity based………………………………………………… 34
2.3 Le piattaforme di crowdfunding in Italia…………………………... 35
2.4 Il civic crowdfunding: fino a che punto è possibile parlare di
partecipazione……………………………………………………… 42
2.5 Le piattaforme di civic crowdfunding nel contesto internazionale… 44
2.6 Aspetti normativi: il regolamento Consob…………………………. 50
3. Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: l’analisi di casi……..…….. 57
3.1 Due casi studio: «Acquista con noi un pezzo di storia» e «Un passo
per San Luca»……………………………………………………… 57
3.2 La città di Torino coinvolta in una campagna di crowdfunding per
l’acquisizione di un bene culturale………………………………… 59
3.2.1 I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa………... 61
  4	
  
3.2.2 L’attività di interesse generale: la valorizzazione di un bene
culturale…………………………………………….………. 62
3.2.3 La campagna di crowdfunding tra online e offline…………. 64
3.2.4 I risultati…………………………………………………….. 69
3.3 Il Comune di Bologna e i cittadini per il portico di San Luca……… 71
3.3.1 I soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto………...... 78
3.3.2 L’attività di interesse generale: la tutela e la valorizzazione
di un bene culturale…………………………………………. 79
3.3.3 Lo sviluppo della campagna di crowdfunding……………… 81
3.3.4 La percezione del crowdfunding per il bene comune: PA e
cittadini a confronto……………………………….….…… 86
Conclusioni…………………………………………………………………….. 92
Appendice……………………………………………………………………… 100
Bibliografia e sitografia………………………………………………………... 108
  5	
  
Introduzione
La presente tesi si interroga sulla possibile relazione tra il principio costituzionale
della sussidiarietà orizzontale e il sistema di raccolta fondi dal basso, definito
«crowdfunding».
La ricerca di casi sussidiari da integrare a quelli raccolti e selezionati da Labsus, il
laboratorio per la sussidiarietà orizzontale, offerto dal corso di laurea in Scienze
della Comunicazione pubblica e sociale dell’Università di Bologna, ha favorito
l’interesse della scrivente verso l’attuazione di un principio costituzionale. In questa
occasione è nata in me la volontà di indagare e approfondire un principio sancito
all’interno della Carta fondamentale italiana, purtroppo sovente non considerato dai
cittadini, e troppo spesso ignorato, nonostante la sua grande potenzialità di
risoluzione di problemi di interesse generale.
La collaborazione tra soggetti pubblici e privati si pone come soluzione alla
necessità di cura di ciò che viene definito «bene comune». I cittadini, singoli e
associati, decidono di mettere a disposizione le proprie capacità e risorse per dare
risposte ai problemi della collettività, condividendo con i poteri pubblici la
responsabilità di governare.
In parallelo, la mia attenzione si è soffermata sul fenomeno del crowdfunding. Tale
sistema si differenzia dalla tradizionale raccolta fondi perché supportato dagli
strumenti del web 2.0, volti alla creazione di una vera e propria community che non
si limita a donare ma diventa co-creatrice del progetto da finanziare.
I casi esteri di ciò che viene definito «civic crowdfunding» pongono in evidenza
l’utilizzo di questo metodo per ottenere risorse economiche volte al finanziamento di
opere e progetti di interesse generale. Il capitale in gioco è di tipo «relazionale» e si
muove tra la sfera online e quella offline. È infatti fondamentale che le relazioni
createsi sul web possano concretizzarsi nella sfera pubblica offline mediante eventi
creati ad hoc.
  6	
  
Potendo considerare la rete di soggetti attivi che si mobilitano verso la cooperazione,
il confronto, il dialogo e l’agire insieme come il punto in comune tra il principio di
sussidiarietà orizzontale e il crowdfunding, mi è sembrato opportuno indagare su
una possibile relazione e integrazione, valutando aspetti positivi e limiti.
Il tirocinio svolto con l’associazione bolognese GINGER, che gestisce una
piattaforma web di crowdfunding territoriale operante in Emilia-Romagna, mi ha
permesso di seguire passo per passo lo sviluppo di una campagna di crowdfunding
basata sulla partecipazione di soggetti pubblici e privati per la tutela e la
valorizzazione di un bene culturale della città di Bologna, il portico di San Luca.
Questo ha rappresentato un caso esemplare in cui scorge un possibile binomio tra
azioni sussidiarie e crowdfunding.
Il primo capitolo presenta il principio di sussidiarietà partendo dalle origini storico-
filosofiche, seguendo l’evoluzione del principio in Europa e nell’ordinamento
giuridico italiano, fino ad arrivare alla revisione costituzionale del titolo V e
l’introduzione del principio all’art.118. Ci si sofferma in seguito sul concetto di
sussidiarietà come «amministrazione condivisa» e sul rapporto con il Terzo Settore,
ponendo in evidenza come il principio non sia visto come un dovere di arretramento
dell’amministrazione dallo svolgimento di compiti di interesse generale, ma
piuttosto come possibile collaborazione con i cittadini, singoli o associati.
Il secondo capitolo è dedicato al fenomeno del crowdfunding e all’analisi dei quattro
differenti modelli riservando una particolare attenzione alle piattaforme italiane.
Viene posta in risalto la tendenza del local crowdfunding approfondita mediante
l’analisi di tre piattaforme.
Segue una lettura approfondita di ciò che viene definito «civic crowdfunding»
correlata all’analisi dei casi internazionali in riferimento al principio di
partecipazione. Il capitolo si conclude con un accenno al regolamento Consob,
mirato a regolamentare l’equity crowdfunding in Italia.
  7	
  
Il terzo capitolo punta all’analisi di due casi studio accomunati dall’utilizzo di una
piattaforma di crowdfunding volta alla valorizzazione, in un caso, e alla tutela,
nell’altro, di un bene culturale.
I casi sono analizzati ponendo in primo piano da un lato l’attività di interesse
generale con riferimento alle disposizioni del «Codice dei beni culturali e del
paesaggio» e dall’altro le strategie comunicative legate alla campagna di
crowdfunding, dirette al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.
L’analisi dei casi mira alla valutazione di un possibile binomio tra i casi di
sussidiarietà orizzontale e l’utilizzo del sistema del crowdfunding.
  8	
  
Capitolo 1
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
1.1 Le origini storico filosofiche del principio di sussidiarietà
L’aggettivo «sussidiario» deriva dal latino subsidium ed era usato in ambito
militare presso la civiltà romana per indicare le truppe di riserva che restavano nella
retroguardia, pronta a intervenire in aiuto alle coorti che combattevano in prima
linea.
Ad oggi è difficile definire la sussidiarietà che “è e resta una nebulosa di concetti, di
modelli, di valori, che viene chiamata in causa, quasi invocata ogni volta che si
progetta, regola, o anche solo auspica un ripensamento del ruolo della Pubblica
Amministrazione nelle sue relazioni con i cittadini”1
.
In ambito filosofico il principio di sussidiarietà emerge dapprima con Aristotele
secondo il quale l’individuo rappresenta “il fulcro del sistema politico e lo Stato, la
polis, deve agire in funzione del suo bene”2
. Pertanto, secondo il filosofo greco del
IV sec. a.C., allo Stato spetta il compito di garantire la libertà e di intervenire solo
nel caso in cui le collettività minori e, in primo luogo l’individuo, non siano in grado
di svolgere determinati compiti.
La riflessione di Aristotele sul principio di sussidiarietà fu poi ripresa da Tommaso
D’Aquino che si concentrò sulla legittimazione dell’azione umana. La persona è la
prima protagonista per la costruzione del bene comune e le istituzioni che detengono
il potere politico vengono considerate legittime solo nella misura in cui aiutano il
singolo a realizzare quegli obiettivi che quest’ultimo non è capace di svolgere in
modo autonomo. Compito del potere politico è quello di “correggere, se trova
qualcosa in disordine; supplire se ci sono mancanze; perfezionare se qualcosa di
meglio può essere fatto”3
. Ritroviamo in D’Aquino un’idea della sussidiarietà che
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 	
  D.	
   Donati,	
   Origini,	
   connessioni	
   e	
   interpretazione	
   del	
   principio	
   di	
   sussidiarietà	
   orizzontale	
  
nell’ordinamento	
  italiano,	
  in	
  D.	
  Donati	
  e	
  A.	
  Paci	
  (a	
  cura	
  di),	
  Sussidiarietà	
  e	
  concorrenza,	
  Bologna,	
  Il	
  
Mulino,	
  2010,	
  pag.	
  26.	
  
2	
  G.	
  D’Agnolo,	
  La	
  sussidiarietà	
  nell’Unione	
  Europea,	
  Cedam,	
  Padova	
  1998,	
  pag.	
  8.	
  
3	
  F.	
  Vecchio,	
  Declinazioni	
  costituzionali	
  del	
  principio	
  di	
  sussidiarietà,	
  in	
  C.	
  Magnani	
  (a	
  cura	
  di),	
  Beni	
  
pubblici	
  e	
  servizi	
  sociali	
  in	
  tempi	
  di	
  sussidiarietà,	
  Torino,	
  Giappichelli,	
  2007,	
  pag.	
  180.	
  
	
  
  9	
  
garantisce oltre al pluralismo del corpo sociale, una sfera di autonomia della persona
umana.
Ma è il filosofo tedesco Johannes Althusius a teorizzare una forma di sussidiarietà
verticale, anticipando le tematiche proprie del pensiero federalista. Nella società
teorizzata da Althusius ogni gruppo, comunità, tende all’autosufficienza ma il potere
pubblico si inserisce come garante del benessere creato dal popolo, incapace di
difendere la propria libertà in mancanza di un giudice imparziale che possa definire
le controversie tra gli individui.4
In Althusius troviamo una prima applicazione del principio di sussidiarietà sia
orizzontale che verticale: per la prima volta il potere statale viene chiamato a
confrontarsi non solo con soggetti privati come famiglie, corporazioni e associazioni
(sussidiarietà orizzontale) ma anche con soggetti detentori di poteri politici sul
territorio come città, province e signorie (sussidiarietà verticale).
Il principio di sussidiarietà viene declinato in senso negativo con Locke: il cittadino
si difende dallo Stato ponendo vincoli ben precisi alla sua autorità. Lo Stato è
un’organizzazione necessaria ma a esso spetta solo il compito di garantire la libertà
del mercato e la piena realizzazione dell’individuo. Non è ammessa alcuna
ingerenza pubblica salvo casi di stretta necessità, in caso contrario i cittadini
sarebbero legittimati a sciogliere il patto sociale.
Il principio di sussidiarietà è stato ampiamente trattato nell’ambito della dottrina
sociale della chiesa cattolica, in modo particolare in alcune encicliche papali.
Nell’enciclica Rerum Novarum del 1891 ritroviamo alcuni capisaldi della
sussidiarietà contemporanea.
Papa Leona XII scrive che la tutela da parte dello Stato sarebbe da evitare piuttosto
che cercare, nel momento in cui questo intervenga ponendo limiti ai diritti della
famiglia. Tuttavia, l’intervento dei pubblici poteri sarebbe utile nei casi di forte
ristrettezza economica della famiglia; in questo caso lo Stato è tenuto a tutelare e
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4	
  “Per	
  impedire	
  che	
  la	
  sovranità	
  soffochi	
  le	
  varie	
  forme	
  di	
  organizzazione	
  sociale,	
  l’intervento	
  del	
  
sovrano	
  deve	
  essere	
  limitato	
  alle	
  ipotesi	
  di	
  inefficacia	
  o	
  insufficienza	
  degli	
  altri	
  poteri	
  esistenti	
  sul	
  
territorio”	
  in	
  F.	
  Vecchio,	
  op.	
  cit,	
  pag.	
  185.	
  
  10	
  
rispettare i diritti dei cittadini, “qui però deve arrestarsi lo Stato; la natura non gli
consente di andare oltre”5
.
Nell’enciclica viene messa in evidenza l’importanza della famiglia propugnando un
intervento dello Stato solo nel momento in cui questa non sia capace di provvedere
da sola alle proprie esigenze. Ne viene fuori una concezione positiva della
sussidiarietà in cui lo Stato è chiamato a intervenire attivamente lì dove risultasse
necessario.
Ma la prima formulazione organica del principio di sussidiarietà è espressa
dall’enciclica papale Quadragesimo Anno del 1931. L’enciclica pone il principio di
sussidiarietà nell’accezione negativa sottolineando il dovere di non ingerenza dello
Stato e l’attribuzione di limiti ben precisi al suo intervento. Si afferma che:
è un’ingiustizia, un grave danno e un turbamento del giusto ordine attribuire ad
una società maggiore e più elevata quello che possono compiere e produrre le
comunità minori e inferiori6
.
Tuttavia, nella stessa enciclica, è possibile ritrovare anche l’accezione positiva del
principio lì dove si afferma che:
L'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di
aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle
e assorbirle7
.
La riflessione filosofica della Chiesa sul principio di sussidiarietà sarà ripresa nel
1961 nell’enciclica Mater e Magistrain in cui Giovanni XXIII afferma che l’azione
dei pubblici poteri “che ha carattere d'orientamento, di stimolo, di coordinamento, di
supplenza e di integrazione, deve ispirarsi al principio di sussidiarietà” 8
.
Nell’enciclica si afferma che il mondo economico è frutto dell’iniziativa economica
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5 	
  Leone	
   XIII,	
   Enciclica	
   Rerum	
   Novarum,	
   Roma,	
   15	
   maggio	
   1891,	
   par.	
   11	
   in	
  
http://www.vatican.va/offices/papal	
  docs	
  list	
  it.html	
  (consultato	
  il	
  25	
  luglio	
  2013)	
  
6 	
  PIO	
   XI,	
   Lettera	
   Enciclica	
   Quadragesimo	
   anno,	
   Roma,	
   15	
   maggio	
   1931	
   in	
  
http://www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html	
  (consultato	
  il	
  25	
  luglio	
  2013)	
  
7Ibidem.	
  	
  
8 	
  Giovanni	
   XXIII,	
   Enciclica	
   Mater	
   et	
   Magistra,	
   Roma,	
   15	
   maggio1961,	
   parr.	
   39-­‐40	
   in	
  
www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html.	
  (consultato	
  il	
  25	
  luglio	
  2013)	
  
  11	
  
personale dei cittadini, singoli o associati, per il perseguimento di interessi comuni.
Al par. 42 si legge che lo Stato è chiamato a promuovere lo sviluppo produttivo in
funzione del progresso sociale. La presenza dello Stato in campo economico non
deve ridurre la sfera di libertà di iniziativa personale dei cittadini ma deve
rafforzarla tutelandola.
Nel 1991 Giovanni Paolo II riprende il concetto di sussidiarietà nell’enciclica
Centesimus Annus affermando che a causa di un’inadeguata comprensione dei
compiti lo Stato assistenziale presenta dei difetti. Si sottolinea che “una società di
ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine
inferiore”9
, lo Stato è tenuto a tutelare la comunità in viste della cura del bene
comune
Da questi scritti emerge come la dottrina sociale della Chiesa applichi alla
sussidiarietà sia un’accezione positiva (quando esorta all’aiuto pubblico in caso di
stretta necessità) sia un’accezione negativa (enfatizzando l’autonomia dei singoli).
Con Benedetto XVI si assiste a un’evoluzione del concetto sussidiario non più
basato sull’enfasi dell’autonomia della società civile in contrasto con lo Stato, ma
piuttosto su una collaborazione fra le due parti. Nell’enciclica Caritas in Veritate si
afferma che la sussidiarietà è espressione “inalienabile della libertà umana”, è un
aiuto alla persona offerto quando i singoli si trovano in difficoltà e necessitano
dell’aiuto degli altri. La sussidiarietà facendo leva sull’autonomia dei corpi
intermedi, li aiuta a sviluppare le proprie capacità rendendoli autonomi. La
sussidiarietà viene delineata come principio rispettoso dell’autonomia di ciascuno,
intesa come la capacità di fare scelte di cui ci si può assumere la responsabilità. Si
pone in evidenza come lo sviluppo umano sia strettamente legato all’autonomia dei
singoli10
.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9 	
  Giovanni	
   Paolo	
   II,	
   Enciclica	
   Centesimus	
   Annus,	
   Roma,	
   5	
   gennaio	
   1991,	
   par.	
   48	
   in	
  
www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html	
  (consultato	
  il	
  25	
  luglio	
  2013)	
  
10 	
  	
   Cfr	
   Benedetto	
   XVI,	
   Enciclica	
   Caritas	
   in	
   Veritate,	
   Roma,	
   29	
   giugno	
   2009,	
   par.	
   57	
   in	
  
www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html	
  (consultato	
  il	
  25	
  luglio	
  2013)	
  
  12	
  
Il contesto storico in cui si inserisce la Caritas in Veritate è caratterizzato dalla crisi
finanziaria e perciò vede nella collaborazione tra società civile e Stato una possibile
via d’uscita. In tale enciclica emerge una prospettiva nuova della sussidiarietà che si
muove tra l’aspetto personale e quello relazionale. Da un lato il principio è legato
alla persona umana, alla sua libertà e dignità; dall’altro il soggetto è considerato
come parte di una comunità che si muove in una rete di relazioni.
Sussidiarietà come «espressione dell’inalienabile libertà umana» è riscontrabile
anche all’art. 118 della Costituzione in cui si sostiene che i soggetti pubblici sono
tenuti a favorire l’iniziativa dei cittadini per la cura dei beni comuni. Si pone dunque
in evidenza la libertà dei cittadini e la loro responsabilità nell’agire per l’interesse
generale.
1.2 Sussidiarietà in Europa
Il principio di sussidiarietà, come principio regolatore dei rapporti tra Stati
membri e Unione, trova concreta formulazione nel 1992 con il trattato di Maastricht.
Secondo l’art. 3 b del trattato11
, la Comunità ha una competenza «sussidiaria»:
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene,
secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati
dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti
dell’azione in questione, essere meglio realizzati a livello comunitario.
L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato12
.
La sussidiarietà diviene criterio di allocazione dei poteri tra i diversi livelli
decisionali operanti nella Comunità Europea. Si tratta di una sussidiarietà verticale
dal momento in cui la Comunità si sostituisce agli Stati, nelle materie che non sono
di sua esclusiva competenza, per garantire efficacia ed efficienza d’azione.
Pare che il principio sia declinato anche in senso orizzontale quando si afferma che
“le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini”13
. Ma è chiaro che
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11	
  La	
  formulazione	
  adottata	
  allora	
  oggi	
  si	
  ritrova	
  nell’art.	
  5	
  del	
  trattato	
  sull’Unione	
  Europea.	
  	
  
12	
  Art.	
   3	
   B,	
   Trattato	
   di	
   Maastricht,	
   Gazzetta	
   ufficiale	
   n.	
   C	
   191	
   del	
   29	
   luglio	
   1992,	
   ora	
   art.	
   5	
   del	
  
Trattato	
  dell’Unione	
  Europea.	
  
13	
  Art.	
  A,	
  Trattato	
  di	
  Maastricht,	
  Gazzetta	
  ufficiale	
  n.	
  C	
  191	
  del	
  29	
  luglio	
  1992,	
  ora	
  art.	
  1	
  del	
  Trattato	
  
dell’Unione	
  Europea.	
  
  13	
  
l’applicazione del principio in senso orizzontale sia di difficile attuazione
nell’ambito comunitario.
Con il trattato di Amsterdam, nel 1997, si afferma l’esigenza di tutelare il rispetto
del principio di sussidiarietà enunciato dal TUE. Nel Protocollo sull’applicazione
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità al punto 3 si legge che “l’azione
della Comunità entro le sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo
richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia più
giustificata”14
.
Al punto 4 si legge: “(…) le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo
comunitario può essere conseguito meglio dalla Comunità devono essere confortate
da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi”. È prevista dunque
l’esposizione delle motivazioni che inducono a preferire l’azione comunitaria o
l’azione degli Stati membri.
Ma la messa in opera del protocollo non ha dato i risultati attesi. La Dichiarazione di
Laeken del 2001 ha messo in evidenza le lacune dell’Unione Europea in materia di
rispetto del principio di sussidiarietà15
.
Per tale motivo si è proposta una nuova definizione di sussidiarietà nel nuovo
protocollo allegato al Trattato di Lisbona16
.
Il Trattato associa i Parlamenti nazionali al controllo del principio di sussidiarietà
affermando loro il diritto di contestazione, dinanzi alla corte di giustizia dell’UE, di
un atto legislativo che non rispetti il principio di sussidiarietà17
.
Ai sensi del Trattato di Lisbona, l’Unione europea esercita solo le competenze che le
sono espressamente attribuite; tutte le altre rimangono in capo agli Stati membri. 18
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14	
  	
  Protocollo	
  sull'applicazione	
  dei	
  principi	
  di	
  sussidiarietà	
  e	
  di	
  proporzionalità	
  del	
  1997	
  in	
  	
  
http://eur-­‐lex.europa.eu/it/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0105010010	
  
5	
  (consultato	
  il	
  27	
  luglio	
  2013)	
  
15	
  Cfr	
   A.	
   Jannelli	
   et	
   al.	
   (a	
   cura	
   di),	
  Il	
  principio	
  di	
  sussidiarietà	
  nell’evoluzione	
  giuridica	
  europea,	
  in	
  
«Eurofocus»,	
   n.	
   14,	
   2010	
   in	
  
http://www.cr.piemonte.it/dwd/infoleg/eurofocus/2010/eurofocus_n_14.pdf	
   	
   (consultato	
   il	
   25	
  
luglio	
  2013)	
  
16	
  Con	
  il	
  Trattato	
  di	
  Lisbona	
  del	
  2009	
  l’Unione	
  si	
  ritrova	
  oggi	
  ad	
  avere	
  due	
  fonti	
  fondamentali:	
  il	
  
Trattato	
  sull’Unione	
  europea	
  (TUE)	
  e	
  il	
  Trattato	
  sul	
  funzionamento	
  dell’Unione	
  europea	
  (TFUE).	
  
17	
  Il	
  trattato	
  di	
  Lisbona	
  associa	
  inoltre	
  al	
  controllo	
  del	
  principio	
  di	
  sussidiarietà	
  il	
  Comitato	
  delle	
  
regioni.	
  
18	
  Art.	
  6,	
  par.	
  3,	
  Trattato	
  di	
  Lisbona	
  si	
  legge:	
  “In	
  virtù	
  del	
  principio	
  di	
  sussidiarietà,	
  nei	
  settori	
  che	
  
non	
   sono	
   di	
   sua	
   competenza	
   esclusiva	
   l'Unione	
   interviene	
   soltanto	
   se	
   e	
   in	
   quanto	
   gli	
   obiettivi	
  
  14	
  
Seppure sia chiaro che a livello comunitario la sussidiarietà va intesa nella sua
accezione «verticale», è possibile far riferimento ad alcune iniziative europee mirate
a rendere i cittadini dei cittadini «attivi», dando forma alla sussidiarietà orizzontale.
Un esempio è quello del programma della cittadinanza europea attiva che favorisce
“azioni che mirano a consolidare un sentimento di comune appartenenza tra i
cittadini europei e, attraverso questo, favorire lo sviluppo di una coscienza
autenticamente europea che favorisce il processo di integrazione istituzionale”19
.
1. 3 Evoluzione del principio nell’ordinamento giuridico italiano
Il principio di sussidiarietà ha fatto ingresso nella costituzione italiana
nell’ottobre 2001 con la legge di revisione costituzionale, ma era già previsto a
livello legislativo in diversi testi normativi, primo fra tutti la legge 15 marzo 1997,
n.59, la cosiddetta «legge Bassanini», Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Tra gli obiettivi delle
riforme Bassanini vi era quello della trasformazione della Pubblica
Amministrazione, statale e centralizzata, in un’amministrazione articolata in vari
livelli regionali e locali coesistenti con un’attività statale di indirizzo e di
coordinamento. Era previsto, dunque, il trasferimento di materie e funzioni dallo
Stato alle regioni alle autonomie locali.
L’art. 4 comma 3 definisce la sussidiarietà come
L’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai
comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive
dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l’esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime e l’attribuzione delle
responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e
di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità,
all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
dell'azione	
  prevista	
  non	
  possono	
  essere	
  conseguiti	
  in	
  misura	
  sufficiente	
  dagli	
  Stati	
  membri,	
  né	
  a	
  
livello	
   centrale	
   né	
   a	
   livello	
   regionale	
   e	
   locale,	
   ma	
   possono,	
   a	
   motivo	
   della	
   portata	
   o	
   degli	
   effetti	
  
dell'azione	
  in	
  questione,	
  essere	
  conseguiti	
  meglio	
  a	
  livello	
  di	
  Unione.»	
  in	
  	
  	
  	
  
http://eur-­‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:IT:PDF	
  
(consultato	
  il	
  31	
  luglio	
  2013)	
  
19	
  F.	
  Giglioni,	
  Alla	
  ricerca	
  della	
  sussidiarietà	
  orizzontale	
  in	
  Europa,	
  in	
  D.	
  Donati	
  e	
  A.	
  Paci	
  (a	
  cura	
  di),	
  	
  
Sussidiarietà	
  e	
  concorrenza,	
  Bologna,	
  Il	
  Mulino,	
  2010,	
  pag.	
  146.	
  
  15	
  
Il principio di sussidiarietà viene introdotto in entrambe le sue accezioni: verticale
(quando stabilisce che le funzioni amministrative devono essere svolte dalle autorità
territorialmente più vicine ai cittadini) e orizzontale ( quando si afferma che i privati
possono farsi carico non solo di attività relative al loro interesse individuale, ma
hanno titolo e risorse per assolvere ad attività che soddisfano interessi generali o
pubblici20
).
Una seconda formulazione del principio di sussidiarietà è riscontrabile nella legge 3
agosto 1999, n.265 che definisce l’«Autonomia dei comuni e delle province». Si
prevede che comuni e province possano essere allo stesso tempo titolari di funzioni
proprie e destinatari di funzioni amministrative ulteriori, conferite con la legge dello
Stato o delle regioni, secondo il principio di sussidiarietà. Le funzioni svolte dai
comuni e dalle province derivano inoltre dall’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati21
.
A differenza della l. 59/1997 viene introdotto il criterio dell’adeguatezza: il
potenziale intervento dei privati necessita di una valutazione a priori, dovendo essere
«adeguato»22
.
La terza formulazione del principio si ha con la legge 8 novembre 2000, n.328,
«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»23
.
Per la prima volta vengono riconosciute le prestazioni assistenziali come vero e
proprio diritto, infatti la legge valorizza l’intervento delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni e degli enti di promozione sociale. All’art. 5 si
afferma che “per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le
regioni e lo Stato (…) promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
20	
  D.	
  Donati,	
  La	
  sussidiarietà	
  orizzontale	
  nell’evoluzione	
  normativa	
  dello	
  Stato	
  e	
  delle	
  Regioni,	
  in	
  G.	
  
Arena	
  e	
  G.	
  Cotturri	
  (a	
  cura	
  di),	
  Il	
  valore	
  aggiunto.	
  Come	
  la	
  sussidiarietà	
  può	
  salvare	
  l’Italia,	
  Roma,	
  
Carocci,	
  2010,	
  pag.	
  187.	
  
21	
  Cfr	
  Ivi,	
  pag.	
  188.	
  
22	
  Ivi,	
  pag.	
  189.	
  
23	
  A	
   pochi	
   mesi	
   dall’approvazione	
   della	
   L.	
   328/2000,	
   questa	
   «viene	
   superata	
   dalla	
   riforma	
  
costituzionale	
   che	
   assegna	
   alle	
   Regioni	
   la	
   piena	
   competenza	
   legislativa	
   e	
   ai	
   Comuni	
   quella	
  
amministrativa»,	
  Ivi	
  pag.	
  190.	
  
  16	
  
soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative e interventi
per l’accesso agevolato al credito e ai fondi dell’Unione Europea”24
.
Con le tre norme si passa dalle disposizioni sul decentramento a quelle
sull’ordinamento degli enti locali, a quelle sul sistema dei servizi sociali ma come
spiega Donati25
da una lettura «tra le righe» delle tre disposizioni emerge un sistema
valoriale preciso che:
- mette in connessione la riallocazione in verticale delle funzioni e dei compiti
amministrativi con la crescita del ruolo attivo dei cittadini nella cura degli interessi
generali;
- punta all’affermazione della maggiore «prossimità» tra azione pubblica e cittadini
destinatari;
- incentiva le istituzioni territoriali e i cittadini a una attitudine alla flessibilità nelle
scelte in base alle condizioni specifiche di ciascun contesto territoriale.
1.4 Il principio come sancito dall’art. 118 comma 4 della Costituzione
La legge costituzionale 18 ottobre 2011, n.3 ha introdotto importanti
modifiche nel titolo V della Costituzione italiana: il principio di sussidiarietà è
diventato un vero principio costituzionale.
Già la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, nel 1997, segna un
punto importante. All’art. 56 di quel progetto di riforma si prevedeva che:
Le funzioni che non possono più essere più adeguatamente svolte
dall’autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in
Comuni, Province, Regioni e Stato, in base al principio di sussidiarietà e di
differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla
legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei
cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture
organizzative rispetto alle funzioni medesime.
È prevista da un lato l’assegnazione della titolarità delle funzioni agli enti locali più
vicini ai cittadini e dall’altro la titolarità dello svolgimento delle funzioni ai privati
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
24 	
  Donati,	
   Origini,	
   connessioni	
   e	
   interpretazione	
   del	
   principio	
   di	
   sussidiarietà	
   orizzontale	
  
nell’ordinameno	
  italiano,	
  pag.	
  43.	
  	
  
25	
  Donati,	
  La	
  sussidiarietà	
  orizzontale	
  nell’evoluzione	
  normativa	
  dello	
  Stato	
  e	
  delle	
  Regioni,	
  pag.	
  192.	
  
  17	
  
con l’obbligo di astensione del potere pubblico, salvo la non adeguata
organizzazione dei privati.
Ma tale testo fu presto sostituito dalla nuova disposizione elaborata dalla
Commissione che recita:
Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte
dall’autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le
funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni
compete rispettivamente ai Comuni, alla Province, alle Regioni e allo Stato,
secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le
autonomie funzionali.
Rispetto alla prima formulazione scompare il riferimento alla «autonomia dei
privati» sostituita dall’«autonoma iniziativa dei cittadini», ponendo enfasi su una
particolare comunità qual è quella della cittadinanza. Inoltre i pubblici poteri non
sono chiamati ad astenersi dallo svolgere funzioni pubbliche ma piuttosto a
rispettare le autonome iniziative dei cittadini.
La Commissione bicamerale non riuscì a portare a termine il proprio mandato e la
definitiva costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà avviene solo con la
riscrittura del Titolo V della parte seconda della Costituzione con la legge
costituzionale n. 3 del 2001. Il principio si colloca in coda all’art. 118 della
Costituzione:
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
3. La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni (…) e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
  18	
  
4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
L’art. 118 Cost. riserva un ruolo centrale al principio di sussidiarietà sia in senso
verticale che orizzontale. La verticalità (espressa nel primo comma) sta
nell’attribuzione della responsabilità e titolarità dell’intervento pubblico
all’istituzione più prossima al cittadino, i Comuni anzitutto che “proprio per questa
prossimità possono registrare con più precisione le necessità e corrispondere più
adeguatamente alle aspettative diffuse”26
.
L’orientamento orizzontale, quello di maggior rilevanza per questa ricerca, è
espresso nel quarto comma e prevede che siano prima di tutto i cittadini (singoli e
associati) a svolgere attività di interesse generale supportati dal sostegno di Comuni,
Province, Regioni e dallo Stato. Si concretizza una “Repubblica costruita dal basso,
dove è la società che inizia ad acquistare un ruolo centrale in nome della
sussidiarietà orizzontale”27
.
Il Comma 4 mette quindi in evidenza l’esigenza di perseguire le finalità istituzionali
dei pubblici poteri anche attraverso le iniziative autonome dei privati, singoli e
associati, la cui azione deve essere riconosciuta, favorita e valorizzata, attribuendo
alla stessa una rilevanza di interesse generale.
È importante sottolineare che non è previsto un arretramento dell’amministrazione
dallo svolgimento di compiti di cui i soggetti, pubblici e privati, possono
adeguatamente provvedere. È prevista invece una collaborazione tra soggetti
pubblici e privati.
Un’attenta analisi del testo dell’ultimo comma dell’art. 118 Cost. è opportuna per
una sua corretta interpretazione:
- “Gli enti amministrativi favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini”, il
termine «favoriscono» fa riferimento a un dovere più che a una possibilità. Se i
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
26	
  G.	
  Cotturri,	
  La	
  forza	
  riformatrice	
  della	
  cittadinanza	
  attiva,	
  Roma,	
  Carocci	
  Editore,	
  2013,	
  pag.	
  110.	
  	
  
27	
  M.	
   Musella	
   e	
   M.	
   Santoro,	
   L’economia	
   sociale	
   nell’era	
   della	
   sussidiarietà	
   orizzontale,	
   Torino,	
  
Giappichelli,	
  2012,	
  pag.	
  30.	
  	
  
  19	
  
cittadini si attivano per la cura dell’interesse generale, le pubbliche
amministrazioni devono aiutarli. Le amministrazioni possono scegliere come
sostenere concretamente l’iniziativa dei cittadini: concedendo il patrocinio di
un’iniziativa, autorizzando i privati all’uso di attrezzature o strutture di proprietà
dell’ente pubblico, rimborsando le spese sostenute o attraverso forme create ad
hoc di volta in volta.
Inoltre l’azione del favorire può essere analizzata facendo riferimento a due
criteri:
• il momento in cui avviene l’intervento a favore dei cittadini (interventi che
sostengono attività di privati già in corso o interventi propedeutici alla loro
attivazione)
• il modo in cui si esplica l’intervento a favore dei cittadini (interventi
diretti/indiretti, in positivo/in negativo, per azione/per omissione).28
- Rispetto all’espressione «autonoma iniziativa» viene posta l’idea che lo
svolgimento dell’attività di interesse generale da parte dei cittadini debba
avvenire spontaneamente. Questo comporta l’esclusione di qualsiasi forma di
retribuzione diretta e piena per le attività svolte. Inoltre, l’espressione autonoma
iniziativa può essere intesa come piena capacità dei cittadini di decidere
pienamente, nel rispetto delle leggi, sulla loro organizzazione, la loro attività e la
loro destinazione di risorse29
.
- Con l’espressione «cittadini singoli e associati» pare che la norma voglia
evidenziare l’appartenenza delle persone a un sistema istituzionale, sociale ed
economico e quindi al loro dovere di partecipare alla costruzione della comunità
in cui vivono. La sussidiarietà offre quindi all’individuo di costruire e non più
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
28 	
  Cfr,	
   Donati,	
   Origini,	
   connessioni	
   e	
   interpretazione	
   del	
   principio	
   di	
   sussidiarietà	
   orizzontale	
  
nell’ordinamento	
  italiano,	
  pag.	
  51.	
  
29	
  Ovviamente	
   i	
   cittadini	
   non	
   possono	
   fare	
   tutto	
   ciò	
   che	
   fanno	
   le	
   amministrazioni,	
   non	
   possono	
  
infatti	
   assumere	
   iniziative	
   in	
   materia	
   di	
   atti	
   precettivi,	
   di	
   concessioni,	
   di	
   autorizzazioni,	
   di	
  
provvedimenti	
   ablatori	
   e	
   di	
   sanzioni	
   amministrative.	
   Cfr.	
   G.	
   Arena,	
   Cittadini	
   attivi,	
   Roma-­‐Bari,	
  
Editori	
  Laterza,	
  2006,	
  pagg.	
  122-­‐123.	
  
  20	
  
delegare la cura di tutti quegli interessi che condivide con gli altri individui.
Sussidiarietà come collaborazione e non come delega.
La norma costituzionale non determina una esplicita distinzione tra attività con o
senza fini di lucro, si è infatti aperto un dibattito sulla natura lucrativa delle
attività ponendo attenzione sulle società senza scopo di lucro30
.
- Con la locuzione «interesse generale» si fa riferimento a “tutte le prestazioni di
beni e di servizi che sono mosse da uno spirito solidale del soggetto erogatore, e
che sono capaci di rispondere a bisogni socialmente o economicamente rilevanti,
individualmente non soddisfabili”31
.
L’interesse generale è l’interesse di una comunità in quanto tale, non ancora
assunto in seno ai pubblici poteri ma da questi lasciato alla cura degli stessi
cittadini.
L’interesse generale è evidentemente un’astrazione e storicamente il modo per
renderlo concreto consisteva nel trasformare l’interesse «generale» in interesse
«pubblico», inteso come interesse dello Stato. Questa concezione era legata al
paradigma panpubblicistico che ha caratterizzato il diritto amministrativo italiano
fin dalle sue origini e che ruota attorno a tre assunti progressivamente smentiti:
• Ciò che è di interesse generale è di interesse pubblico;
• Ciò che è di interesse pubblico è dello Stato;32
• Lo Stato provvede a ciò che è di interesse pubblico con apparati e strumenti
pubblici.33
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
30	
  A	
  tal	
  proposito	
  si	
  fa	
  riferimento	
  alla	
  disciplina	
  generale	
  della	
  fattispecie	
  di	
  società	
  senza	
  scopo	
  di	
  
lucro,	
  la	
  Disciplina	
  dell’impresa	
  sociale,	
  a	
  norma	
  della	
  legge	
  13	
  giugno	
  2005,	
  n.118.	
  Le	
  imprese	
  sociali	
  
per	
  essere	
  qualificate	
  tali	
  devono	
  rispondere	
  a	
  due	
  requisiti:	
  l’utilità	
  sociale	
  e	
  l’assenza	
  dello	
  scopo	
  
di	
  lucro.	
  Cfr	
  Donati,	
  La	
  sussidiarietà	
  orizzontale	
  nell’evoluzione	
  normativa,	
  pagg.	
  204-­‐205.	
  	
  
31 	
  Donati,	
   Origini,	
   connessioni	
   e	
   interpretazione	
   del	
   principio	
   di	
   sussidiarietà	
   orizzontale	
  
nell’ordinamento	
  italiano,	
  pag.	
  62.	
  
32	
  L’assunto	
   implica	
   che	
   lo	
   Stato	
   rappresenta	
   l’unico	
   soggetto	
   titolare	
   della	
   sovranità.	
   Da	
   ciò	
   ne	
  
deriva	
   un	
   forte	
   accentramento	
   dello	
   Stato	
   e	
   la	
   svalutazione	
   del	
   sistema	
   territoriale	
   e	
   locale.	
   A	
  
smentire	
  l’assunto	
  è	
  la	
  legge	
  n.	
  142	
  del	
  1990	
  in	
  cui	
  si	
  afferma	
  la	
  capacità	
  delle	
  regioni	
  di	
  intervenire	
  
nell’organizzazione	
  delle	
  funzioni	
  locali	
  e	
  di	
  farlo	
  in	
  modo	
  selettivo	
  e	
  si	
  riconoscono	
  al	
  Comune	
  le	
  
funzioni	
  amministrative	
  attribuite	
  dallo	
  Stato.	
  	
  
33	
  Il	
   terzo	
   assunto	
   prevede	
   che	
   i	
   poteri	
   unilaterali	
   siano	
   una	
   caratteristica	
   esclusiva	
   del	
   diritto	
  
amministrativo.	
  Con	
  l’avvio	
  della	
  stagione	
  delle	
  privatizzazioni	
  in	
  Italia	
  nel	
  2001	
  anche	
  tale	
  assunto	
  
viene	
  smentito.	
  	
  
  21	
  
Il primo assunto implica che non può esservi un interesse rilevante per la società
senza che questo sia “occupato” dal sistema politico-amministrativo. Tale assunto è
stato smentito con l’affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Si passa
da una concezione soggettiva dell’amministrazione a una oggettiva, ossia “da
un’amministrazione pubblica che è tale con il suo rapporto con lo Stato ad
un’amministrazione che si qualifica per la funzione svolta al servizio della
collettività”34
.
La norma costituzionale legittima i cittadini a uscire dal ruolo passivo di utenti dei
servizi pubblici per diventare soggetti attivi che si prendono cura di beni comuni. La
norma pone i cittadini su un piano di parità con le amministrazioni35
.
G. Arena36
pone in evidenza la questione dell’applicabilità immediata o meno
dell’art. 118. «La risposta positiva nel senso di immediata applicabilità si fonda sulla
constatazione che l’art. 118, u.c. non enuncia un principio, rinviando al legislatore
ordinario per la sua definizione, bensì prevede che si svolga un’attività fondata su un
principio, quello di sussidiarietà orizzontale»; non si tratta qui di dar forma a un
principio astratto ma di far riferimento a un’attività di cui sono già indicate
coordinate strutturali:
- i soggetti della relazione (istituzioni territoriali e cittadini)
- l’oggetto della relazione (svolgimento di attività di carattere generale)
- il principio che regola la relazione (il principio di sussidiarietà)
Al contrario, la necessità di ulteriori interventi da parte del legislatore per
l’applicabilità del principio, significherebbe attendere che sia chiarito ogni profilo
dell’enunciato in questione e quindi si finirebbe per escludere, per un periodo di
tempo indefinito, la vigenza del principio di sussidiarietà in Italia.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
34	
  G.	
  Arena,	
  op.	
  cit,	
  pag.	
  112.	
  
35	
  Ivi,	
  pag.	
  IX.	
  
36	
  Ivi,	
  pagg.	
  62-­‐63.	
  
  22	
  
Arena pone a questo punto in rilievo che l’attuazione dell’art. 118 non dipende dalle
istituzioni ma dai cittadini ai quali spetta assumere l’autonoma iniziativa
nell’interesse generale che costituisce il nucleo essenziale della norma.
1.5 Sussidiarietà come «amministrazione condivisa»
La sussidiarietà sfugge a una comprensione unica e unitaria. Si potrebbe
definire quale principio che regola la distribuzione di determinate funzioni che
riguardano sia i poteri pubblici che la società.
Tale principio implica due livelli di lettura: quello di sussidiarietà verticale e quello
di sussidiarietà orizzontale.
La sussidiarietà verticale prevede che le funzioni pubbliche siano affidate alle
istituzioni più prossime ai cittadini; solo quando il livello inferiore dimostra di non
essere in grado di svolgere le proprie funzioni interviene in forma «sussidiaria»
l’ente gerarchicamente superiore.
La sussidiarietà orizzontale disciplina i rapporti tra pubblico, privato e privato
sociale: non c’è contrapposizione, ma intreccio e collaborazione tra pubblico e
privato, tra cittadini e Stato37
.
Il grande cambiamento in merito ai rapporti tra amministrazioni e cittadini si è avuto
con la legge 7 agosto 1990, n.241 (la legge sul procedimento amministrativo e la
trasparenza amministrativa). Tale legge ha condotto le amministrazioni a
considerare i soggetti non solo «amministrati» ma anche portatori di interessi e
titolari di diritti quali il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo, il
diritto all’informazione nei confronti dell’amministrazione e il diritto alla semplicità,
efficienza e efficacia dell’azione amministrativa. La legge in questione fu portatrice
di nuovi rapporti con le amministrazioni caratterizzati dal “passaggio dalla
separazione alla collaborazione, dalla diffidenza alla fiducia, dal segreto alla
comunicazione”38
.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
37	
  M.	
  Musella	
  e	
  M.	
  Santoro,	
  op.	
  cit.,	
  pag.	
  29.	
  
È	
  su	
  questo	
  tipo	
  di	
  sussidiarietà	
  che	
  vuole	
  concentrarsi	
  il	
  presente	
  elaborato	
  che	
  mira	
  a	
  individuare	
  
una	
  possibile	
  integrazione	
  del	
  principio	
  alle	
  campagne	
  di	
  crowdfunding	
  che	
  coinvolgono	
  pubblici	
  e	
  
privati	
  per	
  la	
  realizzazione	
  e	
  promozione	
  	
  di	
  un	
  bene	
  comune.	
  
38	
  G.	
  Arena,	
  op.	
  cit.,	
  pag.	
  21.	
  	
  
  23	
  
Questi nuovi rapporti introducono quella che viene chiamata «amministrazione
condivisa» in cui il rapporto tra amministrazioni e cittadini diviene un rapporto di
collaborazione nell’interesse generale. È il ribaltamento del tradizionale «paradigma
bipolare»39
che vedeva da un lato l’amministrazione (autoritativa e di prestazione) e
dall’altro l’amministrato (un soggetto passivo).
Con il paradigma sussidiario il principio di partecipazione previsto dalla l. 241/1990
acquista un nuovo significato: mentre con la partecipazione al procedimento il
cittadino partecipa al processo decisionale della pubblica amministrazione in vista
dell’adozione di un provvedimento, con la partecipazione intesa come
«amministrazione condivisa» il cittadino partecipa con l’amministrazione alla
concreta soluzione di un problema di interesse generale.
Arena afferma che il modello dell’amministrazione condivisa può realizzarsi “o per
iniziativa della pubblica amministrazione, che autonomamente decide di uscire dal
paradigma bipolare, o per iniziativa dei cittadini, che si attivano sulla base dell’art.
118, u. c. della Costituzione”40
.
Le amministrazioni possono «favorire» l’iniziativa dei cittadini in diversi modi41
:
limitandosi ad attendere che i cittadini si attivino e chiedano sostegno o
collaborando direttamente con loro.
Arena sottolinea il fatto che siano i cittadini a dar vita al principio di sussidiarietà,
non le istituzioni che sono comunque chiamate ad assumere iniziative per
promuovere la conoscenza e quindi l’attuazione del principio in questione.
L’utilità dei cittadini attivi sta nel prendersi cura dei beni comuni42
.
Quando si parla di cittadini si fa riferimento ai singoli appartenenti a una comunità e
che in quanto tali sono portatori di diritti e doveri. Arena definisce la maggior parte
dei cittadini italiani «cittadini normali»; essi si collocano su una soglia minima di
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
39	
  “Il	
   paradigma	
   bipolare	
   si	
   fonda	
   sull’idea	
   che	
   «le	
   amministrazioni	
   hanno	
   il	
   monopolio	
   del	
  
perseguimento	
   dell’interesse	
   pubblico	
   e	
   gli	
   amministrati	
   son	
   meri	
   destinatari	
   dell’intervento	
  
pubblico”,	
  Ivi,	
  pag.	
  77.	
  
40	
  Ivi,	
  pag.	
  34.	
  	
  
41 	
  Le	
   amministrazioni	
   possono	
   mettere	
   a	
   disposizione	
   strumenti,	
   mezzi,	
   spazi	
   per	
   aiutare	
  
concretamente	
  i	
  cittadini	
  a	
  prendersi	
  cura	
  dei	
  beni	
  comuni	
  o	
  possono	
  intervenire	
  con	
  un	
  semplice	
  
patrocinio.	
  O	
  ancora	
  possono	
  svolgere	
  attività	
  di	
  comunicazione	
  per	
  promuovere	
  l’attuazione	
  della	
  
sussidiarietà.	
  Cfr	
  Ivi,	
  pagg.	
  104-­‐	
  105.	
  
42	
  Quando	
   si	
   parla	
   di	
   beni	
   comuni	
   si	
   fa	
   riferimento	
   a	
   quei	
   beni	
   di	
   cui	
   ciascuno	
   può	
   godere	
  
liberamente	
   ma	
   che	
   proprio	
   per	
   questo	
   motivo	
   sono	
   minacciati	
   da	
   un	
   uso	
   egoistico,	
   come	
   il	
  
territorio,	
   l’ambiente,	
   l’aria,	
   l’acqua,	
   i	
   beni	
   culturali,	
   la	
   salute,	
   la	
   legalità,	
   i	
   diritti	
   dell’uomo,	
  
l’istruzione,	
  le	
  infrastrutture,	
  i	
  servizi	
  pubblici.	
  	
  
  24	
  
cittadinanza in quanto si limitano a rispettare le leggi e a rappresentare un modello
civico. Esistono poi coloro i quali vengono definiti «cittadini parassiti» per il loro
comportamento non conforme alla legge (ad esempio gli evasori) e i «cittadini
extra» che offrono alla comunità più di quanto ricevono (i volontari). Con il
principio di sussidiarietà l’attivarsi dei «cittadini normali» per il bene comune dà
vita ai cittadini attivi che “si assumono volontariamente verso la collettività doveri
ulteriori rispetto a quelli che comporta normalmente lo status di cittadino, cercando
di dare risposte non solo ai propri problemi ma anche a quelli che riguardano tutti”43
.
È importante sottolineare la necessità di collaborazione tra cittadini attivi e poteri
pubblici: i cittadini non si sostituiscono all’amministrazione ma si tratta di
un’alleanza tra soggetti tendenzialmente paritari.
A questo punto è necessaria una distinzione tra un’accezione negativa del principio e
un’accezione positiva. La concezione in negativo porta a considerare i cittadini
come coloro a cui i poteri pubblici possono delegare il proprio potere. L’intervento
dei soggetti pubblici è reso superfluo dall’intervento dei privati chiamati a svolgere
il maggior numero possibile di funzioni di interesse generale. Questo modo di
intendere il rapporto tra cittadini e amministrazioni sarebbe coerente con
l’applicazione del principio in accezione «verticale», basata sul limite di intervento
di un’autorità superiore rispetto a quella inferiore, qualora quest’ ultima abbia
capacità di azione autonoma. Ma la sussidiarietà in senso orizzontale prevede una
condivisione di risorse pubbliche e private per il perseguimento di fini di pubblica
utilità. La concezione in positivo della sussidiarietà prevede che soggetti pubblici e
privati si sostengano paritariamente a vicenda nel perseguimento dell’interesse
generale. I cittadini possono attivarsi «autonomamente» secondo l’art. 118 ma le
amministrazioni sono tenute a sostenerli e non limitarsi a osservare passivamente le
loro attività o ostacolarle.
1.6 Sussidiarietà e Terzo settore: le imprese sociali
Il principio di sussidiarietà orizzontale viene spesso definito come il nuovo sistema
di welfare. Il modello italiano di Welfare, sviluppatosi a partire dal dopoguerra, si è
fondato su un’alleanza tra Stato ed economia di mercato col fine di garantire le
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
43	
  Ivi,	
  pag.	
  99.	
  	
  
  25	
  
classi più deboli attraverso finanziamenti erogati dallo Stato dal sistema tributario
progressivo. Ma il peso fiscale del sistema del welfare diventò la causa del problema
che doveva risolvere. Una delle cause della crisi del welfare è riscontrabile
nell’avvento della globalizzazione che sottrae allo Stato il potere di scegliere come
tassare la ricchezza.
Con la crisi del welfare state si è passati al welfare mix, “un sistema di
organizzazione della produzione e dell’offerta di servizi socio-assistenziali e sanitari
incentrata sulla pluralità di soggetti di offerta”44
. Quando si parla di pluralità non si
fa solamente riferimento alla numerosità di offerte ma alla pluralità e varietà di
queste. La molteplicità di soggetti di offerta e la varietà dei prodotti vanta tre aspetti:
- garantisce la copertura di un’ampia gamma di bisogni sociali;
- l’offerta si adegua in modo più rapido ed efficace al mutare dei bisogni;
- grazie al welfare mix viene stimolata la competizione per qualità dei servizi offerti.
Nella prima fase di passaggio dal welfare state al welfare mix il principio di
sussidiarietà è stato interpretato come principio che mira ad affidare allo Stato
funzioni dell’interesse generale, delegando parte delle funzioni a soggetti di livello
inferiore, in modo particolare ai soggetti del Terzo settore, vicini alle politiche
socio-assistenziali. Oggi si avverte invece la necessità di collaborazione e co-
decisione di tutti i soggetti interessati e coinvolti nell’interesse generale, pubblico e
privato. Si dà vita a un nuovo sistema di welfare definibile «locale» per la prossimità
ai cittadini e per la partecipazione dal basso.
Il rapporto tra il Terzo settore e Amministrazione pubblica si è diffuso sempre più
negli ultimi venti anni nell’ambito del welfare dove le organizzazioni dell’economia
sociale erano tenute a rispondere alla domanda pubblica/statale attraverso la
partecipazione a bandi e appalti a ribasso.
Con il principio di sussidiarietà il Terzo settore trova la possibilità di attuare
liberamente la programmazione e l’erogazione di servizi.
In modo particolare le organizzazione denominate «imprese sociali» cooperano
assieme alle istituzioni pubbliche alla costruzione dello spazio sociale e del bene
comune nell’ambito del sottosistema economico. L’impresa sociale dà avvio al
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
44	
  M.	
  Musella	
  e	
  M.	
  Santoro,	
  op.cit.,	
  pag.	
  17.	
  
  26	
  
mercato dei cosiddetti «beni relazionali», un mercato che fa riferimento alla qualità
sociale del prodotto e perciò “utilizza il denaro come mezzo per trasformare un
prodotto relazionale in un altro prodotto relazionale”45
. Tale categoria di beni
“necessita della partecipazione attiva dei soggetti nella loro identità di persone,
all’interno di un sistema culturale specifico”46
, si tratta quindi di beni che non
possono essere forniti né dal mercato né dallo Stato.
Nel nostro ordinamento la definizione dell’impresa sociale47
è contenuta nel decreto
legislativo 24 marzo 2006, n.155 che definisce «imprese sociali»:
Tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice
civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica
organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità
sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
La legge, all’art. 2, specifica quali sono «i beni e i servizi di utilità sociale», ossia
quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
assistenza sociale, assistenza sanitaria, tutela dell’ambiente, tutela dell’ecosistema,
turismo sociale, valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca ed erogazione dei
servizi culturali, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, formazione
universitaria e post-universitaria, formazione extra scolastica, servizi strumentali
alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per
cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
Inoltre la legge all’art. 2 definisce impresa sociale quell’impresa che prevede
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
45	
  A.	
  Giorio,	
  Impresa	
  sociale,	
  crisi	
  e	
  sussidiarietà,	
  «Os-­‐	
  servatorio	
  Isfol»,	
  I	
  (2011),	
  n.	
  3-­‐4,	
  pag.	
  50,	
  in	
  
http://www.isfol.it/pubblicazioni/osservatorio-­‐isfol/numeri-­‐pubblicati/allegati-­‐anno-­‐i-­‐n.3-­‐
4/giorio.	
  (consultato	
  il	
  18	
  agosto	
  2013).	
  
46	
  F.	
  Gagliarducci	
  e	
  A.	
  Iurleo,	
  Impresa	
  sociale,	
  in	
  C.	
  Cittadino	
  (a	
  cura	
  di),	
  Dove	
  lo	
  Stato	
  non	
  arriva.	
  
Pubblica	
  amministrazione	
  e	
  terzo	
  settore,	
  Bagno	
  a	
  Ripoli	
  (Firenze),	
  Passigli	
  Editori,	
  2008,	
  pag.	
  43.	
  
47	
  L’impresa	
  sociale	
  è	
  definita	
  dall’art.	
  1	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  come	
  un’organizzazione	
  privata	
  che	
  
esercita	
  un’attività	
  economica	
  di	
  utilità	
  sociale	
  volta	
  a	
  realizzare	
  finalità	
  di	
  interesse	
  generale.	
  La	
  
definizione	
   permette	
   di	
   collocare	
   l’impresa	
   sociale	
   nell’ambito	
   del	
   settore	
   non	
   profit;	
   	
   possono	
  
quindi	
   essere	
   imprese	
   sociali	
   anche	
   associazioni,	
   fondazioni,	
   comitati,	
   organizzazioni	
   di	
  
volontariato	
  e	
  cooperative.	
  La	
  legge	
  8	
  novembre	
  1991,	
  n.381	
  che	
  istituiva	
  le	
  «cooperative	
  sociali»	
  	
  
può	
  essere	
  considerata	
  il	
  preludio	
  del	
  decreto	
  che	
  istituisce	
  le	
  imprese	
  sociali:	
  la	
  legge	
  consentiva	
  di	
  
combinare	
   l’esercizio	
   di	
   attività	
   economica	
   con	
   il	
   perseguimento	
   dell’interesse	
   generale	
   della	
  
comunità.	
  
  27	
  
Tre sono i requisiti fondamentali affinché un’organizzazione possa qualificarsi come
impresa sociale48
:
- è necessario che essa operi solo in ambito di particolare rilievo sociale o che
persegua l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili;
- assenza dello scopo di lucro;
- impossibilità per i soggetti pubblici e per le imprese private con finalità lucrative di
detenerne il controllo e di esercitare attività di direzione.
Tornando al principio di sussidiarietà è necessario sottolineare il fatto che questo sia
legato al principio di responsabilità che rende tutti i soggetti, singoli e associati,
portatori di specificità proprie.
Alle amministrazioni pubbliche spetta la responsabilità di garantire e sostenere
l’autonoma iniziativa dei soggetti. Allo stesso tempo le imprese sociali “devono
abbandonare logiche di richieste di riconoscimenti e contribuiti economici”49
sostituendole con richieste di strumenti di sostegno concreto per la realizzazione di
servizi e beni relazionali di cui sono portatori.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
48	
  Cfr	
  Ivi,	
  pagg.	
  146-­‐147.	
  
49	
  A.	
  Giorio,	
  op.cit.,	
  pag.	
  54.	
  
  28	
  
Capitolo 2
IL FENOMENO DEL CROWDFUNDING
2.1 Cos’è il crowdfunding
Il crowdfunding è generalmente definito come il finanziamento dalla folla. Il
termine è composto da crowd folla e funding finanziamento.
Si tratta di una forma di finanziamento non tradizionale in cui la folla viene
coinvolta all’interno di un progetto.
Il crowdfunding affonda le proprie radici nel concetto di «micro-finanza»: micro
perché si tratta di piccole somme che una volta aggregate possono fare la
differenza50
.
Tramite il finanziamento dal basso più persone possono contribuire, con somme di
denaro di varia entità, alla realizzazione di un progetto o di un’iniziativa in cui
credono e a cui vogliono avvicinarsi partecipando attivamente.
Il concetto di crowdfunding esiste già da alcuni secoli ma oggi la vera novità è il
supporto di internet e dei social media, strumenti fondamentali per la creazione della
community pronta a finanziare progetti.
Nel libro scritto a due mani da Kavin Lawton e Dan Maron51
si fa riferimento a un
caso storico di crowdfunding risalente al 1884, quando la Francia donò
all’Inghilterra – in segno di amicizia – la statua della libertà. L’American Commette
non aveva a disposizione i 100.000 $ necessari per la realizzazione del piedistallo
che l’avrebbe sorretta, ma il noto giornalista Joseph Pulitzer riuscì a coinvolgere i
cittadini lanciando una campagna di finanziamento sul suo giornale52
. Furono
raccolti ben dodicimila micro-donazioni in soli cinque mesi. Questa iniziativa di
finanziamento permise la realizzazione del progetto, ma soprattutto il senso di
responsabilità dei cittadini nei confronti di un monumento alla cui realizzazione
avevano contribuito.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
50 	
  Cfr	
   D.	
   Castrataro	
   et	
   al.,	
   Crowdfuture.	
   The	
   Future	
   of	
   Crowdfunding,	
   2012,	
   pag.15	
   in	
  
http://www.slideshare.net/crowdfuture/ebook-­‐crowdfuture	
  (consultato	
  il	
  10	
  settembre	
  2013).	
  
51	
  Kavin	
  Lawton	
  e	
  Dan	
  Maron,	
  The	
  crowdfunding	
  revolution:	
  how	
  to	
  raise	
  venture	
  capital	
  using	
  social	
  
media,	
  McGraw-­‐Hill,	
  2012,	
  pag.	
  XI.	
  
52	
  Lo	
  storico	
  manifesto	
  che	
  sollecitava	
  le	
  donazioni	
  recitava:	
  “Every	
  american	
  citizen	
  should	
  feel	
  
proud	
  to	
  donate	
  to	
  the	
  Pedestal	
  Fund	
  and	
  own	
  a	
  Model	
  in	
  token	
  of	
  their	
  subscription	
  and	
  proof	
  of	
  
title	
  to	
  ownership	
  in	
  this	
  great	
  work”,	
  cfr	
  Ibidem.	
  	
  
  29	
  
Il termine crowdfunding viene coniato nel 2006 da Michail Sullivan che lanciò
fundavlog una sorta di incubatore per progetti legati al videoblog. La piattaforma
includeva una semplice funzionalità per effettuare donazioni online ma si rivelò un
progetto fallimentare. Il termine «crowdfunding» si diffuse poi con l’avvento della
piattaforma Kickstarter, la più popolare piattaforma di reward based crowdfunding
lanciata nell’aprile 2009.53
I progetti su Kickstarter possono essere finanziati da
chiunque in qualsiasi parte del mondo ma possono essere presentati solo da persone
residenti negli Stati Uniti.
Prima che il sistema di crowdfunding diventasse una vera e propria tendenza
(soprattutto in America e Gran Bretagna) la «folla» era coinvolta in progetti di
«crowdsourcing», il processo di sviluppo collettivo di un prodotto. Si parla di
«saggezza della folla» e Wikipedia è uno dei migliori esempi54
.
Con il crowdsourcing e con il crowdfunding si dà vita a un nuovo tipo di
partecipazione attiva, i cui protagonisti si dividono tra la folla e il web. “Il vero
potere del crowdfunding” scrive Dan Maron “sta nella capacità di sfruttare la
saggezza della folla e creare una comunità di individui motivati ad avviare un vero
cambiamento”55
.
Si parla di «condivisione di energia sociale in rete» volta alla realizzazione di idee e
progetti che toccano il mondo della musica, del cinema, della tecnologia, delle
startup, della cultura ma anche del settore pubblico. In quest’ultimo caso si parla di
«crowdfunding civico» che permette agli individui, nonché cittadini, di lavorare con
le municipalità e supportare l’impegno pubblico56
.
Lawton e Maron definiscono il crowdfunding come lo spirito del fare con gli altri, il
cosiddetto «DIWO» (Do It With Others). La gente tende a investire in progetti,
anche con piccole somme, quando è attratta dal punto di vista emozionale e sociale,
quando si sente vicina a una causa che rispetta o quando conosce il progettista in cui
ripone fiducia.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
53	
  Gli	
  ideatori	
  della	
  piattaforma	
  sono	
  Perry	
  Chen,	
  Yancey	
  Strickler	
  e	
  Charles	
  Adler.	
  	
  
54	
  L’enciclopedia	
   virtuale	
   conta	
   oltre	
   100.000	
   autori	
   provenienti	
   da	
   tutto	
   il	
   mondo	
   che	
   dedicano	
  
gratuitamente	
  tempi	
  e	
  conoscenze	
  a	
  un	
  progetto	
  in	
  cui	
  credono.	
  
55	
  D.	
  Castrataro	
  et	
  al.,	
  op.cit.,	
  pag.6.	
  
56	
  Il	
  fenomeno	
  del	
  crowdfunding	
  civico	
  sarà	
  approfondito	
  nei	
  prossimi	
  paragrafi	
  e	
  ripreso	
  nei	
  casi	
  
analizzati	
  nel	
  terzo	
  capitolo.	
  D.	
  Castrataro	
  et	
  al.,	
  op.	
  cit.,	
  pag.	
  8.	
  
  30	
  
Si tratta quindi di un multi-finanziamento collaborativo proveniente dal basso e
mosso dalla fiducia e dall’apprezzamento collettivi.
I sostenitori di una campagna di crowdfunding non sono definibili come «pubblico»
ma come «comunità». Dato che uno degli elementi costitutivi del fenomeno è
Internet, la comunità viene raggiunta attraverso un processo di raccomandazione
virale e mediante la sua promozione sui social media.
Non solo comunità, affinità, passione e fiducia sono gli elementi alla base di una
campagna di «finanziamento dalla folla» ma anche le «ricompense», monetarie,
materiali o simboliche, capaci di rendere più coinvolgente e attrattiva la campagna.
2.2 I modelli di crowdfunding
Se in passato il crowdfunding veniva utilizzato dalle grandi organizzazioni57
dotate di risorse da investire nella comunicazione, promozione e marketing, con
l’avvento dei social media tale fenomeno sta vivendo una seconda vita.
È diventato semplice per chiunque contattare migliaia di utenti gratuitamente. Sono
nate piattaforme che assistono tecnicamente l’utente nella raccolta di denaro su
Internet.
Esistono più di 500 piattaforme di crowdfunding al mondo e il «Crowdfunding
Report di Massolution» del 2012 distingue quattro modelli:
• Reward based
• Donation based
• Social lending
• Equity based
2.2.1 Reward based
Il reward based è il modello utilizzato dai due terzi delle piattaforme e
consiste in uno «scambio» tra il progettista e il «backer» (il sostenitore del progetto).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
57	
  La	
  raccolta	
  fondi	
  online	
  veniva	
  utilizzata	
  soprattutto	
  per	
  beneficienza	
  dalle	
  organizzazioni	
  non	
  
profit	
  e	
  dalla	
  politica,	
  ricordiamo	
  la	
  campagna	
  di	
  Obama	
  nel	
  2008.	
  	
  
  31	
  
In cambio delle donazioni sono previste delle ricompense materiali (pre-ordine del
prodotto non ancora in commercio) o simboliche (l’inserimento del nome del
donatore nell’albo dei sostenitori).
Il valore delle ricompense è spesso minore rispetto alla donazione effettuata in
quanto l’obiettivo per un donatore non è ricevere ricompense ma sostenere un
progetto in cui si crede.
L’originalità di una ricompensa58
gioca spesso un ruolo importante in una campagna
di crowdfunding, diretta a coinvolgere direttamente il sostenitore nella realizzazione
del progetto. Inoltre il sistema delle ricompense non solo aiuta a finanziare i progetti
ma permette anche di valutare l’interesse pubblico prima di lanciare nuovi prodotti.
Come spiega Chiara Spinelli59
il reward based non è mercato, né investimento, ma
può essere definito come l’intersezione di fenomeni tipici del web 2.0 come lo
storytelling (il saper raccontare storie che appassionano e coinvolgono la gente), il
social commerce (l’idea che la community online diventi una sorta di team di
marketing, contribuendo a promuovere il progetto a tutti i loro amici e contatti) e il
community building.
Nel modello reward based è possibile distinguere due tipologie di piattaforme:
-­‐ generaliste: raccolgono progetti legati a svariati argomenti;
-­‐ tematiche: raccolgono progetti rivolti a una determinata community e a un
determinato argomento.
È possibile distinguere inoltre due modelli tipici di raccolta fondi:
-­‐ il tutto o niente (all or nothing): in questo caso il progettista stabilisce un
budget e il tempo di raccolta. Se nel tempo di raccolta il budget non viene
raggiunto il progetto decade e le offerte tornano in mano del sostenitore;
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
58	
  Nella	
  piattaforma	
  settoriale	
  «Musicraiser»,	
  dedicato	
  agli	
  artisti	
  musicali	
  emergenti,	
  cantautori	
  e	
  
band	
  promettono,	
  tra	
  le	
  maggiori	
  ricompense,	
  una	
  cena	
  a	
  casa	
  del	
  donatore	
  o	
  un	
  live.	
  
59	
  Cfr.	
  http://www.slideshare.net/crowdfuture/reward-­‐based-­‐crowdfunding-­‐chiara-­‐spinelli-­‐eppela	
  
(consultato	
  il	
  12	
  settembre	
  2013).	
  
  32	
  
-­‐ prendi tutto (keep at all): viene stabilito un budget e il tempo di raccolta ma,
in questo caso, il finanziamento giunge al progetto a prescindere se esso
raggiunga o meno il proprio target entro la scadenza prevista.
Possono essere definiti elementi alla base di tale modello di crowdfunding il
racconto (attraverso cui il progettista ha la possibilità di trasmettere la propria
passione) le ricompense e le informazioni sul progettista, tese a creare il circuito di
fiducia tra progettista e sostenitore.
2.2.2 Donation based
Questo modello di crowdfunding non prevede alcun ritorno economico per
chi effettua la donazione. È utilizzato soprattutto da organizzazioni non profit ed è il
sistema più simile al fundraising online.
Il fundraising viene definito come “l’insieme delle attività di un soggetto collettivo
volte a reperire le risorse economiche necessarie a raggiungere gli scopi che esso si
propone, ossia a rendere sostenibili le cause sociali da esso promosse”60
. Tale
fenomeno si è ampiamente sviluppato nell’ambito delle organizzazioni non profit.
Il fundraising online utilizza il web per coinvolgere e convincere la gente a donare.
In questo caso il sito web di un’organizzazione non profit diviene il fulcro delle
azioni di raccolta fondi online.
A differenza del fundraising online, in una campagna di crowdfunding viene
predefinito l’inizio e la fine della raccolta fondi e la somma da raccogliere.
Il crowdfunding non è solo donazione, i sostenitori ricevono un beneficio emotivo e
di riconoscibilità sociale. Non si tratta di semplice fundraising ma è “storytelling, è
comunicazione, è attivazione della community”61
.
Dan Maron definisce questa nuova forma di finanziamento «il nuovo like», una
forma attiva di partecipazione. Grazie agli strumenti del web 2.0 la community dei
sostenitori può essere direttamente coinvolta nella formazione di un’idea e nella sua
realizzazione.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
60F.	
  Ambrogetti,	
  M.	
  Coen	
  Cagli	
  e	
  R.	
  Milano,	
  Manuale	
  di	
  Fund	
  Raising	
  per	
  le	
  organizzazioni	
  non	
  profit,	
  
Carocci	
  editore,	
  Roma,	
  1998.	
  
61	
  Cfr.	
  http://www.slideshare.net/crowdfuture/reward-­‐based-­‐crowdfunding-­‐chiara-­‐spinelli-­‐eppela	
  
(consultato	
  il	
  12	
  settembre	
  2013).	
  
  33	
  
È possibile seguire passo per passo lo sviluppo di un progetto tutelati dalla garanzia
di trasparenza offerta dai feedback provenienti dalla folla. La reputazione di un
progetto e del suo progettista dipende grosso modo dalla validazione della
community che giudica la qualità dell’idea e decide di sostenerla62
. Il sostenitore non
è solo un acquirente ma diviene artefice del successo del progetto.
In Italia ci sono dieci piattaforme di donation based crowdfunding tra cui la Rete del
dono, Shinynote, Distribuzioni dal basso, Let’s Donation, iodono.com,
pubblicobene, fund for culture, commno beta, buonacausa.org, Leevia. È la forma di
crowdfunding prevalente in Italia dopo il reward based.
2.2.3 Social lending
Lo spot63
di «Smartika», una piattaforma di social lending italiana, definisce
tale modello come “un modo di dare o ricevere finanziamenti più semplice, con
meno costi, più rapido e più trasparente”. Social lending significa letteralmente
«prestito sociale» in cui un prestatore presta denaro a più richiedenti.
È possibile distinguere tre modelli:
- modello micro-prestiti: è la fornitura di servizi finanziari a clienti con bassi redditi.
Il denaro è raccolto da un gruppo di persone ed è gestito da un intermediario locale;
- prestito peer to peer: è una transazione finanziaria (prestare e prendere in prestito).
Avviene direttamente tra individui senza l’intermediazione delle tradizionali
istituzioni finanziarie. Un gruppo di persone presta piccole somme di denaro alla
stessa persona o organizzazione.
- prestito peer to business: si tratta di un micro-prestito a piccole imprese o start up.
Per entrare a far parte della comunità di prestatori della piattaforma italiana Smartika
è necessario registrarsi al portale e creare un’offerta di prestito scegliendo tra
cinquecento e cinquantamila euro; l’offerta verrà successivamente immessa sul
mercato per essere distribuita in parti uguali a cinquanta richiedenti differenti.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
62	
  Ipotizzando	
  che	
  i	
  casi	
  di	
  sussidiarietà	
  possono	
  essere	
  sostenuti	
  da	
  campagne	
  di	
  crowdfunding,	
  la	
  
trasparenza	
  diventa	
  un	
  elemento	
  fondamentale.	
  Grazie	
  alla	
  trasparenza	
  i	
  cittadini	
  hanno	
  tutte	
  le	
  
informazioni	
  su	
  come	
  viene	
  utilizzato	
  il	
  denaro	
  e	
  su	
  come	
  procedono	
  i	
  «lavori»	
  per	
  la	
  realizzazione	
  
del	
  progetto	
  finanziato.	
  
63 	
  Smartika:	
   cos’è	
   il	
   social	
   lending,	
   consultabile	
   su	
  
https://www.youtube.com/watch?v=PAZEUEN7BqY	
  (consultato	
  il	
  10	
  settembre	
  2013)	
  
  34	
  
Per entrare a far parte della comunità dei richiedenti è necessario avere la maggiore
età, un conto corrente, una buona storia creditizia e un reddito dimostrabile.
I richiedenti possono richiedere un prestito da mille a quindicimila euro e decidere
se estinguere il finanziamento in ventiquattro, trentasei o quarantotto mesi.
Il modello del social lending è la tipologia di crowdfunding che ha avuto la crescita
maggiore nel 2012.
2.2.4 Equity based
Se con il reward based crowdfunding il contributo di un sostenitore è
«ripagato» con una ricompensa, con l’equity based il denaro investito in un
determinato progetto viene «ripagato» con partecipazioni azionarie.
Si tratta di una forma di crowdfunding associata al profit sharing che permette a una
rete distribuita di finanziatori di ottenere quote o azioni in una società.
Secondo i dati del Crowdfunding Report di Massolution nel 2012 è cresciuto del 30
% a livello globale.
Ci sono due modelli64
attraverso cui l’equity viene attivato nel mondo:
-­‐ modello cooperativa: consiste nella creazione di una piattaforma fittizia che
funge da meccanismo di collezione dell’investimento. In questo modello i
contribuenti vengono riuniti in entità legali (cooperative) che investono nei
progetti;
-­‐ modello club: le piattaforme reclutano potenziali investitori come membri di
un club di investimento chiuso. In questo modo l’offerta non viene fatta
direttamente al pubblico.
L’equity crowdfunding si distingue da altre forme di investimento in quanto
permette a tutti gli individui di diventare degli investitori. Questa possibilità
richiede necessariamente dei regolamenti volti a prevenire eventuali frodi e a
tutelare gli investitori dal rischio di impresa.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
64	
  Questi	
  modelli	
  saranno	
  ripresi	
  nel	
  paragrafo	
  dedicato	
  alla	
  questione	
  normativa.	
  	
  
  35	
  
2.3 Le piattaforme di crowdfunding in Italia
Secondo i dati del Crowdfunding report di Massolution nel 2012, grazie alle
campagne di crowdfunding, sono stati raccolti, in tutto il mondo, più di due miliardi
di dollari e sono stati finanziati 1,1 milioni di progetti (in particolare sono stati
raccolti 1,6 miliardi di dollari in Nord America e 945 milioni di dollari in Europa).
Dal 2010 al 2012 si è assistito a un’enorme crescita delle piattaforme, in modo
particolare del modello social lending. (fig.1)
L’incremento delle piattaforme ha coinvolto anche l’Italia. Nell’arco di un anno si è
passati da sedici a ben trentotto piattaforme65
. La forma di crowdfunding prevalente
è il reward based, seguita dal donation based, dall’equity based e per ultimo il
social lending. C’è da tener presente che lo sviluppo delle piattaforme di equity
based è stato frenato dall’attesa delle indicazioni del regolamento Consob. Si
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
65	
  Secondo	
  le	
  ricerche	
  portate	
  avanti	
  da	
  Ivana	
  Pais,	
  in	
  Italia	
  sono	
  presenti	
  quattro	
  piattaforme	
  di	
  
social	
   lending	
   (Smartika,	
   Terzo	
   Valore,	
   Prestiamoci,	
   Boober);	
   sette	
   piattaforme	
   di	
   equity	
   based	
  
(Siamo	
  Soci,	
  UnicaSeed,	
  Crowdfundme,	
  Startify,	
  Silicon	
  Veneto,	
  Fundera,	
  We	
  are	
  starting);	
  diciasette	
  
piattaforme	
   di	
   reward	
   based	
   (Kapipal,	
   Produzioni	
   dal	
   basso,	
   Starteed,	
   Eppela,	
   Idea	
   Ginger,	
  
DeRevolution,	
   Finanziami	
   il	
   tuo	
   futuro,	
   Kendoo,	
   Boomstarter,	
   We	
   are	
   community,	
   Musicraiser,	
  
ForItaly,	
   H2	
   Raise.it,	
   Cineama,	
   Crowdfunding,	
   WereAlize.it,	
   MicroCredit	
   Artistique);	
   dieci	
  
piattaforme	
  di	
  donation	
  based	
  (Rete	
  del	
  dono,	
  Shinynote,	
  Distribuzioni	
  dal	
  basso,	
  Let’s	
  Donation,	
  
iodono.com,	
  pubblicobene,	
  fund	
  for	
  culture,	
  commno	
  beta,	
  buonacausa.org,	
  Leevia).	
  
Cfr	
   Ivana	
   Pais,	
   Crowdfunding	
   per	
   i	
   beni	
   comuni,	
   	
   29	
   agosto	
   2013,	
   pag.29	
   in	
  
http://www.slideshare.net/ivana.pais	
  (consultato	
  il	
  12	
  settembre	
  2013).	
  
Figura	
  1	
  Growth	
  by	
  crowdfunding	
  model.	
  Fonte:	
  Crowdfunding	
  Report	
  di	
  Massolution	
  2012	
  
  36	
  
consideri, a tal proposito, che l’Italia è il primo paese al mondo ad essersi dotato di
una normativa secifica sull’equity crowdfunding. Il quadro normativo di riferimento
parte dal cosiddetto “Decreto crescita Bis”, in modo particolare dall’art.30 del
decreto legislativo 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni nella legge
17 dicembre 2012, n. 221. Alla Consob è stata affidato il compito di stilare un
regolamento66
.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Figura 2 Le piattaforme di crowdfunding italiane
Secondo gli studi di Ivana Pais e Daniela Castrataro 67
vi è una scarsa
internazionalizzazione delle piattaforme italiane, ma allo stesso tempo, le
piattaforme più popolari come Indiegogo e Kickstarter vengono utilizzate dagli
italiani per cercare finanziamenti per i loro progetti. 68
In Italia si stanno determinando tre tendenze:
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
66	
  Il	
  regolamento	
  Consob	
  sarà	
  approfondito	
  nei	
  prossimi	
  paragrafi.	
  
67	
  Ivana	
   Pais	
   e	
   Daniela	
   Castrataro	
   sono	
   due	
   delle	
   fondatrici	
   dell’ICN	
   (Italian	
   Crowdfunding	
  
Network),	
   un’associazione	
   senza	
   scopo	
   di	
   lucro	
   volta	
   alla	
   diffusione	
   del	
   crowdfunding	
   in	
   Italia,	
  
mediante	
  la	
  diffusione	
  di	
  informazioni	
  sul	
  fenomeno	
  e	
  il	
  networking	
  dei	
  professionisti	
  del	
  settore.	
  
http://www.italiancrowdfunding.org	
  (consultato	
  il	
  12	
  settembre	
  2013).	
  
68	
  Sulla	
  piattaforma	
  	
  Indiegogo	
  (piattaforma	
  internazionale	
  di	
  reward	
  based	
  crowdfunding	
  nata	
  a	
  
San	
   Francisco)	
   i	
   progetti	
   italiani	
   sono	
   duecentocinquanta.	
   Duencentoquattordici	
   sono	
   conclusi,	
  
quarantacinque	
  dei	
  quali	
  con	
  successo.	
  	
  	
  
4	
  
7	
  
17	
  
10	
  
Social	
  lending	
  
Equity	
  Based	
  
Reward	
  Based	
  
Donation	
  Based	
  
  37	
  
-­‐ piattaforme settoriali
-­‐ piattaforme DIY (do it yourself)
-­‐ piattaforme territoriali
Le piattaforme settoriali sono dedicate esclusivamente ad un determinato settore.
Musicraiser69
ne è un esempio: si tratta di una piattaforma lanciata nel 2012 che
accetta progetti di raccolta fondi per la registrazione di dischi, tour, videoclip,
concerti e tutto ciò che è legato alla musica.
Con do it yourself si fa riferimento a quelle campagne di crowdfunding che non
vengono affidate a una delle piattaforme già esistenti ma vengono portate avanti
creando un sito web apposito. Questo modello viene spesso utilizzato in Italia per
progetti di civic crowdfunding.
Le piattaforme territoriali sono un’altra tendenza italiana e danno vita al cosiddetto
local crowdfunding.
Un fenomeno interessante e utile per la ricerca in quanto si tratta di piattaforme che
raccolgono progetti legati a un determinato territorio e volte molto spesso alla sua
valorizzazione.
Sono tre le piattaforme italiane di local crowdfunding: l’emiliana «Idea Ginger», la
pugliese «Finanziami il tuo futuro» e la bergamasca «Kendoo».
In assenza di riferimenti bibliografici o accademici in merito è stato sottoposto un
questionario ai gestori delle tre piattaforme al fine di porre in evidenza alcuni
elementi quali le modalità di gestione delle piattaforme, i tipi di progetti finanziati e
il rapporto con la pubblica amministrazione. Si è posta attenzione all’accezione
«territoriale» con cui le tre piattaforme si identificano.
Le tre piattaforme sono state inaugurate nel 2013 a distanza di pochi mesi una
dall’altra e sono tutte accomunate dal fattore «territoriale» che caratterizza i progetti
presentati.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
69	
  Piattaforma	
  di	
  reward	
  crowdfunding	
  Musicariser,	
  http://www.musicraiser.com	
  (consultato	
  il	
  12	
  
settembre	
  2013).	
  
  38	
  
Kendoo70
è stata inaugurata il 29 gennaio 2013 e viene definita una piattaforma
«iperlocale» in quanto si rivolge ai cittadini di Bergamo e provincia. È un progetto
di innovazione digitale promosso da Mediaon, società del gruppo editoriale
bergamasco SEEAB.
Ogni progetto presentato sulla piattaforma è «territoriale» o perché promosso da
persone che vivono il territorio o perché il progetto mira alla promozione del
territorio bergamasco.
Il modello è quello del reward based e vige la regola dell’all or nothing, ogni
progetto ottiene il finanziamento solo una volta raggiunto il budget prefissato. Nel
caso in cui il progetto viene finanziato Kendoo trattiene il 2,5 %.
La piattaforma ha lo scopo di raccogliere progetti che hanno un impatto sociale sulla
comunità, per tale motivo è previsto un iter di approvazione e verifica da parte dei
gestori di Kendoo.
Ad oggi la piattaforma rende pubblici otto progetti, sei dei quali conclusi con
successo. La maggior parte dei progetti sono presentati da associazioni o fondazioni.
La Fondazione credito bergamasco ha sostenuto sei dei progetti presentati con
somme da 70 a 1000 euro e sembrerebbe rappresentare una sorta di big player della
community di Kendoo.
La promozione della piattaforma, e quindi dei progetti, è favorita dal sostegno dei
media di SEESAB (web, stampa, tv, radio).
«Finanziami il tuo futuro»71
è una piattaforma pugliese - con sede a Locorotondo –
inaugurata nel marzo 2013. Si tratta di un progetto realizzato da Fare associazione e
finanziato dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca.
I fondatori della piattaforma sono cinque giovani laureati dai ventisette ai trentatré
anni. Nel questionario sottoposto ai fini della ricerca dichiarano che l’idea del
progetto nasce dall’analisi del mercato e del territorio di riferimento, da cui sono
emersi due elementi: la difficoltà da parte dei giovani di accedere a forme di credito
e la presenza di un tessuto sociale reattivo e propositivo.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
70	
  La	
   piattaforma	
   di	
   Kendoo,	
   consultabile	
   su	
   	
   http://www.kendoo.it	
   (consultato	
   il	
   20	
   settembre	
  
2013).	
  
71 	
  La	
   piattaforma	
   di	
   «Finanziami	
   il	
   tuo	
   futuro»	
   	
   è	
   consultabile	
   su	
  
http://www.finanziamiiltuofuturo.it	
  (consultato	
  il	
  20	
  settembre	
  2013).	
  
  39	
  
La propensione all’attivazione, all’autoimpiego e alla progettualità delle nuove
generazioni, unita alla volontà di favorire la crescita di un territorio, hanno condotto
allo sviluppo della piattaforma di crowdfunding. La scelta è ricaduta sul cosiddetto
local crowdfunding in quanto si dà peso alla promozione da un lato di nuove forme
di interazione e dall’altro a formule di cooperazione finanziaria tra attori pubblici e
privati.
Tale piattaforma si differenzia nettamente dalle altre in quanto vi sono precise
indicazioni in merito ai progettisti e ai progetti; la piattaforma è infatti rivolta ai
giovani, di età compresa tra i 18 e 35 anni, di solo alcuni comuni pugliesi72
e inoltre
tutti i progetti devono essere volti alla promozione del territorio della Valle d’Itria.
La ricezione dei progetti ha avuto un inizio e una fine (dal 25 marzo al 20 maggio);
in tale periodo circoscritto i gestori della piattaforma hanno ricevuto diciassette
progetti, tredici dei quali sono stati pubblicati.
Finanziami il tuo futuro mira a valorizzare l’innovazione e la creatività dei giovani
del territorio che, come progettisti, sono tenuti a garantire un impegno costante di
promozione e pubblicizzazione delle proprie idee.
Il contributo massimo possibile da richiedere è di diecimila euro per la realizzazione
di progetti della durata massima di dodici mesi.
I sostenitori possono contribuire al progetto sia mediante l’utilizzo della
piattaforma73
, con carta di credito o account PayPal, sia in contanti nella sede legale
di Fare Associazione o durante gli eventi a cui partecipa lo staff di Finanziami il tuo
futuro.
La piattaforma prevede un sistema a step volto, a detta dei gestori della piattaforma,
a responsabilizzare i promotori del progetto. Solo i progetti finanziati fino al 70%
entro il 30 novembre potranno «gareggiare» per ottenere il finanziamento
complessivo.
Questo tipo di piattaforma sembra essere fin troppo limitativa rispetto alle altre. Il
principio è che cittadini, associazioni, imprese e istituzioni scelgano a quale progetto
dare la possibilità di realizzarsi ma tale scelta è limitata dai termini imposti dal
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
72	
  La	
   piattaforma	
   prevede	
   che	
   i	
   giovani	
   progettisti	
   siano	
   residenti	
   nei	
   comuni	
   di	
   Alberobello,	
  
Cisternino,	
  Locorotondo,	
  Martina	
  Franca,	
  Noci	
  e	
  Putignano.	
  
73	
  Le	
  donazioni	
  effettuate	
  online	
  vengono	
  completamente	
  rimborsate	
  se	
  i	
  progetti	
  non	
  raggiungono	
  
le	
  soglie	
  previste.	
  
  40	
  
regolamento della piattaforma. Basti pensare che, all’inizio della campagna, i
progetti che in un mese non hanno raggiunto il 5% sono stati eliminati a priori,
nonostante la fase di finanziamento duri sei mesi.
D’altra parte «Finanziami il tuo futuro» mette a disposizione dei progettisti risorse
umane utili alla promozione e diffusione dei progetti non solo online ma anche
offline.
Il fattore locale che caratterizza la piattaforma si fonda sulla necessità di creare un
rapporto tra i creatori e i sostenitori anche attraverso l’organizzazione di eventi,
iniziative e banchetti.
Il primo luglio 2013 sono stati pubblicati tredici progetti e solamente in cinque
hanno superato il primo step, ossia hanno raggiunto il 5% dell’importo richiesto. Tra
i sostenitori non compaiono fondazioni, aziende o enti ma solo singoli privati. A
differenza di Kendoo le somme donate da ciascun sostenitore non sono rese
trasparenti. Finora le donazioni sono state raccolte prevalentemente online.
Idea Ginger74
è stata inaugurata nel giugno 2013 e si propone come piattaforma di
local crowdfunding. Ginger sta per «Gestione idee nuove e geniali Emilia
Romagna» e permette a chiunque (singoli, associazioni, fondazioni, pubblica
amministrazione) di presentare il proprio progetto, purché i progettisti siano
domiciliati in Emilia Romagna e il progetto abbia ricadute sulla regione.
Le fondatrici di Ginger sono cinque giovani laureate che non si occupano solamente
della gestione della piattaforma ma si dedicano anche all’organizzazione di
workshop volti a sensibilizzare e informare sul tema del crowdfunding, molto spesso
erroneamente considerato la via del successo.
A detta delle fondatrici la piattaforma con valore «territoriale» nasce
dall’accostamento di un attento benchmarking della situazione del crowdfunding in
Italia alle loro esperienze nel settore delle imprese culturali e creative sul territorio.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
74	
  La	
  piattaforma	
  di	
  Idea	
  Ginger	
  è	
  consultabile	
  su	
  http://www.ideaginger.it/index.html	
  (consultato	
  
il	
  20	
  settembre	
  2013).	
  
Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?
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Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?
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Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  • 1. ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI Corso di laurea in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE E IL CROWDFUNDING: UN BINOMIO POSSIBILE? Tesi di laurea in DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Relatore: Prof. Daniele Donati Correlatore: Prof.ssa Pina Lalli Presentata da Angela Fauzzi Seconda sessione Anno Accademico 2012/2013
  • 2.   2     A chi c’è stato, a chi c’è.
  • 3.   3   Indice Introduzione……………………………………………………………………. 5 1. Il principio di sussidiarietà……………………………………............... 8 1.1 Le origini storico filosofiche del principio di sussidiarietà................ 8 1.2 Sussidiarietà in Europa……………………………………………... 12 1.3 Evoluzione del principio nell’ordinamento giuridico italiano……... 14 1.4 Il principio come sancito dall’art. 118 comma 4 della Costituzione.. 16 1.5 Sussidiarietà come «amministrazione condivisa»……………......... 21 1.6 Sussidiarietà e Terzo settore: le imprese sociali……………............. 24 2. Il fenomeno del crowdfunding…………………………………………..28 2.1 Cos’è il crowdfunding………………………………………….……28 2.2 I modelli di crowdfunding…………………………………...…….. 30 2.2.1 Reward based………………………………………...…….. 30 2.2.2 Donation based…………………………………………….. 32 2.2.3 Social lending………………………………………………. 33 2.2.4 Equity based………………………………………………… 34 2.3 Le piattaforme di crowdfunding in Italia…………………………... 35 2.4 Il civic crowdfunding: fino a che punto è possibile parlare di partecipazione……………………………………………………… 42 2.5 Le piattaforme di civic crowdfunding nel contesto internazionale… 44 2.6 Aspetti normativi: il regolamento Consob…………………………. 50 3. Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: l’analisi di casi……..…….. 57 3.1 Due casi studio: «Acquista con noi un pezzo di storia» e «Un passo per San Luca»……………………………………………………… 57 3.2 La città di Torino coinvolta in una campagna di crowdfunding per l’acquisizione di un bene culturale………………………………… 59 3.2.1 I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa………... 61
  • 4.   4   3.2.2 L’attività di interesse generale: la valorizzazione di un bene culturale…………………………………………….………. 62 3.2.3 La campagna di crowdfunding tra online e offline…………. 64 3.2.4 I risultati…………………………………………………….. 69 3.3 Il Comune di Bologna e i cittadini per il portico di San Luca……… 71 3.3.1 I soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto………...... 78 3.3.2 L’attività di interesse generale: la tutela e la valorizzazione di un bene culturale…………………………………………. 79 3.3.3 Lo sviluppo della campagna di crowdfunding……………… 81 3.3.4 La percezione del crowdfunding per il bene comune: PA e cittadini a confronto……………………………….….…… 86 Conclusioni…………………………………………………………………….. 92 Appendice……………………………………………………………………… 100 Bibliografia e sitografia………………………………………………………... 108
  • 5.   5   Introduzione La presente tesi si interroga sulla possibile relazione tra il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale e il sistema di raccolta fondi dal basso, definito «crowdfunding». La ricerca di casi sussidiari da integrare a quelli raccolti e selezionati da Labsus, il laboratorio per la sussidiarietà orizzontale, offerto dal corso di laurea in Scienze della Comunicazione pubblica e sociale dell’Università di Bologna, ha favorito l’interesse della scrivente verso l’attuazione di un principio costituzionale. In questa occasione è nata in me la volontà di indagare e approfondire un principio sancito all’interno della Carta fondamentale italiana, purtroppo sovente non considerato dai cittadini, e troppo spesso ignorato, nonostante la sua grande potenzialità di risoluzione di problemi di interesse generale. La collaborazione tra soggetti pubblici e privati si pone come soluzione alla necessità di cura di ciò che viene definito «bene comune». I cittadini, singoli e associati, decidono di mettere a disposizione le proprie capacità e risorse per dare risposte ai problemi della collettività, condividendo con i poteri pubblici la responsabilità di governare. In parallelo, la mia attenzione si è soffermata sul fenomeno del crowdfunding. Tale sistema si differenzia dalla tradizionale raccolta fondi perché supportato dagli strumenti del web 2.0, volti alla creazione di una vera e propria community che non si limita a donare ma diventa co-creatrice del progetto da finanziare. I casi esteri di ciò che viene definito «civic crowdfunding» pongono in evidenza l’utilizzo di questo metodo per ottenere risorse economiche volte al finanziamento di opere e progetti di interesse generale. Il capitale in gioco è di tipo «relazionale» e si muove tra la sfera online e quella offline. È infatti fondamentale che le relazioni createsi sul web possano concretizzarsi nella sfera pubblica offline mediante eventi creati ad hoc.
  • 6.   6   Potendo considerare la rete di soggetti attivi che si mobilitano verso la cooperazione, il confronto, il dialogo e l’agire insieme come il punto in comune tra il principio di sussidiarietà orizzontale e il crowdfunding, mi è sembrato opportuno indagare su una possibile relazione e integrazione, valutando aspetti positivi e limiti. Il tirocinio svolto con l’associazione bolognese GINGER, che gestisce una piattaforma web di crowdfunding territoriale operante in Emilia-Romagna, mi ha permesso di seguire passo per passo lo sviluppo di una campagna di crowdfunding basata sulla partecipazione di soggetti pubblici e privati per la tutela e la valorizzazione di un bene culturale della città di Bologna, il portico di San Luca. Questo ha rappresentato un caso esemplare in cui scorge un possibile binomio tra azioni sussidiarie e crowdfunding. Il primo capitolo presenta il principio di sussidiarietà partendo dalle origini storico- filosofiche, seguendo l’evoluzione del principio in Europa e nell’ordinamento giuridico italiano, fino ad arrivare alla revisione costituzionale del titolo V e l’introduzione del principio all’art.118. Ci si sofferma in seguito sul concetto di sussidiarietà come «amministrazione condivisa» e sul rapporto con il Terzo Settore, ponendo in evidenza come il principio non sia visto come un dovere di arretramento dell’amministrazione dallo svolgimento di compiti di interesse generale, ma piuttosto come possibile collaborazione con i cittadini, singoli o associati. Il secondo capitolo è dedicato al fenomeno del crowdfunding e all’analisi dei quattro differenti modelli riservando una particolare attenzione alle piattaforme italiane. Viene posta in risalto la tendenza del local crowdfunding approfondita mediante l’analisi di tre piattaforme. Segue una lettura approfondita di ciò che viene definito «civic crowdfunding» correlata all’analisi dei casi internazionali in riferimento al principio di partecipazione. Il capitolo si conclude con un accenno al regolamento Consob, mirato a regolamentare l’equity crowdfunding in Italia.
  • 7.   7   Il terzo capitolo punta all’analisi di due casi studio accomunati dall’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding volta alla valorizzazione, in un caso, e alla tutela, nell’altro, di un bene culturale. I casi sono analizzati ponendo in primo piano da un lato l’attività di interesse generale con riferimento alle disposizioni del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e dall’altro le strategie comunicative legate alla campagna di crowdfunding, dirette al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. L’analisi dei casi mira alla valutazione di un possibile binomio tra i casi di sussidiarietà orizzontale e l’utilizzo del sistema del crowdfunding.
  • 8.   8   Capitolo 1 IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 1.1 Le origini storico filosofiche del principio di sussidiarietà L’aggettivo «sussidiario» deriva dal latino subsidium ed era usato in ambito militare presso la civiltà romana per indicare le truppe di riserva che restavano nella retroguardia, pronta a intervenire in aiuto alle coorti che combattevano in prima linea. Ad oggi è difficile definire la sussidiarietà che “è e resta una nebulosa di concetti, di modelli, di valori, che viene chiamata in causa, quasi invocata ogni volta che si progetta, regola, o anche solo auspica un ripensamento del ruolo della Pubblica Amministrazione nelle sue relazioni con i cittadini”1 . In ambito filosofico il principio di sussidiarietà emerge dapprima con Aristotele secondo il quale l’individuo rappresenta “il fulcro del sistema politico e lo Stato, la polis, deve agire in funzione del suo bene”2 . Pertanto, secondo il filosofo greco del IV sec. a.C., allo Stato spetta il compito di garantire la libertà e di intervenire solo nel caso in cui le collettività minori e, in primo luogo l’individuo, non siano in grado di svolgere determinati compiti. La riflessione di Aristotele sul principio di sussidiarietà fu poi ripresa da Tommaso D’Aquino che si concentrò sulla legittimazione dell’azione umana. La persona è la prima protagonista per la costruzione del bene comune e le istituzioni che detengono il potere politico vengono considerate legittime solo nella misura in cui aiutano il singolo a realizzare quegli obiettivi che quest’ultimo non è capace di svolgere in modo autonomo. Compito del potere politico è quello di “correggere, se trova qualcosa in disordine; supplire se ci sono mancanze; perfezionare se qualcosa di meglio può essere fatto”3 . Ritroviamo in D’Aquino un’idea della sussidiarietà che                                                                                                                 1  D.   Donati,   Origini,   connessioni   e   interpretazione   del   principio   di   sussidiarietà   orizzontale   nell’ordinamento  italiano,  in  D.  Donati  e  A.  Paci  (a  cura  di),  Sussidiarietà  e  concorrenza,  Bologna,  Il   Mulino,  2010,  pag.  26.   2  G.  D’Agnolo,  La  sussidiarietà  nell’Unione  Europea,  Cedam,  Padova  1998,  pag.  8.   3  F.  Vecchio,  Declinazioni  costituzionali  del  principio  di  sussidiarietà,  in  C.  Magnani  (a  cura  di),  Beni   pubblici  e  servizi  sociali  in  tempi  di  sussidiarietà,  Torino,  Giappichelli,  2007,  pag.  180.    
  • 9.   9   garantisce oltre al pluralismo del corpo sociale, una sfera di autonomia della persona umana. Ma è il filosofo tedesco Johannes Althusius a teorizzare una forma di sussidiarietà verticale, anticipando le tematiche proprie del pensiero federalista. Nella società teorizzata da Althusius ogni gruppo, comunità, tende all’autosufficienza ma il potere pubblico si inserisce come garante del benessere creato dal popolo, incapace di difendere la propria libertà in mancanza di un giudice imparziale che possa definire le controversie tra gli individui.4 In Althusius troviamo una prima applicazione del principio di sussidiarietà sia orizzontale che verticale: per la prima volta il potere statale viene chiamato a confrontarsi non solo con soggetti privati come famiglie, corporazioni e associazioni (sussidiarietà orizzontale) ma anche con soggetti detentori di poteri politici sul territorio come città, province e signorie (sussidiarietà verticale). Il principio di sussidiarietà viene declinato in senso negativo con Locke: il cittadino si difende dallo Stato ponendo vincoli ben precisi alla sua autorità. Lo Stato è un’organizzazione necessaria ma a esso spetta solo il compito di garantire la libertà del mercato e la piena realizzazione dell’individuo. Non è ammessa alcuna ingerenza pubblica salvo casi di stretta necessità, in caso contrario i cittadini sarebbero legittimati a sciogliere il patto sociale. Il principio di sussidiarietà è stato ampiamente trattato nell’ambito della dottrina sociale della chiesa cattolica, in modo particolare in alcune encicliche papali. Nell’enciclica Rerum Novarum del 1891 ritroviamo alcuni capisaldi della sussidiarietà contemporanea. Papa Leona XII scrive che la tutela da parte dello Stato sarebbe da evitare piuttosto che cercare, nel momento in cui questo intervenga ponendo limiti ai diritti della famiglia. Tuttavia, l’intervento dei pubblici poteri sarebbe utile nei casi di forte ristrettezza economica della famiglia; in questo caso lo Stato è tenuto a tutelare e                                                                                                                 4  “Per  impedire  che  la  sovranità  soffochi  le  varie  forme  di  organizzazione  sociale,  l’intervento  del   sovrano  deve  essere  limitato  alle  ipotesi  di  inefficacia  o  insufficienza  degli  altri  poteri  esistenti  sul   territorio”  in  F.  Vecchio,  op.  cit,  pag.  185.  
  • 10.   10   rispettare i diritti dei cittadini, “qui però deve arrestarsi lo Stato; la natura non gli consente di andare oltre”5 . Nell’enciclica viene messa in evidenza l’importanza della famiglia propugnando un intervento dello Stato solo nel momento in cui questa non sia capace di provvedere da sola alle proprie esigenze. Ne viene fuori una concezione positiva della sussidiarietà in cui lo Stato è chiamato a intervenire attivamente lì dove risultasse necessario. Ma la prima formulazione organica del principio di sussidiarietà è espressa dall’enciclica papale Quadragesimo Anno del 1931. L’enciclica pone il principio di sussidiarietà nell’accezione negativa sottolineando il dovere di non ingerenza dello Stato e l’attribuzione di limiti ben precisi al suo intervento. Si afferma che: è un’ingiustizia, un grave danno e un turbamento del giusto ordine attribuire ad una società maggiore e più elevata quello che possono compiere e produrre le comunità minori e inferiori6 . Tuttavia, nella stessa enciclica, è possibile ritrovare anche l’accezione positiva del principio lì dove si afferma che: L'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle7 . La riflessione filosofica della Chiesa sul principio di sussidiarietà sarà ripresa nel 1961 nell’enciclica Mater e Magistrain in cui Giovanni XXIII afferma che l’azione dei pubblici poteri “che ha carattere d'orientamento, di stimolo, di coordinamento, di supplenza e di integrazione, deve ispirarsi al principio di sussidiarietà” 8 . Nell’enciclica si afferma che il mondo economico è frutto dell’iniziativa economica                                                                                                                 5  Leone   XIII,   Enciclica   Rerum   Novarum,   Roma,   15   maggio   1891,   par.   11   in   http://www.vatican.va/offices/papal  docs  list  it.html  (consultato  il  25  luglio  2013)   6  PIO   XI,   Lettera   Enciclica   Quadragesimo   anno,   Roma,   15   maggio   1931   in   http://www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html  (consultato  il  25  luglio  2013)   7Ibidem.     8  Giovanni   XXIII,   Enciclica   Mater   et   Magistra,   Roma,   15   maggio1961,   parr.   39-­‐40   in   www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html.  (consultato  il  25  luglio  2013)  
  • 11.   11   personale dei cittadini, singoli o associati, per il perseguimento di interessi comuni. Al par. 42 si legge che lo Stato è chiamato a promuovere lo sviluppo produttivo in funzione del progresso sociale. La presenza dello Stato in campo economico non deve ridurre la sfera di libertà di iniziativa personale dei cittadini ma deve rafforzarla tutelandola. Nel 1991 Giovanni Paolo II riprende il concetto di sussidiarietà nell’enciclica Centesimus Annus affermando che a causa di un’inadeguata comprensione dei compiti lo Stato assistenziale presenta dei difetti. Si sottolinea che “una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore”9 , lo Stato è tenuto a tutelare la comunità in viste della cura del bene comune Da questi scritti emerge come la dottrina sociale della Chiesa applichi alla sussidiarietà sia un’accezione positiva (quando esorta all’aiuto pubblico in caso di stretta necessità) sia un’accezione negativa (enfatizzando l’autonomia dei singoli). Con Benedetto XVI si assiste a un’evoluzione del concetto sussidiario non più basato sull’enfasi dell’autonomia della società civile in contrasto con lo Stato, ma piuttosto su una collaborazione fra le due parti. Nell’enciclica Caritas in Veritate si afferma che la sussidiarietà è espressione “inalienabile della libertà umana”, è un aiuto alla persona offerto quando i singoli si trovano in difficoltà e necessitano dell’aiuto degli altri. La sussidiarietà facendo leva sull’autonomia dei corpi intermedi, li aiuta a sviluppare le proprie capacità rendendoli autonomi. La sussidiarietà viene delineata come principio rispettoso dell’autonomia di ciascuno, intesa come la capacità di fare scelte di cui ci si può assumere la responsabilità. Si pone in evidenza come lo sviluppo umano sia strettamente legato all’autonomia dei singoli10 .                                                                                                                 9  Giovanni   Paolo   II,   Enciclica   Centesimus   Annus,   Roma,   5   gennaio   1991,   par.   48   in   www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html  (consultato  il  25  luglio  2013)   10     Cfr   Benedetto   XVI,   Enciclica   Caritas   in   Veritate,   Roma,   29   giugno   2009,   par.   57   in   www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html  (consultato  il  25  luglio  2013)  
  • 12.   12   Il contesto storico in cui si inserisce la Caritas in Veritate è caratterizzato dalla crisi finanziaria e perciò vede nella collaborazione tra società civile e Stato una possibile via d’uscita. In tale enciclica emerge una prospettiva nuova della sussidiarietà che si muove tra l’aspetto personale e quello relazionale. Da un lato il principio è legato alla persona umana, alla sua libertà e dignità; dall’altro il soggetto è considerato come parte di una comunità che si muove in una rete di relazioni. Sussidiarietà come «espressione dell’inalienabile libertà umana» è riscontrabile anche all’art. 118 della Costituzione in cui si sostiene che i soggetti pubblici sono tenuti a favorire l’iniziativa dei cittadini per la cura dei beni comuni. Si pone dunque in evidenza la libertà dei cittadini e la loro responsabilità nell’agire per l’interesse generale. 1.2 Sussidiarietà in Europa Il principio di sussidiarietà, come principio regolatore dei rapporti tra Stati membri e Unione, trova concreta formulazione nel 1992 con il trattato di Maastricht. Secondo l’art. 3 b del trattato11 , la Comunità ha una competenza «sussidiaria»: Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere meglio realizzati a livello comunitario. L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato12 . La sussidiarietà diviene criterio di allocazione dei poteri tra i diversi livelli decisionali operanti nella Comunità Europea. Si tratta di una sussidiarietà verticale dal momento in cui la Comunità si sostituisce agli Stati, nelle materie che non sono di sua esclusiva competenza, per garantire efficacia ed efficienza d’azione. Pare che il principio sia declinato anche in senso orizzontale quando si afferma che “le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini”13 . Ma è chiaro che                                                                                                                 11  La  formulazione  adottata  allora  oggi  si  ritrova  nell’art.  5  del  trattato  sull’Unione  Europea.     12  Art.   3   B,   Trattato   di   Maastricht,   Gazzetta   ufficiale   n.   C   191   del   29   luglio   1992,   ora   art.   5   del   Trattato  dell’Unione  Europea.   13  Art.  A,  Trattato  di  Maastricht,  Gazzetta  ufficiale  n.  C  191  del  29  luglio  1992,  ora  art.  1  del  Trattato   dell’Unione  Europea.  
  • 13.   13   l’applicazione del principio in senso orizzontale sia di difficile attuazione nell’ambito comunitario. Con il trattato di Amsterdam, nel 1997, si afferma l’esigenza di tutelare il rispetto del principio di sussidiarietà enunciato dal TUE. Nel Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità al punto 3 si legge che “l’azione della Comunità entro le sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia più giustificata”14 . Al punto 4 si legge: “(…) le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo comunitario può essere conseguito meglio dalla Comunità devono essere confortate da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi”. È prevista dunque l’esposizione delle motivazioni che inducono a preferire l’azione comunitaria o l’azione degli Stati membri. Ma la messa in opera del protocollo non ha dato i risultati attesi. La Dichiarazione di Laeken del 2001 ha messo in evidenza le lacune dell’Unione Europea in materia di rispetto del principio di sussidiarietà15 . Per tale motivo si è proposta una nuova definizione di sussidiarietà nel nuovo protocollo allegato al Trattato di Lisbona16 . Il Trattato associa i Parlamenti nazionali al controllo del principio di sussidiarietà affermando loro il diritto di contestazione, dinanzi alla corte di giustizia dell’UE, di un atto legislativo che non rispetti il principio di sussidiarietà17 . Ai sensi del Trattato di Lisbona, l’Unione europea esercita solo le competenze che le sono espressamente attribuite; tutte le altre rimangono in capo agli Stati membri. 18                                                                                                                 14    Protocollo  sull'applicazione  dei  principi  di  sussidiarietà  e  di  proporzionalità  del  1997  in     http://eur-­‐lex.europa.eu/it/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0105010010   5  (consultato  il  27  luglio  2013)   15  Cfr   A.   Jannelli   et   al.   (a   cura   di),  Il  principio  di  sussidiarietà  nell’evoluzione  giuridica  europea,  in   «Eurofocus»,   n.   14,   2010   in   http://www.cr.piemonte.it/dwd/infoleg/eurofocus/2010/eurofocus_n_14.pdf     (consultato   il   25   luglio  2013)   16  Con  il  Trattato  di  Lisbona  del  2009  l’Unione  si  ritrova  oggi  ad  avere  due  fonti  fondamentali:  il   Trattato  sull’Unione  europea  (TUE)  e  il  Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea  (TFUE).   17  Il  trattato  di  Lisbona  associa  inoltre  al  controllo  del  principio  di  sussidiarietà  il  Comitato  delle   regioni.   18  Art.  6,  par.  3,  Trattato  di  Lisbona  si  legge:  “In  virtù  del  principio  di  sussidiarietà,  nei  settori  che   non   sono   di   sua   competenza   esclusiva   l'Unione   interviene   soltanto   se   e   in   quanto   gli   obiettivi  
  • 14.   14   Seppure sia chiaro che a livello comunitario la sussidiarietà va intesa nella sua accezione «verticale», è possibile far riferimento ad alcune iniziative europee mirate a rendere i cittadini dei cittadini «attivi», dando forma alla sussidiarietà orizzontale. Un esempio è quello del programma della cittadinanza europea attiva che favorisce “azioni che mirano a consolidare un sentimento di comune appartenenza tra i cittadini europei e, attraverso questo, favorire lo sviluppo di una coscienza autenticamente europea che favorisce il processo di integrazione istituzionale”19 . 1. 3 Evoluzione del principio nell’ordinamento giuridico italiano Il principio di sussidiarietà ha fatto ingresso nella costituzione italiana nell’ottobre 2001 con la legge di revisione costituzionale, ma era già previsto a livello legislativo in diversi testi normativi, primo fra tutti la legge 15 marzo 1997, n.59, la cosiddetta «legge Bassanini», Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Tra gli obiettivi delle riforme Bassanini vi era quello della trasformazione della Pubblica Amministrazione, statale e centralizzata, in un’amministrazione articolata in vari livelli regionali e locali coesistenti con un’attività statale di indirizzo e di coordinamento. Era previsto, dunque, il trasferimento di materie e funzioni dallo Stato alle regioni alle autonomie locali. L’art. 4 comma 3 definisce la sussidiarietà come L’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime e l’attribuzione delle responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dell'azione  prevista  non  possono  essere  conseguiti  in  misura  sufficiente  dagli  Stati  membri,  né  a   livello   centrale   né   a   livello   regionale   e   locale,   ma   possono,   a   motivo   della   portata   o   degli   effetti   dell'azione  in  questione,  essere  conseguiti  meglio  a  livello  di  Unione.»  in         http://eur-­‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:IT:PDF   (consultato  il  31  luglio  2013)   19  F.  Giglioni,  Alla  ricerca  della  sussidiarietà  orizzontale  in  Europa,  in  D.  Donati  e  A.  Paci  (a  cura  di),     Sussidiarietà  e  concorrenza,  Bologna,  Il  Mulino,  2010,  pag.  146.  
  • 15.   15   Il principio di sussidiarietà viene introdotto in entrambe le sue accezioni: verticale (quando stabilisce che le funzioni amministrative devono essere svolte dalle autorità territorialmente più vicine ai cittadini) e orizzontale ( quando si afferma che i privati possono farsi carico non solo di attività relative al loro interesse individuale, ma hanno titolo e risorse per assolvere ad attività che soddisfano interessi generali o pubblici20 ). Una seconda formulazione del principio di sussidiarietà è riscontrabile nella legge 3 agosto 1999, n.265 che definisce l’«Autonomia dei comuni e delle province». Si prevede che comuni e province possano essere allo stesso tempo titolari di funzioni proprie e destinatari di funzioni amministrative ulteriori, conferite con la legge dello Stato o delle regioni, secondo il principio di sussidiarietà. Le funzioni svolte dai comuni e dalle province derivano inoltre dall’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati21 . A differenza della l. 59/1997 viene introdotto il criterio dell’adeguatezza: il potenziale intervento dei privati necessita di una valutazione a priori, dovendo essere «adeguato»22 . La terza formulazione del principio si ha con la legge 8 novembre 2000, n.328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»23 . Per la prima volta vengono riconosciute le prestazioni assistenziali come vero e proprio diritto, infatti la legge valorizza l’intervento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e degli enti di promozione sociale. All’art. 5 si afferma che “per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato (…) promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei                                                                                                                 20  D.  Donati,  La  sussidiarietà  orizzontale  nell’evoluzione  normativa  dello  Stato  e  delle  Regioni,  in  G.   Arena  e  G.  Cotturri  (a  cura  di),  Il  valore  aggiunto.  Come  la  sussidiarietà  può  salvare  l’Italia,  Roma,   Carocci,  2010,  pag.  187.   21  Cfr  Ivi,  pag.  188.   22  Ivi,  pag.  189.   23  A   pochi   mesi   dall’approvazione   della   L.   328/2000,   questa   «viene   superata   dalla   riforma   costituzionale   che   assegna   alle   Regioni   la   piena   competenza   legislativa   e   ai   Comuni   quella   amministrativa»,  Ivi  pag.  190.  
  • 16.   16   soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative e interventi per l’accesso agevolato al credito e ai fondi dell’Unione Europea”24 . Con le tre norme si passa dalle disposizioni sul decentramento a quelle sull’ordinamento degli enti locali, a quelle sul sistema dei servizi sociali ma come spiega Donati25 da una lettura «tra le righe» delle tre disposizioni emerge un sistema valoriale preciso che: - mette in connessione la riallocazione in verticale delle funzioni e dei compiti amministrativi con la crescita del ruolo attivo dei cittadini nella cura degli interessi generali; - punta all’affermazione della maggiore «prossimità» tra azione pubblica e cittadini destinatari; - incentiva le istituzioni territoriali e i cittadini a una attitudine alla flessibilità nelle scelte in base alle condizioni specifiche di ciascun contesto territoriale. 1.4 Il principio come sancito dall’art. 118 comma 4 della Costituzione La legge costituzionale 18 ottobre 2011, n.3 ha introdotto importanti modifiche nel titolo V della Costituzione italiana: il principio di sussidiarietà è diventato un vero principio costituzionale. Già la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, nel 1997, segna un punto importante. All’art. 56 di quel progetto di riforma si prevedeva che: Le funzioni che non possono più essere più adeguatamente svolte dall’autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni, Province, Regioni e Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime. È prevista da un lato l’assegnazione della titolarità delle funzioni agli enti locali più vicini ai cittadini e dall’altro la titolarità dello svolgimento delle funzioni ai privati                                                                                                                 24  Donati,   Origini,   connessioni   e   interpretazione   del   principio   di   sussidiarietà   orizzontale   nell’ordinameno  italiano,  pag.  43.     25  Donati,  La  sussidiarietà  orizzontale  nell’evoluzione  normativa  dello  Stato  e  delle  Regioni,  pag.  192.  
  • 17.   17   con l’obbligo di astensione del potere pubblico, salvo la non adeguata organizzazione dei privati. Ma tale testo fu presto sostituito dalla nuova disposizione elaborata dalla Commissione che recita: Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente ai Comuni, alla Province, alle Regioni e allo Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali. Rispetto alla prima formulazione scompare il riferimento alla «autonomia dei privati» sostituita dall’«autonoma iniziativa dei cittadini», ponendo enfasi su una particolare comunità qual è quella della cittadinanza. Inoltre i pubblici poteri non sono chiamati ad astenersi dallo svolgere funzioni pubbliche ma piuttosto a rispettare le autonome iniziative dei cittadini. La Commissione bicamerale non riuscì a portare a termine il proprio mandato e la definitiva costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà avviene solo con la riscrittura del Titolo V della parte seconda della Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Il principio si colloca in coda all’art. 118 della Costituzione: 1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 3. La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni (…) e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
  • 18.   18   4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. L’art. 118 Cost. riserva un ruolo centrale al principio di sussidiarietà sia in senso verticale che orizzontale. La verticalità (espressa nel primo comma) sta nell’attribuzione della responsabilità e titolarità dell’intervento pubblico all’istituzione più prossima al cittadino, i Comuni anzitutto che “proprio per questa prossimità possono registrare con più precisione le necessità e corrispondere più adeguatamente alle aspettative diffuse”26 . L’orientamento orizzontale, quello di maggior rilevanza per questa ricerca, è espresso nel quarto comma e prevede che siano prima di tutto i cittadini (singoli e associati) a svolgere attività di interesse generale supportati dal sostegno di Comuni, Province, Regioni e dallo Stato. Si concretizza una “Repubblica costruita dal basso, dove è la società che inizia ad acquistare un ruolo centrale in nome della sussidiarietà orizzontale”27 . Il Comma 4 mette quindi in evidenza l’esigenza di perseguire le finalità istituzionali dei pubblici poteri anche attraverso le iniziative autonome dei privati, singoli e associati, la cui azione deve essere riconosciuta, favorita e valorizzata, attribuendo alla stessa una rilevanza di interesse generale. È importante sottolineare che non è previsto un arretramento dell’amministrazione dallo svolgimento di compiti di cui i soggetti, pubblici e privati, possono adeguatamente provvedere. È prevista invece una collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Un’attenta analisi del testo dell’ultimo comma dell’art. 118 Cost. è opportuna per una sua corretta interpretazione: - “Gli enti amministrativi favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini”, il termine «favoriscono» fa riferimento a un dovere più che a una possibilità. Se i                                                                                                                 26  G.  Cotturri,  La  forza  riformatrice  della  cittadinanza  attiva,  Roma,  Carocci  Editore,  2013,  pag.  110.     27  M.   Musella   e   M.   Santoro,   L’economia   sociale   nell’era   della   sussidiarietà   orizzontale,   Torino,   Giappichelli,  2012,  pag.  30.    
  • 19.   19   cittadini si attivano per la cura dell’interesse generale, le pubbliche amministrazioni devono aiutarli. Le amministrazioni possono scegliere come sostenere concretamente l’iniziativa dei cittadini: concedendo il patrocinio di un’iniziativa, autorizzando i privati all’uso di attrezzature o strutture di proprietà dell’ente pubblico, rimborsando le spese sostenute o attraverso forme create ad hoc di volta in volta. Inoltre l’azione del favorire può essere analizzata facendo riferimento a due criteri: • il momento in cui avviene l’intervento a favore dei cittadini (interventi che sostengono attività di privati già in corso o interventi propedeutici alla loro attivazione) • il modo in cui si esplica l’intervento a favore dei cittadini (interventi diretti/indiretti, in positivo/in negativo, per azione/per omissione).28 - Rispetto all’espressione «autonoma iniziativa» viene posta l’idea che lo svolgimento dell’attività di interesse generale da parte dei cittadini debba avvenire spontaneamente. Questo comporta l’esclusione di qualsiasi forma di retribuzione diretta e piena per le attività svolte. Inoltre, l’espressione autonoma iniziativa può essere intesa come piena capacità dei cittadini di decidere pienamente, nel rispetto delle leggi, sulla loro organizzazione, la loro attività e la loro destinazione di risorse29 . - Con l’espressione «cittadini singoli e associati» pare che la norma voglia evidenziare l’appartenenza delle persone a un sistema istituzionale, sociale ed economico e quindi al loro dovere di partecipare alla costruzione della comunità in cui vivono. La sussidiarietà offre quindi all’individuo di costruire e non più                                                                                                                 28  Cfr,   Donati,   Origini,   connessioni   e   interpretazione   del   principio   di   sussidiarietà   orizzontale   nell’ordinamento  italiano,  pag.  51.   29  Ovviamente   i   cittadini   non   possono   fare   tutto   ciò   che   fanno   le   amministrazioni,   non   possono   infatti   assumere   iniziative   in   materia   di   atti   precettivi,   di   concessioni,   di   autorizzazioni,   di   provvedimenti   ablatori   e   di   sanzioni   amministrative.   Cfr.   G.   Arena,   Cittadini   attivi,   Roma-­‐Bari,   Editori  Laterza,  2006,  pagg.  122-­‐123.  
  • 20.   20   delegare la cura di tutti quegli interessi che condivide con gli altri individui. Sussidiarietà come collaborazione e non come delega. La norma costituzionale non determina una esplicita distinzione tra attività con o senza fini di lucro, si è infatti aperto un dibattito sulla natura lucrativa delle attività ponendo attenzione sulle società senza scopo di lucro30 . - Con la locuzione «interesse generale» si fa riferimento a “tutte le prestazioni di beni e di servizi che sono mosse da uno spirito solidale del soggetto erogatore, e che sono capaci di rispondere a bisogni socialmente o economicamente rilevanti, individualmente non soddisfabili”31 . L’interesse generale è l’interesse di una comunità in quanto tale, non ancora assunto in seno ai pubblici poteri ma da questi lasciato alla cura degli stessi cittadini. L’interesse generale è evidentemente un’astrazione e storicamente il modo per renderlo concreto consisteva nel trasformare l’interesse «generale» in interesse «pubblico», inteso come interesse dello Stato. Questa concezione era legata al paradigma panpubblicistico che ha caratterizzato il diritto amministrativo italiano fin dalle sue origini e che ruota attorno a tre assunti progressivamente smentiti: • Ciò che è di interesse generale è di interesse pubblico; • Ciò che è di interesse pubblico è dello Stato;32 • Lo Stato provvede a ciò che è di interesse pubblico con apparati e strumenti pubblici.33                                                                                                                 30  A  tal  proposito  si  fa  riferimento  alla  disciplina  generale  della  fattispecie  di  società  senza  scopo  di   lucro,  la  Disciplina  dell’impresa  sociale,  a  norma  della  legge  13  giugno  2005,  n.118.  Le  imprese  sociali   per  essere  qualificate  tali  devono  rispondere  a  due  requisiti:  l’utilità  sociale  e  l’assenza  dello  scopo   di  lucro.  Cfr  Donati,  La  sussidiarietà  orizzontale  nell’evoluzione  normativa,  pagg.  204-­‐205.     31  Donati,   Origini,   connessioni   e   interpretazione   del   principio   di   sussidiarietà   orizzontale   nell’ordinamento  italiano,  pag.  62.   32  L’assunto   implica   che   lo   Stato   rappresenta   l’unico   soggetto   titolare   della   sovranità.   Da   ciò   ne   deriva   un   forte   accentramento   dello   Stato   e   la   svalutazione   del   sistema   territoriale   e   locale.   A   smentire  l’assunto  è  la  legge  n.  142  del  1990  in  cui  si  afferma  la  capacità  delle  regioni  di  intervenire   nell’organizzazione  delle  funzioni  locali  e  di  farlo  in  modo  selettivo  e  si  riconoscono  al  Comune  le   funzioni  amministrative  attribuite  dallo  Stato.     33  Il   terzo   assunto   prevede   che   i   poteri   unilaterali   siano   una   caratteristica   esclusiva   del   diritto   amministrativo.  Con  l’avvio  della  stagione  delle  privatizzazioni  in  Italia  nel  2001  anche  tale  assunto   viene  smentito.    
  • 21.   21   Il primo assunto implica che non può esservi un interesse rilevante per la società senza che questo sia “occupato” dal sistema politico-amministrativo. Tale assunto è stato smentito con l’affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Si passa da una concezione soggettiva dell’amministrazione a una oggettiva, ossia “da un’amministrazione pubblica che è tale con il suo rapporto con lo Stato ad un’amministrazione che si qualifica per la funzione svolta al servizio della collettività”34 . La norma costituzionale legittima i cittadini a uscire dal ruolo passivo di utenti dei servizi pubblici per diventare soggetti attivi che si prendono cura di beni comuni. La norma pone i cittadini su un piano di parità con le amministrazioni35 . G. Arena36 pone in evidenza la questione dell’applicabilità immediata o meno dell’art. 118. «La risposta positiva nel senso di immediata applicabilità si fonda sulla constatazione che l’art. 118, u.c. non enuncia un principio, rinviando al legislatore ordinario per la sua definizione, bensì prevede che si svolga un’attività fondata su un principio, quello di sussidiarietà orizzontale»; non si tratta qui di dar forma a un principio astratto ma di far riferimento a un’attività di cui sono già indicate coordinate strutturali: - i soggetti della relazione (istituzioni territoriali e cittadini) - l’oggetto della relazione (svolgimento di attività di carattere generale) - il principio che regola la relazione (il principio di sussidiarietà) Al contrario, la necessità di ulteriori interventi da parte del legislatore per l’applicabilità del principio, significherebbe attendere che sia chiarito ogni profilo dell’enunciato in questione e quindi si finirebbe per escludere, per un periodo di tempo indefinito, la vigenza del principio di sussidiarietà in Italia.                                                                                                                 34  G.  Arena,  op.  cit,  pag.  112.   35  Ivi,  pag.  IX.   36  Ivi,  pagg.  62-­‐63.  
  • 22.   22   Arena pone a questo punto in rilievo che l’attuazione dell’art. 118 non dipende dalle istituzioni ma dai cittadini ai quali spetta assumere l’autonoma iniziativa nell’interesse generale che costituisce il nucleo essenziale della norma. 1.5 Sussidiarietà come «amministrazione condivisa» La sussidiarietà sfugge a una comprensione unica e unitaria. Si potrebbe definire quale principio che regola la distribuzione di determinate funzioni che riguardano sia i poteri pubblici che la società. Tale principio implica due livelli di lettura: quello di sussidiarietà verticale e quello di sussidiarietà orizzontale. La sussidiarietà verticale prevede che le funzioni pubbliche siano affidate alle istituzioni più prossime ai cittadini; solo quando il livello inferiore dimostra di non essere in grado di svolgere le proprie funzioni interviene in forma «sussidiaria» l’ente gerarchicamente superiore. La sussidiarietà orizzontale disciplina i rapporti tra pubblico, privato e privato sociale: non c’è contrapposizione, ma intreccio e collaborazione tra pubblico e privato, tra cittadini e Stato37 . Il grande cambiamento in merito ai rapporti tra amministrazioni e cittadini si è avuto con la legge 7 agosto 1990, n.241 (la legge sul procedimento amministrativo e la trasparenza amministrativa). Tale legge ha condotto le amministrazioni a considerare i soggetti non solo «amministrati» ma anche portatori di interessi e titolari di diritti quali il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo, il diritto all’informazione nei confronti dell’amministrazione e il diritto alla semplicità, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa. La legge in questione fu portatrice di nuovi rapporti con le amministrazioni caratterizzati dal “passaggio dalla separazione alla collaborazione, dalla diffidenza alla fiducia, dal segreto alla comunicazione”38 .                                                                                                                 37  M.  Musella  e  M.  Santoro,  op.  cit.,  pag.  29.   È  su  questo  tipo  di  sussidiarietà  che  vuole  concentrarsi  il  presente  elaborato  che  mira  a  individuare   una  possibile  integrazione  del  principio  alle  campagne  di  crowdfunding  che  coinvolgono  pubblici  e   privati  per  la  realizzazione  e  promozione    di  un  bene  comune.   38  G.  Arena,  op.  cit.,  pag.  21.    
  • 23.   23   Questi nuovi rapporti introducono quella che viene chiamata «amministrazione condivisa» in cui il rapporto tra amministrazioni e cittadini diviene un rapporto di collaborazione nell’interesse generale. È il ribaltamento del tradizionale «paradigma bipolare»39 che vedeva da un lato l’amministrazione (autoritativa e di prestazione) e dall’altro l’amministrato (un soggetto passivo). Con il paradigma sussidiario il principio di partecipazione previsto dalla l. 241/1990 acquista un nuovo significato: mentre con la partecipazione al procedimento il cittadino partecipa al processo decisionale della pubblica amministrazione in vista dell’adozione di un provvedimento, con la partecipazione intesa come «amministrazione condivisa» il cittadino partecipa con l’amministrazione alla concreta soluzione di un problema di interesse generale. Arena afferma che il modello dell’amministrazione condivisa può realizzarsi “o per iniziativa della pubblica amministrazione, che autonomamente decide di uscire dal paradigma bipolare, o per iniziativa dei cittadini, che si attivano sulla base dell’art. 118, u. c. della Costituzione”40 . Le amministrazioni possono «favorire» l’iniziativa dei cittadini in diversi modi41 : limitandosi ad attendere che i cittadini si attivino e chiedano sostegno o collaborando direttamente con loro. Arena sottolinea il fatto che siano i cittadini a dar vita al principio di sussidiarietà, non le istituzioni che sono comunque chiamate ad assumere iniziative per promuovere la conoscenza e quindi l’attuazione del principio in questione. L’utilità dei cittadini attivi sta nel prendersi cura dei beni comuni42 . Quando si parla di cittadini si fa riferimento ai singoli appartenenti a una comunità e che in quanto tali sono portatori di diritti e doveri. Arena definisce la maggior parte dei cittadini italiani «cittadini normali»; essi si collocano su una soglia minima di                                                                                                                 39  “Il   paradigma   bipolare   si   fonda   sull’idea   che   «le   amministrazioni   hanno   il   monopolio   del   perseguimento   dell’interesse   pubblico   e   gli   amministrati   son   meri   destinatari   dell’intervento   pubblico”,  Ivi,  pag.  77.   40  Ivi,  pag.  34.     41  Le   amministrazioni   possono   mettere   a   disposizione   strumenti,   mezzi,   spazi   per   aiutare   concretamente  i  cittadini  a  prendersi  cura  dei  beni  comuni  o  possono  intervenire  con  un  semplice   patrocinio.  O  ancora  possono  svolgere  attività  di  comunicazione  per  promuovere  l’attuazione  della   sussidiarietà.  Cfr  Ivi,  pagg.  104-­‐  105.   42  Quando   si   parla   di   beni   comuni   si   fa   riferimento   a   quei   beni   di   cui   ciascuno   può   godere   liberamente   ma   che   proprio   per   questo   motivo   sono   minacciati   da   un   uso   egoistico,   come   il   territorio,   l’ambiente,   l’aria,   l’acqua,   i   beni   culturali,   la   salute,   la   legalità,   i   diritti   dell’uomo,   l’istruzione,  le  infrastrutture,  i  servizi  pubblici.    
  • 24.   24   cittadinanza in quanto si limitano a rispettare le leggi e a rappresentare un modello civico. Esistono poi coloro i quali vengono definiti «cittadini parassiti» per il loro comportamento non conforme alla legge (ad esempio gli evasori) e i «cittadini extra» che offrono alla comunità più di quanto ricevono (i volontari). Con il principio di sussidiarietà l’attivarsi dei «cittadini normali» per il bene comune dà vita ai cittadini attivi che “si assumono volontariamente verso la collettività doveri ulteriori rispetto a quelli che comporta normalmente lo status di cittadino, cercando di dare risposte non solo ai propri problemi ma anche a quelli che riguardano tutti”43 . È importante sottolineare la necessità di collaborazione tra cittadini attivi e poteri pubblici: i cittadini non si sostituiscono all’amministrazione ma si tratta di un’alleanza tra soggetti tendenzialmente paritari. A questo punto è necessaria una distinzione tra un’accezione negativa del principio e un’accezione positiva. La concezione in negativo porta a considerare i cittadini come coloro a cui i poteri pubblici possono delegare il proprio potere. L’intervento dei soggetti pubblici è reso superfluo dall’intervento dei privati chiamati a svolgere il maggior numero possibile di funzioni di interesse generale. Questo modo di intendere il rapporto tra cittadini e amministrazioni sarebbe coerente con l’applicazione del principio in accezione «verticale», basata sul limite di intervento di un’autorità superiore rispetto a quella inferiore, qualora quest’ ultima abbia capacità di azione autonoma. Ma la sussidiarietà in senso orizzontale prevede una condivisione di risorse pubbliche e private per il perseguimento di fini di pubblica utilità. La concezione in positivo della sussidiarietà prevede che soggetti pubblici e privati si sostengano paritariamente a vicenda nel perseguimento dell’interesse generale. I cittadini possono attivarsi «autonomamente» secondo l’art. 118 ma le amministrazioni sono tenute a sostenerli e non limitarsi a osservare passivamente le loro attività o ostacolarle. 1.6 Sussidiarietà e Terzo settore: le imprese sociali Il principio di sussidiarietà orizzontale viene spesso definito come il nuovo sistema di welfare. Il modello italiano di Welfare, sviluppatosi a partire dal dopoguerra, si è fondato su un’alleanza tra Stato ed economia di mercato col fine di garantire le                                                                                                                 43  Ivi,  pag.  99.    
  • 25.   25   classi più deboli attraverso finanziamenti erogati dallo Stato dal sistema tributario progressivo. Ma il peso fiscale del sistema del welfare diventò la causa del problema che doveva risolvere. Una delle cause della crisi del welfare è riscontrabile nell’avvento della globalizzazione che sottrae allo Stato il potere di scegliere come tassare la ricchezza. Con la crisi del welfare state si è passati al welfare mix, “un sistema di organizzazione della produzione e dell’offerta di servizi socio-assistenziali e sanitari incentrata sulla pluralità di soggetti di offerta”44 . Quando si parla di pluralità non si fa solamente riferimento alla numerosità di offerte ma alla pluralità e varietà di queste. La molteplicità di soggetti di offerta e la varietà dei prodotti vanta tre aspetti: - garantisce la copertura di un’ampia gamma di bisogni sociali; - l’offerta si adegua in modo più rapido ed efficace al mutare dei bisogni; - grazie al welfare mix viene stimolata la competizione per qualità dei servizi offerti. Nella prima fase di passaggio dal welfare state al welfare mix il principio di sussidiarietà è stato interpretato come principio che mira ad affidare allo Stato funzioni dell’interesse generale, delegando parte delle funzioni a soggetti di livello inferiore, in modo particolare ai soggetti del Terzo settore, vicini alle politiche socio-assistenziali. Oggi si avverte invece la necessità di collaborazione e co- decisione di tutti i soggetti interessati e coinvolti nell’interesse generale, pubblico e privato. Si dà vita a un nuovo sistema di welfare definibile «locale» per la prossimità ai cittadini e per la partecipazione dal basso. Il rapporto tra il Terzo settore e Amministrazione pubblica si è diffuso sempre più negli ultimi venti anni nell’ambito del welfare dove le organizzazioni dell’economia sociale erano tenute a rispondere alla domanda pubblica/statale attraverso la partecipazione a bandi e appalti a ribasso. Con il principio di sussidiarietà il Terzo settore trova la possibilità di attuare liberamente la programmazione e l’erogazione di servizi. In modo particolare le organizzazione denominate «imprese sociali» cooperano assieme alle istituzioni pubbliche alla costruzione dello spazio sociale e del bene comune nell’ambito del sottosistema economico. L’impresa sociale dà avvio al                                                                                                                 44  M.  Musella  e  M.  Santoro,  op.cit.,  pag.  17.  
  • 26.   26   mercato dei cosiddetti «beni relazionali», un mercato che fa riferimento alla qualità sociale del prodotto e perciò “utilizza il denaro come mezzo per trasformare un prodotto relazionale in un altro prodotto relazionale”45 . Tale categoria di beni “necessita della partecipazione attiva dei soggetti nella loro identità di persone, all’interno di un sistema culturale specifico”46 , si tratta quindi di beni che non possono essere forniti né dal mercato né dallo Stato. Nel nostro ordinamento la definizione dell’impresa sociale47 è contenuta nel decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155 che definisce «imprese sociali»: Tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. La legge, all’art. 2, specifica quali sono «i beni e i servizi di utilità sociale», ossia quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: assistenza sociale, assistenza sanitaria, tutela dell’ambiente, tutela dell’ecosistema, turismo sociale, valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca ed erogazione dei servizi culturali, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, formazione extra scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. Inoltre la legge all’art. 2 definisce impresa sociale quell’impresa che prevede l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili.                                                                                                                 45  A.  Giorio,  Impresa  sociale,  crisi  e  sussidiarietà,  «Os-­‐  servatorio  Isfol»,  I  (2011),  n.  3-­‐4,  pag.  50,  in   http://www.isfol.it/pubblicazioni/osservatorio-­‐isfol/numeri-­‐pubblicati/allegati-­‐anno-­‐i-­‐n.3-­‐ 4/giorio.  (consultato  il  18  agosto  2013).   46  F.  Gagliarducci  e  A.  Iurleo,  Impresa  sociale,  in  C.  Cittadino  (a  cura  di),  Dove  lo  Stato  non  arriva.   Pubblica  amministrazione  e  terzo  settore,  Bagno  a  Ripoli  (Firenze),  Passigli  Editori,  2008,  pag.  43.   47  L’impresa  sociale  è  definita  dall’art.  1  del  decreto  legislativo  come  un’organizzazione  privata  che   esercita  un’attività  economica  di  utilità  sociale  volta  a  realizzare  finalità  di  interesse  generale.  La   definizione   permette   di   collocare   l’impresa   sociale   nell’ambito   del   settore   non   profit;     possono   quindi   essere   imprese   sociali   anche   associazioni,   fondazioni,   comitati,   organizzazioni   di   volontariato  e  cooperative.  La  legge  8  novembre  1991,  n.381  che  istituiva  le  «cooperative  sociali»     può  essere  considerata  il  preludio  del  decreto  che  istituisce  le  imprese  sociali:  la  legge  consentiva  di   combinare   l’esercizio   di   attività   economica   con   il   perseguimento   dell’interesse   generale   della   comunità.  
  • 27.   27   Tre sono i requisiti fondamentali affinché un’organizzazione possa qualificarsi come impresa sociale48 : - è necessario che essa operi solo in ambito di particolare rilievo sociale o che persegua l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili; - assenza dello scopo di lucro; - impossibilità per i soggetti pubblici e per le imprese private con finalità lucrative di detenerne il controllo e di esercitare attività di direzione. Tornando al principio di sussidiarietà è necessario sottolineare il fatto che questo sia legato al principio di responsabilità che rende tutti i soggetti, singoli e associati, portatori di specificità proprie. Alle amministrazioni pubbliche spetta la responsabilità di garantire e sostenere l’autonoma iniziativa dei soggetti. Allo stesso tempo le imprese sociali “devono abbandonare logiche di richieste di riconoscimenti e contribuiti economici”49 sostituendole con richieste di strumenti di sostegno concreto per la realizzazione di servizi e beni relazionali di cui sono portatori.                                                                                                                                                         48  Cfr  Ivi,  pagg.  146-­‐147.   49  A.  Giorio,  op.cit.,  pag.  54.  
  • 28.   28   Capitolo 2 IL FENOMENO DEL CROWDFUNDING 2.1 Cos’è il crowdfunding Il crowdfunding è generalmente definito come il finanziamento dalla folla. Il termine è composto da crowd folla e funding finanziamento. Si tratta di una forma di finanziamento non tradizionale in cui la folla viene coinvolta all’interno di un progetto. Il crowdfunding affonda le proprie radici nel concetto di «micro-finanza»: micro perché si tratta di piccole somme che una volta aggregate possono fare la differenza50 . Tramite il finanziamento dal basso più persone possono contribuire, con somme di denaro di varia entità, alla realizzazione di un progetto o di un’iniziativa in cui credono e a cui vogliono avvicinarsi partecipando attivamente. Il concetto di crowdfunding esiste già da alcuni secoli ma oggi la vera novità è il supporto di internet e dei social media, strumenti fondamentali per la creazione della community pronta a finanziare progetti. Nel libro scritto a due mani da Kavin Lawton e Dan Maron51 si fa riferimento a un caso storico di crowdfunding risalente al 1884, quando la Francia donò all’Inghilterra – in segno di amicizia – la statua della libertà. L’American Commette non aveva a disposizione i 100.000 $ necessari per la realizzazione del piedistallo che l’avrebbe sorretta, ma il noto giornalista Joseph Pulitzer riuscì a coinvolgere i cittadini lanciando una campagna di finanziamento sul suo giornale52 . Furono raccolti ben dodicimila micro-donazioni in soli cinque mesi. Questa iniziativa di finanziamento permise la realizzazione del progetto, ma soprattutto il senso di responsabilità dei cittadini nei confronti di un monumento alla cui realizzazione avevano contribuito.                                                                                                                 50  Cfr   D.   Castrataro   et   al.,   Crowdfuture.   The   Future   of   Crowdfunding,   2012,   pag.15   in   http://www.slideshare.net/crowdfuture/ebook-­‐crowdfuture  (consultato  il  10  settembre  2013).   51  Kavin  Lawton  e  Dan  Maron,  The  crowdfunding  revolution:  how  to  raise  venture  capital  using  social   media,  McGraw-­‐Hill,  2012,  pag.  XI.   52  Lo  storico  manifesto  che  sollecitava  le  donazioni  recitava:  “Every  american  citizen  should  feel   proud  to  donate  to  the  Pedestal  Fund  and  own  a  Model  in  token  of  their  subscription  and  proof  of   title  to  ownership  in  this  great  work”,  cfr  Ibidem.    
  • 29.   29   Il termine crowdfunding viene coniato nel 2006 da Michail Sullivan che lanciò fundavlog una sorta di incubatore per progetti legati al videoblog. La piattaforma includeva una semplice funzionalità per effettuare donazioni online ma si rivelò un progetto fallimentare. Il termine «crowdfunding» si diffuse poi con l’avvento della piattaforma Kickstarter, la più popolare piattaforma di reward based crowdfunding lanciata nell’aprile 2009.53 I progetti su Kickstarter possono essere finanziati da chiunque in qualsiasi parte del mondo ma possono essere presentati solo da persone residenti negli Stati Uniti. Prima che il sistema di crowdfunding diventasse una vera e propria tendenza (soprattutto in America e Gran Bretagna) la «folla» era coinvolta in progetti di «crowdsourcing», il processo di sviluppo collettivo di un prodotto. Si parla di «saggezza della folla» e Wikipedia è uno dei migliori esempi54 . Con il crowdsourcing e con il crowdfunding si dà vita a un nuovo tipo di partecipazione attiva, i cui protagonisti si dividono tra la folla e il web. “Il vero potere del crowdfunding” scrive Dan Maron “sta nella capacità di sfruttare la saggezza della folla e creare una comunità di individui motivati ad avviare un vero cambiamento”55 . Si parla di «condivisione di energia sociale in rete» volta alla realizzazione di idee e progetti che toccano il mondo della musica, del cinema, della tecnologia, delle startup, della cultura ma anche del settore pubblico. In quest’ultimo caso si parla di «crowdfunding civico» che permette agli individui, nonché cittadini, di lavorare con le municipalità e supportare l’impegno pubblico56 . Lawton e Maron definiscono il crowdfunding come lo spirito del fare con gli altri, il cosiddetto «DIWO» (Do It With Others). La gente tende a investire in progetti, anche con piccole somme, quando è attratta dal punto di vista emozionale e sociale, quando si sente vicina a una causa che rispetta o quando conosce il progettista in cui ripone fiducia.                                                                                                                 53  Gli  ideatori  della  piattaforma  sono  Perry  Chen,  Yancey  Strickler  e  Charles  Adler.     54  L’enciclopedia   virtuale   conta   oltre   100.000   autori   provenienti   da   tutto   il   mondo   che   dedicano   gratuitamente  tempi  e  conoscenze  a  un  progetto  in  cui  credono.   55  D.  Castrataro  et  al.,  op.cit.,  pag.6.   56  Il  fenomeno  del  crowdfunding  civico  sarà  approfondito  nei  prossimi  paragrafi  e  ripreso  nei  casi   analizzati  nel  terzo  capitolo.  D.  Castrataro  et  al.,  op.  cit.,  pag.  8.  
  • 30.   30   Si tratta quindi di un multi-finanziamento collaborativo proveniente dal basso e mosso dalla fiducia e dall’apprezzamento collettivi. I sostenitori di una campagna di crowdfunding non sono definibili come «pubblico» ma come «comunità». Dato che uno degli elementi costitutivi del fenomeno è Internet, la comunità viene raggiunta attraverso un processo di raccomandazione virale e mediante la sua promozione sui social media. Non solo comunità, affinità, passione e fiducia sono gli elementi alla base di una campagna di «finanziamento dalla folla» ma anche le «ricompense», monetarie, materiali o simboliche, capaci di rendere più coinvolgente e attrattiva la campagna. 2.2 I modelli di crowdfunding Se in passato il crowdfunding veniva utilizzato dalle grandi organizzazioni57 dotate di risorse da investire nella comunicazione, promozione e marketing, con l’avvento dei social media tale fenomeno sta vivendo una seconda vita. È diventato semplice per chiunque contattare migliaia di utenti gratuitamente. Sono nate piattaforme che assistono tecnicamente l’utente nella raccolta di denaro su Internet. Esistono più di 500 piattaforme di crowdfunding al mondo e il «Crowdfunding Report di Massolution» del 2012 distingue quattro modelli: • Reward based • Donation based • Social lending • Equity based 2.2.1 Reward based Il reward based è il modello utilizzato dai due terzi delle piattaforme e consiste in uno «scambio» tra il progettista e il «backer» (il sostenitore del progetto).                                                                                                                 57  La  raccolta  fondi  online  veniva  utilizzata  soprattutto  per  beneficienza  dalle  organizzazioni  non   profit  e  dalla  politica,  ricordiamo  la  campagna  di  Obama  nel  2008.    
  • 31.   31   In cambio delle donazioni sono previste delle ricompense materiali (pre-ordine del prodotto non ancora in commercio) o simboliche (l’inserimento del nome del donatore nell’albo dei sostenitori). Il valore delle ricompense è spesso minore rispetto alla donazione effettuata in quanto l’obiettivo per un donatore non è ricevere ricompense ma sostenere un progetto in cui si crede. L’originalità di una ricompensa58 gioca spesso un ruolo importante in una campagna di crowdfunding, diretta a coinvolgere direttamente il sostenitore nella realizzazione del progetto. Inoltre il sistema delle ricompense non solo aiuta a finanziare i progetti ma permette anche di valutare l’interesse pubblico prima di lanciare nuovi prodotti. Come spiega Chiara Spinelli59 il reward based non è mercato, né investimento, ma può essere definito come l’intersezione di fenomeni tipici del web 2.0 come lo storytelling (il saper raccontare storie che appassionano e coinvolgono la gente), il social commerce (l’idea che la community online diventi una sorta di team di marketing, contribuendo a promuovere il progetto a tutti i loro amici e contatti) e il community building. Nel modello reward based è possibile distinguere due tipologie di piattaforme: -­‐ generaliste: raccolgono progetti legati a svariati argomenti; -­‐ tematiche: raccolgono progetti rivolti a una determinata community e a un determinato argomento. È possibile distinguere inoltre due modelli tipici di raccolta fondi: -­‐ il tutto o niente (all or nothing): in questo caso il progettista stabilisce un budget e il tempo di raccolta. Se nel tempo di raccolta il budget non viene raggiunto il progetto decade e le offerte tornano in mano del sostenitore;                                                                                                                 58  Nella  piattaforma  settoriale  «Musicraiser»,  dedicato  agli  artisti  musicali  emergenti,  cantautori  e   band  promettono,  tra  le  maggiori  ricompense,  una  cena  a  casa  del  donatore  o  un  live.   59  Cfr.  http://www.slideshare.net/crowdfuture/reward-­‐based-­‐crowdfunding-­‐chiara-­‐spinelli-­‐eppela   (consultato  il  12  settembre  2013).  
  • 32.   32   -­‐ prendi tutto (keep at all): viene stabilito un budget e il tempo di raccolta ma, in questo caso, il finanziamento giunge al progetto a prescindere se esso raggiunga o meno il proprio target entro la scadenza prevista. Possono essere definiti elementi alla base di tale modello di crowdfunding il racconto (attraverso cui il progettista ha la possibilità di trasmettere la propria passione) le ricompense e le informazioni sul progettista, tese a creare il circuito di fiducia tra progettista e sostenitore. 2.2.2 Donation based Questo modello di crowdfunding non prevede alcun ritorno economico per chi effettua la donazione. È utilizzato soprattutto da organizzazioni non profit ed è il sistema più simile al fundraising online. Il fundraising viene definito come “l’insieme delle attività di un soggetto collettivo volte a reperire le risorse economiche necessarie a raggiungere gli scopi che esso si propone, ossia a rendere sostenibili le cause sociali da esso promosse”60 . Tale fenomeno si è ampiamente sviluppato nell’ambito delle organizzazioni non profit. Il fundraising online utilizza il web per coinvolgere e convincere la gente a donare. In questo caso il sito web di un’organizzazione non profit diviene il fulcro delle azioni di raccolta fondi online. A differenza del fundraising online, in una campagna di crowdfunding viene predefinito l’inizio e la fine della raccolta fondi e la somma da raccogliere. Il crowdfunding non è solo donazione, i sostenitori ricevono un beneficio emotivo e di riconoscibilità sociale. Non si tratta di semplice fundraising ma è “storytelling, è comunicazione, è attivazione della community”61 . Dan Maron definisce questa nuova forma di finanziamento «il nuovo like», una forma attiva di partecipazione. Grazie agli strumenti del web 2.0 la community dei sostenitori può essere direttamente coinvolta nella formazione di un’idea e nella sua realizzazione.                                                                                                                 60F.  Ambrogetti,  M.  Coen  Cagli  e  R.  Milano,  Manuale  di  Fund  Raising  per  le  organizzazioni  non  profit,   Carocci  editore,  Roma,  1998.   61  Cfr.  http://www.slideshare.net/crowdfuture/reward-­‐based-­‐crowdfunding-­‐chiara-­‐spinelli-­‐eppela   (consultato  il  12  settembre  2013).  
  • 33.   33   È possibile seguire passo per passo lo sviluppo di un progetto tutelati dalla garanzia di trasparenza offerta dai feedback provenienti dalla folla. La reputazione di un progetto e del suo progettista dipende grosso modo dalla validazione della community che giudica la qualità dell’idea e decide di sostenerla62 . Il sostenitore non è solo un acquirente ma diviene artefice del successo del progetto. In Italia ci sono dieci piattaforme di donation based crowdfunding tra cui la Rete del dono, Shinynote, Distribuzioni dal basso, Let’s Donation, iodono.com, pubblicobene, fund for culture, commno beta, buonacausa.org, Leevia. È la forma di crowdfunding prevalente in Italia dopo il reward based. 2.2.3 Social lending Lo spot63 di «Smartika», una piattaforma di social lending italiana, definisce tale modello come “un modo di dare o ricevere finanziamenti più semplice, con meno costi, più rapido e più trasparente”. Social lending significa letteralmente «prestito sociale» in cui un prestatore presta denaro a più richiedenti. È possibile distinguere tre modelli: - modello micro-prestiti: è la fornitura di servizi finanziari a clienti con bassi redditi. Il denaro è raccolto da un gruppo di persone ed è gestito da un intermediario locale; - prestito peer to peer: è una transazione finanziaria (prestare e prendere in prestito). Avviene direttamente tra individui senza l’intermediazione delle tradizionali istituzioni finanziarie. Un gruppo di persone presta piccole somme di denaro alla stessa persona o organizzazione. - prestito peer to business: si tratta di un micro-prestito a piccole imprese o start up. Per entrare a far parte della comunità di prestatori della piattaforma italiana Smartika è necessario registrarsi al portale e creare un’offerta di prestito scegliendo tra cinquecento e cinquantamila euro; l’offerta verrà successivamente immessa sul mercato per essere distribuita in parti uguali a cinquanta richiedenti differenti.                                                                                                                 62  Ipotizzando  che  i  casi  di  sussidiarietà  possono  essere  sostenuti  da  campagne  di  crowdfunding,  la   trasparenza  diventa  un  elemento  fondamentale.  Grazie  alla  trasparenza  i  cittadini  hanno  tutte  le   informazioni  su  come  viene  utilizzato  il  denaro  e  su  come  procedono  i  «lavori»  per  la  realizzazione   del  progetto  finanziato.   63  Smartika:   cos’è   il   social   lending,   consultabile   su   https://www.youtube.com/watch?v=PAZEUEN7BqY  (consultato  il  10  settembre  2013)  
  • 34.   34   Per entrare a far parte della comunità dei richiedenti è necessario avere la maggiore età, un conto corrente, una buona storia creditizia e un reddito dimostrabile. I richiedenti possono richiedere un prestito da mille a quindicimila euro e decidere se estinguere il finanziamento in ventiquattro, trentasei o quarantotto mesi. Il modello del social lending è la tipologia di crowdfunding che ha avuto la crescita maggiore nel 2012. 2.2.4 Equity based Se con il reward based crowdfunding il contributo di un sostenitore è «ripagato» con una ricompensa, con l’equity based il denaro investito in un determinato progetto viene «ripagato» con partecipazioni azionarie. Si tratta di una forma di crowdfunding associata al profit sharing che permette a una rete distribuita di finanziatori di ottenere quote o azioni in una società. Secondo i dati del Crowdfunding Report di Massolution nel 2012 è cresciuto del 30 % a livello globale. Ci sono due modelli64 attraverso cui l’equity viene attivato nel mondo: -­‐ modello cooperativa: consiste nella creazione di una piattaforma fittizia che funge da meccanismo di collezione dell’investimento. In questo modello i contribuenti vengono riuniti in entità legali (cooperative) che investono nei progetti; -­‐ modello club: le piattaforme reclutano potenziali investitori come membri di un club di investimento chiuso. In questo modo l’offerta non viene fatta direttamente al pubblico. L’equity crowdfunding si distingue da altre forme di investimento in quanto permette a tutti gli individui di diventare degli investitori. Questa possibilità richiede necessariamente dei regolamenti volti a prevenire eventuali frodi e a tutelare gli investitori dal rischio di impresa.                                                                                                                 64  Questi  modelli  saranno  ripresi  nel  paragrafo  dedicato  alla  questione  normativa.    
  • 35.   35   2.3 Le piattaforme di crowdfunding in Italia Secondo i dati del Crowdfunding report di Massolution nel 2012, grazie alle campagne di crowdfunding, sono stati raccolti, in tutto il mondo, più di due miliardi di dollari e sono stati finanziati 1,1 milioni di progetti (in particolare sono stati raccolti 1,6 miliardi di dollari in Nord America e 945 milioni di dollari in Europa). Dal 2010 al 2012 si è assistito a un’enorme crescita delle piattaforme, in modo particolare del modello social lending. (fig.1) L’incremento delle piattaforme ha coinvolto anche l’Italia. Nell’arco di un anno si è passati da sedici a ben trentotto piattaforme65 . La forma di crowdfunding prevalente è il reward based, seguita dal donation based, dall’equity based e per ultimo il social lending. C’è da tener presente che lo sviluppo delle piattaforme di equity based è stato frenato dall’attesa delle indicazioni del regolamento Consob. Si                                                                                                                 65  Secondo  le  ricerche  portate  avanti  da  Ivana  Pais,  in  Italia  sono  presenti  quattro  piattaforme  di   social   lending   (Smartika,   Terzo   Valore,   Prestiamoci,   Boober);   sette   piattaforme   di   equity   based   (Siamo  Soci,  UnicaSeed,  Crowdfundme,  Startify,  Silicon  Veneto,  Fundera,  We  are  starting);  diciasette   piattaforme   di   reward   based   (Kapipal,   Produzioni   dal   basso,   Starteed,   Eppela,   Idea   Ginger,   DeRevolution,   Finanziami   il   tuo   futuro,   Kendoo,   Boomstarter,   We   are   community,   Musicraiser,   ForItaly,   H2   Raise.it,   Cineama,   Crowdfunding,   WereAlize.it,   MicroCredit   Artistique);   dieci   piattaforme  di  donation  based  (Rete  del  dono,  Shinynote,  Distribuzioni  dal  basso,  Let’s  Donation,   iodono.com,  pubblicobene,  fund  for  culture,  commno  beta,  buonacausa.org,  Leevia).   Cfr   Ivana   Pais,   Crowdfunding   per   i   beni   comuni,     29   agosto   2013,   pag.29   in   http://www.slideshare.net/ivana.pais  (consultato  il  12  settembre  2013).   Figura  1  Growth  by  crowdfunding  model.  Fonte:  Crowdfunding  Report  di  Massolution  2012  
  • 36.   36   consideri, a tal proposito, che l’Italia è il primo paese al mondo ad essersi dotato di una normativa secifica sull’equity crowdfunding. Il quadro normativo di riferimento parte dal cosiddetto “Decreto crescita Bis”, in modo particolare dall’art.30 del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Alla Consob è stata affidato il compito di stilare un regolamento66 .                             Figura 2 Le piattaforme di crowdfunding italiane Secondo gli studi di Ivana Pais e Daniela Castrataro 67 vi è una scarsa internazionalizzazione delle piattaforme italiane, ma allo stesso tempo, le piattaforme più popolari come Indiegogo e Kickstarter vengono utilizzate dagli italiani per cercare finanziamenti per i loro progetti. 68 In Italia si stanno determinando tre tendenze:                                                                                                                 66  Il  regolamento  Consob  sarà  approfondito  nei  prossimi  paragrafi.   67  Ivana   Pais   e   Daniela   Castrataro   sono   due   delle   fondatrici   dell’ICN   (Italian   Crowdfunding   Network),   un’associazione   senza   scopo   di   lucro   volta   alla   diffusione   del   crowdfunding   in   Italia,   mediante  la  diffusione  di  informazioni  sul  fenomeno  e  il  networking  dei  professionisti  del  settore.   http://www.italiancrowdfunding.org  (consultato  il  12  settembre  2013).   68  Sulla  piattaforma    Indiegogo  (piattaforma  internazionale  di  reward  based  crowdfunding  nata  a   San   Francisco)   i   progetti   italiani   sono   duecentocinquanta.   Duencentoquattordici   sono   conclusi,   quarantacinque  dei  quali  con  successo.       4   7   17   10   Social  lending   Equity  Based   Reward  Based   Donation  Based  
  • 37.   37   -­‐ piattaforme settoriali -­‐ piattaforme DIY (do it yourself) -­‐ piattaforme territoriali Le piattaforme settoriali sono dedicate esclusivamente ad un determinato settore. Musicraiser69 ne è un esempio: si tratta di una piattaforma lanciata nel 2012 che accetta progetti di raccolta fondi per la registrazione di dischi, tour, videoclip, concerti e tutto ciò che è legato alla musica. Con do it yourself si fa riferimento a quelle campagne di crowdfunding che non vengono affidate a una delle piattaforme già esistenti ma vengono portate avanti creando un sito web apposito. Questo modello viene spesso utilizzato in Italia per progetti di civic crowdfunding. Le piattaforme territoriali sono un’altra tendenza italiana e danno vita al cosiddetto local crowdfunding. Un fenomeno interessante e utile per la ricerca in quanto si tratta di piattaforme che raccolgono progetti legati a un determinato territorio e volte molto spesso alla sua valorizzazione. Sono tre le piattaforme italiane di local crowdfunding: l’emiliana «Idea Ginger», la pugliese «Finanziami il tuo futuro» e la bergamasca «Kendoo». In assenza di riferimenti bibliografici o accademici in merito è stato sottoposto un questionario ai gestori delle tre piattaforme al fine di porre in evidenza alcuni elementi quali le modalità di gestione delle piattaforme, i tipi di progetti finanziati e il rapporto con la pubblica amministrazione. Si è posta attenzione all’accezione «territoriale» con cui le tre piattaforme si identificano. Le tre piattaforme sono state inaugurate nel 2013 a distanza di pochi mesi una dall’altra e sono tutte accomunate dal fattore «territoriale» che caratterizza i progetti presentati.                                                                                                                 69  Piattaforma  di  reward  crowdfunding  Musicariser,  http://www.musicraiser.com  (consultato  il  12   settembre  2013).  
  • 38.   38   Kendoo70 è stata inaugurata il 29 gennaio 2013 e viene definita una piattaforma «iperlocale» in quanto si rivolge ai cittadini di Bergamo e provincia. È un progetto di innovazione digitale promosso da Mediaon, società del gruppo editoriale bergamasco SEEAB. Ogni progetto presentato sulla piattaforma è «territoriale» o perché promosso da persone che vivono il territorio o perché il progetto mira alla promozione del territorio bergamasco. Il modello è quello del reward based e vige la regola dell’all or nothing, ogni progetto ottiene il finanziamento solo una volta raggiunto il budget prefissato. Nel caso in cui il progetto viene finanziato Kendoo trattiene il 2,5 %. La piattaforma ha lo scopo di raccogliere progetti che hanno un impatto sociale sulla comunità, per tale motivo è previsto un iter di approvazione e verifica da parte dei gestori di Kendoo. Ad oggi la piattaforma rende pubblici otto progetti, sei dei quali conclusi con successo. La maggior parte dei progetti sono presentati da associazioni o fondazioni. La Fondazione credito bergamasco ha sostenuto sei dei progetti presentati con somme da 70 a 1000 euro e sembrerebbe rappresentare una sorta di big player della community di Kendoo. La promozione della piattaforma, e quindi dei progetti, è favorita dal sostegno dei media di SEESAB (web, stampa, tv, radio). «Finanziami il tuo futuro»71 è una piattaforma pugliese - con sede a Locorotondo – inaugurata nel marzo 2013. Si tratta di un progetto realizzato da Fare associazione e finanziato dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca. I fondatori della piattaforma sono cinque giovani laureati dai ventisette ai trentatré anni. Nel questionario sottoposto ai fini della ricerca dichiarano che l’idea del progetto nasce dall’analisi del mercato e del territorio di riferimento, da cui sono emersi due elementi: la difficoltà da parte dei giovani di accedere a forme di credito e la presenza di un tessuto sociale reattivo e propositivo.                                                                                                                 70  La   piattaforma   di   Kendoo,   consultabile   su     http://www.kendoo.it   (consultato   il   20   settembre   2013).   71  La   piattaforma   di   «Finanziami   il   tuo   futuro»     è   consultabile   su   http://www.finanziamiiltuofuturo.it  (consultato  il  20  settembre  2013).  
  • 39.   39   La propensione all’attivazione, all’autoimpiego e alla progettualità delle nuove generazioni, unita alla volontà di favorire la crescita di un territorio, hanno condotto allo sviluppo della piattaforma di crowdfunding. La scelta è ricaduta sul cosiddetto local crowdfunding in quanto si dà peso alla promozione da un lato di nuove forme di interazione e dall’altro a formule di cooperazione finanziaria tra attori pubblici e privati. Tale piattaforma si differenzia nettamente dalle altre in quanto vi sono precise indicazioni in merito ai progettisti e ai progetti; la piattaforma è infatti rivolta ai giovani, di età compresa tra i 18 e 35 anni, di solo alcuni comuni pugliesi72 e inoltre tutti i progetti devono essere volti alla promozione del territorio della Valle d’Itria. La ricezione dei progetti ha avuto un inizio e una fine (dal 25 marzo al 20 maggio); in tale periodo circoscritto i gestori della piattaforma hanno ricevuto diciassette progetti, tredici dei quali sono stati pubblicati. Finanziami il tuo futuro mira a valorizzare l’innovazione e la creatività dei giovani del territorio che, come progettisti, sono tenuti a garantire un impegno costante di promozione e pubblicizzazione delle proprie idee. Il contributo massimo possibile da richiedere è di diecimila euro per la realizzazione di progetti della durata massima di dodici mesi. I sostenitori possono contribuire al progetto sia mediante l’utilizzo della piattaforma73 , con carta di credito o account PayPal, sia in contanti nella sede legale di Fare Associazione o durante gli eventi a cui partecipa lo staff di Finanziami il tuo futuro. La piattaforma prevede un sistema a step volto, a detta dei gestori della piattaforma, a responsabilizzare i promotori del progetto. Solo i progetti finanziati fino al 70% entro il 30 novembre potranno «gareggiare» per ottenere il finanziamento complessivo. Questo tipo di piattaforma sembra essere fin troppo limitativa rispetto alle altre. Il principio è che cittadini, associazioni, imprese e istituzioni scelgano a quale progetto dare la possibilità di realizzarsi ma tale scelta è limitata dai termini imposti dal                                                                                                                 72  La   piattaforma   prevede   che   i   giovani   progettisti   siano   residenti   nei   comuni   di   Alberobello,   Cisternino,  Locorotondo,  Martina  Franca,  Noci  e  Putignano.   73  Le  donazioni  effettuate  online  vengono  completamente  rimborsate  se  i  progetti  non  raggiungono   le  soglie  previste.  
  • 40.   40   regolamento della piattaforma. Basti pensare che, all’inizio della campagna, i progetti che in un mese non hanno raggiunto il 5% sono stati eliminati a priori, nonostante la fase di finanziamento duri sei mesi. D’altra parte «Finanziami il tuo futuro» mette a disposizione dei progettisti risorse umane utili alla promozione e diffusione dei progetti non solo online ma anche offline. Il fattore locale che caratterizza la piattaforma si fonda sulla necessità di creare un rapporto tra i creatori e i sostenitori anche attraverso l’organizzazione di eventi, iniziative e banchetti. Il primo luglio 2013 sono stati pubblicati tredici progetti e solamente in cinque hanno superato il primo step, ossia hanno raggiunto il 5% dell’importo richiesto. Tra i sostenitori non compaiono fondazioni, aziende o enti ma solo singoli privati. A differenza di Kendoo le somme donate da ciascun sostenitore non sono rese trasparenti. Finora le donazioni sono state raccolte prevalentemente online. Idea Ginger74 è stata inaugurata nel giugno 2013 e si propone come piattaforma di local crowdfunding. Ginger sta per «Gestione idee nuove e geniali Emilia Romagna» e permette a chiunque (singoli, associazioni, fondazioni, pubblica amministrazione) di presentare il proprio progetto, purché i progettisti siano domiciliati in Emilia Romagna e il progetto abbia ricadute sulla regione. Le fondatrici di Ginger sono cinque giovani laureate che non si occupano solamente della gestione della piattaforma ma si dedicano anche all’organizzazione di workshop volti a sensibilizzare e informare sul tema del crowdfunding, molto spesso erroneamente considerato la via del successo. A detta delle fondatrici la piattaforma con valore «territoriale» nasce dall’accostamento di un attento benchmarking della situazione del crowdfunding in Italia alle loro esperienze nel settore delle imprese culturali e creative sul territorio.                                                                                                                 74  La  piattaforma  di  Idea  Ginger  è  consultabile  su  http://www.ideaginger.it/index.html  (consultato   il  20  settembre  2013).