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Norme armonizzate, marcatura CE,
volontarietà delle norme, e periodi di
sovrapposizione normativa
Ing. Claudio Liciotti
Segretario CEI CT82
Direttore Operativo KB Development srl
2. Milano
2
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Seminario CEI CT82 – 02 Luglio 2018
VOLONTARIETÀ DELLE NORME
REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25
ottobre 2012 sulla normazione europea
(1) L’obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o
qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri
possono conformarsi. ………
Le norme e altre pubblicazioni in materia di normazione sono orientamenti volontari
che forniscono specifiche tecniche per prodotti, servizi e processi.
Sebbene le norme in quanto tali siano volontarie (non obbligatorie1), la loro
applicazione garantisce il rispetto della regola d’arte, e quindi della legge2.
1) Non obbligatorietà delle norme
Decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427 “Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
98/48/CE": Art. 2 Lettera f)
2) valore giuridico delle Norme CEI
- Legge 1 marzo 1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”
- Legge 5 marzo 1990, n. 46
3. Milano
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NORME EUROPEE
REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25
ottobre 2012 sulla normazione europea
(4) Le norme europee sono adottate dalle organizzazioni di normazione europee, ossia il
CEN, il CENELEC e l’ETSI.
A livello nazionale la normazione è gestita dagli organismi nazionali di normazione (es.
CEI) che adottano e pubblicano le norme nazionali.
Gli organismi nazionali di normazione inoltre recepiscono tutte le norme europee sotto
forma di norme nazionali identiche ed eliminano eventuali norme nazionali
contrastanti.
4. Milano
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NORME ARMONIZZATE: cosa sono?
REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25
ottobre 2012 sulla normazione europea
Art.2 ….. «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta
della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione
sull’armonizzazione;
Le norme armonizzate sono una categoria specifica delle norme europee elaborata da
un'organizzazione europea di normazione su mandato della Commissione europea;
Nelle norme armonizzate è descritto come verificare i requisiti fissati dalle direttive in
materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.
È possibile applicare le norme armonizzate per dimostrare che determinati prodotti o
servizi sono conformi ai requisiti tecnici previsti dalla pertinente legislazione dell'UE.
N.B. l'uso di norme armonizzate è facoltativo. Un produttore o un fornitore di servizi è
libero di scegliere un'altra soluzione tecnica per soddisfare i requisiti di legge.
5. Milano
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NORME ARMONIZZATE: cosa viene determinato in tali norme?
Le norme armonizzate determinano l’idoneità di un certo metodo di verifica a
presumere la conformità del prodotto alla direttiva.
Tali norme sono dette “armonizzate”, quando i loro riferimenti sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) in relazione a una direttiva.
6. Milano
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NORME ARMONIZZATE: EN IEC 61730-1:2018
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:212501704389501::::FSP_ORG_ID,FSP_P
ROJECT,FSP_LANG_ID:1258463,57170,25
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NORME ARMONIZZATE: EN IEC 61730-2:2018
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:212501704389501::::FSP_ORG_ID,FSP_P
ROJECT,FSP_LANG_ID:1258463,60231,25
8. Milano
8
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DATE CARATTERISTICHE NORME
Ogni norma ha delle sue date caratteristiche per la sua applicabilità3.
2.17 - date of ratification (DOR) date when the Technical Board notes the approval of an
EN (and HD for CENELEC)
2.18 - date of availability (DAV) date when the definitive text in the official language
versions of an approved CEN/CENELEC publication is distributed by the CEN-CENELEC
Management Centre
2.19 - date of announcement (DOA) latest date by which the existence of an EN (and HD
for CENELEC), a TS or a CWA has to be announced at national level
2.20 - date of publication (DOP) latest date by which an EN has to be implemented at
national level by publication of an identical national standard or by endorsement as
national standard
2.21 - date of withdrawal (DOW) latest date by which national standards conflicting with
an EN (and HD for CENELEC) have to be withdrawn
3) CEN/CENELEC INTERNAL REGULATIONS Part 2 - Common Rules For Standardization Work ftp://ftp.cencenelec.eu/CENELEC/IR/CEN_CENELEC_IR2_EN.pdf
11. Milano
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CORRELAZIONE TRA DATE CARATTERISTICHE
Le date caratteristiche definite nel “Internal Regulations Part 2 - Common Rules For
Standardization Work” sono tra loro correlate.
Per il CENELEC il “default time” tra il DOR e il DOW è 36 mesi.
Tuttavia il tempo tra il DOR e il DOW può variare su richiesta del technical body al CCMC
Production (prima che il nuovo standard venga inviato in votazione).
date of Ratification (DOR)
date of Availability (DAV)
date of Announcement (DOA) DOR + 3 mesi
date of Publication (DOP) DOR + 9 mesi
date of Withdrawal (DOW) DOR + 36 mesi
12. Milano
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NORME ARMONIZZATE: cancellazione della vecchia norma ?!?
Il DOW di una norma:
- Non è la cancellazione della norma precedente;
- È la data entro la quale deve essere risolto ogni
possibile conflitto tra la norma stessa e altri standard
nazionali.
13. Milano
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PERIODO DI SOVRAPPOSIZIONE
Quando una «nuova norma» sta per sostituire una «vecchia norma» c’è un tempo nel
quale le 2 norme coesistono per consentire una transizione progressiva.
Il periodo di sovrapposizione si applica sia alle norme armonizzate che alle norme non
armonizzate.
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14. Milano
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Annex ZZ under the new LVD (2014/35/EU)
Dall’Aprile 2016 la “nuova” direttiva bassa tensione (LVD - 2014/35/EU) ha sostituito la
“vecchia”direttiva bassa tensione (2006/95/EC).
Questo ha implicato alcuni cambiamenti nelle modalità con cui il CENELEC sviluppa le
norme su mandato della Commissione europea (LVD), sia che queste siano sviluppate
direttamente da CENELEC che queste siano redatte mediante recepimenti di norme
IEC.
Da Aprile 2016 le norme CENELEC che sono richiamate da una direttiva devono essere
valutate da un consulente del nuovo approccio e devono disporre di un allegato ZZ.
L’allegato ZZ è inteso a chiarire quali dei requisiti essenziali della direttiva siano coperti
dalla norma armonizzata e deve altresì comprendere un cenno al fatto che la norma
rappresenta un mezzo per raggiungere la conformità alla direttiva.
La premessa della norma deve inoltre contenere un riferimento al mandato e
all'allegato ZZ.
15. Milano
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Seminario CEI CT82 – 02 Luglio 2018
Annex ZZ under the new LVD (2014/35/EU)
Le EN IEC 61730-1 e EN IEC 61730-2 sono dei recepimenti delle IEC 61730-1 e IEC 61730-2.
Le “nuove” IEC 61730-1 e IEC 61730-2 sono state pubblicate nell’Agosto 2016.
L’implementazione dell’allegato ZZ nel recepimento di norme IEC già pubblicate ha
comportato forti ritardi nella pubblicazione delle EN IEC 61730-1 e EN IEC 61730-2.
EN IEC 61730-1 e EN IEC 61730-2 pubblicate ad Aprile 2018.
16. Milano
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Seminario CEI CT82 – 02 Luglio 2018
MARCATURA CE MODULI FOTOVOLTAICI
Un modulo fotovoltaico è un “prodotto”.
In quanto “prodotto” deve essere conforme alle direttive di nuovo approccio
applicabili quando viene immesso sul mercato comunitario
→ obbligatoria la marcatura CE sul prodotto4.
Per apporre la marcatura CE il fabbricante deve redigere una dichiarazione di
conformità e preparare una documentazione tecnica che consenta di valutare la
conformità del prodotto ai requisiti della Direttiva (nel caso di modulo fotovoltaico,
Direttiva LVD).
4) La Direttiva 93/68/CEE in vigore dal 1 gennaio 1995, recepita con Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 626, modifica la Direttiva 73/23/CEE e la allinea a
direttive di altri settori rendendo obbligatoria la marcatura CE sul prodotto.
17. Milano
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Seminario CEI CT82 – 02 Luglio 2018
MARCATURA CE MODULI FOTOVOLTAICI: quale direttiva
comunitaria?
I moduli fotovoltaici utilizzati in un impianto fotovoltaico debbono essere marchiati CE
secondo quanto previsto dalla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 marzo 2014 è stata pubblicata la
nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro
taluni limiti di tensione.
18. Milano
18
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MARCATURA CE MODULI FOTOVOLTAICI: quali norme
armonizzate?
La presunzione di conformità dei requisiti essenziali di un modulo fotovoltaico è data
dall’osservanza delle norme armonizzate:
• EN 61730-1
• EN 61730-2
elenco norme armonizzate ai sensi della Direttiva 2014/35/UE LVD (Bassa Tensione)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 298/14 del 08.09.2017 http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0014.01.ITA
N.B. l’osservanza delle norme armonizzate EN 61730-1 ed EN 61730-2 garantisce la
presunzione di conformità dei requisiti essenziali di un modulo fotovoltaico
(condizione sufficiente ma non condizione strettamente necessaria).
I regolamenti e le direttive EU, tranne che il CPR, individuano nelle norme armonizzate
la via maestra per la dimostrazione dei RES: un fabbricante può sempre adottare una
propria specifica tecnica al fine di dimostrare i RES.
21. Milano
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MARCATURA CE: EN IEC 61730-1:2018
L’osservanza delle EN 61730-1:2007/A11:2014 garantisce la presunzione di conformità dei
moduli fotovoltaici e quindi permette ai produttori di moduli fotovoltaici di marcare CE
gli stessi fino alla DOW della EN IEC 61730-1:2018 (quindi fino al 27/04/2021).
5) ai sensi della Direttiva 2014/35/UE LVD (Bassa Tensione) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 298/14 del 08.09.2017 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0014.01.ITA
EN 61730-1:2007
EN 61730-1:2007/A1:2012
EN 61730-1:2007/A2:2013
Mandato
2006/95/EC
EN 61730-1:2007
EN 61730-1:2007/A1:2012
EN 61730-1:2007/A2:2013
EN 61730-1:2007/A11:2014
EN IEC 61730-1:2018
DOA
13/04/15
Pubb.
GUUE
08/07/16 5
DOW
13/10/17
DOA
27/07/18
Pubb. in
GUUE
DOW
27/04/21
EN 61730-1:2007
EN 61730-1:2007/A1:2012
EN 61730-1:2007/A2:2013
EN 61730-1:2007
EN 61730-1:2007/A1:2012
EN 61730-1:2007/A2:2013
EN 61730-1:2007/A11:2014
EN IEC 61730-1:2018
22. MARCATURA CE: EN IEC 61730-2:2018
L’osservanza delle EN 61730-2:2007/A1:2012 garantisce la presunzione di conformità dei
moduli fotovoltaici e quindi permette ai produttori di moduli fotovoltaici di marcare CE
gli stessi fino alla DOW della EN IEC 61730-2:2018 (quindi fino al 27/04/2021).
5) ai sensi della Direttiva 2014/35/UE LVD (Bassa Tensione) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 298/14 del 08.09.2017 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0014.01.ITA
EN 61730-2:2007
EN 61730-2:2007/A1:2012
Mandato
2006/95/EC
EN 61730-2:2007
EN 61730-2:2007/A1:2012
EN IEC 61730-2:2018
DOA
13/03/12
DOW
19/12/14
Pubb.
GUUE
08/07/16 5
DOA
27/07/18
Pubb. in
GUUE
DOW
27/04/21
EN 61730-2:2007
EN 61730-2:2007/A1:2012
EN 61730-2:2007
EN 61730-2:2007/A1:2012
EN IEC 61730-2:2018
Milano
22
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