La presentazione dello Studio Legale R&P Legal tenutasi il 12 Aprile durante l'incontro "Concorsi online" organizzato dallo studio insieme a ContactLab. La presentazione mostra e spiega in modo semplice quali sono le linee guida giuridiche per realizzare un concorso online.
3. INDICE
I Disciplina applicabile
II Le manifestazioni a premio internazionali
III Le manifestazioni a premio sui social network
IV Gli aspetti fiscali
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4. I. DISCIPLINA APPLICABILE
1. Normativa di riferimento
Anche per le manifestazioni a premio on-line trova applicazione la
normativa generale, contenuta essenzialmente nel:
• D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001;
• circolare ministeriale emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero delle Attività Produttive), n. 1 del 28 marzo 2002;
• decreto interdirigenziale del 5 luglio 2010, in attuazione dell’art. 12,
comma 1 lett. o), del Decreto-Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito
con modificazioni con la Legge n. 77 del 24 giugno 2009.
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5. I. DISCIPLINA APPLICABILE
2. Definizione: manifestazione a premio
Le manifestazioni a premio sono promesse al
pubblico dirette a favorire, nel territorio italiano,
la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne,
marchi o la vendita di determinati prodotti o la
prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche
in parte commerciali.
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6. I. DISCIPLINA APPLICABILE
3. Principio di territorialità
La disciplina sulle manifestazioni a premio impone che “le attività relative
allo svolgimento delle manifestazioni a premio siano effettuate nel territorio
dello Stato, ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei
prodotti realizzate al di fuori del detto territorio (art. 1, comma 6, del D.P.R.
430/2001) ”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, che è l’autorità competente, applica
il suddetto principio di territorialità alle manifestazioni a premio on-line in
maniera rigorosa, imponendo che il server che ospita il sito web di tale
promozione sia collocato in Italia o che nel nostro paese si trovi almeno un
server – mirror.
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7. I. DISCIPLINA APPLICABILE
4. Presupposti: SOGGETTO PROMOTORE
La normativa si applica solo in presenza di determinati presupposti
SI se il soggetto è un’impresa produttrice o
commerciale che fornisce o distribuisce beni o servizi
promozionati oppure una associazione economica tra
imprese costituite sotto forma di consorzi e società
anche cooperative.
NO se è associazione di NO se il soggetto è un
fatto consorzio che non svolge attività
commerciale
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8. I. DISCIPLINA APPLICABILE
5. Presupposti: SCOPO COMMERCIALE
SI se il soggetto promotore persegue uno scopo
commerciale: favorire la conoscenza di prodotti,
servizi, insegne e marchi
NO iniziative volte a NO concorsi indetti per la
sensibilizzare il pubblico produzione di un’opera letteraria
verso una tematica di o artistica, in cui il conferimento
carattere ecologico o del premio all’autore dell’opera
sociale ha carattere di corrispettivo di
prestazione d’opera
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9. I. DISCIPLINA APPLICABILE
6. Presupposti: GRATUITA’
SI se la partecipazione alla manifestazione è
GRATUITA, e non vi è maggiorazione del prezzo del
prodotto o del premio promozionato
NO se la NO se il prezzo del prodotto
partecipazione è da acquistare per la
subordinata al partecipazione viene maggiorato
pagamento di una dal soggetto promotore durante
somma di denaro lo svolgimento della
manifestazione
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10. I. DISCIPLINA APPLICABILE
7. Presupposti: PREMI
SI se i premi posti in
NO se i premi posti in
palio sono beni di modico
palio sono suscettibili di valore o campioni gratuiti
valutazione economica ed svincolati da qualsivoglia
assoggettabili ad IVA o acquisto (lapis, calendario)
all’imposta sostitutiva
NO se il premio è NO se il premio è
costituito da uno sconto costituito denaro, titoli, azioni,
quote di capitale societario,
polizze
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11. I. DISCIPLINA APPLICABILE
7.1 Presupposti: PREMI – alcuni esempi
Nel concorso a premi
lastminute.com il premio in palio era
un viaggio safari per due persone
Il premio per il concorso a premi Malta
era una vacanza a Malta di 8 giorni
per due persone.
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12. I. DISCIPLINA APPLICABILE
8. Presupposti: PREMI (sconti)
Con specifico riferimento agli sconti, il legislatore esclude espressamente
dall’ambito di applicazione della presente disciplina le operazioni a premio
con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e
dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un
prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato,
quando tali sconti non sono offerti al fine di promozionare
quest’ultimo o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere.
Con la circolare n. 1 del 28 marzo 2002, il Ministero ha chiarito che affinché
lo sconto non costituisca un premio, è necessario che la facilitazione
offerta faccia riferimento al prodotto oggetto della promozione; in altre
parole, la condizione è che a ricevere un vantaggio in termini di vendita sia
il prodotto che si acquista a prezzo pieno e non quelli a prezzo scontato.
SI all’esclusione degli sconti sui
SI alla esclusione delle
medesimi beni o servizi oggetto
promozioni 3x2
della vendita promozionale
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13. I. LA DISCIPLINA APPLICABILE
9. Concorsi VS Operazioni
MANIFESTAZIONI A
PREMIO
CONCORSI A PREMIO OPERAZIONI A PREMIO
Operazioni promozionali in cui il Operazioni promozionali in cui il
soggetto promotore offre premio è offerto a tutti coloro
gratuitamente un premio ad un che acquistano un determinato
limitato numero di persone, in base prodotto o servizio o un
alla sorte, e senza che sia necessaria determinato quantitativo di tali
la condizione di acquisto di un beni/servizi.
determinato prodotto o servizio.
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14. I. DISCIPLINA APPLICABILE
10. Definizione: i concorsi a premio
dalla sorte. Ciò sia
(i) se l’estrazione dei vincitori è
organizzata appositamente,
(ii) se si faccia riferimento ad altra
Concorsi a estrazione o designazione che dipende
comunque dalla sorte
premio: la
vincita può
dipendere dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti
chiamati ad esprimere giudizi o pronostici o
a rispondere a quesiti, o a eseguire lavori la
cui valutazione è riservata a terzi, oppure
all’abilità di adempiere per primi alle
condizioni stabilite dal regolamento.
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15. I. DISCIPLINA APPLICABILE
10.1 Definizione: i concorsi a premio – un esempio
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16. I. DISCIPLINA APPLICABILE
11. Definizione: le operazioni a premio
l’offerta di premi a tutti coloro che
acquistano o vendono un determinato
quantitativo di prodotti o servizi e ne
offrono la documentazione raccogliendo e
consegnando un certo numero di prove
Operazioni a documentali di acquisto
premio:
manifestazioni
che prevedono le offerte di un regalo a tutti coloro che
acquistano o vendono un determinato
prodotto o servizio
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17. I. DISCIPLINA APPLICABILE
12.1 Principali formalità: regolamento
Vi sono alcune formalità che i soggetti promotori devono
necessariamente porre in essere: innanzitutto, occorre redigere il
regolamento secondo le indicazioni contenute nella legge che deve
contenere almeno:
• l’indicazione del soggetto o dei soggetti promotori;
• la durata;
• l’ambito territoriale;
• le modalità di svolgimento della manifestazione;
• la natura e il valore indicativo dei singoli premi messi in palio;
• il termine di consegna dei premi;
• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (così dette “ONLUS”) di
cui all’art. 10, comma 5, del D.P.R. 430/2001, alle quali devolvere i
premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.
La stesura di un buon regolamento è fondamentale per la riuscita della
manifestazione!
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18. I. DISCIPLINA APPLICABILE
12.2 Principali formalità: comunicazione
• Concorsi a premio: Comunicazione dell’avvio del concorso al Ministero
dello Sviluppo Economico mediante compilazione e trasmissione di un
apposito modulo “Prema on-line”, con in allegato il regolamento e un
documento attestante il pagamento della cauzione / contratto di
fideiussione
• Operazione a premi: Comunicazione di cauzione prestata da inviarsi al
Ministero dello Sviluppo Economico (oltre all’autocertificazione del
regolamento).
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19. I. DISCIPLINA APPLICABILE
12.3 Principali formalità: cauzione
• Concorsi: pagamento di una cauzione pari al 100% del valore
complessivo dei premi promessi determinato ai fini I.V.A. o dell’imposta
sostitutiva, o fideiussione bancaria e/o assicurativa per il medesimo
importo. Il soggetto beneficiario della cauzione è il Ministero. La
cauzione va pagata mediante il versamento in contanti o in titoli alla
Tesoreria Provinciale dello Stato, utilizzando il modello “T123”. Il
Soggetto Promotore è tenuto a prestare la cauzione anche se in
possesso dei beni costituenti il premio, in quanto prodotti in proprio o
acquistati o già detenuti per altro motivo.
• Operazioni: il pagamento di una cauzione pari al 20% del monte
premi, calcolato in base al valore orientativo dei beni messi in palio al
lordo di ogni altro onere e al netto dell’onere fiscale. Nei casi in cui non
sia possibile stabilire sin dall’origine il valore complessivo dei premi da
assegnare, il valore è determinato in via presuntiva sulla base di una
stima delle vendite attese dei beni e delle adesioni dei promissari
calcolate in base a criteri statistici.
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20. I. DISCIPLINA APPLICABILE
12.4 Principali formalità: la perizia
Qualora l’assegnazione dei premi e relativo abbinamento dei vincitori
avvenga con modalità casuali mediante utilizzato di un sistema
(software e/o hardware) che è programmato per assegnare le vincite in
un arco temporale definito deve essere acquisita un’apposita perizia, ad
opera di un esperto qualificato, a garanzia dell’affidabilità e non
manomettibilità dello strumento utilizzato.
La perizia, tuttavia, non può costituire prova che il software e tutto il
sistema utilizzato abbia correttamente funzionato durante la meccanica
del concorso se durante lo stesso risultino anomalie di funzionamento
tali da turbare il corretto svolgimento dell’iniziativa.
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21. I. DISCIPLINA APPLICABILE
13. Privacy
Lo svolgimento di una manifestazione a premio implica il trattamento dei
dati personali dei partecipanti. Dovrà essere, pertanto, fornita ai
partecipanti una idonea informativa. Per quanto riguarda la richiesta di
consenso:
NO per il trattamento dei SI se il promotore intende trattare i
dati al fine di consentire la dati dei partecipanti per finalità
partecipazione al concorso. In diverse dallo svolgimento della
tal caso il promotore potrà manifestazione, ad esempio per il
utilizzare i dati SENZA successivo invio di materiale
CHIEDERE IL PREVIO pubblicitario o per effettuare eventuali
CONSENSO analisi statistiche o di mercato. IN
QUESTO CASO DEVE ESSERE
CHIESTO L’ESPRESSO
CONSENSO.
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22. I. DISCIPLINA APPLICABILE
14. Server Mirror
Se il soggetto promotore vuole utilizzare un server allocato all’estero è
necessario utilizzare il server mirror che replica simultaneamente i dati dal
server estero a quello italiano. Inoltre:
• sul regolamento occorre chiarire che si utilizzerà il sistema di mirroring e
nella parte dell’informativa occorrerà specificare che i dati del partecipante
saranno inseriti in un server anche estero con tutte le possibili
conseguenze che deriveranno in tema di protezione dei dati personali;
•nella perizia dovrà essere specificato che il server mirror replica su un
server allocato in Italia;
•nel regolamento occorre specificare che il soggetto promotore è obbligato
a fornire il database alla pubblica amministrazione a semplice richiesta.
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23. I. DISCIPLINA APPLICABILE
15. Sanzioni
Le conseguenze in caso di mancato rispetto della normativa già
descritta nelle slides precedenti, così come per la violazione del
principio di territorialità sono:
• effettuazione di una manifestazione illecita;
• ordine di interruzione della manifestazione;
• erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che può
arrivare fino a 500.000 euro.
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24. II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI
1. Normativa applicabile
La normativa applicabile esclude che possano partecipare a
manifestazioni a premio soggetti non residenti nel territorio italiano o
che non abbiano un rappresentante fiscale in Italia.
Inoltre, la legge impone che tutte le attività rilevanti ai fini del
concorso vengano svolte in Italia, inclusa l’allocazione del server
contenente i dati personali.
NON SI POSSONO ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI A PREMI
INTERNAZIONALI
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25. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI
2. Possibili soluzioni
Per ovviare alle restrizioni imposte dalla legge, è possibile ricorre ad alcuni
escamotage:
1) fascio di concorsi nazionali (= meccanica e = materiali
promo/pubblicitario; tanti regolamenti e premi quanti sono i Paesi
coinvolti)
2) Concorso internazionale (che include tutti i Paesi in cui non sono
previste particolari restrizioni per la realizzazione di tale iniziativa),
duplicato in Italia
Mancando una disciplina uniforme di stampo europeo, ogni Stato membro
applica una disciplina ad hoc. Tra tutte, quella italiana è forse la più
restrittiva, ed impone numerose formalità.
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26. II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI
3. Fascio di Concorsi nazionali
• redazione di un regolamento conforme alla normativa italiana;
• analisi del regolamento italiano da parte di consulenti legali dei vari Paesi
coinvolti dalla manifestazione, in modo da verificarne la conformità rispetto
alla normativa locale;
• adattamento della meccanica della manifestazione e/o del regolamento in
modo da renderlo conforme alla disciplina locale vigente;
• adempimento delle eventuali formalità richieste;
•selezione di un vincitore per ogni Paese;
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27. II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI
3.1 Fascio di Concorsi nazionali: un esempio
Il Concorso a premi
Illy si è svolto
contemporaneamente
in cinque Paesi
europei: Italia,
Francia, Germania,
Olanda e Spagna.
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28. II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI
3.2 Fascio di Concorsi nazionali – un altro esempio
Il Concorso a premi North Face è stato organizzato contemporaneamente in
Inghilterra e Svizzera.
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29. II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI
4. Fascio di Concorsi nazionali (segue)
QUALORA SI VOGLIA INDIVIDUARE UN UNICO VINCITORE FINALE
• redazione di un ulteriore regolamento relativo al concorso “finale” a cui
possano partecipare tutti i vincitori dei concorsi locali.
La finale potrà essere organizzata soltanto in uno Stato che vanti una
normativa particolarmente flessibile, che – ex multis - non escluda la
possibilità di individuare come vincitore un soggetto non residente in tale
Stato (come ad esempio in Germania o in Inghilterra).
Ovviamente, tale concorso “finale”, non potrà essere espressamente
pubblicizzato nei Paesi in cui la normativa è incentrata sul principio della
territorialità.
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30. II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI
5. Concorso internazionale, duplicato in Italia
Una alternativa potrebbe essere quella di individuare alcuni paesi Europei
nei quali le normative applicabili consentano l’esecuzione di un concorso
multi-statale (ovverosia che permettano a soggetti non residenti di
partecipare al concorso, e che consentano a soggetti non residenti di
vincere la manifestazione), e di predisporre un unico regolamento. Tale
concorso dovrà poi essere replicato in Italia, in conformità a tutte le norme
applicabili. In tal modo, il concorso avrà almeno due vincitori.
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31. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
1. Normativa
La normativa in materia di manifestazioni a premio, e gli indirizzi dettati dal
Ministero dello Sviluppo Economico in tema Facebook vietano di:
•utilizzare server non allocati sul territorio italiano per salvare qualsiasi
dato relativo alla manifestazione
•utilizzare funzionalità di Facebook senza che il social network si associ
alla manifestazione. Tale onere:
• è sempre richiesto nelle ipotesi in cui Facebook è l’unico canale di
partecipazione;
• non sembra occorrere qualora (i) vi siano più canali di partecipazione per
cui chi non è già iscritto a Facebook può comunque partecipare senza
dover necessariamente effettuare l’iscrizione a tale social network; (ii)
coloro che intendono partecipare alla promozione risultino già iscritti a
Facebook alla data di inizio della manifestazione.
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32. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
2. Le Linee guida di Facebook
Da una analisi delle linee guida di Facebook emerge chiaramente che:
• Facebook vieta l’utilizzo del social network come piattaforma per
eseguire le principali attività connesse alla
partecipazione/organizzazione di una manifestazione a premio quali
- iscrizione
- votazioni
- comunicazioni ai vincitori
- in generale qualsiasi azione collegata alla manifestazione
• L’unica azione consentita ed incentivata da Facebook è il like ad una
pagina.
• Facebook impone che la manifestazione si svolga su un sito esterno,
quale un sito istituzionale o una applicazione
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33. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
3. Prime conclusioni
Appare, pertanto, astrattamente possibile creare una manifestazione a
premio che preveda:
• un doppio canale di partecipazione (facebook + sito istituzionale)
• lo svolgimento della stessa su una applicazione esterna a Facebook
(salvando i dati su un server allocato in Italia)
• l’iscrizione alla manifestazione subordinata al previo Like della
fanpage di Facebook, purchè i partecipanti siano già utenti Facebook
al momento dell’iscrizione
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34. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
4. Come massimizzare le potenzialità di Facebook?
Queste soluzioni, tuttavia, non sembrano idonee a sfruttare pienamente
le potenzialità di Facebook in termini di:
• viralizzazione
• facilità di comunicazione delle informazioni
• appeal del social network
Nel 2010 Facebook ha studiato una serie di features aggiuntive che
possono essere utili alle imprese per incrementare le tre caratteristiche
sopra individuate nella propria attività di comunicazione di impresa: si
tratta dei cosiddetti social plugin, che possono essere estremamente
utili anche nell’organizzazione di manifestazioni a premio.
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35. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
5. I Social Plugin
I Plugin sono cosiddetti “social features” che possono essere “embeddati”,
cioè incorporati ed integrati, su qualsiasi sito Internet mediante un codice
in HTML.
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36. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
6. Caratteristiche
Dal momento che sono ospitati direttamente da Facebook, i social
plugin consentono agli utenti che siano già connessi su Facebook di
poter operare su siti esterni alla piattaforma mediante il proprio
profilo. Le informazioni saranno così contemporaneamente visibili sia
sul sito istituzionale, che sul profilo Facebook dell’utente,
raddoppiando la visibilità.
Nelle slides successive mostreremo lo stesso commento, pubblicato
dall’utente ad un articolo contenuto sul sito D Repubblica, e
riverberato immediatamente sul profilo Facebook dell’utente.
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37. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
7. Il commento all’articolo sul Sito D Repubblica
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38. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
8. Il commento automaticamente riportato sul profilo facebook
dell’utente
Il testo che viene visualizzato sulla
pagina Facebook dell’utente è
predeterminato dal soggetto
promotore, a cui si aggiunge,
ovviamente, il commento dell’utente
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39. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
9. Il Plugin «Like»
Oltre alla funzione «commenta» appena analizzata, esistono diversi Plugin, che
consentono diverse forme di interazione dell’utente, primo fra tutti il Like. Di seguito
riportiamo un esempio dal sito di Levis, uno dei primi player in italia ad implementare
i Plugin sul proprio sito istituzionale.
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40. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
10. I Plugin «Recommendations» e «Activity Feed»
Recommendations : il box delle
raccomandazioni fornisce agli
utenti del sito sul quale è inserito
dei consigli basati sulle statistiche
di condivisione degli articoli su Fb.
Activity Feed: il widget registra e
fornisce uno storico delle attività
che gli utenti effettuano sul sito in
quanto a condivisioni e like. Di
seguito, riportiamo l’esempio del
Washington Post, che ha creato
una vera e propria «sala di
condivisione» nella quale è
possibile conoscere gli articoli più
popolari e quelli più commentati,
oltre a poter monitorare l’attività dei
propri amici.
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41. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
11. Il Plugin «login with faces»
.
Login with Faces: ora
Facebook fornisce anche
la possibilità di
implementare un
comando sul sito
istituzionale del partner,
tramite il quale sono
visualizzate le immagini
degli ultimi utenti
Facebook che si sono
connessi a tale sito.
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42. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
12. I Social Plugin funzionano
I Social Plugin possono essere utilmente utilizzati dalle imprese per implementare al
massimo le potenzialità offerte dal social network Facebook nell’ambito dello
svolgimento di una manifestazione a premio, nel rispetto della normativa applicabile e
delle linee guida di Facebook.
Riportiamo di seguito alcune informazioni, contenute sul blog dei programmatori di
Facebook (http://developers.facebook.com/blog/post/443/), relative al massiccio
aumento del traffico sul proprio sito internet a seguito dell’implementazione dei social
plugin.
“Sporting News, a multimedia company that caters to sports fans, deeply integrated
Facebook into their online experience to offer its users the ability to like articles,
videos, and teams throughout the site. In the five months since implementing social
plugins, Facebook grew from less than one percent of traffic to the #1 referring domain
to SportingNews.com. In addition, Sporting News found that content shared on
Facebook received more engagement with average daily re-sharing up by 65% and
commenting up by over 18%. In April, The Washington Post integrated Facebook
Platform to create a social experience across the site with “Network News.” The
Washington Post has seen more than 280% increase in referral traffic year-over-year”.
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43. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
13. Concorsi su Facebook – Un esempio di Plugin applicato
ad un concorso
Nelle prossime slide riportiamo l’esempio di un Concorso a premi,
organizzato in Italia, che incorpora il Social Plugin “Like”.
La meccanica del Concorso “Mixing Star” di Disaronno prevede che i
partecipanti carichino sul sito istituzionale una ricetta per un cocktail,
che verrà poi successivamente valutata da una giuria di esperti.
Sulle ricette caricate, tuttavia, gli utenti Facebook possono apporre i
propri “Like”; al seguito dell’apposizione di un Like, appare
immediatamente ed automaticamente sul profilo Facebook
dell’utente un messaggio di condivisione, il cui contenuto può essere
liberamente deciso dal soggetto promotore, contribuendo così a
viralizzare la manifestazione.
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44. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
14. Concorsi su Facebook – Un esempio di Plugin applicato
ad un concorso
Concorso Disaronno - Mixing Star – Ricette caricate dai partecipanti
L’utente
appone il
Like
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45. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
15. Concorsi su Facebook – Un esempio di Plugin applicato
ad un concorso
A seguito del Like sul sito istituzionale del concorso “The Mixing Star”
appare automaticamente, sul profilo Facebook dell’utente, la finestra di testo
della condivisione. Anche in questo caso, il contenuto del box è
personalizzabile da parte dell’impresa, e potrà contenere un messaggio
pubblicitario relativo alla promozione in questione.
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46. III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK
16. Conclusioni
In conclusione, i Social Plugin implementati da Facebook sembrano essere
una modalità idonea a sfruttare le potenzialità del social network
nell’esecuzione di un concorso a premi. Dal momento che le funzionalità
proprie di Facebook non sono utilizzate come parte integrante della
meccanica del concorso, non vengono violate le disposizioni ministeriali e
legislative, rispettando al contempo le prescrizioni contenute nelle linee
guida di Facebook.
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48. IV. PROFILI FISCALI
1. Disciplina IVA
L’IVA pagata per i beni o servizi acquistati al fine di essere
impiegati quali premi è sempre indetraibile (cfr. art. 19, comma
1, L. n. 449/1997);
l’assegnazione del premio al vincitore è operazione fuori dal
campo di applicazione dell’IVA (i.e. non si applica l’imposta);
l’indetraibilità IVA non si riferisce anche ai beni o servizi
funzionali allo svolgimento della manifestazione, quali ad es. le
spese di pubblicità o i compensi alle agenzie organizzative (cfr.
art. 5 della L. n. 28/1999).
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49. IV. PROFILI FISCALI
2. Disciplina IVA: ipotesi particolare
Se i premi offerti sono costituiti da beni e servizi il cui commercio
o produzione rientra nell’attività propria del promotore:
l’IVA, in quanto costo sostenuto nell’esercizio dell’impresa,
può essere detratta;
nel momento in cui vengono destinati a premio, deve essere
effettuata la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis
del D.P.R. 633/1972.
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50. IV. PROFILI FISCALI
3. Imposta sostitutiva
Per i beni e servizi non imponibili ai fini IVA (ovvero fuori campo o
esenti, cfr. CM 89/1998), l’art. 19, comma 8, della L. n. 449/1997,
prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva.
Sono tali, ad esempio: i pacchetti turistici acquistati presso le agenzie di
viaggio, i servizi di trasporto effettuati in parte nel territorio nazionale e in
parte all’estero (come i biglietti aerei).
La base imponibile alla quale applicare l’aliquota del 20% è costituita
dal corrispettivo versato dal promotore, al netto dell’IVA.
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51. IV. PROFILI FISCALI
4. Imposta sostitutiva: modalità e termini di versamento
Il versamento dell’imposta viene effettuato attraverso la
compilazione del modello F24, indicando il codice tributo 1672
“imposta sostitutiva premi non imponibili imposta sul valore
aggiunto”.
Relativamente al termine di versamento non si rinvengono
disposizioni normative o amministrative specifiche.
Per analogia, ci si può riferire al termine previsto per l’imposta
sostituita (i.e. l’IVA), ovvero il giorno 16 del mese successivo a
quello in cui sono stati acquistati i premi.
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52. IV. PROFILI FISCALI
5. Imposta sostitutiva: esempio F24
I
(1) codice 1672;
(2) indicare il mese di riferimento;
(3) anno d’imposta per cui si effettua il versamento;
(4) indicare l’importo a debito;
(5) non compilare;
(6) somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario;
(7) somma degli eventuali importi a credito indicati nella Sezione Erario;
(8) differenza fra somme a debito e a credito;
(9) non compilare;
(10)non compilare.
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53. IV. PROFILI FISCALI
6. Le ritenute IRPEF applicate sui premi
Al momento di erogazione dei premi, l’art. 19, comma 2, della L.
449/1997, prevede l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo
d’imposta, con facoltà di rivalsa, nella misura del 25%.
La ritenuta si applica:
ai consumatori finali;
alle imprese commerciali (rivenditori, grossisti);
ad esclusione dei soggetti per i quali altre disposizioni prevedono
l’applicazione di ritenute alla fonte (ad es. dipendenti, lavoratori
autonomi, rappresentanti, agenti).
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54. IV. PROFILI FISCALI
7. Le ritenute IRPEF: modalità e termini di versamento
La base imponibile su cui applicare la ritenuta è il “valore normale” dei
premi assegnati, al netto della relativa IVA o dell’eventuale imposta
sostitutiva.
Per “valore normale”, ai sensi dell’art. 9 del Tuir, si intende il prezzo o il corrispettivo
mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o
servizi sono stati acquistati o prestati (ad es. come risultanti da listini o tariffe).
Il versamento è effettuato tramite F24, indicando quale codice tributo 1048
“ritenute su altre vincite e premi, compresi concorsi e operazioni a
premio”.
Il termine per il versamento è il giorno 16 del mese successivo a quello
in cui i premi sono assegnati, indipendentemente dal fatto che siano stati
effettivamente corrisposti ai vincitori.
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55. IV. PROFILI FISCALI
8. Ritenute IRPEF: la facoltà di rivalsa
Il promotore del concorso ha la facoltà di rivalsa, ovvero può
decidere se:
a) addebitare la ritenuta al vincitore chiedendone la
ripetizione, oppure
b) sopportare il costo della ritenuta, che costituisce onere
fiscalmente indeducibile.
Il promotore, quale sostituto d’imposta, deve indicare nel
Modello UNICO, quadro RZ, prospetto “E”, le somme soggette a
ritenuta, la relativa aliquota e le ritenute operate.
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56. IV. PROFILI FISCALI
9. La devoluzione dei premi alle Onlus
Nel caso in cui il premio:
non sia assegnato o
non venga richiesto dal vincitore
sarà devoluto a favore di una Onlus indicata nel regolamento del
concorso.
In questo caso, il promotore deve comunque versare la ritenuta,
calcolata sul valore del bene o del servizio offerto in premio.
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57. IV. PROFILI FISCALI
10. Obblighi di conservazione della documentazione fiscale
In proposito, deve farsi riferimento agli ordinari termini di decadenza previsti
per l’accertamento ai fini IVA.
Le fatture di acquisto, le ricevute di versamento e gli altri documenti
rilevanti, dovranno essere conservati dal promotore del concorso fino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione IVA.
Tuttavia, in via cautelativa, appare opportuno considerare il termine di
accertamento “lungo”, ovvero il 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo alla presentazione della dichiarazione, qualora i periodi
d’imposta siano interessati dal cd. “raddoppio dei termini di accertamento” ai
sensi del D.lgs. n. 74/2000.
N.B. l’art. 2220 del c.c. prevede che le scritture contabili (comprese le fatture) devono
essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.
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58. GRAZIE
riccardo.rossotto@replegal.it
gianluca.morretta@replegal.it
chiara.agostini@replegal.it
sara.lautieri@replegal.it
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