3. TESTI E MATERIALI DI INTERESSE
1) Fulvio Sarzana di S.Ippolito, E-Government: profili teorici
ed applicazioni pratiche del governo digitale, La Tribuna –
2003.
2) Giuseppe Cassano – Carmelo Giurdanella, Il Codice
della Pubblica Amministrazione Digitale. Giuffrè – 2005.
3) Angelo Giuseppe Orofino, Forme elettroniche e
procedimenti amministrativi, Cacucci – 2008.
4) Marianna Quaranta, Il Codice della Pubblica
Amministrazione Digitale. Liguori – 2007.
5) Ernesto Belisario, La nuova Pubblica Amministrazione
Digitale, Maggioli – 2009.
6) Alberto Bicocchi - Eva Contino - Tiziano Tessaro, L’albo
pretorio elettronico, Maggioli – 2010.
7) Ernesto Belisario - Gianluigi Cogo - Roberto Scano, I siti
web delle pubbliche amministrazioni, Maggioli – 2010.
3
4. SITOGRAFIA
1) Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
www.innovazionepa.gov.it
2) Dossier “Dominio gov.it”
http://www.governoitaliano.it/GovernoInforma/Dossier/
dominiogovit/
3) DigitPA
www.digitpa.gov.it
4) Osservatorio Accessibilità siti Web PA
http://www.accessibile.gov.it/
5) Egov
http://egov.maggioli.it
6) Diritto 2.0
http://blog.ernestobelisario.eu
4
6. SOMMARIO
‣ Trasparenza e contenuti obbligatori
‣ Privacy e dati sensibili: come regolarsi
‣ Contenuti e responsabilità
‣ Accesso ai siti con profilo, gestione dei profili, policy
‣ Le condizioni d'uso dei siti
‣ Trasparenza, formati documentali, dati aperti
6
7. OBIETTIVI
INTRODUZIONE ALLE NORMATIVE RILEVANTI
n Presentare i concetti base
n Evidenziare le disposizioni maggiormente innovative
n Fornire gli strumenti per una corretta valutazione delle
opportunità e dei profili problematici delle nuove normative
7
9. PREMESSA
La tecnologia... è una cosa curiosa.
Ti dà grandi doni in una mano, e ti pugnala alle spalle con
l'altra.
(Charles Percy Snow)
9
10. “Gli presentano il progetto per lo snellimento della
burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l’assenza del
modulo H. Conclude che passerà il progetto, per un
sollecito esame, all’ufficio competente, che sta
creando”.
Ennio Flaiano, Diario Notturno
10
11. PREMESSA
Voglio consegnare alla storia quel che è successo in cielo il giorno
prima delle idi di ottobre, inizio di un anno straordinario, di un'età
felicissima. Non ci sarà posto né per il rancore, né per l'adulazione.
Quello che sto per raccontare è tale e quale a come è accaduto.
Nell'ipotesi che qualcuno venisse a chiedermi la fonte di tali
avvenimenti, è bene mettere subito in chiaro questo: se la cosa non
mi andrà a genio, non risponderò.
(Lucio Anneo Seneca - Apokolokyntosis)
13. FONTI NORMATIVE
• Legge n. 4/2004
• D.LGS. n. 82/2005
• Legge n. 69/2009
• D. LGS. n. 150/2009
• Direttiva PCM 30.05.2002
• Direttiva Ministero Innovazione n. 8/2009
13
14. RAPPORTO ISTAT 2009
Il sito web istituzionale è presente nel 91,3 per cento delle
amministrazioni locali ed è ormai diffuso nella totalità delle Regioni
e delle Province rispondenti.
L’esistenza di un sito web istituzionale è pressoché totale anche
nei Comuni con più di 5.000 abitanti, mentre si riduce di circa 11
punti percentuali in quelli più piccoli (87,7 per cento).
15. RAPPORTO ISTAT 2009
Per quanto riguarda i servizi disponibili on-line, nel 2009 l’89,8 per
cento delle amministrazioni con sito web ha dichiarato di
consentire agli utenti l’accesso a servizi di visualizzazione e/o
acquisizione delle informazioni, il 67,8 per cento la possibilità di
scaricare modulistica, il 15,6 per cento di inoltrarla on-line e il 7,6
per cento l’avvio e la conclusione per via telematica dell’intero iter
relativo al servizio richiesto.
16. RAPPORTO ISTAT 2009
Il 13 per cento di amministrazioni locali con sito web permette a
cittadini e imprese di effettuare pagamenti on-line. Le frequenze
maggiori si registrano nel Nord-est (19,5 per cento) e nei Comuni
di maggiore dimensione (44,8 per cento). Il monitoraggio del sito
web sull’utilizzo dei servizi offerti on-line viene effettuato da circa
tre amministrazioni locali su dieci, con quote particolarmente
elevate nel caso delle Regioni (81,8 per cento), dei Comuni con
almeno 60.000 abitanti (72,2 per cento) e dei Comuni della
Provincia autonoma di Bolzano (84,4 per cento).
18. INFORMATIZZAZIONE DELLA
P.A.
• “INFORMATICA PARALLELA”
• Eccessiva prolificità normativa (oltre 2.500 atti normativi)
• Mutamento dell’Amministrazione italiana
“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni
Pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le
diverse Amministrazioni e tra queste e i privati”
Art. 3 –bis, legge 7 agosto 1990, n. 241
18
19. IL CODICE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
1/5
Entrato in vigore il 1º gennaio 2006, si compone
di 92 articoli.
Contiene le disposizioni per garantire il diritto di
ogni cittadino a usufruire dei servizi della P.A.
anche on-line e l’obbligo per la P.A. di snellire le
procedure e di rendere tutti i servizi e le
comunicazioni interne ed esterne per via
telematica.
19
20. IL CODICE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
2/5
Il CAD ha ordinato e riunito norme già esistenti
(in parte già accorpate dal legislatore nel DPR.
28 dicembre 2000, n. 445: Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) e
ne ha introdotte di nuove per nuovi servizi e
nuove opportunità.
20
21. IL CODICE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
3/5
Nella P.A. digitale le Amministrazioni cooperano tra loro
e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce
principi e finalità:
- la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12)
- il federalismo efficiente (art. 14)
- la cooperazione (artt. 17, 63, 68)
- la gestione informatica dei procedimenti (art. 41)
- la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.)
- la disponibilità dei dati (artt. 50, 58)
- le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)
21
22. IL CODICE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
4/5
Nuovi diritti
- diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)
- diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4)
- diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)
- diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art.
6)
- diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art.
7)
- diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8)
- diritto alla partecipazione (art. 9)
- diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e
aggiornati (art. 57)
22
23. IL CODICE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
5/5
I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei
seguenti strumenti innovativi:
- i documenti informatici (artt. 1, 20 ss., 39, 40) e le firme
elettroniche (artt. 1, 20, 21, 24 ss.)
- l’archiviazione ottica (artt. 42, 43)
- la posta elettronica certificata (artt. 6, 48)
- i siti Internet delle P.A. (artt. 53, 54)
- le carte elettroniche (artt. 1, 66)
23
24. I PRINCIPI
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell'informazione in
modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia
diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia
organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di
competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.
(art. 2, commi 1 e 2, D. lgs. n. 82/2005)
24
25. DATI DELLE P.A. 1/2
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle Pubbliche
Amministrazioni costituiscono informazione primaria ed
originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di
dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti
con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi
facilmente individuabili sia i dati relativi alle
Amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
(art. 22, commi 1 e 2, D. lgs. n. 82/2005)
25
26. DATI DELLE P.A. 2/2
1. Le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.
2. La Pubblica Amministrazione titolare del procedimento può
raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e
i dati del procedimento medesimo da chiunque formati;
all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai
sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
comunica agli interessati le modalità per esercitare in via
telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241.
(art. 41, commi 1 e 2, D. lgs. n. 82/2005)
26
28. L’EVOLUZIONE NORMATIVA
Principi costituzionali
Art. 3 - Principio di eguaglianza
Necessità di garantire a tutti l’accesso all’informazione.
28
29. L’EVOLUZIONE NORMATIVA
Principi costituzionali
Art. 21 - Libertà di informazione
Non solo libertà di informare… ma anche libertà di
informarsi, di accedere alle fonti di informazione.
29
36. DATI DELLE P.A.
CAPO V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E SERVIZI IN RETE
n disponibilità dei dati (artt. 50-51)
n accesso telematico (art. 52)
n siti internet delle Amministrazioni (artt. 53-54)
n moduli e formulari in rete (art. 57)
36
37. DISPONIBILITÀ DEI DATI
Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
(art. 2, comma 1, D. lgs. n. 82/2005)
37
38. DISPONIBILITÀ DEI DATI
I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne
consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni
fissate dall’ordinamento, da parte delle altre Pubbliche
Amministrazioni e dai privati.
(art. 50, comma 1, D. lgs. n. 82/2005)
38
40. SITI INTERNET DELLE P.A.
Lo sviluppo dei siti web istituzionali rappresenta lo strumento più
immediato a disposizione delle Amministrazioni per lo sviluppo
dei servizi in rete.
Un sito web istituzionale svolge un ruolo molto importante nella
complessa dinamica dei rapporti tra P.A., cittadini e soggetti
economici, essendo, infatti, lo strumento attraverso il quale la
Pubblica Amministrazione può presentarsi all’utente con una
veste uniforme, facilmente riconoscibile e in qualche modo
garantita, razionalizzando i contenuti informativi e uniformando
le interfacce nei confronti degli utenti.
40
41. dati obbligatori
Informazioni relative alla struttura degli uffici
Trasparenza, valutazione e merito
Procedimenti amministrativi e servizi on line
Pubblicità legale
41
42. SITI INTERNET DELLE P.A.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti
istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di
accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da
parte delle persone disabili, completezza di informazione,
chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione,
qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi
facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54
(art. 53, D. lgs. n. 82/2005)
42
46. SITI INTERNET DELLE P.A.
1) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio
anche di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile
all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
2) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il
termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il
nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale,
nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5
legge n. 241/1990;
3) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli
2 e 4 legge n. 241/1990;
4) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si
tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68/2005;
5) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 legge n. 241/1990, nonché i messaggi di informazione e
di comunicazione previsti dalla legge n. 150/2000;
6) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
7) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione,indicando i
tempi previsti per l’attivazione medesima.
(art. 54, D. lgs. n. 82/2005)
46
49. SITI INTERNET DELLE P.A.
Ciascuna Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare le retribuzioni annuali, i
curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale
di dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, nonché di rendere pubblici, con lo stesso
mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale.
(art. 21, comma 1, Legge. n. 69/2009)
49
50. SITI INTERNET DELLE P.A.
Le Amministrazioni hanno altresì l’obbligo di individuare le buone prassi esistenti al proprio
interno e di divulgarle attraverso il proprio sito internet (art. 23, comma 2, Legge n. 69/2009).
Si tratta di un adempimento assai rilevante perché è espressamente previsto che “l’elaborazione
e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione del personale”.
50
51. SITI INTERNET DELLE P.A.
“Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a
decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con
cadenza annuale nel proprio sito internet o con altre forme idonee:
a) un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture,
denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti di erogazione dei servizi con riferimento
all’esercizio finanziario precedente” .
(art. 23, comma 5, legge n. 69/2009).
51
52. SITI INTERNET DELLE P.A.
A parziale modifica di quanto già disposto dal CAD, è previsto, inoltre, che - alla data di entrata
in vigore della legge (4 luglio 2009) - tutte le Amministrazioni che dispongono già di un proprio
sito Internet sono tenute a pubblicare nella home page del loro sito un indirizzo di posta
elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta (art. 34, comma 1,
legge n. 69/2009). Le Amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al
pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
52
53. SITI INTERNET DELLE P.A.
Entro il 31 dicembre 2009 le Amministrazioni che già dispongono di propri siti dovranno anche
pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico (art. 34, comma 1, legge n.
69/2001). Tali processi, è stabilito, devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a
distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.
53
55. SITI INTERNET DELLE P.A.
È espressamente previsto che “a far data dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
55
56. SITI INTERNET DELLE P.A.
L’art. 32, comma 2, legge n. 69/2009 prevede inoltre che “Dalla stessa data del 1º
gennaio 2011, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione
in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla
stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse
modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì
alla pubblicazione nei siti informatici,secondo modalità stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti per le materie di propria competenza”.
56
57. SITI INTERNET DELLE P.A.
È espressamente previsto (art. 32, comma 5, legge n. 69/2009) che le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea dopo il 1° gennaio 2011 non avranno effetto di pubblicità
legale; è quindi opportuno che le Amministrazioni abbiano la consapevolezza del
fatto che l’eventuale pubblicazione cartacea avrebbe solo finalità
integrativa.
Per il momento, anche per ovvie ragioni di compatibilità con la normativa
comunitaria in materia di appalti, sono fatte salve soltanto le pubblicità in Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana previste
dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006).
57
58. SITI INTERNET DELLE P.A.
1. Le Pubbliche Amministrazioni provvedono a definire e a
rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della
documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e
i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini d e l l e
dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle d i c h i a r a z i o n i
sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore d e l
presente codice, i moduli o i formulari che non siano s t a t i
pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i r e l a t i v i
procedimenti possono essere conclusi anche in a s s e n z a d e i
suddetti moduli o formulari.
(art. 57, D. Lgs. n. 82/2005)
58
59. CONFORMITA’ CONTENUTI
SITI WEB PA
Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni
contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle
informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi
originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
(art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 82/2005)
59
60. CONFORMITA’ CONTENUTI
SITI WEB PA
La difformità tra il bando pubblicato sulla G.U.C.E. e quello
apparso sul sito web dell’Amministrazione, concretizzatesi nella
previsione, in seno alla sola versione web, di taluni requisiti a
pena di esclusione, comporta l’illegittimità della procedura
(C.d.S. n. 1949/2007)
60
61. Le
norme
in
materia
di
si-
Web
della
PA
sono
sanzionate?
61
62. ACCESSIBILITA’:
➡ L.
4/2004
(anche
responsabilità
dirigenziale)
➡ DiriJo
soggeKvo
ex
art.
4
L.
4/2004
Possibile
impugnazione
acquis2
beni
informa2ci
Possibile
nullità
contra7
appalto
per
si2
web
62
63. Se
il
Programma
trasparenza
rimane
inaJuato
e
non
assol-
obblighi
pubblicazione
online
niente
retribuzione
di
risultato
ai
dirigen-!
63
64. D.Lgs. n. 198/2009:
class action amministrativa
diffida a provvedere entro 90 gg.
diversamente G.E. del T.A.R.
pubblicazione online del ricorso e delle azioni di ottemperanza alla
sentenza
64
65. ..occorre
che
gli
En-
si
meJano
al
passo
della
norma-va..
..velocemente..
65
69. DIRITTO DI ACCESSO
E INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e
provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli
riservati per espressa indicazione di legge o per effetto
di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco o del presidente della provincia che ne vieti
l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone,
dei gruppi o delle imprese.
(art. 10, D. Lgs. n. 267/2000)
69
70. ... E LA PRIVACY DEI
DIPENDENTI?
3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione sono rese accessibili
dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece
ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie
concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti
personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonchè le
componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto
di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione,
idonee a rivelare taluna delle informazioni di
cui all'art. 4, comma 1, lettera d)
(art. 1, D. Lgs. n. 196/2003 come modificato
dall’art. 14, comma 1, Legge n. 183/2010)
70
72. ALTRI PROBLEMI APERTI
n Quale formato va sul sito?
n Serve la firma digitale o anche il riferimento temporale?
n Che fine ha fatto la referta/relata?
n Originale agli atti per l’accesso: posizione qualificata e differenziata
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
n Omissis all’albo il “notum sit omnibus” per un interesse diffuso e
non “particulare”
n Estrazione di copia dal web: è possibile inibire?
72
73. COSA DICEVA IL CAD ...
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati in origine su altro tipo di supporto
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è
assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito
dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di
appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 71.
(art. 22, D. Lgs. n. 82/2005)
73
74. ... MODIFICATO DAL DECRETO
ANTICRISI
I commi 4 e 5 dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»,
sono sostituiti dai seguenti: «4. Le copie su supporto
informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici
originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro
supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge
gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale
è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria
firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’articolo 71».
(art. 16, comma 12, Legge n. 2/2009)
74
75. I FORMATI IDONEI ALLA
CONSERVAZIONE
1. Devono essere “open” e non proprietari
2. Devono essere auto-consistenti e autoesplicativi
3. Non devono contenere istruzioni interne (ad es. macro) in grado
di modificarne il contenuto
4. Devono essere bene documentati
75
76. DIGITPA ED I FORMATI
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità
almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle
modalità di trasferimento dei formati.
(art. 68, D. Lgs. n. 82/2005)
76
77. LE PRASSI DA EVITARE…
Dioniso, l’antico tiranno di Siracusa,
appendeva sui muri più alti della città le
tavole delle leggi da lui emanate, in modo
da rendere difficile ai cittadini conoscerle
ed applicarle.
77
80. LE LINEE GUIDA
Ogni sito pubblico deve fornire ai propri utenti una
informativa chiara e completa in merito a:
- caratteristiche generali dei contenuti proposti dal
sito e loro corretto utilizzo;
- modalità di trattamento dei dati eventualmente
resi disponibili dagli utenti.
80
81. LE LINEE GUIDA
La consultazione della policy deve essere
costantemente disponibile all’interno del piè di pagina
del sito. È opportuno distinguere i due tipi di contenuti:
1) il primo sarà indirizzato dall’etichetta “Note” o “Note
legali”;
2) il secondo dall’etichetta “Privacy” o “Protezione dei
dati personali”.
81
82. NOTE LEGALI
Nelle “Note legali” devono essere fornite informazioni almeno in
relazione ai seguenti argomenti:
a) copyright: possibilità e limitazioni in ordine all’utilizzo dei
contenuti del sito;
b) utilizzo del sito: responsabilità derivanti dall’utilizzo del sito;
c) accesso a siti esterni collegati: responsabilità sui contenuti
di siti esterni collegati;
d) download: regole per l’utilizzo dei materiali scaricabili dal sito.
82
89. PRIVACY
Nella sezione “Privacy” devono essere descritte le
modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali e degli utenti che
interagiscono con i servizi resi disponibili. Si tratta
di una informativa da rendere ai sensi del Decreto
legislativo 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
89
90. PRIVACY
In particolare, devono essere oggetto di attenzione
gli adempimenti “informativi”, con cui - cioé - si
dica all’utente cosa si farà dei suoi dati personali, a
chi li si comunicherà, quali sono i suoi diritti e a
chi rivolgersi per eventuali lamentele.
90
92. TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito,
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati devono essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
possono essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.
92
93. TIPI DI DATI TRATTATI
Dati forniti volontariamente dall'utente
Molti servizi web prevedono l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati sul sito che comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi (disclaimer) debbono essere visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Deve essere
inoltre indicato il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente
forniti dall'utente nel corpo della mail.
93
94. PRIVACY
Cookies
Nessun dato personale degli utenti deve essere di proposito acquisito dal sito.
Non deve essere fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né debbono essere utilizzati cookies persistenti di alcun
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di
sessione (che non debbono venire memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e debbono svanire con la chiusura del browser) deve
essere strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti, e non debbono consentire l'acquisizione di dati
personali identificativi dell'utente. L'utilizzo di cookies permanenti deve
essere strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi
all'accesso al sito. L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione
utente non deve influenzare in alcun modo l'interazione con il sito.
94
95.
96.
97. DATI PER IL MONITORAGGIO
Ogni Amministrazione deve organizzare adeguatamente la rilevazione di dati
statistici utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito, i contenuti
più graditi, quelli più ricercati all’interno del sito, quelli maggiormente
intercettati dai motori di ricerca esterni.
97
98. DATI PER IL MONITORAGGIO
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di
continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per
fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo. Il set minimo di dati di cui si
richiede la misura è il seguente:
a) visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati -
calcolati una sola volta - di un sito web durante uno specifico periodo di
tempo14; è indice del livello di diffusione del sito;
b) sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di
un visitatore e il sito che termina con la chiusura della finestra del browser o
del programma del browser, oppure dopo uno specifico periodo di tempo di
inattività dell'utente su tale sito; è indice del livello di utilizzo
di un sito;
c) pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina - cioè
un’unità analiticamente definibile di contenuti richiesti da un visitatore - è
stata visualizzata; è indice del livello di interesse ai contenuti del sito.
98
99. DATI PER IL MONITORAGGIO
Per i siti già in esercizio, tali dati, riferiti all’ultimo anno15, devono essere
forniti al momento dell’iscrizione del sito al dominio .gov.it. Ogni
Amministrazione deve rendere disponibili mensilmente i citati dati, pubblicati
nella sezione www.nomesito.gov.it/datimonitoraggio, per le azioni di
monitoraggio, di cui all’art. 3 della Direttiva n. 8/2009, curate da DigitPA.
99
102. TRASPARENZA
“accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell’attività di misurazione e valutazione (...)”
(art. 11 D. Lgs. n. 150/2009)
102
110. I TRE PILASTRI DELL’OPEN GOV
TRASPARENZA
promuovere la responsabilità degli amministratori, fornendo
tutte le informazioni su ciò che l’Ente sta facendo
PARTECIPAZIONE
fornire ai cittadini l’opportunità di partecipare al processo
decisionale
COLLABORAZIONE
utilizzare strumenti innovativi per consentire la collaborazione tra
tutti i livelli di governo e gli amministrati
110
114. DI COSA STIAMO PARLANDO? 1/2
I dati sono noiose scatole marroni, ed è così che ce li
immaginiamo, no? Perché i dati di per sé non sono di
immediata applicazione Ma in realtà, i dati determinano
tantissime cose nelle nostre vite e ciò accade perché c’è
qualcuno che prende quei dati e ne fa qualcosa.
(Tim Berners-Lee, padre del WWW)
114
115. DI COSA STIAMO PARLANDO? 2/2
Iniziamo coi dati governativi. Barack Obama, in un discorso, ha
dichiarato, che i dati del governo americano sarebbero stati
resi disponibili su Internet in formati accessibili. E io spero
proprio che li rendano disponibili come dati linkati. Questo è
importante. Perché è importante? Non solo per questioni di
trasparenza, certo, la trasparenza dei governi è importante,
ma quei dati — sono i dati di tutti i dipartimenti del governo
Pensate a quanti di quei dati sono legati a come si vive in
America. Sono veramente utili. Hanno valore. Posso utilizzarli
nella mia azienda. Se fossi un ragazzino, potrei utilizzarli per i
miei compiti a casa. Stiamo parlando di come far girare meglio
il mondo rendendo accessibili questi dati.
(Tim Berners-Lee, padre del WWW)
115
123. DEFINIZIONE
Con Open Data si fa riferimento ad una filosofia, che è al
tempo stesso una pratica, che implica che alcune tipologie
di dati siano liberamente accessibili a tutti sul Web, senza
restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo
che ne limitino la riproduzione.
123
124. vantaggi
Libertà di usare i dati
Libertà di condividerli e ri-distribuirli
Le potenzialità del mashup
Possibilità di contribuire all’aggiornamento dei dati
124
136. OPEN DATA
Quando sono resi disponibili nel modo “giusto”:
ü Completi ü Leggibili da computer
ü Primari ü Non discriminatori
ü Tempestivi ü Non proprietari
ü Accessibili ü Liberi (...e gratuiti?)
Fonte http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples
145. US – Open Government #datagov
• Objectives
Opening “doors and data” to all citizens to promote transparency, participation and collaboration
• Lead
White House Office of Management and Budget in collaboration with Chief Technology Officer
and Chief Information Officer
• Key Milestones
- Jan. 21, 2009: Memorandum on Transparency and Open Government for the Heads of Executive
Departments and Agencies
- May 21-July 26: Consultation Process
- Dec. 8, 2009: Open Government Directive and Cabinet Commitments (20 dataset release projects)
- December 2009 Progress Report to the American People
• Major Projects to date include
Recovery.gov, Data.gov, Federal Register 2.0, and many more
Open Government Innovations Gallery
The President’s
SAVE Award
149. UK – Smarter Government
• Objectives
Radically opening up data and public information, releasing thousands of public data sets and
making them free for re-use
• Lead
Office of Public Sector Information, Information Commissioners, and Cabinet Office
• Key Milestones
- 2007: Power of Information Review
- February-March 2009: Wiki-based report of Power of Information Taskforce, with dedicated
blog
- March 2009: Initial response from government in the Strategic Government section of
“Working Together – Public Services on your side”
- Dec. 7, 2009: Speech delivered by Prime Minister Gordon Brown on Smarter Government
• Projects
“Show Us a Better Way” contest; data.gov.uk; several Web 2.0 projects from outside government:
e.g. MySociety.org; FixMYStreet.com; TheyWorkForYou.com; PatientOpinion.com
151. Australia – Government 2.0
• Objectives
“Build a public service that is smarter, more responsive, more strategic and personally
rewarding
• Key Milestone
December 2009: Government 2.0 taskforce’s report “Engage: getting on with Government 2.0
• Recommendations (13), including:
- Declaration of Open Government by the Federal Government
- Appointment of a lead agency
- Make public sector information open, accessible and reusable.
- Exhaust options to protect privacy and confidentiality before seeking an exemption
- Use of information publication schemes to encourage the widest disclosure of information of general
interest
- Help agencies to overcome barriers
153. PERCHÉ LIBERARE I DATI?
• Perché le persone li vogliono, e
sono convinte di averli già pagati
• Perché la liberazione produce
dei benefici sociali, culturali ed
economici
• Perché anche le PA ne
ricaverebbero notevoli vantaggi
190. norme rilevanti
Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005)
Riutilizzo informazioni settore pubblico (D. Lgs. n.
36/2006 – Dir. 2003/98/CE)
Recepimento Dir. INSPIRE (D. Lgs. n. 32/2010)
190
198. the three laws of open
government data
1. If it can’t be spidered or indexed, it doesn’t exist
2. If it isn’t available in open and machine readable format, it can’t
engage
3. If a legal framework doesn’t allow it to be repurposed, it doesn’t
empower
(David Eaves)
198
205. bozza decreto modifica
Codice Amministrazione
Digitale
1-bis. Le Pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere
fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di
elaborazione e di diffusione degli stessi
(art. 52)
205
206. parere Senato modifica
Codice Amministrazione Digitale
All’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il
comma 1 è inserito dal seguente:«1-bis. Per accrescere la
trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese
e creare nuove opportunità economiche, le Amministrazioni rendono
disponibili ed accessibili i propri dati con le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato
aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. Le
modalità con cui le Amministrazioni provvedono a tale
pubblicazione, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto
d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con Direttiva
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.»
206
211. abbiamo capito che...
le norme tracciano una check list
è necessaria un’adeguata organizzazione (responsabile del
procedimento di pubblicazione)
il mancato rispetto delle norme espone l’ente e gli agenti
pubblici a sanzioni e responsabilità
... il sistema sta evolvendo in senso “Open”
211