SlideShare a Scribd company logo
1 of 79
Start-up e incubatori: la
   disciplina giuridica


    Giovanni Maria Riccio
   gmriccio@sr-partners.it
INTRODUZIONE


Economia tradizionale vs. new economy

- Nella fase embrionale delle imprese, i costi fissi possono
essere molto bassi (Es. Facebook, eBay)
- Con facilità si determinano posizioni monopolistiche o
dominanti nel mercato (Es. Google)
- Lo sviluppo delle imprese che operano nei nuovi mercati
(internet, ma non solo), conosce dei tassi di sviluppo
impensabili per le imprese che operano nel mondo “reale” o
che si confrontano con le tradizionali regole economiche.
Cos’è una start-up?

•   Una start-up è qualsiasi impresa appena nata
•Il decreto si occupa esclusivamente delle start-up
innovative
•   Cosa sono?
•Commercializzazione di prodotti e servizi ad alto
valore tecnologico
Le Start-Up innovative: La disciplina
Società con capitale minimo
Art. 2463 bis – Presupposti
•


 Capitale minimo di 1 euro – massimo 10mila


 Capitale versato interamente


 Tutti i soci >35 anni (divieto di cessione di quote)


 Denominazione sociale “società a responsabilità limitata

semplificata”
 Costituzione notarile gratuita (atto pubblico)


 Non possono far parte della società enti, associazioni, altre

società
Status di start-up innovativa

●   Occorre iscriversi nell'apposita sezione del Registro delle
    imprese istituita dalle Camere di commercio
Dopo aver:
●   - verificato di possedere tutti i requisiti per essere considerato
    come una start-up innovativa
●   - predisposto un’autocertificazione a firma del legale
    rappresentante della società in cui si attesta il possesso di tutti
    i requisiti
●   - compilato in formato elettronico la domanda di iscrizione
Start up innovativa
                   - requisiti di legge (ex Art 25) -

a) la maggioranza delle quote/azioni/diritti di voto nell’Assemblea
ordinaria dei soci devono essere detenute da persone fisiche
(al momento della costituzione e solo per i successivi 24 mesi);

b) imprese già costituite al momento dell'entrata in vigore della
nuova disciplina possono ottenere lo status di start-up innovative;
(a condizione però che la società non sia costituita e non operi da oltre 24 mesi).
c) sede legale della start-up: Italia

d) Il totale del valore della produzione annua < 5.000.000 €
Start up innovativa
                  - requisiti di legge (ex Art 25) -

e) divieto di distribuire eventuali utili
  - gli eventuali utili conseguiti all’inizio dell’attività devono essere reinvestiti
  all’interno della società.

f) oggetto sociale esclusivo: sviluppo, produzione e commercializzazione
   di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico
g) non possono essere considerate come start-up innovative le imprese
   - risultanti da fusione o scissione societaria ovvero
   - che siano il frutto della cessione di azienda o di ramo di azienda
●   h) spese di ricerca e sviluppo = o > 20% del maggior importo tra
    valore e costo totale della produzione
●   h) rapporti di lavoro: la start-up si deve avvalersi
    in misura = o > a 1/3 della forza lavoro complessiva, di dipendenti
    - in possesso di un dottorato di ricerca o che
    - ne stanno conseguendo uno presso università italiana/straniera
    - laureati con curriculum che vanti un'esperienza almeno triennale
    nello svolgimento di attività di ricerca certificata presso istituti di
    ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.
●   h) diritti di proprietà industriale: titolare o licenziataria di almeno un
    diritto di privativa su un'invenzione industriale o biotecnologica, su
    una topografia di prodotto a semiconduttori ovvero su una nuova
    varietà vegetale
L’iscrizione nel Registro delle imprese
Registro delle Imprese
    Presso le Camere di commercio è istituita una sezione speciale del
                         Registro delle imprese;


                     Adempimenti a carico delle start-up

●deposito di un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa, che attesti il possesso di tutti i requisiti indispensabili per
ottenere lo status di start-up innovativa

●compilazione e presentazione di un’apposita domanda in formato
elettronico
Contenuto della domanda di iscrizione
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta;
e) elenco dei soci (fiduciarie, holding) con autocertificazione di veridicità ;
f) elenco delle società partecipate;
g) titoli di studio/esperienze professionali dei soci e del personale;
h) relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori
certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di
ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
Norme sulla trasparenza

Al momento dell’iscrizione occorre identificare in modo certo i soci, “con
trasparenza rispetto a fiduciarie, holding”;


●Le Camere di commercio devono rendere accessibili le informazioni
contenute nelle domande di iscrizione per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile dai motori di ricerca;
●   Le start-up devono pubblicare sul sito le informazioni che le riguardano;
●   Unico limite: disciplina in materia di tutela dei dati personali
- l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali maturate dai soci e dal
personale che collabora con la start-up non può in ogni caso ricomprendere eventuali dati
sensibili
Le start-up innovative: il mantenimento e
          la perdita dello status
Il mantenimento dei requisiti necessari a possedere lo status di
start-up innovativa è attestato mediante dichiarazione sottoscritta
              dal legale rappresentante dell’impresa;



 La dichiarazione deve essere depositata presso il Registro delle
                            imprese


          - entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e
  - in ogni caso, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio
L’impresa perde lo status di start-up innovativa anche quando
viene meno uno dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 25.

- In tale ipotesi, entro 60 giorni dalla perdita di uno dei requisiti obbligatori, la società
è cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, mentre rimane
comunque ferma l’iscrizione nella sezione ordinaria.



L'inosservanza dei termini previsti è sanzionata in modo grave
con
- la perdita dello status di start-up innovativa e
- la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese
Deroghe al diritto societario: perdite del
           capitale sociale
●   In caso di perdite superiori ad 1/3 del capitale:
    il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a
           meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio
                                       successivo
       (in deroga a quanto previsto dall’art. 2446 c.c. - s.p.a/ art. 2482 bis c.c. - s.r.l.);

●Per l'ipotesi in cui le perdite abbiamo portato il capitale al di
sotto del minimo legale: le start-up innovative potranno
deliberare
- la diminuzione del capitale con il contestuale aumento al di sopra del minimo
ovvero,
- la trasformazione della società

nell’esercizio successivo a quello in cui la perdita si è
verificata.
Deroghe al diritto societario: quote e
diritto di voto nelle società a responsabilità
                    limitata
●Art 26 (2)e (3) derogano espressamente al principio della
“necessaria proporzionalità tra diritto di voto e misura della
partecipazione” (s.r.l.), rendendo legittima la creazione di
quote con diritti di voto non proporzionali alla misura della
partecipazione;
●In deroga al comma 3 dell’art. 2468 c.c.,è ammissibile la
creazione di categorie di quote fornite di diritti differenti;
● Le clausole inserite nell’atto costitutivo sulla base delle
deroghe al diritto societario continuano a essere valide anche
quando l’impresa perde il proprio status di start-up
innovativa,
(ma solo con riferimento alle quote di partecipazione già sottoscritte ovvero agli
strumenti finanziari già emessi )
Deroghe al diritto societario: offerta al
pubblico, operazioni sulle proprie quote ed
     emissioni di strumenti finanziari
●Le start-up innovative possono raccogliere capitale di rischio
mediante crowdfunding: l’offerta a tutti i potenziali investitori di
quote/azioni mediante portali online gestiti da soggetti autorizzati;
●In deroga al divieto contenuto all’art. 2474 c.c. (disciplina s.r.l.) le
start-up innovative costituite nella forma di s.r.l. possono effettuare
operazioni sulle proprie partecipazioni
- piano di incentivazione volto ad assegnare le quote a dipendenti, collaboratori, componenti
dell’organo amministrativo ovvero prestatori di opere e servizi anche professionali.

●Le start-up, a prescindere dalla forma societaria adottata, possono
emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti amministrativi nei confronti di soci
o di terzi a fronte di apporti consistenti anche in opere o
servizi.
Riduzioni degli oneri per l’avvio
● Le start-up innovative sono esonerate dall’obbligo di pagare l’imposta
di bollo e i diritti di segreteria per gli adempimenti connessi con
l’iscrizione nel Registro delle imprese;
●Le start-up innovative non sono tenute al pagamento del diritto
annuale normalmente dovuto alla Camera di commercio
- (per i primi quattro anni e in ogni caso non oltre il momento in cui l’impresa perde il
proprio status di start-up innovativa);

●“Work for equity”: le start-up innovative possono remunerare i
propri fornitori, compresi i professionisti, mediante l’assegnazione di
azioni, quote ovvero altri strumenti partecipativi.
Remunerazione con strumenti finanziari:
    dipendenti, collaboratori ed
           amministratori
●Parte della retribuzione di collaboratori e dipendenti della
start-up innovativa può essere collegata all’effettiva
redditività dell’impresa: assegnazione di azioni/quote della
società
●Incentivi fiscali in favore dei lavoratori: l’assegnazione di tali
diritti o strumenti non concorre alla formazione del reddito
imponibile, tanto a fini fiscali quanto a fini contributivi
●Condizioni:
1) Gli strumenti o i diritti partecipativi devono essere emessi o
dalla start-up innovativa con cui i beneficiari intrattengono il
rapporto di lavoro, ovvero, in alternativa, da una società
direttamente controllata;

2) una volta assegnati ai lavoratori, gli strumenti finanziari o i
diritti non possono essere riacquistati:
- dalla start-up innovativa;
- dal soggetto controllante o è controllato dalla start-up
innovativa;
- da chi è controllato dal medesimo soggetto che controlla la
start-up innovativa.
Le plusvalenze
  (realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in pagamento tanto dai
                                   lavoratori quanto dai collaboratori esterni)

sono assoggettate al regime normalmente applicabile a tale tipologia
                             di reddito
                               Art. 68, comma 6-bis del TUIR
Le plusvalenze realizzate per mezzo della cessione di partecipazioni in
società costituite da non più di sette anni, possedute per almeno tre
anni, non concorrono alla formazione del reddito del cedente – sono
quindi esenti - a condizione che:
- nei due anni successivi siano reinvestite in altre società che svolgono la medesima attività;

- sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
Lavorare in una start-up innovativa

      - I contratti a termine -
●   Maggiore flessibilità nelle assunzioni
●Le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive (art. 1
D. Lgs. n. 368/2001) - si riterranno sussistenti tutte le volte in cui il
contratto abbia ad oggetto lo svolgimento di attività inerenti o
strumentali all’oggetto sociale.
●Durata:
Durata minima di 6 mesi
Durata massima di 36 mesi
●Non si applica alle start-up l’intervallo minimo di tempo tra un
contratto e l’altro (art. 5 (3) D. Lgs n. 368/2001).
(90 giorni per i contratti con durata superiore ai 6 mesi )
Lavorare in una start-up innovativa

        - La retribuzione -
●   II contratti dovranno prevedere una componente fissa e una
    variabile
- fissa: > ai minimi tabellari previsti, per il rispettivo livello di
    inquadramento, dal contratto collettivo applicabile;
- variabile: collegata all’efficienza/redditività dell’impresa ovvero
    alla produttività del singolo lavoratore o del gruppo di lavoro.
    (Può anche consistere nell’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o
    azioni della società - “stock option”)

●   Le organizzazioni sindacali comparativamente più
    rappresentative sul piano nazionale definiscono, anche con
    accordi interconfederali ed avvisi comuni,
    - i criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici volti a favorire la
    nascita della start-up
    - i criteri in base ai quali definire la corrispondente parte variabile.
Incentivi per l'investimento in Start-up
                innovative
            - per le società -
●Deduzione fiscale per i soggetti IRES che nei periodi di imposta
2013, 2014 e 2015 decideranno di investire in start-up innovative:

- 20% delle somme investite non concorre a formare il reddito della società sino alla
concorrenza dell’importo di €1.800.000,00 per ciascun periodo di imposta.
27% delle somme investite non concorrerà a formare il reddito della società in caso
-

di investimento in start-up innovative a vocazione sociale ovvero attive nel settore
“energetico”;

Forma dell’investimento diretta o indiretta
(attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio/altre società che investono
prevalentemente in start-up innovative)

●   L’investimento dovrà restare bloccato per almeno due anni;
Incentivi per l'investimento in Start-up
                innovative
       - per le persone fisiche -
●Detrazione fiscale pari al 19% della somma investita
    all’interno di start-up nei periodi di imposta 2013, 2014 e
    2015;
    ●Detrazione fiscale del 25% per gli investimenti in start-up a
    vocazione sociale e per quelle che sviluppano e
    commercializzano servizi ad alto valore tecnologico nel
    settore energetico;


Condizioni:
●   L’investimento dovrà restare bloccato per almeno due anni;
●   L’investimento massimo detraibile per ciascun periodo di
    imposta = € 500.000.
Il crowdfunding
- il “finanziamento dalla folla” -
●Sottocapitalizzazione delle start-up: mancanza iniziale di
capitale di rischio da investire nella realizzazione del progetto.
●Investitori professionali - business angels, venture
capitalists
●Privati cittadini - strumenti partecipativi sprovvisti dei diritti
amministrativi (es. la partecipazione all’assemblea dei soci)
che consistono principalmente in diritti di natura patrimoniale
+ poteri di controllo/verifica sull’operato della società.
●   È rimosso il limite previsto in generale dall’art. 2468 (1) c.c.
    (divieto per le s.r.l. di offrire al pubblico le proprie quote
    come prodotti finanziari);
●   Il “crowdfunding” si realizza mediante appositi portali on
    line con finalità esclusiva - facilitare la raccolta di capitale di
    rischio da parte delle start-up innovative;
●   La gestione di tali portali è riservata a
    - imprese di investimento/banche autorizzate a prestare
    servizi di investimento
    - soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob,
    (a condizione trasmettano gli ordini riguardanti sottoscrizione/compravendita di
    strumenti finanziari esclusivamente a banche e imprese di investimento.
Requisiti
    per soggetti diversi da banche e imprese di investimento
                   (comma 3 dell’articolo 50-quinquies del TUF):



a) forma: s.p.a./ s.a.p.a./s.r.l. o coop.;
b) sede legale e amministrativa : Italia;
c) oggetto sociale esclusivo: gestione dei portali crowdfunding;
d) per coloro che detengono il controllo/soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo: requisiti di
onorabilità stabiliti dalla Consob;
e) per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo: requisiti di professionalità stabiliti dalla
Consob.
Fondo Centrale di Garanzia
Difficoltà per le start-up nell’accesso al credito bancario;
                                      2000
                       Ministero dello sviluppo economico
                       - FFONDO CENTRLE DI GARANZIA -
     garantisce i finanziamenti concessi dalla banche alla PMI per
              l’attuazione di programmi di investimento.
●La garanzia può essere concessa:
- direttamente nei confronti della Banca
- indirettamente (controgaranzia rispetto alla garanzia principale rilasciata dal
Confidi/altro fondo)

●   Per la Start-up innovativa: l’intervento del Fondo gratuito
(senza alcuna commissione a carico dell’impresa beneficiaria)
L’agenzia per l’internazionalizzazione delle
              imprese italiane
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
        l’internazionalizzazione delle imprese italiane
●   Mette a disposizione delle start-up innovative i propri
    servizi in materia normativa, fiscale, immobiliare,
    societaria, etc.;
●   Individua fiere/manifestazioni internazionali dove
    ospitare gratuitamente le start-up innovative;
●   Favorisce l’incontro a livello internazionale delle start-up
    innovative con potenziali investitori.
Esempi di incentivi
Incentivi locali alle start-up

Lombardia: progetto “START” -
favorisce la nascita di nuove imprese;

Emilia Romagna: “Ingenium” -
fondo di capitale di rischio a favore delle start-up innovative che investono nel campo
dell’alta tecnologia e che presentano buoni margini di redditività e di crescita in
futuro;

Trentino Alto-Adige: concorso Premio Impresa Innovazione
D2T - Start Cup -
Piemonte e Valle d’Aosta: “START CUP” -
premia ogni anno le idee imprenditoriali più innovative.
Altre iniziative a sostegno delle start-up
                                   Barcamper
Un programma innovativo per le Startup, finalizzato all’accelerazione e alla
creazione d’impresa, attraverso la ricerca sul territorio di idee ad elevato
impatto;
                                   Start it up
Si rivolge agli immigrati extracomunitari che intendano avviare nel nostro
Paese un’attività imprenditoriale;
                                    Invitalia
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. concede agevolazioni finanziarie e assistenza tecnica per diversi tipi di
iniziative imprenditoriali;
Erasmus for young enterpreneurs
 Progetto di scambio culturale in cui è data la possibilità a
  giovani imprenditori di trascorrere un periodo all’estero
presso un’azienda già affermata nel settore di loro interesse
   per acquisire le conoscenze e il know-how necessari a
         realizzare la propria idea imprenditoriale.


                 Enterpreneurs ICT Awards
 Competizione per start-up volta a premiare le migliori idee
imprenditoriali nei settori dell’ICT, dell’energia sostenibile e
           della lotta ai cambiamenti climatici.
Le procedure concorsuali
●   Elevato tasso di mortalità delle start-up
                 ●   Le start-up innovative non possono fallire
                              (Art. 31 del Decreto Legge n. 179/2012)

●   Procedure concorsuali applicabili - quelle di cui al

                         capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3
1) Accordo con i creditori per definire la crisi
2) Cessione del patrimonio a un professionista.
●Dopo 12 mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura
della liquidazione, l’accesso ai dati relativi ai soci della start -up in liquidazione è
consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria e all’autorità di vigilanza ( diritto
all'oblio dei soci).
L’impegno del governo nella pubblicità e
   nella valutazione dell’impatto delle
                  misure
Conoscenza dei nuovi strumenti
Entro 60 giorni dalla data di conversione del Decreto Legge, la Presidenza del
consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e di quello dello
sviluppo economico, dovrà promuovere un concorso tra gli studenti delle
scuole superiori, degli istituti tecnici e delle università, allo scopo di
sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale.


      Monitoraggio e la valutazione dell’impatto che le nuove misure
Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un sistema di
monitoraggio con il compito di valutare annualmente lo stato di attuazione
delle misure ed il relativo impatto su crescita, occupazione e innovazione.
Entro il primo marzo di ciascun anno il Ministero dello sviluppo economico
                     dovrà presentare una relazione.
Incubatori
Cosa sono gli incubatori?


Sono soggetti che aiutano le nuove imprese, soprattutto nel
 momento iniziale, fornendo una serie di utilità e di servizi;


                           - forniscono assistenza,
  - segnalano e preparano forme di accesso a potenziali finanziamenti,
                  - offrono supporto tecnico o logistico.


          Possono essere soggetti privati o pubblici
            (enti locali, parchi tecnologici, politecnici, università).
I principali servizi
                                        1) Orientamento
 business model – focus sugli obiettivi di sviluppo – indicazione di possibili fondi/figure di angel/venture
                capitalist - informazioni sull’accesso a prestiti bancari/fondi di credito

                                      2) Fornitura di spazi
                            HUB: condivisione degli spazi e dei relativi servizi

                                          3) Networking
                            4) Redazione di un business plan
Studio di forme incisive di penetrazione sul mercato, valutazione dei costi, predisposizione di un piano di
                                      rientro degli investimenti iniziali

                                   5) Incubazione virtuale
                                            6) Marketing
Disciplina giuridica degli incubatori


Un incubatore è
-   una “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto
    italiano ovvero
-   una Societas Europaea, residente in Italia (ai sensi dell’articolo 73 d.P.R. n.
    917/86),



      che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di
    start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti”.
   dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-
    up innovative,
    (quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca) ;

   dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative,
    (sistemi di accesso a internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi) ;

   è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in
    materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
    tecnica e di consulenza manageriale permanente;
   ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca,
    istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e
    progetti collegati a start-up innovative;
   ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-
    up innovative.
L’esperienza a sostegno delle start-up innovative deve essere
 dimostrata per mezzo di una autodichiarazione, dalla quale
                          risultino:
●il numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-
up innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno.
●   il numero di start-up innovative avviate e ospitate nell’anno.
●   il numero delle start-up innovative uscite nell’anno.
●   il numero complessivo di collaboratori e personale ospitato.
●la percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto
all’anno precedente:
●il tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up
innovative incubate:
●   il numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate:
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese


  - è consentita la condivisione dell’anagrafica, dell’attività
         svolta, del bilancio e delle autocertificazioni


- applicazione delle disposizioni su trasparenza e accessibilità
I primi passi da compiere per le start-up
                innovative
Marchio e nome di dominio
●   Il nome deve essere facilmente memorizzabile
                                 ●   Tutela del nome
              ●   Si suggerisce di registrare uno o più marchi
                                (nazionali o internazionali)

        Prima della registrazione, è opportuno effettuare dei
        ●

      controlli, per valutare se altri marchi simili sono già stati
                               registrati;
                       ●   Due figure principali di marchi
             - marchio denominativo (indicato, appunto, da un nome)
                - marchio figurativo (rappresentato da un disegno)

    Le considerazioni appena fatte per il marchio valgono anche per la scelta del
                                   domain name
Privacy
Principio di necessità:
      (i) occorre ridurre al minimo il trattamento dei dati personali
                 (ii)Tali dati devono essere utilizzati sempre
                  - per le finalità per cui sono stati raccolti
                   -   per il tempo strettamente necessario.

                            Informativa privacy:
 Redigere un documento che indichi ai soggetti da cui sono raccolti i dati
personali il modo i loro dati personali saranno trattati e le relative finalità.



            È stato invece abolito l’obbligo di tenuta di un DPS
                 (Documento Programmatico per la Sicurezza ).
Marketing
●È sempre richiesto il consenso espresso del soggetto
destinatario delle comunicazioni commerciali;
● Acquisto di elenchi di e-mail/numeri telefonici: accertarsi
che il soggetto che cede i dati personali fosse autorizzato a
farlo;
● Marketing telefonico: controllare che si tratti di numeri non
inclusi nel Registro delle Opposizioni (Fondazione Bordoni –
FUB);
●Nominare responsabili del trattamento le agenzie che,
operando in outsourcing, si occupano della promozione e della
commercializzazione di prodotti/servizi.
Privacy e dipendenti
●   È vietato il controllo a distanza dei lavoratori


●   È vietato posizionare telecamere nei luoghi nei quali avviene la
                         prestazione lavorativa
    (nei pressi dei cartellini di presenza dei dipendenti e degli orologi marcatempo, degli accessi ai
                                      luoghi di lavoro o degli ascensori)

    ●   È vietato controllare la posta elettronica dei propri lavoratori
                   (in assenza di un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali)




● Tutti i dipendenti devono essere nominati incaricati del
trattamento;
●   È facoltativa la nomina di un responsabile del trattamento
E-Commerce
●Tutti i siti internet devono riportare le condizioni generali di
contratto
●Le condizioni generali devono tener conto delle specificità
dell'attività
                                       ●   Clausole frequenti
                             ●   Clausola di risoluzione espressa
               (nel caso in cui il cliente sia inadempiente per un certo periodo di tempo)

                                            ●   (Art. 1456 cod. civ.)

    ●   Disciplina analitica di modalità e termini di pagamento e degli
                      strumenti di pagamento accettati
                            (carta di credito, PayPal, bonifico bancario, ecc.)

         ●   Diritti di proprietà intellettuale relativi a prodotti o servizi.
Patti di non concorrenza e clausole di
                     confidenzialità
 ●   Il codice civile prevede la possibilità di stipulare un patto di non
                                concorrenza:
                                  - Art. 2125 per i lavoratori dipendenti;
                                   - Art. 2596 per i lavoratori autonomi;
                                - Art. 1751-bis per gli agenti commerciali.


                 ●   La durata massima varia tra i 3 e i 5 anni;
                           ●   Il patto deve avere forma scritta;
                       ●   Prestare attenzione all'esistenza di:
- eventuali patti di non concorrenza stipulati da soggetti che si intende assumere

- eventuali clausole di confidenzialità (non disclosure agreement o NDA) stipulate nei
contratti con dipendenti o consulenti.
Brevetti


               Due tipologie di brevetti:
brevetti per invenzione e brevetti di modello di utilità.
Brevetti per invenzione
Invenzione: qualsiasi soluzione o risultato nuovo ed originale
    che consenta di risolvere problemi di natura tecnica.
                                Requisiti:
                                   - la novità,
                                  - l’originalità
                - la suscettibilità di applicazione industriale

              Oggetto: prodotto/procedimento.
Diritto esclusivo di produrre, utilizzare e vendere l’invenzione.
Durata ventennale dal deposito della domanda di brevetto e
                non può essere rinnovato.
Brevetti di modello di utilità


Modelli di utilità: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o
comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti,
                     utensili od oggetti di uso in genere,
    (quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o
                                         combinazioni di parti)

                                           Requisiti:
                                            - novità,
                                         - originalità,
                                  - applicabilità industriale
                           ma gli valutati in maniera meno rigida.

   Oggetto: soltanto prodotti e non anche i procedimenti.
Diritto d’autore su banche dati e software
La LDA ha esteso al software la tutela assicurata alle opere
               dell’ingegno di carattere creativo.


Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera e ha durata di
                   70 anni dalla morte dell’autore


  E’ brevettabile il software che sia inserito nell’abito di un’invenzione, non il
                            software “in quanto tale”.
L’autore del software ha il diritto di effettuare o autorizzare:


a) la riproduzione,
permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore
con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione
e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la
riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi
modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie
dello stesso.
La LDA ha esteso la tutela giuridica prestata alle opere dell’ingegno alle banche
dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
                               intellettuale dell'autore.




     ll diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del
    completamento della banca di dati e si estingue trascorsi
                                15 anni.
L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o
                         autorizzare:
a) la riproduzione
permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra
modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale/copie della banca
di dati;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Scorza Riccio & Partners
Via dei Barbieri, 6 – 00186 Roma
      Tel. +39-06.87750524
      Fax +39 0692931778
www.e-lex.it – www.sr-partners.it
      info@sr-partners.it

More Related Content

Similar to Start up - slide

140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA
140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA
140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA
michelaborin
 
Workshop Italia Startup - "Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme s...
Workshop Italia Startup - "Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme s...Workshop Italia Startup - "Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme s...
Workshop Italia Startup - "Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme s...
Italia Startup
 
Smau Firenze 2014 - Le “Start up innovative”: Semplificazioni e Agevolazioni ...
Smau Firenze 2014 - Le “Start up innovative”: Semplificazioni e Agevolazioni ...Smau Firenze 2014 - Le “Start up innovative”: Semplificazioni e Agevolazioni ...
Smau Firenze 2014 - Le “Start up innovative”: Semplificazioni e Agevolazioni ...
SMAU
 

Similar to Start up - slide (20)

Start up innovative
Start up innovativeStart up innovative
Start up innovative
 
Le agevolazioni a sostegno delle start up innovative
Le agevolazioni a sostegno delle start up innovativeLe agevolazioni a sostegno delle start up innovative
Le agevolazioni a sostegno delle start up innovative
 
Startup innovative srl - prima parte
Startup innovative srl - prima parteStartup innovative srl - prima parte
Startup innovative srl - prima parte
 
Startup innovative Italia
Startup innovative ItaliaStartup innovative Italia
Startup innovative Italia
 
Le condizioni del funding, con Massimiliano D’Amico
Le condizioni del funding, con Massimiliano D’AmicoLe condizioni del funding, con Massimiliano D’Amico
Le condizioni del funding, con Massimiliano D’Amico
 
Presentazione equity crowdfunding fc 24.10.13 light
Presentazione equity crowdfunding fc 24.10.13   lightPresentazione equity crowdfunding fc 24.10.13   light
Presentazione equity crowdfunding fc 24.10.13 light
 
140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA
140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA
140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA
 
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresa
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresaLe start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresa
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresa
 
Start up innovative Legge 221-2012
Start up innovative  Legge 221-2012Start up innovative  Legge 221-2012
Start up innovative Legge 221-2012
 
Workshop Italia Startup - "Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme s...
Workshop Italia Startup - "Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme s...Workshop Italia Startup - "Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme s...
Workshop Italia Startup - "Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme s...
 
275 anastasio startup
275   anastasio startup275   anastasio startup
275 anastasio startup
 
Smau Bologna 2018_Giovanni Cucchiarato
Smau Bologna 2018_Giovanni CucchiaratoSmau Bologna 2018_Giovanni Cucchiarato
Smau Bologna 2018_Giovanni Cucchiarato
 
131126 cucchiarato le start up innovative
131126 cucchiarato le start up innovative131126 cucchiarato le start up innovative
131126 cucchiarato le start up innovative
 
Creare e sviluppare una startup
Creare e sviluppare una startupCreare e sviluppare una startup
Creare e sviluppare una startup
 
Startup vocazione sociale
Startup vocazione socialeStartup vocazione sociale
Startup vocazione sociale
 
L’equity crowdfunding in italia opportunita’, normative e regolamenti
L’equity crowdfunding in italia opportunita’, normative e regolamentiL’equity crowdfunding in italia opportunita’, normative e regolamenti
L’equity crowdfunding in italia opportunita’, normative e regolamenti
 
Le start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentare
Le start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentareLe start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentare
Le start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentare
 
Smau Firenze 2014 - Le “Start up innovative”: Semplificazioni e Agevolazioni ...
Smau Firenze 2014 - Le “Start up innovative”: Semplificazioni e Agevolazioni ...Smau Firenze 2014 - Le “Start up innovative”: Semplificazioni e Agevolazioni ...
Smau Firenze 2014 - Le “Start up innovative”: Semplificazioni e Agevolazioni ...
 
Le Startup Innovative, Opportunità per il Territorio. Licata (AG), 17 Ottobre...
Le Startup Innovative, Opportunità per il Territorio. Licata (AG), 17 Ottobre...Le Startup Innovative, Opportunità per il Territorio. Licata (AG), 17 Ottobre...
Le Startup Innovative, Opportunità per il Territorio. Licata (AG), 17 Ottobre...
 
E.Martini - Novità investment compact
E.Martini - Novità investment compactE.Martini - Novità investment compact
E.Martini - Novità investment compact
 

More from Giovanni Maria Riccio

Copyright collecting societies luiss 19.4.13
Copyright collecting societies   luiss 19.4.13Copyright collecting societies   luiss 19.4.13
Copyright collecting societies luiss 19.4.13
Giovanni Maria Riccio
 

More from Giovanni Maria Riccio (20)

Artificial Intelligence and Copyright: How to Find Balances between Human Cr...
Artificial Intelligence and Copyright: How to Find Balances  between Human Cr...Artificial Intelligence and Copyright: How to Find Balances  between Human Cr...
Artificial Intelligence and Copyright: How to Find Balances between Human Cr...
 
Intelligenza artificiale, data protection e copyright
Intelligenza artificiale, data protection e copyrightIntelligenza artificiale, data protection e copyright
Intelligenza artificiale, data protection e copyright
 
Authorship NFT Artificial Intelligence.pptx
Authorship NFT Artificial Intelligence.pptxAuthorship NFT Artificial Intelligence.pptx
Authorship NFT Artificial Intelligence.pptx
 
Metaverso e proprietà intellettuale (copyright, trademark)
Metaverso e proprietà intellettuale (copyright, trademark)Metaverso e proprietà intellettuale (copyright, trademark)
Metaverso e proprietà intellettuale (copyright, trademark)
 
Diritto d'autore, design e moda
Diritto d'autore, design e modaDiritto d'autore, design e moda
Diritto d'autore, design e moda
 
GDPR and Copyright Law
GDPR and Copyright LawGDPR and Copyright Law
GDPR and Copyright Law
 
Is Pandemia a Good Reason to Give Up on Privacy
Is Pandemia a Good Reason to Give Up on PrivacyIs Pandemia a Good Reason to Give Up on Privacy
Is Pandemia a Good Reason to Give Up on Privacy
 
Art in Public Spaces and Cultural Heritage
Art in Public Spaces and Cultural HeritageArt in Public Spaces and Cultural Heritage
Art in Public Spaces and Cultural Heritage
 
Privacy e telemarketing
Privacy e telemarketing Privacy e telemarketing
Privacy e telemarketing
 
Patrimonio culturale e mondo digitale
Patrimonio culturale e mondo digitalePatrimonio culturale e mondo digitale
Patrimonio culturale e mondo digitale
 
Cinema e contratti
Cinema e contratti   Cinema e contratti
Cinema e contratti
 
Out-of-Commerce Works and the Copyright Proposal Directive
Out-of-Commerce Works and the Copyright Proposal DirectiveOut-of-Commerce Works and the Copyright Proposal Directive
Out-of-Commerce Works and the Copyright Proposal Directive
 
Le regole dei giochi
Le regole dei giochiLe regole dei giochi
Le regole dei giochi
 
Startup - Marchi, Copyright, Confidentiality Agreement
Startup - Marchi, Copyright, Confidentiality AgreementStartup - Marchi, Copyright, Confidentiality Agreement
Startup - Marchi, Copyright, Confidentiality Agreement
 
G.M. Riccio - National Efforts to Control the Internet: to Regulate or Not? ...
G.M. Riccio - National Efforts to Control the Internet: to Regulate or Not? ...G.M. Riccio - National Efforts to Control the Internet: to Regulate or Not? ...
G.M. Riccio - National Efforts to Control the Internet: to Regulate or Not? ...
 
Startup innovative
Startup innovativeStartup innovative
Startup innovative
 
International Summer School on Cyber Law - Moscow - July 2014
International Summer School on Cyber Law - Moscow - July 2014International Summer School on Cyber Law - Moscow - July 2014
International Summer School on Cyber Law - Moscow - July 2014
 
Social Network: come rispettare la legge
Social Network: come rispettare la leggeSocial Network: come rispettare la legge
Social Network: come rispettare la legge
 
La dematerializzazione dei contratti
La dematerializzazione dei contrattiLa dematerializzazione dei contratti
La dematerializzazione dei contratti
 
Copyright collecting societies luiss 19.4.13
Copyright collecting societies   luiss 19.4.13Copyright collecting societies   luiss 19.4.13
Copyright collecting societies luiss 19.4.13
 

Start up - slide

  • 1. Start-up e incubatori: la disciplina giuridica Giovanni Maria Riccio gmriccio@sr-partners.it
  • 2. INTRODUZIONE Economia tradizionale vs. new economy - Nella fase embrionale delle imprese, i costi fissi possono essere molto bassi (Es. Facebook, eBay) - Con facilità si determinano posizioni monopolistiche o dominanti nel mercato (Es. Google) - Lo sviluppo delle imprese che operano nei nuovi mercati (internet, ma non solo), conosce dei tassi di sviluppo impensabili per le imprese che operano nel mondo “reale” o che si confrontano con le tradizionali regole economiche.
  • 3. Cos’è una start-up? • Una start-up è qualsiasi impresa appena nata •Il decreto si occupa esclusivamente delle start-up innovative • Cosa sono? •Commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico
  • 4. Le Start-Up innovative: La disciplina
  • 5. Società con capitale minimo Art. 2463 bis – Presupposti •  Capitale minimo di 1 euro – massimo 10mila  Capitale versato interamente  Tutti i soci >35 anni (divieto di cessione di quote)  Denominazione sociale “società a responsabilità limitata semplificata”  Costituzione notarile gratuita (atto pubblico)  Non possono far parte della società enti, associazioni, altre società
  • 6. Status di start-up innovativa ● Occorre iscriversi nell'apposita sezione del Registro delle imprese istituita dalle Camere di commercio Dopo aver: ● - verificato di possedere tutti i requisiti per essere considerato come una start-up innovativa ● - predisposto un’autocertificazione a firma del legale rappresentante della società in cui si attesta il possesso di tutti i requisiti ● - compilato in formato elettronico la domanda di iscrizione
  • 7. Start up innovativa - requisiti di legge (ex Art 25) - a) la maggioranza delle quote/azioni/diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci devono essere detenute da persone fisiche (al momento della costituzione e solo per i successivi 24 mesi); b) imprese già costituite al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina possono ottenere lo status di start-up innovative; (a condizione però che la società non sia costituita e non operi da oltre 24 mesi). c) sede legale della start-up: Italia d) Il totale del valore della produzione annua < 5.000.000 €
  • 8. Start up innovativa - requisiti di legge (ex Art 25) - e) divieto di distribuire eventuali utili - gli eventuali utili conseguiti all’inizio dell’attività devono essere reinvestiti all’interno della società. f) oggetto sociale esclusivo: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico g) non possono essere considerate come start-up innovative le imprese - risultanti da fusione o scissione societaria ovvero - che siano il frutto della cessione di azienda o di ramo di azienda
  • 9. h) spese di ricerca e sviluppo = o > 20% del maggior importo tra valore e costo totale della produzione ● h) rapporti di lavoro: la start-up si deve avvalersi in misura = o > a 1/3 della forza lavoro complessiva, di dipendenti - in possesso di un dottorato di ricerca o che - ne stanno conseguendo uno presso università italiana/straniera - laureati con curriculum che vanti un'esperienza almeno triennale nello svolgimento di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero. ● h) diritti di proprietà industriale: titolare o licenziataria di almeno un diritto di privativa su un'invenzione industriale o biotecnologica, su una topografia di prodotto a semiconduttori ovvero su una nuova varietà vegetale
  • 11. Registro delle Imprese Presso le Camere di commercio è istituita una sezione speciale del Registro delle imprese; Adempimenti a carico delle start-up ●deposito di un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti il possesso di tutti i requisiti indispensabili per ottenere lo status di start-up innovativa ●compilazione e presentazione di un’apposita domanda in formato elettronico
  • 12. Contenuto della domanda di iscrizione a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attività svolta; e) elenco dei soci (fiduciarie, holding) con autocertificazione di veridicità ; f) elenco delle società partecipate; g) titoli di studio/esperienze professionali dei soci e del personale; h) relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
  • 13. Norme sulla trasparenza Al momento dell’iscrizione occorre identificare in modo certo i soci, “con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding”; ●Le Camere di commercio devono rendere accessibili le informazioni contenute nelle domande di iscrizione per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile dai motori di ricerca; ● Le start-up devono pubblicare sul sito le informazioni che le riguardano; ● Unico limite: disciplina in materia di tutela dei dati personali - l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali maturate dai soci e dal personale che collabora con la start-up non può in ogni caso ricomprendere eventuali dati sensibili
  • 14. Le start-up innovative: il mantenimento e la perdita dello status
  • 15. Il mantenimento dei requisiti necessari a possedere lo status di start-up innovativa è attestato mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; La dichiarazione deve essere depositata presso il Registro delle imprese - entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e - in ogni caso, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio
  • 16. L’impresa perde lo status di start-up innovativa anche quando viene meno uno dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 25. - In tale ipotesi, entro 60 giorni dalla perdita di uno dei requisiti obbligatori, la società è cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, mentre rimane comunque ferma l’iscrizione nella sezione ordinaria. L'inosservanza dei termini previsti è sanzionata in modo grave con - la perdita dello status di start-up innovativa e - la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese
  • 17. Deroghe al diritto societario: perdite del capitale sociale
  • 18. In caso di perdite superiori ad 1/3 del capitale: il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo (in deroga a quanto previsto dall’art. 2446 c.c. - s.p.a/ art. 2482 bis c.c. - s.r.l.); ●Per l'ipotesi in cui le perdite abbiamo portato il capitale al di sotto del minimo legale: le start-up innovative potranno deliberare - la diminuzione del capitale con il contestuale aumento al di sopra del minimo ovvero, - la trasformazione della società nell’esercizio successivo a quello in cui la perdita si è verificata.
  • 19. Deroghe al diritto societario: quote e diritto di voto nelle società a responsabilità limitata
  • 20. ●Art 26 (2)e (3) derogano espressamente al principio della “necessaria proporzionalità tra diritto di voto e misura della partecipazione” (s.r.l.), rendendo legittima la creazione di quote con diritti di voto non proporzionali alla misura della partecipazione; ●In deroga al comma 3 dell’art. 2468 c.c.,è ammissibile la creazione di categorie di quote fornite di diritti differenti; ● Le clausole inserite nell’atto costitutivo sulla base delle deroghe al diritto societario continuano a essere valide anche quando l’impresa perde il proprio status di start-up innovativa, (ma solo con riferimento alle quote di partecipazione già sottoscritte ovvero agli strumenti finanziari già emessi )
  • 21. Deroghe al diritto societario: offerta al pubblico, operazioni sulle proprie quote ed emissioni di strumenti finanziari
  • 22. ●Le start-up innovative possono raccogliere capitale di rischio mediante crowdfunding: l’offerta a tutti i potenziali investitori di quote/azioni mediante portali online gestiti da soggetti autorizzati; ●In deroga al divieto contenuto all’art. 2474 c.c. (disciplina s.r.l.) le start-up innovative costituite nella forma di s.r.l. possono effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni - piano di incentivazione volto ad assegnare le quote a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo ovvero prestatori di opere e servizi anche professionali. ●Le start-up, a prescindere dalla forma societaria adottata, possono emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi nei confronti di soci o di terzi a fronte di apporti consistenti anche in opere o servizi.
  • 23. Riduzioni degli oneri per l’avvio
  • 24. ● Le start-up innovative sono esonerate dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo e i diritti di segreteria per gli adempimenti connessi con l’iscrizione nel Registro delle imprese; ●Le start-up innovative non sono tenute al pagamento del diritto annuale normalmente dovuto alla Camera di commercio - (per i primi quattro anni e in ogni caso non oltre il momento in cui l’impresa perde il proprio status di start-up innovativa); ●“Work for equity”: le start-up innovative possono remunerare i propri fornitori, compresi i professionisti, mediante l’assegnazione di azioni, quote ovvero altri strumenti partecipativi.
  • 25. Remunerazione con strumenti finanziari: dipendenti, collaboratori ed amministratori
  • 26. ●Parte della retribuzione di collaboratori e dipendenti della start-up innovativa può essere collegata all’effettiva redditività dell’impresa: assegnazione di azioni/quote della società ●Incentivi fiscali in favore dei lavoratori: l’assegnazione di tali diritti o strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, tanto a fini fiscali quanto a fini contributivi
  • 27. ●Condizioni: 1) Gli strumenti o i diritti partecipativi devono essere emessi o dalla start-up innovativa con cui i beneficiari intrattengono il rapporto di lavoro, ovvero, in alternativa, da una società direttamente controllata; 2) una volta assegnati ai lavoratori, gli strumenti finanziari o i diritti non possono essere riacquistati: - dalla start-up innovativa; - dal soggetto controllante o è controllato dalla start-up innovativa; - da chi è controllato dal medesimo soggetto che controlla la start-up innovativa.
  • 28. Le plusvalenze (realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in pagamento tanto dai lavoratori quanto dai collaboratori esterni) sono assoggettate al regime normalmente applicabile a tale tipologia di reddito Art. 68, comma 6-bis del TUIR Le plusvalenze realizzate per mezzo della cessione di partecipazioni in società costituite da non più di sette anni, possedute per almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito del cedente – sono quindi esenti - a condizione che: - nei due anni successivi siano reinvestite in altre società che svolgono la medesima attività; - sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
  • 29. Lavorare in una start-up innovativa - I contratti a termine -
  • 30. Maggiore flessibilità nelle assunzioni ●Le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive (art. 1 D. Lgs. n. 368/2001) - si riterranno sussistenti tutte le volte in cui il contratto abbia ad oggetto lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale. ●Durata: Durata minima di 6 mesi Durata massima di 36 mesi ●Non si applica alle start-up l’intervallo minimo di tempo tra un contratto e l’altro (art. 5 (3) D. Lgs n. 368/2001). (90 giorni per i contratti con durata superiore ai 6 mesi )
  • 31. Lavorare in una start-up innovativa - La retribuzione -
  • 32. II contratti dovranno prevedere una componente fissa e una variabile - fissa: > ai minimi tabellari previsti, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile; - variabile: collegata all’efficienza/redditività dell’impresa ovvero alla produttività del singolo lavoratore o del gruppo di lavoro. (Può anche consistere nell’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società - “stock option”) ● Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale definiscono, anche con accordi interconfederali ed avvisi comuni, - i criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici volti a favorire la nascita della start-up - i criteri in base ai quali definire la corrispondente parte variabile.
  • 33. Incentivi per l'investimento in Start-up innovative - per le società -
  • 34. ●Deduzione fiscale per i soggetti IRES che nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 decideranno di investire in start-up innovative: - 20% delle somme investite non concorre a formare il reddito della società sino alla concorrenza dell’importo di €1.800.000,00 per ciascun periodo di imposta. 27% delle somme investite non concorrerà a formare il reddito della società in caso - di investimento in start-up innovative a vocazione sociale ovvero attive nel settore “energetico”; Forma dell’investimento diretta o indiretta (attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio/altre società che investono prevalentemente in start-up innovative) ● L’investimento dovrà restare bloccato per almeno due anni;
  • 35. Incentivi per l'investimento in Start-up innovative - per le persone fisiche -
  • 36. ●Detrazione fiscale pari al 19% della somma investita all’interno di start-up nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015; ●Detrazione fiscale del 25% per gli investimenti in start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano servizi ad alto valore tecnologico nel settore energetico; Condizioni: ● L’investimento dovrà restare bloccato per almeno due anni; ● L’investimento massimo detraibile per ciascun periodo di imposta = € 500.000.
  • 37. Il crowdfunding - il “finanziamento dalla folla” -
  • 38. ●Sottocapitalizzazione delle start-up: mancanza iniziale di capitale di rischio da investire nella realizzazione del progetto. ●Investitori professionali - business angels, venture capitalists ●Privati cittadini - strumenti partecipativi sprovvisti dei diritti amministrativi (es. la partecipazione all’assemblea dei soci) che consistono principalmente in diritti di natura patrimoniale + poteri di controllo/verifica sull’operato della società.
  • 39. È rimosso il limite previsto in generale dall’art. 2468 (1) c.c. (divieto per le s.r.l. di offrire al pubblico le proprie quote come prodotti finanziari); ● Il “crowdfunding” si realizza mediante appositi portali on line con finalità esclusiva - facilitare la raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative; ● La gestione di tali portali è riservata a - imprese di investimento/banche autorizzate a prestare servizi di investimento - soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, (a condizione trasmettano gli ordini riguardanti sottoscrizione/compravendita di strumenti finanziari esclusivamente a banche e imprese di investimento.
  • 40. Requisiti per soggetti diversi da banche e imprese di investimento (comma 3 dell’articolo 50-quinquies del TUF): a) forma: s.p.a./ s.a.p.a./s.r.l. o coop.; b) sede legale e amministrativa : Italia; c) oggetto sociale esclusivo: gestione dei portali crowdfunding; d) per coloro che detengono il controllo/soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo: requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob; e) per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo: requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.
  • 41. Fondo Centrale di Garanzia
  • 42. Difficoltà per le start-up nell’accesso al credito bancario; 2000 Ministero dello sviluppo economico - FFONDO CENTRLE DI GARANZIA - garantisce i finanziamenti concessi dalla banche alla PMI per l’attuazione di programmi di investimento. ●La garanzia può essere concessa: - direttamente nei confronti della Banca - indirettamente (controgaranzia rispetto alla garanzia principale rilasciata dal Confidi/altro fondo) ● Per la Start-up innovativa: l’intervento del Fondo gratuito (senza alcuna commissione a carico dell’impresa beneficiaria)
  • 44. ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ● Mette a disposizione delle start-up innovative i propri servizi in materia normativa, fiscale, immobiliare, societaria, etc.; ● Individua fiere/manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative; ● Favorisce l’incontro a livello internazionale delle start-up innovative con potenziali investitori.
  • 46. Incentivi locali alle start-up Lombardia: progetto “START” - favorisce la nascita di nuove imprese; Emilia Romagna: “Ingenium” - fondo di capitale di rischio a favore delle start-up innovative che investono nel campo dell’alta tecnologia e che presentano buoni margini di redditività e di crescita in futuro; Trentino Alto-Adige: concorso Premio Impresa Innovazione D2T - Start Cup - Piemonte e Valle d’Aosta: “START CUP” - premia ogni anno le idee imprenditoriali più innovative.
  • 47. Altre iniziative a sostegno delle start-up Barcamper Un programma innovativo per le Startup, finalizzato all’accelerazione e alla creazione d’impresa, attraverso la ricerca sul territorio di idee ad elevato impatto; Start it up Si rivolge agli immigrati extracomunitari che intendano avviare nel nostro Paese un’attività imprenditoriale; Invitalia Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. concede agevolazioni finanziarie e assistenza tecnica per diversi tipi di iniziative imprenditoriali;
  • 48. Erasmus for young enterpreneurs Progetto di scambio culturale in cui è data la possibilità a giovani imprenditori di trascorrere un periodo all’estero presso un’azienda già affermata nel settore di loro interesse per acquisire le conoscenze e il know-how necessari a realizzare la propria idea imprenditoriale. Enterpreneurs ICT Awards Competizione per start-up volta a premiare le migliori idee imprenditoriali nei settori dell’ICT, dell’energia sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici.
  • 50. Elevato tasso di mortalità delle start-up ● Le start-up innovative non possono fallire (Art. 31 del Decreto Legge n. 179/2012) ● Procedure concorsuali applicabili - quelle di cui al capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3 1) Accordo con i creditori per definire la crisi 2) Cessione del patrimonio a un professionista. ●Dopo 12 mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione, l’accesso ai dati relativi ai soci della start -up in liquidazione è consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria e all’autorità di vigilanza ( diritto all'oblio dei soci).
  • 51. L’impegno del governo nella pubblicità e nella valutazione dell’impatto delle misure
  • 52. Conoscenza dei nuovi strumenti Entro 60 giorni dalla data di conversione del Decreto Legge, la Presidenza del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e di quello dello sviluppo economico, dovrà promuovere un concorso tra gli studenti delle scuole superiori, degli istituti tecnici e delle università, allo scopo di sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Monitoraggio e la valutazione dell’impatto che le nuove misure Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un sistema di monitoraggio con il compito di valutare annualmente lo stato di attuazione delle misure ed il relativo impatto su crescita, occupazione e innovazione. Entro il primo marzo di ciascun anno il Ministero dello sviluppo economico dovrà presentare una relazione.
  • 54. Cosa sono gli incubatori? Sono soggetti che aiutano le nuove imprese, soprattutto nel momento iniziale, fornendo una serie di utilità e di servizi; - forniscono assistenza, - segnalano e preparano forme di accesso a potenziali finanziamenti, - offrono supporto tecnico o logistico. Possono essere soggetti privati o pubblici (enti locali, parchi tecnologici, politecnici, università).
  • 55. I principali servizi 1) Orientamento business model – focus sugli obiettivi di sviluppo – indicazione di possibili fondi/figure di angel/venture capitalist - informazioni sull’accesso a prestiti bancari/fondi di credito 2) Fornitura di spazi HUB: condivisione degli spazi e dei relativi servizi 3) Networking 4) Redazione di un business plan Studio di forme incisive di penetrazione sul mercato, valutazione dei costi, predisposizione di un piano di rientro degli investimenti iniziali 5) Incubazione virtuale 6) Marketing
  • 56. Disciplina giuridica degli incubatori Un incubatore è - una “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero - una Societas Europaea, residente in Italia (ai sensi dell’articolo 73 d.P.R. n. 917/86), che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti”.
  • 57. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start- up innovative, (quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca) ;  dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, (sistemi di accesso a internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi) ;  è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;  ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;  ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start- up innovative.
  • 58. L’esperienza a sostegno delle start-up innovative deve essere dimostrata per mezzo di una autodichiarazione, dalla quale risultino: ●il numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start- up innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno. ● il numero di start-up innovative avviate e ospitate nell’anno. ● il numero delle start-up innovative uscite nell’anno. ● il numero complessivo di collaboratori e personale ospitato. ●la percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all’anno precedente: ●il tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate: ● il numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate:
  • 59. - iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese - è consentita la condivisione dell’anagrafica, dell’attività svolta, del bilancio e delle autocertificazioni - applicazione delle disposizioni su trasparenza e accessibilità
  • 60. I primi passi da compiere per le start-up innovative
  • 61. Marchio e nome di dominio
  • 62. Il nome deve essere facilmente memorizzabile ● Tutela del nome ● Si suggerisce di registrare uno o più marchi (nazionali o internazionali) Prima della registrazione, è opportuno effettuare dei ● controlli, per valutare se altri marchi simili sono già stati registrati; ● Due figure principali di marchi - marchio denominativo (indicato, appunto, da un nome) - marchio figurativo (rappresentato da un disegno) Le considerazioni appena fatte per il marchio valgono anche per la scelta del domain name
  • 64. Principio di necessità: (i) occorre ridurre al minimo il trattamento dei dati personali (ii)Tali dati devono essere utilizzati sempre - per le finalità per cui sono stati raccolti - per il tempo strettamente necessario. Informativa privacy: Redigere un documento che indichi ai soggetti da cui sono raccolti i dati personali il modo i loro dati personali saranno trattati e le relative finalità. È stato invece abolito l’obbligo di tenuta di un DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza ).
  • 66. ●È sempre richiesto il consenso espresso del soggetto destinatario delle comunicazioni commerciali; ● Acquisto di elenchi di e-mail/numeri telefonici: accertarsi che il soggetto che cede i dati personali fosse autorizzato a farlo; ● Marketing telefonico: controllare che si tratti di numeri non inclusi nel Registro delle Opposizioni (Fondazione Bordoni – FUB); ●Nominare responsabili del trattamento le agenzie che, operando in outsourcing, si occupano della promozione e della commercializzazione di prodotti/servizi.
  • 68. È vietato il controllo a distanza dei lavoratori ● È vietato posizionare telecamere nei luoghi nei quali avviene la prestazione lavorativa (nei pressi dei cartellini di presenza dei dipendenti e degli orologi marcatempo, degli accessi ai luoghi di lavoro o degli ascensori) ● È vietato controllare la posta elettronica dei propri lavoratori (in assenza di un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali) ● Tutti i dipendenti devono essere nominati incaricati del trattamento; ● È facoltativa la nomina di un responsabile del trattamento
  • 69. E-Commerce ●Tutti i siti internet devono riportare le condizioni generali di contratto ●Le condizioni generali devono tener conto delle specificità dell'attività ● Clausole frequenti ● Clausola di risoluzione espressa (nel caso in cui il cliente sia inadempiente per un certo periodo di tempo) ● (Art. 1456 cod. civ.) ● Disciplina analitica di modalità e termini di pagamento e degli strumenti di pagamento accettati (carta di credito, PayPal, bonifico bancario, ecc.) ● Diritti di proprietà intellettuale relativi a prodotti o servizi.
  • 70. Patti di non concorrenza e clausole di confidenzialità ● Il codice civile prevede la possibilità di stipulare un patto di non concorrenza: - Art. 2125 per i lavoratori dipendenti; - Art. 2596 per i lavoratori autonomi; - Art. 1751-bis per gli agenti commerciali. ● La durata massima varia tra i 3 e i 5 anni; ● Il patto deve avere forma scritta; ● Prestare attenzione all'esistenza di: - eventuali patti di non concorrenza stipulati da soggetti che si intende assumere - eventuali clausole di confidenzialità (non disclosure agreement o NDA) stipulate nei contratti con dipendenti o consulenti.
  • 71. Brevetti Due tipologie di brevetti: brevetti per invenzione e brevetti di modello di utilità.
  • 72. Brevetti per invenzione Invenzione: qualsiasi soluzione o risultato nuovo ed originale che consenta di risolvere problemi di natura tecnica. Requisiti: - la novità, - l’originalità - la suscettibilità di applicazione industriale Oggetto: prodotto/procedimento. Diritto esclusivo di produrre, utilizzare e vendere l’invenzione. Durata ventennale dal deposito della domanda di brevetto e non può essere rinnovato.
  • 73. Brevetti di modello di utilità Modelli di utilità: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, (quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti) Requisiti: - novità, - originalità, - applicabilità industriale ma gli valutati in maniera meno rigida. Oggetto: soltanto prodotti e non anche i procedimenti.
  • 74. Diritto d’autore su banche dati e software
  • 75. La LDA ha esteso al software la tutela assicurata alle opere dell’ingegno di carattere creativo. Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera e ha durata di 70 anni dalla morte dell’autore E’ brevettabile il software che sia inserito nell’abito di un’invenzione, non il software “in quanto tale”.
  • 76. L’autore del software ha il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.
  • 77. La LDA ha esteso la tutela giuridica prestata alle opere dell’ingegno alle banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. ll diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi 15 anni.
  • 78. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale/copie della banca di dati; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
  • 79. Scorza Riccio & Partners Via dei Barbieri, 6 – 00186 Roma Tel. +39-06.87750524 Fax +39 0692931778 www.e-lex.it – www.sr-partners.it info@sr-partners.it