1. Start-up e incubatori: la
disciplina giuridica
Giovanni Maria Riccio
gmriccio@sr-partners.it
2. INTRODUZIONE
Economia tradizionale vs. new economy
- Nella fase embrionale delle imprese, i costi fissi possono
essere molto bassi (Es. Facebook, eBay)
- Con facilità si determinano posizioni monopolistiche o
dominanti nel mercato (Es. Google)
- Lo sviluppo delle imprese che operano nei nuovi mercati
(internet, ma non solo), conosce dei tassi di sviluppo
impensabili per le imprese che operano nel mondo “reale” o
che si confrontano con le tradizionali regole economiche.
3. Cos’è una start-up?
• Una start-up è qualsiasi impresa appena nata
•Il decreto si occupa esclusivamente delle start-up
innovative
• Cosa sono?
•Commercializzazione di prodotti e servizi ad alto
valore tecnologico
5. Società con capitale minimo
Art. 2463 bis – Presupposti
•
Capitale minimo di 1 euro – massimo 10mila
Capitale versato interamente
Tutti i soci >35 anni (divieto di cessione di quote)
Denominazione sociale “società a responsabilità limitata
semplificata”
Costituzione notarile gratuita (atto pubblico)
Non possono far parte della società enti, associazioni, altre
società
6. Status di start-up innovativa
● Occorre iscriversi nell'apposita sezione del Registro delle
imprese istituita dalle Camere di commercio
Dopo aver:
● - verificato di possedere tutti i requisiti per essere considerato
come una start-up innovativa
● - predisposto un’autocertificazione a firma del legale
rappresentante della società in cui si attesta il possesso di tutti
i requisiti
● - compilato in formato elettronico la domanda di iscrizione
7. Start up innovativa
- requisiti di legge (ex Art 25) -
a) la maggioranza delle quote/azioni/diritti di voto nell’Assemblea
ordinaria dei soci devono essere detenute da persone fisiche
(al momento della costituzione e solo per i successivi 24 mesi);
b) imprese già costituite al momento dell'entrata in vigore della
nuova disciplina possono ottenere lo status di start-up innovative;
(a condizione però che la società non sia costituita e non operi da oltre 24 mesi).
c) sede legale della start-up: Italia
d) Il totale del valore della produzione annua < 5.000.000 €
8. Start up innovativa
- requisiti di legge (ex Art 25) -
e) divieto di distribuire eventuali utili
- gli eventuali utili conseguiti all’inizio dell’attività devono essere reinvestiti
all’interno della società.
f) oggetto sociale esclusivo: sviluppo, produzione e commercializzazione
di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico
g) non possono essere considerate come start-up innovative le imprese
- risultanti da fusione o scissione societaria ovvero
- che siano il frutto della cessione di azienda o di ramo di azienda
9. ● h) spese di ricerca e sviluppo = o > 20% del maggior importo tra
valore e costo totale della produzione
● h) rapporti di lavoro: la start-up si deve avvalersi
in misura = o > a 1/3 della forza lavoro complessiva, di dipendenti
- in possesso di un dottorato di ricerca o che
- ne stanno conseguendo uno presso università italiana/straniera
- laureati con curriculum che vanti un'esperienza almeno triennale
nello svolgimento di attività di ricerca certificata presso istituti di
ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.
● h) diritti di proprietà industriale: titolare o licenziataria di almeno un
diritto di privativa su un'invenzione industriale o biotecnologica, su
una topografia di prodotto a semiconduttori ovvero su una nuova
varietà vegetale
11. Registro delle Imprese
Presso le Camere di commercio è istituita una sezione speciale del
Registro delle imprese;
Adempimenti a carico delle start-up
●deposito di un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa, che attesti il possesso di tutti i requisiti indispensabili per
ottenere lo status di start-up innovativa
●compilazione e presentazione di un’apposita domanda in formato
elettronico
12. Contenuto della domanda di iscrizione
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta;
e) elenco dei soci (fiduciarie, holding) con autocertificazione di veridicità ;
f) elenco delle società partecipate;
g) titoli di studio/esperienze professionali dei soci e del personale;
h) relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori
certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di
ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
13. Norme sulla trasparenza
Al momento dell’iscrizione occorre identificare in modo certo i soci, “con
trasparenza rispetto a fiduciarie, holding”;
●Le Camere di commercio devono rendere accessibili le informazioni
contenute nelle domande di iscrizione per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile dai motori di ricerca;
● Le start-up devono pubblicare sul sito le informazioni che le riguardano;
● Unico limite: disciplina in materia di tutela dei dati personali
- l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali maturate dai soci e dal
personale che collabora con la start-up non può in ogni caso ricomprendere eventuali dati
sensibili
15. Il mantenimento dei requisiti necessari a possedere lo status di
start-up innovativa è attestato mediante dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa;
La dichiarazione deve essere depositata presso il Registro delle
imprese
- entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e
- in ogni caso, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio
16. L’impresa perde lo status di start-up innovativa anche quando
viene meno uno dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 25.
- In tale ipotesi, entro 60 giorni dalla perdita di uno dei requisiti obbligatori, la società
è cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, mentre rimane
comunque ferma l’iscrizione nella sezione ordinaria.
L'inosservanza dei termini previsti è sanzionata in modo grave
con
- la perdita dello status di start-up innovativa e
- la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese
18. ● In caso di perdite superiori ad 1/3 del capitale:
il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a
meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio
successivo
(in deroga a quanto previsto dall’art. 2446 c.c. - s.p.a/ art. 2482 bis c.c. - s.r.l.);
●Per l'ipotesi in cui le perdite abbiamo portato il capitale al di
sotto del minimo legale: le start-up innovative potranno
deliberare
- la diminuzione del capitale con il contestuale aumento al di sopra del minimo
ovvero,
- la trasformazione della società
nell’esercizio successivo a quello in cui la perdita si è
verificata.
19. Deroghe al diritto societario: quote e
diritto di voto nelle società a responsabilità
limitata
20. ●Art 26 (2)e (3) derogano espressamente al principio della
“necessaria proporzionalità tra diritto di voto e misura della
partecipazione” (s.r.l.), rendendo legittima la creazione di
quote con diritti di voto non proporzionali alla misura della
partecipazione;
●In deroga al comma 3 dell’art. 2468 c.c.,è ammissibile la
creazione di categorie di quote fornite di diritti differenti;
● Le clausole inserite nell’atto costitutivo sulla base delle
deroghe al diritto societario continuano a essere valide anche
quando l’impresa perde il proprio status di start-up
innovativa,
(ma solo con riferimento alle quote di partecipazione già sottoscritte ovvero agli
strumenti finanziari già emessi )
21. Deroghe al diritto societario: offerta al
pubblico, operazioni sulle proprie quote ed
emissioni di strumenti finanziari
22. ●Le start-up innovative possono raccogliere capitale di rischio
mediante crowdfunding: l’offerta a tutti i potenziali investitori di
quote/azioni mediante portali online gestiti da soggetti autorizzati;
●In deroga al divieto contenuto all’art. 2474 c.c. (disciplina s.r.l.) le
start-up innovative costituite nella forma di s.r.l. possono effettuare
operazioni sulle proprie partecipazioni
- piano di incentivazione volto ad assegnare le quote a dipendenti, collaboratori, componenti
dell’organo amministrativo ovvero prestatori di opere e servizi anche professionali.
●Le start-up, a prescindere dalla forma societaria adottata, possono
emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti amministrativi nei confronti di soci
o di terzi a fronte di apporti consistenti anche in opere o
servizi.
24. ● Le start-up innovative sono esonerate dall’obbligo di pagare l’imposta
di bollo e i diritti di segreteria per gli adempimenti connessi con
l’iscrizione nel Registro delle imprese;
●Le start-up innovative non sono tenute al pagamento del diritto
annuale normalmente dovuto alla Camera di commercio
- (per i primi quattro anni e in ogni caso non oltre il momento in cui l’impresa perde il
proprio status di start-up innovativa);
●“Work for equity”: le start-up innovative possono remunerare i
propri fornitori, compresi i professionisti, mediante l’assegnazione di
azioni, quote ovvero altri strumenti partecipativi.
26. ●Parte della retribuzione di collaboratori e dipendenti della
start-up innovativa può essere collegata all’effettiva
redditività dell’impresa: assegnazione di azioni/quote della
società
●Incentivi fiscali in favore dei lavoratori: l’assegnazione di tali
diritti o strumenti non concorre alla formazione del reddito
imponibile, tanto a fini fiscali quanto a fini contributivi
27. ●Condizioni:
1) Gli strumenti o i diritti partecipativi devono essere emessi o
dalla start-up innovativa con cui i beneficiari intrattengono il
rapporto di lavoro, ovvero, in alternativa, da una società
direttamente controllata;
2) una volta assegnati ai lavoratori, gli strumenti finanziari o i
diritti non possono essere riacquistati:
- dalla start-up innovativa;
- dal soggetto controllante o è controllato dalla start-up
innovativa;
- da chi è controllato dal medesimo soggetto che controlla la
start-up innovativa.
28. Le plusvalenze
(realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in pagamento tanto dai
lavoratori quanto dai collaboratori esterni)
sono assoggettate al regime normalmente applicabile a tale tipologia
di reddito
Art. 68, comma 6-bis del TUIR
Le plusvalenze realizzate per mezzo della cessione di partecipazioni in
società costituite da non più di sette anni, possedute per almeno tre
anni, non concorrono alla formazione del reddito del cedente – sono
quindi esenti - a condizione che:
- nei due anni successivi siano reinvestite in altre società che svolgono la medesima attività;
- sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
29. Lavorare in una start-up innovativa
- I contratti a termine -
30. ● Maggiore flessibilità nelle assunzioni
●Le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive (art. 1
D. Lgs. n. 368/2001) - si riterranno sussistenti tutte le volte in cui il
contratto abbia ad oggetto lo svolgimento di attività inerenti o
strumentali all’oggetto sociale.
●Durata:
Durata minima di 6 mesi
Durata massima di 36 mesi
●Non si applica alle start-up l’intervallo minimo di tempo tra un
contratto e l’altro (art. 5 (3) D. Lgs n. 368/2001).
(90 giorni per i contratti con durata superiore ai 6 mesi )
32. ● II contratti dovranno prevedere una componente fissa e una
variabile
- fissa: > ai minimi tabellari previsti, per il rispettivo livello di
inquadramento, dal contratto collettivo applicabile;
- variabile: collegata all’efficienza/redditività dell’impresa ovvero
alla produttività del singolo lavoratore o del gruppo di lavoro.
(Può anche consistere nell’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o
azioni della società - “stock option”)
● Le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale definiscono, anche con
accordi interconfederali ed avvisi comuni,
- i criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici volti a favorire la
nascita della start-up
- i criteri in base ai quali definire la corrispondente parte variabile.
34. ●Deduzione fiscale per i soggetti IRES che nei periodi di imposta
2013, 2014 e 2015 decideranno di investire in start-up innovative:
- 20% delle somme investite non concorre a formare il reddito della società sino alla
concorrenza dell’importo di €1.800.000,00 per ciascun periodo di imposta.
27% delle somme investite non concorrerà a formare il reddito della società in caso
-
di investimento in start-up innovative a vocazione sociale ovvero attive nel settore
“energetico”;
Forma dell’investimento diretta o indiretta
(attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio/altre società che investono
prevalentemente in start-up innovative)
● L’investimento dovrà restare bloccato per almeno due anni;
36. ●Detrazione fiscale pari al 19% della somma investita
all’interno di start-up nei periodi di imposta 2013, 2014 e
2015;
●Detrazione fiscale del 25% per gli investimenti in start-up a
vocazione sociale e per quelle che sviluppano e
commercializzano servizi ad alto valore tecnologico nel
settore energetico;
Condizioni:
● L’investimento dovrà restare bloccato per almeno due anni;
● L’investimento massimo detraibile per ciascun periodo di
imposta = € 500.000.
38. ●Sottocapitalizzazione delle start-up: mancanza iniziale di
capitale di rischio da investire nella realizzazione del progetto.
●Investitori professionali - business angels, venture
capitalists
●Privati cittadini - strumenti partecipativi sprovvisti dei diritti
amministrativi (es. la partecipazione all’assemblea dei soci)
che consistono principalmente in diritti di natura patrimoniale
+ poteri di controllo/verifica sull’operato della società.
39. ● È rimosso il limite previsto in generale dall’art. 2468 (1) c.c.
(divieto per le s.r.l. di offrire al pubblico le proprie quote
come prodotti finanziari);
● Il “crowdfunding” si realizza mediante appositi portali on
line con finalità esclusiva - facilitare la raccolta di capitale di
rischio da parte delle start-up innovative;
● La gestione di tali portali è riservata a
- imprese di investimento/banche autorizzate a prestare
servizi di investimento
- soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob,
(a condizione trasmettano gli ordini riguardanti sottoscrizione/compravendita di
strumenti finanziari esclusivamente a banche e imprese di investimento.
40. Requisiti
per soggetti diversi da banche e imprese di investimento
(comma 3 dell’articolo 50-quinquies del TUF):
a) forma: s.p.a./ s.a.p.a./s.r.l. o coop.;
b) sede legale e amministrativa : Italia;
c) oggetto sociale esclusivo: gestione dei portali crowdfunding;
d) per coloro che detengono il controllo/soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo: requisiti di
onorabilità stabiliti dalla Consob;
e) per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo: requisiti di professionalità stabiliti dalla
Consob.
42. Difficoltà per le start-up nell’accesso al credito bancario;
2000
Ministero dello sviluppo economico
- FFONDO CENTRLE DI GARANZIA -
garantisce i finanziamenti concessi dalla banche alla PMI per
l’attuazione di programmi di investimento.
●La garanzia può essere concessa:
- direttamente nei confronti della Banca
- indirettamente (controgaranzia rispetto alla garanzia principale rilasciata dal
Confidi/altro fondo)
● Per la Start-up innovativa: l’intervento del Fondo gratuito
(senza alcuna commissione a carico dell’impresa beneficiaria)
44. ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
● Mette a disposizione delle start-up innovative i propri
servizi in materia normativa, fiscale, immobiliare,
societaria, etc.;
● Individua fiere/manifestazioni internazionali dove
ospitare gratuitamente le start-up innovative;
● Favorisce l’incontro a livello internazionale delle start-up
innovative con potenziali investitori.
46. Incentivi locali alle start-up
Lombardia: progetto “START” -
favorisce la nascita di nuove imprese;
Emilia Romagna: “Ingenium” -
fondo di capitale di rischio a favore delle start-up innovative che investono nel campo
dell’alta tecnologia e che presentano buoni margini di redditività e di crescita in
futuro;
Trentino Alto-Adige: concorso Premio Impresa Innovazione
D2T - Start Cup -
Piemonte e Valle d’Aosta: “START CUP” -
premia ogni anno le idee imprenditoriali più innovative.
47. Altre iniziative a sostegno delle start-up
Barcamper
Un programma innovativo per le Startup, finalizzato all’accelerazione e alla
creazione d’impresa, attraverso la ricerca sul territorio di idee ad elevato
impatto;
Start it up
Si rivolge agli immigrati extracomunitari che intendano avviare nel nostro
Paese un’attività imprenditoriale;
Invitalia
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. concede agevolazioni finanziarie e assistenza tecnica per diversi tipi di
iniziative imprenditoriali;
48. Erasmus for young enterpreneurs
Progetto di scambio culturale in cui è data la possibilità a
giovani imprenditori di trascorrere un periodo all’estero
presso un’azienda già affermata nel settore di loro interesse
per acquisire le conoscenze e il know-how necessari a
realizzare la propria idea imprenditoriale.
Enterpreneurs ICT Awards
Competizione per start-up volta a premiare le migliori idee
imprenditoriali nei settori dell’ICT, dell’energia sostenibile e
della lotta ai cambiamenti climatici.
50. ● Elevato tasso di mortalità delle start-up
● Le start-up innovative non possono fallire
(Art. 31 del Decreto Legge n. 179/2012)
● Procedure concorsuali applicabili - quelle di cui al
capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3
1) Accordo con i creditori per definire la crisi
2) Cessione del patrimonio a un professionista.
●Dopo 12 mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura
della liquidazione, l’accesso ai dati relativi ai soci della start -up in liquidazione è
consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria e all’autorità di vigilanza ( diritto
all'oblio dei soci).
51. L’impegno del governo nella pubblicità e
nella valutazione dell’impatto delle
misure
52. Conoscenza dei nuovi strumenti
Entro 60 giorni dalla data di conversione del Decreto Legge, la Presidenza del
consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e di quello dello
sviluppo economico, dovrà promuovere un concorso tra gli studenti delle
scuole superiori, degli istituti tecnici e delle università, allo scopo di
sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale.
Monitoraggio e la valutazione dell’impatto che le nuove misure
Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un sistema di
monitoraggio con il compito di valutare annualmente lo stato di attuazione
delle misure ed il relativo impatto su crescita, occupazione e innovazione.
Entro il primo marzo di ciascun anno il Ministero dello sviluppo economico
dovrà presentare una relazione.
54. Cosa sono gli incubatori?
Sono soggetti che aiutano le nuove imprese, soprattutto nel
momento iniziale, fornendo una serie di utilità e di servizi;
- forniscono assistenza,
- segnalano e preparano forme di accesso a potenziali finanziamenti,
- offrono supporto tecnico o logistico.
Possono essere soggetti privati o pubblici
(enti locali, parchi tecnologici, politecnici, università).
55. I principali servizi
1) Orientamento
business model – focus sugli obiettivi di sviluppo – indicazione di possibili fondi/figure di angel/venture
capitalist - informazioni sull’accesso a prestiti bancari/fondi di credito
2) Fornitura di spazi
HUB: condivisione degli spazi e dei relativi servizi
3) Networking
4) Redazione di un business plan
Studio di forme incisive di penetrazione sul mercato, valutazione dei costi, predisposizione di un piano di
rientro degli investimenti iniziali
5) Incubazione virtuale
6) Marketing
56. Disciplina giuridica degli incubatori
Un incubatore è
- una “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto
italiano ovvero
- una Societas Europaea, residente in Italia (ai sensi dell’articolo 73 d.P.R. n.
917/86),
che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di
start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti”.
57. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-
up innovative,
(quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca) ;
dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative,
(sistemi di accesso a internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi) ;
è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in
materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente;
ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca,
istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e
progetti collegati a start-up innovative;
ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-
up innovative.
58. L’esperienza a sostegno delle start-up innovative deve essere
dimostrata per mezzo di una autodichiarazione, dalla quale
risultino:
●il numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-
up innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno.
● il numero di start-up innovative avviate e ospitate nell’anno.
● il numero delle start-up innovative uscite nell’anno.
● il numero complessivo di collaboratori e personale ospitato.
●la percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto
all’anno precedente:
●il tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up
innovative incubate:
● il numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate:
59. - iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
- è consentita la condivisione dell’anagrafica, dell’attività
svolta, del bilancio e delle autocertificazioni
- applicazione delle disposizioni su trasparenza e accessibilità
60. I primi passi da compiere per le start-up
innovative
62. ● Il nome deve essere facilmente memorizzabile
● Tutela del nome
● Si suggerisce di registrare uno o più marchi
(nazionali o internazionali)
Prima della registrazione, è opportuno effettuare dei
●
controlli, per valutare se altri marchi simili sono già stati
registrati;
● Due figure principali di marchi
- marchio denominativo (indicato, appunto, da un nome)
- marchio figurativo (rappresentato da un disegno)
Le considerazioni appena fatte per il marchio valgono anche per la scelta del
domain name
64. Principio di necessità:
(i) occorre ridurre al minimo il trattamento dei dati personali
(ii)Tali dati devono essere utilizzati sempre
- per le finalità per cui sono stati raccolti
- per il tempo strettamente necessario.
Informativa privacy:
Redigere un documento che indichi ai soggetti da cui sono raccolti i dati
personali il modo i loro dati personali saranno trattati e le relative finalità.
È stato invece abolito l’obbligo di tenuta di un DPS
(Documento Programmatico per la Sicurezza ).
66. ●È sempre richiesto il consenso espresso del soggetto
destinatario delle comunicazioni commerciali;
● Acquisto di elenchi di e-mail/numeri telefonici: accertarsi
che il soggetto che cede i dati personali fosse autorizzato a
farlo;
● Marketing telefonico: controllare che si tratti di numeri non
inclusi nel Registro delle Opposizioni (Fondazione Bordoni –
FUB);
●Nominare responsabili del trattamento le agenzie che,
operando in outsourcing, si occupano della promozione e della
commercializzazione di prodotti/servizi.
68. ● È vietato il controllo a distanza dei lavoratori
● È vietato posizionare telecamere nei luoghi nei quali avviene la
prestazione lavorativa
(nei pressi dei cartellini di presenza dei dipendenti e degli orologi marcatempo, degli accessi ai
luoghi di lavoro o degli ascensori)
● È vietato controllare la posta elettronica dei propri lavoratori
(in assenza di un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali)
● Tutti i dipendenti devono essere nominati incaricati del
trattamento;
● È facoltativa la nomina di un responsabile del trattamento
69. E-Commerce
●Tutti i siti internet devono riportare le condizioni generali di
contratto
●Le condizioni generali devono tener conto delle specificità
dell'attività
● Clausole frequenti
● Clausola di risoluzione espressa
(nel caso in cui il cliente sia inadempiente per un certo periodo di tempo)
● (Art. 1456 cod. civ.)
● Disciplina analitica di modalità e termini di pagamento e degli
strumenti di pagamento accettati
(carta di credito, PayPal, bonifico bancario, ecc.)
● Diritti di proprietà intellettuale relativi a prodotti o servizi.
70. Patti di non concorrenza e clausole di
confidenzialità
● Il codice civile prevede la possibilità di stipulare un patto di non
concorrenza:
- Art. 2125 per i lavoratori dipendenti;
- Art. 2596 per i lavoratori autonomi;
- Art. 1751-bis per gli agenti commerciali.
● La durata massima varia tra i 3 e i 5 anni;
● Il patto deve avere forma scritta;
● Prestare attenzione all'esistenza di:
- eventuali patti di non concorrenza stipulati da soggetti che si intende assumere
- eventuali clausole di confidenzialità (non disclosure agreement o NDA) stipulate nei
contratti con dipendenti o consulenti.
71. Brevetti
Due tipologie di brevetti:
brevetti per invenzione e brevetti di modello di utilità.
72. Brevetti per invenzione
Invenzione: qualsiasi soluzione o risultato nuovo ed originale
che consenta di risolvere problemi di natura tecnica.
Requisiti:
- la novità,
- l’originalità
- la suscettibilità di applicazione industriale
Oggetto: prodotto/procedimento.
Diritto esclusivo di produrre, utilizzare e vendere l’invenzione.
Durata ventennale dal deposito della domanda di brevetto e
non può essere rinnovato.
73. Brevetti di modello di utilità
Modelli di utilità: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o
comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti di uso in genere,
(quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o
combinazioni di parti)
Requisiti:
- novità,
- originalità,
- applicabilità industriale
ma gli valutati in maniera meno rigida.
Oggetto: soltanto prodotti e non anche i procedimenti.
75. La LDA ha esteso al software la tutela assicurata alle opere
dell’ingegno di carattere creativo.
Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera e ha durata di
70 anni dalla morte dell’autore
E’ brevettabile il software che sia inserito nell’abito di un’invenzione, non il
software “in quanto tale”.
76. L’autore del software ha il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione,
permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore
con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione
e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la
riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi
modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie
dello stesso.
77. La LDA ha esteso la tutela giuridica prestata alle opere dell’ingegno alle banche
dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell'autore.
ll diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del
completamento della banca di dati e si estingue trascorsi
15 anni.
78. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o
autorizzare:
a) la riproduzione
permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra
modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale/copie della banca
di dati;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
79. Scorza Riccio & Partners
Via dei Barbieri, 6 – 00186 Roma
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