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Periodo dal 1 al 30 Novembre 2020
LE NOVITÀ(1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
NOVEMBRE 202O
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ......................................................................................................................... 4
Riconoscimento ruolo Regione Veneto per superamento criticità da contaminazione da sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
(Normativa Nazionale).............................................................................................................................. 4
Unicità gestione servizio idrico integrato (Giurisprudenza Nazionale)................................................... 4
Proroga concessioni acque minerali e termali (Giurisprudenza Nazionale).......................................... 5
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................... 7
Sanzioni per il Protocollo su accesso alle risorse genetiche (Normativa Nazionale) ............................. 7
ARIA............................................................................................................................................................... 8
Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione (Normativa Nazionale) ..................... 8
Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in
determinate zone e agglomerati italiani (Giurisprudenza Comunitaria)............................................... 8
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 18
Valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore
o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione (Normativa
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 18
Quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell’ambito del sistema di scambio delle quote
di emissioni dell’UE (Normativa Comunitaria) ...................................................................................... 18
ENERGIA ...................................................................................................................................................... 19
Contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale).................................................. 19
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 20
Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione (Normativa Nazionale) ................... 20
Attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 20
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE............................................................................................................. 22
Regolamento accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni della UE (Normativa
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 22
MARE........................................................................................................................................................... 23
Riduzione aliquote imposte per rifornire energia elettrica a navi in porto (Normativa Comunitaria) 23
MOBILITÀ SOSTENIBILE .............................................................................................................................. 24
Vigilanza UE a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (Normativa
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 24
TESTO REGOLAMENTO : ......................................................................................................................... 24
Regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................................ 24
Metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici (Normativa Comunitaria)............................... 24
Riduzione aliquote imposte per rifornire energia elettrica a navi in porto (Normativa Comunitaria) 24
PROTEZIONE CIVILE..................................................................................................................................... 26
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (Normativa Nazionale)26
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE................................................................................................................... 27
Agenzia europea dell’ambiente — Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2019 (Normativa
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 27
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 28
Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del
tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEF) (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 28
Statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e
compostabili (Normativa Nazionale) ..................................................................................................... 29
Sanzione a Corepla per abuso di posizione dominante nel recupero di imballaggi plastici in pet
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 29
Nuovo elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria).................. 29
Attuazione Direttive su veicoli fuori uso (Normativa Nazionale) ......................................................... 29
SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 30
Finanziamento di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 30
Agenzia UE sostanze chimiche : Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2019 (Normativa
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 30
VIGILANZA E ILLECITI AMBIENTALI............................................................................................................. 31
Reati contravvenzionali in materia ambientale - Ipotesi di estinzione del reato (Giurisprudenza
Nazionale) ............................................................................................................................................... 31
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Riconoscimento ruolo Regione Veneto per superamento criticità da contaminazione da sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e
Padova (Normativa Nazionale)
Con Ordinanza 11 Novembre 2020 del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri La Regione Veneto é individuata quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione dello stato di emergenza
dalla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)delle falde idriche nei territori delle
Province di Vicenza, Verona e Padova.
TESTO ORDINANZA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-11-21&atto.codiceRedazionale=20A06318&elenco30giorni=false
Unicità gestione servizio idrico integrato (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale sentenza n°231/2020 è intervenuta nel giudizio di costituzionalità su una
norma della Regione Sicilia in relazione al principio di unicità nella gestione del servizio idrico.
La questione parte dalla decisione del TAR di rimettere alla Corte Costituzionale la decisione sulla
costituzionalità di una norma di detta Regione. In particolare il rimettente lamenta la violazione
del principio di unicità della gestione del servizio idrico, sancito dagli artt. 147 e 149-bis cod.
ambiente, in quanto preordinato alla tutela della concorrenza. L’accoglimento della censura
presuppone, dunque, per un verso, l’accertamento dell’effettivo contrasto fra le norme censurate
e tale principio e, per l’altro, la verifica dell’attinenza delle norme interposte invocate alla materia
«tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale.
Secondo la sentenza qui esaminata
1. Sotto il primo profilo, è indubbio che le norme censurate impongono la gestione diretta
comunale del SII, sia pure con riferimento solo ad alcuni comuni (quelli nel cui territorio era
ancora operante la gestione EAS). Si tratta di una gestione imposta «sino alla piena
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale
11 agosto 2015, n. 19», cioè fino all’affidamento del SII al gestore unico d’ambito, e
dunque per un periodo di tempo in teoria limitato ma in concreto indeterminato e
potenzialmente esteso. Così disponendo, l’art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n.
16 del 2017 si pone in contrasto con le previsioni dell’art. 147, commi 2, lettera b), e 2-bis,
cod. ambiente, che rispettivamente sanciscono il principio di unicità della gestione del SII
nell’ambito territoriale ottimale e indicano i casi in cui sono consentite le gestioni comunali
autonome, così escludendo la possibilità che altre gestioni comunali permangano. Per la
stessa ragione, la disciplina della cui costituzionalità il TAR rimettente dubita viola anche
l’art. 149-bis, comma 1, cod. ambiente, che ribadisce il principio di unicità della gestione
del SII nell’ambito territoriale ottimale. A conforto delle conclusioni di fondatezza della
lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è il caso di richiamare
inoltre, pur trattandosi di parametro non invocato dal rimettente, l’art. 172 cod. ambiente,
che, regolando le «Gestioni esistenti», prescrive l’avvio della procedura di affidamento del
SII al gestore unico d’ambito entro il 30 settembre 2015 e prevede poteri sostitutivi del
Presidente della Regione e, se del caso, del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Sotto il secondo profilo, tutte le menzionate norme statali sono ascrivibili alla «tutela della
concorrenza» in base a un indirizzo costante di questa Corte secondo cui «devono essere
ricondotte “ai titoli di competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.,
sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n.
29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al
soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187
e n. 128 del 2011, n. 325 del 2010), con la precisazione, operata sempre con riguardo al
settore idrico, che le regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la
concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato (sentenza n. 307 del 2009)” (sentenza n. 93
del 2017)» (sentenza n. 65 del 2019), spettando allo Stato «la disciplina del regime dei
servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per
quelli connessi alla gestione unitaria del servizio» (sentenza n. 173 del 2017; nello stesso
senso, sentenze n. 65 del 2019 e n. 160 del 2016). In particolare, questa Corte «ha chiarito
che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle
risorse idriche, con l’assegnazione a un’unica Autorità preposta all’ambito delle funzioni di
organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è
ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della
concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della
gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del
2009)» (sentenza n. 93 del 2017). Queste conclusioni sono state confermate di recente con
la sentenza n. 16 del 2020, che, richiamando anch’essa la competenza legislativa statale in
tema di «tutela della concorrenza», ha dichiarato illegittima una legge regionale siciliana
che consentiva lo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale singolarmente per ciascun comune e non, come prescritto dalla normativa
statale, per ambiti territoriali minimi di dimensione sovracomunale.
In conclusione la Corte afferma che le norme censurate, violando i parametri interposti sopra
indicati, ledono la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza».
TESTO SENTENZA 231/2020 :
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=231
Proroga concessioni acque minerali e termali (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 233/2020 è intervenuta sulla legittimità costituzionale di
una legge regionale di proroga delle concessioni di derivazione per acque minerali e termali.
Secondo la sentenza qui in esame in applicazione dei principi del diritto europeo in materia, la
Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che il rinnovo o la proroga automatica delle
concessioni del demanio marittimo (da ultimo, sentenza n. 1 del 2019) e, per quanto qui di
interesse, delle acque termominerali (sentenza n. 117 del 2015), viola l’art. 117, primo comma,
Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di
stabilimento e di tutela della concorrenza, dal momento che altri possibili operatori non avrebbero
la possibilità, alla scadenza della concessione, di concorrere per la gestione se non nel caso in cui il
vecchio gestore non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.
Non è sufficiente ad evitare la declaratoria di illegittimità costituzionale la durata limitata,
circoscritta a soli 6 mesi, della proroga disposta dal legislatore regionale. Deve essere sottolineato,
infatti, che questa ulteriore dilazione del termine si è aggiunta a una precedente proroga
semestrale, consolidando nel tempo l’assetto concessorio “in deroga”. I principi garantiti dalla
normativa interna e sovranazionale possono risultare compromessi da una pluralità di proroghe
che, anche se di breve durata, realizzino sommandosi tra di loro un’alterazione del mercato,
ostacolando, senza soluzione di continuità, l’accesso al settore di nuovi operatori.
In tal senso, la proroga, anche se di breve durata, è pur sempre un elemento che evidenzia la
volontà regionale di “non aggiornare in senso concorrenziale” la propria disciplina.
Di qui, dunque, l’accoglimento della questione con riferimento ai parametri del 117, primo e
secondo comma, lettera e), Cost., con assorbimento della dedotta violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost.
TESTO SENTENZA 233/2020 :
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=233
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Sanzioni per il Protocollo su accesso alle risorse genetiche (Normativa Nazionale)
Con il DLgs 153/2020 è stata approvata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya (3)
relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti
dalla loro utilizzazione nella UE.
In particolare il DLgs reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli
articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya,
relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti
dalla loro utilizzazione nella UE.
Secondo detto Regolamento 511/2014 si intende per:
- “utilizzazione delle risorse genetiche»: le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione
genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della
biotecnologia come definita all’articolo 2 della Convenzione;”
- “«utilizzatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza risorse genetiche o
conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;”.
TESTO DLGS 153/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-11-16&atto.codiceRedazionale=20G00172&elenco30giorni=false
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511
3
https://www.minambiente.it/pagina/protocollo-di-nagoya-abs
ARIA
Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione (Normativa Nazionale)
Il comma da 1 dell’articolo 4 della legge 141/2019 (4) prevede il finanziamento di un programma
sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo
medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e
di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane.
Il Decreto Ministero Ambiente 9 ottobre 2020 definisce le modalità per la progettazione di messa
a dimora di alberi negli ambiti delle città metropolitane tenendo conto, quali criteri di selezione,
in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di
fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 (5), di cui si riporta in allegato 1 l'elenco dei comuni interessati.
TESTO DECRETO 9/10/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-11-11&atto.codiceRedazionale=20A06097&elenco30giorni=false
Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in
determinate zone e agglomerati italiani (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia UE con sentenza10 novembre 2020 (causa C644-18) interviene sul ricorso
della la Commissione europea che chiede alla Corte di condannare la Repubblica italiana per
avere superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM10 (in
prosieguo: i «valori limite fissati per il PM10»), superamento che è tuttora in corso.
QUALI CONDIZIONI PER VERIFICARE L’INADEMPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008750 IN CASO DI
SUPERAMENTO DEI VALORI DI DEGLI INQUINANTI
Secondo la sentenza ricorda che la Corte ha già più volte sottolineato che il superamento dei valori
limite fissati per il PM10 nell’aria ambiente è di per sé sufficiente per poter accertare
l’inadempimento del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 (6)e
dell’allegato XI di quest’ultima [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15,
EU:C:2017:267, punto 69, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori
limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 68 e giurisprudenza ivi
citata].
I dati risultanti dalle relazioni annuali riguardanti la qualità dell’aria, presentati dalla Repubblica
italiana in forza dell’articolo 27 della direttiva 2008/50, mostrano che, dal 2008 al 2017 incluso, i
valori limite giornalieri e annuali fissati per il PM10 sono stati superati molto regolarmente nelle
zone citate dal ricorso della Commissione
4
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2019-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false
5
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=
1&art.codiceRedazionale=19G00125&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-
14&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=IT
La sistematicità dei superamenti dei valori limite del PM10
La Corte rileva che Per quanto riguarda, in particolare, il numero di superamenti del valore limite
giornaliero fissato per il PM10, da tali dati risulta che, nella quasi totalità delle 27 zone e
agglomerati interessati dal ricorso di cui trattasi, qualora il rispetto del numero massimo di 35
superamenti di detto valore sia eventualmente raggiunto in un anno determinato, tale anno è
sistematicamente preceduto e seguito da uno o più anni in cui si sono verificati superamenti
eccessivi di detto valore. In alcune zone, dopo un anno nel corso del quale il valore limite
giornaliero fissato per il PM10 non è stato superato più di 35 volte, il numero di superamenti può
arrivare al doppio del numero di superamenti constatati nel corso dell’ultimo anno in cui si sono
verificati superamenti eccessivi. Analogamente, per quanto riguarda i superamenti del valore
limite annuale fissato per il PM10, gli anni nel corso dei quali può eventualmente essere osservato
il rispetto di tale valore sono interrotti da anni di superamenti, dato che la concentrazione del
PM10, dopo l’anno in cui si è accertato detto rispetto, è talvolta, in diverse zone interessate, anche
più elevata che nel corso dell’ultimo anno in cui si può constatare un siffatto superamento. Non
solo ma dai dati sulla qualità dell’aria nelle zone interessate dal ricorso di cui trattasi per il 2017
risulta che, ad eccezione di due zone sul numero di 27 zone e agglomerati in questione, il valore
limite giornaliero fissato per il PM10 è stato nuovamente o sempre superato più di 35 volte nel
corso di tale anno e, per quanto riguarda quattro zone su nove interessate dal ricorso di cui
trattasi, il valore limite annuale fissato per il PM10 è stato nuovamente superato nel corso di tale
medesimo anno.
L’inadempimento sussiste anche se per alcuni anni non ci sia stato superamento dei valori limite
In tali circostanze, non può essere sufficiente, per impedire l’accertamento di un inadempimento
sistematico e continuato al combinato disposto dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 e
dell’allegato XI di quest’ultima, che i valori limite ivi considerati non siano stati superati nel corso
di taluni anni durante il periodo considerato dal ricorso. Infatti, come risulta dalla definizione
stessa del «valore limite» di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/50, quest’ultimo, al fine
di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo
insieme, deve essere conseguito entro un dato termine e non essere superato una volta raggiunto.
Orbene, per quanto riguarda il ricorso di cui trattasi, la Repubblica italiana avrebbe dovuto
rispettare i valori limite fissati in tali disposizioni dal 1º gennaio 2008.
Ne consegue, secondo la sentenza, che i superamenti così accertati devono essere considerati
continuati e sistematici, senza che la Commissione sia tenuta a fornire prove supplementari al
riguardo.
La tendenza al ribasso dei limiti non esclude l’inadempimento
Parimenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, secondo la Corte un
inadempimento può rimanere sistematico e costante nonostante un’eventuale tendenza parziale
al ribasso evidenziata dai dati raccolti, la quale non comporta tuttavia che tale Stato membro si
conformi ai valori limite al cui rispetto è tenuto [sentenze del 22 febbraio 2018,
Commissione/Polonia, C-336/16, EU:C:2018:94, punto 65, nonché del 30 aprile 2020,
Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata,
EU:C:2020:334, punto 70], come nel caso di specie.
La Direttiva non esclude l’inadempimento in caso di una mera riduzione progressiva delle
emissioni di PM10
Occorre altresì respingere l’argomento dedotto dalla Repubblica italiana secondo cui la direttiva
2008/50 prevedrebbe solo un obbligo di riduzione progressiva dei livelli di concentrazione di PM10
e, pertanto, il superamento dei valori limite fissati per il PM10 da questa stessa direttiva avrebbe
l’unico effetto di obbligare gli Stati membri ad adottare un piano per la qualità dell’aria.
Infatti, tale argomento non trova fondamento né nel testo di tale direttiva né nella giurisprudenza
della Corte citata al punto 71 della presente sentenza, la quale conferma che gli Stati membri sono
tenuti a conseguire il risultato perseguito dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e
dall’allegato XI di quest’ultima, che consiste nel non superare i valori limite fissati da tali
disposizioni. Una siffatta interpretazione lascerebbe peraltro la realizzazione dell’obiettivo di
tutela della salute umana, ricordato all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2008/50, alla sola
discrezionalità degli Stati membri, il che è contrario alle intenzioni del legislatore dell’Unione, quali
risultano dalla definizione stessa della nozione di «valore limite», esposta al punto 75 della
presente sentenza, che esige che il suo rispetto sia garantito entro un dato termine e poi
mantenuto. Inoltre, aderire ad un siffatto argomento si risolverebbe nel consentire a uno Stato
membro di sottrarsi al rispetto della scadenza imposta dal combinato disposto dell’articolo 13
della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI di quest’ultima, al fine di rispettare i valori limite fissati
per il PM10 a condizioni meno restrittive di quelle imposte dall’articolo 22 di detta direttiva, che è
l’unica disposizione che prevede espressamente la possibilità per uno Stato membro di essere
esentato da tale scadenza, e pregiudicherebbe pertanto l’effetto utile di dette disposizioni (v., per
analogia, sentenza del 19 novembre 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, punti da 42 a
44).
L’inadempimento non è escluso anche se i superamenti provengano da emissioni non imputabili
allo Stato membro salvo che siano concesse deroghe allo stesso secondo la vigente Direttiva
2008/50
La Repubblica italiana per esludere l’inadempimento afferma che il superamento dei valori limite
fissati per il PM10 non può essere imputato esclusivamente allo Stato membro interessato, dato
che, da una parte, la diversità delle fonti d’inquinamento dell’aria, alcune delle quali sarebbero
naturali, altre disciplinate dalle politiche dell’Unione, in particolare in materia di trasporti, di
energia e di agricoltura, riduce le possibilità per un solo Stato membro di intervenire su tali fonti e
di rispettare i valori limite fissati per il PM10 e, dall’altra, le zone e gli agglomerati in questione
presentano particolarità topografiche e climatiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione
delle sostanze inquinanti. Secondo tale Stato membro, l’inadempimento non può essere
dimostrato senza che la Commissione fornisca la prova dell’imputabilità esclusiva della violazione
contestata allo Stato membro interessato.
Secondo la Corte di Giustizia, nella sentenza qui esaminata, l’asserito inadempimento nel caso di
specie, occorre sottolineare, come risulta dai considerando 17 e 18 della direttiva 2008/50, che il
legislatore dell’Unione ha fissato i valori limite previsti da quest’ultima al fine di proteggere la
salute umana e l’ambiente, tenendo pienamente conto del fatto che gli inquinanti atmosferici
sono prodotti da molteplici fonti e attività e che le diverse politiche sia nazionali sia dell’Unione
possono avere un’incidenza al riguardo.
La direttiva prevede, da un lato, agli articoli 20 e 21, la possibilità per uno Stato membro di far
riconoscere, quali fonti d’inquinamento che contribuiscono al superamento dei valori limite
contestati, le fonti naturali e la sabbiatura o la salatura invernale delle strade. D’altra parte,
l’articolo 22, paragrafo 2, della stessa direttiva prevede le condizioni alle quali, a causa della
situazione particolare di una zona o di un agglomerato dovuta segnatamente alle caratteristiche di
dispersione del sito o alle condizioni climatiche avverse, l’esenzione temporanea dall’obbligo del
rispetto di detti valori può essere concessa dopo un esame che comprende altresì, come risulta dal
paragrafo 4 di detto articolo, la presa in considerazione degli effetti stimati delle misure nazionali e
quelle dell’Unione, esistenti e future.
Ne consegue che, nella misura in cui la Commissione fornisce informazioni che consentono di
stabilire che i valori limite giornalieri e annuali di cui all’articolo 13 della direttiva 2008/50, in
combinato disposto con l’allegato XI della stessa, sono stati superati nelle zone e negli agglomerati
interessati dal suo ricorso e per i periodi ivi indicati, uno Stato membro non può, senza che siano
state concesse le deroghe di cui alle disposizioni citate al punto precedente e secondo le
condizioni ivi previste, invocare tali circostanze per confutare l’imputabilità dell’inadempimento
contestato e sottrarsi così all’osservanza degli obblighi chiari ai quali è soggetto dal 1º gennaio
2005, in conformità, anzitutto, all’articolo 5 della direttiva 1999/30 e al suo allegato III e, quindi,
all’articolo 13 e all’allegato XI della direttiva 2008/50.
Una volta che, come nel caso di specie, tale costatazione è stata accertata, e in mancanza della
prova fornita dalla Repubblica italiana in merito all’esistenza di circostanze eccezionali le cui
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’uso della massima diligenza, è
irrilevante che l’inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro al quale è addebitabile,
dalla sua negligenza, oppure da difficoltà tecniche o strutturali cui quest’ultimo avrebbe dovuto far
fronte [v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia, C-68/11,
EU:C:2012:815, punti 63 e 64, e del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei
valori limite per il biossido di azoto), C-636/18, EU:C:2019:900, punto 42].
Non esclude l’inadempimento le emissioni dei veicoli disciplinate dalle norme UE perché a
prescindere da queste lo Stato membro hanno l’obbligo di rispettare i limiti della Direttiva
2008/50
Per quanto riguarda, in particolare, l’argomento della Repubblica italiana secondo cui le politiche
europee in materia di trasporti avrebbero contribuito al superamento dei valori limite fissati per il
PM10 in Italia, segnatamente in quanto esse non avrebbero tenuto conto delle emissioni di
biossido di azoto effettivamente prodotte dai veicoli, segnatamente dai veicoli a motore diesel,
occorre constatare che il ricorso per inadempimento di cui trattasi verte sui livelli di
concentrazione del PM10 e non su quelli di biossido di azoto. Inoltre, come la Corte ha già statuito,
oltre al fatto che i veicoli a motore soggetti alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 715/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a
motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e
all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171,
pag. 1) non sono l’unica causa delle emissioni di biossido di azoto, né del particolato PM10, le
norme dell’Unione applicabili all’omologazione dei veicoli a motore non esimono gli Stati membri
dall’obbligo di rispettare i valori limite stabiliti dalla direttiva 2008/50 sulla base delle conoscenze
scientifiche e dell’esperienza acquisita degli Stati membri, in modo da riflettere il livello ritenuto
appropriato dall’Unione e dagli Stati membri al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi
degli inquinanti atmosferici sulla salute umana e sull’ambiente in generale [v., in tal senso,
sentenza del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido
di azoto), C-636/18, EU:C:2019:900, punto 48].
Le caratteristiche meteo climatiche delle zone con superamenti non possono essere scusa per
rimuovere l’inadempimento
Le caratteristiche topografiche e climatiche delle zone e degli agglomerati interessati,
particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, non sono tali da esonerare lo Stato
membro interessato dalla responsabilità del superamento dei valori limite fissati per il PM10, ma,
al contrario, costituiscono fattori che, come risulta dall’allegato XV, parte A, punto 2, lettere c) e
d), della direttiva 2008/50, devono essere presi in considerazione nel contesto dei piani per la
qualità dell’aria che tale Stato membro deve, ai sensi dell’articolo 23 di tale direttiva, elaborare
per tali zone o agglomerati al fine di raggiungere il valore limite nell’ipotesi in cui tale valore sia
superato.
La mancata attuazione delle misure di competenza della UE non esime gli Stati membri da
rispettare i valori limite della Direttiva 2008/50
Quanto all’argomento secondo cui la Commissione avrebbe tardato ad adottare le misure
necessarie alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2008/50, occorre constatare che esso
non è nemmeno tale da esimere la Repubblica italiana da responsabilità per il mancato rispetto
degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, in
combinato disposto con l’allegato XI di quest’ultima [sentenza del 24 ottobre 2019,
Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto), C-636/18,
EU:C:2019:900, punto 47].
La scusa del margine di tolleranza nei superamenti degli inquinanti per evitare l’inadempimento
deve essere legata a situazioni particolari sottoposte a notifica alla Commissione da parte degli
Stati secondo le procedure della Direttiva 2008/50
Per quanto riguarda l’argomento relativo alla portata del riferimento al «margine di tolleranza», di
cui agli articoli 13, 22 e 23 della direttiva 2008/50 nonché al suo allegato XI, secondo il quale il
rispetto dei valori limite di concentrazione deve sempre includere tale margine di tolleranza,
cosicché sussisterebbe un’infrazione a tale direttiva solo se è dimostrato che il superamento
eccede tale margine, occorre constatare che, conformemente al tenore letterale dell’articolo 2,
punto 7, di detta direttiva, un «margine di tolleranza» costituisce la percentuale di tolleranza del
valore limite consentita «alle condizioni stabilite dalla [direttiva 2008/50]». Orbene, l’applicazione
di un tale margine vale solo nelle due ipotesi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 22 di detta
direttiva, come espressamente enunciato al paragrafo 3 del medesimo articolo. I paragrafi 1 e 2
dell’articolo 22 della direttiva 2008/50 consentono, rispettivamente, di rinviare di cinque anni il
termine per conformarsi ai valori limite per il biossido di azoto o il benzene o di sospendere fino
all’11 giugno 2011 l’obbligo di applicare i valori limite per il PM10, quali risultano dall’allegato XI di
detta direttiva, a causa della situazione specifica della zona interessata. In entrambi i casi, il
paragrafo 4 di tale articolo 22 impone agli Stati membri di inviare una notifica in tal senso alla
Commissione, corredata in ogni caso di un piano per la qualità dell’aria, e dispone che «le
condizioni per l’applicazione [di tali paragrafi 1 o 2] sono considerate soddisfatte» soltanto se la
Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricezione di tale notifica.
Pertanto, è solo in assenza di obiezioni da parte della Commissione, prevista dall’articolo 22,
paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, entro il termine di nove mesi a decorrere dalla
notifica prevista da detta disposizione, che un margine di tolleranza può essere concesso ad uno
Stato membro. Inoltre, per quanto riguarda le concentrazioni di PM10, un siffatto margine di
tolleranza costituiva, in ogni caso, una misura transitoria che poteva essere applicata solo fino
all’11 giugno 2011, come risulta dal tenore letterale dell’articolo 22, paragrafo 2, di detta direttiva.
Tale disposizione, pertanto, non produce più alcun effetto giuridico.
Conclude sul punto la sentenza occorre constatare che alla Repubblica italiana non è stato
concesso alcun margine di tolleranza ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 3 e 4, della direttiva
2008/50, cosicché neppure tale argomento, dedotto dalla Repubblica italiana, può essere accolto.
Per realizzare l’inadempimento il superamento dei valori limite deve avvenire nelle zone e non in
tutto il territorio nazionale
Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana secondo cui, da un lato, il fatto che solo
il 17% dell’intero territorio nazionale sia oggetto delle contestazioni sollevate dalla Commissione, il
che escluderebbe di per sé la violazione dell’articolo 13 di tale direttiva, concepibile solo se i valori
limite previsti per il PM10 sono superati su tutto il territorio nazionale, e, dall’altro, le differenze di
valori registrate tra le stazioni di rilevamento nell’ambito di una medesima area, diversamente da
quanto ritenuto dalla Commissione, assumono rilievo, si deve ritenere che il superamento dei
valori limite fissati per il PM10, anche in un’unica area, sia di per sé sufficiente a dimostrare una
violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, in combinato disposto con
l’allegato XI della stessa [sentenza del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei
valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 72 e giurisprudenza ivi
citata].
La violazione di dette disposizioni è esaminata in tale contesto a livello delle zone e degli
agglomerati, dovendo il superamento essere analizzato per ciascuna zona o agglomerato sulla
base delle rilevazioni effettuate da ogni stazione di rilevamento. La Corte ha ritenuto, al riguardo,
che gli articoli 13, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 debbano essere
interpretati alla luce del regime generale e della finalità della normativa di cui tali disposizioni
fanno parte, nel senso che, per stabilire che un valore limite stabilito nell’allegato XI di tale
direttiva è stato superato rispetto alla media calcolata per anno civile, è sufficiente che un livello di
inquinamento superiore a tale valore sia misurato presso un singolo punto di campionamento
[sentenze del 26 giugno 2019, Craeynest e a., C-723/17, EU:C:2019:533, punti 60, 66 e 68, nonché
del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18,
non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 73]. Pertanto, da questa giurisprudenza risulta che non
esiste una soglia «de minimis» per quanto riguarda il numero di zone nelle quali può essere
constatato un superamento, o relativo al numero di stazioni di rilevamento di una determinata
zona per le quali sono registrati superamenti [sentenza del 30 aprile 2020, Commissione/Romania
(Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 74].
Inoltre, dal fascicolo risulta che, nelle zone interessate dal ricorso di cui trattasi, si trovano i più
grandi agglomerati d’Italia, i quali contano diverse decine di milioni di abitanti. Ignorare tale
circostanza si risolverebbe nel violare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/50, segnatamente
quello della protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso.
RELATIVAMENTE ALLA NECESSITA’ CHE IL PERIODO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE SIA IL
PIU BREVE POSSIBILE
Significato articolo 23 paragrafo 1 Direttiva 2008/50
La Corte di Giustizia ricorda che all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva
2008/50 risulta che, qualora il superamento dei valori limite per le PM10 abbia luogo dopo il
termine previsto per il loro raggiungimento, lo Stato membro interessato è tenuto a predisporre
un piano per la qualità dell’aria che soddisfi taluni requisiti.
n tal senso, detto piano deve stabilire misure appropriate affinché il periodo di superamento dei
valori limite sia il più breve possibile e può inoltre includere misure specifiche volte a tutelare
gruppi sensibili di popolazione, compresi segnatamente i bambini. Inoltre, ai sensi dell’articolo 23,
paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2008/50, tale piano deve contenere almeno le
informazioni di cui all’allegato XV, punto A, di tale direttiva e può includere misure a norma
dell’articolo 24 di quest’ultima. Detto piano deve essere, inoltre, comunicato alla Commissione
senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo
superamento.
Come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva
2008/50 ha portata generale, dato che si applica, senza limiti di tempo, ai superamenti di qualsiasi
valore limite di inquinante fissato da tale direttiva, dopo il termine previsto per la sua
applicazione, indipendentemente dal fatto che sia fissato da detta direttiva o dalla Commissione in
forza dell’articolo 22 di quest’ultima [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15,
EU:C:2017:267, punto 104, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori
limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 114 e giurisprudenza ivi
citata].
La necessità di valutare caso per caso il parametro del “più breve tempo possibile”
L’articolo 23 della direttiva 2008/50 stabilisce un nesso diretto tra, da un lato, il superamento dei
valori limite fissati per il PM10, come stabilito dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50
in combinato disposto con l’allegato XI della stessa e, dall’altro, la predisposizione di piani per la
qualità dell’aria [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, UE:C:2017:267,
punto 83, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le
PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 115 e giurisprudenza ivi citata].
Tali piani possono essere predisposti solo sulla base dell’equilibrio tra l’obiettivo della riduzione
del rischio di inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco [sentenze del 5 aprile
2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 106, e del 30 aprile 2020,
Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata,
EU:C:2020:334, punto 116 e giurisprudenza ivi citata].
Pertanto, il fatto che uno Stato membro superi i valori limite fissati per il PM10 non è sufficiente,
di per sé, per ritenere che tale Stato membro sia venuto meno agli obblighi previsti dall’articolo
23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 [sentenze del 5 aprile 2017,
Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 107, nonché del 30 aprile 2020,
Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata,
EU:C:2020:334, punto 117 e giurisprudenza ivi citata].
Tuttavia, dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 risulta che,
sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine di manovra per la determinazione delle
misure da adottare, queste ultime devono, in ogni caso, consentire che il periodo di superamento
dei valori limite sia il più breve possibile [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria,
C-488/15, EU:C:2017:267, punto 109, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento
dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 118 e
giurisprudenza ivi citata].
In tali circostanze, occorre verificare, mediante un’analisi caso per caso, se i piani per la qualità
dell’aria predisposti dallo Stato membro interessato siano conformi all’articolo 23, paragrafo 1,
secondo comma, della direttiva 2008/50 [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria,
C-488/15, EU:C:2017:267, punto 108, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento
dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 119 e
giurisprudenza ivi citata].
Il mancato rispetto da parte della Repubblica Italiana del parametro “più breve tempo possibile”
Secondo la Corte di Giustizia nella sentenza qui esaminata l’obbligo di predisporre, in caso di
superamento dei valori limite previsti dalla direttiva 2008/50, piani per la qualità dell’aria
contenenti misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile grava
sullo Stato membro interessato dall’11 giugno 2010. Poiché siffatti superamenti erano già stati
constatati in tale data o addirittura prima di quest’ultima nella quasi totalità delle zone e degli
agglomerati interessati dal ricorso di cui trattasi e, in ogni caso, almeno in una zona o agglomerato
rientrante in ciascun piano regionale per la qualità dell’aria presentato nell’ambito del
procedimento per inadempimento di cui trattasi a partire da tale data, la Repubblica italiana, che
doveva mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva 2008/50, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di quest’ultima, era tenuta
ad adottare e rendere esecutive il più rapidamente possibile misure appropriate, conformemente
all’articolo 23, paragrafo 1, di quest’ultima.
Orbene, dagli elementi del fascicolo risulta, in primo luogo, che il piano per la qualità dell’aria per
la Regione Sicilia è stato adottato il 18 luglio 2018, ossia dopo la data di scadenza del termine
impartito nel parere motivato fissato al 28 giugno 2017, come confermato dalla Repubblica
italiana nel suo controricorso, mentre sono stati constatati superamenti del valore limite
giornaliero fissato per il PM10 in una zona appartenente a tale regione dal 2008. Per quanto
riguarda le altre regioni nelle quali rientrano le zone e gli agglomerati interessati previsti dal
ricorso di cui trattasi, si può dedurre da tali elementi che, al momento della scadenza di detto
termine, la Repubblica italiana ha effettivamente adottato piani per la qualità dell’aria nonché
diverse misure destinate a migliorarne la qualità.
In secondo luogo, occorre sottolineare che, in virtù dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo comma,
della direttiva 2008/50, i piani relativi alla qualità dell’aria devono contenere almeno le
informazioni di cui all’allegato XV, punto A, di detta direttiva. Orbene, dai dati contenuti nel
fascicolo risulta che i piani regionali per l’Umbria, il Lazio, la Campania e la Puglia non contengono
indicazioni sul termine previsto per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla qualità dell’aria.
Inoltre, per quanto riguarda numerose misure menzionate dalla Repubblica italiana, tali dati non
consentono sempre di stabilire se riguardino le zone e gli agglomerati interessati dal ricorso di cui
trattasi, quale sia il loro scadenzario o il loro impatto sul miglioramento della qualità dell’aria
prevista.
In terzo luogo, per quanto riguarda i piani regionali che hanno previsto i termini per la
realizzazione degli obiettivi relativi alla qualità dell’aria, detti piani annunciano un periodo di
realizzazione che può protrarsi per più anni o talvolta addirittura per due decenni dopo l’entrata in
vigore dei valori limite fissati per il PM10. Infatti, per l’Emilia Romagna e la Toscana, il termine per
la realizzazione degli obiettivi relativi alla qualità dell’aria è stato stimato nel 2020, per il Veneto e
la Lombardia nel 2025 e per la Regione Piemonte nel 2030.
In quarto luogo, dall’esame del contenuto dei piani regionali relativi alla qualità dell’aria presentati
nell’ambito del procedimento per inadempimento di cui trattasi, che attestano, certamente, un
processo diretto a raggiungere i valori limite attualmente in corso nella Repubblica italiana, risulta
che le misure ivi previste, in particolare quelle intese a comportare cambiamenti strutturali
specificamente alla luce dei fattori principali di inquinamento nelle zone e negli agglomerati che
conoscono superamenti di detti valori limite dal 2008, sono state previste, per una grande
maggioranza di esse, solo in aggiornamenti recenti di detti piani e, pertanto, appena prima della
scadenza del termine di risposta al parere motivato, se non anche dopo la scadenza di detto
termine o sono ancora in corso di adozione e di pianificazione. Pertanto, non solo tali misure sono
state adottate almeno sei anni dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di prevedere misure
appropriate che consentano di porre fine a detti superamenti nel periodo più breve possibile, ma,
inoltre, spesso esse prevedono periodi di realizzazione particolarmente lunghi.
Quindi, afferma la Corte di Giustizia occorre rilevare che la Repubblica italiana non ha
manifestamente adottato in tempo utile misure appropriate che consentano di garantire che il
periodo di superamento dei valori limite fissati per il PM10 fosse il più breve possibile nelle zone e
negli agglomerati interessati. Pertanto, il superamento dei valori limite giornaliero e annuale fissati
per il PM10 è rimasto sistematico e continuato per almeno otto anni in dette zone, nonostante
l’obbligo incombente a tale Stato membro di adottare tutte le misure appropriate ed efficaci per
conformarsi al requisito secondo cui il periodo di superamento deve essere il più breve possibile.
Orbene, tale situazione dimostra di per sé, senza che sia necessario esaminare in modo più
dettagliato il contenuto dei piani per la qualità dell’aria predisposti dalla Repubblica italiana, che,
nel caso di specie, detto Stato membro non ha attuato misure appropriate ed efficaci affinché il
periodo di superamento dei valori limite per il PM10 fosse «il più breve possibile», ai sensi
dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 [v., in tal senso, sentenze del
5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 117, nonché del 30 aprile
2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non
pubblicata, EU:C:2020:334, punto 123 e giurisprudenza ivi citata].
I tempi di rientro dal superamento dei valori limite non possono corrispondere a durate eccessive
nonostante la Direttiva non stabilisca calendari specifici
Per quanto riguarda l’argomento addotto dalla Repubblica italiana secondo cui è indispensabile
che lo Stato membro interessato abbia ampi orizzonti temporali per consentire alle misure
previste nei singoli piani per la qualità dell’aria di produrre effetto, poiché la direttiva 2008/50 non
prevede un calendario predefinito al riguardo, si deve ritenere che tale considerazione non possa,
in ogni caso, giustificare un periodo particolarmente lungo per porre fine al superamento dei valori
limite, come quelli previsti nella presente causa, che devono essere valutati, in ogni caso, alla luce
dei riferimenti temporali previsti dalla direttiva 2008/50 per adempiere ai suoi obblighi, o, come
nella presente causa, tenendo conto della sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia
(C-68/11, EU:C:2012:815), e quindi il 1° gennaio 2008 per i valori limite fissati per il PM10 e l’11
giugno 2010 per l’adozione dei piani di qualità dell’aria, e dell’importanza degli obiettivi di
protezione della salute umana e dell’ambiente perseguiti da tale direttiva.
Occorre rilevare a tal riguardo che, secondo la formulazione stessa dell’articolo 23, paragrafo 1,
secondo comma, della direttiva 2008/50, l’adeguatezza delle misure previste in un piano per la
qualità dell’aria deve essere valutata in relazione alla capacità di tali misure di garantire che il
periodo di superamento sia «il più breve possibile», requisito che è più rigoroso di quello
applicabile in vigenza della direttiva 96/62, che si limitava ad imporre agli Stati membri di
adottare, «entro un termine ragionevole», misure volte a rendere la qualità dell’aria conforme ai
valori limite fissati per il PM10 (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria,
C-488/15, EU:C:2017:267, punti da 88 a 90).
E’ quindi in quest’ottica che l’articolo 23 della direttiva 2008/50 impone che, qualora sia stato
accertato un superamento dei valori limite fissati per il PM10, tale situazione dovrebbe condurre il
più rapidamente possibile lo Stato membro interessato non solo ad adottare, ma anche a dare
esecuzione a misure appropriate in un piano relativo alla qualità dell’aria, e il margine di manovra
di cui dispone tale Stato membro in caso di superamento di detti valori limite è dunque, in tale
contesto, limitato da tale requisito.
Le difficoltà socio economico e tradizionali locali non possono giustificare i tempi eccessivamente
lunghi di rientro nei valori degli inquinanti previsti dalla Direttiva 2008/50
Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana secondo cui i termini da essa fissati
sono pienamente adeguati all’ampiezza delle trasformazioni strutturali necessarie per porre fine ai
superamenti dei valori limite fissati per il PM10 nell’aria ambiente, ponendo in evidenza, in
particolare, difficoltà relative alla sfida socioeconomica e finanziaria degli investimenti da
realizzare e alle tradizioni locali, occorre ricordare che tale Stato membro deve dimostrare che le
difficoltà da esso invocate per porre fine ai superamenti dei valori limite fissati per il PM10
sarebbero idonee a escludere che sarebbe stato possibile stabilire termini più brevi (v., in tal
senso, sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia, C-336/16, EU:C:2018:94, punto 101).
Orbene, la Corte ha già dichiarato, rispondendo ad argomenti del tutto simili a quelli invocati dalla
Repubblica italiana nella specie, che difficoltà strutturali, connesse alla sfida socioeconomica e
finanziaria dei vasti investimenti da realizzare, non rivestivano, di per sé, carattere eccezionale e
non erano idonee a escludere che sarebbe stato possibile stabilire termini più brevi [v., in tal
senso, sentenze del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il
biossido di azoto), C-636/18, EU:C:2019:900, punto 85, e, per analogia, del 22 febbraio 2018,
Commissione/Polonia, C-336/16, EU:C:2018:94, punto101]. Non può ragionarsi diversamente per
le tradizioni locali.
Occorre parimenti respingere, in tale contesto, alla luce di quanto suesposto, l’argomentazione
della Repubblica italiana fondata sui principi di proporzionalità, di sussidiarietà e di equilibrio tra
gli interessi pubblici e gli interessi privati, che, a suo avviso, consentirebbero di autorizzare
proroghe, anche di un periodo molto lungo, quanto al rispetto dei valori limite previsti dalla
direttiva 2008/50. La Corte ha già precisato che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di detta
direttiva, i piani per la qualità dell’aria devono essere predisposti solo sulla base del principio
dell’equilibrio tra l’obiettivo della riduzione del rischio di inquinamento e i diversi interessi pubblici
e privati in gioco [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15,
EU:C:2017:267, punto 106, e del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori
limite per il biossido di azoto), C-636/18, EU:C:2019:900, punto 79].
Se è vero che detto articolo 23, paragrafo 1, non può quindi esigere, in caso di superamento dei
valori limite previsti dalla direttiva 2008/50, che le misure adottate da uno Stato membro in
applicazione di tale equilibrio garantiscano il rispetto immediato di tali valori limite affinché
possano essere considerate appropriate, da ciò non deriva tuttavia che, interpretato alla luce di
detto principio, tale articolo 23, paragrafo 1, possa costituire un’ipotesi aggiuntiva di proroga
generale, se del caso, sine die, del termine per rispettare tali valori, che mirano a proteggere la
salute umana, dato che l’articolo 22 di detta direttiva, come è stato rilevato al punto 81 della
presente sentenza, è l’unica disposizione che prevede una possibilità di prorogare detto termine.
Alla luce di tutto quanto precede, si deve constatare che gli argomenti dedotti dalla Repubblica
italiana non possono, in quanto tali, giustificare lunghi periodi per porre fine ai superamenti dei
valori limite constatati alla luce dell’obbligo diretto a garantire che il periodo di superamento sia il
più breve possibile.
TESTO SENTENZA:
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-644/18
EFFETTO SERRA
Valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore
o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione (Normativa
Comunitaria)
Il Regolamento (UE) n. 517/2014 (7) all’articolo 16 prevede che entro il 31 ottobre 2014 la
Commissione, mediante atti di esecuzione, determina per ogni produttore e per ogni importatore
che ha comunicato i dati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006, un valore di
riferimento sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o
l’importatore hanno comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012. I valori di
riferimento sono calcolati conformemente all’allegato V del presente regolamento. In particolare il
paragrafo 3 di detto articolo 16 recita Entro il 31 ottobre 2017 e in seguito ogni tre anni, la
Commissione ricalcola i valori di riferimento per i produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e
2 del presente articolo sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi
legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo quanto comunicato
ai sensi dell’articolo 19 per gli anni disponibili. La Commissione fissa tali valori di riferimento
mediante atti di esecuzione.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1604 della Commissione del 23 ottobre 2020 si sono
determinati sui gas fluorurati a effetto serra, i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio
2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in
commercio idrofluorocarburi nell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2015
TESTO DECISIONE:
L_2020364IT.01000101.xml (europa.eu)
Quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell’ambito del sistema di scambio delle quote
di emissioni dell’UE (Normativa Comunitaria)
Secondo l’articolo 9 della Direttiva 2003/87/CE (8) il quantitativo comunitario di quote rilasciate
ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del
periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all’1,74 % rispetto al
quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle
decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al
2012. La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo comunitario assoluto di
quote per il 2013, basato sulle quote totali che sono state o saranno rilasciate dagli Stati membri
conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il
periodo dal 2008 al 2012.
Con Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione del 16 novembre 2020 si è stabilito che per il
2021 il quantitativo unionale di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, ammonta a
1 571 583 007.
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1722&from=IT
7
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_517_16_04_2014.pdf
8
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/ASTE%20CO2/NORMATIVA/_140430_DI
R_ETS_2003-87-CE_IT_CONSOLIDATA.pdf
ENERGIA
Contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale)
La legge 13 ottobre 2020, n. 126 (9) all’articolo 47 ha introdotto il comma 29-bis all’articolo 1
della legge 160/2019 (10) disponendo l'incremento - nel limite massimo di 500 milioni di euro -
delle risorse da assegnare ai comuni destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della
popolazione residente al 1° gennaio 2018.
Con Decreto Ministero Interno del 11 novembre 2020 sono definiti più precisamente le tipologie
di interventi da finanziare :
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi
per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
I contributi aggiuntivi previsti dal suddetto comma 29-bis sono attribuiti, in base alla quota
stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al
precedente decreto del 30 gennaio 2020 (11).
Il comune beneficiario del contributo é tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che
nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate. In caso di mancato rispetto del
termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale
utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con
successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.
TESTO DECRETO 11 NOVEMBRE 2020 :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-11-20&atto.codiceRedazionale=20A06266&elenco30giorni=false
9
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05541/sg
10
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-
30&atto.codiceRedazionale=19G00165&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
11
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-02-07&atto.codiceRedazionale=20A00772&elenco30giorni=false
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione (Normativa Nazionale)
Il comma da 1 dell’articolo 4 della legge 141/2019 (12) prevede il finanziamento di un programma
sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo
medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e
di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane.
Il Decreto Ministero Ambiente 9 ottobre 2020 definisce le modalità per la progettazione di messa
a dimora di alberi negli ambiti delle città metropolitane tenendo conto, quali criteri di selezione,
in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di
fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 (13), di cui si riporta in allegato 1 l'elenco dei comuni interessati.
TESTO DECRETO 9/10/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-11-11&atto.codiceRedazionale=20A06097&elenco30giorni=false
Attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» (Normativa Nazionale)
Il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui al comma 437 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (14), teso alla rigenerazione, in un'ottica di innovazione e
sostenibilità (green), di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non
dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale.
Con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 Settembre 2020 sono state approvate
procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione
dei finanziamenti per l'attuazione di detto Programma.
Il Decreto definisce 5 linee di azione per attuare il Programma :
a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale e
incremento dello stesso;
b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione
del tessuto urbano e socioeconomico e all'uso temporaneo;
c. miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e
delle infrastrutture urbano-locali;
d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando
la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di
operazioni di densificazione;
12
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2019-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false
13
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=
1&art.codiceRedazionale=19G00125&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-
14&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
14
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArtic
olo=0&art.codiceRedazionale=19G00165&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPu
bblicazioneGazzetta=2019-12-30&art.progressivo=5#art
e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e
welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all'autocostruzione.
TESTO DECRETO 16/9/2020 :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-11-16&atto.codiceRedazionale=20A06209&elenco30giorni=false
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Regolamento accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni della UE (Normativa
Comunitaria)
Con Decisione 18/2020 il Comitato delle Regioni della UE (15
) si sono fissate le regole affinchè yutti
i cittadini dell’Unione e tutte le persone fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale
in uno Stato membro possano esercitare il diritto di accedere ai documenti del Comitato delle
regioni («il Comitato»), nel rispetto dei principi, le condizioni e le limitazioni di cui al regolamento
(CE) n. 1049/2001.
TESTO DECISIONE 18/2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020Q1120(01)&from=IT
15
https://cor.europa.eu/it
MARE
Riduzione aliquote imposte per rifornire energia elettrica a navi in porto (Normativa Comunitaria)
La Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (16) ristruttura il quadro comunitario per la tassazione
dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare l’articolo 19 di detta Direttiva prevede che il
Consiglio dei Ministeri UE, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può
autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni sulla tassazione in base a
considerazioni politiche specifiche.
Con la Decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio, la Svezia era già stata autorizzata ad
applicare fino al 25 giugno 2020 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita
direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in
conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
Con lettera del 15 agosto 2019 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare
sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma
dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno fornito ulteriori informazioni
con lettera del 1o aprile 2020.
Con l’aliquota ridotta di imposta che intende applicare, la Svezia mira a continuare a promuovere
l’uso di energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di tale tipo di energia elettrica è
considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno
di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker.
Con Decisione di esecuzione (UE) 2020/1674 del Consiglio del 29 ottobre 2020 si autorizza la Svezia
ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi
ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni
private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo
10 della direttiva 2003/96/CE.
TESTO DECISIONE 2020/1674 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1674&from=IT
16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0096
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Vigilanza UE a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (Normativa
Comunitaria)
TESTO REGOLAMENTO :
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3AFULL
Regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici
(Normativa Comunitaria)
La Decisione (UE) 2020/1637 del Consiglio del 3 novembre 2020 che alla 182a sessione del Forum
mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli la UE appoggerà la proposta
di un regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1637&from=IT
Metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici (Normativa Comunitaria)
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1714 della Commissione del 16 novembre 2020 si sono
modificate due Decisioni precedenti per quanto riguarda il metodo di prova di determinati veicoli
ibridi elettrici non a ricarica esterna e per tenere conto dell’uso di combustibili alternativi e per
quanto riguarda le luci di posizione posteriori
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1714&from=IT
Riduzione aliquote imposte per rifornire energia elettrica a navi in porto (Normativa Comunitaria)
La Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (17) ristruttura il quadro comunitario per la tassazione
dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare l’articolo 19 di detta Direttiva prevede che il
Consiglio dei Ministeri UE, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può
autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni sulla tassazione in base a
considerazioni politiche specifiche.
Con la Decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio, la Svezia era già stata autorizzata ad
applicare fino al 25 giugno 2020 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita
direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in
conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
Con lettera del 15 agosto 2019 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare
sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma
dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno fornito ulteriori informazioni
con lettera del 1o aprile 2020.
Con l’aliquota ridotta di imposta che intende applicare, la Svezia mira a continuare a promuovere
l’uso di energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di tale tipo di energia elettrica è
considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno
di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker.
17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0096
Con Decisione di esecuzione (UE) 2020/1674 del Consiglio del 29 ottobre 2020 si autorizza la Svezia
ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi
ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni
private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo
10 della direttiva 2003/96/CE.
TESTO DECISIONE 2020/1674 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1674&from=IT
PROTEZIONE CIVILE
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (Normativa Nazionale)
Con DPCM 16 settembre 2020 sono stati definite composizione e modalità di funzionamento della
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di
consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile secondo l’articolo 20 del
DLgs 1/2018 (18).
La Commissione si articola in un Ufficio di Presidenza e in quattro settori inerenti alle diverse
tipologie di rischio, di seguito elencate: settore rischi sismico e da maremoto; settore rischio
vulcanico; settore rischi idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit
idrico e da incendi boschivi; settore rischi antropici e tecnologici (chimico, nucleare,
radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro
incontrollato di oggetti e detriti spaziali).
TESTO DPCM :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-11-19&atto.codiceRedazionale=20A05643&elenco30giorni=false
18
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/22/18G00011/sg
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Agenzia europea dell’ambiente — Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2019 (Normativa
Comunitaria)
TESTO DOCUMENTO:
EEA Annual Accounts for the year 2019 — European Environment Agency (europa.eu)
RIFIUTI
Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del
tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEF) (Normativa
Nazionale)
Con Decreto Ministero Economia del 21 ottobre 2020 sono approvate le specifiche tecniche
funzionali TARI-TEFA» di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto per
il versamento nel 2021:
1. l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
(comma 639 dell’articolo 1 della legge 147/2013 (19)
2. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani. (comma 668 articolo 1 legge 147/2013)
3. ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale,
riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il
controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, e'
istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
(comma 1 articolo 19 DLgs 504/1992 - 20)
Secondo il Decreto gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai comuni o, nel caso di TARI-
corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le
informazioni necessarie all'incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme
incassate di cui al presente decreto. I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti
affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle province e alle città
metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e
comunicati ai soggetti passivi.
TESTO DECRETO :
gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG
azzetta=2020-11-06&atto.codiceRedazionale=20A05962&elenco30giorni=false
19
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0147.htm#1.600
20
https://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/d_lgs_504_1992.pdf
Statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e
compostabili (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Ambiente 16 ottobre 2020 è approvato lo statuto del Consorzio nazionale
per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack)di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata conforme alle norme
armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 (21) da parte di organismi accreditati.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-11-14&atto.codiceRedazionale=20A06090&elenco30giorni=false
Sanzione a Corepla per abuso di posizione dominante nel recupero di imballaggi plastici in pet
(Normativa Nazionale)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che Corepla, il consorzio di
filiera della plastica che fa parte del sistema Conai, ha abusato della propria posizione dominante
nel mercato italiano dei servizi di avvio a riciclo e recupero degli imballaggi plastici in pet ad uso
alimentare (bottiglie di plastica per acqua e bibite), che vengono offerti ai produttori chiamati a
ottemperare agli obblighi ambientali. Per questo l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria di
oltre 27 milioni di euro dopo che, a ottobre 2019, aveva adottato misure cautelari per una
tempestiva eliminazione delle pretese esclusive di Corepla sui materiali rinvenienti dalla raccolta
differenziata urbana.
TESTO PROVVEDIMENTO :
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A531_chiusura%20istrutt%20+%20sanzione.pdf
Nuovo elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria)
L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 (22) impone agli armatori di garantire
che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi
inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell’articolo
16 di tale regolamento.
Con la Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione dell’11 novembre 2020 viene
sostituito l’allegato della Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 inserendo nuovi impianti di
riciclaggio autorizzati in vari Paesi della UE
TESTO DECISIONE 2020/1675 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1675&from=IT
Attuazione Direttive su veicoli fuori uso (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Ambiente 30 luglio 2020 modifica l’allegato II al DLgs 209/2003 relativo ai
materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dal comma 1 articolo 9 di detto
DLgs. Detto comma 1 prevede dal 1° luglio 2003 é vietata la produzione o l'immissione sul mercato
di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.
TESTO DECRETO :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-11-27&atto.codiceRedazionale=20A06469&elenco30giorni=false
21
https://www.reteimprese.it/arts_A1140B349
22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1257
SOSTANZE PERICOLOSE
Finanziamento di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto (Normativa
Nazionale)
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/2019 del
13 dicembre 2019 è stato emanato il bando relativo ai finanziamenti di cui al Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 276 del 25 novembre 2016, per la progettazione
degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e
alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile).
TESTO DECRETO:
https://www.minambiente.it/bandi/emanato-il-bando-relativo-ai-finanziamenti-la-
progettazione-degli-interventi-di-rimozione-dell
Agenzia UE sostanze chimiche : Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2019 (Normativa
Comunitaria)
TESTO RELAZIONE :
https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/financial-management-and-budgetary-
reporting/2020
VIGILANZA E ILLECITI AMBIENTALI
Reati contravvenzionali in materia ambientale - Ipotesi di estinzione del reato (Giurisprudenza
Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 238/2020 ha esaminato la questione di costituzionalità
sollevata, con ordinanza del 23 maggio 2016 del Giudice monocratico del Tribunale ordinario, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, relativamente all’art. 318-octies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la causa estintiva
contemplata nell’art. 318-septies cod. ambiente, non si applichi ai procedimenti penali in corso
alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta nel cod. ambiente dall’art. 1, comma
9, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente).
Secondo la sentenza la questione di costituzionalità non è fondata.
Le suddette disposizioni sulla cosiddetta oblazione amministrativa ambientale, in quanto
consentono l’estinzione del reato prima che il processo abbia inizio con l’esercizio dell’azione
penale, hanno anche una chiara valenza sostanziale, oltre che processuale, e costituiscono quindi
«disposizioni […] più favorevoli al reo», rilevanti nel regime ordinario della successione delle leggi
penali nel tempo (art. 2, quarto comma, cod. pen.).
La Corte si richiama alla sua giurisprudenza sul principio generale di retroattività della lex mitior,
secondo la quale (sentenza n. 236 del 2011): “l’ambito di operatività del principio di retroattività in
mitius non deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma va
esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso
stretto, incidono sul complessivo trattamento riservato al reo”. Il principio non si riferisce, dunque,
soltanto a quelle norme che concernono in senso stretto la pena, ma anche a quelle disposizioni
che incidono su discipline penali di natura sostanziale (sentenza n. 393 del 2006; in tal senso anche
le sentenze n. 455, n. 85 e n. 72 del 1998; ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 e n. 51 del 1999, n.
219 del 1997, n. 294 e n. 137 del 1996).
In altri termini secondo la Corte l’irretroattività in peius della legge penale costituisce un «valore
assoluto e inderogabile», la regola della retroattività in mitius della legge penale medesima «è
suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da
giustificazioni oggettivamente ragionevoli» (sentenza n. 236 del 2011).
Alla stregua di siffatti criteri di giudizio, possono rinvenirsi, nella disciplina transitoria contenuta
nella norma censurata, ragioni idonee a giustificare la inapplicabilità della nuova disciplina in
esame – e segnatamente della speciale causa estintiva del reato di cui all’art. 318-septies cod.
ambiente – ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l’azione penale alla data
della sua entrata in vigore.
L’evidenziato profilo sostanziale della nuova normativa si innesta indissolubilmente sulla
complessiva disciplina procedimentale, cadenzata diacronicamente nel momento in cui l’organo di
vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscono al contravventore le prescrizioni di ripristino
dell’integrità ambientale; poi in quello della verifica e del controllo dell’adempimento; e, infine, in
quello dell’ammissione alla speciale oblazione amministrativa ambientale e del pagamento della
somma così determinata.
Solo all’esito di tutto ciò il reato si estingue (art. 318-septies), sicché questa “disposizione più
favorevole”, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., presuppone necessariamente
l’applicabilità delle altre disposizioni procedimentali (artt. 318-bis e seguenti), le quali a loro volta
sono strutturalmente e logicamente condizionate al fatto che l’azione penale non sia stata già
esercitata e che si versi invece nella fase delle indagini preliminari, non essendo ipotizzabile una
regressione in tale fase.
Del resto, tali disposizioni hanno accolto in modo pressoché integrale il modello di estinzione delle
contravvenzioni previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), anche quanto alla norma transitoria, di cui all’art. 25,
comma 2, cod. ambiente, di contenuto identico a quello oggetto delle odierne censure.
Con specifico riferimento a tale disposizione, questa Corte (ordinanze n. 460 del 1999, n. 415 e n.
121 del 1998) ha affermato che «è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell’estinzione
del reato, contenuta nel capo II del d.lgs. n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da operare solo
all’interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata – in caso di adempimento alla
prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma
pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa – alla
richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e,
quindi, ad evitare l’esercizio dell’azione penale».
Tali considerazioni possono valere anche con riferimento alla presente questione di legittimità
costituzionale.
L’articolata procedura messa in campo per gli illeciti contravvenzionali previsti nel codice
dell’ambiente dalla legge di riforma del 2015, assegna fondamentale e preminente rilievo alle
prescrizioni imposte dall’organo competente, le quali sono impartite subito dopo l’accertamento
del reato contravvenzionale in danno dell’ambiente e devono essere adempiute nei termini come
esattamente fissati dallo stesso organo accertatore.
Il meccanismo delineato – che vede il PM intervenire alla fine, alternativamente per chiedere
l’archiviazione per estinzione del reato ove il contravventore abbia adempiuto alle prescrizioni e
versato la somma a titolo di oblazione in sede amministrativa, oppure, in caso di inadempimento,
per riprendere le indagini – si colloca necessariamente nella fase delle indagini preliminari.
È questa necessaria collocazione che assicura la realizzazione della finalità dell’istituto.
La previsione della speciale oblazione amministrativa ambientale mira infatti da una parte ad
assicurare, nell’immediatezza dell’accertamento della commissione dell’illecito, il ripristino della
situazione ambientale alterata, ponendo tale onere a carico del contravventore. Ed al contempo è
orientata a perseguire un effetto deflattivo perché la definizione del procedimento in sede
amministrativa evita la celebrazione del processo, destinato a chiudersi con un decreto di
archiviazione, qualora le prescrizioni e il pagamento siano stati adempiuti.
Per tale ragione la mancata applicazione della più favorevole disposizione di cui all’art. 318-septies
cod. ambiente ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l’azione penale alla data
di entrata in vigore della disposizione stessa è pienamente ragionevole, non potendosi ipotizzare –
senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la norma – una
regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo
premiale suddetto con l’indicazione, ora per allora, di prescrizioni ad opera dell’organo di vigilanza
o della polizia giudiziaria.
Del resto, il contravventore che comunque abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose
del reato può avere comunque accesso all’oblazione prevista dall’art. 162-bis cod. pen.
In conclusione, deve ritenersi che l’art. 318-octies cod. ambiente, nella parte in cui prevede che la
causa estintiva contemplata nel precedente art. 318-septies non si applichi ai procedimenti penali
per i quali sia stata esercitata l’azione penale alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis del
medesimo codice, non si pone in contrasto con l’art. 3 Cost.
La questione sollevata dal Giudice monocratico del Tribunale di Marsala, va dichiarata, pertanto,
non fondata.
TESTO SENTENZA 238/2020 :
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=238

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  • 1. Periodo dal 1 al 30 Novembre 2020 LE NOVITÀ(1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI NOVEMBRE 202O A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
  • 2. Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ......................................................................................................................... 4 Riconoscimento ruolo Regione Veneto per superamento criticità da contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova (Normativa Nazionale).............................................................................................................................. 4 Unicità gestione servizio idrico integrato (Giurisprudenza Nazionale)................................................... 4 Proroga concessioni acque minerali e termali (Giurisprudenza Nazionale).......................................... 5 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................... 7 Sanzioni per il Protocollo su accesso alle risorse genetiche (Normativa Nazionale) ............................. 7 ARIA............................................................................................................................................................... 8 Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione (Normativa Nazionale) ..................... 8 Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani (Giurisprudenza Comunitaria)............................................... 8 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 18 Valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione (Normativa Comunitaria) ........................................................................................................................................... 18 Quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (Normativa Comunitaria) ...................................................................................... 18 ENERGIA ...................................................................................................................................................... 19 Contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale).................................................. 19 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 20 Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione (Normativa Nazionale) ................... 20 Attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 20 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE............................................................................................................. 22 Regolamento accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni della UE (Normativa Comunitaria) ........................................................................................................................................... 22 MARE........................................................................................................................................................... 23 Riduzione aliquote imposte per rifornire energia elettrica a navi in porto (Normativa Comunitaria) 23 MOBILITÀ SOSTENIBILE .............................................................................................................................. 24 Vigilanza UE a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (Normativa Comunitaria) ........................................................................................................................................... 24 TESTO REGOLAMENTO : ......................................................................................................................... 24 Regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (Normativa Comunitaria)........................................................................................................................ 24 Metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici (Normativa Comunitaria)............................... 24 Riduzione aliquote imposte per rifornire energia elettrica a navi in porto (Normativa Comunitaria) 24
  • 3. PROTEZIONE CIVILE..................................................................................................................................... 26 Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (Normativa Nazionale)26 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE................................................................................................................... 27 Agenzia europea dell’ambiente — Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2019 (Normativa Comunitaria) ........................................................................................................................................... 27 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 28 Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEF) (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 28 Statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili (Normativa Nazionale) ..................................................................................................... 29 Sanzione a Corepla per abuso di posizione dominante nel recupero di imballaggi plastici in pet (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 29 Nuovo elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria).................. 29 Attuazione Direttive su veicoli fuori uso (Normativa Nazionale) ......................................................... 29 SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 30 Finanziamento di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 30 Agenzia UE sostanze chimiche : Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2019 (Normativa Comunitaria) ........................................................................................................................................... 30 VIGILANZA E ILLECITI AMBIENTALI............................................................................................................. 31 Reati contravvenzionali in materia ambientale - Ipotesi di estinzione del reato (Giurisprudenza Nazionale) ............................................................................................................................................... 31
  • 4. ACQUE TUTELA E GESTIONE Riconoscimento ruolo Regione Veneto per superamento criticità da contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova (Normativa Nazionale) Con Ordinanza 11 Novembre 2020 del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri La Regione Veneto é individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione dello stato di emergenza dalla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova. TESTO ORDINANZA: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-11-21&atto.codiceRedazionale=20A06318&elenco30giorni=false Unicità gestione servizio idrico integrato (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale sentenza n°231/2020 è intervenuta nel giudizio di costituzionalità su una norma della Regione Sicilia in relazione al principio di unicità nella gestione del servizio idrico. La questione parte dalla decisione del TAR di rimettere alla Corte Costituzionale la decisione sulla costituzionalità di una norma di detta Regione. In particolare il rimettente lamenta la violazione del principio di unicità della gestione del servizio idrico, sancito dagli artt. 147 e 149-bis cod. ambiente, in quanto preordinato alla tutela della concorrenza. L’accoglimento della censura presuppone, dunque, per un verso, l’accertamento dell’effettivo contrasto fra le norme censurate e tale principio e, per l’altro, la verifica dell’attinenza delle norme interposte invocate alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale. Secondo la sentenza qui esaminata 1. Sotto il primo profilo, è indubbio che le norme censurate impongono la gestione diretta comunale del SII, sia pure con riferimento solo ad alcuni comuni (quelli nel cui territorio era ancora operante la gestione EAS). Si tratta di una gestione imposta «sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19», cioè fino all’affidamento del SII al gestore unico d’ambito, e dunque per un periodo di tempo in teoria limitato ma in concreto indeterminato e potenzialmente esteso. Così disponendo, l’art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 si pone in contrasto con le previsioni dell’art. 147, commi 2, lettera b), e 2-bis, cod. ambiente, che rispettivamente sanciscono il principio di unicità della gestione del SII nell’ambito territoriale ottimale e indicano i casi in cui sono consentite le gestioni comunali autonome, così escludendo la possibilità che altre gestioni comunali permangano. Per la stessa ragione, la disciplina della cui costituzionalità il TAR rimettente dubita viola anche l’art. 149-bis, comma 1, cod. ambiente, che ribadisce il principio di unicità della gestione del SII nell’ambito territoriale ottimale. A conforto delle conclusioni di fondatezza della lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è il caso di richiamare inoltre, pur trattandosi di parametro non invocato dal rimettente, l’art. 172 cod. ambiente, che, regolando le «Gestioni esistenti», prescrive l’avvio della procedura di affidamento del SII al gestore unico d’ambito entro il 30 settembre 2015 e prevede poteri sostitutivi del Presidente della Regione e, se del caso, del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Sotto il secondo profilo, tutte le menzionate norme statali sono ascrivibili alla «tutela della concorrenza» in base a un indirizzo costante di questa Corte secondo cui «devono essere ricondotte “ai titoli di competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.,
  • 5. sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, n. 325 del 2010), con la precisazione, operata sempre con riguardo al settore idrico, che le regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato (sentenza n. 307 del 2009)” (sentenza n. 93 del 2017)» (sentenza n. 65 del 2019), spettando allo Stato «la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio» (sentenza n. 173 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 65 del 2019 e n. 160 del 2016). In particolare, questa Corte «ha chiarito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l’assegnazione a un’unica Autorità preposta all’ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009)» (sentenza n. 93 del 2017). Queste conclusioni sono state confermate di recente con la sentenza n. 16 del 2020, che, richiamando anch’essa la competenza legislativa statale in tema di «tutela della concorrenza», ha dichiarato illegittima una legge regionale siciliana che consentiva lo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale singolarmente per ciascun comune e non, come prescritto dalla normativa statale, per ambiti territoriali minimi di dimensione sovracomunale. In conclusione la Corte afferma che le norme censurate, violando i parametri interposti sopra indicati, ledono la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza». TESTO SENTENZA 231/2020 : https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=231 Proroga concessioni acque minerali e termali (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza 233/2020 è intervenuta sulla legittimità costituzionale di una legge regionale di proroga delle concessioni di derivazione per acque minerali e termali. Secondo la sentenza qui in esame in applicazione dei principi del diritto europeo in materia, la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo (da ultimo, sentenza n. 1 del 2019) e, per quanto qui di interesse, delle acque termominerali (sentenza n. 117 del 2015), viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, dal momento che altri possibili operatori non avrebbero la possibilità, alla scadenza della concessione, di concorrere per la gestione se non nel caso in cui il vecchio gestore non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Non è sufficiente ad evitare la declaratoria di illegittimità costituzionale la durata limitata, circoscritta a soli 6 mesi, della proroga disposta dal legislatore regionale. Deve essere sottolineato, infatti, che questa ulteriore dilazione del termine si è aggiunta a una precedente proroga semestrale, consolidando nel tempo l’assetto concessorio “in deroga”. I principi garantiti dalla normativa interna e sovranazionale possono risultare compromessi da una pluralità di proroghe che, anche se di breve durata, realizzino sommandosi tra di loro un’alterazione del mercato, ostacolando, senza soluzione di continuità, l’accesso al settore di nuovi operatori.
  • 6. In tal senso, la proroga, anche se di breve durata, è pur sempre un elemento che evidenzia la volontà regionale di “non aggiornare in senso concorrenziale” la propria disciplina. Di qui, dunque, l’accoglimento della questione con riferimento ai parametri del 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., con assorbimento della dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. TESTO SENTENZA 233/2020 : https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=233
  • 7. AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Sanzioni per il Protocollo su accesso alle risorse genetiche (Normativa Nazionale) Con il DLgs 153/2020 è stata approvata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya (3) relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nella UE. In particolare il DLgs reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nella UE. Secondo detto Regolamento 511/2014 si intende per: - “utilizzazione delle risorse genetiche»: le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia come definita all’articolo 2 della Convenzione;” - “«utilizzatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;”. TESTO DLGS 153/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-11-16&atto.codiceRedazionale=20G00172&elenco30giorni=false 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511 3 https://www.minambiente.it/pagina/protocollo-di-nagoya-abs
  • 8. ARIA Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione (Normativa Nazionale) Il comma da 1 dell’articolo 4 della legge 141/2019 (4) prevede il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane. Il Decreto Ministero Ambiente 9 ottobre 2020 definisce le modalità per la progettazione di messa a dimora di alberi negli ambiti delle città metropolitane tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 (5), di cui si riporta in allegato 1 l'elenco dei comuni interessati. TESTO DECRETO 9/10/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-11-11&atto.codiceRedazionale=20A06097&elenco30giorni=false Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia UE con sentenza10 novembre 2020 (causa C644-18) interviene sul ricorso della la Commissione europea che chiede alla Corte di condannare la Repubblica italiana per avere superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM10 (in prosieguo: i «valori limite fissati per il PM10»), superamento che è tuttora in corso. QUALI CONDIZIONI PER VERIFICARE L’INADEMPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008750 IN CASO DI SUPERAMENTO DEI VALORI DI DEGLI INQUINANTI Secondo la sentenza ricorda che la Corte ha già più volte sottolineato che il superamento dei valori limite fissati per il PM10 nell’aria ambiente è di per sé sufficiente per poter accertare l’inadempimento del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 (6)e dell’allegato XI di quest’ultima [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 69, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 68 e giurisprudenza ivi citata]. I dati risultanti dalle relazioni annuali riguardanti la qualità dell’aria, presentati dalla Repubblica italiana in forza dell’articolo 27 della direttiva 2008/50, mostrano che, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornalieri e annuali fissati per il PM10 sono stati superati molto regolarmente nelle zone citate dal ricorso della Commissione 4 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub blicazioneGazzetta=2019-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false 5 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione= 1&art.codiceRedazionale=19G00125&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10- 14&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=IT
  • 9. La sistematicità dei superamenti dei valori limite del PM10 La Corte rileva che Per quanto riguarda, in particolare, il numero di superamenti del valore limite giornaliero fissato per il PM10, da tali dati risulta che, nella quasi totalità delle 27 zone e agglomerati interessati dal ricorso di cui trattasi, qualora il rispetto del numero massimo di 35 superamenti di detto valore sia eventualmente raggiunto in un anno determinato, tale anno è sistematicamente preceduto e seguito da uno o più anni in cui si sono verificati superamenti eccessivi di detto valore. In alcune zone, dopo un anno nel corso del quale il valore limite giornaliero fissato per il PM10 non è stato superato più di 35 volte, il numero di superamenti può arrivare al doppio del numero di superamenti constatati nel corso dell’ultimo anno in cui si sono verificati superamenti eccessivi. Analogamente, per quanto riguarda i superamenti del valore limite annuale fissato per il PM10, gli anni nel corso dei quali può eventualmente essere osservato il rispetto di tale valore sono interrotti da anni di superamenti, dato che la concentrazione del PM10, dopo l’anno in cui si è accertato detto rispetto, è talvolta, in diverse zone interessate, anche più elevata che nel corso dell’ultimo anno in cui si può constatare un siffatto superamento. Non solo ma dai dati sulla qualità dell’aria nelle zone interessate dal ricorso di cui trattasi per il 2017 risulta che, ad eccezione di due zone sul numero di 27 zone e agglomerati in questione, il valore limite giornaliero fissato per il PM10 è stato nuovamente o sempre superato più di 35 volte nel corso di tale anno e, per quanto riguarda quattro zone su nove interessate dal ricorso di cui trattasi, il valore limite annuale fissato per il PM10 è stato nuovamente superato nel corso di tale medesimo anno. L’inadempimento sussiste anche se per alcuni anni non ci sia stato superamento dei valori limite In tali circostanze, non può essere sufficiente, per impedire l’accertamento di un inadempimento sistematico e continuato al combinato disposto dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI di quest’ultima, che i valori limite ivi considerati non siano stati superati nel corso di taluni anni durante il periodo considerato dal ricorso. Infatti, come risulta dalla definizione stessa del «valore limite» di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/50, quest’ultimo, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo insieme, deve essere conseguito entro un dato termine e non essere superato una volta raggiunto. Orbene, per quanto riguarda il ricorso di cui trattasi, la Repubblica italiana avrebbe dovuto rispettare i valori limite fissati in tali disposizioni dal 1º gennaio 2008. Ne consegue, secondo la sentenza, che i superamenti così accertati devono essere considerati continuati e sistematici, senza che la Commissione sia tenuta a fornire prove supplementari al riguardo. La tendenza al ribasso dei limiti non esclude l’inadempimento Parimenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, secondo la Corte un inadempimento può rimanere sistematico e costante nonostante un’eventuale tendenza parziale al ribasso evidenziata dai dati raccolti, la quale non comporta tuttavia che tale Stato membro si conformi ai valori limite al cui rispetto è tenuto [sentenze del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia, C-336/16, EU:C:2018:94, punto 65, nonché del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 70], come nel caso di specie.
  • 10. La Direttiva non esclude l’inadempimento in caso di una mera riduzione progressiva delle emissioni di PM10 Occorre altresì respingere l’argomento dedotto dalla Repubblica italiana secondo cui la direttiva 2008/50 prevedrebbe solo un obbligo di riduzione progressiva dei livelli di concentrazione di PM10 e, pertanto, il superamento dei valori limite fissati per il PM10 da questa stessa direttiva avrebbe l’unico effetto di obbligare gli Stati membri ad adottare un piano per la qualità dell’aria. Infatti, tale argomento non trova fondamento né nel testo di tale direttiva né nella giurisprudenza della Corte citata al punto 71 della presente sentenza, la quale conferma che gli Stati membri sono tenuti a conseguire il risultato perseguito dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e dall’allegato XI di quest’ultima, che consiste nel non superare i valori limite fissati da tali disposizioni. Una siffatta interpretazione lascerebbe peraltro la realizzazione dell’obiettivo di tutela della salute umana, ricordato all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2008/50, alla sola discrezionalità degli Stati membri, il che è contrario alle intenzioni del legislatore dell’Unione, quali risultano dalla definizione stessa della nozione di «valore limite», esposta al punto 75 della presente sentenza, che esige che il suo rispetto sia garantito entro un dato termine e poi mantenuto. Inoltre, aderire ad un siffatto argomento si risolverebbe nel consentire a uno Stato membro di sottrarsi al rispetto della scadenza imposta dal combinato disposto dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI di quest’ultima, al fine di rispettare i valori limite fissati per il PM10 a condizioni meno restrittive di quelle imposte dall’articolo 22 di detta direttiva, che è l’unica disposizione che prevede espressamente la possibilità per uno Stato membro di essere esentato da tale scadenza, e pregiudicherebbe pertanto l’effetto utile di dette disposizioni (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, punti da 42 a 44). L’inadempimento non è escluso anche se i superamenti provengano da emissioni non imputabili allo Stato membro salvo che siano concesse deroghe allo stesso secondo la vigente Direttiva 2008/50 La Repubblica italiana per esludere l’inadempimento afferma che il superamento dei valori limite fissati per il PM10 non può essere imputato esclusivamente allo Stato membro interessato, dato che, da una parte, la diversità delle fonti d’inquinamento dell’aria, alcune delle quali sarebbero naturali, altre disciplinate dalle politiche dell’Unione, in particolare in materia di trasporti, di energia e di agricoltura, riduce le possibilità per un solo Stato membro di intervenire su tali fonti e di rispettare i valori limite fissati per il PM10 e, dall’altra, le zone e gli agglomerati in questione presentano particolarità topografiche e climatiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione delle sostanze inquinanti. Secondo tale Stato membro, l’inadempimento non può essere dimostrato senza che la Commissione fornisca la prova dell’imputabilità esclusiva della violazione contestata allo Stato membro interessato. Secondo la Corte di Giustizia, nella sentenza qui esaminata, l’asserito inadempimento nel caso di specie, occorre sottolineare, come risulta dai considerando 17 e 18 della direttiva 2008/50, che il legislatore dell’Unione ha fissato i valori limite previsti da quest’ultima al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente, tenendo pienamente conto del fatto che gli inquinanti atmosferici sono prodotti da molteplici fonti e attività e che le diverse politiche sia nazionali sia dell’Unione possono avere un’incidenza al riguardo. La direttiva prevede, da un lato, agli articoli 20 e 21, la possibilità per uno Stato membro di far riconoscere, quali fonti d’inquinamento che contribuiscono al superamento dei valori limite contestati, le fonti naturali e la sabbiatura o la salatura invernale delle strade. D’altra parte, l’articolo 22, paragrafo 2, della stessa direttiva prevede le condizioni alle quali, a causa della situazione particolare di una zona o di un agglomerato dovuta segnatamente alle caratteristiche di
  • 11. dispersione del sito o alle condizioni climatiche avverse, l’esenzione temporanea dall’obbligo del rispetto di detti valori può essere concessa dopo un esame che comprende altresì, come risulta dal paragrafo 4 di detto articolo, la presa in considerazione degli effetti stimati delle misure nazionali e quelle dell’Unione, esistenti e future. Ne consegue che, nella misura in cui la Commissione fornisce informazioni che consentono di stabilire che i valori limite giornalieri e annuali di cui all’articolo 13 della direttiva 2008/50, in combinato disposto con l’allegato XI della stessa, sono stati superati nelle zone e negli agglomerati interessati dal suo ricorso e per i periodi ivi indicati, uno Stato membro non può, senza che siano state concesse le deroghe di cui alle disposizioni citate al punto precedente e secondo le condizioni ivi previste, invocare tali circostanze per confutare l’imputabilità dell’inadempimento contestato e sottrarsi così all’osservanza degli obblighi chiari ai quali è soggetto dal 1º gennaio 2005, in conformità, anzitutto, all’articolo 5 della direttiva 1999/30 e al suo allegato III e, quindi, all’articolo 13 e all’allegato XI della direttiva 2008/50. Una volta che, come nel caso di specie, tale costatazione è stata accertata, e in mancanza della prova fornita dalla Repubblica italiana in merito all’esistenza di circostanze eccezionali le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’uso della massima diligenza, è irrilevante che l’inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro al quale è addebitabile, dalla sua negligenza, oppure da difficoltà tecniche o strutturali cui quest’ultimo avrebbe dovuto far fronte [v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia, C-68/11, EU:C:2012:815, punti 63 e 64, e del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto), C-636/18, EU:C:2019:900, punto 42]. Non esclude l’inadempimento le emissioni dei veicoli disciplinate dalle norme UE perché a prescindere da queste lo Stato membro hanno l’obbligo di rispettare i limiti della Direttiva 2008/50 Per quanto riguarda, in particolare, l’argomento della Repubblica italiana secondo cui le politiche europee in materia di trasporti avrebbero contribuito al superamento dei valori limite fissati per il PM10 in Italia, segnatamente in quanto esse non avrebbero tenuto conto delle emissioni di biossido di azoto effettivamente prodotte dai veicoli, segnatamente dai veicoli a motore diesel, occorre constatare che il ricorso per inadempimento di cui trattasi verte sui livelli di concentrazione del PM10 e non su quelli di biossido di azoto. Inoltre, come la Corte ha già statuito, oltre al fatto che i veicoli a motore soggetti alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1) non sono l’unica causa delle emissioni di biossido di azoto, né del particolato PM10, le norme dell’Unione applicabili all’omologazione dei veicoli a motore non esimono gli Stati membri dall’obbligo di rispettare i valori limite stabiliti dalla direttiva 2008/50 sulla base delle conoscenze scientifiche e dell’esperienza acquisita degli Stati membri, in modo da riflettere il livello ritenuto appropriato dall’Unione e dagli Stati membri al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi degli inquinanti atmosferici sulla salute umana e sull’ambiente in generale [v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto), C-636/18, EU:C:2019:900, punto 48].
  • 12. Le caratteristiche meteo climatiche delle zone con superamenti non possono essere scusa per rimuovere l’inadempimento Le caratteristiche topografiche e climatiche delle zone e degli agglomerati interessati, particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, non sono tali da esonerare lo Stato membro interessato dalla responsabilità del superamento dei valori limite fissati per il PM10, ma, al contrario, costituiscono fattori che, come risulta dall’allegato XV, parte A, punto 2, lettere c) e d), della direttiva 2008/50, devono essere presi in considerazione nel contesto dei piani per la qualità dell’aria che tale Stato membro deve, ai sensi dell’articolo 23 di tale direttiva, elaborare per tali zone o agglomerati al fine di raggiungere il valore limite nell’ipotesi in cui tale valore sia superato. La mancata attuazione delle misure di competenza della UE non esime gli Stati membri da rispettare i valori limite della Direttiva 2008/50 Quanto all’argomento secondo cui la Commissione avrebbe tardato ad adottare le misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2008/50, occorre constatare che esso non è nemmeno tale da esimere la Repubblica italiana da responsabilità per il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato XI di quest’ultima [sentenza del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto), C-636/18, EU:C:2019:900, punto 47]. La scusa del margine di tolleranza nei superamenti degli inquinanti per evitare l’inadempimento deve essere legata a situazioni particolari sottoposte a notifica alla Commissione da parte degli Stati secondo le procedure della Direttiva 2008/50 Per quanto riguarda l’argomento relativo alla portata del riferimento al «margine di tolleranza», di cui agli articoli 13, 22 e 23 della direttiva 2008/50 nonché al suo allegato XI, secondo il quale il rispetto dei valori limite di concentrazione deve sempre includere tale margine di tolleranza, cosicché sussisterebbe un’infrazione a tale direttiva solo se è dimostrato che il superamento eccede tale margine, occorre constatare che, conformemente al tenore letterale dell’articolo 2, punto 7, di detta direttiva, un «margine di tolleranza» costituisce la percentuale di tolleranza del valore limite consentita «alle condizioni stabilite dalla [direttiva 2008/50]». Orbene, l’applicazione di un tale margine vale solo nelle due ipotesi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 22 di detta direttiva, come espressamente enunciato al paragrafo 3 del medesimo articolo. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 22 della direttiva 2008/50 consentono, rispettivamente, di rinviare di cinque anni il termine per conformarsi ai valori limite per il biossido di azoto o il benzene o di sospendere fino all’11 giugno 2011 l’obbligo di applicare i valori limite per il PM10, quali risultano dall’allegato XI di detta direttiva, a causa della situazione specifica della zona interessata. In entrambi i casi, il paragrafo 4 di tale articolo 22 impone agli Stati membri di inviare una notifica in tal senso alla Commissione, corredata in ogni caso di un piano per la qualità dell’aria, e dispone che «le condizioni per l’applicazione [di tali paragrafi 1 o 2] sono considerate soddisfatte» soltanto se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricezione di tale notifica. Pertanto, è solo in assenza di obiezioni da parte della Commissione, prevista dall’articolo 22, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, entro il termine di nove mesi a decorrere dalla notifica prevista da detta disposizione, che un margine di tolleranza può essere concesso ad uno Stato membro. Inoltre, per quanto riguarda le concentrazioni di PM10, un siffatto margine di tolleranza costituiva, in ogni caso, una misura transitoria che poteva essere applicata solo fino
  • 13. all’11 giugno 2011, come risulta dal tenore letterale dell’articolo 22, paragrafo 2, di detta direttiva. Tale disposizione, pertanto, non produce più alcun effetto giuridico. Conclude sul punto la sentenza occorre constatare che alla Repubblica italiana non è stato concesso alcun margine di tolleranza ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2008/50, cosicché neppure tale argomento, dedotto dalla Repubblica italiana, può essere accolto. Per realizzare l’inadempimento il superamento dei valori limite deve avvenire nelle zone e non in tutto il territorio nazionale Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana secondo cui, da un lato, il fatto che solo il 17% dell’intero territorio nazionale sia oggetto delle contestazioni sollevate dalla Commissione, il che escluderebbe di per sé la violazione dell’articolo 13 di tale direttiva, concepibile solo se i valori limite previsti per il PM10 sono superati su tutto il territorio nazionale, e, dall’altro, le differenze di valori registrate tra le stazioni di rilevamento nell’ambito di una medesima area, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, assumono rilievo, si deve ritenere che il superamento dei valori limite fissati per il PM10, anche in un’unica area, sia di per sé sufficiente a dimostrare una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, in combinato disposto con l’allegato XI della stessa [sentenza del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 72 e giurisprudenza ivi citata]. La violazione di dette disposizioni è esaminata in tale contesto a livello delle zone e degli agglomerati, dovendo il superamento essere analizzato per ciascuna zona o agglomerato sulla base delle rilevazioni effettuate da ogni stazione di rilevamento. La Corte ha ritenuto, al riguardo, che gli articoli 13, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 debbano essere interpretati alla luce del regime generale e della finalità della normativa di cui tali disposizioni fanno parte, nel senso che, per stabilire che un valore limite stabilito nell’allegato XI di tale direttiva è stato superato rispetto alla media calcolata per anno civile, è sufficiente che un livello di inquinamento superiore a tale valore sia misurato presso un singolo punto di campionamento [sentenze del 26 giugno 2019, Craeynest e a., C-723/17, EU:C:2019:533, punti 60, 66 e 68, nonché del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 73]. Pertanto, da questa giurisprudenza risulta che non esiste una soglia «de minimis» per quanto riguarda il numero di zone nelle quali può essere constatato un superamento, o relativo al numero di stazioni di rilevamento di una determinata zona per le quali sono registrati superamenti [sentenza del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 74]. Inoltre, dal fascicolo risulta che, nelle zone interessate dal ricorso di cui trattasi, si trovano i più grandi agglomerati d’Italia, i quali contano diverse decine di milioni di abitanti. Ignorare tale circostanza si risolverebbe nel violare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/50, segnatamente quello della protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso. RELATIVAMENTE ALLA NECESSITA’ CHE IL PERIODO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE SIA IL PIU BREVE POSSIBILE Significato articolo 23 paragrafo 1 Direttiva 2008/50 La Corte di Giustizia ricorda che all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 risulta che, qualora il superamento dei valori limite per le PM10 abbia luogo dopo il
  • 14. termine previsto per il loro raggiungimento, lo Stato membro interessato è tenuto a predisporre un piano per la qualità dell’aria che soddisfi taluni requisiti. n tal senso, detto piano deve stabilire misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile e può inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi segnatamente i bambini. Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2008/50, tale piano deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato XV, punto A, di tale direttiva e può includere misure a norma dell’articolo 24 di quest’ultima. Detto piano deve essere, inoltre, comunicato alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento. Come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 ha portata generale, dato che si applica, senza limiti di tempo, ai superamenti di qualsiasi valore limite di inquinante fissato da tale direttiva, dopo il termine previsto per la sua applicazione, indipendentemente dal fatto che sia fissato da detta direttiva o dalla Commissione in forza dell’articolo 22 di quest’ultima [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 104, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 114 e giurisprudenza ivi citata]. La necessità di valutare caso per caso il parametro del “più breve tempo possibile” L’articolo 23 della direttiva 2008/50 stabilisce un nesso diretto tra, da un lato, il superamento dei valori limite fissati per il PM10, come stabilito dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 in combinato disposto con l’allegato XI della stessa e, dall’altro, la predisposizione di piani per la qualità dell’aria [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, UE:C:2017:267, punto 83, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 115 e giurisprudenza ivi citata]. Tali piani possono essere predisposti solo sulla base dell’equilibrio tra l’obiettivo della riduzione del rischio di inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 106, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 116 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, il fatto che uno Stato membro superi i valori limite fissati per il PM10 non è sufficiente, di per sé, per ritenere che tale Stato membro sia venuto meno agli obblighi previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 107, nonché del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 117 e giurisprudenza ivi citata]. Tuttavia, dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 risulta che, sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine di manovra per la determinazione delle misure da adottare, queste ultime devono, in ogni caso, consentire che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 109, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 118 e giurisprudenza ivi citata]. In tali circostanze, occorre verificare, mediante un’analisi caso per caso, se i piani per la qualità dell’aria predisposti dallo Stato membro interessato siano conformi all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria,
  • 15. C-488/15, EU:C:2017:267, punto 108, e del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 119 e giurisprudenza ivi citata]. Il mancato rispetto da parte della Repubblica Italiana del parametro “più breve tempo possibile” Secondo la Corte di Giustizia nella sentenza qui esaminata l’obbligo di predisporre, in caso di superamento dei valori limite previsti dalla direttiva 2008/50, piani per la qualità dell’aria contenenti misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile grava sullo Stato membro interessato dall’11 giugno 2010. Poiché siffatti superamenti erano già stati constatati in tale data o addirittura prima di quest’ultima nella quasi totalità delle zone e degli agglomerati interessati dal ricorso di cui trattasi e, in ogni caso, almeno in una zona o agglomerato rientrante in ciascun piano regionale per la qualità dell’aria presentato nell’ambito del procedimento per inadempimento di cui trattasi a partire da tale data, la Repubblica italiana, che doveva mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2008/50, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di quest’ultima, era tenuta ad adottare e rendere esecutive il più rapidamente possibile misure appropriate, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, di quest’ultima. Orbene, dagli elementi del fascicolo risulta, in primo luogo, che il piano per la qualità dell’aria per la Regione Sicilia è stato adottato il 18 luglio 2018, ossia dopo la data di scadenza del termine impartito nel parere motivato fissato al 28 giugno 2017, come confermato dalla Repubblica italiana nel suo controricorso, mentre sono stati constatati superamenti del valore limite giornaliero fissato per il PM10 in una zona appartenente a tale regione dal 2008. Per quanto riguarda le altre regioni nelle quali rientrano le zone e gli agglomerati interessati previsti dal ricorso di cui trattasi, si può dedurre da tali elementi che, al momento della scadenza di detto termine, la Repubblica italiana ha effettivamente adottato piani per la qualità dell’aria nonché diverse misure destinate a migliorarne la qualità. In secondo luogo, occorre sottolineare che, in virtù dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2008/50, i piani relativi alla qualità dell’aria devono contenere almeno le informazioni di cui all’allegato XV, punto A, di detta direttiva. Orbene, dai dati contenuti nel fascicolo risulta che i piani regionali per l’Umbria, il Lazio, la Campania e la Puglia non contengono indicazioni sul termine previsto per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla qualità dell’aria. Inoltre, per quanto riguarda numerose misure menzionate dalla Repubblica italiana, tali dati non consentono sempre di stabilire se riguardino le zone e gli agglomerati interessati dal ricorso di cui trattasi, quale sia il loro scadenzario o il loro impatto sul miglioramento della qualità dell’aria prevista. In terzo luogo, per quanto riguarda i piani regionali che hanno previsto i termini per la realizzazione degli obiettivi relativi alla qualità dell’aria, detti piani annunciano un periodo di realizzazione che può protrarsi per più anni o talvolta addirittura per due decenni dopo l’entrata in vigore dei valori limite fissati per il PM10. Infatti, per l’Emilia Romagna e la Toscana, il termine per la realizzazione degli obiettivi relativi alla qualità dell’aria è stato stimato nel 2020, per il Veneto e la Lombardia nel 2025 e per la Regione Piemonte nel 2030. In quarto luogo, dall’esame del contenuto dei piani regionali relativi alla qualità dell’aria presentati nell’ambito del procedimento per inadempimento di cui trattasi, che attestano, certamente, un processo diretto a raggiungere i valori limite attualmente in corso nella Repubblica italiana, risulta che le misure ivi previste, in particolare quelle intese a comportare cambiamenti strutturali specificamente alla luce dei fattori principali di inquinamento nelle zone e negli agglomerati che conoscono superamenti di detti valori limite dal 2008, sono state previste, per una grande maggioranza di esse, solo in aggiornamenti recenti di detti piani e, pertanto, appena prima della
  • 16. scadenza del termine di risposta al parere motivato, se non anche dopo la scadenza di detto termine o sono ancora in corso di adozione e di pianificazione. Pertanto, non solo tali misure sono state adottate almeno sei anni dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di prevedere misure appropriate che consentano di porre fine a detti superamenti nel periodo più breve possibile, ma, inoltre, spesso esse prevedono periodi di realizzazione particolarmente lunghi. Quindi, afferma la Corte di Giustizia occorre rilevare che la Repubblica italiana non ha manifestamente adottato in tempo utile misure appropriate che consentano di garantire che il periodo di superamento dei valori limite fissati per il PM10 fosse il più breve possibile nelle zone e negli agglomerati interessati. Pertanto, il superamento dei valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10 è rimasto sistematico e continuato per almeno otto anni in dette zone, nonostante l’obbligo incombente a tale Stato membro di adottare tutte le misure appropriate ed efficaci per conformarsi al requisito secondo cui il periodo di superamento deve essere il più breve possibile. Orbene, tale situazione dimostra di per sé, senza che sia necessario esaminare in modo più dettagliato il contenuto dei piani per la qualità dell’aria predisposti dalla Repubblica italiana, che, nel caso di specie, detto Stato membro non ha attuato misure appropriate ed efficaci affinché il periodo di superamento dei valori limite per il PM10 fosse «il più breve possibile», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 117, nonché del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punto 123 e giurisprudenza ivi citata]. I tempi di rientro dal superamento dei valori limite non possono corrispondere a durate eccessive nonostante la Direttiva non stabilisca calendari specifici Per quanto riguarda l’argomento addotto dalla Repubblica italiana secondo cui è indispensabile che lo Stato membro interessato abbia ampi orizzonti temporali per consentire alle misure previste nei singoli piani per la qualità dell’aria di produrre effetto, poiché la direttiva 2008/50 non prevede un calendario predefinito al riguardo, si deve ritenere che tale considerazione non possa, in ogni caso, giustificare un periodo particolarmente lungo per porre fine al superamento dei valori limite, come quelli previsti nella presente causa, che devono essere valutati, in ogni caso, alla luce dei riferimenti temporali previsti dalla direttiva 2008/50 per adempiere ai suoi obblighi, o, come nella presente causa, tenendo conto della sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia (C-68/11, EU:C:2012:815), e quindi il 1° gennaio 2008 per i valori limite fissati per il PM10 e l’11 giugno 2010 per l’adozione dei piani di qualità dell’aria, e dell’importanza degli obiettivi di protezione della salute umana e dell’ambiente perseguiti da tale direttiva. Occorre rilevare a tal riguardo che, secondo la formulazione stessa dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, l’adeguatezza delle misure previste in un piano per la qualità dell’aria deve essere valutata in relazione alla capacità di tali misure di garantire che il periodo di superamento sia «il più breve possibile», requisito che è più rigoroso di quello applicabile in vigenza della direttiva 96/62, che si limitava ad imporre agli Stati membri di adottare, «entro un termine ragionevole», misure volte a rendere la qualità dell’aria conforme ai valori limite fissati per il PM10 (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punti da 88 a 90). E’ quindi in quest’ottica che l’articolo 23 della direttiva 2008/50 impone che, qualora sia stato accertato un superamento dei valori limite fissati per il PM10, tale situazione dovrebbe condurre il più rapidamente possibile lo Stato membro interessato non solo ad adottare, ma anche a dare esecuzione a misure appropriate in un piano relativo alla qualità dell’aria, e il margine di manovra
  • 17. di cui dispone tale Stato membro in caso di superamento di detti valori limite è dunque, in tale contesto, limitato da tale requisito. Le difficoltà socio economico e tradizionali locali non possono giustificare i tempi eccessivamente lunghi di rientro nei valori degli inquinanti previsti dalla Direttiva 2008/50 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana secondo cui i termini da essa fissati sono pienamente adeguati all’ampiezza delle trasformazioni strutturali necessarie per porre fine ai superamenti dei valori limite fissati per il PM10 nell’aria ambiente, ponendo in evidenza, in particolare, difficoltà relative alla sfida socioeconomica e finanziaria degli investimenti da realizzare e alle tradizioni locali, occorre ricordare che tale Stato membro deve dimostrare che le difficoltà da esso invocate per porre fine ai superamenti dei valori limite fissati per il PM10 sarebbero idonee a escludere che sarebbe stato possibile stabilire termini più brevi (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia, C-336/16, EU:C:2018:94, punto 101). Orbene, la Corte ha già dichiarato, rispondendo ad argomenti del tutto simili a quelli invocati dalla Repubblica italiana nella specie, che difficoltà strutturali, connesse alla sfida socioeconomica e finanziaria dei vasti investimenti da realizzare, non rivestivano, di per sé, carattere eccezionale e non erano idonee a escludere che sarebbe stato possibile stabilire termini più brevi [v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto), C-636/18, EU:C:2019:900, punto 85, e, per analogia, del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia, C-336/16, EU:C:2018:94, punto101]. Non può ragionarsi diversamente per le tradizioni locali. Occorre parimenti respingere, in tale contesto, alla luce di quanto suesposto, l’argomentazione della Repubblica italiana fondata sui principi di proporzionalità, di sussidiarietà e di equilibrio tra gli interessi pubblici e gli interessi privati, che, a suo avviso, consentirebbero di autorizzare proroghe, anche di un periodo molto lungo, quanto al rispetto dei valori limite previsti dalla direttiva 2008/50. La Corte ha già precisato che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di detta direttiva, i piani per la qualità dell’aria devono essere predisposti solo sulla base del principio dell’equilibrio tra l’obiettivo della riduzione del rischio di inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 106, e del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto), C-636/18, EU:C:2019:900, punto 79]. Se è vero che detto articolo 23, paragrafo 1, non può quindi esigere, in caso di superamento dei valori limite previsti dalla direttiva 2008/50, che le misure adottate da uno Stato membro in applicazione di tale equilibrio garantiscano il rispetto immediato di tali valori limite affinché possano essere considerate appropriate, da ciò non deriva tuttavia che, interpretato alla luce di detto principio, tale articolo 23, paragrafo 1, possa costituire un’ipotesi aggiuntiva di proroga generale, se del caso, sine die, del termine per rispettare tali valori, che mirano a proteggere la salute umana, dato che l’articolo 22 di detta direttiva, come è stato rilevato al punto 81 della presente sentenza, è l’unica disposizione che prevede una possibilità di prorogare detto termine. Alla luce di tutto quanto precede, si deve constatare che gli argomenti dedotti dalla Repubblica italiana non possono, in quanto tali, giustificare lunghi periodi per porre fine ai superamenti dei valori limite constatati alla luce dell’obbligo diretto a garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile. TESTO SENTENZA: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-644/18
  • 18. EFFETTO SERRA Valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) n. 517/2014 (7) all’articolo 16 prevede che entro il 31 ottobre 2014 la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina per ogni produttore e per ogni importatore che ha comunicato i dati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006, un valore di riferimento sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l’importatore hanno comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012. I valori di riferimento sono calcolati conformemente all’allegato V del presente regolamento. In particolare il paragrafo 3 di detto articolo 16 recita Entro il 31 ottobre 2017 e in seguito ogni tre anni, la Commissione ricalcola i valori di riferimento per i produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi dell’articolo 19 per gli anni disponibili. La Commissione fissa tali valori di riferimento mediante atti di esecuzione. Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1604 della Commissione del 23 ottobre 2020 si sono determinati sui gas fluorurati a effetto serra, i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2015 TESTO DECISIONE: L_2020364IT.01000101.xml (europa.eu) Quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (Normativa Comunitaria) Secondo l’articolo 9 della Direttiva 2003/87/CE (8) il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all’1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo comunitario assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali che sono state o saranno rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. Con Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione del 16 novembre 2020 si è stabilito che per il 2021 il quantitativo unionale di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, ammonta a 1 571 583 007. TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1722&from=IT 7 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_517_16_04_2014.pdf 8 https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/ASTE%20CO2/NORMATIVA/_140430_DI R_ETS_2003-87-CE_IT_CONSOLIDATA.pdf
  • 19. ENERGIA Contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale) La legge 13 ottobre 2020, n. 126 (9) all’articolo 47 ha introdotto il comma 29-bis all’articolo 1 della legge 160/2019 (10) disponendo l'incremento - nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018. Con Decreto Ministero Interno del 11 novembre 2020 sono definiti più precisamente le tipologie di interventi da finanziare : a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. I contributi aggiuntivi previsti dal suddetto comma 29-bis sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020 (11). Il comune beneficiario del contributo é tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021. TESTO DECRETO 11 NOVEMBRE 2020 : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-11-20&atto.codiceRedazionale=20A06266&elenco30giorni=false 9 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05541/sg 10 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12- 30&atto.codiceRedazionale=19G00165&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 11 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-02-07&atto.codiceRedazionale=20A00772&elenco30giorni=false
  • 20. INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione (Normativa Nazionale) Il comma da 1 dell’articolo 4 della legge 141/2019 (12) prevede il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane. Il Decreto Ministero Ambiente 9 ottobre 2020 definisce le modalità per la progettazione di messa a dimora di alberi negli ambiti delle città metropolitane tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 (13), di cui si riporta in allegato 1 l'elenco dei comuni interessati. TESTO DECRETO 9/10/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-11-11&atto.codiceRedazionale=20A06097&elenco30giorni=false Attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» (Normativa Nazionale) Il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui al comma 437 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (14), teso alla rigenerazione, in un'ottica di innovazione e sostenibilità (green), di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale. Con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 Settembre 2020 sono state approvate procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione di detto Programma. Il Decreto definisce 5 linee di azione per attuare il Programma : a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso; b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all'uso temporaneo; c. miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione; 12 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub blicazioneGazzetta=2019-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false 13 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione= 1&art.codiceRedazionale=19G00125&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10- 14&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0 14 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArtic olo=0&art.codiceRedazionale=19G00165&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPu bblicazioneGazzetta=2019-12-30&art.progressivo=5#art
  • 21. e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all'autocostruzione. TESTO DECRETO 16/9/2020 : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-11-16&atto.codiceRedazionale=20A06209&elenco30giorni=false
  • 22. INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Regolamento accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni della UE (Normativa Comunitaria) Con Decisione 18/2020 il Comitato delle Regioni della UE (15 ) si sono fissate le regole affinchè yutti i cittadini dell’Unione e tutte le persone fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale in uno Stato membro possano esercitare il diritto di accedere ai documenti del Comitato delle regioni («il Comitato»), nel rispetto dei principi, le condizioni e le limitazioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001. TESTO DECISIONE 18/2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020Q1120(01)&from=IT 15 https://cor.europa.eu/it
  • 23. MARE Riduzione aliquote imposte per rifornire energia elettrica a navi in porto (Normativa Comunitaria) La Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (16) ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare l’articolo 19 di detta Direttiva prevede che il Consiglio dei Ministeri UE, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni sulla tassazione in base a considerazioni politiche specifiche. Con la Decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio, la Svezia era già stata autorizzata ad applicare fino al 25 giugno 2020 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Con lettera del 15 agosto 2019 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 1o aprile 2020. Con l’aliquota ridotta di imposta che intende applicare, la Svezia mira a continuare a promuovere l’uso di energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di tale tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker. Con Decisione di esecuzione (UE) 2020/1674 del Consiglio del 29 ottobre 2020 si autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. TESTO DECISIONE 2020/1674 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1674&from=IT 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0096
  • 24. MOBILITÀ SOSTENIBILE Vigilanza UE a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (Normativa Comunitaria) TESTO REGOLAMENTO : https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3AFULL Regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (Normativa Comunitaria) La Decisione (UE) 2020/1637 del Consiglio del 3 novembre 2020 che alla 182a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli la UE appoggerà la proposta di un regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1637&from=IT Metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici (Normativa Comunitaria) Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1714 della Commissione del 16 novembre 2020 si sono modificate due Decisioni precedenti per quanto riguarda il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna e per tenere conto dell’uso di combustibili alternativi e per quanto riguarda le luci di posizione posteriori TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1714&from=IT Riduzione aliquote imposte per rifornire energia elettrica a navi in porto (Normativa Comunitaria) La Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (17) ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare l’articolo 19 di detta Direttiva prevede che il Consiglio dei Ministeri UE, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni sulla tassazione in base a considerazioni politiche specifiche. Con la Decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio, la Svezia era già stata autorizzata ad applicare fino al 25 giugno 2020 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Con lettera del 15 agosto 2019 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 1o aprile 2020. Con l’aliquota ridotta di imposta che intende applicare, la Svezia mira a continuare a promuovere l’uso di energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di tale tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker. 17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0096
  • 25. Con Decisione di esecuzione (UE) 2020/1674 del Consiglio del 29 ottobre 2020 si autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. TESTO DECISIONE 2020/1674 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1674&from=IT
  • 26. PROTEZIONE CIVILE Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (Normativa Nazionale) Con DPCM 16 settembre 2020 sono stati definite composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile secondo l’articolo 20 del DLgs 1/2018 (18). La Commissione si articola in un Ufficio di Presidenza e in quattro settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, di seguito elencate: settore rischi sismico e da maremoto; settore rischio vulcanico; settore rischi idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi; settore rischi antropici e tecnologici (chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali). TESTO DPCM : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-11-19&atto.codiceRedazionale=20A05643&elenco30giorni=false 18 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/22/18G00011/sg
  • 27. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Agenzia europea dell’ambiente — Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2019 (Normativa Comunitaria) TESTO DOCUMENTO: EEA Annual Accounts for the year 2019 — European Environment Agency (europa.eu)
  • 28. RIFIUTI Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEF) (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Economia del 21 ottobre 2020 sono approvate le specifiche tecniche funzionali TARI-TEFA» di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto per il versamento nel 2021: 1. l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. (comma 639 dell’articolo 1 della legge 147/2013 (19) 2. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. (comma 668 articolo 1 legge 147/2013) 3. ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, e' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province. (comma 1 articolo 19 DLgs 504/1992 - 20) Secondo il Decreto gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai comuni o, nel caso di TARI- corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le informazioni necessarie all'incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate di cui al presente decreto. I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle province e alle città metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi. TESTO DECRETO : gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG azzetta=2020-11-06&atto.codiceRedazionale=20A05962&elenco30giorni=false 19 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0147.htm#1.600 20 https://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/d_lgs_504_1992.pdf
  • 29. Statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Ambiente 16 ottobre 2020 è approvato lo statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack)di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata conforme alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 (21) da parte di organismi accreditati. TESTO DECRETO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-11-14&atto.codiceRedazionale=20A06090&elenco30giorni=false Sanzione a Corepla per abuso di posizione dominante nel recupero di imballaggi plastici in pet (Normativa Nazionale) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che Corepla, il consorzio di filiera della plastica che fa parte del sistema Conai, ha abusato della propria posizione dominante nel mercato italiano dei servizi di avvio a riciclo e recupero degli imballaggi plastici in pet ad uso alimentare (bottiglie di plastica per acqua e bibite), che vengono offerti ai produttori chiamati a ottemperare agli obblighi ambientali. Per questo l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria di oltre 27 milioni di euro dopo che, a ottobre 2019, aveva adottato misure cautelari per una tempestiva eliminazione delle pretese esclusive di Corepla sui materiali rinvenienti dalla raccolta differenziata urbana. TESTO PROVVEDIMENTO : https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A531_chiusura%20istrutt%20+%20sanzione.pdf Nuovo elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria) L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 (22) impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento. Con la Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione dell’11 novembre 2020 viene sostituito l’allegato della Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 inserendo nuovi impianti di riciclaggio autorizzati in vari Paesi della UE TESTO DECISIONE 2020/1675 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1675&from=IT Attuazione Direttive su veicoli fuori uso (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Ambiente 30 luglio 2020 modifica l’allegato II al DLgs 209/2003 relativo ai materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dal comma 1 articolo 9 di detto DLgs. Detto comma 1 prevede dal 1° luglio 2003 é vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. TESTO DECRETO : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-11-27&atto.codiceRedazionale=20A06469&elenco30giorni=false 21 https://www.reteimprese.it/arts_A1140B349 22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1257
  • 30. SOSTANZE PERICOLOSE Finanziamento di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto (Normativa Nazionale) Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/2019 del 13 dicembre 2019 è stato emanato il bando relativo ai finanziamenti di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 276 del 25 novembre 2016, per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile). TESTO DECRETO: https://www.minambiente.it/bandi/emanato-il-bando-relativo-ai-finanziamenti-la- progettazione-degli-interventi-di-rimozione-dell Agenzia UE sostanze chimiche : Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2019 (Normativa Comunitaria) TESTO RELAZIONE : https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/financial-management-and-budgetary- reporting/2020
  • 31. VIGILANZA E ILLECITI AMBIENTALI Reati contravvenzionali in materia ambientale - Ipotesi di estinzione del reato (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza 238/2020 ha esaminato la questione di costituzionalità sollevata, con ordinanza del 23 maggio 2016 del Giudice monocratico del Tribunale ordinario, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, relativamente all’art. 318-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la causa estintiva contemplata nell’art. 318-septies cod. ambiente, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta nel cod. ambiente dall’art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente). Secondo la sentenza la questione di costituzionalità non è fondata. Le suddette disposizioni sulla cosiddetta oblazione amministrativa ambientale, in quanto consentono l’estinzione del reato prima che il processo abbia inizio con l’esercizio dell’azione penale, hanno anche una chiara valenza sostanziale, oltre che processuale, e costituiscono quindi «disposizioni […] più favorevoli al reo», rilevanti nel regime ordinario della successione delle leggi penali nel tempo (art. 2, quarto comma, cod. pen.). La Corte si richiama alla sua giurisprudenza sul principio generale di retroattività della lex mitior, secondo la quale (sentenza n. 236 del 2011): “l’ambito di operatività del principio di retroattività in mitius non deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma va esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, incidono sul complessivo trattamento riservato al reo”. Il principio non si riferisce, dunque, soltanto a quelle norme che concernono in senso stretto la pena, ma anche a quelle disposizioni che incidono su discipline penali di natura sostanziale (sentenza n. 393 del 2006; in tal senso anche le sentenze n. 455, n. 85 e n. 72 del 1998; ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 e n. 51 del 1999, n. 219 del 1997, n. 294 e n. 137 del 1996). In altri termini secondo la Corte l’irretroattività in peius della legge penale costituisce un «valore assoluto e inderogabile», la regola della retroattività in mitius della legge penale medesima «è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli» (sentenza n. 236 del 2011). Alla stregua di siffatti criteri di giudizio, possono rinvenirsi, nella disciplina transitoria contenuta nella norma censurata, ragioni idonee a giustificare la inapplicabilità della nuova disciplina in esame – e segnatamente della speciale causa estintiva del reato di cui all’art. 318-septies cod. ambiente – ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l’azione penale alla data della sua entrata in vigore. L’evidenziato profilo sostanziale della nuova normativa si innesta indissolubilmente sulla complessiva disciplina procedimentale, cadenzata diacronicamente nel momento in cui l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscono al contravventore le prescrizioni di ripristino dell’integrità ambientale; poi in quello della verifica e del controllo dell’adempimento; e, infine, in quello dell’ammissione alla speciale oblazione amministrativa ambientale e del pagamento della somma così determinata. Solo all’esito di tutto ciò il reato si estingue (art. 318-septies), sicché questa “disposizione più favorevole”, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., presuppone necessariamente l’applicabilità delle altre disposizioni procedimentali (artt. 318-bis e seguenti), le quali a loro volta sono strutturalmente e logicamente condizionate al fatto che l’azione penale non sia stata già esercitata e che si versi invece nella fase delle indagini preliminari, non essendo ipotizzabile una regressione in tale fase.
  • 32. Del resto, tali disposizioni hanno accolto in modo pressoché integrale il modello di estinzione delle contravvenzioni previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), anche quanto alla norma transitoria, di cui all’art. 25, comma 2, cod. ambiente, di contenuto identico a quello oggetto delle odierne censure. Con specifico riferimento a tale disposizione, questa Corte (ordinanze n. 460 del 1999, n. 415 e n. 121 del 1998) ha affermato che «è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell’estinzione del reato, contenuta nel capo II del d.lgs. n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da operare solo all’interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata – in caso di adempimento alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa – alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l’esercizio dell’azione penale». Tali considerazioni possono valere anche con riferimento alla presente questione di legittimità costituzionale. L’articolata procedura messa in campo per gli illeciti contravvenzionali previsti nel codice dell’ambiente dalla legge di riforma del 2015, assegna fondamentale e preminente rilievo alle prescrizioni imposte dall’organo competente, le quali sono impartite subito dopo l’accertamento del reato contravvenzionale in danno dell’ambiente e devono essere adempiute nei termini come esattamente fissati dallo stesso organo accertatore. Il meccanismo delineato – che vede il PM intervenire alla fine, alternativamente per chiedere l’archiviazione per estinzione del reato ove il contravventore abbia adempiuto alle prescrizioni e versato la somma a titolo di oblazione in sede amministrativa, oppure, in caso di inadempimento, per riprendere le indagini – si colloca necessariamente nella fase delle indagini preliminari. È questa necessaria collocazione che assicura la realizzazione della finalità dell’istituto. La previsione della speciale oblazione amministrativa ambientale mira infatti da una parte ad assicurare, nell’immediatezza dell’accertamento della commissione dell’illecito, il ripristino della situazione ambientale alterata, ponendo tale onere a carico del contravventore. Ed al contempo è orientata a perseguire un effetto deflattivo perché la definizione del procedimento in sede amministrativa evita la celebrazione del processo, destinato a chiudersi con un decreto di archiviazione, qualora le prescrizioni e il pagamento siano stati adempiuti. Per tale ragione la mancata applicazione della più favorevole disposizione di cui all’art. 318-septies cod. ambiente ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l’azione penale alla data di entrata in vigore della disposizione stessa è pienamente ragionevole, non potendosi ipotizzare – senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la norma – una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo premiale suddetto con l’indicazione, ora per allora, di prescrizioni ad opera dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria. Del resto, il contravventore che comunque abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato può avere comunque accesso all’oblazione prevista dall’art. 162-bis cod. pen. In conclusione, deve ritenersi che l’art. 318-octies cod. ambiente, nella parte in cui prevede che la causa estintiva contemplata nel precedente art. 318-septies non si applichi ai procedimenti penali per i quali sia stata esercitata l’azione penale alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis del medesimo codice, non si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. La questione sollevata dal Giudice monocratico del Tribunale di Marsala, va dichiarata, pertanto, non fondata. TESTO SENTENZA 238/2020 : https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=238