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S.O.S
ASSUNZIONI
TIROCINIO ESTIVO DI
ORIENTAMENTO
STUDENTE UNIVERSITARIO;
 STUDENTE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO;
ALLIEVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;
TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO
 NEO - QUALIFICATO;
 NEO – DIPLOMATO;
 NEO – LAUREATO;
 NEO – DOTTORATO.
TIROCINIO DI
INSERIMENTO/REINSERIMENTO
LAVORATIVO
 DISOCCUPATO / INOCCUPATO;
 LAVORATORE SOSPESO;
 DISABILE;
 SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE;
 CATEGORIE PARTICOLARI DI PERSONE
SVANTAGGIATE;
 ALTRI PROGETTI;
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014
 Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da
118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in
relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato anche part time con decorrenza dall’anno 2015
 L’Istituto previdenziale ricorda, innanzitutto, che possono beneficiare
dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilita 2015:
 i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di
appartenenza;
 i datori di lavoro del settore agricolo, compresi i soggetti non
imprenditori.
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014
CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO
 Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato il lavoratore con il
quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di
lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a
sei mesi. Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a
termine in un rapporto a tempo indeterminato.
 Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine
in un rapporto a tempo indeterminato.
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014
CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO
 A) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle
violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta
delle condizioni alle quali e subordinato il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC);
 B) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
 C) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti
occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato .
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014
CUMULABILITA’ DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO
 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i
quali rientrano:
 il contributo concesso dalle Regioni/Province autonome per l’assunzione di
soggetti disabili, calcolato sul costo salariale del lavoratore, disciplinato
dall’art. 13 della Legge n. 68/1999;
 l’incentivo pari a euro 5.000,00 una tantum per ogni assunzione di
“giovani genitori”, fruibile dal datore di lavoro per un massimo di cinque
lavoratori, di cui al DM 19 novembre 2010;
 l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al Decreto
direttoriale n. 1709/2014 come modificato dal Decreto direttoriale n. 11 del
23 gennaio 2015;
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
 L’importo massimo mensile dell’esonero contributivo e pari a euro 671,66
(euro 8.060,00/12 mesi). • Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti
nel corso del mese, tale importo va riproporzionato prendendo a
riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di
fruizione dell’esonero contributivo.
 Il nuovo esonero contributivo si applica, pertanto, ai contributi a carico del
datore di lavoro (fatte salve le suddette contribuzioni), fino al limite di
671,66 euro mensili, opportunamente adeguato in caso di rapporti di
lavoro part-time.
LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI
MOBILITA’
I lavoratori potenzialmente iscrivibili nelle liste di mobilità sono i seguenti:
 a) lavoratori licenziati al termine di una procedura collettiva di riduzione di
personale, secondo la previsione contenuta nell’art. 24 della legge n. 223/1991;
lavoratori licenziati al termine della CIGS da imprese che non sono in grado di
garantire l’occupazione, come indicato dall’art. 4 della legge n. 223/1991;
 b) lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
 A partire dal 1° gennaio 2013 la cosiddetta PICCOLA MOBILITA’ viene
eliminata
 Pertanto i lavoratori dipendenti licenziati da imprese anche artigiane e cooperative
di produzione e lavoro che occupano meno di quindici dipendenti, non possono
essere riassunti con tale l’agevolazione poiché le liste attualmente sono bloccate.
LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA’
Incentivi di natura contributiva
 L’assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) di un lavoratore in
mobilità comporta un abbattimento della quota contributiva a carico del datore
di lavoro per 18 mesi: essa è pari a quella prevista, in via ordinaria, per gli
apprendisti, ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali;
 L’assunzione a tempo determinato può essere effettuata per 12 mesi se il
datore di lavoro effettua una trasformazione prima dello scadere del termine del
contratto ha diritto ad ulteriori 11 mesi di agevolazione contributiva per un totale
di 23 mesi;
 Lo sgravio contributivo, comprensiva della quota a carico del lavoratore, è
pari al 19,19%.
 Anche in questo caso il “godimento” è strettamente correlato sia al possesso del
DURC che al rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla
contrattazione collettiva, anche territoriale od aziendale, applicabile.
LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA’
 Incentivi di natura economica per i percettori dell’indennità di
mobilità
 L’assunzione di un lavoratore in mobilità comporta anche un incentivo di
natura economica:
infatti, se goduta, il datore di lavoro percepisce, attraverso il sistema del
conguaglio contributivo, il 50% dell’indennità di mobilità per un massimo di
dodici mesi o periodo maggiore correlato all’età ed alla ubicazione geografica
di residenza – Mezzogiorno od aree con un tasso di disoccupazione superiore
alla media nazionale - (art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991), cosa che, da
un punto di vista teorico, porta, a parità di altre condizioni, a favorire
l’occupazione di chi è stato da poco inserito nelle liste di mobilità rispetto a
quello che è quasi al termine del periodo.
 Il beneficio viene riconosciuto soltanto con un’assunzione a tempo pieno.
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
 Il contratto di lavoro a tempo determinato è caratterizzato dalla preventiva
determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine
fissato inizialmente.
  A decorrere dal 21 marzo 2014, il riferimento normativo alle ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo è stato cassato. La modifica apportata dal
c.d. Jobs Act stabilisce, infatti, che il contratto a termine può stipularsi fra datore di lavoro
e lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto
a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo
determinato, con una durata massima di trentasei mesi comprensivi di eventuali proroghe
per un massimo di 5;
 I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un
contratto a termine. In tal caso l'intervento della contrattazione collettiva potrà
esclusivamente prevedere margini più ampi di assunzioni a tempo determinato (Circolare
Ministero del lavoro n. 18/2014).
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
 Il contratto a termine "acausale" può essere, quindi, stipulato esclusivamente nelle ipotesi in
cui non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore precedenti rapporti di
lavoro di natura subordinata (ad es. un precedente contratto a tempo determinato o
indeterminato ovvero intermittente).
 Diversamente, nel caso di pregressi rapporti di lavoro di natura autonoma tra i medesimi
soggetti, si ritiene possibile la stipulazione di un primo contratto a termine "acausale"
(Lettera circolare del Ministero del lavoro del 22 aprile 2013, n. 7258).
 Il datore di lavoro, il quale alla data del 21 marzo 2014, abbia in corso rapporti di lavoro a
termine superiori al limite del 20% come individuato dalla nuova normativa, è tenuto a
rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo
applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso
contrario, successivamente a tale data non potrà stipulare nuovi contratti a tempo
determinato fino a quando non si sarà adeguato al nuovo limite (art. 2-bis, D.L. 20 marzo
2014, n. 34 conv. con modif. in L. 16 maggio 2014, n. 78). 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
START-UP INNOVATIVA
  
 L’impresa start-up innovativa, quale Società di Capitali, costituita anche in forma
cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea (art. 73 del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917), ha come oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25, D.L.
n. 179/2012,come modif., in sede di conversione, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a
decorrere dal 19 dicembre 2012).
 Per tale tipologia di impresa, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in
somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività
inerenti o strumentali allo stesso oggetto sociale.
 In questi casi, il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima
di 6 mesi ed una massima di 36 mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto
a termine di durata inferiore a 6 mesi, secondo le previsioni contenute nella normativa
vigente (art. 28, co. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modif., in sede di conversione,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 19 dicembre 2012).
L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
 Lastipulazionedi un contratto di lavoro a tempo parziale dovràrealizzarsi
nel rispetto dellaformascritta, secondo quanto disposto dall’attualenormativa,
il contratto dovràesseresottoscritto daentrambeleparti;
 Contenuto del contratto dovràindividuareladurata della prestazione
lavorativa, lacollocazionetemporaledell’orario, con riferimento al giorno, alla
settimana, al meseeall’anno, con riferimento alleprevisioni lacui mancanza
attribuisceal lavoratorelafacoltàdi richiederechevengasentenziatal’esistenza
di un contratto di lavoro atempo pieno, adecorreredalladatadell’accertamento
giudiziale;
 Il lavoratorehadiritto atutteleindennitàprevistedal CCNL di riferimento,
proporzionateall’orario svolto in azienda.
L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
VARIETIPOLOGIEDIPART-TIME
 PART- TIME VERTICALE
 Si evidenziaunaprestazionelavorativasaltuariachepuò svolgersi ancheatempo pieno
solo per alcuni giorni lasettimana
 PART– TIME ORIZZONTALE
 Si evidenziaunaprestazionelavorativacontinuativaper tutti i giorni dellasettimana
 PART- TIME MISTO
 Si caratterizzaper l’utilizzo di entrambeletipologiagiàmenzionate
 FLESSIBILITA’ DEL PARTTIME
 Il datoredi lavoro può chiederecon anticipo lavariazionedegli orari ei giorni di lavoro
in basealleesigenzeproduttive.
GARANZIA GIOVANI
La Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione
giovanile.
I giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o
straniero extra UE, regolarmente soggiornante  – non impegnato in
un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la
Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel
mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background
formativo e professionale.
GARANZIA GIOVANI
Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono:
Accoglienza
Orientamento
Formazione
Accompagnamento al lavoro
Apprendistato
Tirocini
Servizio civile
Sostegno all’autoimprenditorialità
Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi
UE
Bonus occupazionale per le imprese
Formazione a distanza
GARANZIA GIOVANI
BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE
RAPPORTI DI LAVORO BASSA MEDIA ALTA MOLTO
ALTA
rapporto a tempo determinato la
cui durata è pari o
superiore a sei mesi e inferiore a
dodici mesi-
0 0 €1.500 €2.000
rapporto a tempo determinato la
cui durata è pari o
superiore a dodici mesi
0 0 € 3.000 € 4.000
rapporto a tempo indeterminato € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000
La formazione in quanto strumento per l’aumento della redditività e dei profitti
aziendali è da sempre un momento di crescita e di motivazione per i dipendenti di
un’azienda.
Spesso però i costi della formazione scoraggiano imprenditori e titolari
dall’usufruirne, creando aziende statiche e immobili, incapaci di evolversi e di
misurarsi con le reali nuove esigenze degli scenari nazionali e
internazionali.
Negli anni passati le misure regionali, grazie ai fondi europei, hanno cercato di
incentivare la formazione, ottenendo però pochi risultati soprattutto a causa
dell’alto numero di aziende desiderose di accedere a tali misure.
LA FORMAZIONE A COSTO
ZERO
Per far FORMAZIONE all’interno delle aziende si possono chiedere
finanziamenti a fondo perduto
presentando Piani Formativi a valere sui diversi Fondi Paritetici
Interprofessionali ed il Fondo Sociale Europeo.
Dal 2003 le imprese possono chiedere all’INPS, mediante indicazioni sul
DM10/02 (oggi UNIEMENS) di trasferire lo 0,30 % dei contributi obbligatori,
comunque versati all’INPS (il cd. “contributo obbligatorio per la disoccupazione
involontaria” previsto dalla legge 845/78), ad uno dei molteplici Fondi nazionali.
I Fondi Interprofessionali hanno il vantaggio di garantire all’azienda tutta la
formazione e la consulenza di cui hanno bisogno, secondo un criterio qualitativo prima
che quantitativo, attraverso parametri più snelli, meno burocratici, e quindi secondo
tempistiche più adatte alle diverse esigenze aziendali.
Si dividono di solito in due tipologie:
1.fondi che mettono a disposizione bandi a cui partecipare (secondo un criterio
settoriale e merceologico): l’azienda può presentare tutte le richieste che vuole
attraverso una progettazione e un avvallo da parte di un ente bilaterale o di un
sindacato;
2.conto formazione, ossia fondi che accantonano tutti i versamenti effettuati
dall’azienda e che li restituiscono in termini di servizi formativi laddove l’azienda ne
faccia richiesta in tempi stabiliti.
METTERSI INSIEME E’ UN INIZIO,
RIMANERE INSIEME E’ UN
PROGRESSO,
LAVORARE INSIEME E’ UN
SUCCESSO!
CIT.

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S.O.S. Assunzioni. Open Lesson con Mara Pila

  • 2. TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO STUDENTE UNIVERSITARIO;  STUDENTE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO; ALLIEVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;
  • 3. TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO  NEO - QUALIFICATO;  NEO – DIPLOMATO;  NEO – LAUREATO;  NEO – DOTTORATO.
  • 4. TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO  DISOCCUPATO / INOCCUPATO;  LAVORATORE SOSPESO;  DISABILE;  SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE;  CATEGORIE PARTICOLARI DI PERSONE SVANTAGGIATE;  ALTRI PROGETTI;
  • 5. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014  Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche part time con decorrenza dall’anno 2015  L’Istituto previdenziale ricorda, innanzitutto, che possono beneficiare dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilita 2015:  i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza;  i datori di lavoro del settore agricolo, compresi i soggetti non imprenditori.
  • 6. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014 CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO  Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.  Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
  • 7. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014 CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO  A) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta delle condizioni alle quali e subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);  B) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;  C) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato .
  • 8. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014 CUMULABILITA’ DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO  è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali rientrano:  il contributo concesso dalle Regioni/Province autonome per l’assunzione di soggetti disabili, calcolato sul costo salariale del lavoratore, disciplinato dall’art. 13 della Legge n. 68/1999;  l’incentivo pari a euro 5.000,00 una tantum per ogni assunzione di “giovani genitori”, fruibile dal datore di lavoro per un massimo di cinque lavoratori, di cui al DM 19 novembre 2010;  l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al Decreto direttoriale n. 1709/2014 come modificato dal Decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015;
  • 9. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014 MISURA DELL’AGEVOLAZIONE  L’importo massimo mensile dell’esonero contributivo e pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12 mesi). • Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, tale importo va riproporzionato prendendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.  Il nuovo esonero contributivo si applica, pertanto, ai contributi a carico del datore di lavoro (fatte salve le suddette contribuzioni), fino al limite di 671,66 euro mensili, opportunamente adeguato in caso di rapporti di lavoro part-time.
  • 10. LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA’ I lavoratori potenzialmente iscrivibili nelle liste di mobilità sono i seguenti:  a) lavoratori licenziati al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, secondo la previsione contenuta nell’art. 24 della legge n. 223/1991; lavoratori licenziati al termine della CIGS da imprese che non sono in grado di garantire l’occupazione, come indicato dall’art. 4 della legge n. 223/1991;  b) lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.  A partire dal 1° gennaio 2013 la cosiddetta PICCOLA MOBILITA’ viene eliminata  Pertanto i lavoratori dipendenti licenziati da imprese anche artigiane e cooperative di produzione e lavoro che occupano meno di quindici dipendenti, non possono essere riassunti con tale l’agevolazione poiché le liste attualmente sono bloccate.
  • 11. LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA’ Incentivi di natura contributiva  L’assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) di un lavoratore in mobilità comporta un abbattimento della quota contributiva a carico del datore di lavoro per 18 mesi: essa è pari a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali;  L’assunzione a tempo determinato può essere effettuata per 12 mesi se il datore di lavoro effettua una trasformazione prima dello scadere del termine del contratto ha diritto ad ulteriori 11 mesi di agevolazione contributiva per un totale di 23 mesi;  Lo sgravio contributivo, comprensiva della quota a carico del lavoratore, è pari al 19,19%.  Anche in questo caso il “godimento” è strettamente correlato sia al possesso del DURC che al rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, anche territoriale od aziendale, applicabile.
  • 12. LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA’  Incentivi di natura economica per i percettori dell’indennità di mobilità  L’assunzione di un lavoratore in mobilità comporta anche un incentivo di natura economica: infatti, se goduta, il datore di lavoro percepisce, attraverso il sistema del conguaglio contributivo, il 50% dell’indennità di mobilità per un massimo di dodici mesi o periodo maggiore correlato all’età ed alla ubicazione geografica di residenza – Mezzogiorno od aree con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale - (art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991), cosa che, da un punto di vista teorico, porta, a parità di altre condizioni, a favorire l’occupazione di chi è stato da poco inserito nelle liste di mobilità rispetto a quello che è quasi al termine del periodo.  Il beneficio viene riconosciuto soltanto con un’assunzione a tempo pieno.
  • 13. L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  Il contratto di lavoro a tempo determinato è caratterizzato dalla preventiva determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine fissato inizialmente.   A decorrere dal 21 marzo 2014, il riferimento normativo alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo è stato cassato. La modifica apportata dal c.d. Jobs Act stabilisce, infatti, che il contratto a termine può stipularsi fra datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, con una durata massima di trentasei mesi comprensivi di eventuali proroghe per un massimo di 5;  I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine. In tal caso l'intervento della contrattazione collettiva potrà esclusivamente prevedere margini più ampi di assunzioni a tempo determinato (Circolare Ministero del lavoro n. 18/2014).
  • 14. L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  Il contratto a termine "acausale" può essere, quindi, stipulato esclusivamente nelle ipotesi in cui non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata (ad es. un precedente contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero intermittente).  Diversamente, nel caso di pregressi rapporti di lavoro di natura autonoma tra i medesimi soggetti, si ritiene possibile la stipulazione di un primo contratto a termine "acausale" (Lettera circolare del Ministero del lavoro del 22 aprile 2013, n. 7258).  Il datore di lavoro, il quale alla data del 21 marzo 2014, abbia in corso rapporti di lavoro a termine superiori al limite del 20% come individuato dalla nuova normativa, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, successivamente a tale data non potrà stipulare nuovi contratti a tempo determinato fino a quando non si sarà adeguato al nuovo limite (art. 2-bis, D.L. 20 marzo 2014, n. 34 conv. con modif. in L. 16 maggio 2014, n. 78). 
  • 15. L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO START-UP INNOVATIVA     L’impresa start-up innovativa, quale Società di Capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea (art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ha come oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25, D.L. n. 179/2012,come modif., in sede di conversione, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 19 dicembre 2012).  Per tale tipologia di impresa, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali allo stesso oggetto sociale.  In questi casi, il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi, secondo le previsioni contenute nella normativa vigente (art. 28, co. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modif., in sede di conversione, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 19 dicembre 2012).
  • 16. L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)  Lastipulazionedi un contratto di lavoro a tempo parziale dovràrealizzarsi nel rispetto dellaformascritta, secondo quanto disposto dall’attualenormativa, il contratto dovràesseresottoscritto daentrambeleparti;  Contenuto del contratto dovràindividuareladurata della prestazione lavorativa, lacollocazionetemporaledell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al meseeall’anno, con riferimento alleprevisioni lacui mancanza attribuisceal lavoratorelafacoltàdi richiederechevengasentenziatal’esistenza di un contratto di lavoro atempo pieno, adecorreredalladatadell’accertamento giudiziale;  Il lavoratorehadiritto atutteleindennitàprevistedal CCNL di riferimento, proporzionateall’orario svolto in azienda.
  • 17. L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) VARIETIPOLOGIEDIPART-TIME  PART- TIME VERTICALE  Si evidenziaunaprestazionelavorativasaltuariachepuò svolgersi ancheatempo pieno solo per alcuni giorni lasettimana  PART– TIME ORIZZONTALE  Si evidenziaunaprestazionelavorativacontinuativaper tutti i giorni dellasettimana  PART- TIME MISTO  Si caratterizzaper l’utilizzo di entrambeletipologiagiàmenzionate  FLESSIBILITA’ DEL PARTTIME  Il datoredi lavoro può chiederecon anticipo lavariazionedegli orari ei giorni di lavoro in basealleesigenzeproduttive.
  • 18. GARANZIA GIOVANI La Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. I giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante  – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale.
  • 19. GARANZIA GIOVANI Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono: Accoglienza Orientamento Formazione Accompagnamento al lavoro Apprendistato Tirocini Servizio civile Sostegno all’autoimprenditorialità Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE Bonus occupazionale per le imprese Formazione a distanza
  • 20. GARANZIA GIOVANI BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE RAPPORTI DI LAVORO BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi- 0 0 €1.500 €2.000 rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi 0 0 € 3.000 € 4.000 rapporto a tempo indeterminato € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000
  • 21. La formazione in quanto strumento per l’aumento della redditività e dei profitti aziendali è da sempre un momento di crescita e di motivazione per i dipendenti di un’azienda. Spesso però i costi della formazione scoraggiano imprenditori e titolari dall’usufruirne, creando aziende statiche e immobili, incapaci di evolversi e di misurarsi con le reali nuove esigenze degli scenari nazionali e internazionali. Negli anni passati le misure regionali, grazie ai fondi europei, hanno cercato di incentivare la formazione, ottenendo però pochi risultati soprattutto a causa dell’alto numero di aziende desiderose di accedere a tali misure. LA FORMAZIONE A COSTO ZERO
  • 22. Per far FORMAZIONE all’interno delle aziende si possono chiedere finanziamenti a fondo perduto presentando Piani Formativi a valere sui diversi Fondi Paritetici Interprofessionali ed il Fondo Sociale Europeo. Dal 2003 le imprese possono chiedere all’INPS, mediante indicazioni sul DM10/02 (oggi UNIEMENS) di trasferire lo 0,30 % dei contributi obbligatori, comunque versati all’INPS (il cd. “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria” previsto dalla legge 845/78), ad uno dei molteplici Fondi nazionali.
  • 23. I Fondi Interprofessionali hanno il vantaggio di garantire all’azienda tutta la formazione e la consulenza di cui hanno bisogno, secondo un criterio qualitativo prima che quantitativo, attraverso parametri più snelli, meno burocratici, e quindi secondo tempistiche più adatte alle diverse esigenze aziendali. Si dividono di solito in due tipologie: 1.fondi che mettono a disposizione bandi a cui partecipare (secondo un criterio settoriale e merceologico): l’azienda può presentare tutte le richieste che vuole attraverso una progettazione e un avvallo da parte di un ente bilaterale o di un sindacato; 2.conto formazione, ossia fondi che accantonano tutti i versamenti effettuati dall’azienda e che li restituiscono in termini di servizi formativi laddove l’azienda ne faccia richiesta in tempi stabiliti.
  • 24. METTERSI INSIEME E’ UN INIZIO, RIMANERE INSIEME E’ UN PROGRESSO, LAVORARE INSIEME E’ UN SUCCESSO! CIT.