Il 30 aprile dalle 18.30 alle 20.30 Open Campus ospita Mara Pilia, consulente del lavoro ed esperta in gestione aziendale.
In un mercato del lavoro in continua evoluzione, sia per le startup che per le aziende senior, è sempre più difficile orientarsi, selezionare i propri collaboratori e scegliere la formula contrattuale più vantaggiosa. Come si fa a tutelare gli interessi aziendali e ottimizzare i costi del personale? Come si possono utilizzare i fondi interprofessionali per formare i dipendenti e far crescere l’azienda? Se volete chiarirvi le idee, rispondere a queste ad altre domande, non perdete l’appuntamento con il nostro consulente del lavoro.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione su Eventbrite.
Programma
>I tirocini Formativi e di Orientamento e di Inserimento e Reinserimento lavorativo
> L’esonero Contributivo Triennale L. 190/2014
>Lavoratori Assunti dalle Liste di Mobilità
> L’Assunzione a Tempo determinato e Part-Time
>Il programma “Garanzia Giovani”
>Busta paga e F24
Chi è Mara Pilia?
Mara opera nel settore della Consulenza del Lavoro da 15 anni, si occupa di gestione e amministrazione del personale, di conciliazioni, vertenze, trattative sindacali, gestione dei rapporti con i vari istituti previdenziali e organi ispettivi, gestendo aziende in tutta l’Italia
5. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da
118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in
relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato anche part time con decorrenza dall’anno 2015
L’Istituto previdenziale ricorda, innanzitutto, che possono beneficiare
dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilita 2015:
i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di
appartenenza;
i datori di lavoro del settore agricolo, compresi i soggetti non
imprenditori.
6. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014
CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO
Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato il lavoratore con il
quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di
lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a
sei mesi. Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a
termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine
in un rapporto a tempo indeterminato.
7. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014
CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO
A) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle
violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta
delle condizioni alle quali e subordinato il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC);
B) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
C) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti
occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato .
8. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014
CUMULABILITA’ DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO
è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i
quali rientrano:
il contributo concesso dalle Regioni/Province autonome per l’assunzione di
soggetti disabili, calcolato sul costo salariale del lavoratore, disciplinato
dall’art. 13 della Legge n. 68/1999;
l’incentivo pari a euro 5.000,00 una tantum per ogni assunzione di
“giovani genitori”, fruibile dal datore di lavoro per un massimo di cinque
lavoratori, di cui al DM 19 novembre 2010;
l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al Decreto
direttoriale n. 1709/2014 come modificato dal Decreto direttoriale n. 11 del
23 gennaio 2015;
9. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
L’importo massimo mensile dell’esonero contributivo e pari a euro 671,66
(euro 8.060,00/12 mesi). • Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti
nel corso del mese, tale importo va riproporzionato prendendo a
riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di
fruizione dell’esonero contributivo.
Il nuovo esonero contributivo si applica, pertanto, ai contributi a carico del
datore di lavoro (fatte salve le suddette contribuzioni), fino al limite di
671,66 euro mensili, opportunamente adeguato in caso di rapporti di
lavoro part-time.
10. LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI
MOBILITA’
I lavoratori potenzialmente iscrivibili nelle liste di mobilità sono i seguenti:
a) lavoratori licenziati al termine di una procedura collettiva di riduzione di
personale, secondo la previsione contenuta nell’art. 24 della legge n. 223/1991;
lavoratori licenziati al termine della CIGS da imprese che non sono in grado di
garantire l’occupazione, come indicato dall’art. 4 della legge n. 223/1991;
b) lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
A partire dal 1° gennaio 2013 la cosiddetta PICCOLA MOBILITA’ viene
eliminata
Pertanto i lavoratori dipendenti licenziati da imprese anche artigiane e cooperative
di produzione e lavoro che occupano meno di quindici dipendenti, non possono
essere riassunti con tale l’agevolazione poiché le liste attualmente sono bloccate.
11. LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA’
Incentivi di natura contributiva
L’assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) di un lavoratore in
mobilità comporta un abbattimento della quota contributiva a carico del datore
di lavoro per 18 mesi: essa è pari a quella prevista, in via ordinaria, per gli
apprendisti, ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali;
L’assunzione a tempo determinato può essere effettuata per 12 mesi se il
datore di lavoro effettua una trasformazione prima dello scadere del termine del
contratto ha diritto ad ulteriori 11 mesi di agevolazione contributiva per un totale
di 23 mesi;
Lo sgravio contributivo, comprensiva della quota a carico del lavoratore, è
pari al 19,19%.
Anche in questo caso il “godimento” è strettamente correlato sia al possesso del
DURC che al rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla
contrattazione collettiva, anche territoriale od aziendale, applicabile.
12. LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA’
Incentivi di natura economica per i percettori dell’indennità di
mobilità
L’assunzione di un lavoratore in mobilità comporta anche un incentivo di
natura economica:
infatti, se goduta, il datore di lavoro percepisce, attraverso il sistema del
conguaglio contributivo, il 50% dell’indennità di mobilità per un massimo di
dodici mesi o periodo maggiore correlato all’età ed alla ubicazione geografica
di residenza – Mezzogiorno od aree con un tasso di disoccupazione superiore
alla media nazionale - (art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991), cosa che, da
un punto di vista teorico, porta, a parità di altre condizioni, a favorire
l’occupazione di chi è stato da poco inserito nelle liste di mobilità rispetto a
quello che è quasi al termine del periodo.
Il beneficio viene riconosciuto soltanto con un’assunzione a tempo pieno.
13. L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a tempo determinato è caratterizzato dalla preventiva
determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine
fissato inizialmente.
A decorrere dal 21 marzo 2014, il riferimento normativo alle ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo è stato cassato. La modifica apportata dal
c.d. Jobs Act stabilisce, infatti, che il contratto a termine può stipularsi fra datore di lavoro
e lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto
a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo
determinato, con una durata massima di trentasei mesi comprensivi di eventuali proroghe
per un massimo di 5;
I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un
contratto a termine. In tal caso l'intervento della contrattazione collettiva potrà
esclusivamente prevedere margini più ampi di assunzioni a tempo determinato (Circolare
Ministero del lavoro n. 18/2014).
14. L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
Il contratto a termine "acausale" può essere, quindi, stipulato esclusivamente nelle ipotesi in
cui non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore precedenti rapporti di
lavoro di natura subordinata (ad es. un precedente contratto a tempo determinato o
indeterminato ovvero intermittente).
Diversamente, nel caso di pregressi rapporti di lavoro di natura autonoma tra i medesimi
soggetti, si ritiene possibile la stipulazione di un primo contratto a termine "acausale"
(Lettera circolare del Ministero del lavoro del 22 aprile 2013, n. 7258).
Il datore di lavoro, il quale alla data del 21 marzo 2014, abbia in corso rapporti di lavoro a
termine superiori al limite del 20% come individuato dalla nuova normativa, è tenuto a
rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo
applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso
contrario, successivamente a tale data non potrà stipulare nuovi contratti a tempo
determinato fino a quando non si sarà adeguato al nuovo limite (art. 2-bis, D.L. 20 marzo
2014, n. 34 conv. con modif. in L. 16 maggio 2014, n. 78).
15. L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
START-UP INNOVATIVA
L’impresa start-up innovativa, quale Società di Capitali, costituita anche in forma
cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea (art. 73 del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917), ha come oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25, D.L.
n. 179/2012,come modif., in sede di conversione, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a
decorrere dal 19 dicembre 2012).
Per tale tipologia di impresa, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in
somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività
inerenti o strumentali allo stesso oggetto sociale.
In questi casi, il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima
di 6 mesi ed una massima di 36 mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto
a termine di durata inferiore a 6 mesi, secondo le previsioni contenute nella normativa
vigente (art. 28, co. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modif., in sede di conversione,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 19 dicembre 2012).
16. L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
Lastipulazionedi un contratto di lavoro a tempo parziale dovràrealizzarsi
nel rispetto dellaformascritta, secondo quanto disposto dall’attualenormativa,
il contratto dovràesseresottoscritto daentrambeleparti;
Contenuto del contratto dovràindividuareladurata della prestazione
lavorativa, lacollocazionetemporaledell’orario, con riferimento al giorno, alla
settimana, al meseeall’anno, con riferimento alleprevisioni lacui mancanza
attribuisceal lavoratorelafacoltàdi richiederechevengasentenziatal’esistenza
di un contratto di lavoro atempo pieno, adecorreredalladatadell’accertamento
giudiziale;
Il lavoratorehadiritto atutteleindennitàprevistedal CCNL di riferimento,
proporzionateall’orario svolto in azienda.
17. L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
VARIETIPOLOGIEDIPART-TIME
PART- TIME VERTICALE
Si evidenziaunaprestazionelavorativasaltuariachepuò svolgersi ancheatempo pieno
solo per alcuni giorni lasettimana
PART– TIME ORIZZONTALE
Si evidenziaunaprestazionelavorativacontinuativaper tutti i giorni dellasettimana
PART- TIME MISTO
Si caratterizzaper l’utilizzo di entrambeletipologiagiàmenzionate
FLESSIBILITA’ DEL PARTTIME
Il datoredi lavoro può chiederecon anticipo lavariazionedegli orari ei giorni di lavoro
in basealleesigenzeproduttive.
18. GARANZIA GIOVANI
La Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione
giovanile.
I giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o
straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non impegnato in
un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la
Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel
mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background
formativo e professionale.
19. GARANZIA GIOVANI
Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono:
Accoglienza
Orientamento
Formazione
Accompagnamento al lavoro
Apprendistato
Tirocini
Servizio civile
Sostegno all’autoimprenditorialità
Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi
UE
Bonus occupazionale per le imprese
Formazione a distanza
20. GARANZIA GIOVANI
BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE
RAPPORTI DI LAVORO BASSA MEDIA ALTA MOLTO
ALTA
rapporto a tempo determinato la
cui durata è pari o
superiore a sei mesi e inferiore a
dodici mesi-
0 0 €1.500 €2.000
rapporto a tempo determinato la
cui durata è pari o
superiore a dodici mesi
0 0 € 3.000 € 4.000
rapporto a tempo indeterminato € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000
21. La formazione in quanto strumento per l’aumento della redditività e dei profitti
aziendali è da sempre un momento di crescita e di motivazione per i dipendenti di
un’azienda.
Spesso però i costi della formazione scoraggiano imprenditori e titolari
dall’usufruirne, creando aziende statiche e immobili, incapaci di evolversi e di
misurarsi con le reali nuove esigenze degli scenari nazionali e
internazionali.
Negli anni passati le misure regionali, grazie ai fondi europei, hanno cercato di
incentivare la formazione, ottenendo però pochi risultati soprattutto a causa
dell’alto numero di aziende desiderose di accedere a tali misure.
LA FORMAZIONE A COSTO
ZERO
22. Per far FORMAZIONE all’interno delle aziende si possono chiedere
finanziamenti a fondo perduto
presentando Piani Formativi a valere sui diversi Fondi Paritetici
Interprofessionali ed il Fondo Sociale Europeo.
Dal 2003 le imprese possono chiedere all’INPS, mediante indicazioni sul
DM10/02 (oggi UNIEMENS) di trasferire lo 0,30 % dei contributi obbligatori,
comunque versati all’INPS (il cd. “contributo obbligatorio per la disoccupazione
involontaria” previsto dalla legge 845/78), ad uno dei molteplici Fondi nazionali.
23. I Fondi Interprofessionali hanno il vantaggio di garantire all’azienda tutta la
formazione e la consulenza di cui hanno bisogno, secondo un criterio qualitativo prima
che quantitativo, attraverso parametri più snelli, meno burocratici, e quindi secondo
tempistiche più adatte alle diverse esigenze aziendali.
Si dividono di solito in due tipologie:
1.fondi che mettono a disposizione bandi a cui partecipare (secondo un criterio
settoriale e merceologico): l’azienda può presentare tutte le richieste che vuole
attraverso una progettazione e un avvallo da parte di un ente bilaterale o di un
sindacato;
2.conto formazione, ossia fondi che accantonano tutti i versamenti effettuati
dall’azienda e che li restituiscono in termini di servizi formativi laddove l’azienda ne
faccia richiesta in tempi stabiliti.
24. METTERSI INSIEME E’ UN INIZIO,
RIMANERE INSIEME E’ UN
PROGRESSO,
LAVORARE INSIEME E’ UN
SUCCESSO!
CIT.