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Le start-up innovative
Accesso al regime e disciplina fiscale di favore
Milano, 23 giugno 2014
Giuseppe Andrea Giannantonio
 
	
  
	
  
	
  
2	
  
Start-up innovative: quadro di riferimento
Disciplina delle start-up
innovative
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
artt. da 25 a 32 (conv. L. 17
dicembre 2012, n. 221)	
  
	
  
	
  
Articolo 25 – Accesso al regime
Articolo 26 – Deroghe fiscali e riduzione degli oneri
per l’avvio
Articolo 27 – Remunerazione con strumenti
finanziari delle start-up
Articolo 27-bis – Agevolazioni per l’assunzione di
personale qualificato
Articolo 29 – Incentivi all’investimento in start-up
D.L. 28 giugno 2013, n. 76,
art. 9, co. 16 e 16-bis) –
Correttivi sui requisiti di
accesso al regime
§  Commissione Europea, Decisione C(2013) 8827
final del 5 dicembre 2013 – Aiuto di Stato
compatibile con il mercato interno
§  Decreto attuativo MEF/MISE 30 gennaio 2014
ü  Assonime, Circolare n. 11 del 6 maggio 2013
ü  Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014
 
	
  
	
  
	
  
3	
  
Start-up innovative: quadro di riferimento
Nuova
imprenditorialità	
  
Sviluppo
tecnologico	
  
Crescita
sostenibile	
  
Attrazione di
capitali
dall’estero	
  
Innovazione	
  
Occupazione	
  
 
	
  
	
  
	
  
4	
  
Start-up innovative: quadro di riferimento
Incubatori certificati di
start-up innovative
(D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art.
25 co. 5)	
  
	
  
	
  
Offrono servizi per sostenere la nascita e lo
sviluppo di start-up innovative
Requisiti:
"  Strutture anche immobiliari adeguate ad accogliere start-up
"  Attrezzature adeguate all’attività delle start-up
"  Amministrati e diretti da persone di riconosciuta competenza
"  Regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca,
istituzioni pubbliche, partner finanziari
"  Adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up
Concepimento
dell’idea
imprenditoriale 	
  
Sviluppo
della start-up 	
  
Formazione
dei fondatori	
  
Gestione/ciclo
di business
Ricerca degli
investitori
Autocertificati dal
rappresentante legale
tramite dichiarazione al
Registro delle imprese	
  
 
	
  
	
  
	
  
5	
  
Sommario
1. Accesso al regime
1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative (art. 25, co. 2)
1.2 Iscrizione presso il Registro delle Imprese (art. 25, co. 8-12)
1.3 Durata del regime e retroattività (art. 25, co. 3)
2. Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative
2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26, co. 4 e 8)
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative (art. 27)
2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis)
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative (art. 29)
3. Aiuto alla crescita economica (ACE)
 
	
  
	
  
	
  
6	
  
1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative
Si qualificano come start-up innovative:
"   le società di capitali di diritto italiano (S.p.A, S.r.l., S.a.p.A),
anche cooperative
"   le Società Europee
che siano
- fiscalmente residenti in Italia ex art. 73 del TUIR (ossia, per la
maggior parte del periodo d’imposta abbiano la sede legale o la
sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio
dello Stato)
- non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione
"   le società residenti in Stati UE/SEE che esercitino attività
d’impresa in Italia tramite stabile organizzazione
Requisiti cumulativi:
7	
  
1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative
Anche controllo
al 100% di soci
diversi da
persone fisiche
(D.L. 76/2013)
Requisiti alternativi:
8	
  
1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative
9	
  
1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative
del maggiore tra costo e valore della produzione
Costo della produzione (voce
B, Conto Economico ex art.
2425 c.c., da B6 a B14)
Valore della produzione
(voce A, Conto Economico
ex art. 2425 c.c., da A1 a A5)
10	
  
1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative
«Costi di Ricerca, Sviluppo e
Pubblicità» (OIC 24, voce B2, Stato
Patrimoniale)
+
Ulteriori costi tipici indicati dall’art. 25, co. 2,
lett. h), n. 1, D.L. 179/2012 contabilizzati in
voci diverse (es. sviluppo competitivo, servizi
di incubazione, personale impiegato in ricerca
e sviluppo, licenze proprietà intellettuale)
§  Intero ammontare dei costi capitalizzati o solo componente di competenza dell’esercizio?
§  Costi per ricerca di base contabilizzati a Conto Economico?
I costi devono risultare:
§  dall’ultimo bilancio approvato ed essere descritti in nota integrativa
§  nel primo anno di vita della start-up, da una dichiarazione del legale rappresentante
attestante i costi attribuibili per competenza al primo esercizio
11	
  
1.2 Iscrizione presso il Registro delle imprese
Iscrizione alla sezione speciale dedicata alle start-up innovative
istituita presso il Registro delle imprese, necessaria per l’accesso al
regime agevolato,
tramite deposito da
parte del legale
rappresentante di:
Ø  un’autocertificazione attestante la sussistenza dei
requisiti
Ø  una domanda di iscrizione in formato elettronico
contenente informazioni (relative all’anagrafica,
all’attività svolta, ai soci fondatori, agli altri
collaboratori, al bilancio, ai rapporti con incubatori
e investitori) che dovranno essere aggiornate e rese
pubbliche con cadenza non superiore a 6 mesi
12	
  
1.3 Durata del regime e retroattività
Start-up neo-costituite 4 anni dalla data di costituzione, se permangono i
requisiti
Start-up già esistenti In funzione dell’anzianità, previo deposito da parte
del legale rappresentante presso il Registro delle
imprese di una dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti (AdE, Circ. 16/2014, par. 1.1.3)
Costituzione
20
ottobre
2008
20
ottobre
2009
20
ottobre
2011
20
ottobre
2010
18
dicembre
2013
18
dicembre
2012
18
dicembre
2014
18
dicembre
2015
18
dicembre
2016
Costituzione Costituzione
 
	
  
	
  
	
  
13	
  
Sommario
1. Accesso al regime e deroghe al diritto societario
1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative (art. 25, co. 2)
1.2 Iscrizione presso il Registro delle Imprese (art. 25, co. 8-12)
1.3 Durata del regime e retroattività (art. 25, co. 3)
2. Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative
2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26, co. 4 e 8)
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative (art. 27)
2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis)
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative (art. 29)
3. Aiuto alla crescita economica (ACE)
14	
  
2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio
Alle start-up innovative per tutto il periodo in cui sussistono i requisiti non si applicano:
La disciplina delle “società di comodo” (art. 30, L.
n. 712/1994)
Disincentivazione all’utilizzo della forma
societaria per finalità non imprenditoriali ma
meramente gestorie
Parametri indicativi dell’inesistenza di
un’effettiva attività imprenditoriale basati
sull’attivo patrimoniale
La disciplina delle “società in perdita
sistemica” (art. 1, commi da 36-decies a 36-
duodecies, D.L. n. 138/2011)
Presunzione di non operatività per le società che
generano perdite per 3 periodi d’imposta
consecutivi, anche se si tratta dei primi 3 periodi
di attività
Fisiologiche le perdite in fase di start-up
15	
  
2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio
Dal periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up:
Test di operatività
Ø Ricavi effettivi vs ricavi presunti sulla base
di coefficienti di rendimento applicati al valore
di elementi patrimoniali
Ø Triennio di osservazione: periodo successivo
alla perdita della qualifica di start-up + 2
periodi precedenti
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per tutti gli atti posti in essere dalle
start-up dal momento della loro iscrizione alla sezione speciale (AdE, Circ. 16/2014, par.
1.3), nonché esonero da diritto annuale in favore delle Camere di Commercio.
Verifica perdite fiscali
Ø Dichiarazione in perdita per tre periodi
d’imposta consecutivi, ovvero perdite per due
periodi d’imposta e nel terzo reddito
imponibile inferiore a quello minimo
Ø Triennio di osservazione: a decorrere dal
periodo successivo alla perdita della qualifica
di start-up
16	
  
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
A.
• Incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e
gli amministratori delle start-up innovative
B.	
  
• Favorire l’accesso alle start-up a servizi di consulenza
altamente qualificati, compresi quelli professionali (work for
equity)
Piani di incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti finanziari,
finalizzati a :
17	
  
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
A. Agevolazione per amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi
§  Assegnazione, a titolo gratuito o oneroso, di:
- azioni
- quote
- strumenti finanziari partecipativi
- altri diritti
§  Esercizio di diritti di opzione per l’acquisto di tali strumenti finanziari
Emessi da:
§  start-up innovativa o incubatore certificato con i quali gli assegnatari intrattengono il
proprio rapporto di lavoro
§  società direttamente controllate dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato
Non concorre alla formazione del reddito imponibile dei soggetti assegnatari ai fini IRPEF
e contributivi, senza limite di importo, il reddito di lavoro (dipendente e assimilato)
derivante da:
18	
  
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
Ø  L’assegnazione deve avvenire in costanza del regime di start-up innovativa.
Conseguentemente, le assegnazioni avvenute successivamente ai 4 anni dalla
costituzione della start-up (momento di perdita fisiologica della qualifica di start-up)
non rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione.
L’agevolazione opera anche in relazione a diritti di opzione il cui periodo di
«vesting» per l’esercizio è successivo ai 4 anni dalla costituzione della start-up
(Ade, Circ. 16/2014, par. 3.1.7).
2014 2015 2016
Costituzione start-up
Requisiti (art. 25, co. 2) = 4 anni
Perdita requisiti
2013 2017 2018
Assegnazioni Assegnazioni
Esercizio
diritti di
opzione
19	
  
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
§  start-up innovativa
§  incubatore certificato
Soggetti assegnanti Soggetti assegnatari
§  amministratori (con rapporto di lavoro dipendente)
§  lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente
con la start-up innovativa, anche se a tempo
determinato o part-time
§  collaboratori continuativi (non occasionali), ossia
tutti i soggetti, inclusi i lavoratori a progetto, il cui
reddito viene qualificato come reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente ai fini fiscali
(Co.Co.Co. e Co.Co. Pro.)
Ø  Il regime opera anche in caso di piano di incentivazione rivolto solo ad ALCUNI
amministratori, dipendenti e collaboratori e non alla generalità di essi.
20	
  
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
Ø  In caso di cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari e dei diritti a soggetti
terzi, le plusvalenze realizzate sono assoggettate al regime di tassazione ordinario
(es. imposta sostitutiva del 20% - 26% a decorrere dal 1°luglio 2014 – per le
plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni non qualificate).
In caso di assegnazione gratuita degli
strumenti finanziari o di esercizio gratuito
dei diritti di opzione il costo fiscalmente
rilevante è pari a zero. Quindi l’intero
corrispettivo costituisce la base imponibile
(AdE, Circ. 16/2014, par. 3.1.4).
Plusvalenza costo / valore di acquisto
assoggettato a tassazione
corrispettivo
percepito 	
  
21	
  
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
Ø  In caso di cessione degli strumenti finanziari o dei diritti:
§  alla start-up innovativa o all’incubatore certificato
§  alla società emittente (se diversa dalla start-up innovativa o dall’incubatore
certificato)
§  a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up
innovativa o dall’incubatore certificato
§  a qualsiasi soggetto che è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-
up innovativa o l’incubatore certificato
Il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito
imponibile è assoggettato a tassazione al momento della cessione.
22	
  
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
§  Quale nozione di controllo?
§  Controllo sia di diritto sia di fatto previsto dall’art. 2359 Cod. Civ. come previsto per la
disciplina ordinaria delle stock-option ai dipendenti (Ag. delle Entrate, Ris. n. 367/2007)?
In tal caso:
Reddito di lavoro = valore degli strumenti finanziari al momento dell’assegnazione
o dell’esercizio del diritto (non al momento della cessione)
Plusvalenza / Minusvalenza = corrispettivo di cessione - reddito di lavoro
(Ade, Circ. 16/2014, par. 3.1.5).
23	
  
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
B. Agevolazione per prestatori di opere e servizi
§  a fronte dell’apporto di opere o servizi a favore della start-up
§  in compensazione dei crediti maturati per l’apporto di opere o servizi, inclusi quelli
professionali, a favore della start-up
né al momento della loro emissione, né al momento in cui è operata la compensazione.
§  Reddito complessivo ai fini fiscali (IRES o IRPEF a seconda che il percettore svolga
attività d’impresa o di lavoro autonomo).
§  Ai fini contributivi? La Circ. dell’AdE 16/2014 fa riferimento solo al regime fiscale di
favore.
Non concorre alla formazione del reddito complessivo dei soggetti assegnatari il valore
di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi:
24	
  
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative
§  start-up innovativa
§  incubatore certificato
Soggetti assegnanti Soggetti assegnatari
§  prestatori di opere e servizi (soggetti che non
intrattengono un rapporto di lavoro dipendente
con la start-up)
A titolo esemplificativo, soggetti che prestano alla
start-up servizi di consulenza altamente
qualificati, inclusi quelli professionali
(Relazione illustrativa al D.L. 179/2012)
Ø  NON vi è alcuna limitazione al trasferimento. Gli strumenti finanziari possono
essere riacquistati dalla start-up da cui sono stati emessi o assegnati.
25	
  
2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato
Le start-up innovative possono beneficiare:
Ø  di un credito d’imposta pari al 35% del costo per l’assunzione
a tempo indeterminato di personale altamente qualificato
(dipendenti in possesso di dottorato di ricerca o di laurea magistrale
in settori tecnico-scientifici)
Ø nel limite massimo di € 200.000 annui
Ø  Misura applicata in via prioritaria rispetto alle altre imprese e tramite una procedura
semplificata (istanza da presentare al Ministero dello sviluppo economico redatta in
forma semplificata; esclusa la certificazione da parte di un revisore o di altro soggetto
abilitato)
26	
  
I soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative
possono abbattere il proprio carico fiscale di un importo pari ad una
determinata percentuale dell’investimento effettuato.
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
A. • Detrazione per i soggetti passivi IRPEF
B.	
   • Deduzione per i soggetti passivi IRES
27	
  
A. Investitori soggetti passivi IRPEF (persone fisiche residenti e non residenti, società
di persone)
Detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di start-up
innovative:
Ø  Detrazione aumentata al 25% per investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che
operano in ambito energetico
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
-  direttamente
-  tramite OICR che investono
prevalentemente in start-up
innovative (fondi comuni e
SICAV)
-  tramite altre società di capitali
che investono prevalentemente
in start-up innovative
- degli strumenti finanziari
nel rendiconto di gestione /
bilancio dell’OICR
- delle immobilizzazioni
finanziarie nel bilancio
della società
Al 31.12 dell’anno
in cui è effettuato
l’investimento le
azioni o quote
(costo di acquisto
sostenuto
dall’intermediario)
di start-up
innovative
≥ 70%
28	
  
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
A. Investitori soggetti passivi IRPEF (persone fisiche residenti e non residenti, società
di persone)
§  Quadriennio: 2013-2016 (estensione al periodo 2016 ad opera del DL 76/2013 - in
attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE)
§  Investimento massimo detraibile: € 500.000 per periodo d’imposta
§  Durata dell’investimento > 2 anni (sia in capo all’investitore sia in capo alla
società intermediaria), altrimenti restituzione del risparmio d’imposta fruito per
effetto della detrazione (cause di decadenza slide 35)
§  «Riporto in avanti» della detrazione non utilizzata per massimo 3 periodi d’imposta,
nell’ipotesi in cui l’imposta lorda eventualmente diminuita delle altre detrazioni
spettanti non fosse capiente
29	
  
Start-up
innovativa
OICR
Start-up
innovative
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
Società di
investimento
Start-up
innovative
A. Investitori soggetti passivi IRPEF (persone fisiche residenti e non residenti, società
di persone)
19% 19% 19%
No detrazione No detrazione
30	
  
B. Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 TUIR)
Deduzione IRES pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di start-up
innovative:
Ø  Detrazione aumentata al 27% per investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che
operano in ambito energetico
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
-  direttamente
-  tramite OICR che investono
prevalentemente in start-up
innovative innovative (fondi
comuni e SICAV)
-  tramite altre società di capitali
che investono prevalentemente
in start-up innovative
- degli strumenti finanziari
nel rendiconto di gestione /
bilancio dell’OICR
- delle immobilizzazioni
finanziarie nel bilancio
della società
Al 31.12 dell’anno
in cui è effettuato
l’investimento le
azioni o quote
(costo di acquisto
sostenuto
dall’intermediario)
di start-up
innovative
≥ 70%
31	
  
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
B. Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 TUIR)
§  Quadriennio: 2013-2016 (estensione al periodo 2016 ad opera del DL 76/2013 - in
attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE)
§  Investimento massimo deducibile: € 1.800.000 per periodo d’imposta
§  Durata dell’investimento > 2 anni (sia in capo all’investitore sia in capo alla società
intermediaria), altrimenti restituzione del risparmio d’imposta fruito per effetto della
deduzione (cause di decadenza slide 35)
§  «Riporto in avanti» della deduzione non utilizzata per massimo 3 periodi d’imposta,
nell’ipotesi in cui il reddito complessivo fosse incapiente (Decreto 30 gennaio 2014,
art. 4, co. 4)
32	
  
Start-up
innovativa
OICR
Start-up
innovative
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
Società di
investimento
Start-up
innovative
B. Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 TUIR)
20% 20% 20%
No deduzione No deduzione
Investitore IRES Investitore IRES Investitore IRES
33	
  
Ø  E’ escluso l’accesso all’agevolazione (Decreto 30 gennaio 2014, art. 2, co.3):
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
§  alle start-up, incubatori certificati, OICR,
società che investono prevalentemente in
start-up per investimenti propri nel
capitale di start-up
§  ai soggetti che esercitano un’influenza
notevole sulle start-up innovative
A l f i n e d i i n c e n t i v a r e
d u p l i c a z i o n i f i t t i z i e d i
i n v e s t i m e n t i e g a r a n t i r e
l’immissione di nuovi capitali
Soggetti che prima di effettuare
l’investimento possiedono
direttamente o indirettamente
partecipazioni > 30%
34	
  
Ø  Conferimenti agevolati (Decreto 30 gennaio 2014, art. 3)
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
§  conferimenti in denaro iscritti al capitale sociale o alla riserva
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up o delle società di capitali
che investono prevalentemente in start-up (esclusi conferimenti a fondo
perduto iscritti in altre voci del PN)
§  investimenti in quote degli OICR che investono in start-up
§  compensazione di crediti, ad eccezione di quelli da cessioni di beni o
prestazioni di servizi diversi da prestazioni lavorative e work for equity
§  conversione di obbligazioni convertibili in quote della start-up
§  incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni, per le start-
up non residenti
Finanziamenti soci?
Limite max €
2.500.000 per
start-up
35	
  
Ø  Conferimenti agevolati:
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
Sono agevolati i conferimenti a fronte dei quali sia la start up innovativa sia la
società intermediaria rilevano un incremento di capitale sociale / riserva
sovrapprezzo
Se nelle more di attuazione del Decreto attuativo ha
iscritto le somme in altre riserve del PN, deve procedere
ad aumentare il capitale sociale entro il 31 dicembre
2014 affinché gli investitori possano beneficiare
dell’agevolazione (AdE, Circ. 16/2014, par. 6.3)
36	
  
Ø  Momento di effettuazione dell’investimento (sia diretto sia in via mediata), ossia
periodo in cui operare la detrazione / deduzione:
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
Decreto 30
gennaio 2014
(art. 3, co.3)
§  periodo d’imposta in corso alla data del deposito al Registro delle
imprese della deliberazione di aumento di capitale sociale o
dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito
§  periodo d’imposta in corso alla data del deposito al Registro delle
imprese dell’atto costitutivo, in sede di costituzione
E’ agevolato l’investimento in società che possiedono i requisiti per la qualificazione come
start-up ma non sono ancora iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese?
Prudenzialmente sono da ritenere esclusi tali investimenti, in quanto l’iscrizione alla sezione
speciale è necessaria al fine di usufruire dell’intera disciplina (Art. 25, co. 8, D.L. 179/2012 e
Assonime, Circ. 11/2013)
AdE, Circ.
16/2014,
par. 6.4
37	
  
Ø  Condizioni per fruire delle agevolazioni (Decreto 30 gennaio 2014, art. 5, co.1):
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
Certificazione della start-up attestante il limite max di
investimenti pari a € 2.500.000
Certificazione della start-up attestante l’entità
dell’investimento agevolabile effettuato nel periodo
d’imposta cui deve essere commisurato il beneficio fiscale
Piano d’investimento della start-up contenente informazioni
dettagliate anche sull’exit strategy dell’investitore
L’investitore deve
ricevere e
conservare:
38	
  
Cause di decadenza
(Decreto 30 gennaio 2014, art. 6, co. 1)
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
Per gli investimenti sia diretti sia indiretti, se
entro 2 anni dalla data in cui rileva
l’investimento avviene:
§ la cessione, anche parziale, a titolo oneroso
delle partecipazioni
§ la riduzione del capitale o delle riserve / fondi
costituiti con sovrapprezzi
§ il recesso o l’esclusione degli investitori
§ la perdita di uno dei requisiti della start-up
Perdita del risparmio d’imposta
sull’intero importo detratto / dedotto
NON costituiscono cause di decadenza
(Decreto 30 gennaio 2014, art. 6, co. 3)
§ la perdita dei requisiti dovuta alla scadenza
dei 4 anni dalla data di costituzione e del minor
termine previsto per le start-up non di nuova
costituzione
§ i trasferimenti a titolo gratuito o per causa di
morte
§ i trasferimenti conseguenti ad operazioni
straordinarie (da 170 a 181 TUIR) – salvo
verifica dell’eventuale elusività da parte
dell’Amministrazione Finanziaria (art. 37-bis,
TUIR)
B. Investitori soggetti passivi IRES
Investimento 1.800.000
Deduzione 20% (360.000)
Agevolazione IRES 27,5% 99.000
No agevolazione ai fini IRAP (AdE, Circ.
16/2014, par. 6)
Esempio 1: investimento diretto
39	
  
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
A. Investitori soggetti passivi IRPEF
Investimento 500.000
Detrazione 19% (95.000)
Esempio 2: investimento tramite società che investono prevalentemente in start-up
40	
  
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
Società di
investimento
Start-up
innovativa
€ 100 € 100
€ 100 (costi)
€ 100
L’agevolazione spetta in misura
proporzionale agli investimenti
effettuati nella start-up dalla società di
investimento (Decreto 30 gennaio 2014).
Certificazione da parte della società di
investimento della quota parte
dell’investimento agevolato.
Ossia, per ciascun investitore
l’agevolazione spetta in misura pari al
50% dell’importo investito = 19% * € 50
41	
  
Investimento
gennaio 2014
•  Acquista partecipazione
gennaio 2014
•  31.12.2014 à IF > 70%
Costituita
gennaio 2013
§ Start-up fino a gennaio 2017
§ Investitore prende agevolazione nel 2014
(dichiarazione 2015)
§ Società di investimento: no agevolazione
§ Investitore vende prima di gennaio 2016:
recapture dell’agevolazione
€ 100
€ 70
Esempio 3: durata dell’investimento < 2 anni
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
Società di
investimento
Start-up
innovativa
Investitore IRES
42	
  
Investimento
gennaio 2014
•  Acquista partecipazione
gennaio 2014
•  31.12.2014 à IF > 70%
Costituita
gennaio 2013
§ Investitore detiene l’investimento fino a
gennaio 2016
§ Investitore prende agevolazione nel 2014
(dichiarazione 2015)
§ Società di investimento: no agevolazione
§ Start-up perde uno dei requisiti prima di
gennaio 2016: recapture dell’agevolazione
€ 100
€ 70
Società di
investimento
Start-up
innovativa
Investitore IRES
Esempio 4: perdita di un requisito da parte della start-up nei 2 anni di durata
dell’investimento
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
43	
  
Investimento
gennaio 2016
•  Acquista partecipazione
gennaio 2016
•  31.12.2016 à IF > 70%
§ Start-up fino a gennaio 2017
§ Investitore detiene l’investimento fino a
gennaio 2018
§ Investitore prende agevolazione nel 2016
(dichiarazione 2017)
§ Società di investimento: no agevolazione
§ La fisiologica scadenza dei 4 anni dalla
costituzione della start-up NON comporta
la decadenza dell’agevolazione
Costituita gennaio
2013
€ 100
€ 70
Società di
investimento
Start-up
innovativa
Investitore IRES
Esempio 5: scadenza dei 4 anni dalla costituzione della start-up
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
 
	
  
	
  
	
  
44	
  
Sommario
1. Accesso al regime
1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative (art. 25, co. 2)
1.2 Iscrizione presso il Registro delle Imprese (art. 25, co. 8-12)
1.3 Durata del regime e retroattività (art. 25, co. 3)
2. Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative
2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26, co. 4 e 8)
2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative (art. 27)
2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis)
2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative (art. 29)
3. Aiuto alla crescita economica (ACE)
45	
  
3. Aiuto alla crescita economica (ACE)
Deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo pari al «rendimento
nozionale del nuovo capitale proprio» (D.L. 201/2011, art. 1, conv. nella L. 214/2011;
DM 14 marzo 2012).
La deduzione è calcolata applicando all’incremento di capitale proprio rispetto alla chiusura
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 le seguenti percentuali (L. 147/2013, art. 1, co.
137-138):
§ 3% per l’anno 2013
§ 4% per l’anno 2014
§ 4,5% per l’anno 2015
§ 4,75% per l’anno 2016
Ø Possono godere dell’agevolazione le società di capitali, le cooperative, gli enti
commerciali soggetti ad IRES, le imprese individuali e le società di persone in contabilità
ordinaria.
46	
  
3. Aiuto alla crescita economica (ACE)
Variazioni positive Variazioni negative
Conferimenti in denaro Riduzioni del PN con attribuzioni ai soci
Utili accantonati a riserva, escluse le
riserve non disponibili
Acquisti di partecipazioni in società
controllate
Acquisti di aziende o di rami di aziende
Ø  In ogni esercizio la variazione in aumento, risultante dalla somma algebrica delle
variazioni positive e negative non può comunque eccedere il PN risultante dal relativo
bilancio, con esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.
47	
  
Requisiti per la qualificazione come
start-up innovative (art. 25)
Disciplina fiscale di favore
Deroghe fiscali e
riduzione degli
oneri per l’avvio
(art. 26)
Remunerazione con
strumenti finanziari
delle start-up
innovative (art. 27)
Agevolazioni per le
assunzioni di personale
altamente qualificato
(art. 27-bis)
Incentivi
all’investimento in
start-up innovative
(art. 29)
Deroghe alla:
Ø Disciplina delle
“società di comodo”
Ø Disciplina delle
società in “perdita
sistemica”
Ø  Credito d’imposta
(35%) per
l’assunzione di
personale altamente
qualificato
Ø  Per dipendenti e
amministratori esclusione
dall’imponibile del
reddito di lavoro derivante
da assegnazione di
strumenti finanziari
Ø  Work for equity
Ø Detrazione IRPEF 19%
Ø Deduzione IRES 20%
dell’investimento in start-
up innovative (2013-2016)
	
  
Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative
48	
  
	
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Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

  • 1. Le start-up innovative Accesso al regime e disciplina fiscale di favore Milano, 23 giugno 2014 Giuseppe Andrea Giannantonio
  • 2.         2   Start-up innovative: quadro di riferimento Disciplina delle start-up innovative D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, artt. da 25 a 32 (conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221)       Articolo 25 – Accesso al regime Articolo 26 – Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio Articolo 27 – Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up Articolo 27-bis – Agevolazioni per l’assunzione di personale qualificato Articolo 29 – Incentivi all’investimento in start-up D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 9, co. 16 e 16-bis) – Correttivi sui requisiti di accesso al regime §  Commissione Europea, Decisione C(2013) 8827 final del 5 dicembre 2013 – Aiuto di Stato compatibile con il mercato interno §  Decreto attuativo MEF/MISE 30 gennaio 2014 ü  Assonime, Circolare n. 11 del 6 maggio 2013 ü  Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014
  • 3.         3   Start-up innovative: quadro di riferimento Nuova imprenditorialità   Sviluppo tecnologico   Crescita sostenibile   Attrazione di capitali dall’estero   Innovazione   Occupazione  
  • 4.         4   Start-up innovative: quadro di riferimento Incubatori certificati di start-up innovative (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 25 co. 5)       Offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative Requisiti: "  Strutture anche immobiliari adeguate ad accogliere start-up "  Attrezzature adeguate all’attività delle start-up "  Amministrati e diretti da persone di riconosciuta competenza "  Regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, partner finanziari "  Adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up Concepimento dell’idea imprenditoriale   Sviluppo della start-up   Formazione dei fondatori   Gestione/ciclo di business Ricerca degli investitori Autocertificati dal rappresentante legale tramite dichiarazione al Registro delle imprese  
  • 5.         5   Sommario 1. Accesso al regime 1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative (art. 25, co. 2) 1.2 Iscrizione presso il Registro delle Imprese (art. 25, co. 8-12) 1.3 Durata del regime e retroattività (art. 25, co. 3) 2. Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative 2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26, co. 4 e 8) 2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative (art. 27) 2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis) 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative (art. 29) 3. Aiuto alla crescita economica (ACE)
  • 6.         6   1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative Si qualificano come start-up innovative: "   le società di capitali di diritto italiano (S.p.A, S.r.l., S.a.p.A), anche cooperative "   le Società Europee che siano - fiscalmente residenti in Italia ex art. 73 del TUIR (ossia, per la maggior parte del periodo d’imposta abbiano la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato) - non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione "   le società residenti in Stati UE/SEE che esercitino attività d’impresa in Italia tramite stabile organizzazione
  • 7. Requisiti cumulativi: 7   1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative Anche controllo al 100% di soci diversi da persone fisiche (D.L. 76/2013)
  • 8. Requisiti alternativi: 8   1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative
  • 9. 9   1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative del maggiore tra costo e valore della produzione Costo della produzione (voce B, Conto Economico ex art. 2425 c.c., da B6 a B14) Valore della produzione (voce A, Conto Economico ex art. 2425 c.c., da A1 a A5)
  • 10. 10   1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative «Costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità» (OIC 24, voce B2, Stato Patrimoniale) + Ulteriori costi tipici indicati dall’art. 25, co. 2, lett. h), n. 1, D.L. 179/2012 contabilizzati in voci diverse (es. sviluppo competitivo, servizi di incubazione, personale impiegato in ricerca e sviluppo, licenze proprietà intellettuale) §  Intero ammontare dei costi capitalizzati o solo componente di competenza dell’esercizio? §  Costi per ricerca di base contabilizzati a Conto Economico? I costi devono risultare: §  dall’ultimo bilancio approvato ed essere descritti in nota integrativa §  nel primo anno di vita della start-up, da una dichiarazione del legale rappresentante attestante i costi attribuibili per competenza al primo esercizio
  • 11. 11   1.2 Iscrizione presso il Registro delle imprese Iscrizione alla sezione speciale dedicata alle start-up innovative istituita presso il Registro delle imprese, necessaria per l’accesso al regime agevolato, tramite deposito da parte del legale rappresentante di: Ø  un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti Ø  una domanda di iscrizione in formato elettronico contenente informazioni (relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori, agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con incubatori e investitori) che dovranno essere aggiornate e rese pubbliche con cadenza non superiore a 6 mesi
  • 12. 12   1.3 Durata del regime e retroattività Start-up neo-costituite 4 anni dalla data di costituzione, se permangono i requisiti Start-up già esistenti In funzione dell’anzianità, previo deposito da parte del legale rappresentante presso il Registro delle imprese di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (AdE, Circ. 16/2014, par. 1.1.3) Costituzione 20 ottobre 2008 20 ottobre 2009 20 ottobre 2011 20 ottobre 2010 18 dicembre 2013 18 dicembre 2012 18 dicembre 2014 18 dicembre 2015 18 dicembre 2016 Costituzione Costituzione
  • 13.         13   Sommario 1. Accesso al regime e deroghe al diritto societario 1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative (art. 25, co. 2) 1.2 Iscrizione presso il Registro delle Imprese (art. 25, co. 8-12) 1.3 Durata del regime e retroattività (art. 25, co. 3) 2. Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative 2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26, co. 4 e 8) 2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative (art. 27) 2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis) 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative (art. 29) 3. Aiuto alla crescita economica (ACE)
  • 14. 14   2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio Alle start-up innovative per tutto il periodo in cui sussistono i requisiti non si applicano: La disciplina delle “società di comodo” (art. 30, L. n. 712/1994) Disincentivazione all’utilizzo della forma societaria per finalità non imprenditoriali ma meramente gestorie Parametri indicativi dell’inesistenza di un’effettiva attività imprenditoriale basati sull’attivo patrimoniale La disciplina delle “società in perdita sistemica” (art. 1, commi da 36-decies a 36- duodecies, D.L. n. 138/2011) Presunzione di non operatività per le società che generano perdite per 3 periodi d’imposta consecutivi, anche se si tratta dei primi 3 periodi di attività Fisiologiche le perdite in fase di start-up
  • 15. 15   2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio Dal periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up: Test di operatività Ø Ricavi effettivi vs ricavi presunti sulla base di coefficienti di rendimento applicati al valore di elementi patrimoniali Ø Triennio di osservazione: periodo successivo alla perdita della qualifica di start-up + 2 periodi precedenti Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per tutti gli atti posti in essere dalle start-up dal momento della loro iscrizione alla sezione speciale (AdE, Circ. 16/2014, par. 1.3), nonché esonero da diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. Verifica perdite fiscali Ø Dichiarazione in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero perdite per due periodi d’imposta e nel terzo reddito imponibile inferiore a quello minimo Ø Triennio di osservazione: a decorrere dal periodo successivo alla perdita della qualifica di start-up
  • 16. 16   2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative A. • Incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative B.   • Favorire l’accesso alle start-up a servizi di consulenza altamente qualificati, compresi quelli professionali (work for equity) Piani di incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti finanziari, finalizzati a :
  • 17. 17   2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative A. Agevolazione per amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi §  Assegnazione, a titolo gratuito o oneroso, di: - azioni - quote - strumenti finanziari partecipativi - altri diritti §  Esercizio di diritti di opzione per l’acquisto di tali strumenti finanziari Emessi da: §  start-up innovativa o incubatore certificato con i quali gli assegnatari intrattengono il proprio rapporto di lavoro §  società direttamente controllate dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato Non concorre alla formazione del reddito imponibile dei soggetti assegnatari ai fini IRPEF e contributivi, senza limite di importo, il reddito di lavoro (dipendente e assimilato) derivante da:
  • 18. 18   2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative Ø  L’assegnazione deve avvenire in costanza del regime di start-up innovativa. Conseguentemente, le assegnazioni avvenute successivamente ai 4 anni dalla costituzione della start-up (momento di perdita fisiologica della qualifica di start-up) non rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione. L’agevolazione opera anche in relazione a diritti di opzione il cui periodo di «vesting» per l’esercizio è successivo ai 4 anni dalla costituzione della start-up (Ade, Circ. 16/2014, par. 3.1.7). 2014 2015 2016 Costituzione start-up Requisiti (art. 25, co. 2) = 4 anni Perdita requisiti 2013 2017 2018 Assegnazioni Assegnazioni Esercizio diritti di opzione
  • 19. 19   2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative §  start-up innovativa §  incubatore certificato Soggetti assegnanti Soggetti assegnatari §  amministratori (con rapporto di lavoro dipendente) §  lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la start-up innovativa, anche se a tempo determinato o part-time §  collaboratori continuativi (non occasionali), ossia tutti i soggetti, inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali (Co.Co.Co. e Co.Co. Pro.) Ø  Il regime opera anche in caso di piano di incentivazione rivolto solo ad ALCUNI amministratori, dipendenti e collaboratori e non alla generalità di essi.
  • 20. 20   2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative Ø  In caso di cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari e dei diritti a soggetti terzi, le plusvalenze realizzate sono assoggettate al regime di tassazione ordinario (es. imposta sostitutiva del 20% - 26% a decorrere dal 1°luglio 2014 – per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni non qualificate). In caso di assegnazione gratuita degli strumenti finanziari o di esercizio gratuito dei diritti di opzione il costo fiscalmente rilevante è pari a zero. Quindi l’intero corrispettivo costituisce la base imponibile (AdE, Circ. 16/2014, par. 3.1.4). Plusvalenza costo / valore di acquisto assoggettato a tassazione corrispettivo percepito  
  • 21. 21   2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative Ø  In caso di cessione degli strumenti finanziari o dei diritti: §  alla start-up innovativa o all’incubatore certificato §  alla società emittente (se diversa dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato) §  a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato §  a qualsiasi soggetto che è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start- up innovativa o l’incubatore certificato Il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile è assoggettato a tassazione al momento della cessione.
  • 22. 22   2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative §  Quale nozione di controllo? §  Controllo sia di diritto sia di fatto previsto dall’art. 2359 Cod. Civ. come previsto per la disciplina ordinaria delle stock-option ai dipendenti (Ag. delle Entrate, Ris. n. 367/2007)? In tal caso: Reddito di lavoro = valore degli strumenti finanziari al momento dell’assegnazione o dell’esercizio del diritto (non al momento della cessione) Plusvalenza / Minusvalenza = corrispettivo di cessione - reddito di lavoro (Ade, Circ. 16/2014, par. 3.1.5).
  • 23. 23   2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative B. Agevolazione per prestatori di opere e servizi §  a fronte dell’apporto di opere o servizi a favore della start-up §  in compensazione dei crediti maturati per l’apporto di opere o servizi, inclusi quelli professionali, a favore della start-up né al momento della loro emissione, né al momento in cui è operata la compensazione. §  Reddito complessivo ai fini fiscali (IRES o IRPEF a seconda che il percettore svolga attività d’impresa o di lavoro autonomo). §  Ai fini contributivi? La Circ. dell’AdE 16/2014 fa riferimento solo al regime fiscale di favore. Non concorre alla formazione del reddito complessivo dei soggetti assegnatari il valore di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi:
  • 24. 24   2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative §  start-up innovativa §  incubatore certificato Soggetti assegnanti Soggetti assegnatari §  prestatori di opere e servizi (soggetti che non intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la start-up) A titolo esemplificativo, soggetti che prestano alla start-up servizi di consulenza altamente qualificati, inclusi quelli professionali (Relazione illustrativa al D.L. 179/2012) Ø  NON vi è alcuna limitazione al trasferimento. Gli strumenti finanziari possono essere riacquistati dalla start-up da cui sono stati emessi o assegnati.
  • 25. 25   2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato Le start-up innovative possono beneficiare: Ø  di un credito d’imposta pari al 35% del costo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (dipendenti in possesso di dottorato di ricerca o di laurea magistrale in settori tecnico-scientifici) Ø nel limite massimo di € 200.000 annui Ø  Misura applicata in via prioritaria rispetto alle altre imprese e tramite una procedura semplificata (istanza da presentare al Ministero dello sviluppo economico redatta in forma semplificata; esclusa la certificazione da parte di un revisore o di altro soggetto abilitato)
  • 26. 26   I soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative possono abbattere il proprio carico fiscale di un importo pari ad una determinata percentuale dell’investimento effettuato. 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative A. • Detrazione per i soggetti passivi IRPEF B.   • Deduzione per i soggetti passivi IRES
  • 27. 27   A. Investitori soggetti passivi IRPEF (persone fisiche residenti e non residenti, società di persone) Detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di start-up innovative: Ø  Detrazione aumentata al 25% per investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che operano in ambito energetico 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative -  direttamente -  tramite OICR che investono prevalentemente in start-up innovative (fondi comuni e SICAV) -  tramite altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative - degli strumenti finanziari nel rendiconto di gestione / bilancio dell’OICR - delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio della società Al 31.12 dell’anno in cui è effettuato l’investimento le azioni o quote (costo di acquisto sostenuto dall’intermediario) di start-up innovative ≥ 70%
  • 28. 28   2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative A. Investitori soggetti passivi IRPEF (persone fisiche residenti e non residenti, società di persone) §  Quadriennio: 2013-2016 (estensione al periodo 2016 ad opera del DL 76/2013 - in attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE) §  Investimento massimo detraibile: € 500.000 per periodo d’imposta §  Durata dell’investimento > 2 anni (sia in capo all’investitore sia in capo alla società intermediaria), altrimenti restituzione del risparmio d’imposta fruito per effetto della detrazione (cause di decadenza slide 35) §  «Riporto in avanti» della detrazione non utilizzata per massimo 3 periodi d’imposta, nell’ipotesi in cui l’imposta lorda eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti non fosse capiente
  • 29. 29   Start-up innovativa OICR Start-up innovative 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative Società di investimento Start-up innovative A. Investitori soggetti passivi IRPEF (persone fisiche residenti e non residenti, società di persone) 19% 19% 19% No detrazione No detrazione
  • 30. 30   B. Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 TUIR) Deduzione IRES pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di start-up innovative: Ø  Detrazione aumentata al 27% per investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che operano in ambito energetico 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative -  direttamente -  tramite OICR che investono prevalentemente in start-up innovative innovative (fondi comuni e SICAV) -  tramite altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative - degli strumenti finanziari nel rendiconto di gestione / bilancio dell’OICR - delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio della società Al 31.12 dell’anno in cui è effettuato l’investimento le azioni o quote (costo di acquisto sostenuto dall’intermediario) di start-up innovative ≥ 70%
  • 31. 31   2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative B. Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 TUIR) §  Quadriennio: 2013-2016 (estensione al periodo 2016 ad opera del DL 76/2013 - in attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE) §  Investimento massimo deducibile: € 1.800.000 per periodo d’imposta §  Durata dell’investimento > 2 anni (sia in capo all’investitore sia in capo alla società intermediaria), altrimenti restituzione del risparmio d’imposta fruito per effetto della deduzione (cause di decadenza slide 35) §  «Riporto in avanti» della deduzione non utilizzata per massimo 3 periodi d’imposta, nell’ipotesi in cui il reddito complessivo fosse incapiente (Decreto 30 gennaio 2014, art. 4, co. 4)
  • 32. 32   Start-up innovativa OICR Start-up innovative 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative Società di investimento Start-up innovative B. Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 TUIR) 20% 20% 20% No deduzione No deduzione Investitore IRES Investitore IRES Investitore IRES
  • 33. 33   Ø  E’ escluso l’accesso all’agevolazione (Decreto 30 gennaio 2014, art. 2, co.3): 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative §  alle start-up, incubatori certificati, OICR, società che investono prevalentemente in start-up per investimenti propri nel capitale di start-up §  ai soggetti che esercitano un’influenza notevole sulle start-up innovative A l f i n e d i i n c e n t i v a r e d u p l i c a z i o n i f i t t i z i e d i i n v e s t i m e n t i e g a r a n t i r e l’immissione di nuovi capitali Soggetti che prima di effettuare l’investimento possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni > 30%
  • 34. 34   Ø  Conferimenti agevolati (Decreto 30 gennaio 2014, art. 3) 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative §  conferimenti in denaro iscritti al capitale sociale o alla riserva sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up (esclusi conferimenti a fondo perduto iscritti in altre voci del PN) §  investimenti in quote degli OICR che investono in start-up §  compensazione di crediti, ad eccezione di quelli da cessioni di beni o prestazioni di servizi diversi da prestazioni lavorative e work for equity §  conversione di obbligazioni convertibili in quote della start-up §  incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni, per le start- up non residenti Finanziamenti soci? Limite max € 2.500.000 per start-up
  • 35. 35   Ø  Conferimenti agevolati: 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative Sono agevolati i conferimenti a fronte dei quali sia la start up innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento di capitale sociale / riserva sovrapprezzo Se nelle more di attuazione del Decreto attuativo ha iscritto le somme in altre riserve del PN, deve procedere ad aumentare il capitale sociale entro il 31 dicembre 2014 affinché gli investitori possano beneficiare dell’agevolazione (AdE, Circ. 16/2014, par. 6.3)
  • 36. 36   Ø  Momento di effettuazione dell’investimento (sia diretto sia in via mediata), ossia periodo in cui operare la detrazione / deduzione: 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative Decreto 30 gennaio 2014 (art. 3, co.3) §  periodo d’imposta in corso alla data del deposito al Registro delle imprese della deliberazione di aumento di capitale sociale o dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito §  periodo d’imposta in corso alla data del deposito al Registro delle imprese dell’atto costitutivo, in sede di costituzione E’ agevolato l’investimento in società che possiedono i requisiti per la qualificazione come start-up ma non sono ancora iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese? Prudenzialmente sono da ritenere esclusi tali investimenti, in quanto l’iscrizione alla sezione speciale è necessaria al fine di usufruire dell’intera disciplina (Art. 25, co. 8, D.L. 179/2012 e Assonime, Circ. 11/2013) AdE, Circ. 16/2014, par. 6.4
  • 37. 37   Ø  Condizioni per fruire delle agevolazioni (Decreto 30 gennaio 2014, art. 5, co.1): 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative Certificazione della start-up attestante il limite max di investimenti pari a € 2.500.000 Certificazione della start-up attestante l’entità dell’investimento agevolabile effettuato nel periodo d’imposta cui deve essere commisurato il beneficio fiscale Piano d’investimento della start-up contenente informazioni dettagliate anche sull’exit strategy dell’investitore L’investitore deve ricevere e conservare:
  • 38. 38   Cause di decadenza (Decreto 30 gennaio 2014, art. 6, co. 1) 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative Per gli investimenti sia diretti sia indiretti, se entro 2 anni dalla data in cui rileva l’investimento avviene: § la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni § la riduzione del capitale o delle riserve / fondi costituiti con sovrapprezzi § il recesso o l’esclusione degli investitori § la perdita di uno dei requisiti della start-up Perdita del risparmio d’imposta sull’intero importo detratto / dedotto NON costituiscono cause di decadenza (Decreto 30 gennaio 2014, art. 6, co. 3) § la perdita dei requisiti dovuta alla scadenza dei 4 anni dalla data di costituzione e del minor termine previsto per le start-up non di nuova costituzione § i trasferimenti a titolo gratuito o per causa di morte § i trasferimenti conseguenti ad operazioni straordinarie (da 170 a 181 TUIR) – salvo verifica dell’eventuale elusività da parte dell’Amministrazione Finanziaria (art. 37-bis, TUIR)
  • 39. B. Investitori soggetti passivi IRES Investimento 1.800.000 Deduzione 20% (360.000) Agevolazione IRES 27,5% 99.000 No agevolazione ai fini IRAP (AdE, Circ. 16/2014, par. 6) Esempio 1: investimento diretto 39   2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative A. Investitori soggetti passivi IRPEF Investimento 500.000 Detrazione 19% (95.000)
  • 40. Esempio 2: investimento tramite società che investono prevalentemente in start-up 40   2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative Società di investimento Start-up innovativa € 100 € 100 € 100 (costi) € 100 L’agevolazione spetta in misura proporzionale agli investimenti effettuati nella start-up dalla società di investimento (Decreto 30 gennaio 2014). Certificazione da parte della società di investimento della quota parte dell’investimento agevolato. Ossia, per ciascun investitore l’agevolazione spetta in misura pari al 50% dell’importo investito = 19% * € 50
  • 41. 41   Investimento gennaio 2014 •  Acquista partecipazione gennaio 2014 •  31.12.2014 à IF > 70% Costituita gennaio 2013 § Start-up fino a gennaio 2017 § Investitore prende agevolazione nel 2014 (dichiarazione 2015) § Società di investimento: no agevolazione § Investitore vende prima di gennaio 2016: recapture dell’agevolazione € 100 € 70 Esempio 3: durata dell’investimento < 2 anni 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative Società di investimento Start-up innovativa Investitore IRES
  • 42. 42   Investimento gennaio 2014 •  Acquista partecipazione gennaio 2014 •  31.12.2014 à IF > 70% Costituita gennaio 2013 § Investitore detiene l’investimento fino a gennaio 2016 § Investitore prende agevolazione nel 2014 (dichiarazione 2015) § Società di investimento: no agevolazione § Start-up perde uno dei requisiti prima di gennaio 2016: recapture dell’agevolazione € 100 € 70 Società di investimento Start-up innovativa Investitore IRES Esempio 4: perdita di un requisito da parte della start-up nei 2 anni di durata dell’investimento 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
  • 43. 43   Investimento gennaio 2016 •  Acquista partecipazione gennaio 2016 •  31.12.2016 à IF > 70% § Start-up fino a gennaio 2017 § Investitore detiene l’investimento fino a gennaio 2018 § Investitore prende agevolazione nel 2016 (dichiarazione 2017) § Società di investimento: no agevolazione § La fisiologica scadenza dei 4 anni dalla costituzione della start-up NON comporta la decadenza dell’agevolazione Costituita gennaio 2013 € 100 € 70 Società di investimento Start-up innovativa Investitore IRES Esempio 5: scadenza dei 4 anni dalla costituzione della start-up 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative
  • 44.         44   Sommario 1. Accesso al regime 1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative (art. 25, co. 2) 1.2 Iscrizione presso il Registro delle Imprese (art. 25, co. 8-12) 1.3 Durata del regime e retroattività (art. 25, co. 3) 2. Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative 2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26, co. 4 e 8) 2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative (art. 27) 2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis) 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative (art. 29) 3. Aiuto alla crescita economica (ACE)
  • 45. 45   3. Aiuto alla crescita economica (ACE) Deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo pari al «rendimento nozionale del nuovo capitale proprio» (D.L. 201/2011, art. 1, conv. nella L. 214/2011; DM 14 marzo 2012). La deduzione è calcolata applicando all’incremento di capitale proprio rispetto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 le seguenti percentuali (L. 147/2013, art. 1, co. 137-138): § 3% per l’anno 2013 § 4% per l’anno 2014 § 4,5% per l’anno 2015 § 4,75% per l’anno 2016 Ø Possono godere dell’agevolazione le società di capitali, le cooperative, gli enti commerciali soggetti ad IRES, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria.
  • 46. 46   3. Aiuto alla crescita economica (ACE) Variazioni positive Variazioni negative Conferimenti in denaro Riduzioni del PN con attribuzioni ai soci Utili accantonati a riserva, escluse le riserve non disponibili Acquisti di partecipazioni in società controllate Acquisti di aziende o di rami di aziende Ø  In ogni esercizio la variazione in aumento, risultante dalla somma algebrica delle variazioni positive e negative non può comunque eccedere il PN risultante dal relativo bilancio, con esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.
  • 47. 47   Requisiti per la qualificazione come start-up innovative (art. 25) Disciplina fiscale di favore Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26) Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative (art. 27) Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis) Incentivi all’investimento in start-up innovative (art. 29) Deroghe alla: Ø Disciplina delle “società di comodo” Ø Disciplina delle società in “perdita sistemica” Ø  Credito d’imposta (35%) per l’assunzione di personale altamente qualificato Ø  Per dipendenti e amministratori esclusione dall’imponibile del reddito di lavoro derivante da assegnazione di strumenti finanziari Ø  Work for equity Ø Detrazione IRPEF 19% Ø Deduzione IRES 20% dell’investimento in start- up innovative (2013-2016)   Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative