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Il lavoro “nero” rende inattendibile la contabilità e legittima l’accertamento induttivo 
In tema di accertamento tributario, la presenza di lavoratori “in nero” in azienda fa ritenere 
complessivamente inattendibili le scritture contabili e consente la ricostruzione del reddito 
d’impresa con il metodo induttivo. 
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 24250 del 13 novembre 2014, consolida l’orientamento in 
base al quale, nel caso in cui durante qualunque verifica anche non fiscale, venga rilevato del 
personale intento a prestare mansioni lavorative senza risultare regolarmente assicurato, al di là 
delle sanzioni di carattere previdenziale, il fatto configura l’inattendibilità della contabilità 
ordinaria e la legittimità di un accertamento tributario di carattere induttivo, con conseguente 
inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. 
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società di ristorazione. Tale 
avviso era stato prontamente impugnato dai soci, che avevano ottenuto dalla CTP la riduzione del 
20% dell’accertato. Il successivo giudizio d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado. 
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- E' stata chiesta la cassazione della sentenza n. 60/31/2012, pronunziata dalla CTR di Napoli, 
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- Con tale decisione, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto gli appelli dei 
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- Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di accertamento, relativo a 
IRPEF dell'anno 2006, è stato affidato a cinque mezzi, con cui si è dedotto: violazione e 
falsa applicazione dell'art. 113 CPC, omessa e/o contraddittoria motivazione, violazione 
dell'art. 115 CPC, violazione dell'art. 112 CPC, violazione dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992. 
A parere della S. C., le questioni vanno esaminate tenendo conto dei principi già affermati da 
pregresse pronunce della stessa Cassazione, sulla base delle quali: 
- L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al 
giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 
115 CPC, dà luogo non già a un giudizio di equità, ma a un giudizio di diritto caratterizzato 
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decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé 
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controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della 
motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti 
e alle risultanze processuali (Cass. 849/2002, 2613/2001, 9558/1997); oltre a ciò, per 
potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia,
è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la 
soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se 
fosse stata considerata, avrebbe portato a una diversa soluzione della vertenza (Cass. 
9368/2006, 1014/2006, 22979/2004). Costituisce, poi, ius receptum il fatto che La 
valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di 
merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della 
motivazione del relativo apprezzamento (Cass. 23286/2005, 12014/2004, 322/2003). 
- Sulla base di tali premesse, l'impugnata decisione sembra in linea con i richiamati principi, 
essendo stato, oltretutto, adeguatamente esplicitato sia l'iter logico giuridico seguito per 
giungere ad affermare la legittimità del metodo di accertamento adoperato, pur con le 
riduzioni imposte dai Giudici di Primo Grado, avendo esplicitato che l'accertata 
utilizzazione di tre lavoratori dipendenti non risultanti dai libri obbligatori, era circostanza, 
peraltro incontestata in sede di accertamento, idonea a far ritenere complessivamente 
inattendibile la documentazione fiscale e a integrare la presunzione di maggiori ricavi non 
dichiarati. 
- La decisione impugnata aveva pure evidenziato che i Giudici di Primo Grado, nel rettificare 
il reddito, avevano espressamente tenuto conto dei costi dovuti all'autoconsumo. 
La Cassazione ha reputato sussistessero i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di 
Consiglio e, visti tutti gli atti di causa, ha deciso per il rigetto del ricorso, pur ritenendo di dover 
compensare le spese dell'intero giudizio, avuto riguardo alla specificità della questione. 
In sostanza, secondo la S. C., la decisione impugnata ha rilevato come l’accertata utilizzazione di 
tre lavoratori dipendenti, non risultanti dai libri obbligatori, sia una circostanza idonea a far 
ritenere complessivamente inattendibile la documentazione fiscale e a integrare la presunzione di 
maggiori ricavi non dichiarati, posto che la CTP, nel rettificare il reddito accertato dall’Ufficio, 
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Nelle ipotesi di contabilità inattendibile, ovvero qualora le irregolarità constatate siano tali da far 
perdere alle scritture contabili il carattere privilegiato che a esse è altrimenti riconosciuto, 
all’Ufficio è attribuita la facoltà di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di 
passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e 
concordanti. Nella concreta fattispecie, l’utilizzazione di tre lavoratori dipendenti “in nero” 
costituisce un fatto certo, neppure contrastato in atti, dal quale è consentito ritenere, nel 
complesso, la contabilità inattendibile e, conseguentemente, integrare la presunzione di maggiori 
ricavi non dichiarati. 
Detta presunzione, trattandosi di un ristorante, è stata quantificata secondo il seguente 
procedimento: una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la 
preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al 
complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun 
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Non essendo stato, tale ragionamento deduttivo, inficiato da idonea prova fornita dal 
contribuente, le precedenti decisioni della CTP e della CTR vanno confermate. 
Dunque, per concludere: 
1) la presenza di lavoratori in nero costituisce un elemento di fatto certo; 
2) tale fatto certo è valida base su cui dichiarare inattendibile la contabilità formalmente 
tenuta secondo il sistema ordinario, posto che legittima una presunzione semplice fondata 
su elementi gravi, precisi e concordanti, tali che sia corretto supporre la presenza di costi e 
ricavi non dichiarati; 
3) se l’Ufficio non dovesse tenere in considerazione la correlata presenza di costi 
(autoconsumo), è parimenti legittimo operare una riduzione del quantum accertato; 
4) quanto al residuo, scatta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che, 
se non in grado di dimostrare eventuali ulteriori elementi certi, atti a ridimensionare tale 
ultimo importo accertato, dovrà necessariamente sottostare alla maggiore pretesa 
impositiva ricevuta.

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Lavoro nero e accertamento induttivo

  • 1. Il lavoro “nero” rende inattendibile la contabilità e legittima l’accertamento induttivo In tema di accertamento tributario, la presenza di lavoratori “in nero” in azienda fa ritenere complessivamente inattendibili le scritture contabili e consente la ricostruzione del reddito d’impresa con il metodo induttivo. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 24250 del 13 novembre 2014, consolida l’orientamento in base al quale, nel caso in cui durante qualunque verifica anche non fiscale, venga rilevato del personale intento a prestare mansioni lavorative senza risultare regolarmente assicurato, al di là delle sanzioni di carattere previdenziale, il fatto configura l’inattendibilità della contabilità ordinaria e la legittimità di un accertamento tributario di carattere induttivo, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società di ristorazione. Tale avviso era stato prontamente impugnato dai soci, che avevano ottenuto dalla CTP la riduzione del 20% dell’accertato. Il successivo giudizio d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado. Il ricorso in Cassazione era stato così formulato: - E' stata chiesta la cassazione della sentenza n. 60/31/2012, pronunziata dalla CTR di Napoli, Sezione n. 31, del 26 marzo 2012. - Con tale decisione, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto gli appelli dei contribuenti, confermando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato fondati gli accertamenti, operando una riduzione del 20% sull'accertato. - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell'anno 2006, è stato affidato a cinque mezzi, con cui si è dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 113 CPC, omessa e/o contraddittoria motivazione, violazione dell'art. 115 CPC, violazione dell'art. 112 CPC, violazione dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992. A parere della S. C., le questioni vanno esaminate tenendo conto dei principi già affermati da pregresse pronunce della stessa Cassazione, sulla base delle quali: - L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 CPC, dà luogo non già a un giudizio di equità, ma a un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa (Cass. 10607/2010, 19756/2011, 13288/2007). - La parte, in sede di ricorso per cassazione, ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, a una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti e alle risultanze processuali (Cass. 849/2002, 2613/2001, 9558/1997); oltre a ciò, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia,
  • 2. è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a una diversa soluzione della vertenza (Cass. 9368/2006, 1014/2006, 22979/2004). Costituisce, poi, ius receptum il fatto che La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. 23286/2005, 12014/2004, 322/2003). - Sulla base di tali premesse, l'impugnata decisione sembra in linea con i richiamati principi, essendo stato, oltretutto, adeguatamente esplicitato sia l'iter logico giuridico seguito per giungere ad affermare la legittimità del metodo di accertamento adoperato, pur con le riduzioni imposte dai Giudici di Primo Grado, avendo esplicitato che l'accertata utilizzazione di tre lavoratori dipendenti non risultanti dai libri obbligatori, era circostanza, peraltro incontestata in sede di accertamento, idonea a far ritenere complessivamente inattendibile la documentazione fiscale e a integrare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati. - La decisione impugnata aveva pure evidenziato che i Giudici di Primo Grado, nel rettificare il reddito, avevano espressamente tenuto conto dei costi dovuti all'autoconsumo. La Cassazione ha reputato sussistessero i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e, visti tutti gli atti di causa, ha deciso per il rigetto del ricorso, pur ritenendo di dover compensare le spese dell'intero giudizio, avuto riguardo alla specificità della questione. In sostanza, secondo la S. C., la decisione impugnata ha rilevato come l’accertata utilizzazione di tre lavoratori dipendenti, non risultanti dai libri obbligatori, sia una circostanza idonea a far ritenere complessivamente inattendibile la documentazione fiscale e a integrare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati, posto che la CTP, nel rettificare il reddito accertato dall’Ufficio, aveva anche già tenuto conto dei costi dovuti all’autoconsumo. Nelle ipotesi di contabilità inattendibile, ovvero qualora le irregolarità constatate siano tali da far perdere alle scritture contabili il carattere privilegiato che a esse è altrimenti riconosciuto, all’Ufficio è attribuita la facoltà di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Nella concreta fattispecie, l’utilizzazione di tre lavoratori dipendenti “in nero” costituisce un fatto certo, neppure contrastato in atti, dal quale è consentito ritenere, nel complesso, la contabilità inattendibile e, conseguentemente, integrare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati. Detta presunzione, trattandosi di un ristorante, è stata quantificata secondo il seguente procedimento: una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto.
  • 3. Non essendo stato, tale ragionamento deduttivo, inficiato da idonea prova fornita dal contribuente, le precedenti decisioni della CTP e della CTR vanno confermate. Dunque, per concludere: 1) la presenza di lavoratori in nero costituisce un elemento di fatto certo; 2) tale fatto certo è valida base su cui dichiarare inattendibile la contabilità formalmente tenuta secondo il sistema ordinario, posto che legittima una presunzione semplice fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, tali che sia corretto supporre la presenza di costi e ricavi non dichiarati; 3) se l’Ufficio non dovesse tenere in considerazione la correlata presenza di costi (autoconsumo), è parimenti legittimo operare una riduzione del quantum accertato; 4) quanto al residuo, scatta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che, se non in grado di dimostrare eventuali ulteriori elementi certi, atti a ridimensionare tale ultimo importo accertato, dovrà necessariamente sottostare alla maggiore pretesa impositiva ricevuta.