Le slides dell'intervento dell'avvocato Patrizia D'Arcangelo nel corso del convegno "Le Nuove Frontiere del Bullismo" tenutosi a Brescia il 14/12/2012.
3. iI bullo Franti:
"E' malvagio. Quando uno piange, egli
ride. Provoca tutti i più deboli di lui, e
quando fa a pugni, s'inferocisce e tira a
far male. Non teme nulla, ride in faccia
al maestro, ruba quando può, nega con
una faccia invetriata, e' sempre in lite
con qualcheduno. Egli odia la scuola,
odia i compagni, odia il maestro“
da Cuore – di Edmondo De Amicis
(1886)
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
4. CARATTERISTICHE DEL BULLISMO
1) ATTI PERSECUTORI RICORRENTI E
RIPETUTI NEL TEMPO: a) diretti
(spintonate, percosse, sputi); b) indiretti
(esclusione dal gruppo, dai rapporti sociali,
diffusione di falsità, calunnie, prese in giro
pesanti, canzonette inventate sul
momento)
2) LUOGHI: scuola, oratori, piazze, parchi
gioco ecc. ecc.
3) PRESENZA DI UNA VITTIMA (che non
riesce a difendersi e che subisce l’abuso di
potere del bullo o dei bulli)
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
5. E’ BULLISMO QUANDO
…ricevi insulti o minacce
…ti spingono, ti danno calci
e pugni, ti fanno cadere
…ti danno soprannomi antipatici
e ti prendono in giro
…diffondono voci maligne su di te
…ti offendono per la tua razza o per il tuo sesso
…fanno sorrisetti e risatine mentre stai passando
…parlano in codice se sei presente
…ricevi sms, e-mail e telefonate offensive
…ti ignorano e ti voltano le spalle se ti avvicini
…ti costringono a fare cose che non vuoi
…ti rubano o nascondono i libri, la merenda,
la paghetta o le altre tue cose
…subisci tutte queste prepotenze
e non riesci a difenderti
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
8. TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO
Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
Molestie : spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua
reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, ecc.
Sostituzione di persona: farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi
reprensibili.
Rivelazioni : pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona.
Inganno: ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le
informazioni confidate via mezzi elettronici.
Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un
sentimento di emarginazione.
Cyber-persecuzione : molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura.
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
9. DIFFUSIONE DEL BULLISMO
1 RAGAZZO SU 3 E’ VITTIMA DI BULLISMO
www.bullismo.com
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
16. REATI CHE SI POSSONO CONFIGURARE CON GLI ATTI DI BULLISMO
1) Percosse (art. 581 cod. penale) o lesioni, se lasciano tracce-
conseguenze più o meno gravi (ART. 582 cod. pen.)
2) Danni alle cose, danneggiamento (art. 635 cod. pen.)
3) Ingiuria (art. 594 cod. pen.) o diffamazione (art. 595 cod. pen.)
4) Molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.)
5) Minaccia (612 cod. pen.)
6) Stalking (art. 612 bis cod. pen.)
7) Sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.)
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
17. Cass. Pen. Sez. VI, n. 32404/2010
Gli atti di molestia, reiterati, idonei a configurare il delitto di
stalking ex art. 612 bis c.p. possono concretarsi non solo in
telefonate, invii di buste, s.m.s., e-mail, nonché di messaggi
tramite internet, anche nell'ufficio dove la persona offesa
prestava il suo lavoro, ma consistere anche nella trasmissione
da parte dell'indagato, tramite facebook, di un filmato che
ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna (tali condotte
provocavano nella vittima un grave stato di ansia e di vergogna
che la costringeva a dimettersi).
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
18. Tribunale Termini Imerese, 9.2.2012
Integrano l'elemento materiale del delitto di atti persecutori le
condotte riconducibili alle categorie del cd. stalking vigilante
(controllo sulla vita quotidiana della vittima), del cd. stalking
comunicativo (consistente in contatti per via epistolare o telefonica,
Sms, scritte su muri ed altri messaggi in luoghi frequentati dalla
persona offesa) e del cd. cyberstalking , costituito dall'uso di tutte
quelle tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese
possibili dalle moderne tecnologie informatiche e, segnatamente, dai
social network (nella specie, il g.i.p. ha osservato che le reiterate
condotte di appostamento, le continue telefonate e le minacce
realizzate dai due stalkers avevano stravolto la vita di due ragazze
sedicenni, aggredite da persecuzioni infamanti in ogni loro contesto
sociale - famiglia, scuola, amici - cagionandone così un grave stato di
ansia e preoccupazione).
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
19. Cass. Pen. Sez. V, n. 46674/2007
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la
condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta
elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso
soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei
confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il
fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state
abusivamente spese, subdolamente incluso in una
corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità (nella
specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si
ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano
incontri a scopo sessuale)
Cass. Pen. Sez. III, n. 12479/2011
Integra il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., la
condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica,
attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto,
inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei
quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare
danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
20. Il bullo minorenne è imputabile?
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
21. Occorre distinguere tra
Minore degli anni 14 Minore degli anni 18 ma
maggiore degli anni 14
Non è MAI imputabile E’ imputabile qualora venga
provata la sua capacità
d’intendere e di volere
Se viene ritenuto Tale accertamento è di
socialmente pericoloso, competenza del Giudice che
si possono però si avvale di consulenti
applicare delle misure di professionali.
sicurezza quali la libertà
vigilata ed il ricovero in
riformatorio
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
22. Art. 357 codice penale
insegnante statale e paritario= pubblico ufficiale
L’insegnante, come ogni altro pubblico ufficiale, ha l’obbligo di :
riferire le notizie di reato di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue
funzioni all’Autorità Giudiziaria.
Art. 361 c.p.: viene punito, con la multa da euro 30 a euro 516,
“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità
giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne,
un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue
funzioni”.
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
23. La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (volontario o anche
non intenzionale) alla propria persona e/o alle proprie cose.
Tale danno può essere risarcito.
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
24. Quali responsabilità civili si possono concretizzare a
seguito di atti di bullismo?
CULPA IN VIGILANDO DELLA
COLPA DEL BULLO CULPA IN EDUCANDO DEI SCUOLA (MA ANCHE IN
MINORENNE GENITORI EDUCANDO ED
ORGANIZZANDO)
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
25. COLPA DEL MINORENNE
ART. 2046 COD. CIV.: chiunque è autore di un fatto lesivo risponde
esclusivamente nei limiti in cui sia in grado di comprendere la portata ed il
significato della propria condotta, purché lo stato d’incapacità non derivi
da sua colpa.
Anche il MINORE, quindi, se ritenuto capace d’intendere e di volere, è
chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla
scuola.
Affinché un soggetto sia civilmente responsabile è quindi sufficiente la
CAPACITA’ NATURALE, a nulla rilevando la capacità d’agire che si acquisisce
con la maggiore età e che assume invece importanza nei rapporti
obbligatori.
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
26. CULPA IN EDUCANDO DEI GENITORI
Il fatto che gli atti di bullismo si verifichino a scuola
NON
esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio
ART. 2048, primo comma COD. CIV.: il padre e la madre sono responsabili
in solido del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non
emancipati (che abitino con essi, a meno che non forniscano la prova
liberatoria di non aver potuto impedire il fatto)
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
27. Il fondamento della responsabilità dei genitori
RESPONSABILITA’ PER COLPA
• Si tratta di una responsabilità per fatto altrui ma a titolo di colpa personale.
• La giurisprudenza identifica peraltro la colpa non già nel non aver impedito il fatto,
ma in un comportamento antecedente la commissione dell’illecito e, più
precisamente, nella violazione dei doveri correlati all’esercizio della potestà e
sanciti dall’art. 147 c.c. (obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole,
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli).
• Il genitore deve quindi fornire la PROVA POSITIVA di aver impartito al minore una
buona educazione, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al
carattere e alla indole del minore.
• Cass. Civ. n. 15706/20120; Cass. Civ. n. 9556/2009; Cass. Civ. n. 20322/2005.
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
28. E se i genitori sono separati?
Legge n. 54/2006 "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori“
condivisione della responsabilità nell'educazione dei figli
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
29. La mancanza di coabitazione tra uno dei genitori
ed il figlio minore infradiciottenne a seguito di
separazione giudiziale e di affidamento della
prole all'altro genitore, non esonera il primo per
i fatti illeciti commessi dal minore, specialmente
quando si tratti di colpa per carenza di
educazione ed egli abbia intrattenuto rapporti
costanti con il discendente
(Tribunale di Milano, 16.12.2009)
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
30. CULPA IN VIGILANDO DELLA SCUOLA
ART. 2048, 2° comma COD. CIV: I precettori e coloro che insegnano un
mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito
dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa
può essere superata soltanto fornendo la prova di aver adeguatamente
vigilato ovvero la prova del caso fortuito (cioè il verificarsi di un evento
imprevedibile ed inevitabile o comunque insuperabile con la dovuta
diligenza)
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
31. SCUOLA PRIVATA SCUOLA STATALE
• Sussiste una responsabilità • L’azione in giudizio è diretta
indiretta dell’Istituto nei confronti del Ministero
scolastico con il quale della Pubblica Istruzione
l’insegnante intratteneva il che potrà poi agire in rivalsa
rapporto di lavoro al momento nei confronti
del fatto illecito. Si tratta di dell’insegnante soltanto nel
una resp. oggettiva che trova caso in cui la violazione del
fondamento nell’art. 2049 dovere di vigilanza sia
cod. civ. in quanto sul datore avvenuto per dolo o per
di lavoro grava il c.d. “rischio colpa grave (art. 61 della
d’impresa” legge n.312/ 1980)
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
32. la responsabilità della scuola è tipo
extracontrattuale
a) Termine di prescrizione quinquennale (ex art. 2947 cod.
civ.)
b) Nell’illecito extracontrattuale il risarcimento è dovuto
anche per i danni non prevedibili al momento in cui è
sorta l’obbligazione
c) Non è necessaria la costituzione in mora della Scuola
responsabile
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
34. 1) TROVARE SPAZI PER AFFRONTARE A SCUOLA IL TEMA DEL BULLISMO
2) COINVOLGERE GLI STUDENTI IN MODO ATTIVO, IN RAPPORTO
ALL'ETÀ, NELLE SCELTE DELLE INIZIATIVE SCOLASTICHE RITENUTE PIÙ
FUNZIONALI AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI COERENTI CON LA
PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA COOPERAZIONE, DEL
RISPETTO E DELL'AIUTO RECIPROCO IN AMBITO SIA SCOLASTICO CHE
EXTRASCOLASTICO, FAVORENDO LA CONDIVISIONE DELLE REGOLE E
DELLE SANZIONI
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo
38. Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo
adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 Dicembre
1948
Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti Convenzione ONU sui diritti
dell'Uomo e delle Libertà dell’Infanzia
fondamentali Approvata dall’Assemblea
Firmata a Roma il 4 novembre generale delle Nazioni Unite
1950 dagli Stati aderenti al il 20 novembre 1989
Consiglio Europeo e ratificata
dall’Italia con legge n. 848/1955
Avv. Patrizia D'Arcangelo - Foro di Bergamo