Ogni anno, in Italia, più di 120 donne vengono uccise da uomini che conoscevano e che spesso dicevano di amarle. Per definire queste morti oggi si parla di femminicidio; nel 2013 è stata approvata una legge nazionale che porta questo nome. Ma quanto il quadro normativo italiano è efficace nel contrastare il fenomeno? Come ha risposto il nostro legislatore ai numerosi obblighi imposti a livello internazionale?
Crimini contro l’umanità, diritto alla verità e società civile. Il caso ar...
Quando la violenza uccide. Femminicidio.
1. QUANDO LA VIOLENZA UCCIDE
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Femminicidio: dal riconoscimento giuridico internazionale ad una legge organica per contrastare la violenza sulle donne.
2. IL FEMMINICIDIO, COS’È?
Femminicidio è un neologismo che esprime un
grande potenziale evocativo. Questo vocabolo non
nasce per analogia all'omicidio femminile: esso
rimanda ad una concetto più ampio rispetto al solo
omicidio di donne.
Assume un preciso significato politico:
indica le violenze di stampo misogino o sessista
degli uomini e delle istituzioni maschili sulle donne.
3. ORIGINE DELTERMINE
Diana Russell, sociologa e criminologa statunitense, fu la
teorica del “femmicidio”:
definito come “l’assassinio di una donna da parte di un
uomo per motivi di odio, disprezzo, passionali o per un
senso di possesso sulla donna o un senso di legittimazione
e superiorità sulle donne” (per es. anche l’aborto selettivo,
la schiavitù sessuale, le mutilazioni genitali femminili)
!
INDICA GLI OMICIDI DI DONNE “IN QUANTO DONNE”
!
4. IL CASO CIUDAD JUAREZ
Alla fine degli anni '90 emerge il dramma dei
femminicidi di Ciudad Juarez, città al confine fra
Messico e Stati Uniti, nella regione del Chihuahua.
La stampa ha svolto un ruolo essenziale
nell'internazionalizzazione della lotta contro il
femminicidio.
!
IL DISCORSO SUL FEMMINICIDIO IN MESSICO È
DIVENUTO UN FATTO SOCIALE PUBBLICO!
5.
6. Marcela Lagarde, docente universitaria di sociologia e di
antropologia, utilizzò per la prima volta il termina
Femminicidio nel 1997 per definire quanto stava
accadendo a Ciudad Juarez in Messico:
!
FEMMINICIDIO
!
indica non solo gli assassinii di donne ma anche
qualsiasi fatto violento contro le donne tale da provare
l'annientamento fisico o psicologico della personalità
femminile.
7. IL FEMMINICIDIO
RISULTA ESSERE
Una pratica connessa alla cultura e alla tradizione,
espressione di un'eredità sociopolitica ed economica che
riflette un radicato meccanismo di oppressione della
donna, in ogni ambito della sua vita.
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PROBLEMA ENDEMICO E STRUTTURALE
FENOMENO SOCIALMENTE E GIURIDICAMENTE
ACCETTATO INADEGUATO INTERESSAMENTO DELLE
ISTITUZIONI
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9. IL RICONOSCIMENTO
GIURIDICO
Da categoria antropologica, politica e sociale a
rivendicazione del femminicidio come violazione dei
diritti fondamentali della donne “in quanto donne”:
!
• Processo di internazionalizzazione delle istanze di
giustizia
• Pressante richiesta di codificazione interna del
reato di femminicidio (es. in Messico, Guatemala,
Costa Rica)
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10. NORMATIVA
INTERNAZIONALE
• 1948 – Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo (art. 2)
• 1979 – Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne (CEDAW)
• 1993 – Dichiarazione sull'eliminazione della violenza
contro le donne
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11. LA CEDAW
Convenzione ratificata da più dei 2/3 degli Stati
membri dell'ONU.
Il Preambolo riconosce la persistenza di gravi
discriminazioni contro le donne: essa costituisce
violazione manifesta dei diritti fondamentali delle
donne e ne ostacola la pari affermazione sociale,
danneggiando l'intera comunità.
RITIENE NECESSARIO UN CAMBIAMENTO NEI
RUOLI TRADIZIONALI FRA DONNE E UOMINI, NELLA
SOCIETÀ E NELLA FAMIGLIA.
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12. RACCOMANDAZIONI CEDAW
1989 – Raccomandazione CEDAW n. 12: si teorizza la
responsabilità dello Stato quando fallisce nel
proteggere le donne dalla violenza.
1992- Raccomandazione CEDAW n. 19: ex punto 9,
gli Stati possono essere ritenuti responsabili rispetto
ad atti privati se non agiscono con la dovuta diligenza
per impedire le violazioni dei diritti o indagare su atti
di violenza e punirli nonché provvedere ad un
risarcimento.
13.
14. CONFERENZA DI
VIENNA
Dal 14 al 25 giugno 1993 a Vienna
!
IL DRAMMA DELLA VIOLENZA DI GENERE EMERGE
DALLA SFERA PRIVATA A QUELLA PUBBLICA
!
CREAZIONE DELLO SPECIAL RAPPORTEUR DELL'ONU SUI
DIRITTI DELLE DONNE
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15. DICHIARAZIONE SULL’ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO
LE DONNE - 1993
• Il Preambolo stabilisce che la violenza di genere
costituisce un ostacolo al raggiungimento
dell'uguaglianza e dello sviluppo.
• Tali violenza hanno all'origine la disparità di potere
esistente fra uomini e donne a livello culturale,
sociale, economico e politico.
• Ex art. 3 si deve garantire alla donna il diritto al
godimento e alla protezione dei diritti umani e di
tutte le libertà fondamentali in ogni ambito della vita
sociale.
!
16. ARTICOLO 1
“Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione
violenza contro le donne significa ogni atto di
violenza fondata sul genere che abbia come risultato,
o che possa probabilmente avere come risultato, un
danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica
per le donne, incluse le minacce di tali atti, la
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che
avvenga nella vita pubblica o privata”.
!
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17.
18. CONFERENZA DI
PECHINO
Nel 1995 i diritti delle donne entrano a pieno titolo dell'agenda
mondiale, come mezzo necessario di sviluppo per il benessere
dell'umanità intera.
I Governi si impegnano a “condannare la violenza contro le donne ed
a non invocare l'abitudine, la tradizione o l'argomentazione religiosa
per esimersi dai propri obblighi rispetto alla sua eliminazione”.
Inoltre, si obbligano ad evitare forme di violenza contro le donne e a
“vigilare per prevenire, indagare e punire gli atti di violenza contro le
donne sia se questi siano stati perpetrati dallo Stato sia dai privati”.
!
Emerge in capo agli Stati la c.d. obbligazione
della 4 P
19. L’OBBLIGAZIONE DELLE 4 P
1. To Promove = promuovere una cultura che non
discrimini le donne
2. To Prevent = adottare ogni misura idonea a
prevenire la violenza maschile sulle donne
3. To Protect = proteggere le donne che vogliono
fuggire dalla violenza
4. To Punish = perseguire i crimini commessi nei
confronti delle donne
!
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20. LA NORMATIVA
EUROPEA
Il fenomeno della violenza contro le donne ha assunto
rilevanza per le agende politiche nazionali dagli anni '90.
!
L'UE attribuisce agli Stati la responsabilità primaria nella
lotta contro la violenza di genere.
L'eliminazione della violenza di genere rimane una
priorità dell'UE, indispensabile per raggiungere una piena
ed effettiva parità dei sessi.
21. MISURE ADOTTATE DALL’UE
Fino al 2011 mai adottato un atto legislativo di carattere
generale sulla violenza di genere nella sua interezza.
• Dal 1997 – Programma Daphne: lanciato dalla Commissione
Europea per finanziare programmi di ricerca, prevenzione, cura
ed integrazione sociale delle vittime.
• 2002 - Raccomandazione n. 5 del Parlamento europeo sulla
protezione della donna dalla violenza
• 2011 – Direttiva n. 99 sull'ordine di protezione europeo del
Parlamento europeo
• 2012 – Direttiva n. 29 del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di diritti, assistenza, protezione delle vittime del reato
22.
23. CONVENZIONE
DI ISTANBUL
Il 7 aprile 2011 il Consiglio d'Europa ha adottato la
CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA
ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ALLA
VIOLENZA DOMESTICA
Aperta alla firma ad Istanbul il 10 e 11 maggio 2011
24. PRIMO STRUMENTO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE E
COMPLETO CHE ADOTTA UN APPROCCIO GLOBALE E
COORDINATO
Entrerà in vigore dopo la ratifica di 10 Stati (almeno 8 membri
dell'UE). Ad oggi è stata ratificata da 11 Stati: Italia, Albania,
Portogallo, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Austria e Serbia,
Turchia, Spagna, Andorra e Danimarca.
Entrerà in vigore il 1/08/2014.
In Italia la Camera ha approvato all'unanimità la ratifica il 28 maggio
2013 ed il Senato ha convertito il testo in legge il 19 giugno 2013.!
25. La Convenzione riconosce la violenza come violazione dei
diritto umani delle donne e una forma di discriminazione.
!
I cardini della Convenzione sono:
!
1. La prevenzione della violenza
2. La protezione delle vittime
3. Il perseguimento degli autori
!
Ne consegue che gli Stati sono ritenuti responsabili se non
garantiscono risposte adeguate per prevenire la violenza.
27. DECRETO LEGGE
SUL FEMMINICIDIO
Il 14 agosto 2013 il Consiglio di Ministri ha adottato:
il Decreto legge n. 93
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province”
!
Convertito nella Legge 15 ottobre 2013 n. 119 con
numerose modificazioni
28. REATI QUALIFICABILI COME
VIOLENZA DI GENERE
• Maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p.
• Omicidio - artt. 575, 576, 577 c.p.
• Percosse - art. 581 c.p.
• Lesioni personali - artt. 582 e 583 c.p.
• Mutilazioni genitali femminili - art. 583 bis c.p.
• Violenza sessuale - art. 609 bis c.p.
• Minaccia - art. 612 c.p.
• Stalking - art. 612 bis c.p.
29. LUCI ED OMBRE DELLA NUOVA
DISCIPLINA NORMATIVA
IMPIANTO CHE CONIUGA LA CERTEZZA DELLA PENA
CON MISURE DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA E
MISURE DI PROTEZIONE DELLE DONNE VITTIME.
La misure introdotte dalla l. n. 119/2013 rappresentano,
oltre che un adempimento degli obblighi imposti dalla
ratifica della Convenzione di Istanbul, anche una risposta
alle Raccomandazioni del Comitato CEDAW del 2011 e a
quelle della Special Rapporteur Rashida Manjoo dell'ONU
sulla violenza contro le donne del 2012.
30.
31. RACCOMANDAZIONI
CEDAW 2011
• Adottare misure onnicomprensive per affrontare la
violenza di genere;
• Assicurare alle donne vittime di violenza immediata
protezione;
• Assicurare alle donne vittime il gratuito patrocinio,
assistenza psico-sociale e un'adeguata riparazione;
• Assicurare che le forze dell'ordine ed i professionisti
ricevano una sensibilizzazione completa e sistematica;
• Migliorare il sistema per un'appropriata raccolta dei dati;
• Predisporre una collaborazione fra tutte le organizzazioni
coinvolte, campagne di sensibilizzazione attraverso i
media e della campagne di educazione pubblica.
32. RAPPORTO TEMATICO
RASHIDA MANJOO - 2012
“La forma di violenza contro le donne più diffusa in Italia è
quella domestica e il continuum di violenza in casa si
riflette nei numerosi femminicidi da parte di partner,
coniugi ed ex-partner”
!
!
!
Il quadro giuridico italiano risulta caratterizzato dalla
frammentazione, da pene inadeguate e da inefficaci
rimedi giuridici.
33. CONVENZIONE DI
ISTANBUL ED IL QUADRO
NORMATIVO ITALIANO
• Complessiva inadeguatezza del nostro diritto penale
sostanziale rispetto al tema e agli obiettivi di
repressione penale;
• Necessità di introdurre novità in ambito processuale, in
particolare a tutela delle persone offese dai reati di
genere;
• Necessità di un approccio integrato tra le organizzazioni
e di tutte le Istituzioni coinvolte.
34. CRITICITÁ DELLA
NUOVA NORMATIVA
• Pacchetto di misure eterogeneo
• Ricorso alla decretazione d'urgenza
• Utilizzo del diritto penale per finalità dissuasive
• Individuazione della donna come soggetto “debole”
Non mette al centro la promozione e la tutela della
persona offesa dal reato, ma la percezione di insicurezza
legata ai reati che colpiscono soggetti ritenuti “deboli”.
35. La nuova disciplina risulta perseguire obiettivi diversi e
contrari a quelli indicati dalle Nazioni Unite, dal Consiglio
d'Europa e dalla Corte europea dei diritti umani, tali,
addirittura, da poter sollevare profili di incostituzionalità
!
• per la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3
della Costituzione
• per la contrarietà a norme internazionali ed europee ex
art. 117 della Costituzione
36.
37. NOVITÁ DI DIRITTO
PENALE SOSTANZIALE
• Valenza aggravante alla violenza c.d. assistita - art. 61 n. 11
quinquies c.p.
• Nuova aggravante se reato commesso contro donna in stato di
gravidanza o minore - artt. 609 ter e 61 n.11 quinquies c.p.
• Nuova aggravante dello stalking se i fatti sono commessi dal
coniuge, pure in costanza di vincolo matrimoniale, nonché
commessi con strumenti informatici - art. 612 bis comma 2 c.p.
• Revoca solo processuale della querela per il reato di stalking,
salvo il caso in cui il reato sia stato realizzato mediante minacce
reiterate nei modi di cui all’art. 612 bis comma 2 c.p.
38. NUOVA AGGRAVANTE
COMUNE
Art. 61 n. 11 quinquies c.p.
Delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e
la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti
commessi
!
• IN PRESENZA O IN DANNO DI UN MINORE DI ANNI 18
• IN DANNO DI PERSONA IN STATO DI GRAVIDANZA
39. NUOVA AGGRAVANTE PER
LA VIOLENZA SESSUALE
Art. 609 ter c.p.
La pena è la reclusione da 6 ai 12 anni
• Nel caso in cui la vittima sia una donna in stato di
gravidanza
• Nel caso in cui la vittima sia il coniuge, anche
separato o divorziato, dell'agente ovvero persona
che a quest'ultimo è legata o è stata legata in
passato da relazione affettiva, a prescindere dallo
stato di convivenza.
40.
41. LE NUOVE AGGRAVANTI
PER LO STALKING
Art. 612 bis comma 2 c.p.
La pena è aumentata se il fatto è commesso
• Dal coniuge anche separato o divorziato
• Da persona che è o è stata legata da relazione affettiva
alla persona offesa
• Se il fatto è commesso attraverso sistemi informatici o
telematici
42. LA PROCEDIBILITÁ DEL
REATO DI STALKING
Compromesso fra le opposte esigenze di rispettare la libertà
della vittima e di garantirle una tutela effettiva contro il
rischio di essere sottoposta ad indebite pressioni.
!
Art. 612 bis comma 2 c.p.
• REMISSIONE SOLO PROCESSUALE
• IRREVOCABILITÁ DELLA QUERELA SE IL FATTO È COMMESSO
MEDIANTE MINACCE REITERATE ex art. 612 comma 2 c.p.
(esempio: commesso con armi o da più persone riunite)
43. ULTERIORI NOVITÁ IN
MATERIA DI STALKING
• Art. 266 c.p.p.
Possibilità di procedere ad intercettazioni telefoniche
• Art. 282 bis c.p.p.
Estensione dell'utilizzo del braccialetto elettronico alla misura
dell'allontanamento dalla casa familiare
• Art. 8 d.l. n. 11/2009
Ammonimento del questore, provvedimenti in materia di armi
e munizioni
44.
45. NOVITÁ DI DIRITTO
PENALE PROCESSUALE
• Obblighi di informazione
• Patrocinio gratuito anche in deroga ai limiti di reddito
• Testimonianza con modalità protette se soggetto minore
o vulnerabile ex art. 398 e 498 c.p.p.
• Arresto obbligatorio in flagranza per i maltrattamenti e lo
stalking
• Intercettazioni telefoniche per il reato di stalking
• Allontanamento della casa familiare e divieto di
avvicinamento ex art. 282 bis e ter c.p.p. in difetto dei
limiti di pena previsti dell'art. 280 c.p.p.
• Nuova misura precautelare ex art. 384 bis c.p.p. in caso
di pericolo per la vita o l'integrità fisica della vittima
46. NUOVI OBBLIGHI DI
INFORMAZIONE
• Art. 408 comma 3 bis c.p.p.
Obbligo di notificare l'avviso di richiesta di archiviazione alla
persona offesa di un reato commesso con violenza alla persona
• Art. 415 bis c.p.p.
Obbligo di notificare l'avviso di conclusione delle indagini
preliminari alla persona offesa del reato di maltrattamenti e stalking
• Art. 299 comma 2 bis, 3 e 4 bis c.p.p.
Obbligo di informare il difensore o la persona offesa ed i servizi
socio-assistenziali della sostituzione o della revoca delle misure
cautelari ex art. 282 bis e 282 ter c.p.p. Anche in caso di richiesta di
sostituzione o revoca delle misure coercitive se delitti commessi con
violenza alla persona
47. ALLONTANAMENTO
D'URGENZA DALLA CASA
FAMILIARE
Art. 384 bis c.p.p.
!
• Ufficiali o agenti di polizia previa autorizzazione del PM
• Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con il divieto di
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa
• Nei confronti di un soggetto colto in flagranza dei delitti ex art. 282
bis comma 6 c.p.p.
• Ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose
possono essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita
o l'integrità fisica della persona offesa
48. MISURE DI PREVENZIONE E DI
PROTEZIONE DELLE DONNE
1. Ammonimento del questore in caso di percosse o di
lesioni in ambito domestico ex art. 3 L. n. 119/2013
2. Nuova misura precautelare dell'allontanamento
d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p.
3. Nuova ipotesi di permesso di soggiorno per gli
stranieri vittime di violenza domestica ex art. 18 bis
T.U. sull'Immigrazione
4. Piano d'azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere ex art. 5 L. n. 119/2013
49.
50. PIANO D'AZIONE
STRAORDINARIO ED AZIONI
PER I CENTRI ANTIVIOLENZA
1. Prevenire il fenomeno della violenza attraverso la
sensibilizzazione e l’informazione
2. Promuovere l'educazione alla relazione e alla non
discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici
3. Potenziare le forme di assistenza e di sostegno delle donne
vittime di violenza e ai loro figli
4. Garantire la formazione di tutte le professionalità
5. Accrescere le collaborazione tra tutte le istituzioni
6. Prevedere una raccolta strutturata di dati del fenomeno
!
NO COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÁ CIVILE
Artt. 5 e 5 bis L. n. 119/2013
10 milioni di euro
51. CENTRI ANTIVIOLENZA
E CASE RIFUGIO
127 centri antiviolenza
61 case rifugio
500 posti letto
!
Il Consiglio d'Europa raccomanda un centro ogni 10 mila
abitanti e una casa rifugio ogni 100 mila.
In Italia dovrebbero esserci 5000 posti letto!
Mancanza di finanziamenti adeguati!
52. PROSPETTIVE
FUTURE
La violenza di genere, prima che un problema di diritto penale, è un
problema di natura socio-culturale: richiede un approccio
d'intervento complesso e articolato, che parta dalla scuola, dai media
e dalla formazione degli operatori del campo.
!
Il recente intervento normativo ricorre principalmente alla sanzione
penale senza rimuovere le cause realmente sottese alla violenza di
genere. L'intervento penale non può da solo sradicare il fenomeno
del femminicidio, senza essere accompagnato da interventi integrati
e coordinati che affrontino il problema globalmente.
53. CONCLUSIONI
CONOSCERE IL FENOMENO NELLA SUA INTEREZZA
ATTRAVERSO LA RACCOLTA DI DATI
GARANTIRE L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA
CREARE MISURE DI SOSTEGNO DEGLI UOMINI VIOLENTI
(come quelle già esistenti in Spagna)
FORMARE E SENSIBILIZZARE CONTRO LAVIOLENZA DI GENERE,
SRADICARE GLI STEREOTIPI DI GENERE