La gestione degli appalti secondo il D.Lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro: i ruoli dei soggetti coinvolti, i rischi da interferenza, il sistema di qualificazione delle imprese. La gestione della sicurezza per i cantieri temporaneni e mobili.
2. Appalto e contratto d’opera
Codice civile – Art. 1655 - Appalto.
«L'appalto è il contratto col quale una parte
assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso
un corrispettivo in danaro. »
Codice civile – Art. 2222 - Contratto
d'opera «Quando una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti
del committente»
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3. Contratti di somministrazione
Codice civile – Art. 1559 –
Somministrazione «La somministrazione è il
contratto con il quale una parte si obbliga,
verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a
favore dell`altra, prestazioni periodiche o
continuative di cose. »
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4. Appalto, Opera e Somministrazione
Rientrano nell’ambito d’applicazione i contratti
relativi a:
1.servizi, per esempio di manutenzione edili ed
impiantistici, mensa, facchinaggio, ecc.;
2.forniture, per esempio di attrezzature,
macchine, prodotti, semilavorati, ecc.;
3.lavori per esempio di manutenzione o
ristrutturazione o ampliamento, ecc..
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5. Soggetti coinvolti
Appaltante o
Committente
Art. 1656 Codice
CivileL'appaltatore
non può dare in
subappalto
l'esecuzione
dell'opera o del
servizio, se non è
stato autorizzato dal
committente.
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Appaltatore
Lavoratore
autonomo
Subappaltatore
Subappaltatore
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6. Salute e sicurezza in materia
D.Lgs. 81/2008 – Art.26 - Obblighi connessi
ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché́ nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, sempre che
abbia la disponibilità̀ giuridica dei luoghi in cui
si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro
autonomo deve:
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7. Salute e sicurezza in materia
Verificare l’idoneità tecnico professionale degli
appaltatori
Informare gli appaltatori
Cooperare e coordinare
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8. Verifica idoneità
Cosa richiedere?
1. Certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato
dovrà avere come settore/oggetto un
ambito compatibile con l'oggetto dei lavori
da realizzare.
1. Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale
Art.27 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
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9. Informazione
Il committente fornisce a appaltatori, subappaltatori
e lavoratori autonomi dettagliate informazioni su:
Rischi specifici esistenti nell’ambiente in cuoi sono
destinati a operare
Sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività
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10. Cooperazione e Coordinamento
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
cooperano all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto;
coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche
al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera.
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11. Cooperazione e Coordinamento
Cooperazione?
Coordinamento ?
Azioni finalizzate ad evitare:
Disaccordi;
Sovrapposizioni;
Intralci.
Esigenza di contribuire
attivamente, sia da parte del
datore di lavoro committente che
da parte del datore di lavoro
esecutore, alla predisposizione ed
applicazione delle necessarie
misure di prevenzione e
protezione
Strumenti?
✔
✔
✔
✔
Circolazione delle informazioni
Sopralluogo
Riunione di coordinamento
Identificazione di un
referente/preposto
✔ Cartellino identificativo
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12. D.U.V.R.I.
Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento elaborando
un unico documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure per eliminare o,
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze.
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13. D.U.V.R.I.
Interferenza?
Interferenza è ogni sovrapposizione di attività
lavorativa tra diversi lavoratori che rispondendo
a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione
riguarda sia una contiguità fisica e di spazio,
sia una contiguità produttiva.
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14. D.U.V.R.I.
RISCHI INTERFERENTI?
Rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro
del committente dalle lavorazioni
dell’appaltatore;
Rischi in uscita: esistenti nel luogo di lavoro
del committente, ove è previsto che debba
operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
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15. D.U.V.R.I.
Rischi da contiguità fisica e di spazio:
derivanti da sovrapposizioni di più attività
svolte ad opera di appaltatori diversi;
Rischi da commistione: derivanti da modalità
di esecuzione particolari (che comportano rischi
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività
appaltata), richieste esplicitamente dal
committente.
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16. D.U.V.R.I.
✔ Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i
rischi;
✔ Descrizione dell’azienda committente, delle
aree di lavoro, delle attività svolte presso i
reparti interessati dai lavori in appalto;
✔ Descrizione delle attività svolte dagli
appaltatori;
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17. D.U.V.R.I. - Contenuti
✔ Organizzazione delle lavorazioni e misure
generali di sicurezza:
✔ identificazione dei locali a disposizione
dell’appaltatore
✔ servizi igienici
✔ Refettori
✔ viabilità interna
✔ ecc.
✔ Individuazione e valutazione dei rischi
interferenti
✔ Individuazione delle misure di prevenzione e
protezione
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18. D.U.V.R.I. - Obiettivi
✔ Enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi
interferenti
✔ Individuare le procedure per le lavorazioni
critiche necessarie alla gestione dell’appalto
✔ Pianificare preventivamente le sequenze
temporali e spaziali delle attività
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19. D.U.V.R.I. - Obiettivi
✔ Valutare tutti i rischi interferenti con una
metodologia sistematica
✔ Predisporre le misure di prevenzione e
protezione necessarie alla
eliminazione/riduzione/gestione dei rischi
interferenti
✔ Fornire chiare informazioni agli appaltatori su
eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro
oggetto dell’appalto
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20. Costi della sicurezza
Nei singoli contratti devono essere
specificamente indicati, a pena di nullità, i
costi delle misure adottate per eliminare o,
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non
sono soggetti a ribasso.
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21. Costi della sicurezza
A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura.
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22. Costi della sicurezza
✔ degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
✔ delle misure preventive e protettive e dei
dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel DUVRI per
lavorazioni interferenti;
✔ degli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
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23. Costi della sicurezza
✔ dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
✔ delle procedure contenute nel DUVRI e previste
per specifici motivi di sicurezza;
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24. Costi della sicurezza
✔ degli eventuali interventi finalizzati alla
sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti;
✔ delle misure di coordinamento relative all’uso
comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.
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25. Esclusioni
L’obbligo di redazione del DUVRI non si applica a:
✖servizi di natura intellettuale;
✖alle mere forniture di materiali o attrezzature;
✖lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai
cinque giorni, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI
del D.Lgs.81/2008.
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26. Esclusioni
i cinque giorni sono da intendersi come l’entità
presunta dei lavori, servizi, forniture rappresentata
dalla somma delle giornate necessarie
all’effettuazione considerata con riferimento all’arco
temporale di un anno dall’inizio lavori.
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27. Sistema di qualificazione delle imprese
Art.27 comma1 –D.Lgs.81/2008 - Nell’ambito della
Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle
indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono
individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del
tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica
esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche
attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività
di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di
determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego
della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle
tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII,
Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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28. Sistema di qualificazione delle imprese
DPR 14 settembre 2011, n. 177
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni
in materia di valutazione dei rischi,
sorveglianza sanitaria e misure di gestione
delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del
comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese
familiari e lavoratori autonomi;
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29. Sistema di qualificazione delle imprese
c) presenza di personale, in percentuale non
inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con
esperienza almeno triennale relativa a lavori in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
assunta con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato ovvero anche con altre
tipologie contrattuali o di appalto, a condizione,
in questa seconda ipotesi, che i relativi
contratti siano stati preventivamente certificati.
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30. Sistema di qualificazione delle imprese
d) avvenuta effettuazione di attività di
informazione e formazione di tutto il personale,
ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato
per attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, specificamente
mirato alla conoscenza dei fattori di rischio
propri di tali attività, oggetto di verifica di
apprendimento e aggiornamento.
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31. Sistema di qualificazione delle imprese
e) possesso di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei
alla prevenzione dei rischi propri delle attività
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati e avvenuta effettuazione di attività
di addestramento all'uso corretto di tali
dispositivi, strumentazione e attrezzature;
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32. Sistema di qualificazione delle imprese
f) avvenuta effettuazione di attività di
addestramento di tutto il personale impiegato
per le attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, ivi compreso il datore
di lavoro, relativamente alla applicazione di
procedure di sicurezza coerenti con le
previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e
dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
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33. Sistema di qualificazione delle imprese
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili,
in materia di Documento unico di regolarità
contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e
normativa della contrattazione collettiva di
settore, compreso il versamento della
contribuzione all'eventuale ente bilaterale di
riferimento, ove la prestazione sia di tipo
retributivo, con riferimento ai contratti e
accordi collettivi di settore.
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34. Sanzioni
Sanzioni penali
Mancata verifica dell’idoneità tecnico
professionale arresto da due a quattro
mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Mancata comunicazione delle informazioni
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di
lavoro
arresto da due a quattro mesi o ammenda
da 750 a 4.000 euro
Mancata redazione del DUVRI o attuazione
C&C arresto da due a quattro mesi o
ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Sanzioni Amministrative
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Mancato utilizzo del cartellino identificativo
sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro per
ciascun lavoratore
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35. Titolo IV – D.Lgs.81/2008
Cantiere temporaneo o mobile
Art. 89 lett.a
Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile
Allegato X
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,
comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro;
gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile
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37. Committente
Committente
Responsabile dei lavori
ililsoggetto per conto del quale
soggetto per conto del quale
l’intera opera viene realizzata,
l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali
indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua
frazionamenti della sua
realizzazione
realizzazione
✔
✔
✔
✔
ililsoggetto che può essere incaricato
soggetto che può essere incaricato
dal committente per svolgere i i
dal committente per svolgere
compiti ad esso attribuiti dal
compiti ad esso attribuiti dal
D.Lgs.81/2008; è ililresponsabile del
D.Lgs.81/2008; è responsabile del
procedimento
procedimento
Tipologia di cantiere
Fa verifiche su appaltatori subappaltatori e
lavoratori autonomi
Promuove la cooperazione ed il coordinamento
Valuta i rischi da interferenza
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38. Tipologia di cantiere
Quante imprese/lavoratori autonomi
parteciperanno al cantiere?
Unica impresa o lavoratore autonomo;
Più imprese esecutrici.
Di che entità sarà il cantiere?
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39. Tipologia di cantiere
Minore di 200 uomini giorno;
Maggiore di 200 uomini-giorno.
Maggiore di 100.000 €.
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40. Tipologia di cantiere
L’attività è soggetta a permesso di costruire?
Si
No
A quanto ammonta l’importo dei lavori?
Minore di 100.000 €;
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41. Verifiche dell’appaltatore
Per le imprese:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria
ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
b) documento unico di regolarità contributiva
c) documento di valutazione dei rischi
d) dichiarazione di non essere oggetto di
e) provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’articolo 14 del D.Lgs.81/2008
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42. Verifiche sull’appaltatore
e) I nominativi dei soggetti (dirigenti e preposti)
deputati a:
a) Garantire l’applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni previste per la gestione
delle interferenze;
b) Verificare la congruenza della
documentazione di subappaltatori;
c) Coordinare le misure generali di tutela
previste dagli artt. 95 e 96 del
D.Lgs.81/2008.
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43. Verifiche sull’appaltatore
f) dichiarazione dell’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all’ INPS,
all’ INAIL e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato. (No per cantieri la cui entità è
inferiore a 200 uomini-giorno e no rischi
allegato XI)
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44. Verifiche sull’appaltatore
Per i lavoratori autonomi:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria
ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto
b) documentazione attestante la conformità di
macchine, attrezzature e opere provvisionali
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45. Verifiche sull’appaltatore
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali
in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e
idoneità sanitaria
e) documento unico di regolarità contributiva
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46. Sistema di qualificazione delle imprese
Art.27 comma 1 bis - D.Lgs.81/2008 - Con riferimento
all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei
termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno
strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle
imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle
disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento
opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori
autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto
a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio determina
l’impossibilità di svolgere attività nel settore edile.
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47. La patente a punti in edilizia
Responsabile tecnico e RSPP
Per avere la patente a punti edile è necessario
avere un responsabile tecnico in possesso di
specifici requisiti che va designato nell’atto di
iscrizione in camera di commercio.
I requisiti di Responsabile tecnico sono una
combinazione di titolo di studio e frequenza a
corsi di formazione, oltre a poter dimostrare di
aver operato nel settore edile per almeno 2
anni.
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48. La patente a punti in edilizia
Requisiti di onorabilità
Per ottenere la patente è necessario che gli
operatori economici e i responsabili tecnici
siano in possesso di requisiti di onorabilità,
dimostrando l’assenza di procedimenti in corso,
e non avere sentenze definitive di condanna
per una serie di gravi reati.
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49. La patente a punti in edilizia
Requisiti di capacità tecnico finanziaria
È necessario dimostrare il possesso di
attrezzature tecniche per un valore minimo di
15.000 € o 7.500 € a seconda delle tipologie di
attività per le quali si chiede la patente a punti
edile. In alternativa è necessario dimostrare
capacità finanziaria documentata.
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50. La patente a punti in edilizia
Rilascio della patente a punti professionale
La patente viene rilasciata dalla sezione
speciale dell’edilizia della CCIAA ove ha sede e
domicilio l’operatore, previa verifica del
possesso dei requisiti sopra indicati.
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51. La patente a punti in edilizia
Gestione della patente a punti professionale
La gestione della patente a punti edile,
compresa la decurtazione dei punti, viene
effettuata dalla sezione speciale dell’edilizia, in
collaborazione con le ASL, INAIL, DPL sulla
base dei dati acquisiti in rete.
Le violazioni sono segnalate da ASL e DPL, gli
infortuni da Inail.
Il punteggio comprensivo del valore attribuito
inizialmente verrà segnalato sul DURC che
assume valore di attestato per la patente.
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52. La patente a punti in edilizia
Decurtazione del punteggio
Il punteggio attribuito sulla patente subisce una
decurtazione di punti per:
1. violazioni reiterate in materia di sicurezza
su lavoro o lavoro irregolare. Tutte le
violazioni contemplate nell’allegato I del testo
unico sicurezza danno luogo ad una
decurtazione di 2 punti (viene ridotta ad un
punto se viene ottemperata).
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53. La patente a punti in edilizia
2. Infortuni sul lavoro: 10 punti per infortunio
mortale con condanna definitiva alla pena di
reclusione; 6 punti per lesioni gravissime e
sentenza di condanna definitiva; 4 punti per
lesioni gravi art 590 comma 3 e 2 punti per
lesioni art 590 comma 1.
3. Lavoro irregolare: 3 punti o più se viene
superata la soglia del 20%
4. violazioni reiterate in materia di sicurezza
su lavoro o lavoro irregolare.
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54. La patente a punti in edilizia
Sospensione della patente a punti edile
Se vengono meno i requisiti (onorabilità,
direttore tecnico, RSPP, capacità finanziaria) la
patente viene sospesa e la prosecuzione delle
attività operative è sospesa fino al ripristino
degli stessi. La mancata comunicazione di
perdita di uno dei requisiti entro 30 gg dà luogo
ad una decurtazione di 10 punti.
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55. La patente a punti in edilizia
Revoca della patente a punti edile
Ad esaurimento dei punti la sezione speciale
dell’edilizia della CCIAA revoca la patente. La
revoca implica l’impossibilità di proseguire con
le attività operative.
Trascorsi 24 mesi dalla revoca per riottenere la
patente è necessario rifare l’iter in cui oltre a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti è
necessario frequentare un corso di almeno 120
ore.
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56. La patente a punti in edilizia
Procedure di Recupero punti
Il datore di lavoro, il responsabile tecnico
potranno frequentare appositi corsi di
formazione curati dagli enti bilaterali del
settore edile sulla base di specifici progetti,
finalizzati al recupero dei punti persi. Tale
procedura potrà essere attivata qualora la
decurtazione abbia interessato almeno il 60%
dei punti iniziali.
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57. La patente a punti in edilizia
Verifica della patente
Ogni 3 anni la sezione edilizia della CCIAA
effettuerà la verifica del mantenimento dei
requisiti iniziali.
Durc
L’azzeramento dei punti è causa ostativa al
rilascio del Durc.
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58. Valutazione dei rischi di interferenza
Coordinatore per la progettazione
Redige il piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC);
predispone un fascicolo adattato alle
caratteristiche contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori.
NB: no per lavori non soggetti a Permesso di
Costruire e < €100.000.000
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59. Piano di sicurezza e coordinamento
Valutazione dei rischi e individuazioni di misure
di prevenzione e protezione per tutta la durata
dei lavori;
La stima dei relativi costi della sicurezza;
Le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o
successiva di più imprese o dei lavoratori
autonomi;
Contenuti conformi allegato XV;
Visionato da RLS almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori
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60. Cooperazione e coordinamento
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE)
Circolazione delle informazioni
Sopralluoghi
Riunione di coordinamento
Identificazione di un referente/preposto
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61. Cooperazione e coordinamento
1. Verifica l’applicazione del PSC;
2. verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza
POS
3. organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il
coordinamento nonché la informazione;
4. segnala al committente, le inosservanze alle
disposizioni e propone la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto.
5. sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni.
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62. Piano Operativo di Sicurezza
Il P.O.S. rappresenta il dettaglio della Valutazione
dei rischi per le attività che si prevede di
eseguire nello specifico cantiere edile e deve
contenere:
il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi
ed
i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
la specifica attività e le singole lavorazioni
svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;
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63. Piano Operativo di Sicurezza
i nominativi degli addetti al pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori e del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
il nominativo del medico competente;
il nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e
del capocantiere;
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64. Piano Operativo di Sicurezza
il numero e le relative qualifiche dei lavoratori
dipendenti dell’impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per
conto della stessa impresa;
le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza,
svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall’impresa esecutrice;
la descrizione dell’attività di cantiere, delle
modalità organizzative e dei turni di lavoro;
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65. Piano Operativo di Sicurezza
l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre
e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;
l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi
utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
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66. Piano Operativo di Sicurezza
l’individuazione delle misure preventive e
protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;
le procedure complementari e di dettaglio,
richieste dal PSC quando previsto;
l’elenco dei dispositivi di protezione individuale
forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
la documentazione in merito all’informazione
ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati
in cantiere.
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67. Prospetto adempimenti cantiere
CARATTERISTICHE DEL
TIPOLOGI
A DI
LAVORO
UOMINI
GIORNO
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
LAVORO
IMPORTO
APPALTO €
PERMESSO DI
COSTRUIRE
NOTIFICA
PRELIMINAR
CONTRATTO
E
IDONEITÀ
TECNICO
PROFESSION
ALE
NOMIN
A CSP
E PSC
NOMIN
A CSE
E PSC
IDENTIFICAZIONE
RISCHI SPECIFICI
APPALTATORE
POS
DUVRI
< 200 u/g
Qualsiasi
SI / NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
≥ 200 u/g
Qualsiasi
SI / NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Si
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
Cantiere
1
impresa
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
N.A.
NO
SI
SI
NO
NO
SI
No
SI/NO
< 100.000
< 200 u/g
≥ 100.000
Cantiere
più
imprese
< 100.000
≥ 200 u/g
≥ 100.000
Altro
Qualsiasi
Qualsiasi
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68. Responsabilità in solido
Il concetto di solidarietà e la sua ratio
Codice civile – Art.1292 - Nozione della
solidarietà
«L'obbligazione è in solido quando più debitori sono
obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo
che ciascuno può essere costretto all'adempimento per
la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli
altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha
diritto di chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di
essi libera il debitore verso tutti i creditori.»
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69. Responsabilità in solido
La responsabilità solidale si presenta sotto
diverse forme:
Codice civile – art.1676 - Diritti degli ausiliari
dell'appaltatore verso il committente
D.Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i. - art.26, comma 4
(Testo unico sicurezza)
D.Lgs. n. 276/2003 - art.29, comma 2 (Legge
Biagi)
D.L. n. 223/2006 - art.35, comma 28, (Decreto
Bersani)
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70. Responsabilità in solido
La responsabilità ex art. 1676, Codice Civile
Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il
committente.
«Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore,
hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o
per prestare il servizio possono proporre azione
diretta contro il committente per conseguire
quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del
debito che il committente ha verso l'appaltatore
nel tempo in cui essi propongono la domanda.»
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71. Responsabilità in solido
Soggetti interessati
Committente appaltatore
Soggetti tutelati
Lavoratori dipendenti dell’appaltatore
(con esclusione ai fornitori di merci o
materiali, ai vettori, agli associati in
partecipazione, ai professionisti)
Limite di esposizione
economica della
responsabilità
Tutela limitata a quanto il
committente deve ancora
corrispondere all’appaltatore
Limite di esposizione
temporale della
responsabilità
Azionabile nei limiti di prescrizione
ordinaria
(5 anni)
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72. Responsabilità in solido
La responsabilità ex art. 26, comma 4, D.Lgs.
81/ 2008
Soggetti interessati
Committente appaltatore
subappaltatore
Soggetti tutelati
Lavoratori dipendenti dell’appaltatore
e del subappaltatore (con esclusione ai
fornitori di merci o materiali, ai vettori, agli
associati in partecipazione, ai
professionisti)
Limite di esposizione
economica della
responsabilità
Tutela che può andare oltre il quantum
dovuto per l’importo dell’appalto
Limite di esposizione
temporale della
responsabilità
Azionabile nei limiti di prescrizione
ordinaria
(5 anni)
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73. Responsabilità in solido
La responsabilità ex art. 29, comma 2, D.Lgs.
276/2003
Soggetti interessati
Committente appaltatore
subappaltatore
Soggetti tutelati
Lavoratori dipendenti dell’appaltatore e
del subappaltatore (ovviamente
limitatamente a quei lavoratori che hanno
operato nel contratto di appalto e
subappalto di riferimento)
Limite di esposizione
economica della
responsabilità
Tutela che può andare oltre il quantum
dovuto per l’importo dell’appalto
Limite di esposizione
temporale della
responsabilità
Entro due anni dalla cessazione
dell’appalto
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74. Responsabilità in solido
La responsabilità ex art. 35, comma 28, D.L.
223/2006
«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta
sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti
alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove
non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele
possibili per evitare l’inadempimento»
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75. Responsabilità in solido
Soggetti interessati
Committente appaltatore
subappaltatore
Soggetti tutelati
Lavoratori dipendenti dell’appaltatore
e del subappaltatore (ovviamente
limitatamente a quei lavoratori che hanno
operato nel contratto di appalto e
subappalto di riferimento)
Limite di esposizione
economica della
responsabilità
Tutela che può andare oltre il
quantum dovuto per l’importo
dell’appalto
Limite di esposizione
temporale della
responsabilità
Entro due anni dalla cessazione
dell’appalto
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76. Responsabilità in solido
Oggetto
della responsabilità
Tipologia
di
responsabilità
Art. 1676,
Codice civile
Retribuzione del lavoratore per
l’opera prestata nell’appalto
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Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in
costanza di appalto
Controllo costante della documentazione attestante i
pagamenti dei lavoratori impiegati nell’appalto;
DURC aggiornato;
Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto
che subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del
saldo) alla dimostrazione di avvenuto pagamento dei
lavoratori utilizzati nell’appalto.
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77. Responsabilità in solido
Oggetto
della responsabilità
Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in
costanza di appalto
Danni per i quali il lavoratore,
dipendente dell’appaltatore o
del subappaltatore,
non risulti indennizzato a
opera dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o
dell’Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA)
Controllo costante della documentazione attestante i
requisiti di sicurezza delle imprese utilizzate nell’appalto;
Rafforzamento dell’attività di coordinamento e di
collaborazione con le imprese al fine di meglio
identificare i rischi presenti sul luogo di lavoro;
Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto
che prevedano forme di risoluzione del contratto per
inadempimento nel caso di mancato rispetto delle norme
di sicurezza nell’impiego dei lavoratori
(indipendentemente dall’avvenimento di un evento
lesivo)..
Tipologia
di
responsabilità
Art. 26,
D.Lgs. n.
81/2008
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78. Responsabilità in solido
Tipologia
di
responsabilità
Art. 29,
D.Lgs. n.
276/2003,
“legge Biagi”,
come
modificato
dal D.L.
n.5/2012
Oggetto
della responsabilità
Possibili accorgimenti e controlli da effettuare
in costanza di appalto
Trattamenti retributivi,
comprese le quote di
trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi
previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione
al periodo di esecuzione del
contratto di appalto
Controllo costante della documentazione attestante il
riconoscimento delle somme relative alle voci di
responsabilità (anche con estratti rilasciati dagli enti di
competenza);
DURC costantemente aggiornato;
Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto
che subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del
saldo) alla dimostrazione di avvenuto pagamento dei
lavoratori utilizzati nell’appalto;
Acquisizione di documentazione attestante la
consistenza patrimoniale dell’appaltatore (o del
subappaltatore), per esempio, la visura catastale, al fine
di poter eccepire validamente il beneficium excussionis
in caso di chiamata in causa del solo committente senza
l’appaltatore.
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79. Responsabilità in solido
Tipologia
di
responsabilità
Art. 35,
comma 28,
D.L. n.
223/2006,
“decreto
Bersani”,
come
modificato dal
D.L. 2 marzo
2012, n. 16
Oggetto
della responsabilità
Versamento all’erario delle
ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e dell’imposta sul
valore aggiunto scaturente
dalle fatture inerenti alle
prestazioni effettuate
nell’ambito dell’appalto
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Possibili accorgimenti e controlli da effettuare
in costanza di appalto
Controllo costante della documentazione attestante il
riconoscimento delle somme relative alle voci di
responsabilità (anche con estratti rilasciati dagli enti di
competenza);
Per le ritenute fiscali, ottenere copia dall’appaltatore e
dal subappaltatore dei modelli F24 relativi ai suddetti
versamenti;
Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto che
subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del saldo)
alla dimostrazione di aver adempiuto;
Clausole contrattuali di manleva per l’azione di regresso
nei confronti del responsabile.
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Editor's Notes
Organizzazione
L’appalto è un tipico contratto di impresa, con particolare riferimento all’art. 2082 c.c., ed è caratterizzato dall’organizzazione in forma imprenditoriale dei fattori produttivi, con prevalenza di questi ultimi sul lavoro dell’appaltatore. Nel contratto d’appalto l’esecuzione dell’opera commissionata presuppone necessariamente un’organizzazione di mezzi propria della impresa ma non è incompatibile con il carattere artigianale dell’impresa né con il fatto che il lavoro venga svolto da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell’imprenditore.
Rischio dell’opera gravante sull’appaltatore
L’appaltatore assume, principalmente, due rischi:
1. possibilità che il corrispettivo pattuito, salvi i temperamenti della revisione prezzi, non copra i costi sostenuti per eseguire la prestazione o non sia in grado di assicurare all’appaltatore alcun profitto o utile (art. 1664 c.c.).
2. possibilità di perdere il diritto al corrispettivo qualora, rispettivamente:
a) non riesca a realizzare l’opera nonostante l’attività svolta e i costi affrontati (salvo che la mancata realizzazione non dipenda dal committente);
b) non realizzi l’opera a regola d’arte o secondo le direttive ricevute;c) l’opera perisca o si deteriori per causa non imputabile ad alcuna delle parti prima che sia accettata dal committente o prima che questi sia in mora nella sua verifica. Tuttavia, se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita.
Autonomia dell’appaltatore
L’appalto è caratterizzato dall’ampio grado di autonomia di cui deve godere l’appaltatore nell’esecuzione della sua prestazione rispetto alle possibili interferenze del committente, anche nelle ipotesi in cui il progetto dell’opera sia fornito da quest’ultimo.
Tale autonomia può subire alcuni temperamenti. Il committente ha, infatti, la facoltà di verificare la rispondenza della prestazione alle prescrizioni e alle esigenze contrattualmente previste, può effettuare verifiche in corso d’opera e può nominare il direttore dei lavori, con potere di verifica della costante corrispondenza dei lavori al progetto ed alle regole dell’arte.
In ogni caso, l’appaltatore non deve mai essere un mero esecutore materiale delle direttive del committente, poiché in tal caso non ricorrerebbe un vero e proprio contratto di appalto, ma si rientrerebbe nel c.d. appalto a regia in cui l’appaltatore provvede alla materiale esecuzione dell’opera sotto la direzione del committente, che gli corrisponde una somma fissa e una invariabile (c.d. Regia semplice) o una percentuale dell’importo dei lavori (c.d. Regia cointeressata).
Appaltante o committente: colui che commissiona un’opera o una prestazione.
Esso può essere una persona fisica nel caso di un lavoro privato, una persona giuridica nel caso di un lavoro per un&apos;azienda, nel caso di un lavoro pubblico è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell&apos;appalto.
Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un&apos;opera e/o una prestazione con mezzi propri.
Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell&apos;appaltatore a fornire un&apos;opera e/o una prestazione con mezzi propri.
Lavoratore autonomo o prestatore d&apos;opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l&apos;unico prestatore d&apos;opera della ditta.
uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;