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Gestione degli appalti

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Appalto e contratto d’opera
 Codice civile – Art. 1655 - Appalto.
«L'appalto è il contratto col quale una parte
assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso
un corrispettivo in danaro. »
 Codice civile – Art. 2222 - Contratto
d'opera «Quando una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti
del committente»
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Gestione Appalti

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Contratti di somministrazione
 Codice civile – Art. 1559 –
Somministrazione «La somministrazione è il
contratto con il quale una parte si obbliga,
verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a
favore dell`altra, prestazioni periodiche o
continuative di cose. »

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Gestione Appalti

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Appalto, Opera e Somministrazione
Rientrano nell’ambito d’applicazione i contratti
relativi a:
1.servizi, per esempio di manutenzione edili ed
impiantistici, mensa, facchinaggio, ecc.;
2.forniture, per esempio di attrezzature,
macchine, prodotti, semilavorati, ecc.;
3.lavori per esempio di manutenzione o
ristrutturazione o ampliamento, ecc..

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Gestione Appalti

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Soggetti coinvolti
Appaltante o
Committente

Art. 1656 Codice
CivileL'appaltatore
non può dare in
subappalto
l'esecuzione
dell'opera o del
servizio, se non è
stato autorizzato dal
committente.

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Appaltatore
Lavoratore
autonomo
Subappaltatore

Subappaltatore
Gestione Appalti

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Salute e sicurezza in materia
D.Lgs. 81/2008 – Art.26 - Obblighi connessi
ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché́ nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, sempre che
abbia la disponibilità̀ giuridica dei luoghi in cui
si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro
autonomo deve:
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Gestione Appalti

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Salute e sicurezza in materia
 Verificare l’idoneità tecnico professionale degli
appaltatori
 Informare gli appaltatori
 Cooperare e coordinare

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Gestione Appalti

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Verifica idoneità
Cosa richiedere?
1. Certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato
 dovrà avere come settore/oggetto un
ambito compatibile con l'oggetto dei lavori
da realizzare.
1. Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale
 Art.27 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
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Gestione Appalti

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Informazione
Il committente fornisce a appaltatori, subappaltatori
e lavoratori autonomi dettagliate informazioni su:
 Rischi specifici esistenti nell’ambiente in cuoi sono
destinati a operare
 Sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività

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Gestione Appalti

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Cooperazione e Coordinamento
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 cooperano all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto;
 coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche
al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera.
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Gestione Appalti

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Cooperazione e Coordinamento
Cooperazione?

Coordinamento ?
Azioni finalizzate ad evitare:


Disaccordi;



Sovrapposizioni;



Intralci.

Esigenza di contribuire
attivamente, sia da parte del
datore di lavoro committente che
da parte del datore di lavoro
esecutore, alla predisposizione ed
applicazione delle necessarie
misure di prevenzione e
protezione

Strumenti?
✔
✔
✔
✔

Circolazione delle informazioni
Sopralluogo
Riunione di coordinamento
Identificazione di un
referente/preposto
✔ Cartellino identificativo
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Gestione Appalti

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D.U.V.R.I.
 Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento elaborando
un unico documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure per eliminare o,
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze.

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Gestione Appalti

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D.U.V.R.I.
Interferenza?
 Interferenza è ogni sovrapposizione di attività
lavorativa tra diversi lavoratori che rispondendo
a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione
riguarda sia una contiguità fisica e di spazio,
sia una contiguità produttiva.

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Gestione Appalti

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D.U.V.R.I.
RISCHI INTERFERENTI?
 Rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro
del committente dalle lavorazioni
dell’appaltatore;
 Rischi in uscita: esistenti nel luogo di lavoro
del committente, ove è previsto che debba
operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
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Gestione Appalti

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D.U.V.R.I.
 Rischi da contiguità fisica e di spazio:
derivanti da sovrapposizioni di più attività
svolte ad opera di appaltatori diversi;
 Rischi da commistione: derivanti da modalità
di esecuzione particolari (che comportano rischi
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività
appaltata), richieste esplicitamente dal
committente.

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Gestione Appalti

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D.U.V.R.I.
✔ Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i
rischi;
✔ Descrizione dell’azienda committente, delle
aree di lavoro, delle attività svolte presso i
reparti interessati dai lavori in appalto;
✔ Descrizione delle attività svolte dagli
appaltatori;

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Gestione Appalti

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D.U.V.R.I. - Contenuti
✔ Organizzazione delle lavorazioni e misure
generali di sicurezza:
✔ identificazione dei locali a disposizione
dell’appaltatore
✔ servizi igienici
✔ Refettori
✔ viabilità interna
✔ ecc.

✔ Individuazione e valutazione dei rischi
interferenti
✔ Individuazione delle misure di prevenzione e
protezione
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Gestione Appalti

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D.U.V.R.I. - Obiettivi
✔ Enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi
interferenti
✔ Individuare le procedure per le lavorazioni
critiche necessarie alla gestione dell’appalto
✔ Pianificare preventivamente le sequenze
temporali e spaziali delle attività

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Gestione Appalti

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D.U.V.R.I. - Obiettivi
✔ Valutare tutti i rischi interferenti con una
metodologia sistematica
✔ Predisporre le misure di prevenzione e
protezione necessarie alla
eliminazione/riduzione/gestione dei rischi
interferenti
✔ Fornire chiare informazioni agli appaltatori su
eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro
oggetto dell’appalto
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Gestione Appalti

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Costi della sicurezza
Nei singoli contratti devono essere
specificamente indicati, a pena di nullità, i
costi delle misure adottate per eliminare o,
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non
sono soggetti a ribasso.

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Gestione Appalti

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Costi della sicurezza
A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura.

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Gestione Appalti

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Costi della sicurezza
✔ degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
✔ delle misure preventive e protettive e dei
dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel DUVRI per
lavorazioni interferenti;
✔ degli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

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Gestione Appalti

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Costi della sicurezza
✔ dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

✔ delle procedure contenute nel DUVRI e previste
per specifici motivi di sicurezza;

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Gestione Appalti

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Costi della sicurezza
✔ degli eventuali interventi finalizzati alla
sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti;

✔ delle misure di coordinamento relative all’uso
comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.
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Gestione Appalti

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Esclusioni
L’obbligo di redazione del DUVRI non si applica a:
✖servizi di natura intellettuale;
✖alle mere forniture di materiali o attrezzature;
✖lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai
cinque giorni, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI
del D.Lgs.81/2008.

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Gestione Appalti

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Esclusioni

i cinque giorni sono da intendersi come l’entità
presunta dei lavori, servizi, forniture rappresentata
dalla somma delle giornate necessarie
all’effettuazione considerata con riferimento all’arco
temporale di un anno dall’inizio lavori.

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Gestione Appalti

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Sistema di qualificazione delle imprese
Art.27 comma1 –D.Lgs.81/2008 - Nell’ambito della
Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle
indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono
individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del
tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica
esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche
attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività
di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di
determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego
della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle
tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII,
Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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Gestione Appalti

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Sistema di qualificazione delle imprese
DPR 14 settembre 2011, n. 177
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni
in materia di valutazione dei rischi,
sorveglianza sanitaria e misure di gestione
delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del
comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese
familiari e lavoratori autonomi;
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Gestione Appalti

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Sistema di qualificazione delle imprese
c) presenza di personale, in percentuale non
inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con
esperienza almeno triennale relativa a lavori in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
assunta con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato ovvero anche con altre
tipologie contrattuali o di appalto, a condizione,
in questa seconda ipotesi, che i relativi
contratti siano stati preventivamente certificati.

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Gestione Appalti

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Sistema di qualificazione delle imprese
d) avvenuta effettuazione di attività di
informazione e formazione di tutto il personale,
ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato
per attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, specificamente
mirato alla conoscenza dei fattori di rischio
propri di tali attività, oggetto di verifica di
apprendimento e aggiornamento.

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Gestione Appalti

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Sistema di qualificazione delle imprese
e) possesso di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei
alla prevenzione dei rischi propri delle attività
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati e avvenuta effettuazione di attività
di addestramento all'uso corretto di tali
dispositivi, strumentazione e attrezzature;

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Gestione Appalti

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Sistema di qualificazione delle imprese
f) avvenuta effettuazione di attività di
addestramento di tutto il personale impiegato
per le attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, ivi compreso il datore
di lavoro, relativamente alla applicazione di
procedure di sicurezza coerenti con le
previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e
dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;

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Gestione Appalti

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Sistema di qualificazione delle imprese
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili,
in materia di Documento unico di regolarità
contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e
normativa della contrattazione collettiva di
settore, compreso il versamento della
contribuzione all'eventuale ente bilaterale di
riferimento, ove la prestazione sia di tipo
retributivo, con riferimento ai contratti e
accordi collettivi di settore.
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Gestione Appalti

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Sanzioni
Sanzioni penali

Mancata verifica dell’idoneità tecnico
professionale arresto da due a quattro
mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Mancata comunicazione delle informazioni
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di
lavoro
arresto da due a quattro mesi o ammenda
da 750 a 4.000 euro
Mancata redazione del DUVRI o attuazione
C&C arresto da due a quattro mesi o
ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Sanzioni Amministrative

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Mancato utilizzo del cartellino identificativo
sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro per
ciascun lavoratore

Gestione Appalti

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Titolo IV – D.Lgs.81/2008
Cantiere temporaneo o mobile

Art. 89 lett.a
Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile

Allegato X
 lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,
comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro;
 gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile
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Gestione Appalti

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Soggetti coinvolti
Appaltante o
Committente

CSP

Responsabile dei
lavori

Appaltatore

Appaltatore

CSE

Lavoratore
autonomo
Subappaltatore
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Subappaltatore
Gestione Appalti

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Committente
Committente

Responsabile dei lavori

ililsoggetto per conto del quale
soggetto per conto del quale
l’intera opera viene realizzata,
l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali
indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua
frazionamenti della sua
realizzazione
realizzazione

✔
✔
✔
✔

ililsoggetto che può essere incaricato
soggetto che può essere incaricato
dal committente per svolgere i i
dal committente per svolgere
compiti ad esso attribuiti dal
compiti ad esso attribuiti dal
D.Lgs.81/2008; è ililresponsabile del
D.Lgs.81/2008; è responsabile del
procedimento
procedimento

Tipologia di cantiere
Fa verifiche su appaltatori subappaltatori e
lavoratori autonomi
Promuove la cooperazione ed il coordinamento
Valuta i rischi da interferenza

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Gestione Appalti

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Tipologia di cantiere
 Quante imprese/lavoratori autonomi
parteciperanno al cantiere?
 Unica impresa o lavoratore autonomo;
 Più imprese esecutrici.
 Di che entità sarà il cantiere?
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Gestione Appalti

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Tipologia di cantiere
 Minore di 200 uomini giorno;

 Maggiore di 200 uomini-giorno.

 Maggiore di 100.000 €.

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Gestione Appalti

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Tipologia di cantiere
 L’attività è soggetta a permesso di costruire?
 Si
 No
 A quanto ammonta l’importo dei lavori?
 Minore di 100.000 €;
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Gestione Appalti

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Verifiche dell’appaltatore
 Per le imprese:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria
ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
b) documento unico di regolarità contributiva
c) documento di valutazione dei rischi
d) dichiarazione di non essere oggetto di
e) provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’articolo 14 del D.Lgs.81/2008
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Verifiche sull’appaltatore
e) I nominativi dei soggetti (dirigenti e preposti)
deputati a:
a) Garantire l’applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni previste per la gestione
delle interferenze;
b) Verificare la congruenza della
documentazione di subappaltatori;
c) Coordinare le misure generali di tutela
previste dagli artt. 95 e 96 del
D.Lgs.81/2008.
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Verifiche sull’appaltatore
f) dichiarazione dell’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all’ INPS,
all’ INAIL e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato. (No per cantieri la cui entità è
inferiore a 200 uomini-giorno e no rischi
allegato XI)

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Gestione Appalti

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Verifiche sull’appaltatore
 Per i lavoratori autonomi:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria
ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto
b) documentazione attestante la conformità di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

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Gestione Appalti

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Verifiche sull’appaltatore
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali
in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e
idoneità sanitaria
e) documento unico di regolarità contributiva

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Gestione Appalti

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Sistema di qualificazione delle imprese
Art.27 comma 1 bis - D.Lgs.81/2008 - Con riferimento
all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei
termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno
strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle
imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle
disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento
opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori
autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto
a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio determina
l’impossibilità di svolgere attività nel settore edile.
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Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
Responsabile tecnico e RSPP
 Per avere la patente a punti edile è necessario
avere un responsabile tecnico in possesso di
specifici requisiti che va designato nell’atto di
iscrizione in camera di commercio.
 I requisiti di Responsabile tecnico sono una
combinazione di titolo di studio e frequenza a
corsi di formazione, oltre a poter dimostrare di
aver operato nel settore edile per almeno 2
anni.
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
Requisiti di onorabilità
 Per ottenere la patente è necessario che gli
operatori economici e i responsabili tecnici
siano in possesso di requisiti di onorabilità,
dimostrando l’assenza di procedimenti in corso,
e non avere sentenze definitive di condanna
per una serie di gravi reati.

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
Requisiti di capacità tecnico finanziaria
 È necessario dimostrare il possesso di
attrezzature tecniche per un valore minimo di
15.000 € o 7.500 € a seconda delle tipologie di
attività per le quali si chiede la patente a punti
edile. In alternativa è necessario dimostrare
capacità finanziaria documentata.

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
Rilascio della patente a punti professionale
 La patente viene rilasciata dalla sezione
speciale dell’edilizia della CCIAA ove ha sede e
domicilio l’operatore, previa verifica del
possesso dei requisiti sopra indicati.

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
Gestione della patente a punti professionale
 La gestione della patente a punti edile,
compresa la decurtazione dei punti, viene
effettuata dalla sezione speciale dell’edilizia, in
collaborazione con le ASL, INAIL, DPL sulla
base dei dati acquisiti in rete.
 Le violazioni sono segnalate da ASL e DPL, gli
infortuni da Inail.
 Il punteggio comprensivo del valore attribuito
inizialmente verrà segnalato sul DURC che
assume valore di attestato per la patente.
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
Decurtazione del punteggio
Il punteggio attribuito sulla patente subisce una
decurtazione di punti per:
1. violazioni reiterate in materia di sicurezza
su lavoro o lavoro irregolare. Tutte le
violazioni contemplate nell’allegato I del testo
unico sicurezza danno luogo ad una
decurtazione di 2 punti (viene ridotta ad un
punto se viene ottemperata).
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
2. Infortuni sul lavoro: 10 punti per infortunio
mortale con condanna definitiva alla pena di
reclusione; 6 punti per lesioni gravissime e
sentenza di condanna definitiva; 4 punti per
lesioni gravi art 590 comma 3 e 2 punti per
lesioni art 590 comma 1.
3. Lavoro irregolare: 3 punti o più se viene
superata la soglia del 20%
4. violazioni reiterate in materia di sicurezza
su lavoro o lavoro irregolare.
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
Sospensione della patente a punti edile
 Se vengono meno i requisiti (onorabilità,
direttore tecnico, RSPP, capacità finanziaria) la
patente viene sospesa e la prosecuzione delle
attività operative è sospesa fino al ripristino
degli stessi. La mancata comunicazione di
perdita di uno dei requisiti entro 30 gg dà luogo
ad una decurtazione di 10 punti.
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
Revoca della patente a punti edile
 Ad esaurimento dei punti la sezione speciale
dell’edilizia della CCIAA revoca la patente. La
revoca implica l’impossibilità di proseguire con
le attività operative.
 Trascorsi 24 mesi dalla revoca per riottenere la
patente è necessario rifare l’iter in cui oltre a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti è
necessario frequentare un corso di almeno 120
ore.
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
Procedure di Recupero punti
 Il datore di lavoro, il responsabile tecnico
potranno frequentare appositi corsi di
formazione curati dagli enti bilaterali del
settore edile sulla base di specifici progetti,
finalizzati al recupero dei punti persi. Tale
procedura potrà essere attivata qualora la
decurtazione abbia interessato almeno il 60%
dei punti iniziali.

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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La patente a punti in edilizia
Verifica della patente
 Ogni 3 anni la sezione edilizia della CCIAA
effettuerà la verifica del mantenimento dei
requisiti iniziali.
 Durc
 L’azzeramento dei punti è causa ostativa al
rilascio del Durc.

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Valutazione dei rischi di interferenza
Coordinatore per la progettazione
 Redige il piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC);
 predispone un fascicolo adattato alle
caratteristiche contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori.
 NB: no per lavori non soggetti a Permesso di
Costruire e < €100.000.000

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Piano di sicurezza e coordinamento
 Valutazione dei rischi e individuazioni di misure
di prevenzione e protezione per tutta la durata
dei lavori;
 La stima dei relativi costi della sicurezza;
 Le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o
successiva di più imprese o dei lavoratori
autonomi;
 Contenuti conformi allegato XV;
 Visionato da RLS almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Cooperazione e coordinamento
 Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE)
 Circolazione delle informazioni
 Sopralluoghi
 Riunione di coordinamento
 Identificazione di un referente/preposto
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Cooperazione e coordinamento
1. Verifica l’applicazione del PSC;
2. verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza
POS
3. organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il
coordinamento nonché la informazione;
4. segnala al committente, le inosservanze alle
disposizioni e propone la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto.
5. sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni.
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Piano Operativo di Sicurezza
Il P.O.S. rappresenta il dettaglio della Valutazione
dei rischi per le attività che si prevede di
eseguire nello specifico cantiere edile e deve
contenere:
 il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi
ed
i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
 la specifica attività e le singole lavorazioni
svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Piano Operativo di Sicurezza
 i nominativi degli addetti al pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori e del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 il nominativo del medico competente;
 il nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
 i nominativi del direttore tecnico di cantiere e
del capocantiere;

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Piano Operativo di Sicurezza
 il numero e le relative qualifiche dei lavoratori
dipendenti dell’impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per
conto della stessa impresa;
 le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza,
svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall’impresa esecutrice;
 la descrizione dell’attività di cantiere, delle
modalità organizzative e dei turni di lavoro;

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 64 di 79
Piano Operativo di Sicurezza
 l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre
e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;
 l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi
utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
 l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Piano Operativo di Sicurezza
 l’individuazione delle misure preventive e
protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;
 le procedure complementari e di dettaglio,
richieste dal PSC quando previsto;
 l’elenco dei dispositivi di protezione individuale
forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
 la documentazione in merito all’informazione
ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati
in cantiere.
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 66 di 79
Prospetto adempimenti cantiere
CARATTERISTICHE DEL
TIPOLOGI
A DI
LAVORO

UOMINI
GIORNO

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

LAVORO

IMPORTO
APPALTO €

PERMESSO DI
COSTRUIRE

NOTIFICA
PRELIMINAR

CONTRATTO

E

IDONEITÀ
TECNICO
PROFESSION
ALE

NOMIN
A CSP
E PSC

NOMIN
A CSE
E PSC

IDENTIFICAZIONE
RISCHI SPECIFICI
APPALTATORE

POS

DUVRI

< 200 u/g

Qualsiasi

SI / NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

≥ 200 u/g

Qualsiasi

SI / NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Si

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

Cantiere
1
impresa

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

N.A.

NO

SI

SI

NO

NO

SI

No

SI/NO

< 100.000
< 200 u/g
≥ 100.000

Cantiere
più
imprese

< 100.000
≥ 200 u/g
≥ 100.000

Altro

Qualsiasi

Qualsiasi

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

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Responsabilità in solido
Il concetto di solidarietà e la sua ratio
Codice civile – Art.1292 - Nozione della
solidarietà
«L'obbligazione è in solido quando più debitori sono
obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo
che ciascuno può essere costretto all'adempimento per
la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli
altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha
diritto di chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di
essi libera il debitore verso tutti i creditori.»
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 68 di 79
Responsabilità in solido
La responsabilità solidale si presenta sotto
diverse forme:
 Codice civile – art.1676 - Diritti degli ausiliari
dell'appaltatore verso il committente
 D.Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i. - art.26, comma 4
(Testo unico sicurezza)
 D.Lgs. n. 276/2003 - art.29, comma 2 (Legge
Biagi)
 D.L. n. 223/2006 - art.35, comma 28, (Decreto
Bersani)
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 69 di 79
Responsabilità in solido
La responsabilità ex art. 1676, Codice Civile
Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il
committente.
«Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore,
hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o
per prestare il servizio possono proporre azione
diretta contro il committente per conseguire
quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del
debito che il committente ha verso l'appaltatore
nel tempo in cui essi propongono la domanda.»

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 70 di 79
Responsabilità in solido
Soggetti interessati

Committente appaltatore

Soggetti tutelati

Lavoratori dipendenti dell’appaltatore
(con esclusione ai fornitori di merci o
materiali, ai vettori, agli associati in
partecipazione, ai professionisti)

Limite di esposizione
economica della
responsabilità

Tutela limitata a quanto il
committente deve ancora
corrispondere all’appaltatore

Limite di esposizione
temporale della
responsabilità

Azionabile nei limiti di prescrizione
ordinaria
(5 anni)

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 71 di 79
Responsabilità in solido
La responsabilità ex art. 26, comma 4, D.Lgs.
81/ 2008
Soggetti interessati

Committente appaltatore
subappaltatore

Soggetti tutelati

Lavoratori dipendenti dell’appaltatore
e del subappaltatore (con esclusione ai
fornitori di merci o materiali, ai vettori, agli
associati in partecipazione, ai
professionisti)

Limite di esposizione
economica della
responsabilità

Tutela che può andare oltre il quantum
dovuto per l’importo dell’appalto

Limite di esposizione
temporale della
responsabilità

Azionabile nei limiti di prescrizione
ordinaria
(5 anni)

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 72 di 79
Responsabilità in solido
La responsabilità ex art. 29, comma 2, D.Lgs.
276/2003
Soggetti interessati

Committente appaltatore
subappaltatore

Soggetti tutelati

Lavoratori dipendenti dell’appaltatore e
del subappaltatore (ovviamente
limitatamente a quei lavoratori che hanno
operato nel contratto di appalto e
subappalto di riferimento)

Limite di esposizione
economica della
responsabilità

Tutela che può andare oltre il quantum
dovuto per l’importo dell’appalto

Limite di esposizione
temporale della
responsabilità

Entro due anni dalla cessazione
dell’appalto

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 73 di 79
Responsabilità in solido
La responsabilità ex art. 35, comma 28, D.L.
223/2006
«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta
sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti
alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove
non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele
possibili per evitare l’inadempimento»
Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 74 di 79
Responsabilità in solido
Soggetti interessati

Committente appaltatore
subappaltatore

Soggetti tutelati

Lavoratori dipendenti dell’appaltatore
e del subappaltatore (ovviamente
limitatamente a quei lavoratori che hanno
operato nel contratto di appalto e
subappalto di riferimento)

Limite di esposizione
economica della
responsabilità

Tutela che può andare oltre il
quantum dovuto per l’importo
dell’appalto

Limite di esposizione
temporale della
responsabilità

Entro due anni dalla cessazione
dell’appalto

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 75 di 79
Responsabilità in solido

Oggetto
della responsabilità

Tipologia
di
responsabilità

Art. 1676,
Codice civile

Retribuzione del lavoratore per
l’opera prestata nell’appalto

Rev. 3 – Marzo 2013

Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in
costanza di appalto

Controllo costante della documentazione attestante i
pagamenti dei lavoratori impiegati nell’appalto;
DURC aggiornato;
Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto
che subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del
saldo) alla dimostrazione di avvenuto pagamento dei
lavoratori utilizzati nell’appalto.

Gestione Appalti

slide 76 di 79
Responsabilità in solido
Oggetto
della responsabilità

Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in
costanza di appalto

Danni per i quali il lavoratore,
dipendente dell’appaltatore o
del subappaltatore,
non risulti indennizzato a
opera dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o
dell’Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA)

Controllo costante della documentazione attestante i
requisiti di sicurezza delle imprese utilizzate nell’appalto;
Rafforzamento dell’attività di coordinamento e di
collaborazione con le imprese al fine di meglio
identificare i rischi presenti sul luogo di lavoro;
Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto
che prevedano forme di risoluzione del contratto per
inadempimento nel caso di mancato rispetto delle norme
di sicurezza nell’impiego dei lavoratori
(indipendentemente dall’avvenimento di un evento
lesivo)..

Tipologia
di
responsabilità

Art. 26,
D.Lgs. n.
81/2008

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 77 di 79
Responsabilità in solido
Tipologia
di
responsabilità

Art. 29,
D.Lgs. n.
276/2003,
“legge Biagi”,
come
modificato
dal D.L.
n.5/2012

Oggetto
della responsabilità

Possibili accorgimenti e controlli da effettuare
in costanza di appalto

Trattamenti retributivi,
comprese le quote di
trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi
previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione
al periodo di esecuzione del
contratto di appalto

Controllo costante della documentazione attestante il
riconoscimento delle somme relative alle voci di
responsabilità (anche con estratti rilasciati dagli enti di
competenza);
DURC costantemente aggiornato;
Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto
che subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del
saldo) alla dimostrazione di avvenuto pagamento dei
lavoratori utilizzati nell’appalto;
Acquisizione di documentazione attestante la
consistenza patrimoniale dell’appaltatore (o del
subappaltatore), per esempio, la visura catastale, al fine
di poter eccepire validamente il beneficium excussionis
in caso di chiamata in causa del solo committente senza
l’appaltatore.

Rev. 3 – Marzo 2013

Gestione Appalti

slide 78 di 79
Responsabilità in solido
Tipologia
di
responsabilità

Art. 35,
comma 28,
D.L. n.
223/2006,
“decreto
Bersani”,
come
modificato dal
D.L. 2 marzo
2012, n. 16

Oggetto
della responsabilità

Versamento all’erario delle
ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e dell’imposta sul
valore aggiunto scaturente
dalle fatture inerenti alle
prestazioni effettuate
nell’ambito dell’appalto

Rev. 3 – Marzo 2013

Possibili accorgimenti e controlli da effettuare
in costanza di appalto

Controllo costante della documentazione attestante il
riconoscimento delle somme relative alle voci di
responsabilità (anche con estratti rilasciati dagli enti di
competenza);
Per le ritenute fiscali, ottenere copia dall’appaltatore e
dal subappaltatore dei modelli F24 relativi ai suddetti
versamenti;
Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto che
subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del saldo)
alla dimostrazione di aver adempiuto;
Clausole contrattuali di manleva per l’azione di regresso
nei confronti del responsabile.

Gestione Appalti

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Gestione degli appalti

  • 1. Gestione degli appalti Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 1 di 79
  • 2. Appalto e contratto d’opera  Codice civile – Art. 1655 - Appalto. «L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. »  Codice civile – Art. 2222 - Contratto d'opera «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 2 di 79
  • 3. Contratti di somministrazione  Codice civile – Art. 1559 – Somministrazione «La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell`altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. » Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 3 di 79
  • 4. Appalto, Opera e Somministrazione Rientrano nell’ambito d’applicazione i contratti relativi a: 1.servizi, per esempio di manutenzione edili ed impiantistici, mensa, facchinaggio, ecc.; 2.forniture, per esempio di attrezzature, macchine, prodotti, semilavorati, ecc.; 3.lavori per esempio di manutenzione o ristrutturazione o ampliamento, ecc.. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 4 di 79
  • 5. Soggetti coinvolti Appaltante o Committente Art. 1656 Codice CivileL'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. Rev. 3 – Marzo 2013 Appaltatore Lavoratore autonomo Subappaltatore Subappaltatore Gestione Appalti slide 5 di 79
  • 6. Salute e sicurezza in materia D.Lgs. 81/2008 – Art.26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché́ nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità̀ giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo deve: Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 6 di 79
  • 7. Salute e sicurezza in materia  Verificare l’idoneità tecnico professionale degli appaltatori  Informare gli appaltatori  Cooperare e coordinare Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 7 di 79
  • 8. Verifica idoneità Cosa richiedere? 1. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato  dovrà avere come settore/oggetto un ambito compatibile con l'oggetto dei lavori da realizzare. 1. Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale  Art.27 D.Lgs.81/2008 e s.m.i. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 8 di 79
  • 9. Informazione Il committente fornisce a appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi dettagliate informazioni su:  Rischi specifici esistenti nell’ambiente in cuoi sono destinati a operare  Sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 9 di 79
  • 10. Cooperazione e Coordinamento I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:  cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;  coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 10 di 79
  • 11. Cooperazione e Coordinamento Cooperazione? Coordinamento ? Azioni finalizzate ad evitare:  Disaccordi;  Sovrapposizioni;  Intralci. Esigenza di contribuire attivamente, sia da parte del datore di lavoro committente che da parte del datore di lavoro esecutore, alla predisposizione ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione Strumenti? ✔ ✔ ✔ ✔ Circolazione delle informazioni Sopralluogo Riunione di coordinamento Identificazione di un referente/preposto ✔ Cartellino identificativo Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 11 di 79
  • 12. D.U.V.R.I.  Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 12 di 79
  • 13. D.U.V.R.I. Interferenza?  Interferenza è ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 13 di 79
  • 14. D.U.V.R.I. RISCHI INTERFERENTI?  Rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;  Rischi in uscita: esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 14 di 79
  • 15. D.U.V.R.I.  Rischi da contiguità fisica e di spazio: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;  Rischi da commistione: derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 15 di 79
  • 16. D.U.V.R.I. ✔ Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi; ✔ Descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso i reparti interessati dai lavori in appalto; ✔ Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 16 di 79
  • 17. D.U.V.R.I. - Contenuti ✔ Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di sicurezza: ✔ identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore ✔ servizi igienici ✔ Refettori ✔ viabilità interna ✔ ecc. ✔ Individuazione e valutazione dei rischi interferenti ✔ Individuazione delle misure di prevenzione e protezione Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 17 di 79
  • 18. D.U.V.R.I. - Obiettivi ✔ Enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi interferenti ✔ Individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell’appalto ✔ Pianificare preventivamente le sequenze temporali e spaziali delle attività Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 18 di 79
  • 19. D.U.V.R.I. - Obiettivi ✔ Valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica ✔ Predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ✔ Fornire chiare informazioni agli appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell’appalto Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 19 di 79
  • 20. Costi della sicurezza Nei singoli contratti devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 20 di 79
  • 21. Costi della sicurezza A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 21 di 79
  • 22. Costi della sicurezza ✔ degli apprestamenti previsti nel DUVRI; ✔ delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti; ✔ degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 22 di 79
  • 23. Costi della sicurezza ✔ dei mezzi e servizi di protezione collettiva; ✔ delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 23 di 79
  • 24. Costi della sicurezza ✔ degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; ✔ delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 24 di 79
  • 25. Esclusioni L’obbligo di redazione del DUVRI non si applica a: ✖servizi di natura intellettuale; ✖alle mere forniture di materiali o attrezzature; ✖lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs.81/2008. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 25 di 79
  • 26. Esclusioni i cinque giorni sono da intendersi come l’entità presunta dei lavori, servizi, forniture rappresentata dalla somma delle giornate necessarie all’effettuazione considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio lavori. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 26 di 79
  • 27. Sistema di qualificazione delle imprese Art.27 comma1 –D.Lgs.81/2008 - Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 27 di 79
  • 28. Sistema di qualificazione delle imprese DPR 14 settembre 2011, n. 177 a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 28 di 79
  • 29. Sistema di qualificazione delle imprese c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 29 di 79
  • 30. Sistema di qualificazione delle imprese d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 30 di 79
  • 31. Sistema di qualificazione delle imprese e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 31 di 79
  • 32. Sistema di qualificazione delle imprese f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 32 di 79
  • 33. Sistema di qualificazione delle imprese g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva; h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 33 di 79
  • 34. Sanzioni Sanzioni penali Mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro Mancata comunicazione delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro Mancata redazione del DUVRI o attuazione C&C arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro Sanzioni Amministrative Rev. 3 – Marzo 2013 Mancato utilizzo del cartellino identificativo sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore Gestione Appalti slide 34 di 79
  • 35. Titolo IV – D.Lgs.81/2008 Cantiere temporaneo o mobile Art. 89 lett.a Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile Allegato X  lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;  gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 35 di 79
  • 36. Soggetti coinvolti Appaltante o Committente CSP Responsabile dei lavori Appaltatore Appaltatore CSE Lavoratore autonomo Subappaltatore Rev. 3 – Marzo 2013 Subappaltatore Gestione Appalti slide 36 di 79
  • 37. Committente Committente Responsabile dei lavori ililsoggetto per conto del quale soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua frazionamenti della sua realizzazione realizzazione ✔ ✔ ✔ ✔ ililsoggetto che può essere incaricato soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i i dal committente per svolgere compiti ad esso attribuiti dal compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs.81/2008; è ililresponsabile del D.Lgs.81/2008; è responsabile del procedimento procedimento Tipologia di cantiere Fa verifiche su appaltatori subappaltatori e lavoratori autonomi Promuove la cooperazione ed il coordinamento Valuta i rischi da interferenza Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 37 di 79
  • 38. Tipologia di cantiere  Quante imprese/lavoratori autonomi parteciperanno al cantiere?  Unica impresa o lavoratore autonomo;  Più imprese esecutrici.  Di che entità sarà il cantiere? Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 38 di 79
  • 39. Tipologia di cantiere  Minore di 200 uomini giorno;  Maggiore di 200 uomini-giorno.  Maggiore di 100.000 €. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 39 di 79
  • 40. Tipologia di cantiere  L’attività è soggetta a permesso di costruire?  Si  No  A quanto ammonta l’importo dei lavori?  Minore di 100.000 €; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 40 di 79
  • 41. Verifiche dell’appaltatore  Per le imprese: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento unico di regolarità contributiva c) documento di valutazione dei rischi d) dichiarazione di non essere oggetto di e) provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs.81/2008 Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 41 di 79
  • 42. Verifiche sull’appaltatore e) I nominativi dei soggetti (dirigenti e preposti) deputati a: a) Garantire l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni previste per la gestione delle interferenze; b) Verificare la congruenza della documentazione di subappaltatori; c) Coordinare le misure generali di tutela previste dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs.81/2008. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 42 di 79
  • 43. Verifiche sull’appaltatore f) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’ INPS, all’ INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato. (No per cantieri la cui entità è inferiore a 200 uomini-giorno e no rischi allegato XI) Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 43 di 79
  • 44. Verifiche sull’appaltatore  Per i lavoratori autonomi: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 44 di 79
  • 45. Verifiche sull’appaltatore c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e idoneità sanitaria e) documento unico di regolarità contributiva Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 45 di 79
  • 46. Sistema di qualificazione delle imprese Art.27 comma 1 bis - D.Lgs.81/2008 - Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio determina l’impossibilità di svolgere attività nel settore edile. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 46 di 79
  • 47. La patente a punti in edilizia Responsabile tecnico e RSPP  Per avere la patente a punti edile è necessario avere un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti che va designato nell’atto di iscrizione in camera di commercio.  I requisiti di Responsabile tecnico sono una combinazione di titolo di studio e frequenza a corsi di formazione, oltre a poter dimostrare di aver operato nel settore edile per almeno 2 anni. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 47 di 79
  • 48. La patente a punti in edilizia Requisiti di onorabilità  Per ottenere la patente è necessario che gli operatori economici e i responsabili tecnici siano in possesso di requisiti di onorabilità, dimostrando l’assenza di procedimenti in corso, e non avere sentenze definitive di condanna per una serie di gravi reati. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 48 di 79
  • 49. La patente a punti in edilizia Requisiti di capacità tecnico finanziaria  È necessario dimostrare il possesso di attrezzature tecniche per un valore minimo di 15.000 € o 7.500 € a seconda delle tipologie di attività per le quali si chiede la patente a punti edile. In alternativa è necessario dimostrare capacità finanziaria documentata. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 49 di 79
  • 50. La patente a punti in edilizia Rilascio della patente a punti professionale  La patente viene rilasciata dalla sezione speciale dell’edilizia della CCIAA ove ha sede e domicilio l’operatore, previa verifica del possesso dei requisiti sopra indicati. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 50 di 79
  • 51. La patente a punti in edilizia Gestione della patente a punti professionale  La gestione della patente a punti edile, compresa la decurtazione dei punti, viene effettuata dalla sezione speciale dell’edilizia, in collaborazione con le ASL, INAIL, DPL sulla base dei dati acquisiti in rete.  Le violazioni sono segnalate da ASL e DPL, gli infortuni da Inail.  Il punteggio comprensivo del valore attribuito inizialmente verrà segnalato sul DURC che assume valore di attestato per la patente. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 51 di 79
  • 52. La patente a punti in edilizia Decurtazione del punteggio Il punteggio attribuito sulla patente subisce una decurtazione di punti per: 1. violazioni reiterate in materia di sicurezza su lavoro o lavoro irregolare. Tutte le violazioni contemplate nell’allegato I del testo unico sicurezza danno luogo ad una decurtazione di 2 punti (viene ridotta ad un punto se viene ottemperata). Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 52 di 79
  • 53. La patente a punti in edilizia 2. Infortuni sul lavoro: 10 punti per infortunio mortale con condanna definitiva alla pena di reclusione; 6 punti per lesioni gravissime e sentenza di condanna definitiva; 4 punti per lesioni gravi art 590 comma 3 e 2 punti per lesioni art 590 comma 1. 3. Lavoro irregolare: 3 punti o più se viene superata la soglia del 20% 4. violazioni reiterate in materia di sicurezza su lavoro o lavoro irregolare. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 53 di 79
  • 54. La patente a punti in edilizia Sospensione della patente a punti edile  Se vengono meno i requisiti (onorabilità, direttore tecnico, RSPP, capacità finanziaria) la patente viene sospesa e la prosecuzione delle attività operative è sospesa fino al ripristino degli stessi. La mancata comunicazione di perdita di uno dei requisiti entro 30 gg dà luogo ad una decurtazione di 10 punti. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 54 di 79
  • 55. La patente a punti in edilizia Revoca della patente a punti edile  Ad esaurimento dei punti la sezione speciale dell’edilizia della CCIAA revoca la patente. La revoca implica l’impossibilità di proseguire con le attività operative.  Trascorsi 24 mesi dalla revoca per riottenere la patente è necessario rifare l’iter in cui oltre a dimostrare il possesso di tutti i requisiti è necessario frequentare un corso di almeno 120 ore. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 55 di 79
  • 56. La patente a punti in edilizia Procedure di Recupero punti  Il datore di lavoro, il responsabile tecnico potranno frequentare appositi corsi di formazione curati dagli enti bilaterali del settore edile sulla base di specifici progetti, finalizzati al recupero dei punti persi. Tale procedura potrà essere attivata qualora la decurtazione abbia interessato almeno il 60% dei punti iniziali. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 56 di 79
  • 57. La patente a punti in edilizia Verifica della patente  Ogni 3 anni la sezione edilizia della CCIAA effettuerà la verifica del mantenimento dei requisiti iniziali.  Durc  L’azzeramento dei punti è causa ostativa al rilascio del Durc. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 57 di 79
  • 58. Valutazione dei rischi di interferenza Coordinatore per la progettazione  Redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);  predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.  NB: no per lavori non soggetti a Permesso di Costruire e < €100.000.000 Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 58 di 79
  • 59. Piano di sicurezza e coordinamento  Valutazione dei rischi e individuazioni di misure di prevenzione e protezione per tutta la durata dei lavori;  La stima dei relativi costi della sicurezza;  Le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi;  Contenuti conformi allegato XV;  Visionato da RLS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 59 di 79
  • 60. Cooperazione e coordinamento  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)  Circolazione delle informazioni  Sopralluoghi  Riunione di coordinamento  Identificazione di un referente/preposto Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 60 di 79
  • 61. Cooperazione e coordinamento 1. Verifica l’applicazione del PSC; 2. verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza POS 3. organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento nonché la informazione; 4. segnala al committente, le inosservanze alle disposizioni e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 5. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 61 di 79
  • 62. Piano Operativo di Sicurezza Il P.O.S. rappresenta il dettaglio della Valutazione dei rischi per le attività che si prevede di eseguire nello specifico cantiere edile e deve contenere:  il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;  la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 62 di 79
  • 63. Piano Operativo di Sicurezza  i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  il nominativo del medico competente;  il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 63 di 79
  • 64. Piano Operativo di Sicurezza  il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;  le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;  la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 64 di 79
  • 65. Piano Operativo di Sicurezza  l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;  l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;  l’esito del rapporto di valutazione del rumore; Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 65 di 79
  • 66. Piano Operativo di Sicurezza  l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;  le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;  l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;  la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 66 di 79
  • 67. Prospetto adempimenti cantiere CARATTERISTICHE DEL TIPOLOGI A DI LAVORO UOMINI GIORNO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA LAVORO IMPORTO APPALTO € PERMESSO DI COSTRUIRE NOTIFICA PRELIMINAR CONTRATTO E IDONEITÀ TECNICO PROFESSION ALE NOMIN A CSP E PSC NOMIN A CSE E PSC IDENTIFICAZIONE RISCHI SPECIFICI APPALTATORE POS DUVRI < 200 u/g Qualsiasi SI / NO NO SI SI NO NO NO SI SI ≥ 200 u/g Qualsiasi SI / NO SI SI SI NO NO NO SI SI NO NO SI SI NO SI NO SI NO Si SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI NO SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI Cantiere 1 impresa SI SI SI SI SI NO SI NO N.A. NO SI SI NO NO SI No SI/NO < 100.000 < 200 u/g ≥ 100.000 Cantiere più imprese < 100.000 ≥ 200 u/g ≥ 100.000 Altro Qualsiasi Qualsiasi Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 67 di 79
  • 68. Responsabilità in solido Il concetto di solidarietà e la sua ratio Codice civile – Art.1292 - Nozione della solidarietà «L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.» Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 68 di 79
  • 69. Responsabilità in solido La responsabilità solidale si presenta sotto diverse forme:  Codice civile – art.1676 - Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente  D.Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i. - art.26, comma 4 (Testo unico sicurezza)  D.Lgs. n. 276/2003 - art.29, comma 2 (Legge Biagi)  D.L. n. 223/2006 - art.35, comma 28, (Decreto Bersani) Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 69 di 79
  • 70. Responsabilità in solido La responsabilità ex art. 1676, Codice Civile Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente. «Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.» Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 70 di 79
  • 71. Responsabilità in solido Soggetti interessati Committente appaltatore Soggetti tutelati Lavoratori dipendenti dell’appaltatore (con esclusione ai fornitori di merci o materiali, ai vettori, agli associati in partecipazione, ai professionisti) Limite di esposizione economica della responsabilità Tutela limitata a quanto il committente deve ancora corrispondere all’appaltatore Limite di esposizione temporale della responsabilità Azionabile nei limiti di prescrizione ordinaria (5 anni) Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 71 di 79
  • 72. Responsabilità in solido La responsabilità ex art. 26, comma 4, D.Lgs. 81/ 2008 Soggetti interessati Committente appaltatore subappaltatore Soggetti tutelati Lavoratori dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore (con esclusione ai fornitori di merci o materiali, ai vettori, agli associati in partecipazione, ai professionisti) Limite di esposizione economica della responsabilità Tutela che può andare oltre il quantum dovuto per l’importo dell’appalto Limite di esposizione temporale della responsabilità Azionabile nei limiti di prescrizione ordinaria (5 anni) Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 72 di 79
  • 73. Responsabilità in solido La responsabilità ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 Soggetti interessati Committente appaltatore subappaltatore Soggetti tutelati Lavoratori dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore (ovviamente limitatamente a quei lavoratori che hanno operato nel contratto di appalto e subappalto di riferimento) Limite di esposizione economica della responsabilità Tutela che può andare oltre il quantum dovuto per l’importo dell’appalto Limite di esposizione temporale della responsabilità Entro due anni dalla cessazione dell’appalto Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 73 di 79
  • 74. Responsabilità in solido La responsabilità ex art. 35, comma 28, D.L. 223/2006 «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento» Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 74 di 79
  • 75. Responsabilità in solido Soggetti interessati Committente appaltatore subappaltatore Soggetti tutelati Lavoratori dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore (ovviamente limitatamente a quei lavoratori che hanno operato nel contratto di appalto e subappalto di riferimento) Limite di esposizione economica della responsabilità Tutela che può andare oltre il quantum dovuto per l’importo dell’appalto Limite di esposizione temporale della responsabilità Entro due anni dalla cessazione dell’appalto Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 75 di 79
  • 76. Responsabilità in solido Oggetto della responsabilità Tipologia di responsabilità Art. 1676, Codice civile Retribuzione del lavoratore per l’opera prestata nell’appalto Rev. 3 – Marzo 2013 Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in costanza di appalto Controllo costante della documentazione attestante i pagamenti dei lavoratori impiegati nell’appalto; DURC aggiornato; Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto che subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del saldo) alla dimostrazione di avvenuto pagamento dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Gestione Appalti slide 76 di 79
  • 77. Responsabilità in solido Oggetto della responsabilità Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in costanza di appalto Danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato a opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) Controllo costante della documentazione attestante i requisiti di sicurezza delle imprese utilizzate nell’appalto; Rafforzamento dell’attività di coordinamento e di collaborazione con le imprese al fine di meglio identificare i rischi presenti sul luogo di lavoro; Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto che prevedano forme di risoluzione del contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nell’impiego dei lavoratori (indipendentemente dall’avvenimento di un evento lesivo).. Tipologia di responsabilità Art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 77 di 79
  • 78. Responsabilità in solido Tipologia di responsabilità Art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, “legge Biagi”, come modificato dal D.L. n.5/2012 Oggetto della responsabilità Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in costanza di appalto Trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto Controllo costante della documentazione attestante il riconoscimento delle somme relative alle voci di responsabilità (anche con estratti rilasciati dagli enti di competenza); DURC costantemente aggiornato; Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto che subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del saldo) alla dimostrazione di avvenuto pagamento dei lavoratori utilizzati nell’appalto; Acquisizione di documentazione attestante la consistenza patrimoniale dell’appaltatore (o del subappaltatore), per esempio, la visura catastale, al fine di poter eccepire validamente il beneficium excussionis in caso di chiamata in causa del solo committente senza l’appaltatore. Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 78 di 79
  • 79. Responsabilità in solido Tipologia di responsabilità Art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006, “decreto Bersani”, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Oggetto della responsabilità Versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto Rev. 3 – Marzo 2013 Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in costanza di appalto Controllo costante della documentazione attestante il riconoscimento delle somme relative alle voci di responsabilità (anche con estratti rilasciati dagli enti di competenza); Per le ritenute fiscali, ottenere copia dall’appaltatore e dal subappaltatore dei modelli F24 relativi ai suddetti versamenti; Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto che subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del saldo) alla dimostrazione di aver adempiuto; Clausole contrattuali di manleva per l’azione di regresso nei confronti del responsabile. Gestione Appalti slide 79 di 79

Editor's Notes

  1. Organizzazione L’appalto è un tipico contratto di impresa, con particolare riferimento all’art. 2082 c.c., ed è caratterizzato dall’organizzazione in forma imprenditoriale dei fattori produttivi, con prevalenza di questi ultimi sul lavoro dell’appaltatore. Nel contratto d’appalto l’esecuzione dell’opera commissionata presuppone necessariamente un’organizzazione di mezzi propria della impresa ma non è incompatibile con il carattere artigianale dell’impresa né con il fatto che il lavoro venga svolto da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell’imprenditore.   Rischio dell’opera gravante sull’appaltatore L’appaltatore assume, principalmente, due rischi: 1.       possibilità che il corrispettivo pattuito, salvi i temperamenti della revisione prezzi, non copra i costi sostenuti per eseguire la prestazione o non sia in grado di assicurare all’appaltatore alcun profitto o utile (art. 1664 c.c.). 2.       possibilità di perdere il diritto al corrispettivo qualora, rispettivamente: a) non riesca a realizzare l’opera nonostante l’attività svolta e i costi affrontati (salvo che la mancata realizzazione non dipenda dal committente); b) non realizzi l’opera a regola d’arte o secondo le direttive ricevute;c) l’opera perisca o si deteriori per causa non imputabile ad alcuna delle parti prima che sia accettata dal committente o prima che questi sia in mora nella sua verifica. Tuttavia, se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita.   Autonomia dell’appaltatore L’appalto è caratterizzato dall’ampio grado di autonomia di cui deve godere l’appaltatore nell’esecuzione della sua prestazione rispetto alle possibili interferenze del committente, anche nelle ipotesi in cui il progetto dell’opera sia fornito da quest’ultimo. Tale autonomia può subire alcuni temperamenti. Il committente ha, infatti, la facoltà di verificare la rispondenza della prestazione alle prescrizioni e alle esigenze contrattualmente previste, può effettuare verifiche in corso d’opera e può nominare il direttore dei lavori, con potere di verifica della costante corrispondenza dei lavori al progetto ed alle regole dell’arte. In ogni caso, l’appaltatore non deve mai essere un mero esecutore materiale delle direttive del committente, poiché in tal caso non ricorrerebbe un vero e proprio contratto di appalto, ma si rientrerebbe nel c.d. appalto a regia in cui l’appaltatore provvede alla materiale esecuzione dell’opera sotto la direzione del committente, che gli corrisponde una somma fissa e una invariabile (c.d. Regia semplice) o una percentuale dell’importo dei lavori (c.d. Regia cointeressata).
  2. Appaltante o committente: colui che commissiona un’opera o una prestazione. Esso può essere una persona fisica nel caso di un lavoro privato, una persona giuridica nel caso di un lavoro per un&amp;apos;azienda, nel caso di un lavoro pubblico è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell&amp;apos;appalto. Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un&amp;apos;opera e/o una prestazione con mezzi propri. Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell&amp;apos;appaltatore a fornire un&amp;apos;opera e/o una prestazione con mezzi propri. Lavoratore autonomo o prestatore d&amp;apos;opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l&amp;apos;unico prestatore d&amp;apos;opera della ditta.
  3. uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;