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La generazione distribuita:
            novità regolatorie


                  Solarexpo – Fiera di Verona
                        5 maggio 2011


                          Direzione Mercati
Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale
                Autorità per l’energia elettrica e il gas


                                                                      1
PREMESSA

TEMI IMPORTANTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA
       ELETTRICA




                         2 di 131
Elementi fondamentali per la produzione di energia elettrica

                                              Chi regola il servizio      Chi eroga il servizio
                                             Regioni o Stato (solo per Regioni, enti locali o Stato
                                               impianti con potenza       (solo per impianti con
                          Autorizzazioni     termica superiore a 300 potenza termica superiore
                                             MWt e impianti eolici off a 300 MWt e impianti eolici
                                                      shore)                    off shore)
                                                                         Gestore di rete (imprese
  Accesso ai servizi di



                           Connessioni               Autorità
                                                                          distributrici o Terna)
                                                                           Trasporto: imprese
       sistema




                            Trasporto e                                    distributrici e Terna
                                                     Autorità
                          dispacciamento                                   Dispacciamento in
                                                                           immissione: Terna
                                                                         Gestore di rete (imprese
                              Misura                 Autorità
                                                                          distributrici o Terna)
                             Cessione                                   Libero mercato o GSE per
                                                     Autorità
dell'energia
Cessione o




                            dell'energia                                     il ritiro dedicato
 scambio




                           Scambio sul
                                                                        Imprese distributrici fino al
                             posto (in
                                                     Autorità            31 dicembre 2008, GSE
                          alternativa alla
                                                                           dall'1 gennaio 2009
                             cessione)
        Incentivi




                           Incentivi (ove    MSE, MATTM e Autorità
                                                                                   GSE
                              previsti)           ove previsto
                                                                                                        3 di 131
Vantaggi per la produzione di energia elettrica da
                 fonti rinnovabili
 priorità di dispacciamento dell’energia elettrica prodotta e immessa in
rete (d. lgs. n. 79/99);
 semplificazioni nelle procedure per la connessione (delibera ARG/elt
99/08 dall’1 gennaio 2009);
 per impianti di potenza inferiore a 10 MVA e per le fonti rinnovabili non
programmabili di ogni taglia, semplificazioni per la cessione dell’energia
elettrica, nel caso in cui il produttore scelga di cederla al GSE (ritiro
dedicato, delibera n. 280/07 dall’1 gennaio 2008);
 in alternativa alla cessione dell’energia immessa in rete, scambio sul
posto (delibera ARG/elt 74/08 dall’1 gennaio 2009). Questa possibilità è
prevista per gli impianti fino a 200 kW;
 incentivi economici, tra cui certificati verdi, incentivi in conto energia
(feed in premium), tariffa fissa onnicomprensiva (feed in tariff).
                                                                      4 di 131
Descrizione sintetica degli strumenti incentivanti esistenti in Italia per le fonti rinnovabili

                                                           Durata del periodo di
 Tipo di incentivo      A quali impianti si applica                                              Quantità di energia incentivata
                                                              incentivazione

                                                                                           Energia elettrica prodotta netta per gli impianti
                                                       12 anni per gli impianti entrati in   entrati in esercizio tra l'1 aprile 1999 e il 31
                         Impianti alimentati da fonti
                                                        esercizio tra l'1 aprile 1999 e il dicembre 2007; energia elettrica prodotta netta
                         rinnovabili e impianti ibridi
  Certificati verdi                                    31 dicembre 2007; 15 anni per moltiplicata per un coefficiente per gli impianti
                          entrati in esercizio dall'1
                                                        gli impianti entrati in esercizio entrati in esercizio dall'1 gennaio 2008. Nel caso
                                 aprile 1999
                                                              dall'1 gennaio 2008            di impianti ibridi, la produzione incentivata è
                                                                                                 quella attribuibile alle fonti rinnovabili.



                        Impianti fotovoltaici entrati in
 Conto energia per
                            esercizio dopo il 30                    20 anni                          Energia elettrica prodotta.
impianti fotovoltaici
                              settembre 2005


                              Impianti solari
 Conto energia per                                                                          Energia elettrica prodotta netta. Nel caso di
                          termodinamici entrati in
  impianti solari                                                   25 anni               impianti ibridi, la produzione incentivata in conto
                         esercizio dopo il 18 luglio
  termodinamici                                                                             energia è quella attribuibile alla fonte solare.
                                   2008.
                        Impianti entrati in esercizio
                            dall'1 gennaio 2008:
                         alimentati da fonte eolica                                       Energia elettrica immessa. Nel caso di impianti
   Tariffa fissa
                         fino a 200 kW; alimentati                  15 anni              ibridi, l'immissione incentivata in conto energia è
 onnicomprensiva
                         dalle altre fonti rinnovabili,                                         quella attribuibile alle fonti rinnovabili.
                         ad eccezione della solare,
                                fino a 1 MW.

                                                                                                                                   5 di 131
Vantaggi per la produzione di energia elettrica da
     impianti cogenerativi ad alto rendimento
 esonero dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi e priorità di
dispacciamento dell’energia elettrica immessa in rete (d. lgs. n. 79/99);
 semplificazioni per le connessioni (delibera ARG/elt 99/08 dall’1
gennaio 2009);
 per impianti di potenza inferiore a 10 MVA e per le fonti rinnovabili non
programmabili di ogni taglia, semplificazioni per la cessione dell’energia
elettrica, nel caso in cui il produttore scelga di cederla al GSE (ritiro
dedicato): non è quindi conseguenza della qualifica di cogenerazione ad
alto rendimento (delibera n. 280/07 dall’1 gennaio 2008);
 in alternativa alla cessione dell’energia immessa in rete, scambio sul
posto (delibera ARG/elt 74/08 dall’1 gennaio 2009). Questa possibilità è
prevista per gli impianti fino a 200 kW;
certificati bianchi (in fase di revisione e ridefinizione a cura del MSE).
                                                                         6 di 131
Accesso alla rete, modalità di cessione dell'energia elettrica e incentivi previsti per le fonti rinnovabili (esclude le
                                                 connessioni e la misura)


    Accesso alla rete e modalità di cessione dell'energia elettrica                        Incentivi (per le fonti
                                                                                                                                   Totale
                              immessa                                                          rinnovabili)
                                                                                                             Quali fonti tra
                                                                                                                                Ricavi per il
      Modalità di cessione          Quali impianti           Contratti da siglare       Tipo di incentivi        quelle
                                                                                                                                produttore
                                                                                                              rinnovabili
                                                              Dispacciamento in                                 Tutte, ad
                                                           immissione con Terna +                              eccezione
                                                                                         Certificati verdi
                                                            Compravendita con la                               della fonte
         Libero mercato
                                                             propria controparte +                               solare           Vendita +
1   (partecipazione diretta in           Tutti
                                                          Regolazione trasporto con                                               incentivo
     Borsa o tramite trader)
                                                               Terna e impresa
                                                                                         Conto energia           Solare
                                                           distributrice per impianti
                                                             connessi in MT o BT

                                                     Unica convenzione con il                                   Tutte, ad
                             Di potenza < 10 MVA
    Ritiro dedicato, secondo                        GSE che comprende anche                                    eccezione
                             o di potenza qualsiasi                                      Certificati verdi
     modalità e condizioni                             il dispacciamento in                                    della fonte        Vendita +
2                            se alimentati da fonti
      economiche definite                            immissione e il trasporto                                   solare           incentivo
                                 rinnovabili non
           dall'Autorità                               dell'energia elettrica
                                 programmabili                                           Conto energia           Solare
                                                              immessa

                                  Alimentati da fonte
                                                                                         Conto energia,
                                 eolica fino a 200 kW;                                                          Tutte, ad      Vendita (a un
                                                          Unica convenzione con il       già incluso nel
       Ritiro a tariffa fissa    alimentati dalle altre                                                        eccezione       prezzo che già
3                                                          GSE inclusiva di tutto,       prezzo di ritiro
       onnicomprensiva            fonti rinnovabili, ad                                                        della fonte          include
                                                           compresi gli incentivi         dell'energia
                                    eccezione della                                                              solare          l'incentivo)
                                                                                            elettrica
                                  solare, fino a 1 MW

                                                          Contratto di scambio con il                           Tutte, ad
                                  Alimentati da fonti                                                          eccezione       Compensazione
                                                           GSE relativo all'energia      Certificati verdi
                                     rinnovabili e                                                             della fonte       tra l'energia
                                                           elettrica immessa e allo
                                 cogenerativi ad alto                                                            solare             elettrica
4      Scambio sul posto                                   scambio sul posto. Non
                                    rendimento di                                                                                 immessa e
                                                          sostituisce la regolazione
                                 potenza fino a 200                                                                            quella prelevata
                                                             dell'energia elettrica      Conto energia           Solare
                                         kW                                                                                       + incentivo
                                                                   prelevata
                                                                                                                               7 di 131
QUESTIONI GENERALI RELATIVE
 ALL’ACCESSO E ALL’UTILIZZO
        DELLE RETI




                          8 di 131
Il problema della saturazione virtuale delle reti

 Complessivamente in Italia sono stati accettati preventivi di connessione
per 128 GW sulla rete di trasmissione nazionale e per circa 22 GW sulla
rete di distribuzione (dati aggiornati al 31 dicembre 2010), a fronte di una
potenza complessivamente installata pari a circa 111 GW alla fine del 2010
e di una domanda di energia elettrica alla punta inferiore a 57 GW. In
alcune regioni i preventivi accettati superano di gran lunga la capacità
installabile sulla base dei piani energetici regionali.
 Appare pertanto impossibile che vengano effettivamente realizzati
impianti per potenze complessive così elevate.
 Tale situazione, soprattutto nelle zone dove la rete è una risorsa
maggiormente scarsa, porta alla saturazione virtuale della capacità di rete
che, pur essendo una saturazione “sulla carta”, rende impossibile lo
sviluppo di nuove iniziative.


                                                                      9 di 131
Riduzione dei fenomeni associati all’occupazione
     della capacità di trasporto sulla rete - 1

 Al fine di risolvere tale problema, l’Autorità, nei limiti dei propri poteri e del
proprio ambito di intervento, con il documento per la consultazione DCO
15/10, ha proposto due linee di intervento tra loro alternative:
     la prima consiste nella previsione che il diritto alla prenotazione della
    capacità di trasporto sulle linee elettriche si venga a consolidare
    soltanto a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la
    realizzazione dell’impianto di produzione;
     la seconda consiste nella definizione di una garanzia (deposito
    cauzionale o fideiussione) da presentare al gestore di rete, in aggiunta
    al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la
    realizzazione della connessione.


                                                                             10 di 131
Riduzione dei fenomeni associati all’occupazione
     della capacità di trasporto sulla rete - 2
 L’Autorità, con la delibera ARG/elt 125/10, partendo dalla seconda
proposta contenuta nel documento per la consultazione (da quasi tutti
ritenuta la più indicata anche perché di più semplice attuazione), ha previsto
che nelle aree critiche e per le linee critiche (definite nella medesima
deliberazione), il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico,
renda disponibile al gestore di rete, con cadenza annuale, un corrispettivo a
garanzia della prenotazione della capacità di rete, sotto forma di
fideiussione bancaria o di deposito cauzionale.
 Le garanzie hanno funzione di corrispettivo per la prenotazione della rete
e, pertanto, sono correlate alla durata della prenotazione. Per lo stesso
motivo, vengono restituite (o non escusse) solo se l’impianto di produzione
viene completato.
 Tale misura deve essere estesa anche agli iter di connessione già in
corso perché, diversamente, il problema non può trovare soluzione.
                                                                        11 di 131
Riduzione dei fenomeni associati all’occupazione
     della capacità di trasporto sulla rete - 3


Valori della garanzia:
 AT e AAT: 20.250 €/MW
 MT: 60.000 €/MW
 BT: 110 €/kW
I valori delle garanzie che si intendono determinare sono convenzionali e
devono essere tali da riflettere i costi medi sostenuti dal sistema e le
infrastrutture di rete coinvolte nei casi più frequenti. Pertanto, i modelli
utilizzati non sono finalizzati alla determinazione puntuale dei costi associati
ad uno specifico intervento, ma alla determinazione di valori medi
convenzionali.


                                                                         12 di 131
Riduzione dei fenomeni associati all’occupazione
    della capacità di trasporto sulla rete - 4

 In data 11 gennaio il Tar Lombardia, su istanza di diversi operatori del
settore, ha emanato un’ordinanza sospensiva delle disposizioni del TICA in
materia di garanzia (avente funzione di corrispettivo) per l’occupazione della
capacità di trasporto per le linee e le aree critiche. Il provvedimento
amministrativo sopra menzionato non costituisce una valutazione sul merito
della delibera dell’Autorità, ma rappresenta solamente una misura
cautelare, motivata dalla presenza di elementi di ambiguità in merito alla
casistica relativa all’escussione della garanzia. Il giudizio definitivo è atteso
per il 30 giugno p.v.




                                                                          13 di 131
Riduzione dei fenomeni associati all’occupazione
    della capacità di trasporto sulla rete - 5
 L’Autorità, con delibera ARG/elt 9/11, ha sospeso l’efficacia
dell’applicazione del corrispettivo, nelle more dei giudizi pendenti dinanzi al
Tar Lombardia, ferma restando la piena efficacia delle altre disposizioni del
TICA. Inoltre l’Autorità ha disposto che i gestori della rete nelle more dei
suddetti giudizi pendenti:
      non richiedano ai soggetti richiedenti la connessione il versamento
     del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete;
      non provvedano all'escussione delle fideiussioni bancarie o al
     trattenimento dei depositi cauzionali;
      restituiscano, su richiesta del soggetto interessato, il corrispettivo già
     versato, sotto forma di fideiussione bancaria o deposito cauzionale,
     salva eventuale ripetizione all’esito del giudizio.


                                                                          14 di 131
Il problema della saturazione reale delle reti
 Già oggi esistono reti elettriche realmente sature e, pertanto, non in grado
di veicolare tutta la produzione elettrica immessa.
 Il problema si è manifestato soprattutto lungo alcune dorsali appenniniche
caratterizzate dalla presenza di numerosi impianti (per lo più eolici) e carichi
limitati o nulli.
 Per risolvere tale problema occorre sviluppare le reti elettriche e,
congiuntamente, valutare la realizzazione di sistemi di accumulo (in
particolare i sistemi di pompaggio) che consentano di sfruttare al meglio la
rete disponibile. In tal senso il decreto legislativo n. 28/11 introduce elementi
importanti, anche finalizzati ad accelerare l’iter autorizzativo delle reti.
 L’Autorità, nell’ambito dei propri poteri, sta cercando di promuovere
(seppur in via sperimentale) l’accelerazione nella realizzazione delle reti o
degli elementi di rete nelle zone più critiche (delibera ARG/elt 87/10).


                                                                          15 di 131
Il dispacciamento delle fonti rinnovabili - 1
 Le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili hanno diritto alla
priorità di dispacciamento, compatibilmente con la sicurezza del sistema
elettrico.
 Tra di esse, per quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili,
qualora l’energia elettrica effettivamente immessa in rete da tali unità sia
diversa da quella prevista, non vengono attribuiti a tali unità i maggiori costi
indotti sul sistema che, pertanto, vengono socializzati. L’aleatorietà della
disponibilità delle fonti non programmabili, infatti, comporta la necessità di
impianti sempre disponibili ad entrare in produzione (capacità di riserva).
 Per contenere la necessità (e il costo) di capacità di riserva, è essenziale,
tra l’altro, promuovere la corretta previsione della produzione di energia
elettrica.




                                                                          16 di 131
Il dispacciamento delle fonti rinnovabili - 2

 L’Autorità sta già assumendo provvedimenti volti a ottimizzare l’utilizzo
della rete elettrica anche attraverso il miglioramento delle previsioni delle
immissioni di energia elettrica da parte dei produttori, e quindi a ridurre i
costi complessivi di dispacciamento, favorendo l’incremento della
produzione da fonti rinnovabili non programmabili e garantendo la sicurezza
della rete. In particolare:
     nel caso di impianti > 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili non
    programmabili, è stata definito un premio in caso di corretta previsione;
     nel caso di impianti fino a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili non
    programmabili, il GSE ha il compito di effettuare previsioni aggregate
    per zona di mercato: ad oggi questo è il massimo beneficio che il
    sistema può trarre con riferimento alla cosiddetta “generazione
    distribuita”.


                                                                       17 di 131
Il dispacciamento delle fonti rinnovabili - 3
 Al fine di ridurre i costi complessivi di dispacciamento e di favorire
l’incremento della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, gli
impianti eolici devono fornire una serie di servizi di rete (peraltro già
introdotti nei Paesi europei con maggior diffusione di impianti eolici), tra cui
la regolazione di potenza attiva e reattiva, la riduzione di potenza,
l’insensibilità agli abbassamenti di tensione.
 Fino ad oggi non sono state definite disposizioni analoghe per gli altri
impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
 Infine, per il periodo compreso tra il 2008 e il 2011, l’Autorità ha definito
una nuova regolamentazione tariffaria volta a promuovere gli investimenti in
sistemi di automazione, protezione e controllo delle reti attive (con la
possibilità di coinvolgere l’utenza con interventi di efficientamento della
domanda). Ci si aspettano effetti positivi sull’intero sistema elettrico,
promuovendo ulteriormente lo sviluppo della generazione distribuita e della
piccola generazione e, in ultima istanza, delle fonti rinnovabili.
                                                                          18 di 131
LE CONNESSIONI DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
          ALLE RETI:

   LA DELIBERA ARG/ELT 99/08
       COME MODIFICATA
 DALLA DELIBERA ARG/ELT 125/10


                             19 di 131
Obiettivi della delibera ARG/elt 125/10 - 1
I punti principali possono essere così sintetizzati:
 definizione di interventi finalizzati ad annullare i fenomeni associati
all’occupazione della capacità di trasporto sulla rete. Tali fenomeni sono
dannosi al corretto sviluppo del sistema elettrico soprattutto nelle zone in
cui, anche per effetto dello sviluppo delle fonti rinnovabili, la capacità di
trasporto richiesta è di gran lunga superiore alla capacità di trasporto
attualmente disponibile sulla rete (si vedano le slides precedenti);
 analisi più puntuale delle procedure che al momento non trovano
regolazione nel TICA, con particolare riferimento al coordinamento tra
gestori di rete, al coordinamento tra produttori e all’attivazione della
cosiddetta open season nelle aree critiche;




                                                                       20 di 131
Obiettivi della delibera ARG/elt 125/10 - 2
 definizione e razionalizzazione delle procedure che, pur non essendo
  direttamente correlate alla connessione tecnica di un impianto alla rete,
  sono necessarie affinché la connessione possa essere attivata (ad
  esempio, affinché un impianto possa entrare in esercizio commerciale è
  necessaria la stipula di alcuni contratti con cui viene regolato l’utilizzo
  della rete). A tal fine si propone l’introduzione di un vero e proprio
  “pannello di controllo” unico, realizzato e gestito da Terna nell’ambito del
  progetto GAUDÌ, atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere
  e dove i vari soggetti coinvolti (impresa distributrice, GSE, richiedente la
  connessione/produttore, Terna) possano registrare i relativi esiti rendendo
  monitorabile e trasparente la situazione dell’accesso di un impianto di
  produzione di energia elettrica alla rete;
 definizione di principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del
  sistema elettrico, per promuovere l’accesso alla rete degli impianti di
  produzione realizzati e di futura realizzazione.

                                                                         21 di 131
Strumenti finalizzati a migliorare la
               trasparenza delle connessioni
 Terna e le imprese distributrici definiscono e pubblicano sui propri siti
  internet degli atlanti relativi alle reti in alta e altissima tensione e alle
  cabine primarie AT/MT per fornire indicazioni qualitative aggiornate, in
  relazione alle disponibilità di capacità di rete, individuando le linee e le
  aree critiche.
 Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31
  dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla
  gestione dell’iter di connessione.
 Le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno
  di ogni anno, pubblicano e trasmettono all’Autorità e al Ministero dello
  Sviluppo Economico i propri piani per lo sviluppo delle reti, anche
  tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia
  elettrica.

                                                                        22 di 131
Attivazione dell’open season in bt e MT
Nelle aree critiche (come definite nel TICA) le imprese distributrici possono
prevedere l’attivazione dell’open season di ampiezza trimestrale, al fine di
consentire l’analisi congiunta di più richieste di connessione e per poter
pianificare in modo più adeguato e razionale il necessario sviluppo di rete.
L’open season non riguarda i clienti domestici e le richieste di connessione per
le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.
   In caso di attivazione dell’open season le tempistiche previste per la
     messa a disposizione del preventivo e le tempistiche relative al
     coordinamento tra gestori di rete, qualora si renda necessaria
     l’attivazione, decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di
     chiusura dell’open season.
   Le imprese distributrici che intendono attivare l’open season lo
     comunicano all’Autorità e ne danno informativa sui propri siti internet con
     almeno un mese di anticipo, specificando, tra l’altro, la data di inizio e la
     data di conclusione.

                                                                           23 di 131
Procedure
per la richiesta della connessione




                                     24 di 131
La regolazione delle connessioni attive:
                    il quadro d’insieme
       Regole         Procedure              Livello di Corrispettivo di
      tecniche                              erogazione   connessione
                                            del servizio
 bt   Norme dei
      distributori            Procedure     Fino a 100   Convenzionale
                               comuni e        kW        per FER e CAR
MT              Unico iter    dettagliate      Fino a
    CEI 0-16 o    per la                     6.000 kW
 AT Codice di  richiesta di    Come in                   Proporzionalità
  - Rete (nel connessione       del. n.        Oltre        alla potenza
     caso di                   281/05                        della rete
AAT
     Terna)                                               impegnata per
                                                           FER e CAR +
                                                         sconto per FER
                                                                 25 di 131
Richiesta di connessione - 1

   Le richieste di nuove connessioni:
    a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000
        kW, devono essere presentate all’impresa distributrice competente
        nell’ambito territoriale;
    b) riguardanti una potenza in immissione richiesta uguale o superiore
        a 10.000 kW, devono essere presentate a Terna.

   Le richieste di valutazione di adeguamento della connessione
    esistente devono essere presentate a Terna nel caso in cui l’impianto
    sia già connesso alla rete di trasmissione e all’impresa distributrice
    competente per ambito territoriale nel caso in cui l’impianto sia già
    connesso alla rete di distribuzione.



                                                                   26 di 131
Richiesta di connessione - 2


 Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto
  esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il
  gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per
  la connessione.

 Terna e le imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello
  standard per la presentazione della richiesta di connessione.




                                                                     27 di 131
La scelta del punto di connessione preferenziale
Si può indicare nella richiesta un punto esistente della rete al quale il
gestore di rete dovrà riferirsi per la soluzione di connessione. In tali casi:
 il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato
    dal richiedente;
 se quel punto non accetta l’intera potenza richiesta in immissione, il
    preventivo deve indicare la massima potenza che può essere
    connessa, con relativa giustificazione;
 il gestore di rete può proporre soluzioni alternative finalizzate a
    connettere l’intera potenza richiesta in immissione;
 il richiedente, se rinuncia alla soluzione per la connessione relativa al
    punto di rete indicato, può optare per l’elaborazione di un nuovo
    preventivo, senza ripresentare la documentazione che già aveva
    inviato ai fini del primo preventivo.


                                                                      28 di 131
Richiesta di connessione - 3

All’atto della presentazione della richiesta di connessione il richiedente è
tenuto a versare a Terna o all’impresa distributrice un corrispettivo per
l’ottenimento del preventivo pari a:
 100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW;
 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino
     a 100 kW;
 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e
     fino a 500 kW;
 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e
     fino a 1.000 kW;
 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.



                                                                     29 di 131
Il livello di tensione di erogazione del
                   servizio di connessione
Potenza richiesta in immissione      Livello di erogazione del servizio
           fino a 100 kW                              bt
          fino a 6.000 kW                            MT
          oltre 6.000 kW                           AT/AAT

 Oltre i valori indicati, è facoltà del gestore di rete connettere
comunque il richiedente al livello di tensione inferiore: ad esempio, per
una potenza richiesta pari a 120 kW, il distributore, se lo ritiene
compatibile con la propria rete, può realizzare la connessione in bt.
 Nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è
erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di
potenza già disponibile per la connessione.

                                                                    30 di 131
Modalità e Condizioni Contrattuali

I gestori di rete pubblicano le modalità e condizioni contrattuali (MCC) per
l’erogazione del servizio di connessione. Le MCC definiscono, tra l’altro:
 le modalità e i tempi di risposta relativi alle varie richieste, ove
     previsto, conformemente a quanto disposto nel TICA;
 le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete per la
     realizzazione della connessione;
 gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la
     realizzazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di rete per
     la connessione;
 le modalità di pagamento dei corrispettivi di connessione e per la
     determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal
     gestore di rete per la gestione dell’iter autorizzativo.

                                                                    31 di 131
Condizioni per la connessione alle reti in
        bassa e media tensione




                                             32 di 131
Tempistiche e responsabilità                                               TEMPI
                                                     In capo all’impresa                                             gg = giorni lavorativi
                                                     distributrice
• 20 gg se Pi  100 kW
                                                     • max 30 gg per bt                       • max 30 gg (lavori semplici)
• 45 gg se 100 kW < Pi  1.000 kW
                                                     • max 60 gg per MT                       • max 90 gg (lavori complessi)
• 60 gg se Pi > 1.000 kW
                                                                -                             maggiorati di 15 gg/km di linea
maggiorati di 15 gg se necessari
                                                     In capo al richiedente                   MT per distanze superiori al
interventi al livello di tensione
                                                     • max 60 gg per bt                       km
superiore
                           max 45 gg                 • max 90 gg per MT                                                    max 10 gg


        t0                    t1               t2                   t3                   t4                 t5           t6            t7

                                                              Presentazione          Fine lavori                Completamento
 Richiesta di                            Accettazione                                             Completamento                  Attivazione
                        Preventivo                               richieste         produttore per               lavori impianto
 connessione                              preventivo                                               connessione                  connessione
                                                              autorizzazioni        connessione                  di produzione

                                                               impresa
                        impresa                              distributrice                              impresa                   impresa
   richiedente                      richiedente                                    richiedente                      richiedente
                      distributrice                                -                                  distributrice             distributrice
                                                             richiedente
                                                                                                                                  max
             RESPONSABILITÀ                                                                                                       2 gg
Pagamento corrispettivo Pagamento del 30% del corrispettivo per la
   per ottenimento       connessione: viene restituito, maggiorato
                                                                                                            GAUDÌ
     preventivo         degli interessi legali, se l’iter autorizzativo ha        Pagamento del 70% del
                             esito negativo + eventuale garanzia             corrispettivo per la connessione
                                                                                                                                33 di 131
Interpretazione autentica della definizione di
      “data di completamento della connessione”
                        (delibera ARG/elt 51/11)

“La data di completamento della connessione, che pone fine al tempo per
la realizzazione della connessione, è la data di invio del documento relativo al
completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio
della connessione.
Ciò presuppone che il gestore di rete abbia completato tutte le attività
preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire,
d'accordo con il richiedente, la data dell'attivazione.
Tra le attività preliminari necessarie ai fini dell'attivazione della connessione
rientra anche la predisposizione e l'invio al richiedente del regolamento
d'esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente,
l'installazione dei misuratori necessari.”


                                                                         34 di 131
Corrispettivo per la connessione - 1
   Il corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
    o cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n.
    42/02 è il minor valore tra:
                           A  CPA  P  CM A  P  DA  100
                           B  CPB  P  CM B  P  DB  6000
    dove:
    CPA = 35 €/kW CMA = 90 €/(kW km)
    CPB = 4 €/kW CMB = 7,5 €/(kW km)
    P è la potenza ai fini della connessione
    DA è la distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di
    trasformazione MT/bt
    DB è la distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di
    trasformazione AT/MT

   Il corrispettivo esclude i costi di gestione delle autorizzazioni che
    dovranno essere versati separatamente ai gestori di rete, se gestite dai
    medesimi.
                                                                                  35 di 131
Corrispettivo per la connessione - 2


 Il corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti
  rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla
  deliberazione n. 42/02 è pari al massimo tra il corrispettivo
  convenzionale definito nella slide precedente e il costo determinato
  sulla base di soluzioni tecniche standard, pubblicate dall’impresa
  distributrice unitamente ai relativi costi medi.

 Il corrispettivo esclude i costi di gestione delle autorizzazioni che
  dovranno essere versati separatamente ai gestori di rete, se gestite dai
  medesimi.



                                                                   36 di 131
Priorità di trattamento

 Le imprese distributrici trattano in via prioritaria le richieste e la
  realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte
  rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento rispetto agli impianti
  di produzione diversi dai predetti impianti.

 I limiti temporali stabiliti dalle condizioni procedurali di cui al presente
  provvedimento riferite a connessioni di impianti di produzione da fonti
  diverse dalle fonti rinnovabili e dalla cogenerazione ad alto rendimento
  possono subire modifiche, stabilite dalle imprese distributrici non oltre
  un tempo massimo pari al doppio dei tempi previsti, per effetto
  dell’attuazione del predetto principio di priorità.



                                                                        37 di 131
Gli indennizzi automatici - 1
In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per:
 la messa a disposizione del preventivo;
 la messa a disposizione del preventivo per il quale è stata richiesta la modifica
prima dell’accettazione;
 la messa a disposizione dell’eventuale preventivo aggiornato a seguito
dell’ottenimento delle autorizzazioni;
 la presentazione di eventuali richieste di autorizzazione in capo all’impresa
distributrice;
 la messa a disposizione delle informazioni necessarie alla predisposizione della
documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo;
 l’invio al richiedente, nel caso si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio
dell’impianto per la connessione, degli elementi necessari alla realizzazione della
connessione secondo gli standard realizzativi;
 l’attivazione della connessione;
                                                                                38 di 131
Gli indennizzi automatici - 2
 il collaudo per la messa in esercizio dell’impianto di rete, nel caso in cui il
richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell’impianto per la
connessione;
 la restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli
interessi legali, versato dal richiedente, nel caso in cui il procedimento
autorizzativo unico o l’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo;
 la restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli
interessi legali, già versato dal richiedente, nel caso in cui il richiedente si avvalga
della facoltà di realizzazione in proprio dell’impianto per la connessione;
 la restituzione, qualora positiva, della differenza tra il costo relativo alle opere
realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG, e il corrispettivo per la
connessione, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione
in proprio dell’impianto per la connessione,
l’impresa distributrice è tenuta a corrispondere al richiedente 20 euro/giorno per
ogni giorno lavorativo a titolo di indennizzo automatico.
                                                                                 39 di 131
Gli indennizzi automatici - 3

Realizzazione della connessione

Per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della
connessione, fino a un massimo di 120 giorni lavorativi, l’impresa
distributrice è tenuta a corrispondere al soggetto che richiede la
connessione un indennizzo pari al maggior valore tra:


 5% del corrispettivo per la             e        20 euro
 realizzazione della connessione

Se il ritardo supera i 120 giorni lavorativi, il richiedente segnala
l’inadempienza all’Autorità, per l’adozione dei provvedimenti di
propria competenza.
                                                                   40 di 131
Il lotto di impianti
Il lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti,
alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo che soddisfano i requisiti
della deliberazione n. 42/02, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti
eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua. Gli
impianti che compongono il lotto devono avere una potenza in immissione tale da
consentire, per ciascuno di essi, l’erogazione del servizio di connessione
esclusivamente in bt o MT. In tali casi:
 richiesta di connessione unica;
 ai fini del preventivo si considera una potenza in immissione richiesta pari alla
somma delle potenze in immissione richieste per i vari impianti;
 unico preventivo;
 il livello di tensione a cui è erogato il servizio dipende dalle potenze in immissione
richieste per ciascun impianto;
 qualora la potenza in immissione richiesta totale per il lotto sia maggiore di 6.000
kW, si applicano le condizioni relative alle connessioni alle reti in AT e AAT;
altrimenti si applicano le condizioni relative alle connessioni alle reti in bt e MT.


                                                                                41 di 131
La realizzazione in proprio della connessione - 1

   E’ possibile nel caso di connessioni di impianti di produzione di energia
    elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti
    dalla deliberazione n. 42/02 e qualora la connessione sia erogata ad un
    livello di tensione nominale superiore ad 1 kV;
   il soggetto richiedente la connessione può realizzare in proprio l’impianto
    per la connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi
    sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione
    dell’eventuale linea elettrica e dell’impianto per la consegna;
   le imprese distributrici possono consentire al soggetto richiedente la
    connessione di intervenire anche sulla rete esistente fatte salve le esigenze
    di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico;




                                                                             42 di 131
La realizzazione in proprio della connessione - 2

   gli impianti per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la
    connessione sono resi disponibili all’impresa distributrice per il collaudo e
    la conseguente accettazione;
   l’impresa distributrice, entro 60 giorni lavorativi dal completamento del
    collaudo e comunque non prima dell’atto di acquisizione delle opere
    realizzate, restituisce al richiedente il corrispettivo di connessione già
    versato, maggiorato degli interessi legali. L’impresa distributrice versa
    anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo
    determinato sulla base di soluzioni tecniche standard e il corrispettivo per
    la connessione convenzionale. Qualora detta differenza sia negativa,
    viene versata dal richiedente all’impresa distributrice entro le medesime
    tempistiche.


                                                                         43 di 131
Disposizioni finali




                      44 di 131
Modifica del preventivo prima dell’accettazione
 Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo
  entro il termine di accettazione del preventivo. In questi casi, il richiedente,
  all’atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un
  corrispettivo pari alla metà di quello per la messa a disposizione del
  preventivo. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di messa a
  disposizione del preventivo a decorrere dalla data di ricevimento della
  richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo
  o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore
  di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni.
 Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione
  più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale
  soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo,
  determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi
  convenzionali (articolo 13 del TICA), anche nei casi di impianti alimentati
  da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti
  previsti dalla deliberazione n. 42/02.

                                                                            45 di 131
Modifica del preventivo accettato
 Il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità
  di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra il gestore di
  rete e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta
  alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre
  nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema
  elettrico locale.
 È consentito lo spostamento dell’impianto di produzione, qualora tale
  spostamento sia direttamente attribuibile all’iter autorizzativo ovvero
  imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero
  imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla
  volontà del richiedente e opportunamente documentabili.




                                                                           46 di 131
Validità del preventivo accettato

Il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità qualora il
medesimo soggetto non comunichi al gestore di rete l’inizio dei lavori per
la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica entro:
 6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel
     caso di connessioni in bt;
 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo,
     nel caso di connessioni in MT;
 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo,
     nel caso di connessioni in AT e AAT,
fatti salvi ritardi causati dall’iter autorizzativo, cause di forza maggiore e
cause non imputabili al richiedente.


                                                                      47 di 131
Coordinamento tra gestori di rete - 1
Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla
rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione:
 1) il gestore di rete che riceve la richiesta di connessione (primo gestore)
    trasmette, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di
    connessione, al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l’impianto
    di produzione (secondo gestore) le informazioni necessarie e contestualmente
    informa il richiedente dell’avvio della procedura di coordinamento;
 2) il secondo gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
    comunicazione di cui al punto 1), si coordina con il primo gestore anche in
    relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. La connessione
    potrebbe avvenire sulla rete del secondo gestore e in caso di mancato
    coordinamento l’erogazione del servizio di connessione rimane in capo al
    primo gestore;
 3) entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di
    connessione a seguito del coordinamento di cui al punto 2) ne dà
    informazione al richiedente. A decorrere da questa data si applicano le
    tempistiche previste dal TICA.
                                                                                  48 di 131
Coordinamento tra gestori di rete - 2
Nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete del gestore a cui viene
richiesta la connessione (primo gestore) ma siano necessari degli interventi di rete
(sviluppi di rete, adeguamenti delle infrastrutture per rendere la rete idonea a una
gestione attiva ovvero realizzazione di nuovi punti di interconnessione) che
interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore):
 1) il primo gestore richiede al secondo gestore l’attivazione della procedura di
    coordinamento, entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dalla
    richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la
    medesima data, in particolare indicando le tempistiche entro cui il secondo
    gestore dovrà fornire al primo gestore gli elementi di propria competenza;
 2) il primo gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli
    elementi di cui al punto 1), trasmette al richiedente il preventivo completo delle
    tempistiche di realizzazione e dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto
    dal TICA.



                                                                              49 di 131
Adeguamento di ufficio della potenza in immissione

Qualora, durante l’esercizio dell’impianto di produzione, il gestore di rete
rileva, in almeno due distinti mesi nell’anno solare, immissioni di energia
elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete, ove
tecnicamente possibile:
    modifica il valore della potenza in immissione richiesta;
    ricalcola il corrispettivo per la connessione, sulla base della
      regolazione vigente al momento del ricalcolo, applicando al
      richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la
      connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione
      determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di
      conseguenza il contratto di connessione.



                                                                       50 di 131
Regole tecniche di connessione
 La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto
  delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici
  conformemente alle disposizioni dell’Autorità e alle norme e guide
  tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche
  devono indicare, almeno:
  a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la
      determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte
      di una richiesta di connessione;
  b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall’utente di
      rete ai fini della gestione della connessione;
  c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di
      una connessione esistente.
 Per le connessioni alle reti di distribuzione con tensione superiore a 1
  kV, tali regole tecniche sono state definite con la delibera ARG/elt 33/08
  e ARG/elt 119/08 (Norma CEI 0-16).
                                                                     51 di 131
Casi di decadenza del preventivo - 1
 Rinuncia da parte del richiedente.
 Mancata presentazione della richiesta di avvio del procedimento
  autorizzativo unico (o del procedimento autorizzativo per la costruzione e
  l’esercizio dell’impianto di produzione qualora non si applichi il
  procedimento autorizzativo unico) comprensiva di tutta la documentazione
  necessaria, ivi compreso il progetto dell’impianto di rete per la
  connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti)
  validato dal gestore di rete, entro:
     • 60 giorni lavorativi per connessioni in bassa tensione;
     • 90 giorni lavorativi per connessioni in media tensione;
     • 120 giorni lavorativi per connessioni in alta tensione;
     • 180 giorni lavorativi per connessioni in altissima tensione,
   dalla data di accettazione del preventivo per la connessione (commi 9.3,
   9.5, 21.3 e 21.5 del TICA).
                                                                       52 di 131
Casi di decadenza del preventivo - 2
 Esito negativo del procedimento autorizzativo unico o dell’iter per
  l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione, a
  decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente
  (commi 9.11 e 21.11 del TICA).
 Esito negativo dell’iter di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di
  rete per la connessione e/o l’iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete
  esistente ove previsti, qualora disgiunti dall’iter per l’autorizzazione alla
  costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione, nei casi in cui il
  richiedente non opti per la definizione di una nuova soluzione tecnica per la
  connessione (commi 9.12 e 21.12 del TICA).
 Mancata realizzazione dell’impianto di produzione entro le tempistiche
  previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse
  eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante (commi 9.14 e 21.14 del
  TICA).

                                                                            53 di 131
Casi di decadenza del preventivo - 3
 Mancato invio della comunicazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
  notorietà, di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, entro:
     • 6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel
     caso di connessioni in bassa tensione;
     • 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel
     caso di connessioni in media tensione;
     • 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel
     caso di connessioni in alta e altissima tensione,
   ovvero di mancato inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto entro i
   medesimi termini, a causa della mancata conclusione dei procedimenti
   autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al
   richiedente: in questi casi occorre aggiornare il gestore di rete con cadenza
   periodica di 120 giorni, fino all’effettivo inizio dei lavori (comma 31.3 del TICA);
 Mancata presentazione della garanzia all’atto di accettazione del preventivo o
  alle successive scadenze (comma 33.5 e 33.6 del TICA).
                                                                             54 di 131
Applicazione dell’Allegato B
alla delibera ARG/elt 125/10




                               55 di 131
Ambito di applicazione dell’Allegato B

L’Allegato B alla delibera ARG/elt 125/10 si applica a tutte le richieste di
connessione inviate ai gestori di rete entro il 31 dicembre 2010, ivi incluse
quelle presentate ai sensi della deliberazione n. 281/05, e relative a impianti
di produzione per cui non è stata ancora completata la connessione.




                                                                       56 di 131
Comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo
Il richiedente è tenuto ad avviare il procedimento autorizzativo unico
previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 o il procedimento
autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione
entro:
• 60 giorni lavorativi per connessioni in bassa tensione;
• 90 giorni lavorativi per connessioni in media tensione;
• 120 giorni lavorativi per connessioni in alta tensione;
• 180 giorni lavorativi per connessioni in altissima tensione.
I termini decorrono dall’1 ottobre 2010, nel caso in cui la richiesta di
connessione sia stata inviata al gestore di rete entro il 7 agosto 2010 e alla
data del 30 settembre 2010 il richiedente abbia già accettato il preventivo
ma non abbia ancora presentato la richiesta di avvio del procedimento
autorizzativo, o dalla data di accettazione del preventivo negli altri casi.


                                                                      57 di 131
Comunicazione di inizio lavori di realizzazione
            dell’impianto di produzione - 1
Nel caso in cui il richiedente non abbia inoltrato al gestore di rete la comunicazione
di cui all’articolo 31, commi 31.1 o 31.2, del TICA, il medesimo gestore, prima di
rendere esecutiva la decadenza del preventivo, è tenuto a darne comunicazione al
richiedente secondo modalità che permettano di verificare l’avvenuto recapito. Il
richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta
comunicazione, invia al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante:
 l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, come
evidenziato da comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti,
ovvero
 il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di
produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento
autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione, qualora la causa del
mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.
Il contenuto della dichiarazione non può comunque essere riferito a eventi avvenuti
in data successiva a quella entro cui il richiedente era tenuto ad inviare la
comunicazione di cui ai predetti commi 31.1 o 31.2 del TICA.
                                                                                  58 di 131
Comunicazione di inizio lavori di realizzazione
           dell’impianto di produzione - 2
L’articolo 31 del TICA si applica a decorrere dall’1 ottobre 2010. In
particolare, da tale data, le comunicazioni da inviare ai gestori di rete
devono essere effettuate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante:
 l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione,
allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità
competenti, ovvero
 il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione
dell’impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di
procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione,
qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione
dei procedimenti autorizzativi.
I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le
informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi di quanto detto nella slide
precedente e in questa slide.
                                                                       59 di 131
Casi in cui l’impianto di produzione non venga
        realizzato entro le tempistiche previste
                   dall’autorizzazione
Dall’1 novembre 2010, nei casi in cui l’impianto di produzione non venga
realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione
e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente
autorizzante, oltre all’autorizzazione ottenuta decade anche il preventivo
accettato per la connessione.




                                                                      60 di 131
Delibera ARG/elt 181/10: indennizzi - 1
 Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi
  per la connessione previsti dal TICA comporti la perdita del diritto a una
  determinata tariffa incentivante, il produttore (che è il Soggetto
  Responsabile ai fini degli incentivi) può richiedere l’erogazione di
  indennizzi aggiuntivi a quelli già previsti dal TICA.
 Nel caso in cui i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete siano
  al più pari a 25, l’indennizzo, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal TICA, è
  pari al valore degli indennizzi che sono stati e devono essere
  complessivamente erogati ai sensi del TICA, moltiplicato per la differenza
  tra 1,3 e il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza in
  immissione richiesta.
 Nel caso in cui i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete siano
  superiori a 25, l’indennizzo, aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, è pari al
  massimo tra l’indennizzo di cui al precedente punto e il seguente:
           I = 1.000 • (inc_ottenibile – inc_ottenuto) • 20 • (Pimm – 0,8 • P)
                                                                                 61 di 131
Delibera ARG/elt 181/10: indennizzi - 2
 Qualora l’indennizzo da riconoscere sia al più pari a 2.000 euro, il gestore di
  rete eroga al Soggetto Responsabile il medesimo indennizzo entro 60 giorni
  lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli
  elementi necessari.
 Negli altri casi, il gestore di rete eroga al Soggetto Responsabile:
   -    2.000 euro entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
        richiesta completa di tutti gli elementi necessari;
   -    la differenza, se positiva, tra il 40% dell’indennizzo e 2.000 euro entro
        90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di
        tutti gli elementi necessari;
   -    la parte rimanente in rate annuali definite dal gestore di rete e
        comunque entro 3 anni dalla data di ricevimento della richiesta
        completa di tutti gli elementi necessari.

                                                                          62 di 131
Futuri ambiti di intervento in materia di
                        connessioni
 L’Autorità, con delibera VIS 42/11, ha avviato un’istruttoria conoscitiva
  inerente l’erogazione del servizio di connessione. A seguito della
  chiusura dell’istruttoria conoscitiva potrebbe manifestarsi la necessità
  di apportare correttivi al TICA.
 Potrebbe essere necessario valutare l’implementazione di nuovi
  strumenti per contenere il problema delle saturazioni virtuali delle reti:
  ciò anche a seguito della sentenza del Tar Lombardia in relazione
  all’applicabilità delle garanzie (l’udienza è prevista per il 30 giugno).




                                                                     63 di 131
CONDIZIONI PER L’ACCESSO E
  L’UTILIZZO DELLA RETE




                             64 di 131
Produttori: condizioni per immettere energia
                     elettrica in rete
Una volta realizzato l’impianto, i produttori, direttamente o attraverso
l’interposizione di un terzo (grossista), per poter immettere energia elettrica
in rete e, quindi, mettere nelle condizioni il gestore di rete di attivare la
connessione e mettere in esercizio l’impianto, devono stipulare il contratto
per il servizio di dispacciamento in immissione con Terna.
In più devono concludere con il distributore il contratto per il servizio di
trasporto (per eventuali prelievi). Inoltre, se connessi in MT o BT, essi
riceveranno dai distributori la componente CTR (pari a 0,416 c€/kWh nel
2011 per l’energia elettrica immessa aumentata del 9,9% in BT e del 4,2% in
MT: le perdite convenzionali sono oggetto di prossima revisione).




                                                                         65 di 131
CONFIGURAZIONI DI RETE




                         66 di 131
I sistemi semplici di produzione e consumo




                                             67 di 131
Il cosiddetto “caso 1 a 1”: l’atto n. 54/07
                                          Qualora l’impianto per la produzione di
                                         energia elettrica sia realizzato all’interno
                       e
                                         della proprietà di un unico cliente finale,
                                  Rete
                      M1
                                         anche da un soggetto diverso dal cliente
                       u
                                         finale, e sia collegato all’impianto del
                                         medesimo cliente, il trasferimento
                                         dell’energia elettrica prodotta alle
                                         apparecchiature di consumo del cliente
                                         non si configura come attività di
                                         distribuzione.
   Nel solo caso in cui il cliente finale sia un cliente del mercato libero, ai fini
    della stipula o del trasferimento della titolarità dei contratti per l’accesso al
    sistema elettrico, … l’interposizione di un soggetto terzo ai fini della
    conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e
    per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza
    rappresentanza e il soggetto che stipula i due contratti deve essere il
    medesimo.
                                                                             68 di 131
La presenza di un soggetto terzo all’interno della
 proprietà di un solo cliente finale – primo caso




                                                69 di 131
La presenza di un soggetto terzo all’interno della
proprietà di un solo cliente finale – secondo caso
                ire
              nd
           ofo
        pr
      ap
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                      Da



                                                70 di 131
Definizioni: i Sistemi di Auto-Approvvigionamento
                  Energetico (SAAE)
Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 definisce i Sistemi di Auto-
Approvvigionamento Energetico (SAAE).
In particolare, il Sistema di Auto-Approvvigionamento Energetico è
una “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione
di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal
cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un
collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto
giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e
sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o nella disponibilità del
medesimo cliente o gruppo societario”.
I sistemi di auto-approvvigionamento energetico sono esclusi dal novero
delle reti elettriche. Sono sistemi “semplici” caratterizzati dalla presenza
di un unico cliente finale (o di più clienti finali solo se appartenenti allo
stesso gruppo societario) e un produttore eventualmente terzo.
                                                                       71 di 131
Definizioni: i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU)

Il decreto legislativo n. 115/08, come modificato dal decreto legislativo n.
56/10 ha definito i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU).
I SEU sono sistemi “in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con
potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso
sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto
rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è
direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza
obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente
finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena
disponibilità del medesimo cliente”.
Appaiono quindi come un             sottoinsieme    dei   sistemi   di   auto-
approvvigionamento energetico.



                                                                         72 di 131
Regolazione dei SAAE e dei SEU:
                     i vincoli normativi - 1
 L’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede
che “i sistemi di auto-approvvigionamento energetico non sono soggetti
all’obbligo di connessione di terzi e all’obbligo di libero accesso al sistema”;
 l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede
che “nei sistemi di auto-approvvigionamento energetico in cui è presente un
unico soggetto giuridico, o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo
societario, i corrispettivi tariffari […] si applicano esclusivamente all’energia
elettrica prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica o a parametri
relativi al medesimo punto di connessione […] ”;
 l’articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09 prevede, in generale, che “i
corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a
copertura degli oneri generali di sistema […] sono determinati facendo
esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a
parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”;

                                                                           73 di 131
Regolazione dei SAAE e dei SEU:
                     i vincoli normativi - 2
 i corrispettivi tariffari […] sono “i corrispettivi tariffari di trasmissione e di
distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui
all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli
oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368”;
 l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, nel
caso dei SEU, “la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata
in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione,
nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di
sistema […] siano applicati all’energia elettrica prelevata sul punto di
connessione”.




                                                                             74 di 131
Le reti elettriche




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Definizioni: obblighi in capo ai gestori di reti
Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 individua due fattispecie di obblighi:
a) “l’obbligo di connessione di terzi” in senso stretto, inteso come
“l’obbligo, posto in capo ad un gestore di una rete elettrica, di connettere alla
propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la
continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche all’uopo
previste” a cui sono sottoposti i soli gestori di rete titolari di una concessione
di trasmissione o di distribuzione;
b) “l’obbligo di libero accesso al sistema elettrico”, inteso come “il diritto
di un soggetto connesso ad una rete privata di accedere, su richiesta, alla
rete pubblica, a garanzia della libertà di scelta del proprio fornitore di energia
elettrica” a cui sono sottoposti i gestori di reti private, ivi inclusi i gestori delle
reti interne di utenza. Tali gestori non hanno l’obbligo di connettere alla
propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta (obbligo di connessione di
terzi), attribuito solo ai gestori di rete titolari di una concessione pubblica.

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Definizioni: Reti Pubbliche vs Reti Private

Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 distingue le Reti Elettriche in:
- Reti Pubbliche, intese come le reti elettriche gestite da soggetti titolari di
una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica i quali,
essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l’obbligo di connettere alla
propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la
continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste;
- Reti Private, intese come tutte le reti elettriche diverse dalle reti pubbliche.
Le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico: ciò
impone al soggetto gestore di tali reti l’obbligo di garantire ai soggetti
connessi alla propria rete la possibilità di accedere liberamente al sistema
elettrico.




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Definizioni: le Reti Pubbliche
Nell’ambito delle Reti Pubbliche si distinguono:
a) la Rete di trasmissione nazionale gestita da Terna ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo n. 79/99 e definita dal decreto ministeriale 25 giugno
1999 e successivi. In relazione alle reti che rientrano nella definizione di rete
di trasmissione nazionale ai sensi del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e
successivi, esse possono essere di proprietà di Terna o di soggetti diversi
da Terna stessa. In ogni caso tali reti, in base a quanto previsto dall’articolo
3 del decreto legislativo n. 79/99, si configurano a tutti gli effetti come rete
pubblica, indifferentemente dalla proprietà di tale rete;
b) le Reti di distribuzione, definite come l’insieme delle reti elettriche
gestite dalle imprese distributrici al fine dello svolgimento e dell’erogazione
del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall’articolo 9 del
decreto legislativo n. 79/99.



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Definizioni: le Reti Private - 1
Nell’ambito delle Reti Private si distinguono:
- le Reti Interne d’Utenza (RIU) definite dall’articolo 33 della legge n. 99/09
e il cui elenco (Elenco delle Reti Interne d’Utenza) è riportato nella Tabella 1
allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10, come modificata dalla
deliberazione ARG/elt 66/10;
- le Altre Reti Private definite come tutte le reti private diverse dalle RIU.
Tutte le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema
elettrico.
Ciò significa che ogni cliente finale e ogni produttore operante all’interno
delle reti private può accedere ad uno o più servizi resi disponibili dal
sistema elettrico, qualora ricorrano le condizioni affinché il servizio sia
operabile.



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Definizioni: le Reti Interne d’Utenza (RIU) - 1
Le Reti Interne d’Utenza (RIU) sono definite dall’articolo 33 della legge n.
99/09 come le reti “il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di
realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla
normativa vigente;
b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo
industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali
per il processo produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree
insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di
tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano
alimentate da fonti rinnovabili;
c) è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo
restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di
connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi; ….

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Definizioni: le Reti Interne d’Utenza (RIU) - 2
……
d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo
di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della
medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle
unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni
di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.”




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Definizioni: le Reti Private - 2
Le reti private (incluse le RIU) possono essere distinte tra:
a) reti private per cui vige l’obbligo, da parte del gestore non concessionario,
di messa a disposizione delle proprie infrastrutture per l’esecuzione di
attività legate al servizio di pubblica utilità. Tali reti possono essere utilizzate
dal gestore di rete concessionario per l’erogazione del pubblico servizio
senza possibilità di diniego da parte del gestore della rete privata. Ogni
rapporto tra il gestore di rete concessionario e il gestore della rete privata
deve essere regolato nell’ambito di una opportuna convenzione;
b) reti private per cui non vige l’obbligo di messa a disposizione.
Eventualmente il gestore di rete concessionario può avvalersi anche di
queste reti per l’erogazione del pubblico servizio previo accordo con il
relativo gestore di tali reti che, non avendo alcun obbligo, può opporre
diniego.
Limitatamente agli utenti per cui il gestore di rete concessionario usufruisce
della rete privata, la medesima rete privata è come se fosse rete pubblica.

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Definizioni: utenti delle Reti Private
Appare opportuno effettuare una distinzione sostanziale tra:
a) gli utenti della rete privata propriamente detti e cioè i clienti finali e i
produttori che hanno deciso autonomamente di connettersi a tali reti
prescindendo dalla rete pubblica e che quindi si rivolgono al gestore
privato per richiedere l’accesso alla sua rete;
b) gli utenti virtualmente connessi alla rete dell’impresa distributrice
competente nel territorio o alla rete di trasmissione nazionale. Tali utenti
sono quelli che ritengono opportuno rivolgersi alle imprese distributrici o
a Terna per l’erogazione del pubblico servizio pur essendo fisicamente
connessi ad una rete privata. Tali utenti non sono utenti della rete
privata, ma sono a tutti gli effetti “utenti della rete pubblica”. Agli utenti
della rete pubblica già oggi si applica, in tutte le sue parti, la regolazione
vigente.

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Regolazione delle Reti Private e delle RIU:
                   i vincoli normativi - 1
Articolo 33 della legge n. 99/09:
 il comma 2 prevede che “Ai fini della qualità del servizio elettrico e
dell’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità
del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti
delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di
connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando
l’erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di
dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla
RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di
assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all’attività svolta”;
 il comma 5 prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge (15 agosto 2009, n.d.r.) i corrispettivi tariffari […] sono
determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei
clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi
clienti finali”;
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Regolazione delle Reti Private e delle RIU:
                  i vincoli normativi - 2
 il comma 6 prevede che “Limitatamente alle RIU […], i corrispettivi tariffari
[…] si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di
connessione”;
 il comma 3 prevede che, tra l’altro, l’Autorità “b) stabilisce le modalità con
le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere
direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; c) fissa le
condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse
nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento; d) definisce le modalità
con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura
all’interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con
obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività”.
Inoltre, l’articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra
l’altro, che l’Autorità “individua apposite misure per monitorare
l’aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza,
prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l’estensione territoriale
di tali reti”.
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Definizioni: le Reti Private diverse dalle RIU
Le reti private diverse dalle RIU, ad oggi, non sono definite.
Tali reti private potrebbero essere oggetto di successiva definizione (ad
esempio in occasione del recepimento della direttiva 2009/72/CE, e di
successiva regolazione secondo modalità che verranno definite).
L’articolo 28, comma 1, della predetta direttiva prevede che “Gli Stati membri
possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre
autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un
sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale,
commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, […], non
rifornisce clienti civili, se:
a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo
di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure
b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al
gestore del sistema o alle loro imprese correlate.”

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Quadro di sintesi delle Reti elettriche




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Futuri ambiti di intervento

 Definizione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione,
  misura, dispacciamento, trasporto, ritiro dell’energia elettrica nel caso
  di Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (tra cui i
  Sistemi Efficienti d’Utenza - SEU), con particolare riferimento al caso
  in cui operano due soggetti diversi (cliente unico e produttore).
 Definizione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione,
  misura, dispacciamento, trasporto, ritiro dell’energia elettrica nel caso
  di Reti Private (tra cui le Reti Interne d’Utenza – RIU).




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LA MISURA DELL’ENERGIA
     ELETTRICA IMMESSA E
    PRELEVATA DALLA RETE
 (ALLEGATO A ALLA DELIBERA
DELL’AUTORITÀ N. 348/07 - TIT)

  LA MISURA DELL’ENERGIA
   ELETTRICA PRODOTTA
(DELIBERA DELL’AUTORITÀ N.
          88/07)

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Quali misure servono
                  ai fini dell’accesso alla rete
 La quasi totalità dei flussi di energia elettrica che rilevano ai fini tecnici
  ed economici nel sistema elettrico è relativa all’energia elettrica
  scambiata con la rete, vale a dire all’energia elettrica immessa e
  prelevata (misuratore M1).
                                          Se l’incentivo è erogato per
                      e
                                            l’energia     elettrica      prodotta
                      M1       Rete         (come      il    conto        energia
            u         u
                                            fotovoltaico o il certificato verde)
           M2                               occorre     misurare       l’energia
                                            elettrica prodotta (misuratore
                                            M2).
 Serve misurare l’energia elettrica prodotta anche nei casi in cui, a monte
  di un unico punto di connessione, vi siano più impianti a cui spetta un
  trattamento economico diverso.
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La misura dell’energia scambiata con la rete
                        Installazione e    Tariffa      Raccolta,      Tariffa
                             della        [€/punto]   registrazione   [€/punto]
                        manutenzione                  e validazione
                         dei misuratori                delle misure
                                                                      Tab. 8.3
            Punto di       Titolare           -        Gestore di
                                                                         +
          immissione     impianto di                     rete         Tab. 8.4
                         produzione                                   del TIT
           Punto di        Impresa                      Impresa       Tab. 8.3
                                          Tab. 8.2                       +
           prelievo      distributrice    del TIT
                                                      distributrice
                                                                      Tab. 8.4
                                                                      del TIT
 Se il punto di connessione è asservito ad un impianto di produzione di
energia elettrica e se i prelievi che avvengono attraverso tale punto sono
finalizzati esclusivamente all’attività di produzione di energia elettrica, il punto
di connessione medesimo viene considerato punto di immissione.
 In tutti gli altri casi, il punto di connessione viene considerato punto di
prelievo.
                                                                                 91 di 131
Tabella 8.1 = Tab. 8.2 + Tab. 8.3 + Tab. 8.4




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93 di 131
Le responsabilità per la misura
             dell’energia elettrica prodotta
       Potenza ≤ 20 kW                     Potenza > 20 kW

       RESPONSABILITÀ                      RESPONSABILITÀ
    L’impresa distributrice      Il produttore (fermi restando gli
  territorialmente competente    obblighi relativi alle dichiarazioni in
(o Terna per gli impianti        materia fiscale).
connessi alla RTN).              Il   produttore,       pur    restando
                                 responsabile per la misura, può
                                 avvalersi dell’impresa distributrice.

           COSTO                                COSTO
                                 Nel caso in cui la misura sia
Il produttore paga al soggetto   effettuata dall’impresa distributrice,
responsabile il corrispettivo    il produttore paga un corrispettivo
MIS1, pari, nel 2011, a 25,19    definito e reso pubblico dalla stessa
euro/anno.                       impresa distributrice.
                                                                 94 di 131
Futuri ambiti di intervento in materia di
                          misura
 La regolazione del servizio di misura, in termini di responsabilità e di
  tariffe, è oggetto di revisione, previa consultazione, in occasione del
  nuovo periodo regolatorio (che inizia l’1 gennaio 2012).
 Lo schema di decreto ministeriale in materia di incentivi per il
  fotovoltaico prevede che il servizio di misura dell’energia elettrica
  prodotta sia erogato solo dai gestori di rete. Occorrerà quindi
  adeguare, previa consultazione, la regolazione oggi vigente.




                                                                   95 di 131
IL “RITIRO DEDICATO”
   DELL’ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA DA IMPIANTI FINO A 10
 MVA E DA IMPIANTI ALIMENTATI
  DA FONTI RINNOVABILI NON
       PROGRAMMABILI:

LA DELIBERA N. 280/07 E IL DCO
 N. 9/11 RELATIVO ALLE NUOVE
PROPOSTE IN MATERIA DI PREZZI
       MINIMI GARANTITI
                             96 di 131
Il “ritiro dedicato”

• Il ritiro dedicato è la cessione dell’energia elettrica immessa in rete
dagli impianti individuati dal d.lgs. n. 387/03 e dalla legge n. 239/04, su
richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo
principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di
mercato, come previsto dalle medesime leggi.

• Il ritiro dedicato prevede quindi semplificazioni, non incentivi.
• Le medesime leggi sopra richiamate assegnano all’Autorità il compito
di definire le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato,
facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.



                                                                      97 di 131
Il ruolo di intermediazione commerciale del GSE

Il GSE è la controparte commerciale dei produttori e colloca tale
energia sul mercato.

Il GSE, per gli impianti che si avvalgono del ritiro dedicato, è utente del
dispacciamento in immissione e utente del trasporto. A tal fine gestisce i
rapporti con Terna e con le imprese distributrici applicando la
regolazione vigente, senza deroghe.
Il GSE, al tempo stesso, regola il ritiro commerciale e l’accesso alla rete
dell’energia elettrica con i produttori applicando le semplificazioni
proposte nel documento per la consultazione.
Le differenze tra costi e ricavi del GSE sono a carico della
collettività (tramite la componente A3).

                                                                     98 di 131
Interrelazioni tra i diversi soggetti coinvolti nel ritiro
Distributori  dedicato dell’energia elettrica
(Terna per
  RTN)                                                            Imprese
                                                                 distributrici
         Connessioni                                 CTR
           Misura



                                    GSE
             Rapporto regolato
               e semplificato
             (sulla base di una
                                                                   Terna
               convenzione
                    unica)
Produttori                                           Dispacciamento




                                                                    GME
                                    CCSE       Vendita energia
                                  (conto A3)
                                                                      99 di 131
La convenzione tra produttore e GSE
Nell’ambito dell’unica convenzione, il GSE:
a) riconosce i prezzi definiti dall’Autorità (sono i prezzi zonali orari di
   mercato) per l’energia elettrica immessa in rete e maggiorata delle
   perdite standard (pari al 5,1% in MT e al 10,8% in BT: le perdite
   convenzionali sono oggetto di prossima revisione). Per gli impianti
   alimentati da fonti rinnovabili fino a 1 MW, limitatamente ai primi
   2.000.000 kWh ritirati all’anno, il produttore può scegliere i prezzi
   minimi garantiti;
b) applica il CTR (è un ricavo per il produttore);
c) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i
   corrispettivi di sbilanciamento;
d) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell’energia
   elettrica ritirata a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo
   di 3.500 euro all’anno per impianto.
                                                                     100 di 131
Prezzi medi zonali mensili




 Grafico tratto da GME (www.mercatoelettrico.org)
“Rapporto mensile sulle contrattazioni”, marzo 2011
                                                      101 di 131
Marzo 2011




   102 di 131
I prezzi minimi garantiti - 1

 I prezzi minimi garantiti sono stati introdotti con la delibera n. 34/05, a
seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/03, nell’ambito
del cosiddetto ritiro dedicato, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
di potenza fino a 1 MW (nel caso di impianti idroelettrici tale limite era
ancora riferito alla potenza di concessione) e limitatamente ai primi 2 GWh
annui.
 I prezzi di ritiro dell’energia elettrica per i mini-idro, differenziati per
scaglioni progressivi, esistevano già. Erano stati introdotti nel 1998 e
perfezionati nel 1999, con la delibera n. 82/99. Erano inizialmente riferiti
agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza di concessione fino
a 3 MW. Con la delibera n. 60/02 tali prezzi sono stati estesi anche agli
impianti idroelettrici a bacino con potenza di concessione fino a 3 MW.


                                                                       103 di 131
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La generazione distribuita: novità regolatorie

  • 1. La generazione distribuita: novità regolatorie Solarexpo – Fiera di Verona 5 maggio 2011 Direzione Mercati Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale Autorità per l’energia elettrica e il gas 1
  • 2. PREMESSA TEMI IMPORTANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 2 di 131
  • 3. Elementi fondamentali per la produzione di energia elettrica Chi regola il servizio Chi eroga il servizio Regioni o Stato (solo per Regioni, enti locali o Stato impianti con potenza (solo per impianti con Autorizzazioni termica superiore a 300 potenza termica superiore MWt e impianti eolici off a 300 MWt e impianti eolici shore) off shore) Gestore di rete (imprese Accesso ai servizi di Connessioni Autorità distributrici o Terna) Trasporto: imprese sistema Trasporto e distributrici e Terna Autorità dispacciamento Dispacciamento in immissione: Terna Gestore di rete (imprese Misura Autorità distributrici o Terna) Cessione Libero mercato o GSE per Autorità dell'energia Cessione o dell'energia il ritiro dedicato scambio Scambio sul Imprese distributrici fino al posto (in Autorità 31 dicembre 2008, GSE alternativa alla dall'1 gennaio 2009 cessione) Incentivi Incentivi (ove MSE, MATTM e Autorità GSE previsti) ove previsto 3 di 131
  • 4. Vantaggi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  priorità di dispacciamento dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete (d. lgs. n. 79/99);  semplificazioni nelle procedure per la connessione (delibera ARG/elt 99/08 dall’1 gennaio 2009);  per impianti di potenza inferiore a 10 MVA e per le fonti rinnovabili non programmabili di ogni taglia, semplificazioni per la cessione dell’energia elettrica, nel caso in cui il produttore scelga di cederla al GSE (ritiro dedicato, delibera n. 280/07 dall’1 gennaio 2008);  in alternativa alla cessione dell’energia immessa in rete, scambio sul posto (delibera ARG/elt 74/08 dall’1 gennaio 2009). Questa possibilità è prevista per gli impianti fino a 200 kW;  incentivi economici, tra cui certificati verdi, incentivi in conto energia (feed in premium), tariffa fissa onnicomprensiva (feed in tariff). 4 di 131
  • 5. Descrizione sintetica degli strumenti incentivanti esistenti in Italia per le fonti rinnovabili Durata del periodo di Tipo di incentivo A quali impianti si applica Quantità di energia incentivata incentivazione Energia elettrica prodotta netta per gli impianti 12 anni per gli impianti entrati in entrati in esercizio tra l'1 aprile 1999 e il 31 Impianti alimentati da fonti esercizio tra l'1 aprile 1999 e il dicembre 2007; energia elettrica prodotta netta rinnovabili e impianti ibridi Certificati verdi 31 dicembre 2007; 15 anni per moltiplicata per un coefficiente per gli impianti entrati in esercizio dall'1 gli impianti entrati in esercizio entrati in esercizio dall'1 gennaio 2008. Nel caso aprile 1999 dall'1 gennaio 2008 di impianti ibridi, la produzione incentivata è quella attribuibile alle fonti rinnovabili. Impianti fotovoltaici entrati in Conto energia per esercizio dopo il 30 20 anni Energia elettrica prodotta. impianti fotovoltaici settembre 2005 Impianti solari Conto energia per Energia elettrica prodotta netta. Nel caso di termodinamici entrati in impianti solari 25 anni impianti ibridi, la produzione incentivata in conto esercizio dopo il 18 luglio termodinamici energia è quella attribuibile alla fonte solare. 2008. Impianti entrati in esercizio dall'1 gennaio 2008: alimentati da fonte eolica Energia elettrica immessa. Nel caso di impianti Tariffa fissa fino a 200 kW; alimentati 15 anni ibridi, l'immissione incentivata in conto energia è onnicomprensiva dalle altre fonti rinnovabili, quella attribuibile alle fonti rinnovabili. ad eccezione della solare, fino a 1 MW. 5 di 131
  • 6. Vantaggi per la produzione di energia elettrica da impianti cogenerativi ad alto rendimento  esonero dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi e priorità di dispacciamento dell’energia elettrica immessa in rete (d. lgs. n. 79/99);  semplificazioni per le connessioni (delibera ARG/elt 99/08 dall’1 gennaio 2009);  per impianti di potenza inferiore a 10 MVA e per le fonti rinnovabili non programmabili di ogni taglia, semplificazioni per la cessione dell’energia elettrica, nel caso in cui il produttore scelga di cederla al GSE (ritiro dedicato): non è quindi conseguenza della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (delibera n. 280/07 dall’1 gennaio 2008);  in alternativa alla cessione dell’energia immessa in rete, scambio sul posto (delibera ARG/elt 74/08 dall’1 gennaio 2009). Questa possibilità è prevista per gli impianti fino a 200 kW; certificati bianchi (in fase di revisione e ridefinizione a cura del MSE). 6 di 131
  • 7. Accesso alla rete, modalità di cessione dell'energia elettrica e incentivi previsti per le fonti rinnovabili (esclude le connessioni e la misura) Accesso alla rete e modalità di cessione dell'energia elettrica Incentivi (per le fonti Totale immessa rinnovabili) Quali fonti tra Ricavi per il Modalità di cessione Quali impianti Contratti da siglare Tipo di incentivi quelle produttore rinnovabili Dispacciamento in Tutte, ad immissione con Terna + eccezione Certificati verdi Compravendita con la della fonte Libero mercato propria controparte + solare Vendita + 1 (partecipazione diretta in Tutti Regolazione trasporto con incentivo Borsa o tramite trader) Terna e impresa Conto energia Solare distributrice per impianti connessi in MT o BT Unica convenzione con il Tutte, ad Di potenza < 10 MVA Ritiro dedicato, secondo GSE che comprende anche eccezione o di potenza qualsiasi Certificati verdi modalità e condizioni il dispacciamento in della fonte Vendita + 2 se alimentati da fonti economiche definite immissione e il trasporto solare incentivo rinnovabili non dall'Autorità dell'energia elettrica programmabili Conto energia Solare immessa Alimentati da fonte Conto energia, eolica fino a 200 kW; Tutte, ad Vendita (a un Unica convenzione con il già incluso nel Ritiro a tariffa fissa alimentati dalle altre eccezione prezzo che già 3 GSE inclusiva di tutto, prezzo di ritiro onnicomprensiva fonti rinnovabili, ad della fonte include compresi gli incentivi dell'energia eccezione della solare l'incentivo) elettrica solare, fino a 1 MW Contratto di scambio con il Tutte, ad Alimentati da fonti eccezione Compensazione GSE relativo all'energia Certificati verdi rinnovabili e della fonte tra l'energia elettrica immessa e allo cogenerativi ad alto solare elettrica 4 Scambio sul posto scambio sul posto. Non rendimento di immessa e sostituisce la regolazione potenza fino a 200 quella prelevata dell'energia elettrica Conto energia Solare kW + incentivo prelevata 7 di 131
  • 8. QUESTIONI GENERALI RELATIVE ALL’ACCESSO E ALL’UTILIZZO DELLE RETI 8 di 131
  • 9. Il problema della saturazione virtuale delle reti  Complessivamente in Italia sono stati accettati preventivi di connessione per 128 GW sulla rete di trasmissione nazionale e per circa 22 GW sulla rete di distribuzione (dati aggiornati al 31 dicembre 2010), a fronte di una potenza complessivamente installata pari a circa 111 GW alla fine del 2010 e di una domanda di energia elettrica alla punta inferiore a 57 GW. In alcune regioni i preventivi accettati superano di gran lunga la capacità installabile sulla base dei piani energetici regionali.  Appare pertanto impossibile che vengano effettivamente realizzati impianti per potenze complessive così elevate.  Tale situazione, soprattutto nelle zone dove la rete è una risorsa maggiormente scarsa, porta alla saturazione virtuale della capacità di rete che, pur essendo una saturazione “sulla carta”, rende impossibile lo sviluppo di nuove iniziative. 9 di 131
  • 10. Riduzione dei fenomeni associati all’occupazione della capacità di trasporto sulla rete - 1  Al fine di risolvere tale problema, l’Autorità, nei limiti dei propri poteri e del proprio ambito di intervento, con il documento per la consultazione DCO 15/10, ha proposto due linee di intervento tra loro alternative:  la prima consiste nella previsione che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche si venga a consolidare soltanto a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto di produzione;  la seconda consiste nella definizione di una garanzia (deposito cauzionale o fideiussione) da presentare al gestore di rete, in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione. 10 di 131
  • 11. Riduzione dei fenomeni associati all’occupazione della capacità di trasporto sulla rete - 2  L’Autorità, con la delibera ARG/elt 125/10, partendo dalla seconda proposta contenuta nel documento per la consultazione (da quasi tutti ritenuta la più indicata anche perché di più semplice attuazione), ha previsto che nelle aree critiche e per le linee critiche (definite nella medesima deliberazione), il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, renda disponibile al gestore di rete, con cadenza annuale, un corrispettivo a garanzia della prenotazione della capacità di rete, sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale.  Le garanzie hanno funzione di corrispettivo per la prenotazione della rete e, pertanto, sono correlate alla durata della prenotazione. Per lo stesso motivo, vengono restituite (o non escusse) solo se l’impianto di produzione viene completato.  Tale misura deve essere estesa anche agli iter di connessione già in corso perché, diversamente, il problema non può trovare soluzione. 11 di 131
  • 12. Riduzione dei fenomeni associati all’occupazione della capacità di trasporto sulla rete - 3 Valori della garanzia:  AT e AAT: 20.250 €/MW  MT: 60.000 €/MW  BT: 110 €/kW I valori delle garanzie che si intendono determinare sono convenzionali e devono essere tali da riflettere i costi medi sostenuti dal sistema e le infrastrutture di rete coinvolte nei casi più frequenti. Pertanto, i modelli utilizzati non sono finalizzati alla determinazione puntuale dei costi associati ad uno specifico intervento, ma alla determinazione di valori medi convenzionali. 12 di 131
  • 13. Riduzione dei fenomeni associati all’occupazione della capacità di trasporto sulla rete - 4  In data 11 gennaio il Tar Lombardia, su istanza di diversi operatori del settore, ha emanato un’ordinanza sospensiva delle disposizioni del TICA in materia di garanzia (avente funzione di corrispettivo) per l’occupazione della capacità di trasporto per le linee e le aree critiche. Il provvedimento amministrativo sopra menzionato non costituisce una valutazione sul merito della delibera dell’Autorità, ma rappresenta solamente una misura cautelare, motivata dalla presenza di elementi di ambiguità in merito alla casistica relativa all’escussione della garanzia. Il giudizio definitivo è atteso per il 30 giugno p.v. 13 di 131
  • 14. Riduzione dei fenomeni associati all’occupazione della capacità di trasporto sulla rete - 5  L’Autorità, con delibera ARG/elt 9/11, ha sospeso l’efficacia dell’applicazione del corrispettivo, nelle more dei giudizi pendenti dinanzi al Tar Lombardia, ferma restando la piena efficacia delle altre disposizioni del TICA. Inoltre l’Autorità ha disposto che i gestori della rete nelle more dei suddetti giudizi pendenti:  non richiedano ai soggetti richiedenti la connessione il versamento del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete;  non provvedano all'escussione delle fideiussioni bancarie o al trattenimento dei depositi cauzionali;  restituiscano, su richiesta del soggetto interessato, il corrispettivo già versato, sotto forma di fideiussione bancaria o deposito cauzionale, salva eventuale ripetizione all’esito del giudizio. 14 di 131
  • 15. Il problema della saturazione reale delle reti  Già oggi esistono reti elettriche realmente sature e, pertanto, non in grado di veicolare tutta la produzione elettrica immessa.  Il problema si è manifestato soprattutto lungo alcune dorsali appenniniche caratterizzate dalla presenza di numerosi impianti (per lo più eolici) e carichi limitati o nulli.  Per risolvere tale problema occorre sviluppare le reti elettriche e, congiuntamente, valutare la realizzazione di sistemi di accumulo (in particolare i sistemi di pompaggio) che consentano di sfruttare al meglio la rete disponibile. In tal senso il decreto legislativo n. 28/11 introduce elementi importanti, anche finalizzati ad accelerare l’iter autorizzativo delle reti.  L’Autorità, nell’ambito dei propri poteri, sta cercando di promuovere (seppur in via sperimentale) l’accelerazione nella realizzazione delle reti o degli elementi di rete nelle zone più critiche (delibera ARG/elt 87/10). 15 di 131
  • 16. Il dispacciamento delle fonti rinnovabili - 1  Le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili hanno diritto alla priorità di dispacciamento, compatibilmente con la sicurezza del sistema elettrico.  Tra di esse, per quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, qualora l’energia elettrica effettivamente immessa in rete da tali unità sia diversa da quella prevista, non vengono attribuiti a tali unità i maggiori costi indotti sul sistema che, pertanto, vengono socializzati. L’aleatorietà della disponibilità delle fonti non programmabili, infatti, comporta la necessità di impianti sempre disponibili ad entrare in produzione (capacità di riserva).  Per contenere la necessità (e il costo) di capacità di riserva, è essenziale, tra l’altro, promuovere la corretta previsione della produzione di energia elettrica. 16 di 131
  • 17. Il dispacciamento delle fonti rinnovabili - 2  L’Autorità sta già assumendo provvedimenti volti a ottimizzare l’utilizzo della rete elettrica anche attraverso il miglioramento delle previsioni delle immissioni di energia elettrica da parte dei produttori, e quindi a ridurre i costi complessivi di dispacciamento, favorendo l’incremento della produzione da fonti rinnovabili non programmabili e garantendo la sicurezza della rete. In particolare:  nel caso di impianti > 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, è stata definito un premio in caso di corretta previsione;  nel caso di impianti fino a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, il GSE ha il compito di effettuare previsioni aggregate per zona di mercato: ad oggi questo è il massimo beneficio che il sistema può trarre con riferimento alla cosiddetta “generazione distribuita”. 17 di 131
  • 18. Il dispacciamento delle fonti rinnovabili - 3  Al fine di ridurre i costi complessivi di dispacciamento e di favorire l’incremento della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, gli impianti eolici devono fornire una serie di servizi di rete (peraltro già introdotti nei Paesi europei con maggior diffusione di impianti eolici), tra cui la regolazione di potenza attiva e reattiva, la riduzione di potenza, l’insensibilità agli abbassamenti di tensione.  Fino ad oggi non sono state definite disposizioni analoghe per gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.  Infine, per il periodo compreso tra il 2008 e il 2011, l’Autorità ha definito una nuova regolamentazione tariffaria volta a promuovere gli investimenti in sistemi di automazione, protezione e controllo delle reti attive (con la possibilità di coinvolgere l’utenza con interventi di efficientamento della domanda). Ci si aspettano effetti positivi sull’intero sistema elettrico, promuovendo ulteriormente lo sviluppo della generazione distribuita e della piccola generazione e, in ultima istanza, delle fonti rinnovabili. 18 di 131
  • 19. LE CONNESSIONI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RETI: LA DELIBERA ARG/ELT 99/08 COME MODIFICATA DALLA DELIBERA ARG/ELT 125/10 19 di 131
  • 20. Obiettivi della delibera ARG/elt 125/10 - 1 I punti principali possono essere così sintetizzati:  definizione di interventi finalizzati ad annullare i fenomeni associati all’occupazione della capacità di trasporto sulla rete. Tali fenomeni sono dannosi al corretto sviluppo del sistema elettrico soprattutto nelle zone in cui, anche per effetto dello sviluppo delle fonti rinnovabili, la capacità di trasporto richiesta è di gran lunga superiore alla capacità di trasporto attualmente disponibile sulla rete (si vedano le slides precedenti);  analisi più puntuale delle procedure che al momento non trovano regolazione nel TICA, con particolare riferimento al coordinamento tra gestori di rete, al coordinamento tra produttori e all’attivazione della cosiddetta open season nelle aree critiche; 20 di 131
  • 21. Obiettivi della delibera ARG/elt 125/10 - 2  definizione e razionalizzazione delle procedure che, pur non essendo direttamente correlate alla connessione tecnica di un impianto alla rete, sono necessarie affinché la connessione possa essere attivata (ad esempio, affinché un impianto possa entrare in esercizio commerciale è necessaria la stipula di alcuni contratti con cui viene regolato l’utilizzo della rete). A tal fine si propone l’introduzione di un vero e proprio “pannello di controllo” unico, realizzato e gestito da Terna nell’ambito del progetto GAUDÌ, atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere e dove i vari soggetti coinvolti (impresa distributrice, GSE, richiedente la connessione/produttore, Terna) possano registrare i relativi esiti rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell’accesso di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete;  definizione di principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, per promuovere l’accesso alla rete degli impianti di produzione realizzati e di futura realizzazione. 21 di 131
  • 22. Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni  Terna e le imprese distributrici definiscono e pubblicano sui propri siti internet degli atlanti relativi alle reti in alta e altissima tensione e alle cabine primarie AT/MT per fornire indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete, individuando le linee e le aree critiche.  Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell’iter di connessione.  Le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano e trasmettono all’Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico i propri piani per lo sviluppo delle reti, anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica. 22 di 131
  • 23. Attivazione dell’open season in bt e MT Nelle aree critiche (come definite nel TICA) le imprese distributrici possono prevedere l’attivazione dell’open season di ampiezza trimestrale, al fine di consentire l’analisi congiunta di più richieste di connessione e per poter pianificare in modo più adeguato e razionale il necessario sviluppo di rete. L’open season non riguarda i clienti domestici e le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.  In caso di attivazione dell’open season le tempistiche previste per la messa a disposizione del preventivo e le tempistiche relative al coordinamento tra gestori di rete, qualora si renda necessaria l’attivazione, decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell’open season.  Le imprese distributrici che intendono attivare l’open season lo comunicano all’Autorità e ne danno informativa sui propri siti internet con almeno un mese di anticipo, specificando, tra l’altro, la data di inizio e la data di conclusione. 23 di 131
  • 24. Procedure per la richiesta della connessione 24 di 131
  • 25. La regolazione delle connessioni attive: il quadro d’insieme Regole Procedure Livello di Corrispettivo di tecniche erogazione connessione del servizio bt Norme dei distributori Procedure Fino a 100 Convenzionale comuni e kW per FER e CAR MT Unico iter dettagliate Fino a CEI 0-16 o per la 6.000 kW AT Codice di richiesta di Come in Proporzionalità - Rete (nel connessione del. n. Oltre alla potenza caso di 281/05 della rete AAT Terna) impegnata per FER e CAR + sconto per FER 25 di 131
  • 26. Richiesta di connessione - 1  Le richieste di nuove connessioni: a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale; b) riguardanti una potenza in immissione richiesta uguale o superiore a 10.000 kW, devono essere presentate a Terna.  Le richieste di valutazione di adeguamento della connessione esistente devono essere presentate a Terna nel caso in cui l’impianto sia già connesso alla rete di trasmissione e all’impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l’impianto sia già connesso alla rete di distribuzione. 26 di 131
  • 27. Richiesta di connessione - 2  Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.  Terna e le imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la presentazione della richiesta di connessione. 27 di 131
  • 28. La scelta del punto di connessione preferenziale Si può indicare nella richiesta un punto esistente della rete al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la soluzione di connessione. In tali casi:  il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente;  se quel punto non accetta l’intera potenza richiesta in immissione, il preventivo deve indicare la massima potenza che può essere connessa, con relativa giustificazione;  il gestore di rete può proporre soluzioni alternative finalizzate a connettere l’intera potenza richiesta in immissione;  il richiedente, se rinuncia alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato, può optare per l’elaborazione di un nuovo preventivo, senza ripresentare la documentazione che già aveva inviato ai fini del primo preventivo. 28 di 131
  • 29. Richiesta di connessione - 3 All’atto della presentazione della richiesta di connessione il richiedente è tenuto a versare a Terna o all’impresa distributrice un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo pari a:  100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW;  200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;  500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;  1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;  2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW. 29 di 131
  • 30. Il livello di tensione di erogazione del servizio di connessione Potenza richiesta in immissione Livello di erogazione del servizio fino a 100 kW bt fino a 6.000 kW MT oltre 6.000 kW AT/AAT  Oltre i valori indicati, è facoltà del gestore di rete connettere comunque il richiedente al livello di tensione inferiore: ad esempio, per una potenza richiesta pari a 120 kW, il distributore, se lo ritiene compatibile con la propria rete, può realizzare la connessione in bt.  Nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione. 30 di 131
  • 31. Modalità e Condizioni Contrattuali I gestori di rete pubblicano le modalità e condizioni contrattuali (MCC) per l’erogazione del servizio di connessione. Le MCC definiscono, tra l’altro:  le modalità e i tempi di risposta relativi alle varie richieste, ove previsto, conformemente a quanto disposto nel TICA;  le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete per la realizzazione della connessione;  gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di rete per la connessione;  le modalità di pagamento dei corrispettivi di connessione e per la determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal gestore di rete per la gestione dell’iter autorizzativo. 31 di 131
  • 32. Condizioni per la connessione alle reti in bassa e media tensione 32 di 131
  • 33. Tempistiche e responsabilità TEMPI In capo all’impresa gg = giorni lavorativi distributrice • 20 gg se Pi  100 kW • max 30 gg per bt • max 30 gg (lavori semplici) • 45 gg se 100 kW < Pi  1.000 kW • max 60 gg per MT • max 90 gg (lavori complessi) • 60 gg se Pi > 1.000 kW - maggiorati di 15 gg/km di linea maggiorati di 15 gg se necessari In capo al richiedente MT per distanze superiori al interventi al livello di tensione • max 60 gg per bt km superiore max 45 gg • max 90 gg per MT max 10 gg t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 Presentazione Fine lavori Completamento Richiesta di Accettazione Completamento Attivazione Preventivo richieste produttore per lavori impianto connessione preventivo connessione connessione autorizzazioni connessione di produzione impresa impresa distributrice impresa impresa richiedente richiedente richiedente richiedente distributrice - distributrice distributrice richiedente max RESPONSABILITÀ 2 gg Pagamento corrispettivo Pagamento del 30% del corrispettivo per la per ottenimento connessione: viene restituito, maggiorato GAUDÌ preventivo degli interessi legali, se l’iter autorizzativo ha Pagamento del 70% del esito negativo + eventuale garanzia corrispettivo per la connessione 33 di 131
  • 34. Interpretazione autentica della definizione di “data di completamento della connessione” (delibera ARG/elt 51/11) “La data di completamento della connessione, che pone fine al tempo per la realizzazione della connessione, è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Ciò presuppone che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire, d'accordo con il richiedente, la data dell'attivazione. Tra le attività preliminari necessarie ai fini dell'attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l'invio al richiedente del regolamento d'esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l'installazione dei misuratori necessari.” 34 di 131
  • 35. Corrispettivo per la connessione - 1  Il corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 è il minor valore tra: A  CPA  P  CM A  P  DA  100 B  CPB  P  CM B  P  DB  6000 dove: CPA = 35 €/kW CMA = 90 €/(kW km) CPB = 4 €/kW CMB = 7,5 €/(kW km) P è la potenza ai fini della connessione DA è la distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione MT/bt DB è la distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione AT/MT  Il corrispettivo esclude i costi di gestione delle autorizzazioni che dovranno essere versati separatamente ai gestori di rete, se gestite dai medesimi. 35 di 131
  • 36. Corrispettivo per la connessione - 2  Il corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 è pari al massimo tra il corrispettivo convenzionale definito nella slide precedente e il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard, pubblicate dall’impresa distributrice unitamente ai relativi costi medi.  Il corrispettivo esclude i costi di gestione delle autorizzazioni che dovranno essere versati separatamente ai gestori di rete, se gestite dai medesimi. 36 di 131
  • 37. Priorità di trattamento  Le imprese distributrici trattano in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento rispetto agli impianti di produzione diversi dai predetti impianti.  I limiti temporali stabiliti dalle condizioni procedurali di cui al presente provvedimento riferite a connessioni di impianti di produzione da fonti diverse dalle fonti rinnovabili e dalla cogenerazione ad alto rendimento possono subire modifiche, stabilite dalle imprese distributrici non oltre un tempo massimo pari al doppio dei tempi previsti, per effetto dell’attuazione del predetto principio di priorità. 37 di 131
  • 38. Gli indennizzi automatici - 1 In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per:  la messa a disposizione del preventivo;  la messa a disposizione del preventivo per il quale è stata richiesta la modifica prima dell’accettazione;  la messa a disposizione dell’eventuale preventivo aggiornato a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni;  la presentazione di eventuali richieste di autorizzazione in capo all’impresa distributrice;  la messa a disposizione delle informazioni necessarie alla predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo;  l’invio al richiedente, nel caso si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell’impianto per la connessione, degli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi;  l’attivazione della connessione; 38 di 131
  • 39. Gli indennizzi automatici - 2  il collaudo per la messa in esercizio dell’impianto di rete, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell’impianto per la connessione;  la restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali, versato dal richiedente, nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo;  la restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali, già versato dal richiedente, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell’impianto per la connessione;  la restituzione, qualora positiva, della differenza tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG, e il corrispettivo per la connessione, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell’impianto per la connessione, l’impresa distributrice è tenuta a corrispondere al richiedente 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo a titolo di indennizzo automatico. 39 di 131
  • 40. Gli indennizzi automatici - 3 Realizzazione della connessione Per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione, fino a un massimo di 120 giorni lavorativi, l’impresa distributrice è tenuta a corrispondere al soggetto che richiede la connessione un indennizzo pari al maggior valore tra: 5% del corrispettivo per la e 20 euro realizzazione della connessione Se il ritardo supera i 120 giorni lavorativi, il richiedente segnala l’inadempienza all’Autorità, per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza. 40 di 131
  • 41. Il lotto di impianti Il lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo che soddisfano i requisiti della deliberazione n. 42/02, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua. Gli impianti che compongono il lotto devono avere una potenza in immissione tale da consentire, per ciascuno di essi, l’erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bt o MT. In tali casi:  richiesta di connessione unica;  ai fini del preventivo si considera una potenza in immissione richiesta pari alla somma delle potenze in immissione richieste per i vari impianti;  unico preventivo;  il livello di tensione a cui è erogato il servizio dipende dalle potenze in immissione richieste per ciascun impianto;  qualora la potenza in immissione richiesta totale per il lotto sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni relative alle connessioni alle reti in AT e AAT; altrimenti si applicano le condizioni relative alle connessioni alle reti in bt e MT. 41 di 131
  • 42. La realizzazione in proprio della connessione - 1  E’ possibile nel caso di connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV;  il soggetto richiedente la connessione può realizzare in proprio l’impianto per la connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell’eventuale linea elettrica e dell’impianto per la consegna;  le imprese distributrici possono consentire al soggetto richiedente la connessione di intervenire anche sulla rete esistente fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico; 42 di 131
  • 43. La realizzazione in proprio della connessione - 2  gli impianti per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione sono resi disponibili all’impresa distributrice per il collaudo e la conseguente accettazione;  l’impresa distributrice, entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell’atto di acquisizione delle opere realizzate, restituisce al richiedente il corrispettivo di connessione già versato, maggiorato degli interessi legali. L’impresa distributrice versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard e il corrispettivo per la connessione convenzionale. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente all’impresa distributrice entro le medesime tempistiche. 43 di 131
  • 44. Disposizioni finali 44 di 131
  • 45. Modifica del preventivo prima dell’accettazione  Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di accettazione del preventivo. In questi casi, il richiedente, all’atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello per la messa a disposizione del preventivo. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di messa a disposizione del preventivo a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni.  Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali (articolo 13 del TICA), anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02. 45 di 131
  • 46. Modifica del preventivo accettato  Il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale.  È consentito lo spostamento dell’impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all’iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili. 46 di 131
  • 47. Validità del preventivo accettato Il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità qualora il medesimo soggetto non comunichi al gestore di rete l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica entro:  6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bt;  12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in MT;  18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in AT e AAT, fatti salvi ritardi causati dall’iter autorizzativo, cause di forza maggiore e cause non imputabili al richiedente. 47 di 131
  • 48. Coordinamento tra gestori di rete - 1 Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione: 1) il gestore di rete che riceve la richiesta di connessione (primo gestore) trasmette, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l’impianto di produzione (secondo gestore) le informazioni necessarie e contestualmente informa il richiedente dell’avvio della procedura di coordinamento; 2) il secondo gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto 1), si coordina con il primo gestore anche in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. La connessione potrebbe avvenire sulla rete del secondo gestore e in caso di mancato coordinamento l’erogazione del servizio di connessione rimane in capo al primo gestore; 3) entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione a seguito del coordinamento di cui al punto 2) ne dà informazione al richiedente. A decorrere da questa data si applicano le tempistiche previste dal TICA. 48 di 131
  • 49. Coordinamento tra gestori di rete - 2 Nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete del gestore a cui viene richiesta la connessione (primo gestore) ma siano necessari degli interventi di rete (sviluppi di rete, adeguamenti delle infrastrutture per rendere la rete idonea a una gestione attiva ovvero realizzazione di nuovi punti di interconnessione) che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore): 1) il primo gestore richiede al secondo gestore l’attivazione della procedura di coordinamento, entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dalla richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima data, in particolare indicando le tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire al primo gestore gli elementi di propria competenza; 2) il primo gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli elementi di cui al punto 1), trasmette al richiedente il preventivo completo delle tempistiche di realizzazione e dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto dal TICA. 49 di 131
  • 50. Adeguamento di ufficio della potenza in immissione Qualora, durante l’esercizio dell’impianto di produzione, il gestore di rete rileva, in almeno due distinti mesi nell’anno solare, immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete, ove tecnicamente possibile:  modifica il valore della potenza in immissione richiesta;  ricalcola il corrispettivo per la connessione, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, applicando al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. 50 di 131
  • 51. Regole tecniche di connessione  La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente alle disposizioni dell’Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno: a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione; b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall’utente di rete ai fini della gestione della connessione; c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente.  Per le connessioni alle reti di distribuzione con tensione superiore a 1 kV, tali regole tecniche sono state definite con la delibera ARG/elt 33/08 e ARG/elt 119/08 (Norma CEI 0-16). 51 di 131
  • 52. Casi di decadenza del preventivo - 1  Rinuncia da parte del richiedente.  Mancata presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico (o del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione qualora non si applichi il procedimento autorizzativo unico) comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, entro: • 60 giorni lavorativi per connessioni in bassa tensione; • 90 giorni lavorativi per connessioni in media tensione; • 120 giorni lavorativi per connessioni in alta tensione; • 180 giorni lavorativi per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione (commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA). 52 di 131
  • 53. Casi di decadenza del preventivo - 2  Esito negativo del procedimento autorizzativo unico o dell’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente (commi 9.11 e 21.11 del TICA).  Esito negativo dell’iter di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o l’iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione, nei casi in cui il richiedente non opti per la definizione di una nuova soluzione tecnica per la connessione (commi 9.12 e 21.12 del TICA).  Mancata realizzazione dell’impianto di produzione entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante (commi 9.14 e 21.14 del TICA). 53 di 131
  • 54. Casi di decadenza del preventivo - 3  Mancato invio della comunicazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, entro: • 6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione; • 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione; • 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, ovvero di mancato inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto entro i medesimi termini, a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente: in questi casi occorre aggiornare il gestore di rete con cadenza periodica di 120 giorni, fino all’effettivo inizio dei lavori (comma 31.3 del TICA);  Mancata presentazione della garanzia all’atto di accettazione del preventivo o alle successive scadenze (comma 33.5 e 33.6 del TICA). 54 di 131
  • 55. Applicazione dell’Allegato B alla delibera ARG/elt 125/10 55 di 131
  • 56. Ambito di applicazione dell’Allegato B L’Allegato B alla delibera ARG/elt 125/10 si applica a tutte le richieste di connessione inviate ai gestori di rete entro il 31 dicembre 2010, ivi incluse quelle presentate ai sensi della deliberazione n. 281/05, e relative a impianti di produzione per cui non è stata ancora completata la connessione. 56 di 131
  • 57. Comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo Il richiedente è tenuto ad avviare il procedimento autorizzativo unico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 o il procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione entro: • 60 giorni lavorativi per connessioni in bassa tensione; • 90 giorni lavorativi per connessioni in media tensione; • 120 giorni lavorativi per connessioni in alta tensione; • 180 giorni lavorativi per connessioni in altissima tensione. I termini decorrono dall’1 ottobre 2010, nel caso in cui la richiesta di connessione sia stata inviata al gestore di rete entro il 7 agosto 2010 e alla data del 30 settembre 2010 il richiedente abbia già accettato il preventivo ma non abbia ancora presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, o dalla data di accettazione del preventivo negli altri casi. 57 di 131
  • 58. Comunicazione di inizio lavori di realizzazione dell’impianto di produzione - 1 Nel caso in cui il richiedente non abbia inoltrato al gestore di rete la comunicazione di cui all’articolo 31, commi 31.1 o 31.2, del TICA, il medesimo gestore, prima di rendere esecutiva la decadenza del preventivo, è tenuto a darne comunicazione al richiedente secondo modalità che permettano di verificare l’avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, invia al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:  l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, come evidenziato da comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero  il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi. Il contenuto della dichiarazione non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui il richiedente era tenuto ad inviare la comunicazione di cui ai predetti commi 31.1 o 31.2 del TICA. 58 di 131
  • 59. Comunicazione di inizio lavori di realizzazione dell’impianto di produzione - 2 L’articolo 31 del TICA si applica a decorrere dall’1 ottobre 2010. In particolare, da tale data, le comunicazioni da inviare ai gestori di rete devono essere effettuate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:  l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero  il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi. I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi di quanto detto nella slide precedente e in questa slide. 59 di 131
  • 60. Casi in cui l’impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione Dall’1 novembre 2010, nei casi in cui l’impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, oltre all’autorizzazione ottenuta decade anche il preventivo accettato per la connessione. 60 di 131
  • 61. Delibera ARG/elt 181/10: indennizzi - 1  Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per la connessione previsti dal TICA comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, il produttore (che è il Soggetto Responsabile ai fini degli incentivi) può richiedere l’erogazione di indennizzi aggiuntivi a quelli già previsti dal TICA.  Nel caso in cui i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete siano al più pari a 25, l’indennizzo, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal TICA, è pari al valore degli indennizzi che sono stati e devono essere complessivamente erogati ai sensi del TICA, moltiplicato per la differenza tra 1,3 e il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza in immissione richiesta.  Nel caso in cui i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete siano superiori a 25, l’indennizzo, aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, è pari al massimo tra l’indennizzo di cui al precedente punto e il seguente: I = 1.000 • (inc_ottenibile – inc_ottenuto) • 20 • (Pimm – 0,8 • P) 61 di 131
  • 62. Delibera ARG/elt 181/10: indennizzi - 2  Qualora l’indennizzo da riconoscere sia al più pari a 2.000 euro, il gestore di rete eroga al Soggetto Responsabile il medesimo indennizzo entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari.  Negli altri casi, il gestore di rete eroga al Soggetto Responsabile: - 2.000 euro entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari; - la differenza, se positiva, tra il 40% dell’indennizzo e 2.000 euro entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari; - la parte rimanente in rate annuali definite dal gestore di rete e comunque entro 3 anni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari. 62 di 131
  • 63. Futuri ambiti di intervento in materia di connessioni  L’Autorità, con delibera VIS 42/11, ha avviato un’istruttoria conoscitiva inerente l’erogazione del servizio di connessione. A seguito della chiusura dell’istruttoria conoscitiva potrebbe manifestarsi la necessità di apportare correttivi al TICA.  Potrebbe essere necessario valutare l’implementazione di nuovi strumenti per contenere il problema delle saturazioni virtuali delle reti: ciò anche a seguito della sentenza del Tar Lombardia in relazione all’applicabilità delle garanzie (l’udienza è prevista per il 30 giugno). 63 di 131
  • 64. CONDIZIONI PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLA RETE 64 di 131
  • 65. Produttori: condizioni per immettere energia elettrica in rete Una volta realizzato l’impianto, i produttori, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo (grossista), per poter immettere energia elettrica in rete e, quindi, mettere nelle condizioni il gestore di rete di attivare la connessione e mettere in esercizio l’impianto, devono stipulare il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione con Terna. In più devono concludere con il distributore il contratto per il servizio di trasporto (per eventuali prelievi). Inoltre, se connessi in MT o BT, essi riceveranno dai distributori la componente CTR (pari a 0,416 c€/kWh nel 2011 per l’energia elettrica immessa aumentata del 9,9% in BT e del 4,2% in MT: le perdite convenzionali sono oggetto di prossima revisione). 65 di 131
  • 67. I sistemi semplici di produzione e consumo 67 di 131
  • 68. Il cosiddetto “caso 1 a 1”: l’atto n. 54/07  Qualora l’impianto per la produzione di energia elettrica sia realizzato all’interno e della proprietà di un unico cliente finale, Rete M1 anche da un soggetto diverso dal cliente u finale, e sia collegato all’impianto del medesimo cliente, il trasferimento dell’energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente non si configura come attività di distribuzione.  Nel solo caso in cui il cliente finale sia un cliente del mercato libero, ai fini della stipula o del trasferimento della titolarità dei contratti per l’accesso al sistema elettrico, … l’interposizione di un soggetto terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza e il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. 68 di 131
  • 69. La presenza di un soggetto terzo all’interno della proprietà di un solo cliente finale – primo caso 69 di 131
  • 70. La presenza di un soggetto terzo all’interno della proprietà di un solo cliente finale – secondo caso ire nd ofo pr ap Da ire ond of pr ap Da 70 di 131
  • 71. Definizioni: i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE) Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 definisce i Sistemi di Auto- Approvvigionamento Energetico (SAAE). In particolare, il Sistema di Auto-Approvvigionamento Energetico è una “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario”. I sistemi di auto-approvvigionamento energetico sono esclusi dal novero delle reti elettriche. Sono sistemi “semplici” caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale (o di più clienti finali solo se appartenenti allo stesso gruppo societario) e un produttore eventualmente terzo. 71 di 131
  • 72. Definizioni: i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU) Il decreto legislativo n. 115/08, come modificato dal decreto legislativo n. 56/10 ha definito i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU). I SEU sono sistemi “in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”. Appaiono quindi come un sottoinsieme dei sistemi di auto- approvvigionamento energetico. 72 di 131
  • 73. Regolazione dei SAAE e dei SEU: i vincoli normativi - 1  L’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che “i sistemi di auto-approvvigionamento energetico non sono soggetti all’obbligo di connessione di terzi e all’obbligo di libero accesso al sistema”;  l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che “nei sistemi di auto-approvvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, i corrispettivi tariffari […] si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica o a parametri relativi al medesimo punto di connessione […] ”;  l’articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09 prevede, in generale, che “i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema […] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”; 73 di 131
  • 74. Regolazione dei SAAE e dei SEU: i vincoli normativi - 2  i corrispettivi tariffari […] sono “i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368”;  l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, nel caso dei SEU, “la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema […] siano applicati all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione”. 74 di 131
  • 75. Le reti elettriche 75 di 131
  • 76. Definizioni: obblighi in capo ai gestori di reti Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 individua due fattispecie di obblighi: a) “l’obbligo di connessione di terzi” in senso stretto, inteso come “l’obbligo, posto in capo ad un gestore di una rete elettrica, di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche all’uopo previste” a cui sono sottoposti i soli gestori di rete titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione; b) “l’obbligo di libero accesso al sistema elettrico”, inteso come “il diritto di un soggetto connesso ad una rete privata di accedere, su richiesta, alla rete pubblica, a garanzia della libertà di scelta del proprio fornitore di energia elettrica” a cui sono sottoposti i gestori di reti private, ivi inclusi i gestori delle reti interne di utenza. Tali gestori non hanno l’obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta (obbligo di connessione di terzi), attribuito solo ai gestori di rete titolari di una concessione pubblica. 76 di 131
  • 77. Definizioni: Reti Pubbliche vs Reti Private Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 distingue le Reti Elettriche in: - Reti Pubbliche, intese come le reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica i quali, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l’obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste; - Reti Private, intese come tutte le reti elettriche diverse dalle reti pubbliche. Le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico: ciò impone al soggetto gestore di tali reti l’obbligo di garantire ai soggetti connessi alla propria rete la possibilità di accedere liberamente al sistema elettrico. 77 di 131
  • 78. Definizioni: le Reti Pubbliche Nell’ambito delle Reti Pubbliche si distinguono: a) la Rete di trasmissione nazionale gestita da Terna ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 e definita dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e successivi. In relazione alle reti che rientrano nella definizione di rete di trasmissione nazionale ai sensi del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e successivi, esse possono essere di proprietà di Terna o di soggetti diversi da Terna stessa. In ogni caso tali reti, in base a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, si configurano a tutti gli effetti come rete pubblica, indifferentemente dalla proprietà di tale rete; b) le Reti di distribuzione, definite come l’insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici al fine dello svolgimento e dell’erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99. 78 di 131
  • 79. Definizioni: le Reti Private - 1 Nell’ambito delle Reti Private si distinguono: - le Reti Interne d’Utenza (RIU) definite dall’articolo 33 della legge n. 99/09 e il cui elenco (Elenco delle Reti Interne d’Utenza) è riportato nella Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 66/10; - le Altre Reti Private definite come tutte le reti private diverse dalle RIU. Tutte le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico. Ciò significa che ogni cliente finale e ogni produttore operante all’interno delle reti private può accedere ad uno o più servizi resi disponibili dal sistema elettrico, qualora ricorrano le condizioni affinché il servizio sia operabile. 79 di 131
  • 80. Definizioni: le Reti Interne d’Utenza (RIU) - 1 Le Reti Interne d’Utenza (RIU) sono definite dall’articolo 33 della legge n. 99/09 come le reti “il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni: a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili; c) è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi; …. 80 di 131
  • 81. Definizioni: le Reti Interne d’Utenza (RIU) - 2 …… d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV; e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.” 81 di 131
  • 82. Definizioni: le Reti Private - 2 Le reti private (incluse le RIU) possono essere distinte tra: a) reti private per cui vige l’obbligo, da parte del gestore non concessionario, di messa a disposizione delle proprie infrastrutture per l’esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità. Tali reti possono essere utilizzate dal gestore di rete concessionario per l’erogazione del pubblico servizio senza possibilità di diniego da parte del gestore della rete privata. Ogni rapporto tra il gestore di rete concessionario e il gestore della rete privata deve essere regolato nell’ambito di una opportuna convenzione; b) reti private per cui non vige l’obbligo di messa a disposizione. Eventualmente il gestore di rete concessionario può avvalersi anche di queste reti per l’erogazione del pubblico servizio previo accordo con il relativo gestore di tali reti che, non avendo alcun obbligo, può opporre diniego. Limitatamente agli utenti per cui il gestore di rete concessionario usufruisce della rete privata, la medesima rete privata è come se fosse rete pubblica. 82 di 131
  • 83. Definizioni: utenti delle Reti Private Appare opportuno effettuare una distinzione sostanziale tra: a) gli utenti della rete privata propriamente detti e cioè i clienti finali e i produttori che hanno deciso autonomamente di connettersi a tali reti prescindendo dalla rete pubblica e che quindi si rivolgono al gestore privato per richiedere l’accesso alla sua rete; b) gli utenti virtualmente connessi alla rete dell’impresa distributrice competente nel territorio o alla rete di trasmissione nazionale. Tali utenti sono quelli che ritengono opportuno rivolgersi alle imprese distributrici o a Terna per l’erogazione del pubblico servizio pur essendo fisicamente connessi ad una rete privata. Tali utenti non sono utenti della rete privata, ma sono a tutti gli effetti “utenti della rete pubblica”. Agli utenti della rete pubblica già oggi si applica, in tutte le sue parti, la regolazione vigente. 83 di 131
  • 84. Regolazione delle Reti Private e delle RIU: i vincoli normativi - 1 Articolo 33 della legge n. 99/09:  il comma 2 prevede che “Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l’erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all’attività svolta”;  il comma 5 prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (15 agosto 2009, n.d.r.) i corrispettivi tariffari […] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”; 84 di 131
  • 85. Regolazione delle Reti Private e delle RIU: i vincoli normativi - 2  il comma 6 prevede che “Limitatamente alle RIU […], i corrispettivi tariffari […] si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione”;  il comma 3 prevede che, tra l’altro, l’Autorità “b) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento; d) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all’interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività”. Inoltre, l’articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l’altro, che l’Autorità “individua apposite misure per monitorare l’aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l’estensione territoriale di tali reti”. 85 di 131
  • 86. Definizioni: le Reti Private diverse dalle RIU Le reti private diverse dalle RIU, ad oggi, non sono definite. Tali reti private potrebbero essere oggetto di successiva definizione (ad esempio in occasione del recepimento della direttiva 2009/72/CE, e di successiva regolazione secondo modalità che verranno definite). L’articolo 28, comma 1, della predetta direttiva prevede che “Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, […], non rifornisce clienti civili, se: a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.” 86 di 131
  • 87. Quadro di sintesi delle Reti elettriche 87 di 131
  • 88. Futuri ambiti di intervento  Definizione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, dispacciamento, trasporto, ritiro dell’energia elettrica nel caso di Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (tra cui i Sistemi Efficienti d’Utenza - SEU), con particolare riferimento al caso in cui operano due soggetti diversi (cliente unico e produttore).  Definizione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, dispacciamento, trasporto, ritiro dell’energia elettrica nel caso di Reti Private (tra cui le Reti Interne d’Utenza – RIU). 88 di 131
  • 89. LA MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E PRELEVATA DALLA RETE (ALLEGATO A ALLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ N. 348/07 - TIT) LA MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (DELIBERA DELL’AUTORITÀ N. 88/07) 89 di 131
  • 90. Quali misure servono ai fini dell’accesso alla rete  La quasi totalità dei flussi di energia elettrica che rilevano ai fini tecnici ed economici nel sistema elettrico è relativa all’energia elettrica scambiata con la rete, vale a dire all’energia elettrica immessa e prelevata (misuratore M1).  Se l’incentivo è erogato per e l’energia elettrica prodotta M1 Rete (come il conto energia u u fotovoltaico o il certificato verde) M2 occorre misurare l’energia elettrica prodotta (misuratore M2).  Serve misurare l’energia elettrica prodotta anche nei casi in cui, a monte di un unico punto di connessione, vi siano più impianti a cui spetta un trattamento economico diverso. 90 di 131
  • 91. La misura dell’energia scambiata con la rete Installazione e Tariffa Raccolta, Tariffa della [€/punto] registrazione [€/punto] manutenzione e validazione dei misuratori delle misure Tab. 8.3 Punto di Titolare - Gestore di + immissione impianto di rete Tab. 8.4 produzione del TIT Punto di Impresa Impresa Tab. 8.3 Tab. 8.2 + prelievo distributrice del TIT distributrice Tab. 8.4 del TIT  Se il punto di connessione è asservito ad un impianto di produzione di energia elettrica e se i prelievi che avvengono attraverso tale punto sono finalizzati esclusivamente all’attività di produzione di energia elettrica, il punto di connessione medesimo viene considerato punto di immissione.  In tutti gli altri casi, il punto di connessione viene considerato punto di prelievo. 91 di 131
  • 92. Tabella 8.1 = Tab. 8.2 + Tab. 8.3 + Tab. 8.4 92 di 131
  • 94. Le responsabilità per la misura dell’energia elettrica prodotta Potenza ≤ 20 kW Potenza > 20 kW RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ L’impresa distributrice Il produttore (fermi restando gli territorialmente competente obblighi relativi alle dichiarazioni in (o Terna per gli impianti materia fiscale). connessi alla RTN). Il produttore, pur restando responsabile per la misura, può avvalersi dell’impresa distributrice. COSTO COSTO Nel caso in cui la misura sia Il produttore paga al soggetto effettuata dall’impresa distributrice, responsabile il corrispettivo il produttore paga un corrispettivo MIS1, pari, nel 2011, a 25,19 definito e reso pubblico dalla stessa euro/anno. impresa distributrice. 94 di 131
  • 95. Futuri ambiti di intervento in materia di misura  La regolazione del servizio di misura, in termini di responsabilità e di tariffe, è oggetto di revisione, previa consultazione, in occasione del nuovo periodo regolatorio (che inizia l’1 gennaio 2012).  Lo schema di decreto ministeriale in materia di incentivi per il fotovoltaico prevede che il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta sia erogato solo dai gestori di rete. Occorrerà quindi adeguare, previa consultazione, la regolazione oggi vigente. 95 di 131
  • 96. IL “RITIRO DEDICATO” DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FINO A 10 MVA E DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI: LA DELIBERA N. 280/07 E IL DCO N. 9/11 RELATIVO ALLE NUOVE PROPOSTE IN MATERIA DI PREZZI MINIMI GARANTITI 96 di 131
  • 97. Il “ritiro dedicato” • Il ritiro dedicato è la cessione dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti individuati dal d.lgs. n. 387/03 e dalla legge n. 239/04, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato, come previsto dalle medesime leggi. • Il ritiro dedicato prevede quindi semplificazioni, non incentivi. • Le medesime leggi sopra richiamate assegnano all’Autorità il compito di definire le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. 97 di 131
  • 98. Il ruolo di intermediazione commerciale del GSE Il GSE è la controparte commerciale dei produttori e colloca tale energia sul mercato. Il GSE, per gli impianti che si avvalgono del ritiro dedicato, è utente del dispacciamento in immissione e utente del trasporto. A tal fine gestisce i rapporti con Terna e con le imprese distributrici applicando la regolazione vigente, senza deroghe. Il GSE, al tempo stesso, regola il ritiro commerciale e l’accesso alla rete dell’energia elettrica con i produttori applicando le semplificazioni proposte nel documento per la consultazione. Le differenze tra costi e ricavi del GSE sono a carico della collettività (tramite la componente A3). 98 di 131
  • 99. Interrelazioni tra i diversi soggetti coinvolti nel ritiro Distributori dedicato dell’energia elettrica (Terna per RTN) Imprese distributrici Connessioni CTR Misura GSE Rapporto regolato e semplificato (sulla base di una Terna convenzione unica) Produttori Dispacciamento GME CCSE Vendita energia (conto A3) 99 di 131
  • 100. La convenzione tra produttore e GSE Nell’ambito dell’unica convenzione, il GSE: a) riconosce i prezzi definiti dall’Autorità (sono i prezzi zonali orari di mercato) per l’energia elettrica immessa in rete e maggiorata delle perdite standard (pari al 5,1% in MT e al 10,8% in BT: le perdite convenzionali sono oggetto di prossima revisione). Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 1 MW, limitatamente ai primi 2.000.000 kWh ritirati all’anno, il produttore può scegliere i prezzi minimi garantiti; b) applica il CTR (è un ricavo per il produttore); c) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i corrispettivi di sbilanciamento; d) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell’energia elettrica ritirata a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all’anno per impianto. 100 di 131
  • 101. Prezzi medi zonali mensili Grafico tratto da GME (www.mercatoelettrico.org) “Rapporto mensile sulle contrattazioni”, marzo 2011 101 di 131
  • 102. Marzo 2011 102 di 131
  • 103. I prezzi minimi garantiti - 1  I prezzi minimi garantiti sono stati introdotti con la delibera n. 34/05, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/03, nell’ambito del cosiddetto ritiro dedicato, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW (nel caso di impianti idroelettrici tale limite era ancora riferito alla potenza di concessione) e limitatamente ai primi 2 GWh annui.  I prezzi di ritiro dell’energia elettrica per i mini-idro, differenziati per scaglioni progressivi, esistevano già. Erano stati introdotti nel 1998 e perfezionati nel 1999, con la delibera n. 82/99. Erano inizialmente riferiti agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza di concessione fino a 3 MW. Con la delibera n. 60/02 tali prezzi sono stati estesi anche agli impianti idroelettrici a bacino con potenza di concessione fino a 3 MW. 103 di 131