1. RESCISSIONE/RISOLUZIONE
• La
nullità
e
l’annullabilità
sono
SANZIONI
per
l’invalidità
del
contra0o
contrario
a
norme
impera2ve;
• La
RESCISSIONE
e
la
RISOLUZIONE
del
contra=o
sono
RIMEDI
nel
caso
che
il
contra0o,
valido
in
tu9
gli
elemen2,
presen2
anomalie
dovute
a
circostanze
esterne.
2. RESCISSIONE
Rimedio
per
anomalie
che
si
verificano
nel
momento
della
conclusione
del
contra0o.
3. RESCISSIONE
Due
casi:
– la
rescissione
del
contra0o
concluso
in
stato
di
pericolo;
– la
rescissione
del
contra0o
concluso
in
stato
di
bisogno.
4. CONTRATTO
CONCLUSO
IN
STATO
DI
PERICOLO
• Se
una
parte
acce=a
delle
obbligazioni
ingiuste
per
la
necessità
di
salvare
se
o
altri
da
un
pericolo
a=uale
di
un
grave
danno
alla
persona,
può
chiedere
la
rescissione
del
contra0o.
• La
controparte
deve
essere
a
conoscenza
dello
stato
di
pericolo.
5. PRESUPPOSTI
• Il
contra0o
deve
essere
sIpulato
a
condizioni
inique:
una
prestazione
deve
quindi
avere
un
valore
di
gran
lunga
superiore
rispe0o
all’altra
• La
situazione
di
pericolo
deve
essere
a=uale:
deve
cioè
ricorrere
nel
momento
in
cui
il
contra0o
è
stato
concluso.
• Il
pericolo
deve
consistere
nel
pericolo
di
un
danno
grave
alla
persona
del
contraente
o
di
un
terzo.
6. CONTRATTO
CONCLUSO
IN
STATO
DI
BISOGNO
• Se
una
parte
acce0a
una
prestazione
sproporzionata
rispe0o
a
quella
dell’altra
parte
per
lo
stato
di
bisogno
in
cui
trova
e
del
quale
l'altra
ha
approfi=ato
per
trarne
vantaggio,
la
parte
danneggiata
può
domandare
la
rescissione
del
contra0o.
7. PRESUPPOSTI
• SPROPORZIONE:
il
valore
di
una
delle
prestazioni
deve
eccedere
di
oltre
la
metà
il
valore
dell’altra
• STATO
DI
BISOGNO
in
cui
versa
la
parte
danneggiata
può
essere
inteso
come
difficoltà
economiche
di
notevole
importanza
• Lo
squilibrio
deve
persistere
fino
al
momento
in
cui
viene
domandata
la
rescissione
• E’
necessario
che
il
contraente
che
ne
ha
tra0o
vantaggio
abbia
approfi=ato
della
par2colare
condizione
di
debolezza
dell’altra
parte.
8. L’azione
di
rescissione
• L’azione
di
rescissione
si
prescrive
nel
breve
termine
di
un
anno
dalla
s2pulazione
del
contra0o.
• La
sentenza
del
giudice
ha
effe=o
retroaRvo
tra
le
parI:
le
prestazioni
già
eseguite
dovranno
quindi
essere
res2tuite
• Sono
salvi
i
diriR
dei
terzi,
anche
se
erano
in
mala
fede.
• il
contra0o
rescindibile
non
può
essere
convalidato