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Aspetti doganali – Seconda parte
Progetto SEI
«Sostegno all’Export dell’Italia»
Sostegno all’Export dell’Italia
Docente: Francesco Virdis
18 Maggio 2020
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2
CHI SONO:
Consulente di direzione aziendale, Studio Barale (www.studiobarale.it)
Mi occupo di:
▪ Marketing strategico ed operativo
▪ Pianificazione e controllo di gestione
▪ Organizzazione aziendale
▪ Sviluppo commerciale
▪ Internazionalizzazione
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Il menu del giorno
• Regimi doganali e temporanea esportazione;
• Controlli e restrizioni alle esportazioni (paese di destinazione, acquirente, dual
use, ecc.);
• Documentazione doganale;
• Risvolti tributari delle operazioni doganali;
• Aspetti fiscali dell’e-commerce.
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Regimi doganali
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Regimi doganali
I regimi doganali si dividono in due categorie:
• Definitivi:
-Importazione definitiva;
-Esportazione definitiva;
• Sospensivi, in importazione; i principali sono:
-Deposito doganale,
-Transito,
-Perfezionamento attivo (temporanea importazione)
• Sospensivi, in esportazione:
-Carnet ATA,
-Perfezionamento passivo (temporanea esportazione)
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Deposito doganale
• Il deposito doganale è un regime economico di tipo sospensivo grazie
al quale è possibile mantenere in magazzino merce extracomunitaria
senza versare i diritti doganali; i diritti saranno versati solo al momento
dell’importazione definitiva o dell’invio della merce in altro deposito
doganale;
• Vantaggi:
-Differimento degli oneri doganali fino a quando la merce viene venduta;
-Se le merci vengono spedite in altri paesi extra-europei non sono dovuti
diritti doganali;
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Il regime TIR
• È un sistema di transito doganale internazionale applicato al trasporto di merci,
senza ricarico intermedio, tra un ufficio doganale di partenza e un ufficio
doganale di destinazione, a condizione che parte del viaggio avvenga su strada;
• Il regime consente il trasporto di merci attraverso i confini internazionali senza il
pagamento dei dazi e delle imposte che normalmente sarebbero dovuti per
l'importazione o l'esportazione;
• Il regime TIR può essere utilizzato solo se il transito inizia o si conclude in un
paese terzo, ovvero nel caso in cui le merci siano trasportate tra due o più paesi
della Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo.
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Perfezionamento attivo – temporanea importazione
• La temporanea importazione per lavorazione (detta anche traffico di
perfezionamento attivo), riguarda la lavorazione di merci non comunitarie
destinate ad essere esportate come prodotti finiti o semilavorati (c.d. prodotti
compensatori);
• Il vantaggio economico consiste nella sospensione dei diritti dovuti sulle merci
temporaneamente importate e successivamente esportate;
• L’operazione, per essere autorizzata, deve avere una giustificazione economica;
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Carnet ATA
• È il documento doganale che permette di esportare temporaneamente
determinate merci (campioni commerciali, materiale professionale, materiale per
fiere e mostre) in Paesi aderenti alla Convenzione ATA o di farle transitare
attraverso gli stessi senza dover pagare alcun dazio alle frontiere. Non è richiesto
nei Paesi dell’ UE;
• Le merci coperte da Carnet devono essere reimportate nel paese di provenienza
entro 12 mesi (periodo massimo di validità del Carnet) e comunque reimportate
entro il termine eventualmente imposto dal paese straniero.
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Perfezionamento passivo – temporanea esportazione
• La temporanea esportazione (traffico di perfezionamento passivo) riguarda merci
comunitarie temporaneamente esportate per essere lavorate in un paese terzo e
che possono essere reintrodotte nell’UE dopo la loro lavorazione in esenzione dei
dazi;
• Al termine della lavorazione i prodotti possono essere reimportati accompagnati
da fattura proforma per chiudere la temporanea esportazione;
• Vantaggio: permette di reimportare le merci nel territorio doganale UE senza
dover pagare diritti sulle merci reimportate (che devono essere riconoscibili); il
dazio verrà pagato solo sul maggior valore dei beni reimportati lavorati (fattura
extracomunitaria).
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Controlli e restrizioni
DUAL USE
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Prodotti soggetti a controlli o restrizioni
• Alcune categorie di prodotti sono sottoposti a controlli o limitazioni in sede di
esportazione ed è necessario verificare preventivamente se sono richieste
particolari certificazioni o autorizzazioni:
-Prodotti ortofrutticoli (capitoli 8 e 9 della nomenclatura combinata);
-Prodotti soggetti alla convenzione CITES (convenzione di Washington);
-Beni culturali;
-Pellicce di cane e gatto e prodotti che le contengono;
-Rifiuti;
-Animali vivi e prodotti da loro ottenuti, prodotti di origine animale, alimenti e mangimi;
-Prodotti a duplice uso (DUAL USE): prodotti utilizzabili per uso sia civile che militare;
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Prodotti a duplice uso (DUAL USE)
• Diversamente dalle armi, i prodotti a duplice uso (DUAL USE) non sono
direttamente progettati per uso militare, ma possono essere impiegati sia per
uso sia civile che militare;
• È necessario verificare attraverso il codice doganale a 8 cifre nella banca dati
TARIC se il prodotto è potenzialmente a «duplice uso»;
• In caso affermativo si controlla se è compreso tra i prodotti dual use contenuti
nell’Allegato I del Regolamento (UE) 428/2009 e successive modifiche, nel qual
caso è necessario richiedere un’autorizzazione al MISE per l’esportazione;
• Come primo passo deve essere individuato il codice nomenclatura a 8 cifre
relativo al prodotto (esempio: 3926 90 97 - Altri lavori di materie plastiche - -
Altri)
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Prodotti a duplice uso (DUAL USE)
• Come primo passo deve essere individuato il codice nomenclatura a 8 cifre
relativo al prodotto:
-Esempio: 3926 90 97 - Altri lavori di materie plastiche - - Altri
• Per la verifica sulla sussistenza di restrizioni si procede come mostrato nella slide
successiva:
-TARIC => Misure => Esportazione
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Esempio verifica DUAL USE
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Prodotti a duplice uso (DUAL USE)
-Si inserisce il codice nomenclatura e si selezionano i paesi di destinazione (tutti, in
questo caso):
• Per la verifica sulla sussistenza di restrizioni si procede come mostrato nella slide
successiva:
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Esempio verifica DUAL USE
Restrizione specifica per singolo paese: restrizione all’esportazione in Iran
Restrizione generica globale: autorizzazione all’esportazione per prodotti
«Dual use»
Nota «DU063» relativa alla restrizione Dual Use
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Esempio verifica DUAL USE
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Allegato I del Regolamento (UE) 428/2009
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Elenco prodotti DUAL USE
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Elenco prodotti DUAL USE – Codice 1C010
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Esito della verifica
• Una volta effettuata la verifica ci si potrà trovare in una delle due situazioni:
-Il prodotto è effettivamente DUAL USE: in questo caso sarà necessario procedere con
la richiesta di autorizzazione al MISE;
-Il prodotto non è DUAL USE: l’esportatore dovrà procedere con la dichiarazione di
libera esportazione;
• Con la firma della dichiarazione di libera esportazione si attesta che i beni
esportati non sono DUAL USE.
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Documentazione doganale
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Documenti da presentare in dogana
• Per lo sdoganamento l’operatore deve presentare alla dogana alcuni documenti
contenenti specifiche informazioni sulle merci, sul mittente e sul destinatario
delle stesse. Il contenuto e la tipologia dei documenti da produrre varia da Paese
a Paese e da prodotto a prodotto;
• L’importazione di un bene comporta, da una parte, la presentazione della merce
in dogana e dall’altra il pagamento dei diritti di confine e dell’imposta sul valore
aggiunto;
• L’operatore che intende importare o esportare un bene deve presentare alla
dogana una dichiarazione doganale che si sostanzia nel DAU;
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Documenti da presentare in dogana
• Al DAU di regola bisogna allegare:
-Fattura commerciale, o
-Fattura proforma,
-Packing list (distinta dei colli),
-Documenti di trasporto,
-Documentazione aggiuntiva (eventuali licenze e autorizzazioni, documenti o certificati
speciali richiesti da specifiche legislazioni);
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Fattura commerciale
• La fattura riepiloga quantità e qualità delle merci e l’ammontare da pagare;
l’importo può variare a seconda del termine di resa utilizzato (ad esempio può
includere le spese relative al trasporto e all’eventuale assicurazione);
• Nelle operazioni di esportazione, la fattura commerciale consente al soggetto
esportatore di:
Ottenere il rilascio del certificato d’origine, emesso dalle Camere di Commercio, nel
caso in cui questo sia espressamente richiesto dall’importatore,
Dichiarare l’origine preferenziale della merce (dichiarazione di origine in fattura) a
specifiche condizioni, sostituendo così certificati di origine quali EUR1, ATR, FORM A
ecc.
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Fattura proforma
• La fattura proforma ha la funzione di accompagnare la merce e consentire
l’espletamento delle operazioni doganali quando la fornitura di merce non deriva
da una vendita, ma avviene a titolo gratuito;
• Esempi: campioni, sostituzione di merce, interventi tecnici e riparazione sulla
merce da effettuarsi all’estero, ecc.;
• Nella proforma deve essere indicato il valore della merce, che, diversamente
dalla fattura commerciale, è valido solamente ai fini doganali;
• Sulla proforma deve essere riportata la dicitura “Valore ai soli fini doganali”
(value for customs purposes only);
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Packing list
• La packing list (o distinta dei colli) indica le parti contenute all’interno di un
imballo; non ha rilievo dal punto di vista fiscale, deve indicare i dati che
identificano l’aspetto esteriore dei colli;
• La distinta deve accompagnare la documentazione commerciale presentata
all’ufficio doganale di esportazione e può contenere indicazioni e dichiarazioni
obbligatorie riguardo l’utilizzo di particolari imballi (ad esempio per i contenitori
in legno che devono rispondere a precise caratteristiche con riferimento alle
normative vigenti nei paesi di destinazione);
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Packing list
• La sua importanza riguarda soprattutto:
aspetti doganali: in caso d’ispezione doganale (sia in operazioni di import che di
export), poiché funge da documento di verifica della merce.
aspetti assicurativi: poiché proprio in base alle indicazioni in questo contenute viene
stabilito l’eventuale risarcimento (soprattutto il numero dei colli e il loro peso).
• L’operatore ha la possibilità di verificare l’esatto contenuto richiesto dai vari
Paesi sul sito Internet della Commissione Europea (Market Access Database-
MADB):
https://madb.europa.eu/madb/
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Il codice MRN
• Dopo aver effettuato la dichiarazione in modo telematico, utilizzando gli appositi
strumenti del sistema informatico dell'Agenzia AIDA, l'ufficio di esportazione
effettua dei controlli, per verificare che la merce depositata corrisponde a quella
dichiarata;
• In alcuni casi è necessario presentare anche particolari certificati di esportazione,
per poter trasferire merci pericolose o soggette a regolamentazione all'interno
del mercato comunitario;
• Quando la dichiarazione viene accettata l’ufficio doganale attribuisce un numero
MRN (master movement reference number);
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DAE (documento di accompagnamento all’export)
• La merce viene vincolata ad un regime doganale (in questo caso: esportazione)
ed è sdoganata con l’emissione della bolletta doganale di esportazione;
• L’esportatore riceve l’esemplare 3A del DAU che corrisponde al DAE (documento
di accompagnamento all’export) e il corrispondente numero MRN; una copia del
DAE viene consegnata al vettore per accompagnare la merce fino all’ufficio
doganale di uscita;
• L’ufficio doganale di uscita trasmette all’ufficio doganale di esportazione il
«risultato di uscita»;
• Con il codice MRN l’esportatore può verificare sul sito dell’Agenzia delle dogane il
risultato di uscita;
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Documenti di trasporto
• I documenti di trasporto vengono rilasciati dal vettore al mittente per il trasporto
delle merci;
• Particolare rilevanza hanno le lettere di vettura, che possono essere diverse a
seconda della tipologia del trasporto:
-Trasporto via mare: Bill of lading,
-Trasporto via aerea: Air waybill,
-Trasporto via strada: CMR (Convention des Marchandises par Route);
• Questi documenti servono in particolare per verificare la corrispondenza dei dati
con la dichiarazione doganale;
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Documentazione aggiuntiva
• DV1: potrebbe essere necessario per la certificazione degli elementi relativi al
valore:
-Clausola Incoterms utilizzata,
-Valore di transazione,
-Altri elementi relativi alla base imponibile per la quantificazione del dazio;
• Documenti di conformità, se necessari, per attestare che il prodotto non rientra
nella normativa di controllo (rifiuti, flora e fauna a rischio estinzione, beni a
duplice uso, ecc.);
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Aspetti tributari
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Tributi nelle operazioni con l’estero
• I tributi che l’Amministrazione doganale può accertare e riscuotere si dividono in:
1. Entrate tributarie dei singoli Stati: accise, IVA, altre tasse interne (portuali, di
circolazione, ecc.),
2. Entrate tributarie dell’UE, che vengono iscritte nel bilancio comunitario e con le
quali si finanzia la Comunità Europea (sostanzialmente i dazi doganali e tasse
equivalenti).
• Del dazio abbiamo già parlato quindi nel seguito ci concentreremo sui
meccanismi di applicazione dell’IVA nelle operazioni con l’estero;
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Principi base IVA
• L’IVA è applicabile solo se sono verificati questi presupposti:
-Oggettivo: operazioni a titolo oneroso;
-Soggettivo: il venditore deve essere soggetto passivo (P. IVA);
-Territoriale: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono aver luogo all’interno
del territorio dello Stato;
• Le operazioni possono quindi essere:
-Imponibili,
-Non soggette o fuori campo IVA,
-Esenti (non si applica IVA per scelta politica),
-Non imponibili (come ad esempio le esportazioni);
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IVA e operazioni con l’estero
• Principali riferimenti di legge sono il DPR 633/72 e il DL331/93;
• Principio di territorialità dell’IVA:
-La cessione di un bene è considerata effettuata nello Stato se al momento
dell’operazione il bene si trova fisicamente nel territorio dello Stato;
-Il territorio dello Stato coincide con la Repubblica Italiana, con esclusione di Livigno,
Campione, acque italiane Lago di Lugano;
-Il territorio Comunitario con il territorio dell’UE più alcuni Stati esterni (Monaco, Isola
di Man, ecc.);
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IVA e operazioni con l’estero
• Regola generale:
-Le cessioni di beni esportati dal territorio dello Stato e i servizi erogati all’estero sono
non imponibili;
-L’introduzione di beni a titolo oneroso nel territorio dello Stato è imponibile ai fini IVA;
• Tipologie di operazioni:
-Esportazioni,
-Cessioni intracomunitarie,
-Acquisti intracomunitari,
-Importazioni.
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Tipologie di esportazioni
• Le esportazioni si possono dividere in tre categorie:
-Esportazioni dirette: quando il trasporto è a nome o a cura del fornitore;
-Esportazioni improprie: trasporto e spedizione effettuate dal cliente estero; ai fini della
non imponibilità il fornitore italiano deve procurarsi la prova dell’avvenuta spedizione
entro 90 giorni;
-Esportazioni indirette: quando la cessione dei beni è fatta in Italia a soggetti passivi
residenti qualificati come esportatori abituali (nell’ambito del c.d. plafond);
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Operazioni intracomunitarie
• Requisiti:
-Iscrizione al VIES (Vat Information Exchange System);
-Presupposti dell’operazione nel caso di merci:
Soggettivo: operazione tra soggetti passivi IVA;
Oggettivo: trasferimento diritto di proprietà o altro diritto reale a titolo oneroso;
Territorialità: movimentazione fisica delle merci tra Stati UE;
• Cessioni intracomunitarie di beni: se c’è la prova dell’avvenuta spedizione dal
territorio italiano (CMR) sono non imponibili ai fini IVA in Italia;
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Acquisti intracomunitari
• Sono considerate acquisti intracomunitari di beni, quindi imponibili ai fini IVA in
Italia, le operazioni che:
-Avvengono a titolo oneroso tra un cedente soggetto passivo IVA in altro Stato UE e un
acquirente soggetto passivo IVA in Italia con l’introduzione fisica dei beni in Italia;
• Per gli acquisti intracomunitari imponibili in Italia e per le prestazioni di servizi
ricevute, la fattura senza imposta emessa dal fornitore (o prestatore)
comunitario deve essere integrata dal cliente italiano con IVA italiana con il
meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
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Prestazioni di servizi
• Le prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti in Italia se:
-Rese da soggetti passivi UE a soggetti passivi italiani (B2B), criterio del luogo del
cliente;
-Rese da soggetti passivi italiani a clienti privati UE (B2C), criterio del luogo del
fornitore;
• Per alcune categorie di servizi (alberghieri, di ristorazione, immobili) l’IVA viene
applicata nel paese dove ha luogo la prestazione;
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Importazioni
• Le importazioni extra comunitarie costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA in
Italia secondo le regole applicabili alle operazioni imponibili interne;
• Situazioni particolari:
-Deposito IVA,
-Consignment stock,
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Deposito IVA e Consignment stock
• Il deposito IVA consente di «sospendere» l’applicazione dell’IVA sui beni
introdotti (che devono essere materialmente nel deposito); l’imposta è assolta
dall’acquirente finale al momento dell’estrazione con il meccanismo
dell’inversione contabile (reverse charge);
• Consignment stock: è un contratto basato sul trasferimento di beni del fornitore
presso un deposito del cliente che può effettuare prelievi in ogni momento; il
trasferimento della proprietà si ha al momento del prelievo:
-Il presupposto impositivo IVA sorge in capo al fornitore al momento del prelievo;
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Triangolazioni IVA
• Le triangolazioni sono operazioni in cui:
-Intervengono 3 operatori situati in più stati,
-I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione,
-Si realizza un unico movimento dei beni;
• Gli operatori che intervengono in una triangolazione sono:
-Il primo cedente (fornitore),
-Il cessionario/secondo cedente (promotore della triangolazione),
-Il destinatario finale della merce che acquista dal cessionario ma riceve i beni dal
cedente;
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Triangolazioni IVA
• La triangolazione può essere:
-Triangolazione UE: i 3 operatori sono situati in 3 diversi paesi UE,
-Triangolazione nazionale (o interna): 2 operatori sono in Italia, 1 in UE,
-Triangolazioni Extra-UE: 1 operatore è extra UE;
• Se gli operatori sono più di 3 si parla di transazioni a catena;
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Aspetti fiscali dell’e-commerce
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Caratteristiche dell’e-Commerce
• Sotto il profilo fiscale, l’e-commerce presenta le seguenti peculiarità:
-Dematerializzazione,
-Delocalizzazione,
-Pagamento elettronico,
-Ridotto numero di intermediari,
-Piattaforma informatica localizzata in un paese diverso dal luogo di residenza o di
svolgimento dell’attività;
• Difficoltà di controllo da parte delle autorità;
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49
Caratteristiche dell’e-Commerce
• In particolare, la dematerializzazione comporta difficoltà:
-Per la determinazione del valore aggiunto,
-Per l’adempimento degli obblighi fiscali;
• La delocalizzazione comporta:
-Difficoltà di controllo;
-Impossibilità di applicare il concetto di fonte per collegare il reddito prodotto ad un
territorio determinato;
-Il rischio di conflitto tra amministrazioni fiscali nazionali;
-L’insorgenza di forme di doppia imposizione sui redditi transnazionali;
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50
Concetto di «Stabile organizzazione»
• La stabile organizzazione è una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa
non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato;
• La S.O. è un criterio di qualificazione e di localizzazione dei redditi prodotti da
soggetti che operano in più Stati per delimitare la potestà impositiva dei singoli
paesi;
• La presenza di una S.O. permette di:
-Determinare la tassazione dei servizi resi e delle quote di reddito prodotte in quel
territorio,
-Identificare il soggetto obbligato all’adempimento,
-Eliminare fenomeni di doppia imposizione
-Prevenire conflitti tra norme tributarie di più paesi;
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51
Quando si configura una Stabile Organizzazione?
• La presenza di server, internet service provider, sito web di imprese straniere in
un dato paese può configurare una S.O.?
• Sito web: non è mai idoneo a costituire una S.O. nei paesi in cui viene visualizzato
il sito diversi da quello di residenza dell’impresa,
• Server: è idoneo a configurare una S.O. se:
-È nella prevalente disponibilità dell’impresa residente (non si applica quindi al web
hosting),
-È posizionato in un determinato luogo per un tempo sufficientemente lungo,
-Permette di svolgere fasi essenziali del ciclo commerciale;
• Internet Service Provider (ISP): non è mai idoneo a configurare una S.O.
personale delle imprese ospitate nel server;
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52
Tipologie di e-Commerce
• Si distinguono due categorie di e-commerce:
• E-commerce diretto:
-Il prodotto o il servizio oggetto della transazione sono resi interamente per via
telematica (ebook, video, musica, ecc.);
-L’intero ciclo della transazione si svolge per via telematica;
• E-commerce indiretto:
-La consegna fisica del bene oggetto della transazione avviene attraverso canali
tradizionali;
-Il canale telematico serve solo a permettere l’incontro tra domanda e offerta: l’ordine
avviene per via telematica, poi segue la consegna al vettore del bene;
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53
Regime IVA nell’e-commerce diretto
• Le operazioni online, ai fini IVA, rappresentano sempre prestazioni di servizi
digitali erogate tramite mezzi elettronici;
• Territorialità: le prestazioni di servizi digitali sono sempre assoggettate ad IVA nel
paese del cliente (partita IVA o privato) a prescindere dal luogo dove è stabilito il
fornitore (UE o extra UE);
• L’applicazione dell’IVA è però differenziata:
-Rapporti B2B: l’imposta è applicata dal cliente con il meccanismo del reverse charge;
-Rapporti B2C: l’imposta è applicata dal fornitore (UE o extra UE) con due opzioni:
Identificandosi ai fini IVA nel paese UE del cliente, con la conseguenza di dover
aprire molteplici partite IVA;
Avvalendosi del regime speciale «MOSS»;
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54
Mini One Stop Shop (MOSS)
• Con l’introduzione del MOSS («Mini One Stop Shop» o «Mini Sportello Unico»
MOSS) è possibile operare con la partita IVA di un solo Stato, applicando le
aliquote dei vari paesi UE;
• I due regimi del MOSS:
-Regime UE: per soggetti passivi IVA con sede o stabile organizzazione nel territorio UE
che erogano servizi elettronici a privati comunitari,
-Regime non UE: per soggetti passivi extra UE che erogano servizi elettronici a privati
comunitari che non hanno sede o S.O. nell’UE;
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55
E-Commerce indiretto
• L’e-Commerce indiretto è assimilato alle vendite a distanza/per corrispondenza di
beni materiali: in linea di principio, si applicano le regole IVA interne comunitarie
e internazionali;
• Con «vendite a distanza» ci si riferisce alle cessioni di beni effettuate su catalogo,
per corrispondenza o via internet, con consegna a cura del fornitore;
• Quando sono effettuate nei confronti di clienti privati, si applica una deroga al
normale regime IVA: l’operazione è imponibile nel paese del cliente, a meno che
il totale delle vendite realizzate nell’anno dal fornitore nel paese UE del cliente
non rimanga sotto i 100.000 Euro o all’eventuale soglia inferiore stabilita dal
paese UE di destinazione;
• Al di sopra di tali soglie si rende necessaria per il fornitore l’identificazione fiscale
nel paese di destinazione;
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56
Soglie per identificazione fiscale paesi UE
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57
Riepilogo situazioni e-Commerce indiretto
PAESE
FORNITORE
PAESE CLIENTE REGIME IVA DESCRIZIONE
Italia Italia (p. IVA o privato) Imponibile -
Italia Paese UE (p. IVA) Cessione intracomunitaria Cliente UE versa IVA nel suo paese con
Reverse Charge
Italia Paese UE (privato) Vendita a distanza Fornitore paga IVA in Italia se fatturato
sotto soglia (100.000€, o altra inferiore
stabilita nel paese UE)
Italia Paese extra UE
(p. IVA o privato)
Cessione all’esportazione Non imponibile
Paese UE Italia (p. IVA) Acquisto intracomunitario Cliente versa IVA in Italia con Reverse
charge
Paese UE Italia (privato) Vendita a distanza Fornitore paga IVA in Italia se fatturato
sopra soglia (35.000€), altrimenti nel
paese UE
Paese extra UE Italia (p. IVA o privato) Importazione IVA applicata in dogana
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58
Drop shipping
• È assimilabile a una vendita a distanza nella quale tramite un sito web un
soggetto offre un prodotto a un cliente finale senza detenere alcuna merce in
magazzino, mediante trasferimento degli ordini ricevuti al fornitore (drop
shipper); la gestione della logistica è a carico del drop shipper;
• Cosa succede dal punto di vista IVA?
-Drop shipper italiano, e-commerce italiano, cliente privato UE,
-Se il valore è sotto soglia (v. tabella): sia drop shipper che e-commerce applicano IVA
italiana,
-Se il valore è sopra soglia l’e-commerce deve aprire una posizione fiscale IVA nel paese
UE del cliente e applicare l’IVA locale;
-Il drop shipper italiano emette fattura alla posizione fiscale dell’e-commerce nel paese
UE di destinazione e spedisce al cliente finale UE;
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59
Grazie per l’attenzione!
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F. Virdis - Aspetti doganali delle operazioni con l'estero - II parte

  • 1. Aspetti doganali – Seconda parte Progetto SEI «Sostegno all’Export dell’Italia» Sostegno all’Export dell’Italia Docente: Francesco Virdis 18 Maggio 2020
  • 2. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 2 CHI SONO: Consulente di direzione aziendale, Studio Barale (www.studiobarale.it) Mi occupo di: ▪ Marketing strategico ed operativo ▪ Pianificazione e controllo di gestione ▪ Organizzazione aziendale ▪ Sviluppo commerciale ▪ Internazionalizzazione
  • 3. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 3 Il menu del giorno • Regimi doganali e temporanea esportazione; • Controlli e restrizioni alle esportazioni (paese di destinazione, acquirente, dual use, ecc.); • Documentazione doganale; • Risvolti tributari delle operazioni doganali; • Aspetti fiscali dell’e-commerce.
  • 4. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 4 Regimi doganali
  • 5. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 5 Regimi doganali I regimi doganali si dividono in due categorie: • Definitivi: -Importazione definitiva; -Esportazione definitiva; • Sospensivi, in importazione; i principali sono: -Deposito doganale, -Transito, -Perfezionamento attivo (temporanea importazione) • Sospensivi, in esportazione: -Carnet ATA, -Perfezionamento passivo (temporanea esportazione)
  • 6. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 6 6 Deposito doganale • Il deposito doganale è un regime economico di tipo sospensivo grazie al quale è possibile mantenere in magazzino merce extracomunitaria senza versare i diritti doganali; i diritti saranno versati solo al momento dell’importazione definitiva o dell’invio della merce in altro deposito doganale; • Vantaggi: -Differimento degli oneri doganali fino a quando la merce viene venduta; -Se le merci vengono spedite in altri paesi extra-europei non sono dovuti diritti doganali;
  • 7. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 7 Il regime TIR • È un sistema di transito doganale internazionale applicato al trasporto di merci, senza ricarico intermedio, tra un ufficio doganale di partenza e un ufficio doganale di destinazione, a condizione che parte del viaggio avvenga su strada; • Il regime consente il trasporto di merci attraverso i confini internazionali senza il pagamento dei dazi e delle imposte che normalmente sarebbero dovuti per l'importazione o l'esportazione; • Il regime TIR può essere utilizzato solo se il transito inizia o si conclude in un paese terzo, ovvero nel caso in cui le merci siano trasportate tra due o più paesi della Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo.
  • 8. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 8 Perfezionamento attivo – temporanea importazione • La temporanea importazione per lavorazione (detta anche traffico di perfezionamento attivo), riguarda la lavorazione di merci non comunitarie destinate ad essere esportate come prodotti finiti o semilavorati (c.d. prodotti compensatori); • Il vantaggio economico consiste nella sospensione dei diritti dovuti sulle merci temporaneamente importate e successivamente esportate; • L’operazione, per essere autorizzata, deve avere una giustificazione economica;
  • 9. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 9 Carnet ATA • È il documento doganale che permette di esportare temporaneamente determinate merci (campioni commerciali, materiale professionale, materiale per fiere e mostre) in Paesi aderenti alla Convenzione ATA o di farle transitare attraverso gli stessi senza dover pagare alcun dazio alle frontiere. Non è richiesto nei Paesi dell’ UE; • Le merci coperte da Carnet devono essere reimportate nel paese di provenienza entro 12 mesi (periodo massimo di validità del Carnet) e comunque reimportate entro il termine eventualmente imposto dal paese straniero.
  • 10. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 10 Perfezionamento passivo – temporanea esportazione • La temporanea esportazione (traffico di perfezionamento passivo) riguarda merci comunitarie temporaneamente esportate per essere lavorate in un paese terzo e che possono essere reintrodotte nell’UE dopo la loro lavorazione in esenzione dei dazi; • Al termine della lavorazione i prodotti possono essere reimportati accompagnati da fattura proforma per chiudere la temporanea esportazione; • Vantaggio: permette di reimportare le merci nel territorio doganale UE senza dover pagare diritti sulle merci reimportate (che devono essere riconoscibili); il dazio verrà pagato solo sul maggior valore dei beni reimportati lavorati (fattura extracomunitaria).
  • 11. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 11 Controlli e restrizioni DUAL USE
  • 12. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 12 Prodotti soggetti a controlli o restrizioni • Alcune categorie di prodotti sono sottoposti a controlli o limitazioni in sede di esportazione ed è necessario verificare preventivamente se sono richieste particolari certificazioni o autorizzazioni: -Prodotti ortofrutticoli (capitoli 8 e 9 della nomenclatura combinata); -Prodotti soggetti alla convenzione CITES (convenzione di Washington); -Beni culturali; -Pellicce di cane e gatto e prodotti che le contengono; -Rifiuti; -Animali vivi e prodotti da loro ottenuti, prodotti di origine animale, alimenti e mangimi; -Prodotti a duplice uso (DUAL USE): prodotti utilizzabili per uso sia civile che militare;
  • 13. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 13 Prodotti a duplice uso (DUAL USE) • Diversamente dalle armi, i prodotti a duplice uso (DUAL USE) non sono direttamente progettati per uso militare, ma possono essere impiegati sia per uso sia civile che militare; • È necessario verificare attraverso il codice doganale a 8 cifre nella banca dati TARIC se il prodotto è potenzialmente a «duplice uso»; • In caso affermativo si controlla se è compreso tra i prodotti dual use contenuti nell’Allegato I del Regolamento (UE) 428/2009 e successive modifiche, nel qual caso è necessario richiedere un’autorizzazione al MISE per l’esportazione; • Come primo passo deve essere individuato il codice nomenclatura a 8 cifre relativo al prodotto (esempio: 3926 90 97 - Altri lavori di materie plastiche - - Altri)
  • 14. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 14 Prodotti a duplice uso (DUAL USE) • Come primo passo deve essere individuato il codice nomenclatura a 8 cifre relativo al prodotto: -Esempio: 3926 90 97 - Altri lavori di materie plastiche - - Altri • Per la verifica sulla sussistenza di restrizioni si procede come mostrato nella slide successiva: -TARIC => Misure => Esportazione
  • 15. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 15 Esempio verifica DUAL USE
  • 16. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 16 Prodotti a duplice uso (DUAL USE) -Si inserisce il codice nomenclatura e si selezionano i paesi di destinazione (tutti, in questo caso): • Per la verifica sulla sussistenza di restrizioni si procede come mostrato nella slide successiva:
  • 17. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 17 Esempio verifica DUAL USE Restrizione specifica per singolo paese: restrizione all’esportazione in Iran Restrizione generica globale: autorizzazione all’esportazione per prodotti «Dual use» Nota «DU063» relativa alla restrizione Dual Use
  • 18. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 18 Esempio verifica DUAL USE
  • 19. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 19 Allegato I del Regolamento (UE) 428/2009
  • 20. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 20 Elenco prodotti DUAL USE
  • 21. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 21 Elenco prodotti DUAL USE – Codice 1C010
  • 22. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 22 Esito della verifica • Una volta effettuata la verifica ci si potrà trovare in una delle due situazioni: -Il prodotto è effettivamente DUAL USE: in questo caso sarà necessario procedere con la richiesta di autorizzazione al MISE; -Il prodotto non è DUAL USE: l’esportatore dovrà procedere con la dichiarazione di libera esportazione; • Con la firma della dichiarazione di libera esportazione si attesta che i beni esportati non sono DUAL USE.
  • 23. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 23 Documentazione doganale
  • 24. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 24 Documenti da presentare in dogana • Per lo sdoganamento l’operatore deve presentare alla dogana alcuni documenti contenenti specifiche informazioni sulle merci, sul mittente e sul destinatario delle stesse. Il contenuto e la tipologia dei documenti da produrre varia da Paese a Paese e da prodotto a prodotto; • L’importazione di un bene comporta, da una parte, la presentazione della merce in dogana e dall’altra il pagamento dei diritti di confine e dell’imposta sul valore aggiunto; • L’operatore che intende importare o esportare un bene deve presentare alla dogana una dichiarazione doganale che si sostanzia nel DAU;
  • 25. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 25 Documenti da presentare in dogana • Al DAU di regola bisogna allegare: -Fattura commerciale, o -Fattura proforma, -Packing list (distinta dei colli), -Documenti di trasporto, -Documentazione aggiuntiva (eventuali licenze e autorizzazioni, documenti o certificati speciali richiesti da specifiche legislazioni);
  • 26. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 26 Fattura commerciale • La fattura riepiloga quantità e qualità delle merci e l’ammontare da pagare; l’importo può variare a seconda del termine di resa utilizzato (ad esempio può includere le spese relative al trasporto e all’eventuale assicurazione); • Nelle operazioni di esportazione, la fattura commerciale consente al soggetto esportatore di: Ottenere il rilascio del certificato d’origine, emesso dalle Camere di Commercio, nel caso in cui questo sia espressamente richiesto dall’importatore, Dichiarare l’origine preferenziale della merce (dichiarazione di origine in fattura) a specifiche condizioni, sostituendo così certificati di origine quali EUR1, ATR, FORM A ecc.
  • 27. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 27 Fattura proforma • La fattura proforma ha la funzione di accompagnare la merce e consentire l’espletamento delle operazioni doganali quando la fornitura di merce non deriva da una vendita, ma avviene a titolo gratuito; • Esempi: campioni, sostituzione di merce, interventi tecnici e riparazione sulla merce da effettuarsi all’estero, ecc.; • Nella proforma deve essere indicato il valore della merce, che, diversamente dalla fattura commerciale, è valido solamente ai fini doganali; • Sulla proforma deve essere riportata la dicitura “Valore ai soli fini doganali” (value for customs purposes only);
  • 28. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 28 Packing list • La packing list (o distinta dei colli) indica le parti contenute all’interno di un imballo; non ha rilievo dal punto di vista fiscale, deve indicare i dati che identificano l’aspetto esteriore dei colli; • La distinta deve accompagnare la documentazione commerciale presentata all’ufficio doganale di esportazione e può contenere indicazioni e dichiarazioni obbligatorie riguardo l’utilizzo di particolari imballi (ad esempio per i contenitori in legno che devono rispondere a precise caratteristiche con riferimento alle normative vigenti nei paesi di destinazione);
  • 29. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 29 Packing list • La sua importanza riguarda soprattutto: aspetti doganali: in caso d’ispezione doganale (sia in operazioni di import che di export), poiché funge da documento di verifica della merce. aspetti assicurativi: poiché proprio in base alle indicazioni in questo contenute viene stabilito l’eventuale risarcimento (soprattutto il numero dei colli e il loro peso). • L’operatore ha la possibilità di verificare l’esatto contenuto richiesto dai vari Paesi sul sito Internet della Commissione Europea (Market Access Database- MADB): https://madb.europa.eu/madb/
  • 30. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 30 Il codice MRN • Dopo aver effettuato la dichiarazione in modo telematico, utilizzando gli appositi strumenti del sistema informatico dell'Agenzia AIDA, l'ufficio di esportazione effettua dei controlli, per verificare che la merce depositata corrisponde a quella dichiarata; • In alcuni casi è necessario presentare anche particolari certificati di esportazione, per poter trasferire merci pericolose o soggette a regolamentazione all'interno del mercato comunitario; • Quando la dichiarazione viene accettata l’ufficio doganale attribuisce un numero MRN (master movement reference number);
  • 31. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 31 DAE (documento di accompagnamento all’export) • La merce viene vincolata ad un regime doganale (in questo caso: esportazione) ed è sdoganata con l’emissione della bolletta doganale di esportazione; • L’esportatore riceve l’esemplare 3A del DAU che corrisponde al DAE (documento di accompagnamento all’export) e il corrispondente numero MRN; una copia del DAE viene consegnata al vettore per accompagnare la merce fino all’ufficio doganale di uscita; • L’ufficio doganale di uscita trasmette all’ufficio doganale di esportazione il «risultato di uscita»; • Con il codice MRN l’esportatore può verificare sul sito dell’Agenzia delle dogane il risultato di uscita;
  • 32. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 32 Documenti di trasporto • I documenti di trasporto vengono rilasciati dal vettore al mittente per il trasporto delle merci; • Particolare rilevanza hanno le lettere di vettura, che possono essere diverse a seconda della tipologia del trasporto: -Trasporto via mare: Bill of lading, -Trasporto via aerea: Air waybill, -Trasporto via strada: CMR (Convention des Marchandises par Route); • Questi documenti servono in particolare per verificare la corrispondenza dei dati con la dichiarazione doganale;
  • 33. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 33 Documentazione aggiuntiva • DV1: potrebbe essere necessario per la certificazione degli elementi relativi al valore: -Clausola Incoterms utilizzata, -Valore di transazione, -Altri elementi relativi alla base imponibile per la quantificazione del dazio; • Documenti di conformità, se necessari, per attestare che il prodotto non rientra nella normativa di controllo (rifiuti, flora e fauna a rischio estinzione, beni a duplice uso, ecc.);
  • 34. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 34 Aspetti tributari
  • 35. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 35 Tributi nelle operazioni con l’estero • I tributi che l’Amministrazione doganale può accertare e riscuotere si dividono in: 1. Entrate tributarie dei singoli Stati: accise, IVA, altre tasse interne (portuali, di circolazione, ecc.), 2. Entrate tributarie dell’UE, che vengono iscritte nel bilancio comunitario e con le quali si finanzia la Comunità Europea (sostanzialmente i dazi doganali e tasse equivalenti). • Del dazio abbiamo già parlato quindi nel seguito ci concentreremo sui meccanismi di applicazione dell’IVA nelle operazioni con l’estero;
  • 36. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 36 Principi base IVA • L’IVA è applicabile solo se sono verificati questi presupposti: -Oggettivo: operazioni a titolo oneroso; -Soggettivo: il venditore deve essere soggetto passivo (P. IVA); -Territoriale: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono aver luogo all’interno del territorio dello Stato; • Le operazioni possono quindi essere: -Imponibili, -Non soggette o fuori campo IVA, -Esenti (non si applica IVA per scelta politica), -Non imponibili (come ad esempio le esportazioni);
  • 37. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 37 IVA e operazioni con l’estero • Principali riferimenti di legge sono il DPR 633/72 e il DL331/93; • Principio di territorialità dell’IVA: -La cessione di un bene è considerata effettuata nello Stato se al momento dell’operazione il bene si trova fisicamente nel territorio dello Stato; -Il territorio dello Stato coincide con la Repubblica Italiana, con esclusione di Livigno, Campione, acque italiane Lago di Lugano; -Il territorio Comunitario con il territorio dell’UE più alcuni Stati esterni (Monaco, Isola di Man, ecc.);
  • 38. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 38 IVA e operazioni con l’estero • Regola generale: -Le cessioni di beni esportati dal territorio dello Stato e i servizi erogati all’estero sono non imponibili; -L’introduzione di beni a titolo oneroso nel territorio dello Stato è imponibile ai fini IVA; • Tipologie di operazioni: -Esportazioni, -Cessioni intracomunitarie, -Acquisti intracomunitari, -Importazioni.
  • 39. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 39 Tipologie di esportazioni • Le esportazioni si possono dividere in tre categorie: -Esportazioni dirette: quando il trasporto è a nome o a cura del fornitore; -Esportazioni improprie: trasporto e spedizione effettuate dal cliente estero; ai fini della non imponibilità il fornitore italiano deve procurarsi la prova dell’avvenuta spedizione entro 90 giorni; -Esportazioni indirette: quando la cessione dei beni è fatta in Italia a soggetti passivi residenti qualificati come esportatori abituali (nell’ambito del c.d. plafond);
  • 40. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 40 Operazioni intracomunitarie • Requisiti: -Iscrizione al VIES (Vat Information Exchange System); -Presupposti dell’operazione nel caso di merci: Soggettivo: operazione tra soggetti passivi IVA; Oggettivo: trasferimento diritto di proprietà o altro diritto reale a titolo oneroso; Territorialità: movimentazione fisica delle merci tra Stati UE; • Cessioni intracomunitarie di beni: se c’è la prova dell’avvenuta spedizione dal territorio italiano (CMR) sono non imponibili ai fini IVA in Italia;
  • 41. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 41 Acquisti intracomunitari • Sono considerate acquisti intracomunitari di beni, quindi imponibili ai fini IVA in Italia, le operazioni che: -Avvengono a titolo oneroso tra un cedente soggetto passivo IVA in altro Stato UE e un acquirente soggetto passivo IVA in Italia con l’introduzione fisica dei beni in Italia; • Per gli acquisti intracomunitari imponibili in Italia e per le prestazioni di servizi ricevute, la fattura senza imposta emessa dal fornitore (o prestatore) comunitario deve essere integrata dal cliente italiano con IVA italiana con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
  • 42. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 42 Prestazioni di servizi • Le prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti in Italia se: -Rese da soggetti passivi UE a soggetti passivi italiani (B2B), criterio del luogo del cliente; -Rese da soggetti passivi italiani a clienti privati UE (B2C), criterio del luogo del fornitore; • Per alcune categorie di servizi (alberghieri, di ristorazione, immobili) l’IVA viene applicata nel paese dove ha luogo la prestazione;
  • 43. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 43 Importazioni • Le importazioni extra comunitarie costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA in Italia secondo le regole applicabili alle operazioni imponibili interne; • Situazioni particolari: -Deposito IVA, -Consignment stock,
  • 44. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 44 Deposito IVA e Consignment stock • Il deposito IVA consente di «sospendere» l’applicazione dell’IVA sui beni introdotti (che devono essere materialmente nel deposito); l’imposta è assolta dall’acquirente finale al momento dell’estrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge); • Consignment stock: è un contratto basato sul trasferimento di beni del fornitore presso un deposito del cliente che può effettuare prelievi in ogni momento; il trasferimento della proprietà si ha al momento del prelievo: -Il presupposto impositivo IVA sorge in capo al fornitore al momento del prelievo;
  • 45. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 45 Triangolazioni IVA • Le triangolazioni sono operazioni in cui: -Intervengono 3 operatori situati in più stati, -I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione, -Si realizza un unico movimento dei beni; • Gli operatori che intervengono in una triangolazione sono: -Il primo cedente (fornitore), -Il cessionario/secondo cedente (promotore della triangolazione), -Il destinatario finale della merce che acquista dal cessionario ma riceve i beni dal cedente;
  • 46. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 46 Triangolazioni IVA • La triangolazione può essere: -Triangolazione UE: i 3 operatori sono situati in 3 diversi paesi UE, -Triangolazione nazionale (o interna): 2 operatori sono in Italia, 1 in UE, -Triangolazioni Extra-UE: 1 operatore è extra UE; • Se gli operatori sono più di 3 si parla di transazioni a catena;
  • 47. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 47 Aspetti fiscali dell’e-commerce
  • 48. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 48 Caratteristiche dell’e-Commerce • Sotto il profilo fiscale, l’e-commerce presenta le seguenti peculiarità: -Dematerializzazione, -Delocalizzazione, -Pagamento elettronico, -Ridotto numero di intermediari, -Piattaforma informatica localizzata in un paese diverso dal luogo di residenza o di svolgimento dell’attività; • Difficoltà di controllo da parte delle autorità;
  • 49. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 49 Caratteristiche dell’e-Commerce • In particolare, la dematerializzazione comporta difficoltà: -Per la determinazione del valore aggiunto, -Per l’adempimento degli obblighi fiscali; • La delocalizzazione comporta: -Difficoltà di controllo; -Impossibilità di applicare il concetto di fonte per collegare il reddito prodotto ad un territorio determinato; -Il rischio di conflitto tra amministrazioni fiscali nazionali; -L’insorgenza di forme di doppia imposizione sui redditi transnazionali;
  • 50. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 50 Concetto di «Stabile organizzazione» • La stabile organizzazione è una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato; • La S.O. è un criterio di qualificazione e di localizzazione dei redditi prodotti da soggetti che operano in più Stati per delimitare la potestà impositiva dei singoli paesi; • La presenza di una S.O. permette di: -Determinare la tassazione dei servizi resi e delle quote di reddito prodotte in quel territorio, -Identificare il soggetto obbligato all’adempimento, -Eliminare fenomeni di doppia imposizione -Prevenire conflitti tra norme tributarie di più paesi;
  • 51. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 51 Quando si configura una Stabile Organizzazione? • La presenza di server, internet service provider, sito web di imprese straniere in un dato paese può configurare una S.O.? • Sito web: non è mai idoneo a costituire una S.O. nei paesi in cui viene visualizzato il sito diversi da quello di residenza dell’impresa, • Server: è idoneo a configurare una S.O. se: -È nella prevalente disponibilità dell’impresa residente (non si applica quindi al web hosting), -È posizionato in un determinato luogo per un tempo sufficientemente lungo, -Permette di svolgere fasi essenziali del ciclo commerciale; • Internet Service Provider (ISP): non è mai idoneo a configurare una S.O. personale delle imprese ospitate nel server;
  • 52. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 52 Tipologie di e-Commerce • Si distinguono due categorie di e-commerce: • E-commerce diretto: -Il prodotto o il servizio oggetto della transazione sono resi interamente per via telematica (ebook, video, musica, ecc.); -L’intero ciclo della transazione si svolge per via telematica; • E-commerce indiretto: -La consegna fisica del bene oggetto della transazione avviene attraverso canali tradizionali; -Il canale telematico serve solo a permettere l’incontro tra domanda e offerta: l’ordine avviene per via telematica, poi segue la consegna al vettore del bene;
  • 53. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 53 Regime IVA nell’e-commerce diretto • Le operazioni online, ai fini IVA, rappresentano sempre prestazioni di servizi digitali erogate tramite mezzi elettronici; • Territorialità: le prestazioni di servizi digitali sono sempre assoggettate ad IVA nel paese del cliente (partita IVA o privato) a prescindere dal luogo dove è stabilito il fornitore (UE o extra UE); • L’applicazione dell’IVA è però differenziata: -Rapporti B2B: l’imposta è applicata dal cliente con il meccanismo del reverse charge; -Rapporti B2C: l’imposta è applicata dal fornitore (UE o extra UE) con due opzioni: Identificandosi ai fini IVA nel paese UE del cliente, con la conseguenza di dover aprire molteplici partite IVA; Avvalendosi del regime speciale «MOSS»;
  • 54. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 54 Mini One Stop Shop (MOSS) • Con l’introduzione del MOSS («Mini One Stop Shop» o «Mini Sportello Unico» MOSS) è possibile operare con la partita IVA di un solo Stato, applicando le aliquote dei vari paesi UE; • I due regimi del MOSS: -Regime UE: per soggetti passivi IVA con sede o stabile organizzazione nel territorio UE che erogano servizi elettronici a privati comunitari, -Regime non UE: per soggetti passivi extra UE che erogano servizi elettronici a privati comunitari che non hanno sede o S.O. nell’UE;
  • 55. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 55 E-Commerce indiretto • L’e-Commerce indiretto è assimilato alle vendite a distanza/per corrispondenza di beni materiali: in linea di principio, si applicano le regole IVA interne comunitarie e internazionali; • Con «vendite a distanza» ci si riferisce alle cessioni di beni effettuate su catalogo, per corrispondenza o via internet, con consegna a cura del fornitore; • Quando sono effettuate nei confronti di clienti privati, si applica una deroga al normale regime IVA: l’operazione è imponibile nel paese del cliente, a meno che il totale delle vendite realizzate nell’anno dal fornitore nel paese UE del cliente non rimanga sotto i 100.000 Euro o all’eventuale soglia inferiore stabilita dal paese UE di destinazione; • Al di sopra di tali soglie si rende necessaria per il fornitore l’identificazione fiscale nel paese di destinazione;
  • 56. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 56 Soglie per identificazione fiscale paesi UE
  • 57. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 57 Riepilogo situazioni e-Commerce indiretto PAESE FORNITORE PAESE CLIENTE REGIME IVA DESCRIZIONE Italia Italia (p. IVA o privato) Imponibile - Italia Paese UE (p. IVA) Cessione intracomunitaria Cliente UE versa IVA nel suo paese con Reverse Charge Italia Paese UE (privato) Vendita a distanza Fornitore paga IVA in Italia se fatturato sotto soglia (100.000€, o altra inferiore stabilita nel paese UE) Italia Paese extra UE (p. IVA o privato) Cessione all’esportazione Non imponibile Paese UE Italia (p. IVA) Acquisto intracomunitario Cliente versa IVA in Italia con Reverse charge Paese UE Italia (privato) Vendita a distanza Fornitore paga IVA in Italia se fatturato sopra soglia (35.000€), altrimenti nel paese UE Paese extra UE Italia (p. IVA o privato) Importazione IVA applicata in dogana
  • 58. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 58 Drop shipping • È assimilabile a una vendita a distanza nella quale tramite un sito web un soggetto offre un prodotto a un cliente finale senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante trasferimento degli ordini ricevuti al fornitore (drop shipper); la gestione della logistica è a carico del drop shipper; • Cosa succede dal punto di vista IVA? -Drop shipper italiano, e-commerce italiano, cliente privato UE, -Se il valore è sotto soglia (v. tabella): sia drop shipper che e-commerce applicano IVA italiana, -Se il valore è sopra soglia l’e-commerce deve aprire una posizione fiscale IVA nel paese UE del cliente e applicare l’IVA locale; -Il drop shipper italiano emette fattura alla posizione fiscale dell’e-commerce nel paese UE di destinazione e spedisce al cliente finale UE;
  • 59. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.110931_EMDC_Executive_Plan_6DUB 59 Grazie per l’attenzione! In collaborazione con: