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Le novità introdotte dalla legge
           n. 214/2011 in materia
                pensionistica




A cura dott.ssa Eliana Brugnoli

                                          1
ANNO 2012: come cambia il mondo
pensioni

1. Calcolo contributivo in pro-rata per tutti

 2. Adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di
 vita
        3. Graduale elevazione dell’età per l’accesso alla
        pensione di vecchiaia
        4. La pensione anticipata di vecchiaia sostituisce la
 pensione d’anzianità
                          5. Le penalizzazioni
                  6. Le salvaguardie
          7. Il contributo di perequazione
          8. Rivalutazione delle pensioni
 9. La pensione di vecchiaia e anzianità in totalizzazione


 10 Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica
                                                                  2
IL CALCOLO CONTRIBUTIVO




                          3
Calcolo contributivo in pro-rata per tutti
  dal 2012
               MONTANTE CONTRIBUTIVO                                  X

          COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE    =
            _______________________________
                     PENSIONE ANNUA
(articolo 1, commi 8 e 9 legge 335/95)

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si
applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a
versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi'
ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da
considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e
                                                                                      4
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO


 individuare la base imponibile annua
 lavoratori dipendenti = retribuzione
 lavoratori autonomi = reddito annuo

 calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno
 lavoro dipendente = 33%
 lavoro autonomo = da 18,30% a 22,39%
 gestione separata = da 10% a 27%

 determinare il montante individuale dei contributi
 - tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione
 media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata
 dall’ISTAT;
 - rivalutazione al 31dicembre di ciascun anno, escluso quello
 in corso, al tasso di capitalizzazione

 L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante
 individuale dei contributi per i periodi maturati               5
 successivamente al 31 dicembre 1995.
Esempio: Se un lavoratore guadagna in un anno 30.000 euro
versa, nell’anno 2011, in base alla propria qualifica professionale, i
seguenti importi:
       Lavoratore         Lavoratore         Lavoratore
      dipendente          autonomo        parasubordinato

       Euro 9.900               Euro 6.000                Euro 7.800

 Per trovare la quota di pensione mensile correlata, questi importi
 devono essere trasformati in base ad un coefficiente riferito all’età
 posseduta al momento del pensionamento:
                Art. 1 comma 14 legge 247 del 24/12/2007
        Revisione coefficienti di calcolo delle pensioni contributive

                Età                     Valori
                57                      4,419%
                58                      4,538%
                59                      4,664%
                60                      4,798%
                61                      4,940%
                62                      5,093%
                63                      5,257%
                64                      5,432%                          6
                65                      5,620%
Risultati del pro-rata mensile, in relazione a quanto versato in un anno e
all’età posseduta:
           Età        Lavoratore       Lavoratore        Lavoratore
                      dipendente       autonomo       parasubordinato
                    Euro 9.900       Euro 6.000        Euro 7.800

        57 anni     Euro 33,65      Euro 20,39          Euro 26,51
        61 anni     Euro 37,62      Euro 22,80          Euro 29,64
        65 anni     Euro 42,79      Euro 25,93          Euro 33,72

Come si può notare, con l’elevarsi dell’età aumenta anche la
quota di pensione maturata
IN EVIDENZA: è previsto che ogni 3 anni i coefficienti di
trasformazione vengano rivisti in base agli incrementi della
speranza di vita. Potrebbero subire un ulteriore ritocco al ribasso
rispetto a quanto già avvenuto nell’anno 2010. Il prossimo
appuntamento per la loro revisione è previsto nell’anno 2013. In
senso favorevole con effetto dallo stesso anno, però, la legge
prevede che lo stesso coefficiente di rivalutazione venga esteso
fino a 70 anni di età, applicando poi anche lo stesso meccanismo
previsto per l’incremento dell’età in base alle speranze di vita e       7
superando quindi anche questa età.
Adeguamento dei requisiti di accesso alla
pensione agli incrementi della speranza di vita




                                                  8
Ambito di applicazione:

Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia

Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia anticipata

Età per l’assegno sociale




                                                                 9
Tutti i riferimenti anagrafici per ottenere le varie prestazioni,
sono incrementati in base agli adeguamenti alla speranza di vita
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni.

Questo criterio si applica anche al requisito contributivo previsto
per l’accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età
anagrafica.

Incide sui requisiti in modo progressivo e sempre più consistente.


Nel 2049 l’onere aggiuntivo presuntivo diventa di 45 mesi,
corrispondente a 3 anni e 9 mesi in più:




                                                                      10
Anno            Incremento aumento              Incremento
                             speranza di vita *             cumulato

    2013                   3   mesi                  3 mesi
    2016                   4   mesi                  7 mesi
    2019                   4   mesi                  11 mesi
    2021                   3   mesi                  14 mesi
    2023                   3   mesi                  17 mesi
    2025                   3   mesi                  20 mesi
    2027                   3   mesi                  23 mesi
    2029                   2   mesi                  25 mesi
    2031                   2   mesi                  27 mesi
    2033                   2   mesi                  29 mesi
    2035                   2   mesi                  31 mesi
    2037                   2   mesi                  33 mesi
    2039                   2   mesi                  35 mesi
    2041                   2   mesi                  37 mesi
    2043                   2   mesi                  39 mesi
    2045                   2   mesi                  41 mesi
    2047                   2   mesi                  43 mesi
    2049                   2   mesi                  45 mesi

*la stima dell’incremento dei requisiti legato alla speranza di vita è ipotetica
perché gli incrementi effettivi saranno determinati sulla base 11
dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat.
L’innalzamento dell’età
     pensionabile




                          12
L’età per le donne, nell’anno 2011 di 60 anni, viene elevata
gradualmente a 66 anni, parametro che già dal 2012 viene
applicato per gli uomini e per tutti i dipendenti pubblici.
Il requisito minimo contributivo previsto per ottenere la pensione
di vecchiaia è pari a 20 anni di contribuzione.
IN EVIDENZA: Di fatto questo innalzamento progressivo lo è solo
per le donne che compiono l’età nei primi mesi del 2012, già nel
secondo semestre 2012 la progressione prevista
impedisce di raggiungere il requisito prima di 66 anni!!!
   Compimento dell’età di              Età di pensionamento
         60 anni
                            lavoratrici dipendenti lavoratrici autonome
                                                     e parasubordinate




  Gennaio 2012              Ottobre 2015 = 63 anni Agosto 2018 = 66 anni
                            e 9 mesi               e 7 mesi
  Maggio 2012               Novembre2017       = Dicembre      2018=66
                            65anni e 7 mesi      anni e 7 mesi
  Luglio 2012               Giugno 2019 = 66 anni Giugno 2019 = 66 anni
                            e 11 mesi             e 11 mesi
                                                                           13
Anno      DONNE                  DONNE                Dipendenti pubblicI                  UOMINI
           lavoratrici      lavoratrici autonome e     iscrittI all’exINPDAP          lavoratori dipendenti
           dipendenti          parasubordinate          DONNE         UOMINI         lavoratori autonomi e
                                                                                         parasubordinati



2011     60 anni            60   anni                   61 anni     65 anni                   65 anni
2012     62 anni            63   anni   e   6 mesi            66 anni                         66 anni
2013     62 anni e 3 mesi   63   anni   e   9 mesi          66 e 3 mesi
2014     63 anni e 9 mesi   64   anni   e   9 mesi                                        66 e 3 mesi
2016     65 anni e 7 mesi   66   anni   e   1 mese          66 e 7 mesi                   66 e 7 mesi
2018     66 anni e 7 mesi   66   anni   e   7 mesi          66 e 7 mesi                   66 e 7 mesi
2019     66 anni e 11       66   anni   e   11 mesi      66 anni e 11 mesi
         mesi                                                                          66 anni e 11 mesi
2021     67 anni e 2        67 anni e 2 mesi             67 anni e 2 mesi
         mesi                                                                          67 anni e 2 mesi
2023     67 anni e 5 mesi   67   anni   e5      mesi     67 anni e 5 mesi               67 anni e 5 mesi
2025     67 anni e 8 mesi   67   anni   e8      mesi     67 anni e 8 mesi               67 anni e 8 mesi
2027     67 anni 11 mesi    67   anni   11      mesi     67 anni 11 mesi                67 anni 11 mesi
2029     68 anni e 1        68   anni   e1      mese     68 anni e 1 mese              68 anni e 1 mese
         mese
2031     68 anni e 3 mesi   68   anni   e3      mesi     68 anni e 3 mesi               68 anni e 3 mesi
2033     68 anni e 5 mesi   68   anni   e5      mesi     68 anni e 5 mesi               68 anni e 5 mesi
2035     68 anni e 7 mesi   68   anni   e7      mesi     68 anni e 7 mesi               68 anni e 7 mesi
2037     68 anni e 9 mesi   68   anni   e9      mesi     68 anni e 9 mesi               68 anni e 9 mesi
2039     68 anni 11 mesi    68   anni   11      mesi     68 anni 11 mesi                68 anni 11 mesi
2041     69 anni e 1        69   anni   e1      mese     69 anni e 1 mese               69 anni e 1 mese
         mese
2043     69 anni e 3 mesi   69   anni   e   3   mesi      69   anni   e   3   mesi      69   anni   e   3   mesi
2045     69 anni e 5 mesi   69   anni   e   5   mesi      69   anni   e   5   mesi      69   anni   e   5   mesi
2047     69 anni e 7 mesi   69   anni   e   7   mesi      69   anni   e   7   mesi      69   anni   e   7   mesi
2049     69 anni e 9 mesi   69   anni   e   9   mesi      69   anni   e   9   mesi      69   anni   e   9   mesi

                                                                                                                   14
ATTENZIONE: Per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa
dopo il 31 dicembre 1995, il cui calcolo della pensione è
interamente contributivo, potranno ottenere la pensione di
vecchiaia a condizione che:

- abbiano maturato 20 anni di contribuzione;
- l’importo di pensione sia pari ad almeno l’1,5 dell’assegno
sociale.
Per l’anno 2012 tale importo corrisponde ad euro 643,50 (429
euro x 1,5).

In caso contrario dovranno aspettare il 70° anno di età.

N.B.: All’età di 70 il requisito contributivo richiesto continua ad
essere di almeno 5 anni di contribuzione.




                                                                      15
CLASSE 1952


Sono i lavoratori che per primi hanno visto il traguardo della
pensione allontanarsi………..i più penalizzati in questo senso! In
alcuni casi l’attesa poteva arrivare a quasi 7 anni.

Per la pensione di vecchiaia sono interessate solo le
lavoratrici del settore privato, dato che per gli uomini era già
richiesto un requisito anagrafico di 65 anni, innalzato a 66 come per
tutti i dipendenti pubblici, a partire dall’anno 2012.

I requisiti di età (60 anni) e l’anzianità contributiva necessaria,
pari a 20 anni di contribuzione, devono però essere raggiunti
entro il 31 dicembre 2012.

In questi casi l’età è fissata a 64 anni

ATTENZIONE: La legge prevede che, se più favorevole, la pensione
si possa conseguire secondo quanto previsto ai sensi del comma 6,
lettera a) (vedi tabella precedente), come nel caso delle lavoratrici
dipendenti nate nel 1° trimestre dell’anno 1952 (63 anni e 9 mesi).
                                                                      16
LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA
SOSTITUISCE LA PENSIONE D’ANZIANITA’




                                       17
Per chi matura i requisiti dall’anno 2012, sparisce la pensione
d’anzianità ed in particolare il c.d. “sistema delle quote”.

Nell’anno 2011 era possibile accedere al pensionamento con
una quota pari a “96” (almeno 60 anni di età e 35 anni di
contributi) per i lavoratori dipendenti e “97” (almeno 61 anni di
età e 35 anni di contributi) per i lavoratori autonomi. In
alternativa si poteva andare in pensione con 40 anni di
contribuzione, indipendentemente dall’età.

Abolito tutto questo, comprese le c.d. “finestre”, resta la
possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipata rispetto
all’età, a condizione che si posseggano almeno 41 anni e 1
mese di contribuzione se donna o 42 e 1 mese se uomo
nell’anno 2012.

Tutto più semplice per stabilire il perfezionamento del requisito
e la relativa decorrenza del pensionamento, ma sicuramente più
oneroso dal punto di vista contributivo, soprattutto per gli
uomini, in un primo tempo, poi anche per le donne che dal
2011 dovevano, comunque, attendere almeno 1 anno dal
perfezionamento dei requisiti per accedere alla finestra di
pensionamento.                                                   18
Anno           DONNE                UOMINI
2012          41   anni e 1 mese    42   anni e 1 mese
2013          41   anni e 5 mesi    42   anni e 5 mesi
2014          41   anni e 6 mesi    42   anni e 6 mesi
2016          41   anni e 10 mesi   42   anni e 10 mesi
2019          42   anni e 2 mesi    43   anni e 2 mesi
2021          42   anni e 5 mesi    43   anni e 5 mesi
2023          42   anni e 8 mesi    43   anni e 8 mesi
2025          42   anni e 11 mesi   43   anni e 11 mesi
2027          43   anni e 2 mesi    44   anni e 2 mesi
2029          43   anni e 4 mesi    44   anni e 4 mesi
2031          43   anni e 6 mesi    44   anni e 6 mesi
2033          43   anni e 8 mesi    44   anni e 8 mesi
2035          43   anni e 10 mesi   44   anni e 10 mesi
2037          44   anni             45   anni
2039          44   anni e 2 mesi    45   anni e 2 mesi
2041          44   anni e 4 mesi    45   anni e 4 mesi
2043          44   anni e 6 mesi    45   anni e 6 mesi
2045          44   anni e 8 mesi    45   anni e 8 mesi
2047          44   anni e 10 mesi   45   anni e 10 mesi   19
2049          45   anni             46   anni
PENALIZZAZIONI:

Le penalizzazioni introdotte prevedono, per chi accede al
pensionamento prima del compimento del 60° anno di età, una
trattenuta del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a questa
età (60), e all’1% annuo per l’ulteriore anticipo a 62 anni, con
un’eventuale riduzione proporzionale nel caso di un numero di
mesi inferiore ad un anno.
Ovviamente questo contributo è posto a carico solo dei
lavoratori precoci, in passato visti con un occhio di
riguardo…..ora invece costretti a pagare!
Esempio: Immaginiamo una persona che ha cominciato a
lavorare a 16 anni, con possibilità di accedere alla pensione a
58 anni = penalizzazione 6%.
Questo prelievo viene effettuato solo sulle quote di pensione
maturate con il sistema retributivo, cioè fino al 31 dicembre
2011, dopo il calcolo è per tutti contributivo.
IN EVIDENZA: Chi ha maturato i requisiti contributivi e
anagrafici entro il 31 dicembre 2011 non è soggetto a
questa penalizzazione.
                                                               20
CLASSE 1952


il c.d. “sistema delle quote” avrebbe permesso nell’anno 2012 ai
lavoratori dipendenti di accedere al pensionamento con una
quota pari a “96” (almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi).
Per i lavoratori autonomi erano già previsti 61 anni.

Anche in questo caso, viene permesso, ai soli lavoratori
dipendenti del settore privato che maturano 60 anni di età e 35
anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2012, di
accedere al pensionamento a 64 anni di età.




                                                                21
Pensione anticipata nel
 sistema contributivo




                          22
Per tutti coloro il cui primo accredito contributivo si colloca dopo il
31 dicembre 1995, potranno ottenere una pensione anticipata con
un requisito minimo di 63 anni di età e 20 anni di
contribuzione. Anche questo requisito anagrafico si incrementa in
base alle speranze di vita:
            Anni              Lavoratori a cui si applica il sistema di
                                         calcolo contributivo
 2012                        63 anni
 2013                        63 anni e 3 mesi
 2014                        63 anni e 3 mesi
 2016                        63 anni e 7 mesi
 2019                        63 anni e 11 mesi
 2021                        64 anni e 2 mesi
 2023                        64 anni e 5 mesi
 2025                        64 anni e 8 mesi
 2027                        64 anni e 11 mesi
 2029                        65 anni e 1 mese
 2031                        65 anni e 3 mesi
 2033                        65 anni e 5 mesi
 2035                        65 anni e 7 mesi
 2037                        65 anni e 9 mesi
 2039                        65 anni e 11 mesi
 2041                        66 anni e1 mese
 2043                        66 anni e 3 mesi
 2045                        66 anni e 5 mesi
 2047                        66 anni e 7 mesi                             23
 2049                        66 anni e 9 mesi
ATTENZIONE: Il trattamento non potrà essere corrisposto se
l’importo maturato è inferiore a 2,8 l’importo mensile
dell’assegno sociale stabilito per lo stesso anno.

Per l’anno 2012 questo limite corrisponde ad euro 1.201,20 (429
euro assegno socia x 2,80). Se questo importo non è raggiunto, i
requisiti anagrafici di riferimento per ottenere la pensione sono
quelli previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria.




                                                                24
LA PENSIONE SOCIALE




                      25
Per questa prestazione di carattere assistenziale è previsto che i
requisiti anagrafici, a partire dal 1° gennaio 2012, siano
incrementati in base alle speranze di vita, e successivamente, solo
nel 2018, di 1 anno:

            Anni                  Requisito anagrafico
 2011                        65 anni
 2012                        65 anni e 3 mesi
 2016                        65 anni e 7 mesi
 2018                        66 anni e 7 mesi
 2019                        66 anni e 11 mesi
 2021                        67 anni e 2 mesi
 2023                        67 anni e 5 mesi
 2025                        67 anni e 8 mesi
 2027                        67 anni 11 mesi
 2029                        68 anni e 1 mese
 2031                        68 anni e 3 mesi
 2033                        68 anni e 5 mesi
 2035                        68 anni e 7 mesi
 2037                        68 anni e 9 mesi
 2039                        68 anni 11 mesi
 2041                        69 anni e 1 mese
 2043                        69 anni e 3 mesi
 2045                        69 anni e 5 mesi
 2047                        69 anni e 7 mesi                     26
 2049                        69 anni e 9 mesi
LE SALVAGUARDIE




                  27
65.000 i possibili fruitori di un accesso alla pensione con i requisiti in
vigore anteriormente al 1° gennaio 2012, sempre tenendo conto, però,
dei limiti delle risorse finanziarie stabilite.
 Queste sono le categorie dei lavoratori beneficiari:
in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, a seguito di accordi
stipulati entro il 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per la
pensione entro il periodo di godimento dell’indennità di mobilità di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
in mobilità lunga, sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;
titolari di assegno straordinario di sostengo al reddito alla data del
4 dicembre 2011. Queste prestazioni sono a carico dei fondi di solidarietà
di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come, ad esempio, i bancari, gli esattoriali, i ferrovieri, ecc.;
che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
che abbiano in corso l’esonero dal servizio alla data del 4 dicembre
2011, di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ATTENZIONE: Nel caso in cui i potenziali beneficiari superino la soglia
prevista di 65.000, nei limiti delle risorse stanziate, non sarà possibile
estendere la deroga se non a seguito di un apposito intervento legislativo.

                                                                           28
Il contributo di perequazione




                                29
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111
del 2011), ha istituito un contributo di perequazione sulle
prestazioni pensionistiche a partire dall’agosto 2011 fino al
dicembre 2014.

L’importo del contributo è calcolato sull’ammontare annuo dei
trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi
annui, in misura pari al 5% della somma compresa tra 90.000 e
150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha abolito il contributo di
perequazione, ma è stato reintrodotto dall’art. 2 comma 1 della
Legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011.

L’art. 24, comma 31-bis della Legge 214 del 22 dicembre 2011,
ha apportato modifiche alla definizione delle aliquote
introducendo un’aliquota pari al 15 per cento per i trattamenti
complessivamente superiori ai 200.000 euro.



                                                                    30
L’importo del contributo si calcola secondo i criteri illustrati nello
schema:


                Importo          Importo         Importo del Contributo di
            complessivo dei    complessivo            Perequazione
            trattamenti DA          dei
                              trattamenti A

                  0          < 90.000,00                  zero

    Dal      > 90.000,00      < 150.000,00     (totale pens - 90.000,00)* 0,05
 1°agosto                                     ((150.000 - 90.000,00) * 0,05) +
   2011      > 150.000,00     < 200.000,00      ((totale pens - 150.000,00) *
                                                            0,10))
                                              ((150.000 - 90.000,00) * 0,05) +
             > 200.000,00                     ((200.000 - 150.000,00) * 0,10))
                                                               +
                                              ((Totale pens – 200.000) * 0,15)




                                                                             31
Rivalutazione automatica delle pensioni




                                          32
La rivalutazione delle pensioni per il biennio 2012-2013 viene
concessa in misura piena solo per i trattamenti che non
superano    3   volte   l’importo   del   trattamento  minimo
corrispondente ad euro 1.405,05



  AUMENTI PER COSTO VITA – (articolo 24, comma 25
  del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201)

              aumento del 2,60 % fino a € 1.405,05


    Dal 1°       aumento fino al   oltre € 1.405,05 e fino a
   gennaio     raggiungimento del         € 1.441,59
    2012:     limite massimo della Viene garantito l’importo
                      fascia             di € 1.441,59


                Nessun aumento         oltre € 1.441,59


                                                               33
La pensione di vecchiaia e anzianità in
            totalizzazione




                                          34
Questo Istituto prevede la possibilità di totalizzare a titolo
gratuito la contribuzione posseduta in Enti/Casse Professionali
diversi, al fine di raggiungere il requisito a pensione, in
alternativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi di carattere
oneroso.

Per le prestazioni di vecchiaia e anzianità però, esisteva un
vincolo minimo di possesso di 3 anni di contribuzione non
coincidente in una singola gestione: in caso contrario, tale
contribuzione non poteva venire utilizzata.

Le nuove disposizioni hanno abolito questa limitazione favorendo
l’istituto della totalizzazione.




                                                                   35
Certificazione del diritto alla prestazione
              pensionistica




                                              36
La legge 214/2011 prevede, per coloro che perfezionano i
requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2011
con la previgente normativa, di poter ottenere la certificazione di
tale diritto, a cura dell’ente previdenziale presso cui risultano
iscritti.
Tuttavia “………..detta certificazione ha una funzione
dichiarativa e non costitutiva del diritto. Pertanto, alla luce
della vigente normativa, anche in caso di mancata certificazione
del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi
entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in
vigore del decreto in esame, ai fini del diritto all’accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica
secondo tale normativa.”

Si ricorda che già in passato il legislatore aveva previsto, in base
all’art. 1 della legge 243/2004 una certificazione del diritto per
coloro che maturavano i requisiti di età e anzianità contributiva
all’epoca vigenti, entro il 31 dicembre 2007.



                                                                  37
Il possesso di questa certificazione è stato un elemento
ininfluente ai fini dell’accesso alla pensione che viene, appunto,
determinato in base alle disposizioni in vigore nel momento in
cui si maturano i requisiti anagrafici e di contribuzione.


IN EVIDENZA: Nell’attesa che alcuni enti previdenziali
aggiornino le proprie procedure per il rilascio della
certificazione in argomento si ricorda che l’art. 54 della legge n
88/1989 prevede il rilascio da parte degli enti previdenziali,
sempre a richiesta dell’interessato, dell’estratto conto
certificativo. Qualora si voglia conoscere con esattezza la
consistenza del proprio conto assicurativo si può ricorrere a
questo servizio che consente di avere in modo puntuale un
conto certificato ed aggiornato. L’opportunità di richiedere la
certificazione del diritto, starà poi nelle valutazioni personali
ma, visto che la legge non prevede scadenza, è opportuno
lasciar passare almeno i tempi tecnici per l’adeguamento delle
procedure ai fini del rilascio della certificazione da parte degli
enti previdenziali.


                                                                 38

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Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica

  • 1. Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica A cura dott.ssa Eliana Brugnoli 1
  • 2. ANNO 2012: come cambia il mondo pensioni 1. Calcolo contributivo in pro-rata per tutti 2. Adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita 3. Graduale elevazione dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia 4. La pensione anticipata di vecchiaia sostituisce la pensione d’anzianità 5. Le penalizzazioni 6. Le salvaguardie 7. Il contributo di perequazione 8. Rivalutazione delle pensioni 9. La pensione di vecchiaia e anzianità in totalizzazione 10 Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica 2
  • 4. Calcolo contributivo in pro-rata per tutti dal 2012 MONTANTE CONTRIBUTIVO X COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE = _______________________________ PENSIONE ANNUA (articolo 1, commi 8 e 9 legge 335/95) 8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. 9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e 4 quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
  • 5. DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO individuare la base imponibile annua lavoratori dipendenti = retribuzione lavoratori autonomi = reddito annuo calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno lavoro dipendente = 33% lavoro autonomo = da 18,30% a 22,39% gestione separata = da 10% a 27% determinare il montante individuale dei contributi - tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT; - rivalutazione al 31dicembre di ciascun anno, escluso quello in corso, al tasso di capitalizzazione L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati 5 successivamente al 31 dicembre 1995.
  • 6. Esempio: Se un lavoratore guadagna in un anno 30.000 euro versa, nell’anno 2011, in base alla propria qualifica professionale, i seguenti importi: Lavoratore Lavoratore Lavoratore dipendente autonomo parasubordinato Euro 9.900 Euro 6.000 Euro 7.800 Per trovare la quota di pensione mensile correlata, questi importi devono essere trasformati in base ad un coefficiente riferito all’età posseduta al momento del pensionamento: Art. 1 comma 14 legge 247 del 24/12/2007 Revisione coefficienti di calcolo delle pensioni contributive Età Valori 57 4,419% 58 4,538% 59 4,664% 60 4,798% 61 4,940% 62 5,093% 63 5,257% 64 5,432% 6 65 5,620%
  • 7. Risultati del pro-rata mensile, in relazione a quanto versato in un anno e all’età posseduta: Età Lavoratore Lavoratore Lavoratore dipendente autonomo parasubordinato Euro 9.900 Euro 6.000 Euro 7.800 57 anni Euro 33,65 Euro 20,39 Euro 26,51 61 anni Euro 37,62 Euro 22,80 Euro 29,64 65 anni Euro 42,79 Euro 25,93 Euro 33,72 Come si può notare, con l’elevarsi dell’età aumenta anche la quota di pensione maturata IN EVIDENZA: è previsto che ogni 3 anni i coefficienti di trasformazione vengano rivisti in base agli incrementi della speranza di vita. Potrebbero subire un ulteriore ritocco al ribasso rispetto a quanto già avvenuto nell’anno 2010. Il prossimo appuntamento per la loro revisione è previsto nell’anno 2013. In senso favorevole con effetto dallo stesso anno, però, la legge prevede che lo stesso coefficiente di rivalutazione venga esteso fino a 70 anni di età, applicando poi anche lo stesso meccanismo previsto per l’incremento dell’età in base alle speranze di vita e 7 superando quindi anche questa età.
  • 8. Adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita 8
  • 9. Ambito di applicazione: Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia anticipata Età per l’assegno sociale 9
  • 10. Tutti i riferimenti anagrafici per ottenere le varie prestazioni, sono incrementati in base agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Questo criterio si applica anche al requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica. Incide sui requisiti in modo progressivo e sempre più consistente. Nel 2049 l’onere aggiuntivo presuntivo diventa di 45 mesi, corrispondente a 3 anni e 9 mesi in più: 10
  • 11. Anno Incremento aumento Incremento speranza di vita * cumulato 2013 3 mesi 3 mesi 2016 4 mesi 7 mesi 2019 4 mesi 11 mesi 2021 3 mesi 14 mesi 2023 3 mesi 17 mesi 2025 3 mesi 20 mesi 2027 3 mesi 23 mesi 2029 2 mesi 25 mesi 2031 2 mesi 27 mesi 2033 2 mesi 29 mesi 2035 2 mesi 31 mesi 2037 2 mesi 33 mesi 2039 2 mesi 35 mesi 2041 2 mesi 37 mesi 2043 2 mesi 39 mesi 2045 2 mesi 41 mesi 2047 2 mesi 43 mesi 2049 2 mesi 45 mesi *la stima dell’incremento dei requisiti legato alla speranza di vita è ipotetica perché gli incrementi effettivi saranno determinati sulla base 11 dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat.
  • 12. L’innalzamento dell’età pensionabile 12
  • 13. L’età per le donne, nell’anno 2011 di 60 anni, viene elevata gradualmente a 66 anni, parametro che già dal 2012 viene applicato per gli uomini e per tutti i dipendenti pubblici. Il requisito minimo contributivo previsto per ottenere la pensione di vecchiaia è pari a 20 anni di contribuzione. IN EVIDENZA: Di fatto questo innalzamento progressivo lo è solo per le donne che compiono l’età nei primi mesi del 2012, già nel secondo semestre 2012 la progressione prevista impedisce di raggiungere il requisito prima di 66 anni!!! Compimento dell’età di Età di pensionamento 60 anni lavoratrici dipendenti lavoratrici autonome e parasubordinate Gennaio 2012 Ottobre 2015 = 63 anni Agosto 2018 = 66 anni e 9 mesi e 7 mesi Maggio 2012 Novembre2017 = Dicembre 2018=66 65anni e 7 mesi anni e 7 mesi Luglio 2012 Giugno 2019 = 66 anni Giugno 2019 = 66 anni e 11 mesi e 11 mesi 13
  • 14. Anno DONNE DONNE Dipendenti pubblicI UOMINI lavoratrici lavoratrici autonome e iscrittI all’exINPDAP lavoratori dipendenti dipendenti parasubordinate DONNE UOMINI lavoratori autonomi e parasubordinati 2011 60 anni 60 anni 61 anni 65 anni 65 anni 2012 62 anni 63 anni e 6 mesi 66 anni 66 anni 2013 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 66 e 3 mesi 2014 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi 66 e 3 mesi 2016 65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 2019 66 anni e 11 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi mesi 66 anni e 11 mesi 2021 67 anni e 2 67 anni e 2 mesi 67 anni e 2 mesi mesi 67 anni e 2 mesi 2023 67 anni e 5 mesi 67 anni e5 mesi 67 anni e 5 mesi 67 anni e 5 mesi 2025 67 anni e 8 mesi 67 anni e8 mesi 67 anni e 8 mesi 67 anni e 8 mesi 2027 67 anni 11 mesi 67 anni 11 mesi 67 anni 11 mesi 67 anni 11 mesi 2029 68 anni e 1 68 anni e1 mese 68 anni e 1 mese 68 anni e 1 mese mese 2031 68 anni e 3 mesi 68 anni e3 mesi 68 anni e 3 mesi 68 anni e 3 mesi 2033 68 anni e 5 mesi 68 anni e5 mesi 68 anni e 5 mesi 68 anni e 5 mesi 2035 68 anni e 7 mesi 68 anni e7 mesi 68 anni e 7 mesi 68 anni e 7 mesi 2037 68 anni e 9 mesi 68 anni e9 mesi 68 anni e 9 mesi 68 anni e 9 mesi 2039 68 anni 11 mesi 68 anni 11 mesi 68 anni 11 mesi 68 anni 11 mesi 2041 69 anni e 1 69 anni e1 mese 69 anni e 1 mese 69 anni e 1 mese mese 2043 69 anni e 3 mesi 69 anni e 3 mesi 69 anni e 3 mesi 69 anni e 3 mesi 2045 69 anni e 5 mesi 69 anni e 5 mesi 69 anni e 5 mesi 69 anni e 5 mesi 2047 69 anni e 7 mesi 69 anni e 7 mesi 69 anni e 7 mesi 69 anni e 7 mesi 2049 69 anni e 9 mesi 69 anni e 9 mesi 69 anni e 9 mesi 69 anni e 9 mesi 14
  • 15. ATTENZIONE: Per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, il cui calcolo della pensione è interamente contributivo, potranno ottenere la pensione di vecchiaia a condizione che: - abbiano maturato 20 anni di contribuzione; - l’importo di pensione sia pari ad almeno l’1,5 dell’assegno sociale. Per l’anno 2012 tale importo corrisponde ad euro 643,50 (429 euro x 1,5). In caso contrario dovranno aspettare il 70° anno di età. N.B.: All’età di 70 il requisito contributivo richiesto continua ad essere di almeno 5 anni di contribuzione. 15
  • 16. CLASSE 1952 Sono i lavoratori che per primi hanno visto il traguardo della pensione allontanarsi………..i più penalizzati in questo senso! In alcuni casi l’attesa poteva arrivare a quasi 7 anni. Per la pensione di vecchiaia sono interessate solo le lavoratrici del settore privato, dato che per gli uomini era già richiesto un requisito anagrafico di 65 anni, innalzato a 66 come per tutti i dipendenti pubblici, a partire dall’anno 2012. I requisiti di età (60 anni) e l’anzianità contributiva necessaria, pari a 20 anni di contribuzione, devono però essere raggiunti entro il 31 dicembre 2012. In questi casi l’età è fissata a 64 anni ATTENZIONE: La legge prevede che, se più favorevole, la pensione si possa conseguire secondo quanto previsto ai sensi del comma 6, lettera a) (vedi tabella precedente), come nel caso delle lavoratrici dipendenti nate nel 1° trimestre dell’anno 1952 (63 anni e 9 mesi). 16
  • 17. LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA SOSTITUISCE LA PENSIONE D’ANZIANITA’ 17
  • 18. Per chi matura i requisiti dall’anno 2012, sparisce la pensione d’anzianità ed in particolare il c.d. “sistema delle quote”. Nell’anno 2011 era possibile accedere al pensionamento con una quota pari a “96” (almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi) per i lavoratori dipendenti e “97” (almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi) per i lavoratori autonomi. In alternativa si poteva andare in pensione con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età. Abolito tutto questo, comprese le c.d. “finestre”, resta la possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipata rispetto all’età, a condizione che si posseggano almeno 41 anni e 1 mese di contribuzione se donna o 42 e 1 mese se uomo nell’anno 2012. Tutto più semplice per stabilire il perfezionamento del requisito e la relativa decorrenza del pensionamento, ma sicuramente più oneroso dal punto di vista contributivo, soprattutto per gli uomini, in un primo tempo, poi anche per le donne che dal 2011 dovevano, comunque, attendere almeno 1 anno dal perfezionamento dei requisiti per accedere alla finestra di pensionamento. 18
  • 19. Anno DONNE UOMINI 2012 41 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese 2013 41 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi 2014 41 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi 2016 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi 2019 42 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 2021 42 anni e 5 mesi 43 anni e 5 mesi 2023 42 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 2025 42 anni e 11 mesi 43 anni e 11 mesi 2027 43 anni e 2 mesi 44 anni e 2 mesi 2029 43 anni e 4 mesi 44 anni e 4 mesi 2031 43 anni e 6 mesi 44 anni e 6 mesi 2033 43 anni e 8 mesi 44 anni e 8 mesi 2035 43 anni e 10 mesi 44 anni e 10 mesi 2037 44 anni 45 anni 2039 44 anni e 2 mesi 45 anni e 2 mesi 2041 44 anni e 4 mesi 45 anni e 4 mesi 2043 44 anni e 6 mesi 45 anni e 6 mesi 2045 44 anni e 8 mesi 45 anni e 8 mesi 2047 44 anni e 10 mesi 45 anni e 10 mesi 19 2049 45 anni 46 anni
  • 20. PENALIZZAZIONI: Le penalizzazioni introdotte prevedono, per chi accede al pensionamento prima del compimento del 60° anno di età, una trattenuta del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a questa età (60), e all’1% annuo per l’ulteriore anticipo a 62 anni, con un’eventuale riduzione proporzionale nel caso di un numero di mesi inferiore ad un anno. Ovviamente questo contributo è posto a carico solo dei lavoratori precoci, in passato visti con un occhio di riguardo…..ora invece costretti a pagare! Esempio: Immaginiamo una persona che ha cominciato a lavorare a 16 anni, con possibilità di accedere alla pensione a 58 anni = penalizzazione 6%. Questo prelievo viene effettuato solo sulle quote di pensione maturate con il sistema retributivo, cioè fino al 31 dicembre 2011, dopo il calcolo è per tutti contributivo. IN EVIDENZA: Chi ha maturato i requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2011 non è soggetto a questa penalizzazione. 20
  • 21. CLASSE 1952 il c.d. “sistema delle quote” avrebbe permesso nell’anno 2012 ai lavoratori dipendenti di accedere al pensionamento con una quota pari a “96” (almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi). Per i lavoratori autonomi erano già previsti 61 anni. Anche in questo caso, viene permesso, ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che maturano 60 anni di età e 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2012, di accedere al pensionamento a 64 anni di età. 21
  • 22. Pensione anticipata nel sistema contributivo 22
  • 23. Per tutti coloro il cui primo accredito contributivo si colloca dopo il 31 dicembre 1995, potranno ottenere una pensione anticipata con un requisito minimo di 63 anni di età e 20 anni di contribuzione. Anche questo requisito anagrafico si incrementa in base alle speranze di vita: Anni Lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo 2012 63 anni 2013 63 anni e 3 mesi 2014 63 anni e 3 mesi 2016 63 anni e 7 mesi 2019 63 anni e 11 mesi 2021 64 anni e 2 mesi 2023 64 anni e 5 mesi 2025 64 anni e 8 mesi 2027 64 anni e 11 mesi 2029 65 anni e 1 mese 2031 65 anni e 3 mesi 2033 65 anni e 5 mesi 2035 65 anni e 7 mesi 2037 65 anni e 9 mesi 2039 65 anni e 11 mesi 2041 66 anni e1 mese 2043 66 anni e 3 mesi 2045 66 anni e 5 mesi 2047 66 anni e 7 mesi 23 2049 66 anni e 9 mesi
  • 24. ATTENZIONE: Il trattamento non potrà essere corrisposto se l’importo maturato è inferiore a 2,8 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per lo stesso anno. Per l’anno 2012 questo limite corrisponde ad euro 1.201,20 (429 euro assegno socia x 2,80). Se questo importo non è raggiunto, i requisiti anagrafici di riferimento per ottenere la pensione sono quelli previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria. 24
  • 26. Per questa prestazione di carattere assistenziale è previsto che i requisiti anagrafici, a partire dal 1° gennaio 2012, siano incrementati in base alle speranze di vita, e successivamente, solo nel 2018, di 1 anno: Anni Requisito anagrafico 2011 65 anni 2012 65 anni e 3 mesi 2016 65 anni e 7 mesi 2018 66 anni e 7 mesi 2019 66 anni e 11 mesi 2021 67 anni e 2 mesi 2023 67 anni e 5 mesi 2025 67 anni e 8 mesi 2027 67 anni 11 mesi 2029 68 anni e 1 mese 2031 68 anni e 3 mesi 2033 68 anni e 5 mesi 2035 68 anni e 7 mesi 2037 68 anni e 9 mesi 2039 68 anni 11 mesi 2041 69 anni e 1 mese 2043 69 anni e 3 mesi 2045 69 anni e 5 mesi 2047 69 anni e 7 mesi 26 2049 69 anni e 9 mesi
  • 28. 65.000 i possibili fruitori di un accesso alla pensione con i requisiti in vigore anteriormente al 1° gennaio 2012, sempre tenendo conto, però, dei limiti delle risorse finanziarie stabilite. Queste sono le categorie dei lavoratori beneficiari: in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, a seguito di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per la pensione entro il periodo di godimento dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; in mobilità lunga, sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni; titolari di assegno straordinario di sostengo al reddito alla data del 4 dicembre 2011. Queste prestazioni sono a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come, ad esempio, i bancari, gli esattoriali, i ferrovieri, ecc.; che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; che abbiano in corso l’esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011, di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ATTENZIONE: Nel caso in cui i potenziali beneficiari superino la soglia prevista di 65.000, nei limiti delle risorse stanziate, non sarà possibile estendere la deroga se non a seguito di un apposito intervento legislativo. 28
  • 29. Il contributo di perequazione 29
  • 30. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111 del 2011), ha istituito un contributo di perequazione sulle prestazioni pensionistiche a partire dall’agosto 2011 fino al dicembre 2014. L’importo del contributo è calcolato sull’ammontare annuo dei trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui, in misura pari al 5% della somma compresa tra 90.000 e 150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha abolito il contributo di perequazione, ma è stato reintrodotto dall’art. 2 comma 1 della Legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011. L’art. 24, comma 31-bis della Legge 214 del 22 dicembre 2011, ha apportato modifiche alla definizione delle aliquote introducendo un’aliquota pari al 15 per cento per i trattamenti complessivamente superiori ai 200.000 euro. 30
  • 31. L’importo del contributo si calcola secondo i criteri illustrati nello schema: Importo Importo Importo del Contributo di complessivo dei complessivo Perequazione trattamenti DA dei trattamenti A 0 < 90.000,00 zero Dal > 90.000,00 < 150.000,00 (totale pens - 90.000,00)* 0,05 1°agosto ((150.000 - 90.000,00) * 0,05) + 2011 > 150.000,00 < 200.000,00 ((totale pens - 150.000,00) * 0,10)) ((150.000 - 90.000,00) * 0,05) + > 200.000,00 ((200.000 - 150.000,00) * 0,10)) + ((Totale pens – 200.000) * 0,15) 31
  • 33. La rivalutazione delle pensioni per il biennio 2012-2013 viene concessa in misura piena solo per i trattamenti che non superano 3 volte l’importo del trattamento minimo corrispondente ad euro 1.405,05 AUMENTI PER COSTO VITA – (articolo 24, comma 25 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201) aumento del 2,60 % fino a € 1.405,05 Dal 1° aumento fino al oltre € 1.405,05 e fino a gennaio raggiungimento del € 1.441,59 2012: limite massimo della Viene garantito l’importo fascia di € 1.441,59 Nessun aumento oltre € 1.441,59 33
  • 34. La pensione di vecchiaia e anzianità in totalizzazione 34
  • 35. Questo Istituto prevede la possibilità di totalizzare a titolo gratuito la contribuzione posseduta in Enti/Casse Professionali diversi, al fine di raggiungere il requisito a pensione, in alternativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi di carattere oneroso. Per le prestazioni di vecchiaia e anzianità però, esisteva un vincolo minimo di possesso di 3 anni di contribuzione non coincidente in una singola gestione: in caso contrario, tale contribuzione non poteva venire utilizzata. Le nuove disposizioni hanno abolito questa limitazione favorendo l’istituto della totalizzazione. 35
  • 36. Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica 36
  • 37. La legge 214/2011 prevede, per coloro che perfezionano i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2011 con la previgente normativa, di poter ottenere la certificazione di tale diritto, a cura dell’ente previdenziale presso cui risultano iscritti. Tuttavia “………..detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. Pertanto, alla luce della vigente normativa, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.” Si ricorda che già in passato il legislatore aveva previsto, in base all’art. 1 della legge 243/2004 una certificazione del diritto per coloro che maturavano i requisiti di età e anzianità contributiva all’epoca vigenti, entro il 31 dicembre 2007. 37
  • 38. Il possesso di questa certificazione è stato un elemento ininfluente ai fini dell’accesso alla pensione che viene, appunto, determinato in base alle disposizioni in vigore nel momento in cui si maturano i requisiti anagrafici e di contribuzione. IN EVIDENZA: Nell’attesa che alcuni enti previdenziali aggiornino le proprie procedure per il rilascio della certificazione in argomento si ricorda che l’art. 54 della legge n 88/1989 prevede il rilascio da parte degli enti previdenziali, sempre a richiesta dell’interessato, dell’estratto conto certificativo. Qualora si voglia conoscere con esattezza la consistenza del proprio conto assicurativo si può ricorrere a questo servizio che consente di avere in modo puntuale un conto certificato ed aggiornato. L’opportunità di richiedere la certificazione del diritto, starà poi nelle valutazioni personali ma, visto che la legge non prevede scadenza, è opportuno lasciar passare almeno i tempi tecnici per l’adeguamento delle procedure ai fini del rilascio della certificazione da parte degli enti previdenziali. 38