Le novità introdotte dalla legge n. 214/2011 in materia pensionistica
1. Le novità introdotte dalla legge
n. 214/2011 in materia
pensionistica
A cura dott.ssa Eliana Brugnoli
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2. ANNO 2012: come cambia il mondo
pensioni
1. Calcolo contributivo in pro-rata per tutti
2. Adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di
vita
3. Graduale elevazione dell’età per l’accesso alla
pensione di vecchiaia
4. La pensione anticipata di vecchiaia sostituisce la
pensione d’anzianità
5. Le penalizzazioni
6. Le salvaguardie
7. Il contributo di perequazione
8. Rivalutazione delle pensioni
9. La pensione di vecchiaia e anzianità in totalizzazione
10 Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica
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4. Calcolo contributivo in pro-rata per tutti
dal 2012
MONTANTE CONTRIBUTIVO X
COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE =
_______________________________
PENSIONE ANNUA
(articolo 1, commi 8 e 9 legge 335/95)
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si
applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a
versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi'
ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da
considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e
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quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
5. DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
individuare la base imponibile annua
lavoratori dipendenti = retribuzione
lavoratori autonomi = reddito annuo
calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno
lavoro dipendente = 33%
lavoro autonomo = da 18,30% a 22,39%
gestione separata = da 10% a 27%
determinare il montante individuale dei contributi
- tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata
dall’ISTAT;
- rivalutazione al 31dicembre di ciascun anno, escluso quello
in corso, al tasso di capitalizzazione
L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante
individuale dei contributi per i periodi maturati 5
successivamente al 31 dicembre 1995.
6. Esempio: Se un lavoratore guadagna in un anno 30.000 euro
versa, nell’anno 2011, in base alla propria qualifica professionale, i
seguenti importi:
Lavoratore Lavoratore Lavoratore
dipendente autonomo parasubordinato
Euro 9.900 Euro 6.000 Euro 7.800
Per trovare la quota di pensione mensile correlata, questi importi
devono essere trasformati in base ad un coefficiente riferito all’età
posseduta al momento del pensionamento:
Art. 1 comma 14 legge 247 del 24/12/2007
Revisione coefficienti di calcolo delle pensioni contributive
Età Valori
57 4,419%
58 4,538%
59 4,664%
60 4,798%
61 4,940%
62 5,093%
63 5,257%
64 5,432% 6
65 5,620%
7. Risultati del pro-rata mensile, in relazione a quanto versato in un anno e
all’età posseduta:
Età Lavoratore Lavoratore Lavoratore
dipendente autonomo parasubordinato
Euro 9.900 Euro 6.000 Euro 7.800
57 anni Euro 33,65 Euro 20,39 Euro 26,51
61 anni Euro 37,62 Euro 22,80 Euro 29,64
65 anni Euro 42,79 Euro 25,93 Euro 33,72
Come si può notare, con l’elevarsi dell’età aumenta anche la
quota di pensione maturata
IN EVIDENZA: è previsto che ogni 3 anni i coefficienti di
trasformazione vengano rivisti in base agli incrementi della
speranza di vita. Potrebbero subire un ulteriore ritocco al ribasso
rispetto a quanto già avvenuto nell’anno 2010. Il prossimo
appuntamento per la loro revisione è previsto nell’anno 2013. In
senso favorevole con effetto dallo stesso anno, però, la legge
prevede che lo stesso coefficiente di rivalutazione venga esteso
fino a 70 anni di età, applicando poi anche lo stesso meccanismo
previsto per l’incremento dell’età in base alle speranze di vita e 7
superando quindi anche questa età.
9. Ambito di applicazione:
Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia
Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia anticipata
Età per l’assegno sociale
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10. Tutti i riferimenti anagrafici per ottenere le varie prestazioni,
sono incrementati in base agli adeguamenti alla speranza di vita
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni.
Questo criterio si applica anche al requisito contributivo previsto
per l’accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età
anagrafica.
Incide sui requisiti in modo progressivo e sempre più consistente.
Nel 2049 l’onere aggiuntivo presuntivo diventa di 45 mesi,
corrispondente a 3 anni e 9 mesi in più:
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11. Anno Incremento aumento Incremento
speranza di vita * cumulato
2013 3 mesi 3 mesi
2016 4 mesi 7 mesi
2019 4 mesi 11 mesi
2021 3 mesi 14 mesi
2023 3 mesi 17 mesi
2025 3 mesi 20 mesi
2027 3 mesi 23 mesi
2029 2 mesi 25 mesi
2031 2 mesi 27 mesi
2033 2 mesi 29 mesi
2035 2 mesi 31 mesi
2037 2 mesi 33 mesi
2039 2 mesi 35 mesi
2041 2 mesi 37 mesi
2043 2 mesi 39 mesi
2045 2 mesi 41 mesi
2047 2 mesi 43 mesi
2049 2 mesi 45 mesi
*la stima dell’incremento dei requisiti legato alla speranza di vita è ipotetica
perché gli incrementi effettivi saranno determinati sulla base 11
dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat.
13. L’età per le donne, nell’anno 2011 di 60 anni, viene elevata
gradualmente a 66 anni, parametro che già dal 2012 viene
applicato per gli uomini e per tutti i dipendenti pubblici.
Il requisito minimo contributivo previsto per ottenere la pensione
di vecchiaia è pari a 20 anni di contribuzione.
IN EVIDENZA: Di fatto questo innalzamento progressivo lo è solo
per le donne che compiono l’età nei primi mesi del 2012, già nel
secondo semestre 2012 la progressione prevista
impedisce di raggiungere il requisito prima di 66 anni!!!
Compimento dell’età di Età di pensionamento
60 anni
lavoratrici dipendenti lavoratrici autonome
e parasubordinate
Gennaio 2012 Ottobre 2015 = 63 anni Agosto 2018 = 66 anni
e 9 mesi e 7 mesi
Maggio 2012 Novembre2017 = Dicembre 2018=66
65anni e 7 mesi anni e 7 mesi
Luglio 2012 Giugno 2019 = 66 anni Giugno 2019 = 66 anni
e 11 mesi e 11 mesi
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14. Anno DONNE DONNE Dipendenti pubblicI UOMINI
lavoratrici lavoratrici autonome e iscrittI all’exINPDAP lavoratori dipendenti
dipendenti parasubordinate DONNE UOMINI lavoratori autonomi e
parasubordinati
2011 60 anni 60 anni 61 anni 65 anni 65 anni
2012 62 anni 63 anni e 6 mesi 66 anni 66 anni
2013 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 66 e 3 mesi
2014 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi 66 e 3 mesi
2016 65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi
2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi
2019 66 anni e 11 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi
mesi 66 anni e 11 mesi
2021 67 anni e 2 67 anni e 2 mesi 67 anni e 2 mesi
mesi 67 anni e 2 mesi
2023 67 anni e 5 mesi 67 anni e5 mesi 67 anni e 5 mesi 67 anni e 5 mesi
2025 67 anni e 8 mesi 67 anni e8 mesi 67 anni e 8 mesi 67 anni e 8 mesi
2027 67 anni 11 mesi 67 anni 11 mesi 67 anni 11 mesi 67 anni 11 mesi
2029 68 anni e 1 68 anni e1 mese 68 anni e 1 mese 68 anni e 1 mese
mese
2031 68 anni e 3 mesi 68 anni e3 mesi 68 anni e 3 mesi 68 anni e 3 mesi
2033 68 anni e 5 mesi 68 anni e5 mesi 68 anni e 5 mesi 68 anni e 5 mesi
2035 68 anni e 7 mesi 68 anni e7 mesi 68 anni e 7 mesi 68 anni e 7 mesi
2037 68 anni e 9 mesi 68 anni e9 mesi 68 anni e 9 mesi 68 anni e 9 mesi
2039 68 anni 11 mesi 68 anni 11 mesi 68 anni 11 mesi 68 anni 11 mesi
2041 69 anni e 1 69 anni e1 mese 69 anni e 1 mese 69 anni e 1 mese
mese
2043 69 anni e 3 mesi 69 anni e 3 mesi 69 anni e 3 mesi 69 anni e 3 mesi
2045 69 anni e 5 mesi 69 anni e 5 mesi 69 anni e 5 mesi 69 anni e 5 mesi
2047 69 anni e 7 mesi 69 anni e 7 mesi 69 anni e 7 mesi 69 anni e 7 mesi
2049 69 anni e 9 mesi 69 anni e 9 mesi 69 anni e 9 mesi 69 anni e 9 mesi
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15. ATTENZIONE: Per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa
dopo il 31 dicembre 1995, il cui calcolo della pensione è
interamente contributivo, potranno ottenere la pensione di
vecchiaia a condizione che:
- abbiano maturato 20 anni di contribuzione;
- l’importo di pensione sia pari ad almeno l’1,5 dell’assegno
sociale.
Per l’anno 2012 tale importo corrisponde ad euro 643,50 (429
euro x 1,5).
In caso contrario dovranno aspettare il 70° anno di età.
N.B.: All’età di 70 il requisito contributivo richiesto continua ad
essere di almeno 5 anni di contribuzione.
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16. CLASSE 1952
Sono i lavoratori che per primi hanno visto il traguardo della
pensione allontanarsi………..i più penalizzati in questo senso! In
alcuni casi l’attesa poteva arrivare a quasi 7 anni.
Per la pensione di vecchiaia sono interessate solo le
lavoratrici del settore privato, dato che per gli uomini era già
richiesto un requisito anagrafico di 65 anni, innalzato a 66 come per
tutti i dipendenti pubblici, a partire dall’anno 2012.
I requisiti di età (60 anni) e l’anzianità contributiva necessaria,
pari a 20 anni di contribuzione, devono però essere raggiunti
entro il 31 dicembre 2012.
In questi casi l’età è fissata a 64 anni
ATTENZIONE: La legge prevede che, se più favorevole, la pensione
si possa conseguire secondo quanto previsto ai sensi del comma 6,
lettera a) (vedi tabella precedente), come nel caso delle lavoratrici
dipendenti nate nel 1° trimestre dell’anno 1952 (63 anni e 9 mesi).
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18. Per chi matura i requisiti dall’anno 2012, sparisce la pensione
d’anzianità ed in particolare il c.d. “sistema delle quote”.
Nell’anno 2011 era possibile accedere al pensionamento con
una quota pari a “96” (almeno 60 anni di età e 35 anni di
contributi) per i lavoratori dipendenti e “97” (almeno 61 anni di
età e 35 anni di contributi) per i lavoratori autonomi. In
alternativa si poteva andare in pensione con 40 anni di
contribuzione, indipendentemente dall’età.
Abolito tutto questo, comprese le c.d. “finestre”, resta la
possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipata rispetto
all’età, a condizione che si posseggano almeno 41 anni e 1
mese di contribuzione se donna o 42 e 1 mese se uomo
nell’anno 2012.
Tutto più semplice per stabilire il perfezionamento del requisito
e la relativa decorrenza del pensionamento, ma sicuramente più
oneroso dal punto di vista contributivo, soprattutto per gli
uomini, in un primo tempo, poi anche per le donne che dal
2011 dovevano, comunque, attendere almeno 1 anno dal
perfezionamento dei requisiti per accedere alla finestra di
pensionamento. 18
19. Anno DONNE UOMINI
2012 41 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese
2013 41 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi
2014 41 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi
2016 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi
2019 42 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi
2021 42 anni e 5 mesi 43 anni e 5 mesi
2023 42 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi
2025 42 anni e 11 mesi 43 anni e 11 mesi
2027 43 anni e 2 mesi 44 anni e 2 mesi
2029 43 anni e 4 mesi 44 anni e 4 mesi
2031 43 anni e 6 mesi 44 anni e 6 mesi
2033 43 anni e 8 mesi 44 anni e 8 mesi
2035 43 anni e 10 mesi 44 anni e 10 mesi
2037 44 anni 45 anni
2039 44 anni e 2 mesi 45 anni e 2 mesi
2041 44 anni e 4 mesi 45 anni e 4 mesi
2043 44 anni e 6 mesi 45 anni e 6 mesi
2045 44 anni e 8 mesi 45 anni e 8 mesi
2047 44 anni e 10 mesi 45 anni e 10 mesi 19
2049 45 anni 46 anni
20. PENALIZZAZIONI:
Le penalizzazioni introdotte prevedono, per chi accede al
pensionamento prima del compimento del 60° anno di età, una
trattenuta del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a questa
età (60), e all’1% annuo per l’ulteriore anticipo a 62 anni, con
un’eventuale riduzione proporzionale nel caso di un numero di
mesi inferiore ad un anno.
Ovviamente questo contributo è posto a carico solo dei
lavoratori precoci, in passato visti con un occhio di
riguardo…..ora invece costretti a pagare!
Esempio: Immaginiamo una persona che ha cominciato a
lavorare a 16 anni, con possibilità di accedere alla pensione a
58 anni = penalizzazione 6%.
Questo prelievo viene effettuato solo sulle quote di pensione
maturate con il sistema retributivo, cioè fino al 31 dicembre
2011, dopo il calcolo è per tutti contributivo.
IN EVIDENZA: Chi ha maturato i requisiti contributivi e
anagrafici entro il 31 dicembre 2011 non è soggetto a
questa penalizzazione.
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21. CLASSE 1952
il c.d. “sistema delle quote” avrebbe permesso nell’anno 2012 ai
lavoratori dipendenti di accedere al pensionamento con una
quota pari a “96” (almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi).
Per i lavoratori autonomi erano già previsti 61 anni.
Anche in questo caso, viene permesso, ai soli lavoratori
dipendenti del settore privato che maturano 60 anni di età e 35
anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2012, di
accedere al pensionamento a 64 anni di età.
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23. Per tutti coloro il cui primo accredito contributivo si colloca dopo il
31 dicembre 1995, potranno ottenere una pensione anticipata con
un requisito minimo di 63 anni di età e 20 anni di
contribuzione. Anche questo requisito anagrafico si incrementa in
base alle speranze di vita:
Anni Lavoratori a cui si applica il sistema di
calcolo contributivo
2012 63 anni
2013 63 anni e 3 mesi
2014 63 anni e 3 mesi
2016 63 anni e 7 mesi
2019 63 anni e 11 mesi
2021 64 anni e 2 mesi
2023 64 anni e 5 mesi
2025 64 anni e 8 mesi
2027 64 anni e 11 mesi
2029 65 anni e 1 mese
2031 65 anni e 3 mesi
2033 65 anni e 5 mesi
2035 65 anni e 7 mesi
2037 65 anni e 9 mesi
2039 65 anni e 11 mesi
2041 66 anni e1 mese
2043 66 anni e 3 mesi
2045 66 anni e 5 mesi
2047 66 anni e 7 mesi 23
2049 66 anni e 9 mesi
24. ATTENZIONE: Il trattamento non potrà essere corrisposto se
l’importo maturato è inferiore a 2,8 l’importo mensile
dell’assegno sociale stabilito per lo stesso anno.
Per l’anno 2012 questo limite corrisponde ad euro 1.201,20 (429
euro assegno socia x 2,80). Se questo importo non è raggiunto, i
requisiti anagrafici di riferimento per ottenere la pensione sono
quelli previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria.
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26. Per questa prestazione di carattere assistenziale è previsto che i
requisiti anagrafici, a partire dal 1° gennaio 2012, siano
incrementati in base alle speranze di vita, e successivamente, solo
nel 2018, di 1 anno:
Anni Requisito anagrafico
2011 65 anni
2012 65 anni e 3 mesi
2016 65 anni e 7 mesi
2018 66 anni e 7 mesi
2019 66 anni e 11 mesi
2021 67 anni e 2 mesi
2023 67 anni e 5 mesi
2025 67 anni e 8 mesi
2027 67 anni 11 mesi
2029 68 anni e 1 mese
2031 68 anni e 3 mesi
2033 68 anni e 5 mesi
2035 68 anni e 7 mesi
2037 68 anni e 9 mesi
2039 68 anni 11 mesi
2041 69 anni e 1 mese
2043 69 anni e 3 mesi
2045 69 anni e 5 mesi
2047 69 anni e 7 mesi 26
2049 69 anni e 9 mesi
28. 65.000 i possibili fruitori di un accesso alla pensione con i requisiti in
vigore anteriormente al 1° gennaio 2012, sempre tenendo conto, però,
dei limiti delle risorse finanziarie stabilite.
Queste sono le categorie dei lavoratori beneficiari:
in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, a seguito di accordi
stipulati entro il 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per la
pensione entro il periodo di godimento dell’indennità di mobilità di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
in mobilità lunga, sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;
titolari di assegno straordinario di sostengo al reddito alla data del
4 dicembre 2011. Queste prestazioni sono a carico dei fondi di solidarietà
di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come, ad esempio, i bancari, gli esattoriali, i ferrovieri, ecc.;
che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
che abbiano in corso l’esonero dal servizio alla data del 4 dicembre
2011, di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ATTENZIONE: Nel caso in cui i potenziali beneficiari superino la soglia
prevista di 65.000, nei limiti delle risorse stanziate, non sarà possibile
estendere la deroga se non a seguito di un apposito intervento legislativo.
28
30. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111
del 2011), ha istituito un contributo di perequazione sulle
prestazioni pensionistiche a partire dall’agosto 2011 fino al
dicembre 2014.
L’importo del contributo è calcolato sull’ammontare annuo dei
trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi
annui, in misura pari al 5% della somma compresa tra 90.000 e
150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.
Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha abolito il contributo di
perequazione, ma è stato reintrodotto dall’art. 2 comma 1 della
Legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011.
L’art. 24, comma 31-bis della Legge 214 del 22 dicembre 2011,
ha apportato modifiche alla definizione delle aliquote
introducendo un’aliquota pari al 15 per cento per i trattamenti
complessivamente superiori ai 200.000 euro.
30
31. L’importo del contributo si calcola secondo i criteri illustrati nello
schema:
Importo Importo Importo del Contributo di
complessivo dei complessivo Perequazione
trattamenti DA dei
trattamenti A
0 < 90.000,00 zero
Dal > 90.000,00 < 150.000,00 (totale pens - 90.000,00)* 0,05
1°agosto ((150.000 - 90.000,00) * 0,05) +
2011 > 150.000,00 < 200.000,00 ((totale pens - 150.000,00) *
0,10))
((150.000 - 90.000,00) * 0,05) +
> 200.000,00 ((200.000 - 150.000,00) * 0,10))
+
((Totale pens – 200.000) * 0,15)
31
33. La rivalutazione delle pensioni per il biennio 2012-2013 viene
concessa in misura piena solo per i trattamenti che non
superano 3 volte l’importo del trattamento minimo
corrispondente ad euro 1.405,05
AUMENTI PER COSTO VITA – (articolo 24, comma 25
del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201)
aumento del 2,60 % fino a € 1.405,05
Dal 1° aumento fino al oltre € 1.405,05 e fino a
gennaio raggiungimento del € 1.441,59
2012: limite massimo della Viene garantito l’importo
fascia di € 1.441,59
Nessun aumento oltre € 1.441,59
33
34. La pensione di vecchiaia e anzianità in
totalizzazione
34
35. Questo Istituto prevede la possibilità di totalizzare a titolo
gratuito la contribuzione posseduta in Enti/Casse Professionali
diversi, al fine di raggiungere il requisito a pensione, in
alternativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi di carattere
oneroso.
Per le prestazioni di vecchiaia e anzianità però, esisteva un
vincolo minimo di possesso di 3 anni di contribuzione non
coincidente in una singola gestione: in caso contrario, tale
contribuzione non poteva venire utilizzata.
Le nuove disposizioni hanno abolito questa limitazione favorendo
l’istituto della totalizzazione.
35
37. La legge 214/2011 prevede, per coloro che perfezionano i
requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2011
con la previgente normativa, di poter ottenere la certificazione di
tale diritto, a cura dell’ente previdenziale presso cui risultano
iscritti.
Tuttavia “………..detta certificazione ha una funzione
dichiarativa e non costitutiva del diritto. Pertanto, alla luce
della vigente normativa, anche in caso di mancata certificazione
del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi
entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in
vigore del decreto in esame, ai fini del diritto all’accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica
secondo tale normativa.”
Si ricorda che già in passato il legislatore aveva previsto, in base
all’art. 1 della legge 243/2004 una certificazione del diritto per
coloro che maturavano i requisiti di età e anzianità contributiva
all’epoca vigenti, entro il 31 dicembre 2007.
37
38. Il possesso di questa certificazione è stato un elemento
ininfluente ai fini dell’accesso alla pensione che viene, appunto,
determinato in base alle disposizioni in vigore nel momento in
cui si maturano i requisiti anagrafici e di contribuzione.
IN EVIDENZA: Nell’attesa che alcuni enti previdenziali
aggiornino le proprie procedure per il rilascio della
certificazione in argomento si ricorda che l’art. 54 della legge n
88/1989 prevede il rilascio da parte degli enti previdenziali,
sempre a richiesta dell’interessato, dell’estratto conto
certificativo. Qualora si voglia conoscere con esattezza la
consistenza del proprio conto assicurativo si può ricorrere a
questo servizio che consente di avere in modo puntuale un
conto certificato ed aggiornato. L’opportunità di richiedere la
certificazione del diritto, starà poi nelle valutazioni personali
ma, visto che la legge non prevede scadenza, è opportuno
lasciar passare almeno i tempi tecnici per l’adeguamento delle
procedure ai fini del rilascio della certificazione da parte degli
enti previdenziali.
38