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   Recepimento Dir. INSPIRE (D. Lgs. n.
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manca un FOIA
APPROCCI POSSIBILI


OPEN DATA OTTRIATO

OPEN DATA COME DIRITTO
HACKING GIURIDICO?
“La trasparenza implica che tutti i dati resi
pubblici possano essere utilizzati da parte degli
interessati. Non è, infatti, sufficiente la
pubblicazione di atti e documenti perché si
realizzino obiettivi di trasparenza. Di contro, la
pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici
può opacizzare l’informazione e disorientare gli
interessati.”

(Civit, Delibera 2/2012)
NO, NORME VIGENTI
“Il Programma triennale deve prevedere l’elenco
dei     dataset che verranno pubblicati sul sito
istituzionale in formato aperto, secondo la filosofia
dell’open data. A tal riguardo si rimanda al sito
http://www.dati.gov.it/, che rappresenta il punto di
accesso principale ai dati in formato aperto
pubblicati dalle amministrazioni e dove vengono
raccolte le segnalazioni di disponibilità di nuovi
dataset.”

(Civit, Delibera 2/2012)
http://g.co/maps/xhz59
UNA “SPINTA”
      VERSO OPENDATA

 Modifiche al Codice Privacy introdotte dal
Decreto “Salva Italia”(D.L. n. 201/2011)

  “Amministrazione Aperta” (art. 18 D. L. n.
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 Agenda Digitale (art. 9 D. L. n. 179/2012)
DECRETO CRESCITALIA 2.0
art. 9
dati di tipo aperto e
inclusione digitale
definizioni

  formato dei dati di tipo aperto,
formato dei dati di tipo aperto, un
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neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione
dei dati stessi
definizioni
dati di tipo aperto, i dati che
presentano le seguenti
                                      3) sono resi disponibili
caratteristiche:
                                      gratuitamente attraverso le
1) sono disponibili secondo i         tecnologie dell’informazione e
termini di una licenza che ne         della comunicazione, ivi
permetta l'utilizzo da parte di       comprese le reti telematiche
chiunque, anche per finalità           pubbliche e private, oppure sono
commerciali, in formato               resi disponibili ai costi marginali
disaggregato;                         sostenuti per la loro riproduzione
                                      e divulgazione. L’Agenzia per
 2) sono accessibili attraverso le    l’Italia digitale può stabilire, con
tecnologie dell’informazione e        propria deliberazione, i casi
della comunicazione, ivi comprese     eccezionali, individuati secondo
le reti telematiche pubbliche e       criteri oggettivi, trasparenti e
private, in formati aperti ai sensi   verificabili, in cui essi sono resi
della lettera a), sono adatti         disponibili a tariffe superiori ai
all’utilizzo automatico da parte di   costi marginali
programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;
Il nuovo art. 52 CAD
1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei
dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa
vigente.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno
della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei
metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che
ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo,
fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
Il nuovo art. 52 CAD
2. I dati e i documenti che le amministrazioni
titolari pubblicano, con qualsiasi modalità,
senza l’espressa adozione di una licenza di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera h) , del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono
rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi
all’articolo 68, comma 3, del presente Codice.
L’eventuale adozione di una licenza di cui al
citato articolo 2, comma 1, lettera h) , è
motivata ai sensi delle linee guida nazionali di
cui al comma 7.
Il nuovo art. 52 CAD
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei
contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che
comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma
2, prevedono clausole idonee a consentire l’accesso
telematico e il riutilizzo, da parte di persone fi siche e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle
strutture di dati e delle relative banche dati.
Il nuovo art. 52 CAD
4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
rientrano tra i parametri di valutazione della
performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11,
comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche
di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del
presente Codice.
Il nuovo art. 52 CAD
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, che li
approva entro il mese successivo, un’ Agenda
nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo
di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in
formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Il nuovo art. 52 CAD
 7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee
guida nazionali che individuano gli standard tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei servizi
e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle
disposizioni del Capo V del presente Codice con
l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del
presente Codice si uniformano alle suddette linee
guida.
Il nuovo art. 52 CAD
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro
delegato per l’innovazione tecnologica
riferisce annualmente al Parlamento sullo
stato di attuazione delle disposizioni del
presente articolo.
DECRETO SVILUPPO
art. 18
amministrazione
   aperta
cos’è

                          concreta
 diretta attuazione
                         applicazione del
dei principi di
                         diritto alla
legalità, buon
                         trasparenza intesa
andamento e
                         come accessibilità
imparzialità sanciti
                         totale ai sensi
dall'articolo 97 della
                         dell’art. 11 D. Lgs. n.
Costituzione;
                         150/2009.
l’obbligo

La concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a
persone, professionisti, imprese ed enti privati e
comunque di vantaggi economici di qualunque
genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti
alla pubblicità sulla rete internet.
Provvedimenti attributivi
  di vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.

 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli
interventi di cui al medesimo comma 1.

(art. 12 Legge n. 241/1990)
i soggetti obbligati
Tutte le pubbliche amministrazioni centrali,
regionali e locali, le aziende speciali e le
società in house delle pubbliche
amministrazioni.
Le regioni ad autonomia speciale vi si
conformano entro il medesimo termine
secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
art. 18

 è norma speciale che deroga ad ogni diversa
previsione di legge di regolamento (comma 2)
dalla “relazione
              illustrativa”
“la trasparenza della attività della pubblica
amministrazione e la conoscibilità dei dati e delle
informazioni relative alle decisioni che comportano spesa
di danaro pubblico sono uno dei fattori sui quali può e deve
basarsi ogni impegno per la crescita produttiva ed
imprenditoriale e per lo sviluppo del sistema Italia. Da un
lato, i siti web delle pubbliche amministrazioni
rappresentano il luogo naturale e più diretto dove
rendicontare ai cittadini ed ai soggetti economici il proprio
operato. Dall’altro, la più efficiente ed efficace
razionalizzazione delle comunicazioni delle P.A. consente
di usare i dati e le informazioni raccolti per valutare e
definire politiche pubbliche, economiche ed industriali
mirate su una base di conoscenza oggettiva dei fenomeni”.
dalla “relazione
       illustrativa”
 Il percorso in materia di trasparenza è già stato avviato
normativamente in Italia fin a partire dalla legge 241/1990,
ma la portata innovatrice e le finalità riformatrici sono state
inficiate da prassi ispirate ad un atteggiamento di
“segretezza” in merito alle decisioni della P.A.
La pubblicazione dei dati sull’attività pubblica è collegata in
modo diretto e strumentale alla prevenzione della corruzione
nella pubblica amministrazione e si collega anche alla buona
performance nell’erogazione di servizi al cittadino.
Viene sottolineato inoltre “lo stretto legame tra trasparenza
e qualità dei servizi, dato che il controllo dell’opinione
pubblica imprime un decisivo impulso alla qualità del
governo dell’amministrazione”.
Novità

 pubblicazione di dati (e non di documenti)
 sul sito internet (istituzionale) dell’Ente
 standardizzazione struttura, formati e
posizionamento
Cosa pubblicare
 il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati
fiscali;

l'importo;

la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

 l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;

la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

  il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto
incaricato, nonché' al contratto e capitolato della prestazione,
fornitura o servizio.
Cosa significa
La norma ha ricadute sugli enti locali, in quanto
ha l’effetto di porre fine in via definitiva alla
problematica della sussistenza o no dell’obbligo
di pubblicare i provvedimenti gestionali, come le
determine, che costituiscono, di fatto, il titolo
per lo svolgimento di incarichi, prestazioni e
forniture nell’ambito dell’ente locale e il titolo
per percepire i compensi.
Come pubblicare
nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;

con link ben visibile nella homepage del sito;

i dati devono essere resi di facile consultazione;

i dati devono essere accessibili ai motori di ricerca (no “robots.txt”);

 i dati devono essere pubblicati in formato tabellare aperto (no
“.pdf”);

va consentita l'esportazione, il trattamento e il riuso dei dati.
Adeguamento

 le Amministrazioni sono tenute a
conformarsi entro il 31 dicembre 2012
Cosa succede il
1° gennaio 2013?
il controverso comma 5
A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le
concessioni di vantaggi economici
successivi all'entrata in vigore del
presente decreto-legge, la pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce
condizione legale di efficacia del titolo
legittimante delle concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell'anno
solare previste dal comma 1.
Condizione di efficacia

L’ufficio Ragioneria deve verificare l’esecuzione di
questo adempimento prima di emettere il
mandato di pagamento.

Questo significa:

reingegnerizzare i procedimenti;

 predisporre appostita modulistica;
Conseguenze
La sua eventuale omissione o
incompletezza è rilevata d'ufficio dagli
organi dirigenziali e di controllo, sotto
la propria diretta responsabilità
amministrativa, patrimoniale e
contabile per l'indebita concessione o
attribuzione del beneficio economico.
Conseguenze
La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione è altresì rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o
attribuzione e da chiunque altro abbia
interesse, anche ai fini del risarcimento del
danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo
30 del codice del processo amministrativo
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
class action per la
   trasparenza?
Interferenze
Restano fermi l'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7
marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163
e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del
decreto-legge 7 maggio 2012,n. 52 e le
ulteriori disposizioni in materia di
pubblicita'.
Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti
di lavoro dipendente ed ai connessi
trattamenti previdenziali e contributivi si
applicano le disposizioni ad essi proprie.
È possibile “a costo
      zero”?
All'attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
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  • 8. OPEN DATA & DIRITTO
  • 10.
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  • 13. Essere trasparenti in modo nuovo... La trasparenza è principio tutt'altro che statico: è uno dei gangli del diritto pubblico maggiormente soggetto all’evoluzione politica, sociale e tecnologica. Ed infatti, dopo l’introduzione dell’informatica nell’attività amministrativa e il ripensamento sul ruolo del settore pubblico, l'originario concetto di trasparenza - circoscritto al diritto di accesso agli atti e ai documenti per coloro che avessero specifico e concreto interesse - ha iniziato a dimostrarsi insufficiente.
  • 14. NORMATIVA NAZIONALE Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) Riforma Brunetta (D. Lgs. n. 150/2009) Riutilizzo informazioni settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 – Dir. 2003/98/CE) Recepimento Dir. INSPIRE (D. Lgs. n. 32/2010)
  • 16. APPROCCI POSSIBILI OPEN DATA OTTRIATO OPEN DATA COME DIRITTO
  • 17. HACKING GIURIDICO? “La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati. Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza. Di contro, la pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può opacizzare l’informazione e disorientare gli interessati.” (Civit, Delibera 2/2012)
  • 18. NO, NORME VIGENTI “Il Programma triennale deve prevedere l’elenco dei dataset che verranno pubblicati sul sito istituzionale in formato aperto, secondo la filosofia dell’open data. A tal riguardo si rimanda al sito http://www.dati.gov.it/, che rappresenta il punto di accesso principale ai dati in formato aperto pubblicati dalle amministrazioni e dove vengono raccolte le segnalazioni di disponibilità di nuovi dataset.” (Civit, Delibera 2/2012)
  • 20. UNA “SPINTA” VERSO OPENDATA Modifiche al Codice Privacy introdotte dal Decreto “Salva Italia”(D.L. n. 201/2011) “Amministrazione Aperta” (art. 18 D. L. n. 83/2012) Agenda Digitale (art. 9 D. L. n. 179/2012)
  • 22. art. 9 dati di tipo aperto e inclusione digitale
  • 23. definizioni formato dei dati di tipo aperto, formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi
  • 24. definizioni dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti 3) sono resi disponibili caratteristiche: gratuitamente attraverso le 1) sono disponibili secondo i tecnologie dell’informazione e termini di una licenza che ne della comunicazione, ivi permetta l'utilizzo da parte di comprese le reti telematiche chiunque, anche per finalità pubbliche e private, oppure sono commerciali, in formato resi disponibili ai costi marginali disaggregato; sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per 2) sono accessibili attraverso le l’Italia digitale può stabilire, con tecnologie dell’informazione e propria deliberazione, i casi della comunicazione, ivi comprese eccezionali, individuati secondo le reti telematiche pubbliche e criteri oggettivi, trasparenti e private, in formati aperti ai sensi verificabili, in cui essi sono resi della lettera a), sono adatti disponibili a tariffe superiori ai all’utilizzo automatico da parte di costi marginali programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
  • 25. Il nuovo art. 52 CAD 1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
  • 26. Il nuovo art. 52 CAD 2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h) , è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
  • 27. Il nuovo art. 52 CAD 3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fi siche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.
  • 28. Il nuovo art. 52 CAD 4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
  • 29. Il nuovo art. 52 CAD 6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un’ Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  • 30. Il nuovo art. 52 CAD 7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.
  • 31. Il nuovo art. 52 CAD 8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  • 34. cos’è concreta diretta attuazione applicazione del dei principi di diritto alla legalità, buon trasparenza intesa andamento e come accessibilità imparzialità sanciti totale ai sensi dall'articolo 97 della dell’art. 11 D. Lgs. n. Costituzione; 150/2009.
  • 35. l’obbligo La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet.
  • 36. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1. (art. 12 Legge n. 241/1990)
  • 37. i soggetti obbligati Tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
  • 38. art. 18 è norma speciale che deroga ad ogni diversa previsione di legge di regolamento (comma 2)
  • 39. dalla “relazione illustrativa” “la trasparenza della attività della pubblica amministrazione e la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di danaro pubblico sono uno dei fattori sui quali può e deve basarsi ogni impegno per la crescita produttiva ed imprenditoriale e per lo sviluppo del sistema Italia. Da un lato, i siti web delle pubbliche amministrazioni rappresentano il luogo naturale e più diretto dove rendicontare ai cittadini ed ai soggetti economici il proprio operato. Dall’altro, la più efficiente ed efficace razionalizzazione delle comunicazioni delle P.A. consente di usare i dati e le informazioni raccolti per valutare e definire politiche pubbliche, economiche ed industriali mirate su una base di conoscenza oggettiva dei fenomeni”.
  • 40. dalla “relazione illustrativa” Il percorso in materia di trasparenza è già stato avviato normativamente in Italia fin a partire dalla legge 241/1990, ma la portata innovatrice e le finalità riformatrici sono state inficiate da prassi ispirate ad un atteggiamento di “segretezza” in merito alle decisioni della P.A. La pubblicazione dei dati sull’attività pubblica è collegata in modo diretto e strumentale alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e si collega anche alla buona performance nell’erogazione di servizi al cittadino. Viene sottolineato inoltre “lo stretto legame tra trasparenza e qualità dei servizi, dato che il controllo dell’opinione pubblica imprime un decisivo impulso alla qualità del governo dell’amministrazione”.
  • 41. Novità pubblicazione di dati (e non di documenti) sul sito internet (istituzionale) dell’Ente standardizzazione struttura, formati e posizionamento
  • 42. Cosa pubblicare il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l'importo; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
  • 43. Cosa significa La norma ha ricadute sugli enti locali, in quanto ha l’effetto di porre fine in via definitiva alla problematica della sussistenza o no dell’obbligo di pubblicare i provvedimenti gestionali, come le determine, che costituiscono, di fatto, il titolo per lo svolgimento di incarichi, prestazioni e forniture nell’ambito dell’ente locale e il titolo per percepire i compensi.
  • 44. Come pubblicare nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; con link ben visibile nella homepage del sito; i dati devono essere resi di facile consultazione; i dati devono essere accessibili ai motori di ricerca (no “robots.txt”); i dati devono essere pubblicati in formato tabellare aperto (no “.pdf”); va consentita l'esportazione, il trattamento e il riuso dei dati.
  • 45. Adeguamento le Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il 31 dicembre 2012
  • 46. Cosa succede il 1° gennaio 2013?
  • 47. il controverso comma 5 A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1.
  • 48. Condizione di efficacia L’ufficio Ragioneria deve verificare l’esecuzione di questo adempimento prima di emettere il mandato di pagamento. Questo significa: reingegnerizzare i procedimenti; predisporre appostita modulistica;
  • 49. Conseguenze La sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.
  • 50. Conseguenze La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  • 51. class action per la trasparenza?
  • 52. Interferenze Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie.
  • 53. È possibile “a costo zero”? All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • 54.
  • 55.
  • 56. Continuiamo a parlarne on line... www.ernestobelisario.eu www.linkedin.com/in/ernestobelisario www.twitter.com/diritto2punto0 www.facebook.com/belisario www.youtube.com/diritto2punto0 www.slideshare.net/ernestobelisario studiobelisario