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Incontro formativo per gli
operatori dei servizi del
dipartimento funzionale “area
della sanità pubblica veterinaria e
della sicurezza alimentare”
dell’azienda ulss 4 del Veneto
Santorso, 29 ottobre 2015
Relatore
FABRIZIO DE STEFANI DVM
fabrizio.destefani@ulss4.veneto.it
coordinatore dell’area dipartimentale di sanità animale e sicurezza alimentare
e direttore del Servizio veterinario d’igiene degli alimenti dell’azienda ulss n. 4 del Veneto
2Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015
obiettivi della presentazione
Fornire agli operatori dei servizi dipsa le
indicazioni per la gestione del sistema
di allarme rapido RASFF H24-7/7 e con
richiami di contesto per gli aspetti
riguardanti:
• Natura degli allarmi alimentari
• Responsabilità del produttore
• Diritti dei Consumatori
• Tutela della reputazione aziendale
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 3
destinatari
Il personale dei servizi del DIPSA
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 4
RASFFistruzioni per l’uso
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 5
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 6
Rapid Alert System for Food and Feed
RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed (Sistema di allerta rapido per alimenti e
mangimi) è stato istituito per fornire un efficace strumento di scambio delle informazioni
circa le misure adottate in risposta all’individuazione di un rischio connesso con alimenti o
mangimi a tutte le autorità preposte al controllo degli stessi nei diversi Paesi.
Il sistema di allerta comunitario trova il fondamento giuridico nella Direttiva 92/59/ CEE
del consiglio europeo recepita col decreto legislativo 115/95, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti e nel Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 7
Rapid Alert System for Food and Feed
RASFF è una struttura snella costituita da “punti di contatto” identificati in:
• Commissione europea;
• EFSA (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare);
• ESA (Autorità di vigilanza dell’European Free Trade Association - EFTA);
• autorità individuate dai 27 Stati membri dell’UE ed i 4 dell’EFTA (Austria, Belgio, Bulgaria,
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Ungheria).
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 8
RASFF in Italia
PUNTI DI CONTATTO DEL RASFF FUNZIONI
Punto di Contatto
Nazionale (PCN)
Ministero della Salute
DGISAN - Ufficio VIII
Valutazione e Validazione delle notifiche provenienti dai
Punti di Contatto Regionali (PCR) e dai Punti di Contatto
NAS;
Interfaccia con gli Uffici di settore del Ministero della Salute
e con l'Istituto Superiore di Sanità;
Valutazione e Inoltro della notifiche da e per il sistema
RASFF;
Verifica dei rischi emergenti o attuali e comunicazione
mediante reportistica trimestrale e annuale al fine di
consentire di alzare il livello di attenzione e controllo da
parte degli organi di vigilanza e degli OSA
Punti di Contatto
Regionali (PCR)
Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province
Autonome
Valutazione e Validazione delle notifiche provenienti dalle
proprie ASL;
Inoltro al PCN e ai PCR interessati dalla notifica di allerta
Punti di Contatto
Locali(PCL)
ASL
Predisposizione delle notifiche di allerta con indicazione
degli adempimenti e le azione intraprese
Punti di Contatto NAS Comandi NAS
Predisposizione delle notifiche di allerta con indicazione
degli adempimenti e le azione intraprese
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 9
Procedura di gestione operativa
del sistema di allarme rapido per
alimenti, mangimi e materiali a
contatto con gli alimenti (RASFF)
DIPSA 03 – Rev. 1
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 10
1. scopo
1. Indicare le azioni concrete da intraprendere nel caso in cui siano presenti
sul mercato alimenti, mangimi o materiali a contatto con gli alimenti, che
rappresentano un grave rischio per la salute dei consumatori;
2. assicurare la rapida comunicazione delle informazioni pertinenti ai membri
della rete del sistema di allerta rapido (RASFF);
3. garantire il livello di protezione dei consumatori più elevato possibile
rispettando la reputazione degli operatori economici del settore.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 11
2. Campo di applicazione
La procedura si applica:
in caso di grave rischio, diretto o indiretto,
individuato in alimenti, mangimi e materiali a
contatto con gli alimenti, già immessi sul
mercato, per la salute umana, animale e per
la salubrità dell'ambiente,
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 12
2. Campo di applicazione
1. superamento dei limiti fissati dalle
normative vigenti in materia di sicurezza
alimentare nell’alimento o nel mangime;
2. alimenti dannosi per la salute o inadatti al
consumo umano, qualora rappresentino un
grave rischio per la salute del consumatore
- Rif. art. 14 Reg. (CE) n. 178/2002 , requisiti
di sicurezza degli alimenti;
3. mangimi che hanno un effetto nocivo per
la salute umana o animale - Rif. art. 15 Reg.
(CE) n. 178/2002 requisiti di sicurezza dei
mangimi;
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 13
2. Campo di applicazione
4. prodotti intermedi di alimenti e mangimi,
già immessi sul mercato, che
rappresentano un grave rischio, diretto o
indiretto, per la salute umana, animale e
per l’ambiente;
5. materiali e oggetti destinati ad entrare in
contatto con gli alimenti già immessi sul
mercato, che rappresentano un grave
rischio, diretto o indiretto, per la salute
umana;
6. non conformità - ritardate - emerse in
autocontrollo su alimenti o mangimi già
immessi sul mercato.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 14
2. Campo di in-applicazione
1. alimenti e i mangimi nei quali sia stata riscontrata la
presenza di germi indicatori di igiene processo;
2. alimenti e i mangimi nei quali sia riscontrata una frode
commerciale (adulterazioni, sofisticazioni,
contraffazioni) che non rappresentano un rischio
attuale o potenziale per il consumatore;
3. alimenti e i mangimi nei quali l'agente biologico
potenzialmente pericoloso risulti non vitale;
4. alimenti e i mangimi che per loro natura siano destinati
a subire uno o più trattamenti prima del consumo, tali
da garantire la distruzione dei microrganismi patogeni
e/o renderli innocui alla salute umana o animale (Rif.
Art. 7 comma 2 Reg. CE 2073/2005). Rimangono
comunque vincolanti i criteri di sicurezza alimentare
stabiliti dalla normativa vigente;
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 15
2. Campo di in-applicazione
5. alimenti con additivi o residui di sostanze autorizzate in
quantitativi superiori a quanto consentito dalla
normativa, qualora il quantitativo di tali sostanze
consenta di escludere ragionevolmente la pericolosità
per la salute pubblica;
6. alimenti difettosi che non comportano un grave rischio
per la salute pubblica.
7. alimenti e i mangimi che, pur presentando non
conformità alle norme vigenti, siano stati già segnalati
dal responsabile dell'industria alimentare nell'ambito
dell'autocontrollo e che, pur costituendo un grave
rischio per la salute del consumatore, non siano stati
immessi sul mercato. Tali non conformità se evidenziate
a seguito di un Controllo Ufficiale, anziché nell'ambito
dell'Autocontrollo, comportano, conseguenze
amministrative e/o penali.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 16
3. Luogo di applicazione
ULSS n. 4 Altovicentino
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 17
4. Riferimenti alla normativa
Normativa Comunitaria
• Regolamento (CE) n. 178/2002 e s.m.i. che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
• …
Normativa Nazionale
• …
Normativa Regionale
• …
Disposizioni aziendali
• DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 693/2010, del 20.07.2010, Attivazione
unità di allerta
• DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 800/2015, del 03.09.2015,
Aggiornamento dei ruoli di referenza nella composizione operativa dell'Unità di
Allerta Alimenti e Mangimi
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 18
5. Definizioni ed abbreviazioni
• Alimento …
• …
• Responsabili primari della sicurezza
alimentare: gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi responsabili di
attività di importazione, produzione,
trasformazione, lavorazione o distribuzione
di un alimento (rif. art. 4, D.Lvo n. 190/2006).
• Responsabili secondari della sicurezza
alimentare: gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi responsabili di
attività di vendita al dettaglio o
distribuzione che non incidono sul
confezionamento, sull'etichettatura, sulla
sicurezza o sull'integrità dell'alimento (rif. art.
5, D.Lvo n. 190/2006).
• …
• Sistema di allarme rapido…
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 19
6. Punto di contatto locale AULSS 4
Unità di allerta
Alimenti e mangimi
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 20
6.1 Punto di contatto U4
L’Unità di allerta alimenti e mangimi risponde ai seguenti contatti:
• allerta.alimentare@ulss4.veneto.it (e-mail)
• allerta.alimentare@cert.ulss4.veneto.it (PEC)
• +39 0445 389428 – Telefono segreteria dell’Unità di allerta
• +39 0445 389271 - Fax segreteria dell’Unità di allerta
• +39 348 5164377 - Mobile Unità di allerta 1
• +39 348 2900134 - Mobile Unità di allerta 2
• +39 348 2900915 - Mobile pronta disponibilità festiva/notturna
servizi veterinari distretto di Thiene
• +39 348 8503930 - Mobile pronta disponibilità festiva/notturna
servizi veterinari distretto di Schio
• +39 348 7349412 - Mobile pronta disponibilità festiva/notturna
sian (supplente +39 340 6709505)
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 21
6.2 Punto di contatto composizione
Ambito d’intervento
Referente tecnico di
supporto
Referente
Medico/Veterinario
Supplente
Medico/Veterinario
Alimenti di origine non
animale
Tecnico della
prevenzione SIAN
Medico
SIAN
Medico veterinario
SIAN
Alimenti di origine animale
Tecnico della
prevenzione SVIA
Medico veterinario
SVIA
Medico veterinario
SVIA
Mangimi
Tecnico della
prevenzione SVIA
Medico veterinario
SVSA
Medico veterinario
SVSA
Materiali a contatto con gli
alimenti
Tecnico della
prevenzione SIAN
Medico
SIAN
Medico veterinario
SIAN
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 22
6.3 Punto di contatto responsabilità
AZIONI
Dirigente
Medico/Veterinario
referente dell’Unità
di allerta
Tecnico della
prevenzione
referente dell’Unità
di allerta
Operatori Medici,
Veterinari, Tecnici
della prevenzione
dei servizi DIPSA
Dirigenti dei servizi DIPSA reperibili il sabato e
nelle giornate festive
Valutazione comparativa
del rischio
R C
RS
per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno
di reperibilità
Attivazione sistema di
allerta
R C
RS
per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno
di reperibilità
Profilazione del rischio
delle notifiche in entrata
R C
RS
per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno
di reperibilità
Acquisizione
documentazione
R/D RD C
RS
per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno
di reperibilità
Verifica delle operazioni
di ritiro/richiamo
R/D RD C
RS
per notifiche giunte almeno due giorni prima del termine del
turno di reperibilità
Provvedimenti sui
prodotti ritirati/richiamati
C R
Segnalazioni ai nodi
locali e regionale
R/D RD
RS
per notifiche giunte almeno due giorni prima del termine del
turno di reperibilità
Revoca del
provvedimento di allerta
R C
R = responsabile; RD = responsabile delegato; RS = responsabile supplente; C = collabora; D = delega
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 23
7. Risposta del Punto di contatto
Nei giorni feriali e per tutti gli
ambiti il monitoraggio delle
comunicazioni in entrata e
l’inoltro delle comunicazioni ai
referenti dell’unità di allerta è
assicurato dalla Segreteria Dipsa
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 24
7. Risposta del Punto di contatto
Il sabato e i festivi, il
monitoraggio è assicurato dai
dirigenti in turno di pronta
disponibilità:
allerta.alimentare@ulss4.veneto.it
è accessibile dagli smartphone
in dotazione.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 25
7. Risposta del Punto di contatto
Le comunicazioni in arrivo, relativi ad
una specifica notifica, sono
conservate nella posta in entrata fino
al termine degli accertamenti
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 26
7. Risposta del Punto di contatto
Al termine delle attività previste
per il caso in notifica i referenti
tecnici dell’Unità provvedono
all’archiviazione della
documentazione informatica in
directory specifiche per ambito
di intervento (svia, svsa, sian)
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 27
7. Risposta del Punto di contatto
Il resoconto di monitoraggio e
delle comunicazioni in entrata,
nei giorni feriali, è riportato nelle
e-mail di “CORRISPONDENZA”
inviate ai responsabili e ai
referenti dell’Unità di allerta,
dalla segreteria Dipsa entro le
ore 09.30 e dopo le 15.30
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 28
7. Risposta del Punto di contatto
Il sabato e i festivi, il
monitoraggio delle notifiche in
entrata e l’attivazione degli
operatori in pronta disponibilità,
è assicurato, per i rispettivi ambiti
di intervento, da:
• i dirigenti in turno di PDV
• dal medico Sian referente
dell’Unità e/o dal supplente.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 29
7. Risposta del Punto di contatto
Alla fine del turno di pronta
disponibilità, la segreteria Dipsa
verifica la presenza di eventuali
notifiche giunte al punto di
contatto, ed in caso positivo
informerà i referenti responsabili
dell’attività che chiederanno il
resoconto dell’attività svolta agli
operatori in pronta disponibilità. I
resoconti delle attività sono
archiviate nella directory «Report
reperibilità» del client
allerta.alimentare@ulss4.veneto.it
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 30
7.1 Registrazione delle attività
Le informazioni e i dati relativi
alle comunicazioni in arrivo e
agli adempimenti svolti, sono
registrate, a cura dei tecnici
della prevenzione referenti
dell’Unità, sul data base Anno
Report Alert
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 31
7.1 Registrazione delle attività
• Numero notifica: numero progressivo interno;
• Referenza: numero assegnato dalla Regione Veneto;
• Classificazione notifica: ;
• Data e ora notifica: in arrivo e in partenza;
• Data e ora follow up: solo in arrivo;
• Data e ora attivazione: in arrivo e in partenza
• Data notifica chiusura: invio (all.to F);
• Fonte: Regione Veneto e aa ulss del Veneto;
• Categoria del pericolo:
• Categoria del prodotto:
• Tipo prodotto:
• Directory link: cartella di archiviazione.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 32
7.2 Punti di contatto del sistema collegati
L’Unità di allerta, punto di contatto locale RASFF dell’azienda ulss4 è collegato
a:
• nodo regionale, presso la Sezione veterinaria e sicurezza alimentare della
Regione Veneto;
• punti di contatto locali delle Aziende ULSS del Veneto.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 33
Regione Veneto
ulss4
ulss1 ulss2 ulss3 ulss5 ulss6 ulss7 ulss8 ulss9 ulss10 ulss12 ulss13 ulss14 ulss15 ulss16 ulss17 ulss18 ulss19 ulss20 ulss21 ulss22
8. Livelli di Comunicazione
il Regolamento (UE) N. 16/2011
classifica due tipi di notifiche:
• Notifica ORIGINALE: si intende
una notifica di allarme, una
notifica di informazione o una
notifica di respingimento alla
frontiera;
• Notifica di FOLLOW-UP: si
intende una notifica
contenente informazioni
supplementari rispetto alla
notifica originale.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 34
8. Livelli di Comunicazione
Le notifiche ORIGINALI si
distinguono, a loro volta, in
tre categorie
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 35
8. Livelli di Comunicazione
Notifica di
ALLARME
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 36
• Si tratta della notifica di un rischio
che richiede un’azione rapida
• Deve essere trasmessa e gestita in
via prioritaria
• La notifica deve comprendere
tutte le informazioni rilevanti e
disponibili sul rischio e sul prodotto
a rischio, ai fini di un pronto
intervento
8. Livelli di Comunicazione
Notifica di
INFORMAZIONE
Si tratta della notifica di un rischio
che non richiede un’azione rapida e
che, a sua volta, può essere di due
tipi:
a) Notifica di informazione per
follow-up: relativa a un prodotto
già presente o che potrebbe
essere immesso sul mercato;
b) Notifica di informazione per
attenzione: relativa a un prodotto
che:
I. è presente solo nel paese
membro notificante, o
II. non è stato immesso sul
mercato, o
III. non è più presente sul
mercato.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 37
8. Livelli di Comunicazione
Notifica di
RESPINGIMENTO
ALLA FRONTIERA
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 38
• Si tratta della notifica di
respingimento di una partita, di un
container o di un carico di alimenti
o di mangimi a causa di un rischio
diretto o indiretto per la salute
umana, come descritta all’art. 50,
par. 3, lett. C) del Regolamento
(CE) n. 178/2002
9 Obblighi & Responsabilità OESA/M
Gli OESA/M e gli Operatori
Economici dei materiali a contatto
con gli alimenti, sono responsabili
della conduzione della valutazione
del rischio e delle decisioni da
prendere al riguardo delle misure
di ritiro e, o, di richiamo in caso di
non conformità di un prodotto…
a prescindere dalla responsabilità
dell’AC di attivare il sistema di
allarme rapido
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 39
9 Obblighi & Responsabilità OESA/M
L’operatore del settore alimentare
deve dotarsi di procedure per
valutare i rischi, facilitare
l’identificazione e la rimozione rapida
di alimenti non sicuri dal mercato
mediante ritiro o richiamo, informare
l’A.C. e, se necessario, i consumatori
al fine di limitare le conseguenze di
un incidente alimentare.
40
9 Obblighi & Responsabilità OESA/M
Art. 2 Direttiva CE 2001/95/CE relativa
alla sicurezza generale dei prodotti:
• ritiro: qualsiasi misura volta a
impedire la distribuzione e
l'esposizione di un prodotto
pericoloso, nonché la sua offerta al
consumatore;
• richiamo: le misure volte ad
ottenere la restituzione di un
prodotto pericoloso che il
fabbricante o il distributore ha già
fornito o reso disponibile ai
consumatori.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 41
9.1 Responsabilità OESA/M
Considerando 30 del regolamento CE 178/2002:
Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per
l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere
legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti.
Articolo 17 regolamento CE 178/2002:
• Operatore del settore alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
• Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli
alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, inerenti alle loro attività in tutte le
fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano
soddisfatte.
Regolamento (CE) n. 852/2004:
• gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente
regolamento". Il Regolamento stabilisce che tutto ciò sia attuato, applicando nell’azienda alimentare
l’autocontrollo.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 42
9.2 Obblighi OESA/M
Gli obblighi degli operatori in
materia di sicurezza alimentare,
sanciti dal diritto comunitario
sono descritti nella Guida
all’applicazione delle procedure
basate sui principi del sistema
HACCP e alla semplificazione
dell’attuazione dei principi del
sistema HACCP in talune imprese
alimentari
Questi sono:
• Sicurezza. Gli operatori non devono immettere sul
mercato alimenti o mangimi non sicuri.
• Responsabilità. Gli operatori sono responsabili della
sicurezza degli alimenti e mangimi che producono,
trasportano, conservano o vendono.
• Tracciabilità. Gli operatori devono essere in grado di
identificare rapidamente ogni soggetto da quale
ricevono o al quale consegnano alimenti.
• Trasparenza. Gli operatori devono informare
immediatamente le autorità competenti qualora
abbiano motivo di ritenere che gli alimenti o i mangimi
non sono sicuri.
• Urgenza. Gli operatori devono ritirare immediatamente
dal mercato gli alimenti o i mangimi qualora abbiano
motivo di ritenere che non sono sicuri.
• Prevenzione. Gli operatori devono identificare e rivedere
regolarmente i punti critici dei loro procedimenti e
devono provvedere ad effettuare controlli su di essi.
• Cooperazione. Gli operatori devono collaborare con le
autorità competenti nelle azioni intese a ridurre i rischi.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 43
9.3 Obblighi degli operatori responsabili
primari della sicurezza alimentare
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 44
articolo 19 Reg. (CE) n. 178/2002:
• se un Operatore del Settore Alimentare (OSA)
ritiene che un alimento da lui importato,
prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non
sia conforme ai requisiti di sicurezza degli
alimenti, deve avviare immediatamente
procedure per ritirarlo o richiamarlo nel caso sia
entrato nella disponibilità del consumatore e
informarne le autorità competenti
collaborando con le stesse autorità riguardo ai
provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi
provocati da un alimento che forniscono o
hanno fornito.
9.4 Obblighi degli operatori responsabili
secondari della sicurezza alimentare
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 45
articolo 5 del Decreto Legislativo n. 190/2006
• Gli operatori del settore alimentare e dei
mangimi responsabili di attività di vendita al
dettaglio o distribuzione che non incidono sul
confezionamento, sull'etichettatura, sulla
sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono,
entro i limiti delle rispettive attività, avviare
procedure per ritirare dal mercato i prodotti
non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare
e contribuire a garantire la sicurezza degli
alimenti trasmettendo al riguardo le
informazioni necessarie ai fini della loro
rintracciabilità, collaborando agli interventi dei
responsabili della produzione, della
trasformazione e della lavorazione e/o delle
autorità competenti.
Definizione di ritiro e richiamo
Il Reg. (CE) 178/02 (Food Law) non
definisce giuridicamente né il ritiro né
il richiamo, anche se, definisce
principi, responsabilità degli OSA e le
funzioni e i compiti dell’autorità
competente in caso di azioni di ritiro
e richiamo di un prodotto alimentare
F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 46
Definizione di ritiro e richiamo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327
Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, in
materia di disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande. (GU n.193 del 16-7-1980 )
Art. 36. Sostanze alimentari deperibili in deposito
in stato di alterazione
Le sostanze alimentari deperibili che si trovino in
stato di alterazione non possono essere tenute in
deposito. Tuttavia, qualora sia dimostrabile
l'impegno del fornitore al loro ritiro, ovvero
l'assolvimento degli obblighi previsti da
disposizioni speciali in materia, tali sostanze
debbono essere tenute in locali, o parti di locali,
separati da quelli di conservazione delle sostanze
alimentari, destinate alla vendita o
somministrazione. Le suddette sostanze debbono
essere contraddistinte da cartelli indicanti la
destinazione al ritiro da parte del fornitore.
F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 47
Definizione di ritiro e richiamo
La definizione legale di ritiro e
richiamo è riportata all’art 21 della
Direttiva 2001/95/CE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti (non
alimentari) e che ha istituito un
sistema di allarme rapido (RAPEX) per
i prodotti che presentano un rischio
grave per i consumatori.
F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 48
Ritiro e richiamo
Il richiamo/ritiro degli alimenti è uno
strumento fondamentale per la
gestione dei rischi nel quadro di una
risposta a situazioni di urgenza in
materia di sicurezza degli alimenti
(FAO/WHO guide for developing and
improving national food recall
systems 2012).
F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 49
Ritiro e richiamo
Produrre o distribuire un bene, di
qualsiasi natura, comporta una
responsabilità e, se il bene oggetto
del caso, procura un danno, il
produttore o il distributore è
obbligato al risarcimento del danno
arrecato (art 2043 e ss. Codice Civile)
F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 50
10. Criteri per l’identificazione
di un grave rischio
Non esiste il rischio zero.
Gli Operatori del Settore Alimentare
devono pianificare preventivamente
le azioni correttive da adottare al
fine di ridurre l’esposizione ai
potenziali pericoli per la salute
pubblica correlati alla loro attività,
nell’ambito di un processo di Risk
Analysis (1° principio HACCP)
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 51
10. Criteri per l’identificazione
di un grave rischio
Definizione di:
Pericolo o elemento di pericolo, è
una potenziale fonte di danno, un
agente biologico, chimico o fisico
contenuto in un alimento o
mangime, o condizione in cui un
alimento o un mangime si trova, in
grado di provocare un effetto nocivo
sulla salute
Art. 3.14, Reg. UE 178/2002
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 52
10. Criteri per l’identificazione di un grave
rischio
Definizione di:
Rischio - funzione della probabilità e
della gravità di un effetto nocivo per
la salute, conseguente alla presenza
di un pericolo
Art. 3.9, Reg. (CE) 178/2002
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 53
10. Criteri per l’identificazione di un grave
rischio
Analisi del rischio: processo svolto in
maniera indipendente, obiettiva e
trasparente basato sulle prove
scientifiche disponibili costituito da
tre componenti interconnesse:
1. valutazione del rischio,
2. gestione del rischio e
3. comunicazione del rischio.
(Art. 3.10, Reg. UE 178/2002)
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 54
10. Criteri per l’identificazione di un grave
rischio
Valutazione del rischio:
«spetta agli operatori del settore
alimentare e dei mangimi garantire
che nelle imprese da essi controllate
gli alimenti o i mangimi soddisfino le
disposizioni della legislazione
alimentare inerenti alle loro attività in
tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione e
verificare che tali disposizioni siano
soddisfatte. »
(Art. 17.1, Reg. UE 178/2002)
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 55
10. Criteri per l’identificazione
di un grave rischio
La valutazione del rischio (risk
assessment) è basata sugli elementi
scientifici a disposizione.
Deve essere impostata su un
approccio che tenga conto, a
seconda delle diverse situazioni che
si possono prospettare, di ogni altro
eventuale aspetto connesso con la
sicurezza igienico sanitaria dei
prodotti:
• normali condizioni di utilizzo da
parte del consumatore;
• informazioni fornite dall’operatore
del settore con l’etichettatura e la
presentazione;
• ecc..
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 56
10. Criteri per l’identificazione
di un grave rischio
L’accettabilità sotto il profilo igienico
sanitario di un determinato alimento
o materiale a contatto con alimenti,
dipenderà da una combinazione di
fattori che dovranno, essere presi in
esame di volta in volta e saranno
determinanti nella scelta della
decisione finale da adottare.
Art. 14 del Reg. (CE) n. 178/2002,
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 57
10. Criteri per l’identificazione
di un grave rischio
Ma gli OSA hanno competenze,
capacità e conoscenze per
condurre un’analisi del rischio?
E le Autorità Competenti?
Se si hanno riferimenti da organismi
scientifici (EFSA, CDC, HRA..) si,
altrimenti fa testo (ancora) l'Allegato
D dell’Intesa del 13 novembre 2008.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 58
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 59
Allegato D
Ia parte
Criteri per notifica rischio
Si identifica un grave rischio
nel caso di:
Si rende necessaria una
valutazione scientifica per
accertare la presenza di un
un grave rischio sanitario in
caso di:
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 60
Allegato D
IIa parte
Criteri per notifica rischio
10. Criteri per l’identificazione di un grave
rischio
Grave rischio con effetti immediati
La comparsa di gravi effetti nocivi per la
salute umana a seguito dell'assunzione di
un alimento contaminato si manifestano
immediatamente o dopo un breve
periodo di tempo o su specifiche
categorie di popolazione, quali i soggetti
allergici, immunocompromessi, anziani,
donne in gravidanza
Rif. allegato D della linea guida sul sistema
d'allerta, approvata con Intesa del 13
novembre 2008, lettere a), b), f), j);
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 61
10. Criteri per l’identificazione di un grave
rischio
Grave rischio con effetti a lungo termine:
L'assunzione di un alimento può
comportare probabili effetti a lungo
termine, effetti tossici cumulativi sulla
salute di chi lo consuma o dei suoi
discendenti.
Rif. allegato D della linea guida sul sistema
d'allerta, approvata con Intesa del 13
novembre 2008, lettere c), d), e), g), h), i).
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 62
11. Tracciabilità
Per gli OESA/M, è importante essere
consapevoli che il sistema di
tracciabilità è un mezzo
fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi definiti nella sicurezza
alimentare.
La Commissione europea ha
pubblicato una Scheda informativa
sulla tracciabilità
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 63
11. Tracciabilità
Gli operatori del settore alimentare e
dei mangimi sono tenuti a conoscere
oltre al fornitore delle materie prime
anche il destinatario a cui hanno
fornito il prodotto fatto salvo in caso
di vendita al dettaglio.
Nei casi in cui non dispongano di un
sistema di tracciabilità interna per
identificare il lotto specifico non
conforme, dovranno provvedere a
ritirare tutti i lotti inviati sul mercato
Rif.: articolo 18 del Reg. (CE) n. 178/2002 e
paragrafo II.3.2.ii delle linee guida UE per
l’applicazione degli articoli dal 11 al 20 del Reg.
(CE) n. 178/2002.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 64
11. Tracciabilità
Le liste di commercializzazione messe
a disposizione dagli operatori del
settore alimentare e dei mangimi,
dovranno coincidere con l’effettiva
distribuzione sul mercato del
prodotto oggetto del ritiro.
Non è accettabile la fornitura all’AC
di liste di commercializzazioni che
comprendono tutti i clienti,
comprese le destinazioni a cui il
prodotto non è stato inviato, poiché
ciò contravviene alle disposizione
dell’art 18 del Reg. (CE) n. 178/2002.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 65
Informare i clienti
è un dovere
Decreto Legislativo n.
190/2006 che disciplina le sanzioni
per le violazioni del Regolamento CE
n.178/2002
Art. 4.
Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori
e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del
regolamento (CE) n. 178/2002
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del
settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo
importato, prodotto, trasformato o distribuito un
prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi
pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non
informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione
della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti
al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 66
12. Informazione
al consumatore
Se l’alimento pericoloso è giunto ai
consumatori, l’operatore del settore
alimentare deve informare in
maniera efficace e accurata i
consumatori del motivo del ritiro e
che deve provvedere al richiamo dei
prodotti, se necessario, come
disposto dall’art. 19, p.1, del Reg. CE
n.178/2002.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 67
12. Informazione
al consumatore
L'OSA, responsabile primario della
sicurezza alimentare, deve
predisporre nel più breve tempo
possibile una comunicazione di
richiamo rivolta ai consumatori e,
contestualmente, informare l'autorità
sanitaria locale del contenuto del
messaggio di richiamo e le modalità
con le quali è stato diffuso.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 68
12. Informazione al consumatore
Il messaggio di richiamo deve essere
divulgato ai consumatori a seconda
del livello di rischio identificato,
mediante:
• avvisi nei punti vendita, per il
tempo necessario;
• pubblicazioni sul sito aziendale e, o,
nei social media aziendali, per il
tempo necessario;
• comunicati stampa, radio e
televisivi, a livello locale, regionale
o nazionale, in funzione della
diffusione nel mercato.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 69
12. Informazione
al consumatore
L’informazione ai consumatori, di
regola, deve essere mantenuta per
un tempo corrispondente alla shelf-
life del prodotto oggetto di richiamo,
o, quantomeno,
fin tanto che si possa
ragionevolmente ritenere che il
prodotto, già rimosso dal mercato,
sia stato del tutto eliminato o assunto
dagli acquirenti.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 70
12. Informazione al consumatore
Per assicurare la più efficace
informazione, l’OSA deve utilizzare
forme di comunicazione di diversa
intensità, commisurate al livello di
attenzione che è necessario
ingenerare nei consumatori
potenzialmente interessati, secondo i
criteri riportati sul documento EFSA
Risk communication Guidelines
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 71
12.1 Comunicazione per il richiamo in
caso di un grave rischio predeterminato
Nel caso di un grave rischio con effetti immediati (a breve termine, tossicità
acuta), devono essere apposti, per il tempo necessario, avvisi nei punti
vendita; pubblicazioni a mezzo stampa, radio, TV, tenendo conto del livello di
distribuzione raggiunto (locale, regionale, nazionale) ed almeno una delle
seguenti modalità di comunicazione:
• pubblicazione del richiamo sul proprio sito, per il tempo necessario;
• pubblicazione del richiamo su social network, ripetuti giornalmente, per il
tempo necessario.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 72
12.1 Comunicazione per il richiamo in
caso di un grave rischio predeterminato
Nel caso di rischio con effetti non immediati (a medio o lungo termine,
tossicità cronica) devono essere apposti avvisi, per il tempo necessario, nei
punti vendita e deve essere effettuata almeno una delle seguenti modalità di
comunicazione:
• pubblicazione del richiamo sul proprio sito, per il tempo necessario;
• pubblicazione del richiamo su social network, ripetuti giornalmente, per il
tempo necessario.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 73
12.2 Comunicazione di un rischio
indeterminato o ancora sconosciuto
Nel caso in cui, in seguito alla valutazione scientifica di un pericolo non
predeterminato, il rischio risulti indeterminabile o sconosciuto, il responsabile
primario della sicurezza alimentare per misura precauzionale ritirerà il prodotto
dal mercato e, nel caso di vendita al consumatore finale, procederà al suo
richiamo, avvisando gli acquirenti, per il tempo necessario, mediante
l'apposizione di avvisi presso i punti di vendita.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 74
Le informazione
per i cittadini
Nei casi più eclatanti per natura,
gravità ed entità del rischio l’autorità
pubblica si attiva per assicurare
un’informazione “straordinaria”.
Nell’informazione si deve identificare
l’alimento e il rischio che può
comportare, descrivere le misure
adottate o in procinto di esserlo per
prevenire, contenere o eliminare il
rischio, in ossequio al principio
dell’informazione dei cittadini sancito
dall’art. 10 del Regolamento CE
n.178/2002.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 75
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 76
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 77
13. Allarme individuato all’interno
dell’AULSS N. 4
Ogni qualvolta si disponga di informazioni relative alla presenza sul mercato di
un rischio grave, diretto o indiretto, per la salute umana, animale o per
l’ambiente, legato ad alimenti, o mangimi, o a materiali a contatto con gli
alimenti, i referenti-responsabili per la gestione del sistema di allerta, si
attivano per:
1. individuare il responsabile della sicurezza alimentare;
2. avviare i controlli di verifica e, se del caso,
3. attivare il sistema di allerta.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 78
13.1 Allarme originato all’interno
dell’AULSS N. 4
Nel caso l’allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 riguardi la responsabilità
di un operatore responsabile primario della sicurezza alimentare, si provvede
ad eseguire le attività di controllo presso l’impresa per individuare i fattori che
hanno determinato la non conformità e si verificano le azioni correttive
adottate dall’operatore.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 79
13.1 Allarme originato all’interno
dell’AULSS N. 4
Oltre alla valutazione delle condizioni per l’attivazione del sistema di allarme
(art. 50 del Reg. CE 178/2002) spetta ai referenti dell’Unità disporre i
provvedimenti ritenuti più adatti per tutelare la salute umana, animale e per
la salubrità dell’ambiente.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 80
13.1 Allarme originato all’interno
dell’AULSS N. 4
Tali provvedimenti comprendono:
a. la verifica che l’operatore del settore alimentare o mangimistico abbia
condotto un’appropriata valutazione del rischio relativo alla non
conformità del prodotto;
b. l’esecuzione della valutazione del rischio relativo alla non conformità del
prodotto - avvalendosi, se del caso, della collaborazione di professionisti
istituzionali esperti nella materia (IZS, ARPAV, Istituto Superiore della salute,
Università, Regione, associazioni scientifiche, ecc.) - ove l’operatore del
settore alimentare o mangimistico risulti incapace di procedere nei tempi
consentiti, con i propri mezzi o mediante propri consulenti, ad
un’appropriata valutazione scientifica del rischio;
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 81
13.1 Allarme originato all’interno
dell’AULSS N. 4
c. il campionamento ufficiale, da effettuarsi di volta in volta in funzione della
valutazione del rischio:
• in lotti diversi dello stesso prodotto sul quale è stata riscontrata
l'irregolarità
• nel caso in cui l’irregolarità sia stata riscontrata in un prodotto presentato
in confezione non più integra a seguito di un reclamo
• in caso di non conformità riscontrata in regime di autocontrollo
d. la verifica che gli operatori abbiano condotto compiutamente ogni azione
necessaria e adottato efficaci misure correttive in relazione al livello di
rischio individuato;
e. la verifica, altresì, dell'appropriatezza e della completezza delle
informazioni al consumatore adottate dall'OSA in caso di richiamo di un
prodotto a rischio come illustrato al precedente punto 12.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 82
13.1 Allarme originato all’interno
dell’AULSS N. 4
In caso di inadempienza, anche parziale, dell’operatore del settore alimentare/mangimistico, si
procede con:
f. l’ingiunzione, con provvedimento a tutela della salute pubblica, di effettuare il richiamo entro le 24
ore, e l’irrogazione contestuale della sanzione prevista all’art. 4 del Decreto Legislativo 190/2006,
salvo che il fatto costituisca reato;
g. la trasmissione senza ritardo di denuncia scritta, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale,
della violazione all’art. 650 del codice penale e di ogni altra violazione penale eventualmente
correlata al fatto, in caso di persistente inerzia all'obbligo del richiamo;
h. la pubblicazione del messaggio di avviso di richiamo del prodotto nei punti vendita (All. 8) sul sito
aziendale ulss; sulla stampa e sui media radio televisivi locali, addebitandone le eventuali spese
all'operatore interessato e dandone contestuale informazione al nodo regionale del sistema per la
possibile estensione della comunicazione ad un ambito territoriale sovra aziendale;
In caso di conferma di un grave rischio:
i. si procede all’attivazione del sistema di allerta ai sensi dell’art. 50 del Regolamento CE 178/2002
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 83
13.2 Allarme originato all’esterno
dell’AULSS N. 4
Nel caso in cui l’allarme sia stato individuato presso, o da, un operatore
responsabile secondario della sicurezza alimentare del territorio, ma la cui
causa o origine sia addebitabile ad un operatore responsabile della sicurezza
alimentare che non è sottoposto al controllo ufficiale dell’AULSS N. 4 si
dispone, comunque, l’esecuzione delle attività di controllo presso l’impresa
che ha messo in vendita o distribuito l’alimento, il mangime, o il materiale a
contatto con gli alimenti per individuare i fattori che hanno determinato la
non conformità e verificare l’adeguatezza delle azioni correttive attuate
dall’operatore.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 84
13.2 Allarme originato all’esterno
dell’AULSS N. 4
Tali attività comprendono:
a. l’esecuzione della valutazione del rischio relativo alla non conformità del prodotto adottando i
criteri riportati al precedente punto 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio;
b. la verifica che siano applicate compiutamente le misure correttive pertinenti al livello di
responsabilità degli operatori, in relazione al livello di rischio individuato;
c. la verifica, altresì, l'appropriatezza e la completezza delle informazioni al consumatore in caso di
richiamo di un prodotto a rischio come illustrato al precedente punto 12. Informazione al
consumatore in caso di richiamo di un prodotto.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 85
13.2 Allarme originato all’esterno
dell’AULSS N. 4
In caso di inadempienza, anche parziale, dell’operatore del settore alimentare/mangimistico, procede
con:
d. l’ingiunzione, con provvedimento a tutela della salute pubblica, di effettuare il richiamo entro le
24 ore, e l’irrogazione contestuale della sanzione prevista all’art. 4 del Decreto Legislativo
190/2006, salvo che il fatto costituisca reato;
e. la trasmissione senza ritardo di denuncia scritta, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura
penale, della violazione all’art. 650 del codice penale e di ogni altra violazione penale
eventualmente correlata al fatto, in caso di persistente inerzia all'obbligo del richiamo;
f. la pubblicazione del messaggio di avviso di richiamo del prodotto nei punti vendita (All. 8); sul sito
aziendale ulss; sulla stampa e sui media radio televisivi locali, addebitandone le spese
all'operatore interessato, dandone contestuale informazione al nodo regionale del sistema per
l’eventuale estensione dell’ambito territoriale della comunicazione.
In caso di conferma di un grave rischio con effetti immediati - allegato D1, lettere a), b), f), j)
g. si procede all’attivazione del sistema di allerta ai sensi dell’art. 50 del Regolamento CE 178/2002
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 86
13.2 Allarme originato all’esterno
dell’AULSS N. 4
In caso di conferma di un grave rischio con effetti immediati - allegato D1, lettere a), b), f), j)
g. si procede all’attivazione del sistema di allerta ai sensi dell’art. 50 del Regolamento CE 178/2002
In caso si accerti un grave rischio con effetti a lungo termine - allegato D1, lettere c), d), e), g), h), i) - o
nel caso in cui si renda necessaria una più approfondita valutazione scientifica per accertare la
presenza di un grave rischio sanitario:
h. si trasmette, nel più breve tempo possibile, all’operatore del settore alimentare e dei mangimi
responsabile primario della sicurezza alimentare che ha fornito il prodotto, e all’autorità competente
locale (ACL) sullo stesso operatore, ogni informazione pertinente il caso affinché sia consentito alla
medesima ACL di adottare, con la necessaria rapidità, tutte le misure di protezione della salute dei
consumatori, i controlli ufficiali di verifica sull’impresa responsabile e, nel caso in cui ricorrano le
condizioni, di attivare il sistema di allerta.
Le comunicazioni sono da allerta.alimentare@cert.ulss4.veneto.it agli indirizzi PEC dell’operatore
responsabile primario della sicurezza alimentare e al punto di contatto dell’AC sullo stesso, preceduta
da avviso telefonico, nonché, per conoscenza, all’account del nodo regionale
allerta.alimenti@regione.veneto.it.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 87
13.3 Attivazione del sistema di allerta
Nel caso in cui si sia accertato che un prodotto pericoloso per la salute
umana, animale o per l’ambiente, così definito in seguito ad una appropriata
valutazione del rischio, non sia più sotto il controllo totale dell’operatore del
settore alimentare o mangimistico che l’ha prodotto, trasformato o distribuito,
il dirigente medico o veterinario, referente/responsabile per la gestione del
sistema di allerta attiva il Sistema di Allerta.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 88
13.3 Attivazione del sistema di allerta
L’attivazione del sistema di allerta si realizza con la trasmissione informatizzata al punto di
contatto del nodo regionale ed ai punti di contatto dei nodi delle aziende ULSS del
Veneto eventualmente coinvolte dei seguenti documenti:
1. allegato A "Attivazione sistema di allerta";
2. “Notifica Originale”;
3. copia dell’eventuale verbale di campionamento;
4. rapporto di prova di analisi di laboratorio eventualmente condotte;
5. copia del DDT relativo all’eventuale acquisto del prodotto e/o all’eventuale
vendita del prodotto in un paese estero e, se disponibile, il codice EAN;
6. allegato C "Elenco clienti".
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 89
13.3 Attivazione del sistema di allerta
le informazioni sulla rete commerciale sono acquisite rapidamente dall’organo di
controllo per la successiva trasmissione a tutti i componenti della rete interessati, con
elenco dei clienti completo almeno nei seguenti elementi:
1. ragione sociale della ditta destinataria;
2. indirizzo, completo di Comune e Provincia, della sede commerciale della ditta
destinataria (telefono/fax, e-mail);
3. n. di lotto del prodotto non conforme e data di scadenza o TMC;
4. quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni;
5. data di consegna e identificativi DDT.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 90
13.3 Attivazione del sistema di allerta
La trasmissione dell'elenco clienti, di norma, dovrà avvenire contestualmente
all'attivazione del Sistema di allarme da parte dell’Unità che dovrà assicurare che le
indicazioni siano sempre complete e facilmente leggibili.
Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di voci dovrà
essere inviato necessariamente in foglio elettronico per consentire la rapida
aggregazione degli ambiti territoriali (Asl) di destinazione del prodotto, per agevolare il
flusso informativo.
La procedura adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovrà
essere analogamente ripetuta nel caso si individuino ulteriori clienti.
Ogni successiva comunicazione relativa alla trasmissione di ulteriori informazioni inerenti
l’allerta (successive diramazioni della rete commerciale, ulteriori Paesi membri o
extracomunitari interessati alla commercializzazione del prodotto di cui si è conosciuta
successivamente la rete di distribuzione, misure volontarie prese dalla ditta come il ritiro
dei prodotti, cambio di destinazione d’uso, ecc.) devono essere trasmesse utilizzando
l’apposito modello per le informazioni addizionali di follow-up.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 91
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14. Gestione operativa per allarme
individuato all’esterno dell’AULSS N. 4
Se la notifica è pervenuta in seguito all’attivazione del Sistema da parte di
un’altra azienda ULSS del Veneto, o è trasmessa dal Punto di contatto
Regionale per un’attivazione extraregionale del Sistema, l’incaricato del
monitoraggio delle comunicazioni in arrivo provvede a contattare il Dirigente
Medico/Veterinario di referenza dell’Unità di Allerta.
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14. Gestione operativa per allarme
individuato all’esterno dell’AULSS N. 4
Nel caso in cui risultino coinvolti operatori responsabili primari della sicurezza
alimentare del territorio, il medico/veterinario di referenza provvede ad
avviare le attività di controllo e verifica previste al precedente punto 13.1
Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 ad eccezione dell’attivazione del
sistema di allerta.
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14. Gestione operativa per allarme
individuato all’esterno dell’AULSS N. 4
Nel caso in cui risultino coinvolti esclusivamente operatori responsabili
secondari della sicurezza alimentare del territorio, il medico/veterinario di
referenza provvede ad attribuire all’allarme il “profilo di rischio” (triage)
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Allegato D
Rischio determinato
da valutare
Rischio indeterminato
da valutare
Grave rischio con effetti
cumulativi
Grave rischio con effetti
immediati
allegato D2 lettere:
a), b), c), f), g) , i), j)
allegato D2 lettere:
d), e) h), k)
allegato D1 lettere: c),
d), e), g), h), i)
allegato D1 lettere: a),
b), f), j)
1 2 3 4
Livello distributivo
locale/filiera corta dettaglio non GDO GDO importatori/grossisti
1 2 3 4
Periodo intercorso
dalla 1a attivazione
≥ 4 sett.ne 2 ÷ 4 sett.ne 1 ÷ 2 sett.ne ≤ 1 sett.na
1 2 3 4
Tipo di notifica
Follow up > 2° Follow up 2° Follow up 1° Notifica originale
1 2 3 4
La classe di allarme della notifica si ottiene dalla somma dei valori attribuiti ai criteri sopra definiti.
14. Gestione operativa per allarme
individuato all’esterno dell’AULSS N. 4
In base alla classe di rischio attribuita all’allerta, il medico/veterinario
referente definisce la priorità dei controlli su una base predeterminata dai
seguenti criteri:
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Classe di
rischio
Priorità dei controlli correlata alla
classe di rischio
Tempistica degli
interventi
Responsabilità dei controlli
Codice
Unità di allerta
Reperibilità
Vet./Sian
13 - 16 indilazionabili Immediata   Rosso
9 - 12 da attuare con urgenza Entro 24 ore   Giallo
5 - 8 da attuare nel breve termine Entro 72 ore  Verde
4 da attuare dopo verifica di efficacia da determinare  Bianco
14. Gestione operativa per allarme
individuato all’esterno dell’AULSS N. 4
In base alla classe di rischio dell’allerta e alla priorità dei controlli associata, il
Dirigente Medico/Veterinario di referenza, provvede ad attivare gli operatori
dei servizi DIPSA, secondo il seguente schema delle responsabilità operative:
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Priorità/
codice
Controllo
documentario
Controllo di
identità
Controllo
materie
Controllo sugli avvisi
di sicurezza
Rosso 100% 100% 100%12 100%
Giallo 100% 50% - 50%
Verde 100% - - 10%
Bianco da determinare - - da determinare
15. Provvedimenti conseguenti ad
allarme
I provvedimenti conseguenti ad allarme, prevedono l’attuazione di una serie
di controlli il cui esito è comunicato ai punti di contatto interessati.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 100
15.1 Controllo documentario
• la verifica documentale dell'immediato avvio delle procedure di ritiro dal
mercato da parte dell'operatore secondo le modalità dallo stesso previste,
e acquisizione delle informazioni necessarie tramite invio e ricezione di
apposita modulistica (Allegati 4 e 5) a cura dei Referenti Tecnici dell’Unità;
• l’eventuale acquisizione della lista di distribuzione del prodotto,
possibilmente in formato elettronico, con verifica della completezza dei dati
(indirizzi completi, lotto, scadenza/TMC, quantità di prodotto fornito, data
della transazione, n. documento di trasporto), a cura dei Referenti Tecnici
dell’Unità.
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15.2 Controllo di identità
• verifica, mediante visita ispettiva e compilazione di apposito verbale di
accertamento (Allegato 6), a cura del personale Medico, Veterinario e
Tecnico del DIPSA, della concordanza tra la documentazione di ritiro del
prodotto dell’operatore ed il prodotto effettivamente ritirato/richiamato.
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15.3 Controllo materiale
• il controllo di identità;
• il controllo dell’effettiva segregazione del prodotto oggetto di allerta, le
verifiche dell’etichettatura, dell'imballaggio, della temperatura, nonché
ogni altro accertamento ritenuto necessario compresi eventuali prelievi di
campioni e prove di laboratorio su altri lotti dello stesso prodotto in cui è
stata riscontrata l’irregolarità.
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15.4 Controllo avvisi di sicurezza
• verifica dell'appropriatezza e della completezza delle informazioni al
consumatore adottate dall'OSA in caso di richiamo di un prodotto a rischio
mediante controllo in situ, o da remoto , degli avvisi esposti al pubblico.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 104
15. Provvedimenti conseguenti ad
allarme
• Gli esiti degli accertamenti effettuati relativamente al prodotto oggetto di
ritiro, alla funzionalità del sistema di rintraccio e agli eventuali provvedimenti
assunti, sono comunicati al nodo regionale e alle Az. ULSS del Veneto
eventualmente coinvolte, mediante l’allegato F "esiti accertamenti".
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 105
15. Provvedimenti conseguenti ad
allarme
• Qualora si venga a conoscenza di informazioni addizionali rispetto a quelle
fornite si utilizzerà il modello di notifica “Notifica di informazione per follow-
up”.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 106
15. Provvedimenti conseguenti ad
allarme
• Se non è necessario un intervento rapido perché il prodotto non ha
raggiunto il mercato o non vi è più presente, ad esempio nel caso di un
prodotto scaduto, oppure perché la natura e la gravità stessa del rischio sia
tale da non necessitare di un intervento rapido, si trasmetterà una “Notifica
di informazione per attenzione” al punto di contatto regionale ed al punto
di contatto della AC sul Responsabile primario della sicurezza alimentare.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 107
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16. Provvedimenti sui prodotti ritirati
16.1 Alimenti e MOCA
Gli alimenti e i moca, ritirati dal mercato conformemente all'art. 19 del Reg.
(CE) n. 178/2002, possono essere, su richiesta dell’Operatore del Settore
Alimentare o del produttore dei MOCA e previo nulla osta del responsabile
del servizio di igiene alimentare competente, sottoposti a una delle seguenti
operazioni:
• Ulteriore trasformazione - i prodotti ritirati, che non soddisfano i criteri del
Regolamento CE n. 2073/2005, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo
regolamento, possono essere sottoposti ad ulteriore trasformazione
mediante un trattamento che elimini il rischio in questione;
• Utilizzazione per scopi diversi - l’operatore del settore alimentare può
utilizzare la partita per scopi diversi da quelli per i quali essa era
originariamente prevista, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 54, comma
2, lettera d), del Regolamento (CE) 882/2004;
• Distruzione - altrimenti, deve essere distrutto mediante idoneo metodo.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 110
16. Provvedimenti sui prodotti ritirati
16.2 Mangimi
• Destinazione a specie animali diverse da quelle cui era destinato. In caso di non
conformità relativa a una o più sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non consentite
per la specie animale cui erano destinati, i prodotti non conformi possono essere
destinati alla alimentazione di animali di altre specie, purché dette sostanze siano
ammesse per l’alimentazione delle specie cui si intende destinarli;
• Bonifica. Sono riammessi alla alimentazione degli animali i prodotti non conformi,
bonificati mediante idonei metodi, consentiti ai sensi della vigente normativa
(trattamento termico, ecc.), atti a escludere il rischio per la salute pubblica.
• Destinazione diversa dall’alimentazione animale. I mangimi non conformi possono
essere destinati ad altri usi, quali quelli industriali, rispedizione nel paese d’origine, ecc.
• Distruzione. Qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere
eliminato mediante idoneo metodo.
Qualora per l'effettuazione dei trattamenti di cui sopra si intenda utilizzare una sede diversa da quella dell'operatore
che ha provveduto al ritiro del prodotto, dovrà essere data informazione alle competenti autorità (Az. ULSS, Regione,
Ministero della Salute) e adottati i necessari provvedimenti, quali il trasferimento del prodotto in vincolo sanitario.
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16. Provvedimenti sui prodotti ritirati
16.3 Prodotti sottoposti a trasformazione
Nel caso in cui non si reperisca il prodotto tal quale perché nel frattempo è
stato sottoposto ad un processo di trasformazione tale da eliminare il pericolo
(non intendendo per inattivazione la diluizione che non è comunque
consentita) si procederà alla verifica delle condizioni e dei parametri di
processo, ricorrendo, se del caso, ad indagini di laboratorio (le cui spese sono
a totale carico del proprietario o del detentore), al fine di verificare se il
prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute degli
animali, dell’uomo e per la salubrità dell’ambiente.
Successivamente all’esito delle verifiche di cui sopra saranno comunicate le
conclusioni al nodo regionale, specificando se i prodotti trasformati non
costituiscano più pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario
attivare una nuova allerta per i prodotti trasformati.
In quest’ultimo caso si procederà secondo le indicazioni sopra riportate.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 112
16. Provvedimenti sui prodotti ritirati
16.4 Mangime già mangiato
Nel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli
animali, verranno acquisite tutte le informazioni utili ad un’ulteriore
valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante
nella catena alimentare umana e/o animale, al fine di decidere l’attuazione
di eventuali misure restrittive nei confronti degli animali e/o dei loro prodotti e
si forniranno al Nodo Regionale notizie sui provvedimenti adottati.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 113
17. Richiesta di ritiromodifica di una
notifica
Se le informazioni su cui si basa
l’intervento da eseguire si rivelano
infondate o se la notifica è stata
trasmessa erroneamente, previa
informazione al punto di contatto
regionale, si chiede al punto di
contatto notificante di ritirare o di
modificare la notifica trasmessa.
In caso di c.d. “allerte sciocche” cfr.
Art. 9 - Ritiro e modifica di una
notifica, del Reg. (UE) N. 16/2011.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 114
Allerte sciocche
Nel caso di alimenti difettosi che non comportano
un grave rischio per la salute pubblica, o che,
comunque sia, non sono giunti al consumatore,
non è necessario attivare il sistema di allerta.
Ma talvolta capita…
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 115
17. Richiesta di ritiro/modifica di una
notifica
Non ci sono
gravi rischi
• Alimenti nei quali sia stata
riscontrata la presenza di
additivi o di residui di sostanze
autorizzate ma in quantitativi
superiori a quanto consentito
dalla normativa vigente,
qualora il quantitativo di tali
sostanze consenta di escludere
ragionevolmente la pericolosità
per la salute pubblica.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 116
Non ci sono
gravi rischi
• Prodotti nei quali sia stata
riscontrata la presenza di
microrganismi potenzialmente
patogeni in prodotti intermedi, che
subiranno uno o più trattamenti tali
da garantire la distruzione dei
microrganismi patogeni, prima
della commercializzazione in
alimento
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 117
Non ci sono
gravi rischi
• Alimenti nei quali sia stata
riscontrata la presenza di germi
indicatori di igiene o indice
contaminazione superiori ai limiti
consentiti o a valori guida
eventualmente disponibili
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 118
Non ci sono
gravi rischi
• Alimenti nei quali l'agente
biologico potenzialmente
pericoloso risulta non vitale.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 119
Non ci sono
gravi rischi
• Frode alimentare di natura commerciale,
come ad es.: adulterazioni, sofisticazioni,
contraffazioni, che non rappresentano
un pericolo attuale o potenziale per il
consumatore.
Per ora…
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 120
Per approfondimenti
RELAZIONE SUL SISTEMA DI
ALLERTA EUROPEO -ANNO 2014
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 121
18. Revoca del procedimento di allerta
La revoca del procedimento di allerta è disposta dal referente responsabile
dell’Unità che l'ha attivata, una volta espletate le verifiche del caso, qualora
ravvisi che le condizioni che ne hanno determinato l'attivazione si sono
esaurite.
La revoca del procedimento deve essere notificata ai Punti di contatto
interessati e al Punto di Contatto Regionale.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 122
19. Regole di riservatezza
I membri dell’Unità e il personale dei
servizi impegnati nella gestione degli
allarmi alimentari, dei mangimi e dei
materiali a contatto con gli alimenti,
tuttavia, sono tenuti a non rivelare le
informazioni in loro possesso che per
loro natura sono coperte dal segreto
professionale.
La tutela del segreto professionale
non preclude, la necessaria
comunicazione alle altre ’autorità, ai
fini dell'efficace sorveglianza del
mercato e dell'esecuzione della
legge nel settore alimentare e dei
mangimi.
Art. 52 del Reg. UE n.178/2002
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 123
20. Gestione delle non conformità
Se è accertata una o più non conformità alla normativa, devono essere
intraprese le opportune azioni per assicurare che l’operatore ponga rimedio
alla situazione (art. 54 Reg. CE 882/04).
La decisione sull’azione da intraprendere si deve basare sulla natura della
non conformità e sui dati precedenti relativi allo stesso operatore per quanto
riguarda la non conformità accertata.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 124
20. Gestione delle non conformità
Le azioni da intraprendere sono:
• la verifica della revisione del manuale di autocontrollo da parte
dell’operatore del settore alimentare o mangimistico, al fine porre rimedio
alle condizioni che hanno determinato la non conformità;
• l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione
ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti o la conformità
alla normativa vigente mediante l’emanazione a carico dell’OSA di
prescrizioni ai sensi dell’art. 54 comma 2 lettera a) Reg. CE 882/04;
• la sospensione totale o parziale dell’attività dello stabilimento ai sensi
dell’art. 54 comma 2 lettera e) Reg. CE 882/04.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 125
20. Gestione delle non conformità
Ogni non conformità riscontrata deve essere documentata (anche con
documentazione video/fotografica), registrata, verificata nella sua risoluzione
ed eventualmente sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi e
nei termini previsti dal D.lvo n. 193/07 art. 6.
Nei casi in cui siano state emanate prescrizioni, il successivo riscontro del
mancato adempimento entro i termini stabiliti dovrà essere oggetto di
ulteriore sanzione ai sensi del citato D.lvo n. 193/07 art. 6 comma 7.
Le non conformità rilevate, l’eventuale imposizione di lavori di adeguamento
o di sospensione dell’attività, devono essere notificate per iscritto
all’operatore del settore alimentare o mangimistico con atto recanti
informazioni sui diritti di ricorso, sulla procedura e sui termini applicabili,
avverso tali decisioni.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 126
20. Gestione delle non conformità
In tutti i casi in cui, in seguito all’immissione sul mercato di un alimento o di un
mangime pericoloso per la salute umana, animale o per l’ambiente, si ravvisi
un’ipotesi di reato, deve essere trasmessa denuncia all’autorità giudiziaria ai
sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 127
Reati alimentari:
le leggi speciali
Buona parte dei reati che coinvolgono
l’impresa alimentare derivano dagli artt. 5 - 6 -
12 della Legge (speciale) n° 283/1962 di
disciplina igienico-sanitaria della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari.
Sono reati contravvenzionali, punibili, cioè,
anche sulla base della sola colpa.
Il reato è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non
è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti ordini o discipline(Art. 43 codice penale -
Elemento psicologico del reato).
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 128
Reati alimentari:
codice penale
E poi c’è, anche, il codice penale
Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
• Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode
• Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
• Art. 440 - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
• Art. 442 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
• Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive
• Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo
• Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica
ed eventualmente:
• Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
• Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio
• Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio
• Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 129
Reati alimentari
Il personale delle Aziende sanitarie
locali, che nell’adempimento
“tecnico amministrativo” della
gestione delle allerta viene a
conoscenza d’ufficio della
commissione di ipotesi di reato, deve
attivarsi in parallelo sul piano della
tutela penale, assumendo
automaticamente la veste di polizia
giudiziaria e mettendosi a
disposizione funzionale del Pubblico
Ministero, nel rispetto del segreto
istruttorio disposto dall’Art. 329
codice di procedura penale -
Obbligo del segreto.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 130
Reati alimentari
Omessa o ritardata denuncia
Reclusione fino ad un anno, se il
colpevole è un ufficiale o un agente
di polizia giudiziaria[c.p.p. 57], che
ha avuto comunque notizia di un
reato del quale doveva fare
rapporto [c.p.p. 330-332, 347].
art. 361 Codice Penale
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 131
21. Formazione, supervisione e verifica
• Per garantire l’uniforme applicazione, a livello aziendale, della presente
procedura sono attuati specifici interventi formativi e di aggiornamento,
rivolti a tutto il personale coinvolto, a diverso titolo, nelle attività, con
cadenza di norma annuale e in occasione di ogni revisione della
procedura.
• La verifica della corretta applicazione della procedura è affidata al
Coordinatore del dipartimento funzionale della sanità animale e la sicurezza
alimentare ed è attuata mediante audit interni e con almeno una verifica di
risposta ad una simulazione di allerta in orario non ordinario.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 132
21. Formazione, supervisione e verifica
• Per garantire l’uniforme applicazione, a livello aziendale, della presente
procedura sono attuati specifici interventi formativi e di aggiornamento,
rivolti a tutto il personale coinvolto, a diverso titolo, nelle attività, con
cadenza di norma annuale e in occasione di ogni revisione della
procedura.
• La verifica della corretta applicazione della procedura è affidata al
Coordinatore del dipartimento funzionale della sanità animale e la sicurezza
alimentare ed è attuata mediante audit interni e con almeno una verifica di
risposta ad una simulazione di allerta in orario non ordinario.
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 133
22. Allegati
1. Original notification
2. Follow-up notification
3. Allegato A – Attivazione del
Sistema di allerta
4. Fax out dettaglio
5. Fax out ingrosso
6. Verbale di accertamento allerta
7. Allegato F - Esiti accertamenti
8. Modello di avviso ai consumatori
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 134
Laws and Sausages
The less the people know about how sausages
and laws are made, the better they sleep in the
night
Meno le persone sanno di come vengono
fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono
la notte
da una citazione attribuita a Otto von Bismarck
Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015

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  • 1. Incontro formativo per gli operatori dei servizi del dipartimento funzionale “area della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare” dell’azienda ulss 4 del Veneto Santorso, 29 ottobre 2015
  • 2. Relatore FABRIZIO DE STEFANI DVM fabrizio.destefani@ulss4.veneto.it coordinatore dell’area dipartimentale di sanità animale e sicurezza alimentare e direttore del Servizio veterinario d’igiene degli alimenti dell’azienda ulss n. 4 del Veneto 2Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015
  • 3. obiettivi della presentazione Fornire agli operatori dei servizi dipsa le indicazioni per la gestione del sistema di allarme rapido RASFF H24-7/7 e con richiami di contesto per gli aspetti riguardanti: • Natura degli allarmi alimentari • Responsabilità del produttore • Diritti dei Consumatori • Tutela della reputazione aziendale Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 3
  • 4. destinatari Il personale dei servizi del DIPSA Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 4
  • 5. RASFFistruzioni per l’uso Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 5
  • 6. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 6
  • 7. Rapid Alert System for Food and Feed RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed (Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi) è stato istituito per fornire un efficace strumento di scambio delle informazioni circa le misure adottate in risposta all’individuazione di un rischio connesso con alimenti o mangimi a tutte le autorità preposte al controllo degli stessi nei diversi Paesi. Il sistema di allerta comunitario trova il fondamento giuridico nella Direttiva 92/59/ CEE del consiglio europeo recepita col decreto legislativo 115/95, relativa alla sicurezza generale dei prodotti e nel Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 7
  • 8. Rapid Alert System for Food and Feed RASFF è una struttura snella costituita da “punti di contatto” identificati in: • Commissione europea; • EFSA (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare); • ESA (Autorità di vigilanza dell’European Free Trade Association - EFTA); • autorità individuate dai 27 Stati membri dell’UE ed i 4 dell’EFTA (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria). Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 8
  • 9. RASFF in Italia PUNTI DI CONTATTO DEL RASFF FUNZIONI Punto di Contatto Nazionale (PCN) Ministero della Salute DGISAN - Ufficio VIII Valutazione e Validazione delle notifiche provenienti dai Punti di Contatto Regionali (PCR) e dai Punti di Contatto NAS; Interfaccia con gli Uffici di settore del Ministero della Salute e con l'Istituto Superiore di Sanità; Valutazione e Inoltro della notifiche da e per il sistema RASFF; Verifica dei rischi emergenti o attuali e comunicazione mediante reportistica trimestrale e annuale al fine di consentire di alzare il livello di attenzione e controllo da parte degli organi di vigilanza e degli OSA Punti di Contatto Regionali (PCR) Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome Valutazione e Validazione delle notifiche provenienti dalle proprie ASL; Inoltro al PCN e ai PCR interessati dalla notifica di allerta Punti di Contatto Locali(PCL) ASL Predisposizione delle notifiche di allerta con indicazione degli adempimenti e le azione intraprese Punti di Contatto NAS Comandi NAS Predisposizione delle notifiche di allerta con indicazione degli adempimenti e le azione intraprese Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 9
  • 10. Procedura di gestione operativa del sistema di allarme rapido per alimenti, mangimi e materiali a contatto con gli alimenti (RASFF) DIPSA 03 – Rev. 1 Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 10
  • 11. 1. scopo 1. Indicare le azioni concrete da intraprendere nel caso in cui siano presenti sul mercato alimenti, mangimi o materiali a contatto con gli alimenti, che rappresentano un grave rischio per la salute dei consumatori; 2. assicurare la rapida comunicazione delle informazioni pertinenti ai membri della rete del sistema di allerta rapido (RASFF); 3. garantire il livello di protezione dei consumatori più elevato possibile rispettando la reputazione degli operatori economici del settore. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 11
  • 12. 2. Campo di applicazione La procedura si applica: in caso di grave rischio, diretto o indiretto, individuato in alimenti, mangimi e materiali a contatto con gli alimenti, già immessi sul mercato, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 12
  • 13. 2. Campo di applicazione 1. superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare nell’alimento o nel mangime; 2. alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore - Rif. art. 14 Reg. (CE) n. 178/2002 , requisiti di sicurezza degli alimenti; 3. mangimi che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale - Rif. art. 15 Reg. (CE) n. 178/2002 requisiti di sicurezza dei mangimi; Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 13
  • 14. 2. Campo di applicazione 4. prodotti intermedi di alimenti e mangimi, già immessi sul mercato, che rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per l’ambiente; 5. materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti già immessi sul mercato, che rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana; 6. non conformità - ritardate - emerse in autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi sul mercato. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 14
  • 15. 2. Campo di in-applicazione 1. alimenti e i mangimi nei quali sia stata riscontrata la presenza di germi indicatori di igiene processo; 2. alimenti e i mangimi nei quali sia riscontrata una frode commerciale (adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni) che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore; 3. alimenti e i mangimi nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulti non vitale; 4. alimenti e i mangimi che per loro natura siano destinati a subire uno o più trattamenti prima del consumo, tali da garantire la distruzione dei microrganismi patogeni e/o renderli innocui alla salute umana o animale (Rif. Art. 7 comma 2 Reg. CE 2073/2005). Rimangono comunque vincolanti i criteri di sicurezza alimentare stabiliti dalla normativa vigente; Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 15
  • 16. 2. Campo di in-applicazione 5. alimenti con additivi o residui di sostanze autorizzate in quantitativi superiori a quanto consentito dalla normativa, qualora il quantitativo di tali sostanze consenta di escludere ragionevolmente la pericolosità per la salute pubblica; 6. alimenti difettosi che non comportano un grave rischio per la salute pubblica. 7. alimenti e i mangimi che, pur presentando non conformità alle norme vigenti, siano stati già segnalati dal responsabile dell'industria alimentare nell'ambito dell'autocontrollo e che, pur costituendo un grave rischio per la salute del consumatore, non siano stati immessi sul mercato. Tali non conformità se evidenziate a seguito di un Controllo Ufficiale, anziché nell'ambito dell'Autocontrollo, comportano, conseguenze amministrative e/o penali. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 16
  • 17. 3. Luogo di applicazione ULSS n. 4 Altovicentino Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 17
  • 18. 4. Riferimenti alla normativa Normativa Comunitaria • Regolamento (CE) n. 178/2002 e s.m.i. che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; • … Normativa Nazionale • … Normativa Regionale • … Disposizioni aziendali • DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 693/2010, del 20.07.2010, Attivazione unità di allerta • DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 800/2015, del 03.09.2015, Aggiornamento dei ruoli di referenza nella composizione operativa dell'Unità di Allerta Alimenti e Mangimi Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 18
  • 19. 5. Definizioni ed abbreviazioni • Alimento … • … • Responsabili primari della sicurezza alimentare: gli operatori del settore alimentare e dei mangimi responsabili di attività di importazione, produzione, trasformazione, lavorazione o distribuzione di un alimento (rif. art. 4, D.Lvo n. 190/2006). • Responsabili secondari della sicurezza alimentare: gli operatori del settore alimentare e dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento (rif. art. 5, D.Lvo n. 190/2006). • … • Sistema di allarme rapido… Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 19
  • 20. 6. Punto di contatto locale AULSS 4 Unità di allerta Alimenti e mangimi Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 20
  • 21. 6.1 Punto di contatto U4 L’Unità di allerta alimenti e mangimi risponde ai seguenti contatti: • allerta.alimentare@ulss4.veneto.it (e-mail) • allerta.alimentare@cert.ulss4.veneto.it (PEC) • +39 0445 389428 – Telefono segreteria dell’Unità di allerta • +39 0445 389271 - Fax segreteria dell’Unità di allerta • +39 348 5164377 - Mobile Unità di allerta 1 • +39 348 2900134 - Mobile Unità di allerta 2 • +39 348 2900915 - Mobile pronta disponibilità festiva/notturna servizi veterinari distretto di Thiene • +39 348 8503930 - Mobile pronta disponibilità festiva/notturna servizi veterinari distretto di Schio • +39 348 7349412 - Mobile pronta disponibilità festiva/notturna sian (supplente +39 340 6709505) Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 21
  • 22. 6.2 Punto di contatto composizione Ambito d’intervento Referente tecnico di supporto Referente Medico/Veterinario Supplente Medico/Veterinario Alimenti di origine non animale Tecnico della prevenzione SIAN Medico SIAN Medico veterinario SIAN Alimenti di origine animale Tecnico della prevenzione SVIA Medico veterinario SVIA Medico veterinario SVIA Mangimi Tecnico della prevenzione SVIA Medico veterinario SVSA Medico veterinario SVSA Materiali a contatto con gli alimenti Tecnico della prevenzione SIAN Medico SIAN Medico veterinario SIAN Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 22
  • 23. 6.3 Punto di contatto responsabilità AZIONI Dirigente Medico/Veterinario referente dell’Unità di allerta Tecnico della prevenzione referente dell’Unità di allerta Operatori Medici, Veterinari, Tecnici della prevenzione dei servizi DIPSA Dirigenti dei servizi DIPSA reperibili il sabato e nelle giornate festive Valutazione comparativa del rischio R C RS per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno di reperibilità Attivazione sistema di allerta R C RS per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno di reperibilità Profilazione del rischio delle notifiche in entrata R C RS per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno di reperibilità Acquisizione documentazione R/D RD C RS per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno di reperibilità Verifica delle operazioni di ritiro/richiamo R/D RD C RS per notifiche giunte almeno due giorni prima del termine del turno di reperibilità Provvedimenti sui prodotti ritirati/richiamati C R Segnalazioni ai nodi locali e regionale R/D RD RS per notifiche giunte almeno due giorni prima del termine del turno di reperibilità Revoca del provvedimento di allerta R C R = responsabile; RD = responsabile delegato; RS = responsabile supplente; C = collabora; D = delega Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 23
  • 24. 7. Risposta del Punto di contatto Nei giorni feriali e per tutti gli ambiti il monitoraggio delle comunicazioni in entrata e l’inoltro delle comunicazioni ai referenti dell’unità di allerta è assicurato dalla Segreteria Dipsa Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 24
  • 25. 7. Risposta del Punto di contatto Il sabato e i festivi, il monitoraggio è assicurato dai dirigenti in turno di pronta disponibilità: allerta.alimentare@ulss4.veneto.it è accessibile dagli smartphone in dotazione. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 25
  • 26. 7. Risposta del Punto di contatto Le comunicazioni in arrivo, relativi ad una specifica notifica, sono conservate nella posta in entrata fino al termine degli accertamenti Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 26
  • 27. 7. Risposta del Punto di contatto Al termine delle attività previste per il caso in notifica i referenti tecnici dell’Unità provvedono all’archiviazione della documentazione informatica in directory specifiche per ambito di intervento (svia, svsa, sian) Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 27
  • 28. 7. Risposta del Punto di contatto Il resoconto di monitoraggio e delle comunicazioni in entrata, nei giorni feriali, è riportato nelle e-mail di “CORRISPONDENZA” inviate ai responsabili e ai referenti dell’Unità di allerta, dalla segreteria Dipsa entro le ore 09.30 e dopo le 15.30 Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 28
  • 29. 7. Risposta del Punto di contatto Il sabato e i festivi, il monitoraggio delle notifiche in entrata e l’attivazione degli operatori in pronta disponibilità, è assicurato, per i rispettivi ambiti di intervento, da: • i dirigenti in turno di PDV • dal medico Sian referente dell’Unità e/o dal supplente. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 29
  • 30. 7. Risposta del Punto di contatto Alla fine del turno di pronta disponibilità, la segreteria Dipsa verifica la presenza di eventuali notifiche giunte al punto di contatto, ed in caso positivo informerà i referenti responsabili dell’attività che chiederanno il resoconto dell’attività svolta agli operatori in pronta disponibilità. I resoconti delle attività sono archiviate nella directory «Report reperibilità» del client allerta.alimentare@ulss4.veneto.it Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 30
  • 31. 7.1 Registrazione delle attività Le informazioni e i dati relativi alle comunicazioni in arrivo e agli adempimenti svolti, sono registrate, a cura dei tecnici della prevenzione referenti dell’Unità, sul data base Anno Report Alert Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 31
  • 32. 7.1 Registrazione delle attività • Numero notifica: numero progressivo interno; • Referenza: numero assegnato dalla Regione Veneto; • Classificazione notifica: ; • Data e ora notifica: in arrivo e in partenza; • Data e ora follow up: solo in arrivo; • Data e ora attivazione: in arrivo e in partenza • Data notifica chiusura: invio (all.to F); • Fonte: Regione Veneto e aa ulss del Veneto; • Categoria del pericolo: • Categoria del prodotto: • Tipo prodotto: • Directory link: cartella di archiviazione. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 32
  • 33. 7.2 Punti di contatto del sistema collegati L’Unità di allerta, punto di contatto locale RASFF dell’azienda ulss4 è collegato a: • nodo regionale, presso la Sezione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Veneto; • punti di contatto locali delle Aziende ULSS del Veneto. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 33 Regione Veneto ulss4 ulss1 ulss2 ulss3 ulss5 ulss6 ulss7 ulss8 ulss9 ulss10 ulss12 ulss13 ulss14 ulss15 ulss16 ulss17 ulss18 ulss19 ulss20 ulss21 ulss22
  • 34. 8. Livelli di Comunicazione il Regolamento (UE) N. 16/2011 classifica due tipi di notifiche: • Notifica ORIGINALE: si intende una notifica di allarme, una notifica di informazione o una notifica di respingimento alla frontiera; • Notifica di FOLLOW-UP: si intende una notifica contenente informazioni supplementari rispetto alla notifica originale. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 34
  • 35. 8. Livelli di Comunicazione Le notifiche ORIGINALI si distinguono, a loro volta, in tre categorie Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 35
  • 36. 8. Livelli di Comunicazione Notifica di ALLARME Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 36 • Si tratta della notifica di un rischio che richiede un’azione rapida • Deve essere trasmessa e gestita in via prioritaria • La notifica deve comprendere tutte le informazioni rilevanti e disponibili sul rischio e sul prodotto a rischio, ai fini di un pronto intervento
  • 37. 8. Livelli di Comunicazione Notifica di INFORMAZIONE Si tratta della notifica di un rischio che non richiede un’azione rapida e che, a sua volta, può essere di due tipi: a) Notifica di informazione per follow-up: relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato; b) Notifica di informazione per attenzione: relativa a un prodotto che: I. è presente solo nel paese membro notificante, o II. non è stato immesso sul mercato, o III. non è più presente sul mercato. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 37
  • 38. 8. Livelli di Comunicazione Notifica di RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 38 • Si tratta della notifica di respingimento di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana, come descritta all’art. 50, par. 3, lett. C) del Regolamento (CE) n. 178/2002
  • 39. 9 Obblighi & Responsabilità OESA/M Gli OESA/M e gli Operatori Economici dei materiali a contatto con gli alimenti, sono responsabili della conduzione della valutazione del rischio e delle decisioni da prendere al riguardo delle misure di ritiro e, o, di richiamo in caso di non conformità di un prodotto… a prescindere dalla responsabilità dell’AC di attivare il sistema di allarme rapido Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 39
  • 40. 9 Obblighi & Responsabilità OESA/M L’operatore del settore alimentare deve dotarsi di procedure per valutare i rischi, facilitare l’identificazione e la rimozione rapida di alimenti non sicuri dal mercato mediante ritiro o richiamo, informare l’A.C. e, se necessario, i consumatori al fine di limitare le conseguenze di un incidente alimentare. 40
  • 41. 9 Obblighi & Responsabilità OESA/M Art. 2 Direttiva CE 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti: • ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore; • richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 41
  • 42. 9.1 Responsabilità OESA/M Considerando 30 del regolamento CE 178/2002: Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti. Articolo 17 regolamento CE 178/2002: • Operatore del settore alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. • Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. Regolamento (CE) n. 852/2004: • gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento". Il Regolamento stabilisce che tutto ciò sia attuato, applicando nell’azienda alimentare l’autocontrollo. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 42
  • 43. 9.2 Obblighi OESA/M Gli obblighi degli operatori in materia di sicurezza alimentare, sanciti dal diritto comunitario sono descritti nella Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari Questi sono: • Sicurezza. Gli operatori non devono immettere sul mercato alimenti o mangimi non sicuri. • Responsabilità. Gli operatori sono responsabili della sicurezza degli alimenti e mangimi che producono, trasportano, conservano o vendono. • Tracciabilità. Gli operatori devono essere in grado di identificare rapidamente ogni soggetto da quale ricevono o al quale consegnano alimenti. • Trasparenza. Gli operatori devono informare immediatamente le autorità competenti qualora abbiano motivo di ritenere che gli alimenti o i mangimi non sono sicuri. • Urgenza. Gli operatori devono ritirare immediatamente dal mercato gli alimenti o i mangimi qualora abbiano motivo di ritenere che non sono sicuri. • Prevenzione. Gli operatori devono identificare e rivedere regolarmente i punti critici dei loro procedimenti e devono provvedere ad effettuare controlli su di essi. • Cooperazione. Gli operatori devono collaborare con le autorità competenti nelle azioni intese a ridurre i rischi. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 43
  • 44. 9.3 Obblighi degli operatori responsabili primari della sicurezza alimentare Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 44 articolo 19 Reg. (CE) n. 178/2002: • se un Operatore del Settore Alimentare (OSA) ritiene che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo o richiamarlo nel caso sia entrato nella disponibilità del consumatore e informarne le autorità competenti collaborando con le stesse autorità riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.
  • 45. 9.4 Obblighi degli operatori responsabili secondari della sicurezza alimentare Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 45 articolo 5 del Decreto Legislativo n. 190/2006 • Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.
  • 46. Definizione di ritiro e richiamo Il Reg. (CE) 178/02 (Food Law) non definisce giuridicamente né il ritiro né il richiamo, anche se, definisce principi, responsabilità degli OSA e le funzioni e i compiti dell’autorità competente in caso di azioni di ritiro e richiamo di un prodotto alimentare F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 46
  • 47. Definizione di ritiro e richiamo DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. (GU n.193 del 16-7-1980 ) Art. 36. Sostanze alimentari deperibili in deposito in stato di alterazione Le sostanze alimentari deperibili che si trovino in stato di alterazione non possono essere tenute in deposito. Tuttavia, qualora sia dimostrabile l'impegno del fornitore al loro ritiro, ovvero l'assolvimento degli obblighi previsti da disposizioni speciali in materia, tali sostanze debbono essere tenute in locali, o parti di locali, separati da quelli di conservazione delle sostanze alimentari, destinate alla vendita o somministrazione. Le suddette sostanze debbono essere contraddistinte da cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore. F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 47
  • 48. Definizione di ritiro e richiamo La definizione legale di ritiro e richiamo è riportata all’art 21 della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (non alimentari) e che ha istituito un sistema di allarme rapido (RAPEX) per i prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori. F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 48
  • 49. Ritiro e richiamo Il richiamo/ritiro degli alimenti è uno strumento fondamentale per la gestione dei rischi nel quadro di una risposta a situazioni di urgenza in materia di sicurezza degli alimenti (FAO/WHO guide for developing and improving national food recall systems 2012). F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 49
  • 50. Ritiro e richiamo Produrre o distribuire un bene, di qualsiasi natura, comporta una responsabilità e, se il bene oggetto del caso, procura un danno, il produttore o il distributore è obbligato al risarcimento del danno arrecato (art 2043 e ss. Codice Civile) F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 50
  • 51. 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio Non esiste il rischio zero. Gli Operatori del Settore Alimentare devono pianificare preventivamente le azioni correttive da adottare al fine di ridurre l’esposizione ai potenziali pericoli per la salute pubblica correlati alla loro attività, nell’ambito di un processo di Risk Analysis (1° principio HACCP) Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 51
  • 52. 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio Definizione di: Pericolo o elemento di pericolo, è una potenziale fonte di danno, un agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute Art. 3.14, Reg. UE 178/2002 Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 52
  • 53. 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio Definizione di: Rischio - funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo Art. 3.9, Reg. (CE) 178/2002 Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 53
  • 54. 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio Analisi del rischio: processo svolto in maniera indipendente, obiettiva e trasparente basato sulle prove scientifiche disponibili costituito da tre componenti interconnesse: 1. valutazione del rischio, 2. gestione del rischio e 3. comunicazione del rischio. (Art. 3.10, Reg. UE 178/2002) Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 54
  • 55. 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio Valutazione del rischio: «spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. » (Art. 17.1, Reg. UE 178/2002) Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 55
  • 56. 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio La valutazione del rischio (risk assessment) è basata sugli elementi scientifici a disposizione. Deve essere impostata su un approccio che tenga conto, a seconda delle diverse situazioni che si possono prospettare, di ogni altro eventuale aspetto connesso con la sicurezza igienico sanitaria dei prodotti: • normali condizioni di utilizzo da parte del consumatore; • informazioni fornite dall’operatore del settore con l’etichettatura e la presentazione; • ecc.. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 56
  • 57. 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio L’accettabilità sotto il profilo igienico sanitario di un determinato alimento o materiale a contatto con alimenti, dipenderà da una combinazione di fattori che dovranno, essere presi in esame di volta in volta e saranno determinanti nella scelta della decisione finale da adottare. Art. 14 del Reg. (CE) n. 178/2002, Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 57
  • 58. 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio Ma gli OSA hanno competenze, capacità e conoscenze per condurre un’analisi del rischio? E le Autorità Competenti? Se si hanno riferimenti da organismi scientifici (EFSA, CDC, HRA..) si, altrimenti fa testo (ancora) l'Allegato D dell’Intesa del 13 novembre 2008. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 58
  • 59. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 59 Allegato D Ia parte Criteri per notifica rischio Si identifica un grave rischio nel caso di:
  • 60. Si rende necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un un grave rischio sanitario in caso di: Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 60 Allegato D IIa parte Criteri per notifica rischio
  • 61. 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio Grave rischio con effetti immediati La comparsa di gravi effetti nocivi per la salute umana a seguito dell'assunzione di un alimento contaminato si manifestano immediatamente o dopo un breve periodo di tempo o su specifiche categorie di popolazione, quali i soggetti allergici, immunocompromessi, anziani, donne in gravidanza Rif. allegato D della linea guida sul sistema d'allerta, approvata con Intesa del 13 novembre 2008, lettere a), b), f), j); Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 61
  • 62. 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio Grave rischio con effetti a lungo termine: L'assunzione di un alimento può comportare probabili effetti a lungo termine, effetti tossici cumulativi sulla salute di chi lo consuma o dei suoi discendenti. Rif. allegato D della linea guida sul sistema d'allerta, approvata con Intesa del 13 novembre 2008, lettere c), d), e), g), h), i). Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 62
  • 63. 11. Tracciabilità Per gli OESA/M, è importante essere consapevoli che il sistema di tracciabilità è un mezzo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella sicurezza alimentare. La Commissione europea ha pubblicato una Scheda informativa sulla tracciabilità Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 63
  • 64. 11. Tracciabilità Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi sono tenuti a conoscere oltre al fornitore delle materie prime anche il destinatario a cui hanno fornito il prodotto fatto salvo in caso di vendita al dettaglio. Nei casi in cui non dispongano di un sistema di tracciabilità interna per identificare il lotto specifico non conforme, dovranno provvedere a ritirare tutti i lotti inviati sul mercato Rif.: articolo 18 del Reg. (CE) n. 178/2002 e paragrafo II.3.2.ii delle linee guida UE per l’applicazione degli articoli dal 11 al 20 del Reg. (CE) n. 178/2002. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 64
  • 65. 11. Tracciabilità Le liste di commercializzazione messe a disposizione dagli operatori del settore alimentare e dei mangimi, dovranno coincidere con l’effettiva distribuzione sul mercato del prodotto oggetto del ritiro. Non è accettabile la fornitura all’AC di liste di commercializzazioni che comprendono tutti i clienti, comprese le destinazioni a cui il prodotto non è stato inviato, poiché ciò contravviene alle disposizione dell’art 18 del Reg. (CE) n. 178/2002. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 65
  • 66. Informare i clienti è un dovere Decreto Legislativo n. 190/2006 che disciplina le sanzioni per le violazioni del Regolamento CE n.178/2002 Art. 4. Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 66
  • 67. 12. Informazione al consumatore Se l’alimento pericoloso è giunto ai consumatori, l’operatore del settore alimentare deve informare in maniera efficace e accurata i consumatori del motivo del ritiro e che deve provvedere al richiamo dei prodotti, se necessario, come disposto dall’art. 19, p.1, del Reg. CE n.178/2002. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 67
  • 68. 12. Informazione al consumatore L'OSA, responsabile primario della sicurezza alimentare, deve predisporre nel più breve tempo possibile una comunicazione di richiamo rivolta ai consumatori e, contestualmente, informare l'autorità sanitaria locale del contenuto del messaggio di richiamo e le modalità con le quali è stato diffuso. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 68
  • 69. 12. Informazione al consumatore Il messaggio di richiamo deve essere divulgato ai consumatori a seconda del livello di rischio identificato, mediante: • avvisi nei punti vendita, per il tempo necessario; • pubblicazioni sul sito aziendale e, o, nei social media aziendali, per il tempo necessario; • comunicati stampa, radio e televisivi, a livello locale, regionale o nazionale, in funzione della diffusione nel mercato. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 69
  • 70. 12. Informazione al consumatore L’informazione ai consumatori, di regola, deve essere mantenuta per un tempo corrispondente alla shelf- life del prodotto oggetto di richiamo, o, quantomeno, fin tanto che si possa ragionevolmente ritenere che il prodotto, già rimosso dal mercato, sia stato del tutto eliminato o assunto dagli acquirenti. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 70
  • 71. 12. Informazione al consumatore Per assicurare la più efficace informazione, l’OSA deve utilizzare forme di comunicazione di diversa intensità, commisurate al livello di attenzione che è necessario ingenerare nei consumatori potenzialmente interessati, secondo i criteri riportati sul documento EFSA Risk communication Guidelines Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 71
  • 72. 12.1 Comunicazione per il richiamo in caso di un grave rischio predeterminato Nel caso di un grave rischio con effetti immediati (a breve termine, tossicità acuta), devono essere apposti, per il tempo necessario, avvisi nei punti vendita; pubblicazioni a mezzo stampa, radio, TV, tenendo conto del livello di distribuzione raggiunto (locale, regionale, nazionale) ed almeno una delle seguenti modalità di comunicazione: • pubblicazione del richiamo sul proprio sito, per il tempo necessario; • pubblicazione del richiamo su social network, ripetuti giornalmente, per il tempo necessario. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 72
  • 73. 12.1 Comunicazione per il richiamo in caso di un grave rischio predeterminato Nel caso di rischio con effetti non immediati (a medio o lungo termine, tossicità cronica) devono essere apposti avvisi, per il tempo necessario, nei punti vendita e deve essere effettuata almeno una delle seguenti modalità di comunicazione: • pubblicazione del richiamo sul proprio sito, per il tempo necessario; • pubblicazione del richiamo su social network, ripetuti giornalmente, per il tempo necessario. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 73
  • 74. 12.2 Comunicazione di un rischio indeterminato o ancora sconosciuto Nel caso in cui, in seguito alla valutazione scientifica di un pericolo non predeterminato, il rischio risulti indeterminabile o sconosciuto, il responsabile primario della sicurezza alimentare per misura precauzionale ritirerà il prodotto dal mercato e, nel caso di vendita al consumatore finale, procederà al suo richiamo, avvisando gli acquirenti, per il tempo necessario, mediante l'apposizione di avvisi presso i punti di vendita. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 74
  • 75. Le informazione per i cittadini Nei casi più eclatanti per natura, gravità ed entità del rischio l’autorità pubblica si attiva per assicurare un’informazione “straordinaria”. Nell’informazione si deve identificare l’alimento e il rischio che può comportare, descrivere le misure adottate o in procinto di esserlo per prevenire, contenere o eliminare il rischio, in ossequio al principio dell’informazione dei cittadini sancito dall’art. 10 del Regolamento CE n.178/2002. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 75
  • 76. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 76
  • 77. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 77
  • 78. 13. Allarme individuato all’interno dell’AULSS N. 4 Ogni qualvolta si disponga di informazioni relative alla presenza sul mercato di un rischio grave, diretto o indiretto, per la salute umana, animale o per l’ambiente, legato ad alimenti, o mangimi, o a materiali a contatto con gli alimenti, i referenti-responsabili per la gestione del sistema di allerta, si attivano per: 1. individuare il responsabile della sicurezza alimentare; 2. avviare i controlli di verifica e, se del caso, 3. attivare il sistema di allerta. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 78
  • 79. 13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 Nel caso l’allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 riguardi la responsabilità di un operatore responsabile primario della sicurezza alimentare, si provvede ad eseguire le attività di controllo presso l’impresa per individuare i fattori che hanno determinato la non conformità e si verificano le azioni correttive adottate dall’operatore. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 79
  • 80. 13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 Oltre alla valutazione delle condizioni per l’attivazione del sistema di allarme (art. 50 del Reg. CE 178/2002) spetta ai referenti dell’Unità disporre i provvedimenti ritenuti più adatti per tutelare la salute umana, animale e per la salubrità dell’ambiente. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 80
  • 81. 13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 Tali provvedimenti comprendono: a. la verifica che l’operatore del settore alimentare o mangimistico abbia condotto un’appropriata valutazione del rischio relativo alla non conformità del prodotto; b. l’esecuzione della valutazione del rischio relativo alla non conformità del prodotto - avvalendosi, se del caso, della collaborazione di professionisti istituzionali esperti nella materia (IZS, ARPAV, Istituto Superiore della salute, Università, Regione, associazioni scientifiche, ecc.) - ove l’operatore del settore alimentare o mangimistico risulti incapace di procedere nei tempi consentiti, con i propri mezzi o mediante propri consulenti, ad un’appropriata valutazione scientifica del rischio; Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 81
  • 82. 13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 c. il campionamento ufficiale, da effettuarsi di volta in volta in funzione della valutazione del rischio: • in lotti diversi dello stesso prodotto sul quale è stata riscontrata l'irregolarità • nel caso in cui l’irregolarità sia stata riscontrata in un prodotto presentato in confezione non più integra a seguito di un reclamo • in caso di non conformità riscontrata in regime di autocontrollo d. la verifica che gli operatori abbiano condotto compiutamente ogni azione necessaria e adottato efficaci misure correttive in relazione al livello di rischio individuato; e. la verifica, altresì, dell'appropriatezza e della completezza delle informazioni al consumatore adottate dall'OSA in caso di richiamo di un prodotto a rischio come illustrato al precedente punto 12. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 82
  • 83. 13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 In caso di inadempienza, anche parziale, dell’operatore del settore alimentare/mangimistico, si procede con: f. l’ingiunzione, con provvedimento a tutela della salute pubblica, di effettuare il richiamo entro le 24 ore, e l’irrogazione contestuale della sanzione prevista all’art. 4 del Decreto Legislativo 190/2006, salvo che il fatto costituisca reato; g. la trasmissione senza ritardo di denuncia scritta, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, della violazione all’art. 650 del codice penale e di ogni altra violazione penale eventualmente correlata al fatto, in caso di persistente inerzia all'obbligo del richiamo; h. la pubblicazione del messaggio di avviso di richiamo del prodotto nei punti vendita (All. 8) sul sito aziendale ulss; sulla stampa e sui media radio televisivi locali, addebitandone le eventuali spese all'operatore interessato e dandone contestuale informazione al nodo regionale del sistema per la possibile estensione della comunicazione ad un ambito territoriale sovra aziendale; In caso di conferma di un grave rischio: i. si procede all’attivazione del sistema di allerta ai sensi dell’art. 50 del Regolamento CE 178/2002 Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 83
  • 84. 13.2 Allarme originato all’esterno dell’AULSS N. 4 Nel caso in cui l’allarme sia stato individuato presso, o da, un operatore responsabile secondario della sicurezza alimentare del territorio, ma la cui causa o origine sia addebitabile ad un operatore responsabile della sicurezza alimentare che non è sottoposto al controllo ufficiale dell’AULSS N. 4 si dispone, comunque, l’esecuzione delle attività di controllo presso l’impresa che ha messo in vendita o distribuito l’alimento, il mangime, o il materiale a contatto con gli alimenti per individuare i fattori che hanno determinato la non conformità e verificare l’adeguatezza delle azioni correttive attuate dall’operatore. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 84
  • 85. 13.2 Allarme originato all’esterno dell’AULSS N. 4 Tali attività comprendono: a. l’esecuzione della valutazione del rischio relativo alla non conformità del prodotto adottando i criteri riportati al precedente punto 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio; b. la verifica che siano applicate compiutamente le misure correttive pertinenti al livello di responsabilità degli operatori, in relazione al livello di rischio individuato; c. la verifica, altresì, l'appropriatezza e la completezza delle informazioni al consumatore in caso di richiamo di un prodotto a rischio come illustrato al precedente punto 12. Informazione al consumatore in caso di richiamo di un prodotto. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 85
  • 86. 13.2 Allarme originato all’esterno dell’AULSS N. 4 In caso di inadempienza, anche parziale, dell’operatore del settore alimentare/mangimistico, procede con: d. l’ingiunzione, con provvedimento a tutela della salute pubblica, di effettuare il richiamo entro le 24 ore, e l’irrogazione contestuale della sanzione prevista all’art. 4 del Decreto Legislativo 190/2006, salvo che il fatto costituisca reato; e. la trasmissione senza ritardo di denuncia scritta, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, della violazione all’art. 650 del codice penale e di ogni altra violazione penale eventualmente correlata al fatto, in caso di persistente inerzia all'obbligo del richiamo; f. la pubblicazione del messaggio di avviso di richiamo del prodotto nei punti vendita (All. 8); sul sito aziendale ulss; sulla stampa e sui media radio televisivi locali, addebitandone le spese all'operatore interessato, dandone contestuale informazione al nodo regionale del sistema per l’eventuale estensione dell’ambito territoriale della comunicazione. In caso di conferma di un grave rischio con effetti immediati - allegato D1, lettere a), b), f), j) g. si procede all’attivazione del sistema di allerta ai sensi dell’art. 50 del Regolamento CE 178/2002 Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 86
  • 87. 13.2 Allarme originato all’esterno dell’AULSS N. 4 In caso di conferma di un grave rischio con effetti immediati - allegato D1, lettere a), b), f), j) g. si procede all’attivazione del sistema di allerta ai sensi dell’art. 50 del Regolamento CE 178/2002 In caso si accerti un grave rischio con effetti a lungo termine - allegato D1, lettere c), d), e), g), h), i) - o nel caso in cui si renda necessaria una più approfondita valutazione scientifica per accertare la presenza di un grave rischio sanitario: h. si trasmette, nel più breve tempo possibile, all’operatore del settore alimentare e dei mangimi responsabile primario della sicurezza alimentare che ha fornito il prodotto, e all’autorità competente locale (ACL) sullo stesso operatore, ogni informazione pertinente il caso affinché sia consentito alla medesima ACL di adottare, con la necessaria rapidità, tutte le misure di protezione della salute dei consumatori, i controlli ufficiali di verifica sull’impresa responsabile e, nel caso in cui ricorrano le condizioni, di attivare il sistema di allerta. Le comunicazioni sono da allerta.alimentare@cert.ulss4.veneto.it agli indirizzi PEC dell’operatore responsabile primario della sicurezza alimentare e al punto di contatto dell’AC sullo stesso, preceduta da avviso telefonico, nonché, per conoscenza, all’account del nodo regionale allerta.alimenti@regione.veneto.it. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 87
  • 88. 13.3 Attivazione del sistema di allerta Nel caso in cui si sia accertato che un prodotto pericoloso per la salute umana, animale o per l’ambiente, così definito in seguito ad una appropriata valutazione del rischio, non sia più sotto il controllo totale dell’operatore del settore alimentare o mangimistico che l’ha prodotto, trasformato o distribuito, il dirigente medico o veterinario, referente/responsabile per la gestione del sistema di allerta attiva il Sistema di Allerta. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 88
  • 89. 13.3 Attivazione del sistema di allerta L’attivazione del sistema di allerta si realizza con la trasmissione informatizzata al punto di contatto del nodo regionale ed ai punti di contatto dei nodi delle aziende ULSS del Veneto eventualmente coinvolte dei seguenti documenti: 1. allegato A "Attivazione sistema di allerta"; 2. “Notifica Originale”; 3. copia dell’eventuale verbale di campionamento; 4. rapporto di prova di analisi di laboratorio eventualmente condotte; 5. copia del DDT relativo all’eventuale acquisto del prodotto e/o all’eventuale vendita del prodotto in un paese estero e, se disponibile, il codice EAN; 6. allegato C "Elenco clienti". Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 89
  • 90. 13.3 Attivazione del sistema di allerta le informazioni sulla rete commerciale sono acquisite rapidamente dall’organo di controllo per la successiva trasmissione a tutti i componenti della rete interessati, con elenco dei clienti completo almeno nei seguenti elementi: 1. ragione sociale della ditta destinataria; 2. indirizzo, completo di Comune e Provincia, della sede commerciale della ditta destinataria (telefono/fax, e-mail); 3. n. di lotto del prodotto non conforme e data di scadenza o TMC; 4. quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni; 5. data di consegna e identificativi DDT. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 90
  • 91. 13.3 Attivazione del sistema di allerta La trasmissione dell'elenco clienti, di norma, dovrà avvenire contestualmente all'attivazione del Sistema di allarme da parte dell’Unità che dovrà assicurare che le indicazioni siano sempre complete e facilmente leggibili. Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di voci dovrà essere inviato necessariamente in foglio elettronico per consentire la rapida aggregazione degli ambiti territoriali (Asl) di destinazione del prodotto, per agevolare il flusso informativo. La procedura adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovrà essere analogamente ripetuta nel caso si individuino ulteriori clienti. Ogni successiva comunicazione relativa alla trasmissione di ulteriori informazioni inerenti l’allerta (successive diramazioni della rete commerciale, ulteriori Paesi membri o extracomunitari interessati alla commercializzazione del prodotto di cui si è conosciuta successivamente la rete di distribuzione, misure volontarie prese dalla ditta come il ritiro dei prodotti, cambio di destinazione d’uso, ecc.) devono essere trasmesse utilizzando l’apposito modello per le informazioni addizionali di follow-up. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 91
  • 92. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 92
  • 93. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 93
  • 94. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 94
  • 95. 14. Gestione operativa per allarme individuato all’esterno dell’AULSS N. 4 Se la notifica è pervenuta in seguito all’attivazione del Sistema da parte di un’altra azienda ULSS del Veneto, o è trasmessa dal Punto di contatto Regionale per un’attivazione extraregionale del Sistema, l’incaricato del monitoraggio delle comunicazioni in arrivo provvede a contattare il Dirigente Medico/Veterinario di referenza dell’Unità di Allerta. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 95
  • 96. 14. Gestione operativa per allarme individuato all’esterno dell’AULSS N. 4 Nel caso in cui risultino coinvolti operatori responsabili primari della sicurezza alimentare del territorio, il medico/veterinario di referenza provvede ad avviare le attività di controllo e verifica previste al precedente punto 13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 ad eccezione dell’attivazione del sistema di allerta. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 96
  • 97. 14. Gestione operativa per allarme individuato all’esterno dell’AULSS N. 4 Nel caso in cui risultino coinvolti esclusivamente operatori responsabili secondari della sicurezza alimentare del territorio, il medico/veterinario di referenza provvede ad attribuire all’allarme il “profilo di rischio” (triage) Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 97 Allegato D Rischio determinato da valutare Rischio indeterminato da valutare Grave rischio con effetti cumulativi Grave rischio con effetti immediati allegato D2 lettere: a), b), c), f), g) , i), j) allegato D2 lettere: d), e) h), k) allegato D1 lettere: c), d), e), g), h), i) allegato D1 lettere: a), b), f), j) 1 2 3 4 Livello distributivo locale/filiera corta dettaglio non GDO GDO importatori/grossisti 1 2 3 4 Periodo intercorso dalla 1a attivazione ≥ 4 sett.ne 2 ÷ 4 sett.ne 1 ÷ 2 sett.ne ≤ 1 sett.na 1 2 3 4 Tipo di notifica Follow up > 2° Follow up 2° Follow up 1° Notifica originale 1 2 3 4 La classe di allarme della notifica si ottiene dalla somma dei valori attribuiti ai criteri sopra definiti.
  • 98. 14. Gestione operativa per allarme individuato all’esterno dell’AULSS N. 4 In base alla classe di rischio attribuita all’allerta, il medico/veterinario referente definisce la priorità dei controlli su una base predeterminata dai seguenti criteri: Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 98 Classe di rischio Priorità dei controlli correlata alla classe di rischio Tempistica degli interventi Responsabilità dei controlli Codice Unità di allerta Reperibilità Vet./Sian 13 - 16 indilazionabili Immediata   Rosso 9 - 12 da attuare con urgenza Entro 24 ore   Giallo 5 - 8 da attuare nel breve termine Entro 72 ore  Verde 4 da attuare dopo verifica di efficacia da determinare  Bianco
  • 99. 14. Gestione operativa per allarme individuato all’esterno dell’AULSS N. 4 In base alla classe di rischio dell’allerta e alla priorità dei controlli associata, il Dirigente Medico/Veterinario di referenza, provvede ad attivare gli operatori dei servizi DIPSA, secondo il seguente schema delle responsabilità operative: Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 99 Priorità/ codice Controllo documentario Controllo di identità Controllo materie Controllo sugli avvisi di sicurezza Rosso 100% 100% 100%12 100% Giallo 100% 50% - 50% Verde 100% - - 10% Bianco da determinare - - da determinare
  • 100. 15. Provvedimenti conseguenti ad allarme I provvedimenti conseguenti ad allarme, prevedono l’attuazione di una serie di controlli il cui esito è comunicato ai punti di contatto interessati. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 100
  • 101. 15.1 Controllo documentario • la verifica documentale dell'immediato avvio delle procedure di ritiro dal mercato da parte dell'operatore secondo le modalità dallo stesso previste, e acquisizione delle informazioni necessarie tramite invio e ricezione di apposita modulistica (Allegati 4 e 5) a cura dei Referenti Tecnici dell’Unità; • l’eventuale acquisizione della lista di distribuzione del prodotto, possibilmente in formato elettronico, con verifica della completezza dei dati (indirizzi completi, lotto, scadenza/TMC, quantità di prodotto fornito, data della transazione, n. documento di trasporto), a cura dei Referenti Tecnici dell’Unità. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 101
  • 102. 15.2 Controllo di identità • verifica, mediante visita ispettiva e compilazione di apposito verbale di accertamento (Allegato 6), a cura del personale Medico, Veterinario e Tecnico del DIPSA, della concordanza tra la documentazione di ritiro del prodotto dell’operatore ed il prodotto effettivamente ritirato/richiamato. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 102
  • 103. 15.3 Controllo materiale • il controllo di identità; • il controllo dell’effettiva segregazione del prodotto oggetto di allerta, le verifiche dell’etichettatura, dell'imballaggio, della temperatura, nonché ogni altro accertamento ritenuto necessario compresi eventuali prelievi di campioni e prove di laboratorio su altri lotti dello stesso prodotto in cui è stata riscontrata l’irregolarità. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 103
  • 104. 15.4 Controllo avvisi di sicurezza • verifica dell'appropriatezza e della completezza delle informazioni al consumatore adottate dall'OSA in caso di richiamo di un prodotto a rischio mediante controllo in situ, o da remoto , degli avvisi esposti al pubblico. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 104
  • 105. 15. Provvedimenti conseguenti ad allarme • Gli esiti degli accertamenti effettuati relativamente al prodotto oggetto di ritiro, alla funzionalità del sistema di rintraccio e agli eventuali provvedimenti assunti, sono comunicati al nodo regionale e alle Az. ULSS del Veneto eventualmente coinvolte, mediante l’allegato F "esiti accertamenti". Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 105
  • 106. 15. Provvedimenti conseguenti ad allarme • Qualora si venga a conoscenza di informazioni addizionali rispetto a quelle fornite si utilizzerà il modello di notifica “Notifica di informazione per follow- up”. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 106
  • 107. 15. Provvedimenti conseguenti ad allarme • Se non è necessario un intervento rapido perché il prodotto non ha raggiunto il mercato o non vi è più presente, ad esempio nel caso di un prodotto scaduto, oppure perché la natura e la gravità stessa del rischio sia tale da non necessitare di un intervento rapido, si trasmetterà una “Notifica di informazione per attenzione” al punto di contatto regionale ed al punto di contatto della AC sul Responsabile primario della sicurezza alimentare. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 107
  • 108. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 108
  • 109. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 109
  • 110. 16. Provvedimenti sui prodotti ritirati 16.1 Alimenti e MOCA Gli alimenti e i moca, ritirati dal mercato conformemente all'art. 19 del Reg. (CE) n. 178/2002, possono essere, su richiesta dell’Operatore del Settore Alimentare o del produttore dei MOCA e previo nulla osta del responsabile del servizio di igiene alimentare competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni: • Ulteriore trasformazione - i prodotti ritirati, che non soddisfano i criteri del Regolamento CE n. 2073/2005, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, possono essere sottoposti ad ulteriore trasformazione mediante un trattamento che elimini il rischio in questione; • Utilizzazione per scopi diversi - l’operatore del settore alimentare può utilizzare la partita per scopi diversi da quelli per i quali essa era originariamente prevista, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 54, comma 2, lettera d), del Regolamento (CE) 882/2004; • Distruzione - altrimenti, deve essere distrutto mediante idoneo metodo. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 110
  • 111. 16. Provvedimenti sui prodotti ritirati 16.2 Mangimi • Destinazione a specie animali diverse da quelle cui era destinato. In caso di non conformità relativa a una o più sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non consentite per la specie animale cui erano destinati, i prodotti non conformi possono essere destinati alla alimentazione di animali di altre specie, purché dette sostanze siano ammesse per l’alimentazione delle specie cui si intende destinarli; • Bonifica. Sono riammessi alla alimentazione degli animali i prodotti non conformi, bonificati mediante idonei metodi, consentiti ai sensi della vigente normativa (trattamento termico, ecc.), atti a escludere il rischio per la salute pubblica. • Destinazione diversa dall’alimentazione animale. I mangimi non conformi possono essere destinati ad altri usi, quali quelli industriali, rispedizione nel paese d’origine, ecc. • Distruzione. Qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere eliminato mediante idoneo metodo. Qualora per l'effettuazione dei trattamenti di cui sopra si intenda utilizzare una sede diversa da quella dell'operatore che ha provveduto al ritiro del prodotto, dovrà essere data informazione alle competenti autorità (Az. ULSS, Regione, Ministero della Salute) e adottati i necessari provvedimenti, quali il trasferimento del prodotto in vincolo sanitario. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 111
  • 112. 16. Provvedimenti sui prodotti ritirati 16.3 Prodotti sottoposti a trasformazione Nel caso in cui non si reperisca il prodotto tal quale perché nel frattempo è stato sottoposto ad un processo di trasformazione tale da eliminare il pericolo (non intendendo per inattivazione la diluizione che non è comunque consentita) si procederà alla verifica delle condizioni e dei parametri di processo, ricorrendo, se del caso, ad indagini di laboratorio (le cui spese sono a totale carico del proprietario o del detentore), al fine di verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute degli animali, dell’uomo e per la salubrità dell’ambiente. Successivamente all’esito delle verifiche di cui sopra saranno comunicate le conclusioni al nodo regionale, specificando se i prodotti trasformati non costituiscano più pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare una nuova allerta per i prodotti trasformati. In quest’ultimo caso si procederà secondo le indicazioni sopra riportate. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 112
  • 113. 16. Provvedimenti sui prodotti ritirati 16.4 Mangime già mangiato Nel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli animali, verranno acquisite tutte le informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante nella catena alimentare umana e/o animale, al fine di decidere l’attuazione di eventuali misure restrittive nei confronti degli animali e/o dei loro prodotti e si forniranno al Nodo Regionale notizie sui provvedimenti adottati. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 113
  • 114. 17. Richiesta di ritiromodifica di una notifica Se le informazioni su cui si basa l’intervento da eseguire si rivelano infondate o se la notifica è stata trasmessa erroneamente, previa informazione al punto di contatto regionale, si chiede al punto di contatto notificante di ritirare o di modificare la notifica trasmessa. In caso di c.d. “allerte sciocche” cfr. Art. 9 - Ritiro e modifica di una notifica, del Reg. (UE) N. 16/2011. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 114
  • 115. Allerte sciocche Nel caso di alimenti difettosi che non comportano un grave rischio per la salute pubblica, o che, comunque sia, non sono giunti al consumatore, non è necessario attivare il sistema di allerta. Ma talvolta capita… Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 115 17. Richiesta di ritiro/modifica di una notifica
  • 116. Non ci sono gravi rischi • Alimenti nei quali sia stata riscontrata la presenza di additivi o di residui di sostanze autorizzate ma in quantitativi superiori a quanto consentito dalla normativa vigente, qualora il quantitativo di tali sostanze consenta di escludere ragionevolmente la pericolosità per la salute pubblica. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 116
  • 117. Non ci sono gravi rischi • Prodotti nei quali sia stata riscontrata la presenza di microrganismi potenzialmente patogeni in prodotti intermedi, che subiranno uno o più trattamenti tali da garantire la distruzione dei microrganismi patogeni, prima della commercializzazione in alimento Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 117
  • 118. Non ci sono gravi rischi • Alimenti nei quali sia stata riscontrata la presenza di germi indicatori di igiene o indice contaminazione superiori ai limiti consentiti o a valori guida eventualmente disponibili Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 118
  • 119. Non ci sono gravi rischi • Alimenti nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 119
  • 120. Non ci sono gravi rischi • Frode alimentare di natura commerciale, come ad es.: adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni, che non rappresentano un pericolo attuale o potenziale per il consumatore. Per ora… Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 120
  • 121. Per approfondimenti RELAZIONE SUL SISTEMA DI ALLERTA EUROPEO -ANNO 2014 Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 121
  • 122. 18. Revoca del procedimento di allerta La revoca del procedimento di allerta è disposta dal referente responsabile dell’Unità che l'ha attivata, una volta espletate le verifiche del caso, qualora ravvisi che le condizioni che ne hanno determinato l'attivazione si sono esaurite. La revoca del procedimento deve essere notificata ai Punti di contatto interessati e al Punto di Contatto Regionale. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 122
  • 123. 19. Regole di riservatezza I membri dell’Unità e il personale dei servizi impegnati nella gestione degli allarmi alimentari, dei mangimi e dei materiali a contatto con gli alimenti, tuttavia, sono tenuti a non rivelare le informazioni in loro possesso che per loro natura sono coperte dal segreto professionale. La tutela del segreto professionale non preclude, la necessaria comunicazione alle altre ’autorità, ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Art. 52 del Reg. UE n.178/2002 Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 123
  • 124. 20. Gestione delle non conformità Se è accertata una o più non conformità alla normativa, devono essere intraprese le opportune azioni per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione (art. 54 Reg. CE 882/04). La decisione sull’azione da intraprendere si deve basare sulla natura della non conformità e sui dati precedenti relativi allo stesso operatore per quanto riguarda la non conformità accertata. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 124
  • 125. 20. Gestione delle non conformità Le azioni da intraprendere sono: • la verifica della revisione del manuale di autocontrollo da parte dell’operatore del settore alimentare o mangimistico, al fine porre rimedio alle condizioni che hanno determinato la non conformità; • l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti o la conformità alla normativa vigente mediante l’emanazione a carico dell’OSA di prescrizioni ai sensi dell’art. 54 comma 2 lettera a) Reg. CE 882/04; • la sospensione totale o parziale dell’attività dello stabilimento ai sensi dell’art. 54 comma 2 lettera e) Reg. CE 882/04. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 125
  • 126. 20. Gestione delle non conformità Ogni non conformità riscontrata deve essere documentata (anche con documentazione video/fotografica), registrata, verificata nella sua risoluzione ed eventualmente sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi e nei termini previsti dal D.lvo n. 193/07 art. 6. Nei casi in cui siano state emanate prescrizioni, il successivo riscontro del mancato adempimento entro i termini stabiliti dovrà essere oggetto di ulteriore sanzione ai sensi del citato D.lvo n. 193/07 art. 6 comma 7. Le non conformità rilevate, l’eventuale imposizione di lavori di adeguamento o di sospensione dell’attività, devono essere notificate per iscritto all’operatore del settore alimentare o mangimistico con atto recanti informazioni sui diritti di ricorso, sulla procedura e sui termini applicabili, avverso tali decisioni. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 126
  • 127. 20. Gestione delle non conformità In tutti i casi in cui, in seguito all’immissione sul mercato di un alimento o di un mangime pericoloso per la salute umana, animale o per l’ambiente, si ravvisi un’ipotesi di reato, deve essere trasmessa denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 127
  • 128. Reati alimentari: le leggi speciali Buona parte dei reati che coinvolgono l’impresa alimentare derivano dagli artt. 5 - 6 - 12 della Legge (speciale) n° 283/1962 di disciplina igienico-sanitaria della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. Sono reati contravvenzionali, punibili, cioè, anche sulla base della sola colpa. Il reato è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline(Art. 43 codice penale - Elemento psicologico del reato). Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 128
  • 129. Reati alimentari: codice penale E poi c’è, anche, il codice penale Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica • Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode • Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari • Art. 440 - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari • Art. 442 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate • Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive • Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo • Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica ed eventualmente: • Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio • Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio • Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio • Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 129
  • 130. Reati alimentari Il personale delle Aziende sanitarie locali, che nell’adempimento “tecnico amministrativo” della gestione delle allerta viene a conoscenza d’ufficio della commissione di ipotesi di reato, deve attivarsi in parallelo sul piano della tutela penale, assumendo automaticamente la veste di polizia giudiziaria e mettendosi a disposizione funzionale del Pubblico Ministero, nel rispetto del segreto istruttorio disposto dall’Art. 329 codice di procedura penale - Obbligo del segreto. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 130
  • 131. Reati alimentari Omessa o ritardata denuncia Reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria[c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347]. art. 361 Codice Penale Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 131
  • 132. 21. Formazione, supervisione e verifica • Per garantire l’uniforme applicazione, a livello aziendale, della presente procedura sono attuati specifici interventi formativi e di aggiornamento, rivolti a tutto il personale coinvolto, a diverso titolo, nelle attività, con cadenza di norma annuale e in occasione di ogni revisione della procedura. • La verifica della corretta applicazione della procedura è affidata al Coordinatore del dipartimento funzionale della sanità animale e la sicurezza alimentare ed è attuata mediante audit interni e con almeno una verifica di risposta ad una simulazione di allerta in orario non ordinario. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 132
  • 133. 21. Formazione, supervisione e verifica • Per garantire l’uniforme applicazione, a livello aziendale, della presente procedura sono attuati specifici interventi formativi e di aggiornamento, rivolti a tutto il personale coinvolto, a diverso titolo, nelle attività, con cadenza di norma annuale e in occasione di ogni revisione della procedura. • La verifica della corretta applicazione della procedura è affidata al Coordinatore del dipartimento funzionale della sanità animale e la sicurezza alimentare ed è attuata mediante audit interni e con almeno una verifica di risposta ad una simulazione di allerta in orario non ordinario. Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 133
  • 134. 22. Allegati 1. Original notification 2. Follow-up notification 3. Allegato A – Attivazione del Sistema di allerta 4. Fax out dettaglio 5. Fax out ingrosso 6. Verbale di accertamento allerta 7. Allegato F - Esiti accertamenti 8. Modello di avviso ai consumatori Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 134
  • 135. Laws and Sausages The less the people know about how sausages and laws are made, the better they sleep in the night Meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte da una citazione attribuita a Otto von Bismarck Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015