Fabrizio de Stefani - Apicoltura e prodotti d'alveare - Montecchio Precalcino...
Mario Simoncini - Farmaco veterinario e apicoltura
1. E VENTO ORGANIZZATO DAL D IPARTIMENTO DI SANITÀ ANIMALE E SICUREZZA ALIMENTARE DELL’AZIENDA ULSS N° 4 “A LTO VICENTINO ”
MONTECCHIO PRECALCINO, 30 MARZO 2013
2.
3. D. L.VO 6 APRILE 2006 N. 193 ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2004/28/CE RECANTE UN CODICE
COMUNITARIO DEI MEDICINALI VETERINARI
Medicinale veterinario:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative
e profilattiche delle malattie animali;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o
somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni
fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di
stabilire una diagnosi medica;
4. D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193
Tempo di attesa:
intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultima somministrazione del
medicinale veterinario agli animali nelle normali condizioni d'uso e secondo
le disposizioni del presente decreto e l'ottenimento di prodotti alimentari da
tali animali per tutelare la salute pubblica garantendo che detti prodotti
non contengono residui in quantità superiore ai limiti massimi di residui di
sostanze attive
5. D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193
E' vietato somministrare agli animali sostanze
farmacologicamente attive se non in forma di medicinali
veterinari autorizzati
6. D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193
Prescrizione veterinaria:
E' fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-
veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità
diversa da quella prescritta.
7. D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193
Art. 11 :
Uso in deroga dei farmaci per animali destinati alla
produzione di alimenti.
8. D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193
USO IN DEROGA ( A CASCATA) :
1. con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie
animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;
2. con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
3. con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro perl'uso sulla
stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per
l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;
4. con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a
tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione
veterinaria.
9. D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193
USO IN DEROGA ( A CASCATA) :
Il medico veterinario responsabile tiene un registro per l’uso in deroga con tutte le
opportune informazioni:
▪ l'identificazione del proprietario e degli animali,
▪ la data in cui gli animali sono stati trattati,
▪ la diagnosi,
▪ i medicinali prescritti,
▪ le dosi somministrate,
▪ la durata del trattamento
▪ i tempi di attesa raccomandati
10. D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193
Art. 79. Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti
(escluso gli allevamenti per autoconsumo)
i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono
tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla
somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni:
a) data;
b) identificazione del medicinale veterinario;
c) quantità;
d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
f) data di inizio e di fine del trattamento.
11. D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193
Art. 79. Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti
Il registro,a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle
prescrizioni medico-veterinarie ed alla documentazione di acquisto è conservato per
cinque anni dall'ultima registrazione ed è esibito a richiesta della ASL per i controlli.
12. ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELLA
RICETTA VETERINARIA
Nella G.U. n. 144 del 21/06/08 è stata pubblicata la comunicazione dal Ministero della
Salute “Autorizzazione al mantenimento del regime di dispensazione senza obbligo di
prescrizione veterinaria per alcuni medicinali veterinari” :
▪ Apiguard
▪ ApilifeVar
▪ Apistan
13. APISTAN
Ministero Salute (Gazzetta Ufficiale 84 del 10-4-2012)
Revocata autorizzazione immissione in commercio di APISTAN .
Possibile utilizzo scorte in giacenza.
14. ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELLA
RICETTA VETERINARIA
Nella G.U. n.2 del 3/1/2012 è stata pubblicato il comunicato del Ministero della
Salute “ modificazione dell'autorizzazione dell'immissione in commercio del
medicinale Apibioxal” secondo cui la vendita non è più riservata esclusivamente
alle farmacie e non è più sottoposta ad obbligo di ricetta medico veterinaria.
15. D. L.VO 16 MARZO 2006 N.158
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/74/CE
trattamento illecito:
l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti
autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
16. D. L.VO 16 MARZO 2006 N.158
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/74/CE
trattamento illecito:
Qualora si constati un trattamento illecito l'autorità competente sottopone a
sequestro gli allevamenti sottoposti alle indagini , dispone che tutti gli animali
interessati siano muniti di un contrassegno o di un'identificazione ufficiale e ordina
un prelievo di campioni ufficiali su un insieme di animali statisticamente
rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute
17. D. L.VO 16 MARZO 2006 N.158
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/74/CE
SANZIONI :
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6,
5,commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 3, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.
La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque violale disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5,comma 1, per l'esercizio delle deroghe ai
divieti previsti dagli articoli 2 e 3.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3,
comma 2, 7, comma 2, 14, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.
24. Secondo la norma europea EN149, le mascherine che garantiscono
una maggiore protezione sono quelle appartenenti ai livelli FFP1,
FFP2 e FFP3 (filtering face piece; negli USA, filtri N-95 e N-99).
Tale classificazione dei filtri si basa sull’efficacia protettiva contro
particelle di diverse dimensioni (al massimo 0,6 μm).
Nelle mascherine FFP2, l’efficacia minima è pari al 95 per cento,
mentre in quelle FFP3 al 99 per cento. L’effetto filtrante è dato da
fibre con carica elettrostatica, la cui efficacia diminuisce con
l’usura e in caso di umidità dell’aria superiore all’80 per cento.
25. MASCHERE A CARBONE ATTIVO
Maschere a carbone attivo: le maschere con filtro a carbone attivo sono
efficaci contro i cattivi odori.
Non devono però essere impiegate per proteggersi dai gas e dai vapori nocivi
alla salute.
27. SE L’APE SCOMPARISSE DALLA
TERRA, ALL’UMANITÀ
RESTEREBBERO QUATTRO ANNI
DI VITA; NIENTE PIÙ
API, NIENTE PIÙ
IMPOLLINAZIONE, NIENTE
PIANTE, NIENTE
ALBERI, NIENTE ESSERI UMANI.
ALBERT EINSTEIN
Mario Simoncini