CHE FINE FARANNO I NUOVI PRESIDI DI ASSISTENZA TERRITORIALE CON LA MODIFICA ...
DDL Iori sulla professione di educatore
1. Disciplina della professione di
educatore
nel DDL Iori in discussione al Parlamento
Franco Pesaresi
Direttore Asp “Ambito 9” Jesi (AN)
NNA Network non autosufficienza
Urbino, 9 novembre 2016
2. Nuova legge?
• A giugno 2016 la Camera dei Deputati
ha approvato la proposta di legge
sulla «Disciplina delle professioni di
educatore e di pedagogista».
• Qualche giorno fa (25/10/2016) il
Senato ha iniziato la discussione della
stessa proposta di legge.
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3. ATTUALMENTE
• L’educatore professionale è formato in ambito universitario ma con due percorsi
diversi:
– uno socio-sanitario (della riabilitazione);
– uno socio-educativo.
Il secondo tipo di laurea non abilita all’esercizio della professione, non è collegato
ad un profilo professionale riconosciuto e a un albo professionale.
• Il profilo dell'Educatore professionale è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità
attraverso il DM 8 ottobre 1998, n. 520 che ha stabilito che "l'educatore professionale è
l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti
educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti
a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di
partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei
soggetti in difficoltà".
• Esso opera all'interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative.
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4. ATTUALMENTE/2
• La formazione dell'educatore professionale avviene presso le
strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-
sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra
regioni e università.
• Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di
medicina e chirurgia,in collegamento con le facoltà di
psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.
• Il profilo di Educatore professionale afferisce alle professioni
sanitarie dell'area della riabilitazione (classe di laurea
L/SNT/2, già classe 2).
• Il DPCM 26 luglio 2011, quanto ai criteri e le modalità per il
riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area
sanitaria - effettuato ai soli fini dell'esercizio professionale, sia
subordinato che autonomo - dei titoli del pregresso ordinamento,
ha escluso esplicitamente, tra gli altri, i titoli universitari
rilasciati dalla facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione
per educatore professionale, conseguiti dopo l'entrata in vigore
della L. 42/1999.
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5. Educatore della prima infanzia
• Oggi variamente chiamato: educatore della prima infanzia,
operatore dell’infanzia, operatore dei nidi, ecc.
• Viene formato sia dalle regioni che dalle università con
percorsi difformi.
• Il profilo di questo operatore deve essere definito e
formato con standard nazionali e con un percorso
universitario.
• Ci vogliono poi delle norme di salvaguardia per gli
operatori attuali.
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6. Il disegno di legge
Il ddl intende disciplinare l'esercizio delle
professioni di
– educatore professionale socio-
pedagogico(che subentra all'attuale
educatore di formazione universitaria )
– e, per alcuni aspetti, la professione
di educatore professionale socio-
sanitario (nuova denominazione
dell'attuale educatore professionale)
– nonché di pedagogista.
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7. I due educatori
• La legge stabilisce che coloro che finora erano definiti «educatori»
siano chiamati «educatori professionali socio-pedagogici» e coloro
che erano definiti genericamente «educatori professionali» diventino
«educatori professionali socio-sanitari».
• L'attività degli educatori professionali socio-sanitari resta
disciplinata dal decreto del Ministro della sanità n. 520 del 1998,
come professione sanitaria dell'area della riabilitazione, come
abbiamo visto. In base al medesimo decreto ministeriale, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture
sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e
università.
• Si stabilisce invece, che l'educatore professionale socio-pedagogico
dovrà conseguire il diploma di laurea nella classe di laurea L-19
(Scienze della formazione e dell'educazione).
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8. I due educatori/2
Si prevedono due diversi percorsi di studio (l'uno nella facoltà di medicina, l'altro nella facoltà di scienze dell'educazione e della
formazione) ma si chiariscono i diversi ambiti di intervento, stabilendo che :
• l'educatore professionale socio-pedagogico agisca nei servizi e
presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e
presidi socio-sanitari limitatamente agli aspetti educativi,
• mentre quello socio-sanitario nei presidi e servizi sanitari e
socio-sanitari (e non anche, come invece attualmente prevede il
DM 520/1998, nelle strutture socio-educative).
La delimitazione degli ambiti viene dal tipo di formazione, simile per certi aspetti – e cioè nell'impostazione che
ha per obiettivo l'educazione della persona e per lo svolgimento di un tirocinio – ma diversi ovviamente perché
l'educatore professionale formato nella classe 2 di Medicina consegue una laurea già oggi abilitante ricevendo
una formazione con un ampio numero di crediti di tipo sanitario. Quello socio-pedagogico, invece, approfondisce
maggiormente il campo sociale acquisendo le competenze relative, in coerenza con il livello del QEQ e con i
requisiti di qualità richiesti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
secondo la normativa universitaria vigente.
Gli autori del DDL spiegano che la limitazione agli aspetti educativi per l'intervento dell'educatore professionale
socio-pedagogico nell'ambito socio-sanitario trova ragione nel fatto che non avrebbe le competenze necessarie
per svolgere compiti di tipo riabilitativo o tanto meno terapeutico nel campo della salute.
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9. Gli ambiti di lavoro dell’educatore
socio-pedagogico
Tra gli ambiti in cui agisce l'educatore socio-pedagogico, la legge
cita senza alcuna pretesa di esaustività quelli:
• scolastico;
• sociale;
• del welfare;
• della genitorialità e della famiglia;
• ambientale;
• culturale;
• motorio;
• del lavoro;
• giudiziario;
• dello sviluppo delle comunità locali;
• dell'intercultura e della cooperazione internazionale.
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10. I servizi dell'educatore
socio-pedagogico
Le diverse tipologie di servizi e le diverse istituzioni o organizzazioni nell'ambito dei quali i professionisti possono
operare. Per quanto riguarda i servizi, si tratta, fra l'altro, di:
a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
b) servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni;
c) servizi extrascolastici per l'infanzia;
d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del
disagio e della dispersione scolastica;
e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza
tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;
f) servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi; servizi
per il recupero e l'integrazione;
g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
h) servizi per anziani e servizi geriatrici;
i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima
infanzia all'età adulta;
l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo
sviluppo della cooperazione internazionale;
m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai
minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio dei beni culturali;
o) servizi educativi nel campo dell'informazione, comunicazione, multimedialità, promozione culturale e
della lettura;
p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza,
orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di
pedagogisti.
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11. 11
ARTT. 6 e 7
• le attività professionali e
le competenze dell'educatore
professionale socio-pedagogico (tra
l'altro):
– programmare, progettare, attuare,
gestire e valutare le azioni educative e
formative dei servizi pubblici e privati e
del terzo settore, di educazione e
formazione.
12. 12
la formazione universitaria
• la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un
diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell'educazione e della formazione;
• la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma
di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della
riabilitazione.
Le università favoriscono l'attivazione di corsi di laurea
interdipartimentali o interfacoltà fra strutture afferenti
all'area medica e strutture afferenti all'area delle scienze
dell'educazione e della formazione, per il conseguimento
di un diploma di laurea nella classe L-19 o nella classe
L/SNT/2 e
favoriscono il riconoscimento del maggior numero di
crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli
di cui al comma 4, intenda conseguire anche l'altro.
13. 13
ART. 12
• L’art. 12 dispone che la professione di
educatore professionale socio-pedagogico
rientra fra le professioni non organizzate in
ordini o collegi, di cui alla L. 4/2013.
• La legge dispone, altresì (art. 2), che coloro
che esercitano la professione possono
costituire associazioni professionali di natura
privatistica – caratterizzate dall'assenza di
scopo di lucro (art. 5, co. 1, lett. f) –, senza
alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con
il fine di valorizzare le competenze degli
associati e garantire il rispetto delle regole
deontologiche.
• .
14. 14
Norme finali e transitorie
La qualifica di educatore professionale socio-
pedagogico è attribuita (direttamente) a coloro che, alla
data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di
un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente a
un diploma di laurea della classe L-19 con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge.
E', altresì, attribuita (direttamente) a coloro che, alla data
di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto
a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati
nel testo, e che abbiano o almeno 50 anni di età e 10
anni di servizio ovvero20 anni di servizio.
15. 15
LE SANATORIE
Per scongiurare ogni rischio di impatto occupazionale negativo, è stata stabilita una
serie di possibilità «sananti», volte a consentire a chi non abbia la laurea di continuare
a svolgere il proprio lavoro. Oltre a prevedere l'equipollenza di alcuni titoli, si istituisce
un corso intensivo di 60 crediti per chi voglia conseguire il titolo di educatore
professionale, mentre si tutela chi, anche se privo di una formazione universitaria,
voglia continuare a svolgere il suo lavoro forte anche dell'esperienza acquisita che
rappresenta una competenza da riconoscere.
Si prevede, infatti, che, in via transitoria, che la qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di
formazione, (60 crediti, un anno) da chi, alla data di entrata in vigore della legge:
• sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di
educatore, a seguito di un pubblico concorso;
• abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi,
dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con
autocertificazione;
• sia in possesso di un diploma abilitante rilasciato da un istituto magistrale o
da una scuola magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002.
16. 16
Sanatorie e tutele
• Infine, si prevede che coloro che, alla data di entrata in vigore
della legge, abbiano svolto l'attività di educatore per
almeno 12 mesi, anche non continuativi, documentata con
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con
autocertificazione, possono continuare ad esercitarla, senza
potersi in nessun caso avvalere della qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico.
• Negli ambiti professionali e nei servizi indicati dal DDL in
esame, il mancato possesso della qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico o di educatore professionale
socio-sanitario non può costituire, direttamente o
indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale, o per la
modifica (anche di ambito), in senso sfavorevole al prestatore,
dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore
della legge.
18. 18
CGIL CISL UIL
“Il ddl moltiplica la frammentazione esistente, quando invece sarebbe stato
necessario, per la complessità dei bisogni di assistenza e cura, di percorsi
integrati”.
Il testo sancisce “la separazione del profilo dell'educatore in percorsi formativi e
lavorativi diversi, arrecando gravi danni tanto ai lavoratori quanto ai cittadini fruitori
dei servizi.
«Inoltre stabilisce percorsi di riconoscimento e di riqualificazione diversi a seconda
di criteri quali l'età anagrafica, gli anni di servizio, a totale carico dei lavoratori,
lasciando comunque fuori molti educatori attualmente in servizio”.
“Se questo provvedimento venisse approvato definitivamente, anche parecchi
lavoratori che sono già nei servizi, riconosciuti ai sensi delle norme vigenti,
rischierebbero di dover cambiare lavoro. C'è bisogno di riunificare il mondo del
lavoro, di fare ordine nei profili e nelle professioni, nel rispetto della qualità delle
prestazioni e dei servizi, non di parcellizzare le prestazioni. Si è persa l'occasione di
superare una dicotomia che ha creato tanti problemi in questi anni.
19. 19
CHANGE.ORG
Recentemente è stata pubblicata su
«Charge.org» la petizione contro l’approvazione
del DDL denominata «No legge Iori: gli psicologi
e gli assistenti sociali non potranno più fare gli
educatori».
Fino ad oggi questa posizione poteva essere
ricoperta anche dallo psicologo e dall’assistente
sociale perché le loro lauree risultavano
equipollenti.
20. 20
Un gruppo FB importante di educatori
(di formazione sociale)
«La nostra professione non necessita di due percorsi
universitari ma di uno solo perché una è la professione in
tutti gli ambiti.»
«Il DDL all’esame del Parlamento tende a riconoscere
come educatori professionali anche gli “educatori
generici”, cioè coloro che pur non avendo un titolo hanno
solo la formazione sul campo di tre anni. Sarà loro
sufficiente frequentare un solo anno universitario e
ottenere così il conferimento della laurea in Scienze
dell’Educazione. L’attribuzione di “scienziato”
dell’educazione con un anno di università è un insulto
rivolto a chi si iscrive al corso di laurea triennale.»
22. CONCLUSIONI
• Luci ed ombre.
• Finalmente si dà soluzione al riconoscimento degli
educatori di formazione universitaria di scienza
dell’educazione. (si definisce anche il percorso formativo nazionale
delle ex educatrici degli asili nido) Passo avanti.
• Perplessità: Si mantengono due diverse figure di
educatore; L’educatore professionale socio-pedagogico
prevede al suo interno una professione diversa (ex
educatrici degli asili nido), alcune norme di
riqualificazione sono inique (educatori).
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