1. Associazione Il Quinto Potere
Statuto
Articolo 1 - Denominazione, sede, durata
1.1
È costituita l’Associazione denominata «Il Quinto Potere».
1.2
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica ed è costituita a tem-
po indeterminato.
1.3
L’Associazione ha sede in Napoli in Via Nuova Poggioreale n. 11 - Centro Poli-
funzionale Inail Torre 7 e potrà istituire ovunque sedi secondarie, succursali e
rappresentanze.
Articolo 2 - Scopo e oggetto
2.1
L’Associazione non ha fini di lucro e intende promuovere la pubblicazione su In-
ternet dei dati e degli archivi (testi, immagini, audio, video) prodotti o detenuti dal-
la Pubblica amministrazione italiana in formati aperti e con licenze che ne per-
mettano la circolazione e l’impiego senza restrizioni.
2.2.
L’Associazione svolge tutte le attività utili (direttamente o indirettamente) e neces-
sarie al raggiungimento dello scopo sociale. Tra queste, in particolare, vi sono:
a) il supporto in termini di competenze, procedure e strumenti alle Pubbliche
amministrazioni che intendono mettere a disposizione dei cittadini i dati pro-
dotti ed elaborati dagli uffici con risorse pubbliche con l’obiettivo di incremen-
tare il grado di trasparenza dell’azione amministrativa;
b) la creazione e la gestione di un motore di ricerca che aggreghi in un unico luo-
go tutti i dati pubblicati su Internet dagli enti pubblici italiani con l’obiettivo di
renderli facilmente ricercabili e fruibili da parte dei cittadini;
c) il supporto in termini di competenze, procedure e strumenti agli enti pubblici
che intendono immettere nel pubblico dominio i propri archivi di testi, imma-
gini, audio e video pubblicandoli nei siti gestiti dalla Wikipedia Foundation;
d) la promozione dell’uso delle informazioni immesse nel pubblico dominio dagli
enti italiani per lo sviluppo di prodotti e servizi;
e) la formazione degli addetti della Pubblica amministrazione sulle tecniche, le
procedure e le norme che consentono di aprire dati ed archivi immettendoli nel
pubblico dominio.
2.3
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà aderire ad iniziati-
ve aventi scopi analoghi e potrà partecipare a sua volta a raggruppamenti di asso-
ciazioni o altri soggetti.
Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 1 di 8
2. Articolo 3 - Soci
3.1
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finali-
tà istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
3.2 I soci si dividono in:
a) Soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
b) Soci ordinari, coloro che siano iscritti all’Associazione e abbiano versato la quo-
ta associativa annuale;
c) Soci sostenitori, coloro che siano iscritti all’Associazione e, oltre alla quota asso-
ciative annuale, eroghino contribuzioni straordinarie nella forma di denaro o di
attività di volontariato;
d) Soci onorari, coloro che hanno contribuito in maniera determinante con la loro
opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione.
3.3
I soci onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. I
soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
Articolo 4 - Modalità di ammissione dei soci
4.1
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di una domanda da parte
degli interessati e al versamento della quota associativa annuale. Spetta al Consi-
glio direttivo:
a) determinare le modalità di presentazione della domanda;
b) determinare l’ammontare della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni
anno.
c) verificare il rispetto dei requisiti richiesti.
4.2
Sono richiesti il pieno godimento dei diritti civili e politici ed una ineccepibile
condotta etica. Non possono far parte dell’Associazione le persone che hanno su-
bito una condanna con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena
detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sen-
tenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.
4.3
La quota associativa è annuale ed è valida non oltre il 31 dicembre, intrasmissibile,
non frazionabile e non rimborsabile.
Articolo 5 - Perdita della qualifica di socio
5.1
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per reces-
so.
5.2
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione
in qualsiasi momento.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:
a) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 2 di 8
3. c) per comportamenti che, in qualunque modo, arrechino danni morali o mate-
riali all’Associazione;
d) per indegnità.
5.3 Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota asso-
ciativa per un anno.
5.4
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli
addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che
per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona au-
tomaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
5.5 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate.
Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci
6.1 Tutti i soci hanno diritto a:
a) partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
b) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) accedere alle cariche associative;
d) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa
alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
6.2 Tutti i soci sono tenuti a:
a) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione
e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne
animano l’attività;
c) a versare la quota associativa annuale.
Articolo 7 - Organi dell’Associazione
7.1
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Tesoriere.
7.2
E’ inoltre facoltà dell’Assemblea, se non obbligatorio per legge, deliberare l’istitu-
zione e la nomina dei seguenti organi:
a) il Comitato scientifico;
b) il Collegio Sindacale e/o il Revisore dei conti;
c) il Collegio dei Probiviri.
Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 3 di 8
4. 7.3
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o
limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato
attivo e passivo.
Articolo 8 - Assemblea
8.1
L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota as-
sociativa annuale.
8.2
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
8.3
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega
scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
Articolo 9 - Convocazione dell’Assemblea
9.1
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, alme-
no una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Pre-
sidente o il Consiglio direttivo o almeno il 20% (venti per cento) degli associati ne
ravvisi l’opportunità.
9.2
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione e in particolare:
a) approva entro il 30 aprile di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo;
b) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Col-
legio dei probiviri;
c) delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
d) delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci su proposta del Consiglio direttivo;
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio di-
rettivo riterrà di sottoporle.
9.3
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
9.4
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o
in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del
Consiglio direttivo più anziano di età.
9.5
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci al-
meno 10 (dieci) giorni - ridotti a 5 (cinque) giorni in caso di convocazione urgente
- prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e ora-
rio della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata
prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore - ridotte a 6 (sei) ore in caso di con-
vocazione urgente - dalla prima convocazione.
9.6 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega
tutti i soci.
Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 4 di 8
5. Articolo 10 - Validità dell’Assemblea
10.1
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà dei soci.
10.2
In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Articolo 11 - Votazioni
11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggio-
ranza dei presenti, eccezion fatta per:
a) le deliberazioni riguardanti la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, per
le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti;
b) la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devo-
luzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di
tutti i presenti.
11.2
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).
Articolo 12 - Consiglio direttivo
12.1
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazio-
ne ed è composto da tre a sette membri, sempre in numero dispari, tutti soci.
12.2
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consi-
glio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla
loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino
allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, o nel
caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve prov-
vedere all’elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
12.3 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Tesoriere.
12.4 Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
c) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
d) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno neces-
sari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competen-
za dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associati-
va annuale.
12.5
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Te-
soriere e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di
età.
Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 5 di 8
6. 12.6
Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno una volta l’anno e ogni qual-
volta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri ne faccia
richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei
suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
12.7 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi
almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del
giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di
mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni
cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12.8 I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12.9
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio
direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere deca-
duto non è immediatamente rieleggibile.
12.10
Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di com-
piere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
Articolo 13 - Presidente
13.1
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentan-
te legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consi-
glio direttivo.
13.2
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Tesoriere o, in
assenza , al membro del Consiglio più anziano d'età.
13.3
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei ri-
guardi dei soci che dei terzi.
13.4
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso
d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adot-
tati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente
convocare.
Articolo 14 - Il Tesoriere
14.1
Il Tesoriere è scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici
di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi
alle direttive impartitegli dal Presidente.
14.2 Il Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di
volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
14.3
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensil-
mente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese
dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 6 di 8
7. Articolo 15 - Collegio dei Probiviri
15.1
Se istituito, il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dal-
l’Assemblea dei soci fra i soci stessi.
15.2
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi compo-
nenti.
15.3
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo
dell’Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere
fra gli organi dell’Associazione e fra Associazione e i soci. Esso si pronuncia sem-
pre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei re-
golamenti.
15.4
La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra cari-
ca sociale.
Articolo 16 - Il Collegio Sindacale o il Revisore dei conti
16.1
Se istituiti, il Collegio dei sindaci o il Revisore dei conti hanno il compito di verifi-
care periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigono
apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.
16.2
Per l’assolvimento del proprio mandato i sindaci o il Revisore dei conti hanno libe-
ro accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell’Associazione.
Articolo 17 - Il Comitato scientifico o d’indirizzo
17.1
Se istituito, il Comitato scientifico o d’indirizzo individua e suggerisce le linee gui-
da nell’ambito delle quali l’Associazione dovrà operare.
Articolo 18 - Libri sociali e registri contabili
18.1
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
a) il libro dei soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
e) il libro giornale della contabilità sociale;
f) il libro dell’inventario;
18.2
Il contenuto dei libri sociali dovrà essere pubblicato nel sito web dell’associazione
per assicurare la massima trasparenza nell’attività di gestione.
Articolo 19 - Durata degli incarichi e compensi
19.1 Tutti gli incarichi relativi agli organi hanno durata triennale e sono rinnovabili.
19.2
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo
il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto
Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 7 di 8
8. dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico. Eventuali com-
pensi sono determinati dal Consiglio direttivo.
Articolo 20 - Patrimonio sociale ed amministrazione
20.1
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economi-
che per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è
costituito:
a) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
b) dalle quote associative dei propri soci;
c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
20.2
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-
stione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del-
l’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano im-
poste per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che hanno finalità
simili.
20.3
L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realiz-
zazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connes-
se.
20.4
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
20.5
I bilanci devono essere pubblicati nel sito web dell’Associazione a partire da 10
(dieci) giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti i soci.
Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione
21.1
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve
nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci,
stabilendone i poteri.
21.2
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patri-
monio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.
Articolo 22 - Norme di rinvio e transitorie
22.1
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le dispo-
sizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
22.2 In deroga a quanto previsto, il Consiglio direttivo, il Presidente e il Tesoriere ver-
ranno nominati per la prima volta dai soci fondatori alla costituzione.
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