Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
1. Le sanzioni e il procedimento
disciplinare
Treviglio – 16 dicembre 2016
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2. ● LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)
articoli 50 – 63
● CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
(approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31
gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 241 del 16 ottobre 2014)
● REGOLAMENTO 31 gennaio 2014, n. 1
(Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina -
CDD)
● REGOLAMENTO 21 febbraio 2014, n. 2 e successive modifiche
(Procedimento Disciplinare)
3. Norme più contestate (con esclusione dei vecchi
articoli 5 - probità, dignità e decoro e 6 - lealtà e
correttezza)
articolo (vecchio) (nuovo)
5. Vecchio codice deontologico ATIPICITÀ
Art. 60 –Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice
costituiscono esemplificazioni dei comportamenti
più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione
dei principi generali espressi.
6. Vecchio art. 2 – Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di
infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate
alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla
gravità dei fatti e devono tener conto della
reiterazione dei comportamenti nonché delle
specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che
hanno concorso a determinare l’infrazione
7. Nuovo codice deontologico TIPICITÀ
Art 3, 3° comma L. 247/2012:
Il codice deontologico espressamente individua fra
le norme in esso contenute quelle che, rispondendo
alla tutela di un pubblico interesse al corretto
esercizio della professione, hanno rilevanza
disciplinare. Tali norme, per quanto possibile,
devono essere caratterizzate dall'osservanza del
principio della tipizzazione della condotta e devono
contenere l'espressa indicazione della sanzione
applicabile
8. SANZIONI
Art. 53 L. 247/12 e art. 22 codice deontologico
1) Avvertimento
2) Censura
3) Sospensione (da due mesi a cinque anni)
4) Radiazione
Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è
fatto richiamo verbale, non avente carattere di
sanzione disciplinare.
9. SOSPENSIONE CAUTELARE (art. 32 Reg.
2/2014)
● può essere deliberata dalla sezione competente
quando l’autorità giudiziaria abbia disposto:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva
irrogata in sede penale e non impugnata o
confermata in sede di riesame o di appello
b) la pena accessoria della sospensione
dall’esercizio di una professione o di un’arte ai
sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con
la sentenza penale di primo grado sia stata
disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva
(segue)
10. d) la condanna in primo grado per i reati previsti
dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646
del codice penale, se commessi nell’ambito
dell’esercizio della professione o del tirocinio,
ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del
medesimo codice
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a
tre anni
● al massimo per un anno
13. CDD (artt. 1-4 Reg. 1/2014)
● 1/3 della somma dei consiglieri del distretto
● Elettorato passivo: avvocato iscritto da almeno 5
anni, che si candidi, senza sanzione superiore
all’avvertimento, condanna per reati non colposi
● Elettorato attivo: consiglieri COA
● Tutela di genere
● Durata 4 anni
● Limite 2 mandati
● Incompatibilità con COA, CNF, commissario di
esame
● No indennità ma solo rimborso spese di trasferta
14. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (Reg. 2/2014)
● Competenza alternativa:
● a) ove è iscritto avvocato/praticante
b) ove è avvenuto il fatto
● Appena ricevuto esposto COA:
a) informa l’iscritto invitandolo a presentare
deduzioni al CDD entro 20 giorni
b) trasmette atti al CDD
15. FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE
● Presidente CDD può chiedere al Consiglio subito
archiviazione per manifesta infondatezza
● CDD delibera con maggioranza che rappresenti
almeno un terzo dei componenti (esclusi da voto e
computo i consiglieri del medesimo COA)
● Altrimenti costituisce sezione (5 titolari + 3
supplenti, esclusione degli iscritti al medesimo
ordine dell’incolpato) e designa CONSIGLIERE
ISTRUTTORE
● Per infrazioni lievi e scusabili richiamo
verbale (possibilità di opporsi entro 30 giorni)
16. FASE ISTRUTTORIA
● Deve terminare entro 6 mesi
● C.I. comunica senza ritardo avvio della fase
istruttoria preliminare all’incolpato, avvertendolo di
formulare osservazioni entro 30 giorni
● C.I. può assumere informazioni/testimonianze e
acquisire atti
● A conclusione della fase il C.I. propone alla
sezione:
a) richiesta motivata di archiviazione
b) richiesta di approvazione del capo di
incolpazione
● Sezione delibera senza la presenza del C.I.
17. Approvazione del capo di imputazione
● comunicata a incolpato, COA di appartenenza e
P.M c/o tribunale ove ha sede CDD
● deve contenere (art. 17 Reg. 2/2014):
● 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
1a) delle generalità dell'incolpato e del numero
cronologico attribuito al procedimento;
1b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle
norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono
contraddistinti da lettere o da numeri;
● 1c) della data della delibera di approvazione del
capo d'incolpazione;
(segue)
18. ● 2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti
giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:
2a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti
nel fascicolo, prendendone visione ed
estraendone copia integrale;
● 2b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;
● 2c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al
Consigliere istruttore, per essere sentito ed
esporre le proprie difese;
2d) ha facoltà di essere assistito e nominare un
difensore, di eleggere presso lo stesso un
domicilio diverso da quello professionale per le
comunicazioni degli atti del procedimento.
19. ● C.I. una volta decorso il termine concesso
all’incolpato (20 giorni) sulla base delle difese
chiede alla sezione:
● a) di disporre l’archiviazione
b) di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato
● Sezione delibera senza la presenza del C.I.
20. ● Riassumendo l’archiviazione può essere disposta
(art. 19 Reg. 2/2014) con delibera motivata:
1) dal CDD su richiesta del Presidente, per
manifesta infondatezza della notizia di illecito
disciplinare
2) dalla sezione competente per l’istruttoria
disciplinare accogliendo la richiesta di
archiviazione o rigettando quella di approvazione
del capo d’incolpazione e di citazione a giudizio
formulata dal C.I.
3) dalla sezione competente, in qualsiasi fase del
procedimento, ove sia emersa la manifesta
infondatezza dell’addebito
●
21. CITAZIONE A GIUDIZIO
● deve essere notificata all’incolpato, a mezzo
Ufficiale Giudiziario o a mezzo pec almeno trenta
giorni liberi prima della data di comparizione, nel
domicilio professionale o in quello eventualmente
eletto ed al P.M. presso il Tribunale ove ha sede il
CDD affinché eserciti la facoltà di presenziare
all’udienza dibattimentale.
● deve contenere (art. 21 Reg. 1/2014):
a) le generalità dell'incolpato
b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli
addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se
gli addebiti sono più di uno essi sono
contraddistinti da lettere o da numeri
22. c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione avanti alla sezione giudicante del
CDD per il dibattimento, con l'avvertimento che
l'incolpato può essere assistito da un difensore e
che, in caso di mancata comparizione, non dovuta
a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a
comparire, si procederà in sua assenza
d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette
giorni prima della data fissata per il dibattimento,
ha diritto di produrre documenti e di indicare
testimoni, che provvederà egli stesso a intimare,
con l'enunciazione sommaria delle circostanze
sulle quali essi dovranno essere sentiti
23. e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante
intende ascoltare
f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del
Segretario della sezione
24. DIBATTIMENTO (art. 22 Reg. 2/2014)
● si svolge davanti alla sezione designata costituita
in Collegio di 5 componenti
● Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:
● a) produrre documenti
● b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati
ai sensi dell’art. 21 comma 2
● rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi
acconsenta, di sottoporsi all'esame della sezione
competente per il dibattimento
● avere la parola per ultimo, prima del proprio
difensore.
25. ● La sezione costituita in Collegio di 5 componenti:
a) acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato;
b) ove reputato necessario, chiede all’incolpato di
sottoporsi all'esame;
c) provvede all’esame dei testimoni e, subito
dopo, a quello dell’incolpato che ne ha fatto
richiesta o che vi ha acconsentito
d) procede, d’ufficio o su istanza di parte,
all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale
ulteriore prova rilevante per l’accertamento dei
fatti.
26. PROVE UTILIZZABILI (art. 23 Reg. 2/2014)
● ai fini della decisione sono utilizzabili:
a) le dichiarazioni e i documenti provenienti
dall’incolpato
b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso
della fase istruttoria e del dibattimento
c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia
di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni
testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che
non sono stati confermati per qualsiasi motivo in
dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo
nel caso in cui la persona dalla quale provengono
sia stata citata come teste per il dibattimento
27. ● dopo la discussione (art. 24 Reg. 2/2014 – in cui
l’incolpato e il suo difensore hanno la parla per
ultimi) decisione a maggioranza e il presidente
della sezione dà lettura del dispositivo della
decisione
● Il dispositivo deve indicare il termine (30 giorni –
art. 33 Reg. 2/2014) per proporre l’impugnazione
davanti al CNF