1. Milano, 25 gennaio 2010
Dichiarazioni e modulistica
Sono disponibili, con largo anticipo rispetto alla scadenza, le bozze delle istruzioni e dei modelli delle
dichiarazioni dei redditi Unico 2010 per le società di persone, gli enti non commerciali e le società di
capitali. Tra le principali novità vi è il credito d’imposta per il rinnovo degli impianti aziendali previsto
dalla c.d. “Tremonti-ter” (D.L. n. 78/09) ed i nuovi limiti di deducibilità delle spese per le prestazioni
alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande.
Uno spazio apposito è dedicato alla maggiore Iva derivante dall’adeguamento delle risultanze degli
Studi di settore per il 2009, che prima veniva indicata nella dichiarazione annuale dell’imposta sul
valore aggiunto.
Rinnovato il prospetto dei calcolo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili,
modificato tenendo conto degli importi degli interessi del precedente periodo d’imposta.
Agenzia delle Entrate e Siae
Con una nuova convenzione l’Agenzia delle Entrate e la Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae)
rilanciano l’impegno comune sul fronte dell’accertamento e del contrasto alle violazioni tributarie nel
settore dello spettacolo e dell’intrattenimento. Previste verifiche in materia di Iva e imposta sugli
intrattenimenti.
Con il nuovo accordo, la Siae si impegna a svolgere almeno ventimila accessi l’anno, dei quali non
meno del 15% volti a verifiche documentali su libri, registri e scritture.
Quadro di sintesi della rivoluzione Iva 2009-2010 – Enti non commerciali
Norma
D.Lgs. introdotta o Novità Decorrenza
modificata
Obbligo di registrazione, dichiarazione e
versamento dell’imposta degli acquisti realizzati
Nuovo art. 30- nell’acquisto di attività non commerciale, per i
Art.1, co.1,
bis DPR 01/01/10
lett.r) quali viene emessa autofattura ai sensi del
n.633/72 nuovo art.17, co.2.
Per gli enti non soggetti passivi che hanno
effettuato acquisti intracomunitari di beni “sopra
Art.2, co.1, Art.49, co.1,
soglia” è previsto l’obbligo di presentazione della 01/01/10
lett.g) D.L. n.331/93
dichiarazione “Intra 12” in via telematica.
Per gli enti non soggetti passivi che effettuano
acquisti intracomunitari di beni “sotto soglia”, la
Art.2, co.1, Art.50, co.4, presentazione preventiva della dichiarazione 01/01/10
lett.h) n.3 D.L. n.331/93 “Intra 13” diventa telematica.
Introduzione dell’obbligo dell’intra acquisti di beni
Art.2, co.1, Art.50, co.6, e servizi per gli enti di cui all’art.7-ter lett.b) e c).
01/01/10
lett.h) n.4 D.L. n.331/93
2. Secondo la nuova definizione contenuta nel nuovo art.7-ter, co.2, lett.b e c,
enti che svolgono anche enti non soggetti passivi che hanno effettuato acquisti
un’attività commerciale non intracomunitari di beni “sopra soglia”ai sensi dell’art. 38, co.2,
esclusiva né principale; lett.c e co.5, lett.c, D.L. n. 331/93;
sono tutti considerati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione
delle prestazioni di servizi, soggetti passivi e, pertanto, qualora i servizi siano loro resi da
soggetti non residenti, sono obbligati ad assolvere l’imposta ai sensi del nuovo art.17, co.2.
In tale contesto:
dovranno osservare le disposizioni del valgono gli ordinari la preventiva
nuovo art.30-bis del DPR n.633/72, art.47, adempimenti previsti dichiarazione (Intra 13)
co.3, e 49 del D.L. n.331/93 (registrazione, per i normali diventa telematica
versamento e dichiarazione telematica soggetti passivi;
entro il mese successivo) nonché assolvere
agli obblighi intrastat ai sensi dell’art.50,
co.6, secondo periodo, del D.L. n.331/93;
Accertamenti da parte dell’Enpals
Come già preannunciato nella nostra Newsletter del mese di Dicembre 2009, la Circolare Enpals n. 18
del 09.11.2009, con la quale vengono fornite le opportune precisazioni in ordine alla corretta
individuazione dell’ambito delle attività comprese nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche in
seguito all’emanazione del c.d. “decreto milleproroghe”, è chiarificatrice del comportamento che
l’Enpals dovrebbe tenere in merito agli accertamenti ed ai controlli effettuati dai propri uffici
relativamente alla posizione contributiva degli istruttori e collaboratori similari nell’ambito delle
attività sportive dilettantistiche.
Una presa di coscienza, quella dell’Enpals che dovrebbe diminuire il contenzioso in essere.
In ogni caso riteniamo opportuno un contatto diretto con gli uffici periferici per conoscerne
l’atteggiamento sotto l’aspetto operativo.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.
Studio Cassinis