2. L’IMPRESA E LE SUE CATEGORIE
2
La categoria essenziale e fondante del
diritto commerciale è quella dell’impresa,
da distinguersi dall’azienda e dalla
società.
L’impresa regolata dal codice civile è
qualsiasi attività produttiva stabile ed
organizzata, svolta con criteri di
economicità.
3. LA NOZIONE GENERALE DI
IMPRENDITORE
3
Per l’art. 2082 c.c.
È imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o servizi.
4. GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE
DELL’ARTICOLO 2082 C.C.
4
art. 2082 c.c.
attività produttiva e di scambio
organizzazione
economicità
professionalità
modalità di
svolgimento
scopo lucrativo
orientamento al mercato
Si discute della
necessità di…
6. L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
D’IMPRESA
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L’imprenditore è il soggetto il cui nome è
validamente speso nel traffico giuridico
dalle norme sul mandato si ricava che per
l’imputazione dell’attività vale un criterio formale
(spendita del nome) e non sostanziale (titolarità
dell’interesse)
N.B.: nel caso di esercizio dell’impresa
tramite rappresentante, imprenditore
diventa il rappresentato, e non il
rappresentante
7. L’ESERCIZIO INDIRETTO DELL’IMPRESA
7
Il fenomeno: un soggetto esercita un’impresa senza apparire
nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le quinte”.
Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo, spesso
nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus
dell’impresa.
Se l’impresa esercitata è commerciale, in caso di
fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore
palese o prestanome nullatenente, o l’esigenza
di tutelare i terzi impone che fallisca anche
l’imprenditore occulto?
8. L’IMPRENDITORE OCCULTO
8
In proposito è stata elaborata la teoria dell’imprenditore
occulto, che faceva leva sulla precedente formulazione
dell’art. 147, l. fall., in base al quale il fallimento della
società si estendeva anche ai soci illimitatamente
responsabili la cui esistenza fosse scoperta dopo la
dichiarazione di fallimento della società.
9. L’IMPRENDITORE OCCULTO
9
Di qui attraverso una serie di passaggi interpretativi, la
dottrina che ha formulato tale teoria perveniva ad
affermare la fallibilità della c.d. società occulta (quella in
cui un soggetto appare all’esterno imprenditore
individuale ma in realtà si tratta di soggetto che agisce
per conto della società occulta) nonché ad affermare la
fallibilità del c.d. imprenditore occulto (il soggetto per
conto del quale opera il prestanome che all’esterno
appare quale imprenditore nel cui nome viene svolta
l’attività).
10. CRITICA ALLA TEORIA
DELL’IMPRENDITORE OCCULTO
10
Tuttavia appare preferibile non accogliere la tesi
dell’imprenditore occulto e ritenere che:
→sia valido il solo criterio formale di imputazione dell’attività
d’impresa;
→inoltre, non vi sia esigenza di tutelare i terzi, perché - per
definizione - non possono aver fatto affidamento sul
patrimonio del soggetto che è rimasto “occulto”. Anzi, il fall.
dell’imprenditore occulto sarebbe pregiudizievole per i suoi
creditori personali, perché sul patrimonio dell’imprenditore
occulto concorrerebbero anche i creditori del prestanome, la
cui esistenza non potevano conoscere
11. LA REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO
«SCHERMATO» DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
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Strumento fallimentare:
deriva dalla configurazione in capo
all’imprenditore «occulto» o «tiranno» della
titolarità di un’autonoma impresa
«fiancheggiatrice» dell’attività palese ai terzi.
Strumento previsto dagli articoli 2497 ss. codice
civile: obbligo di risarcimento del danno
derivante dallo scorretto esercizio dei poteri di
direzione e coordinamento di un ‘impresa.
12. INIZIO DELL’IMPRESA
12
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo
inizio dell’attività di impresa
atti di organizzazione dell’impresa;
atti di esercizio dell’impresa.
13. Per quanto riguarda la fine dell’impresa, essa coincide con la
dissoluzione dell’azienda, con l’effettivo compimento della sua
liquidazione.
Tuttavia l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore possa esser
dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle
imprese. Quindi, la fondamentale conseguenza in materia
fallimentare non si ricollega al dato (sostanziale) della dissoluzione
dell’azienda ma al dato (formale) della cancellazione dal registro
delle imprese.
In ogni caso, però, lo stesso art. 10 l. fall. fa salva la facoltà di
superare il criterio formale, dimostrando il momento dell’effettiva
cessazione dell’attività (comma 2 dell’art. 10, l. fall.)
FINE DELL’IMPRESA
13
14. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
14
Il codice civile distingue gli imprenditori in base a:
imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c.e 1 d.lgs.228/2001)
imprenditore commerciale (art. 2195)
piccolo imprenditore (art. 2083)
imprenditore medio/grande
impresa individuale
impresa costituita in forma di società
(art. 2247ss.)
impresa pubblica (art. 2093)
oggetto
dell’impresa
dimensioni
natura del
soggetto
15. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
15
Art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o
servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
16. PICCOLO IMPRENDITORE
(ART. 2083 C.C.)
16
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Quindi:
→l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa;
→il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli
altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);
→la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non
quantitativa.
17. Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese:
→maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l.
428/1990)
→disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice proprietà
industriale)
→disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990)
→disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.)
La disciplina è contenuta in diverse norme di diritto civile che
interessano l’impresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura,
ecc.)
LO “STATUTO GENERALE” DI TUTTE LE
IMPRESE
17
18. L’imprenditore commerciale medio- grande è definito dal codice
imprenditore “soggetto a registrazione”(es.: 2709 c.c.) secondo il disegno
originario del codice civile:
→ pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle
imprese): 2188 ss. c.c.
→ obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c.
→ assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali
(2221 c.c.)
→ disciplina della rappresentanza commerciale (2203 c.c.)
LO STATUTO “PARTICOLARE”
DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO- GRANDE
18
19. Articolo 2202: esenzione dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle
Imprese;
Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.
LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E
DELL’IMPRENDITORE AGRICOLOSECONDO IL DISEGNO
ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE
19
20. → pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al
piccolo imprenditore e alle imprese agricole
→ efficacia dichiarativa pubblicità commerciale imprese agricole
→ limitazione della fallibilità alle imprese che presentino i
parametri definiti dall’articolo 1 l.f.
→ perdita di significato della distinzione tra imprenditore
commerciale e imprenditore agricolo, dovuta all’evoluzione dell’agricoltura;
→ pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la
tenuta delle scritture contabili
IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL
CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993).
20
21. STATUTO DELL’IMPRESA E IMPRESA ILLECITA
21
a. impresa che ha oggetto contrastante
con norme imperative, ordine pubblico
o buon costume.
b. impresa esercitata in assenza di
autorizzazioni o concessioni
amministrative.
Conseguenza illiceità:
Si applicano solo le norme sfavorevoli all’imprenditore (soggezione a fallimento, ecc.)
senza assicurare protezione all’impresa.
Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceità
determina particolare allarme sociale (imprese «mafiose», «terroriste», ecc.)
IMPRESA
ILLECITA
22. I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI
NON SONO IMPRENDITORI
22
Norme di riferimento:
a. Art. 2238, comma 1 c.c.
«Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni
intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce
elemento di un’attività organizzata in forma di impresa»;
b. Art. 2229ss. c.c. relativi al rapporto contrattuale con il
professionista (esecuzione personale prestazione;
compenso proporzionale a importanza opera e decoro
professione).
Ragioni dell’esclusione: storico privilegio dei professionisti;
esistenza di un sistema ordinistico.
23. L’IMPRENDITORE AGRICOLO
23
Art. 2135, comma 1, c.c.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
essenziali connesse
attività agricole
24. Art. 2135, comma 2, c.c.:
“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE
ESSENZIALI
24
Se si sfrutta un ciclo biologico (o li può sfruttare) si ha agricoltura, anche
per attività come:
- orticultura;
- coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivaio);
- piscicoltura;
- allevamenti di animali da competizione.
25. attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER
CONNESSIONE
25
Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che
vengono trattate come agricole condizione che sussistano:
(1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che
svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse;
(2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno per
oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con
l’esercizio di attività agricole essenziali.
26. RILEVANZA DELLA NOZIONE DI
IMPRENDITORE AGRICOLO
26
L’imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme:
• sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214);
• sulle procedure concorsuali (art. 2221).
A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice
Civile si applica la normativa sulla pubblicità commerciale
(Registro Imprese).
27. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
27
Art. 2195 c.c.: É imprenditore commerciale chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
29. I TIPI DI SOCIETÀ
29
s.s. società non commerciale
s.n.c. società
di persone
s.a.s.
società commerciali (possono
s.p.a. svolgere attività sia agricole
società sia commerciali)
s.r.l. di capitali
s.a.p.a.
30. Altre si applicano in base al tipo di attività esercitata (esonero dal
fallimento per le soc. commerciali che esercitano attività agricola)
SOCIETÀ E STATUTO
DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
30
I soci di s.n.c. e i soci accomandatari delle s.a.s. sono esposti al
fallimento in caso di fallimento della società, anche se non
sono imprenditori.
Alcune regole dello statuto dell’imprenditore commerciale si
applicano alle società indipendentemente dal tipo di attività
esercitata (agricola o commerciale)
iscrizione nel registro delle imprese
tenuta delle scritture contabili
31. IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO
NELL’ECONOMIA
31
Tre possibili strumenti di intervento pubblico:
32. Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori,
con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta
amministrativa o procedura analoga);
Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con
esenzione dal fallimento e dall’iscrizione nel Registro delle Imprese;
Società partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dell’imprenditore
commerciale.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI
INTERVENTO PUBBLICO
32
33. L’IMPRESA DEGLI ENTI A
FINALITÀ IDEALE.
33
Se un’associazione o fondazione esercita professionalmente,
accanto alla propria attività istituzionale, un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di
imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori
presupposti, può fallire?
incompatibilità tra scopo ideale/ altruistico e scopo lucrativo? NO, lo
scopo di lucro non è essenziale: rileva solo l’economicità del metodo.
mancanza del req. di professionalità quando l’att. di impresa di
associazioni e fondazioni è accessoria rispetto a quella ideale (cioè
non è l’att. principale dell’ente)? NO.
ALLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PUÒ APPLICARSI LO
STATUTO DELL’IMPR. COMMERCIALE.
?
34. Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che
abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella
commerciale.
L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur
presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può
anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa
imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta.
L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo accessorio,
ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto della qualità
di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza
sono di parere opposto richiamando l’art. 2201 c.c.
Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non
comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f. e
art. 9 d. lgs. 240/1991).
IMPRESE ESERCITATE DA
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
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